Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 15-03-2011, n. 10391 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato, in data 22.7.2010, l’istanza di riesame proposta, nell’interesse di B.A., avverso l’ordinanza coercitiva emessa il 17.6.2010 dal G.I.P. del locale Tribunale, applicativa della misura cautelare inframuraria nei confronti del predetto, indagato e ristretto per i seguenti reati: C) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in (OMISSIS) all’attualità (associazione operante dall'(OMISSIS) all’attualità; C32) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 in (OMISSIS) e paesi limitrofi, in data antecedente al (OMISSIS); C41) artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 in (OMISSIS), frazione (OMISSIS) in data antecedente e successiva al (OMISSIS).

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del B., il quale deduce: "violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) ed e), in relazione all’art. 125 c.p.p.; art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) e c); art. 546 c.p.p., lett. c); art. 192 c.p.p., commi 1 e 3; art. 195 c.p.p.; art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis;

D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo c); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo c32 e capo c41); tutti aggravati L. n. 895 del 1967, ex art. 7.

In linea generale il ricorrente sostiene che l’ordinanza sarebbe radicalmente nulla, in quanto difetterebbe del "minimo" apparato motivazionale in ordine alla "sussistenza" dei gravi indizi (ex art. 273 c.p.p.), idonei a legittimare una prognosi di elevata probabilità dell’ipotesi accusatoria ascritta all’indagato.

In buona sostanza egli lamenta che si sia dato credito a prove inattendibili e prive di riscontro e, a tal fine, ripercorre gli elementi ritenuti rilevanti, contestandone l’efficacia probatoria;

esamina, poi, i vari addebiti. In particolare si lamenta che "tutto poggia sulle dichiarazioni del collaboratore C.M.", prive di riscontro e contrastate da altri elementi.

Al riguardo va detto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

Nella specie il ricorrente lamenta anche violazione di legge, ma in realtà tende precipuamente ad una rivisitazione del fatto.

Va premesso che il giudice di merito ha effettuato una diffusa e perspicua ricostruzione dei fatti, rimarcandone anche le zone d’ombra.

E’ noto che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p.) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2, c.p.p.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli.

L’ordinanza, oggetto di censura, ha fatto buon uso di questo principio delineando in maniera precisa i fatti, quali emergono allo stato dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità, desumibile dall’articolata serie di azioni.

Si tratta di valutazioni logiche e giuridicamente coerenti che si sottraggono al sindacato di legittimità.

Il tribunale della libertà ha posto a fondamento della sua decisione un coerente e coordinato esame dei seguenti elementi: gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; le risultanze dei servizi di osservazione; il pedinamento e controllo e l’attività tutta della polizia giudiziaria, compresi perquisizioni e sequestri; le propalazioni di collaboranti.

Il giudicante ha sottoposto ad accurato vaglio preventivo la posizione processuale e l’attendibilità dei dichiaranti; ha sottolineato che la posizione sovraordjnata dell’odierno indagato nell’attività di spaccio di stupefacenti svolta quale "luogotenente" di D.C.A., secondo le convergenti propalazioni dei collaboratori R. e C.. A rafforzare tale situazione relativa al reato associativo stanno le implicazioni relative agli altri capi d’imputazione (C32 e C41), rispetto ai quali il tribunale esamina in maniera esauriente le risultanze delle conversazioni intercettate. Nè appare esatto quanto afferma il ricorrente, secondo cui le dette intercettazioni non darebbero nessun contributo corroborante alla chiamata del C., poichè il tribunale arriva ad affermare il coinvolgimento dell’odierno indagato attraverso la prova logica in relazione al ruolo apicale del B. nella zona di (OMISSIS) anche come "supervisore" dello S. e del G., la cui attività emerge con evidenza dalle intercettazioni.

In sostanza, mentre il ricorrente tende ad offrire una visione parcellizzata del contesto, il tribunale opera una disamina sia analitica, sia globale delle emergenze probatorie, pervenendo a conclusioni sorrette da un apparato argomentativo logico e coerente, che si sottrae al sindacato di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13820 Ricorso

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 19 giugno 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal comune di Roma a F. B. per l’espropriazione di un terreno di sua proprietà ubicato in Roma (in catasto al fg. 1152, part. 351, 511, 508) in complessivi Euro 31.154,22, considerandolo edificabile ed applicando il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, con l’ulteriore decurtazione di 40%.

Per la cassazione della sentenza la B. ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste con controricorso il comune di Roma, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno del motivo di ricorso o del controricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi sia del ricorso che di quello incidentale (cfr. Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), entrambe – e impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili.

La soccombenza reciproca induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-04-2011, n. 15573

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e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha ribadito la responsabilità, affermata con sentenza del Gip di quel Tribunale del 5 marzo 2008, di G. e Mi.Gi. per il reato di falsa testimonianza, commesso nel procedimento promosso da C.A. contro A.F., per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze di costui. Le due donne avrebbero affermato, contrariamente al vero, che la C. non era stata mai impiegata, come commessa, presso il negozio dell’ A., che invece frequentava al solo fine di ricevere lezioni di ricamo che la di lui moglie teneva nella bottega.

2. Ricorrono, a mezzo del difensore, le M. e denunciano mancanza contraddittorietà della motivazione, nella valutazione delle prove, mettendo in rilievo che le testimonianze degli altri testi escussi in ordine alla prestazione di attività lavorativa continuata da parte della C. non configgevano con quelle delle due imputate, che avevano riferito i fatti come da loro conosciuti, e perciò, non necessariamente coincidenti con quelli appresi da altre persone.

Il difensore esamina il contenuto delle dichiarazioni dei testi, cui sarebbe stata data fede privilegiata, e ne mette in evidenza la non inconciliabilità delle loro versioni con quelle delle imputate;

rileva che la C. era loro parente al pari dell’ A., sicchè viene meno una delle ragioni del delitto loro addebitato – ossia l’intento di favorire costui perchè loro congiunto – e sottolinea che l’ A. è stato assolto dal delitto contestatogli quale mandante – istigatore. Infine, mette in evidenza che la causa civile è ancora pendente in appello, così che non vi è certezza della effettività del lavoro subordinato. Con secondo specifico motivo denuncia il travisamento della prova, non avendo il giudice tenuto conto di altre testimonianze raccolte in processo da cui emergeva la insussistenza della ipotesi accusatoria. Infine rileva che in relazione alle esatte date di commissione dei reati, la falsa testimonianza di Mi.Gi. si è prescritta in data anteriore alla sentenza di appello.
Motivi della decisione

1. Il reato ascritto a Mi.Gi. è da dichiarare estinto per prescrizione, così come sollecitato dalla difesa stessa.

2. La fattispecie in esame, commessa dalla imputata in data (OMISSIS) e ricadente quanto a disciplina sotto la nuova L. n. 251 del 2005, ha quale termine prescrizionale complessivo quello di anni sette e mesi sei, che si è consumato, in assenza di cause di sospensione, interamente in data 9 gennaio 2010, anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte.

3. Tale situazione esime dall’esame del ricorso, incentrato su difetti motivazionali e rilettura degli atti, giacchè è principio consolidato che in presenza di una causa estintiva del reato, l’ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento, dal momento che l’annullamento con rinvio, che ne potrebbe conseguire, è incompatibile con la prevalenza dell’immediata declaratoria di estinzione del reato stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1, e dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).

4. La decisione impugnata è pertanto, relativamente alla posizione di Mi.Gi., da annullare senza rinvio.

5. Il ricorso proposto dall’altra coimputata è infondato.

6. E’ vero che, ai fini della configurabilità del reato, la deposizione testimoniale va confrontata non tanto con la realtà obiettiva, quanto con la percezione che di essa abbia avuto il testimone; e che l’inesattezza di tale percezione influisce sulla colpevolezza, che deve essere esclusa nel caso in cui essa abbia influito sulla deposizione e determinato la sua divergenza dalla realtà. 7. Una ipotesi del genere è stata peraltro motivatamente esclusa dai giudici di merito, i quali hanno osservato che la M. nel corso della testimonianza resa innanzi al giudice del lavoro aveva premesso di aver lavorato presso il negozio dell’ A., quale addetta alla vendita, negli ultimi vent’anni ed aveva categoricamente escluso che la C. avesse svolto analoga attività; che tale asserzione, perentoria, era smentita dalle contrarie dichiarazioni dei testi Ci., D. e T., che invece avevano attestato la presenza della C. nel negozio, la sua conoscenza della merce, la sua adibizione alla vendita e non anche la sua applicazione all’arte del ricamo; che, dunque, necessariamente la M., per la sua presenza quotidiana nel negozio, non poteva opporre che la difformità delle sue dichiarazioni, rispetto a quanto emerso dall’istruttoria, fosse giustificata dalla sua personale conoscenza, non certo occasionale e saltuaria. Le argomentazioni dei giudici di merito relative all’elemento soggettivo del reato non possono, quindi, essere qualificate nè come difettose nè come manifestamente illogiche.

8. Non può trovare accoglimento il motivo con cui la ricorrente indica, denunciando il travisamento della prova, le numerose contraddizioni in cui sarebbero caduti i testi escussi in primo grado; la M., che, peraltro, ripropone le medesime osservazioni sul punto mosse con i motivi di appello, senza censurare le argomentazioni in base alle quali la doglianza è già stata disattesa in sede di merito, investe il contesto della giustificazione, proponendo una diversa ed alternativa versione dei fatti, che come è noto, in assenza nell’iter argomentativo adottato dalla corte distrettuale di patenti manchevolezze, esula dal controllo di questo giudice. Altrettanto, è da dirsi per il motivo relativo alla mancata condanna dell’ A., quale istigatore della falsa testimonianza, la cui configurabilità non è certo condizionata dalla correità o meno del soggetto che in ipotesi è avvantaggiato dalle dichiarazioni non veritiere; nè il confronto tra le posizioni fra più imputati, fra loro non correlate inscindibilmente, in quanto attiene a considerazioni di puro merito, nella specie logicamente risolte, può costituire lagnanza proponibile.

9. Alla dichiarazione di rigetto consegue la condanna della detta ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio nei confronti di Mi.Gi. la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso di M.G., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-05-2011, n. 17221 Sequestro preventivo

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del PG Dott. SPINACI Sante il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 12.7.2010 – in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di M.G., G.R. e C.I. – revocava il provvedimento 19.6.2010 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area, sita in (OMISSIS), nella quale era stata effettuata la sostituzione di nuovo terreno ad altro preesistente nel contesto di una attività di miglioramento fondiario.

La misura di cautela reale era stata applicata in relazione all’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, (realizzazione di una discarica abusiva).

Secondo l’impostazione accusatoria, nell’area anzidetta (appartenente alla s.r.l. "Iniziative Villorba", della quale il M. era presidente ed il G. vice-presidente del consiglio di amministrazione) erano stati autorizzati dalla Regione Veneto lavori di miglioria fondiaria con escavazione e rimozione di una parte superficiale del terreno e successiva sua sostituzione con altro terreno di analoga tipologia.

Le opere erano state eseguite dalla s.p.a. "Superbeton" (della quale la C. era rappresentante legale), ma l’entità dell’escavazione era stata effettuata in misura esorbitante l’autorizzato e, in relazione a ciò, erano stati emessi plurimi provvedimenti amministrativi di sospensione ed autorizzazione di ripresa dei lavori.

Il materiale di riporto utilizzato per il riempimento dopo l’escavazione era costituito solo in minima parte da terreno vegetale per il quale erano state attivate le procedure previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186 riguardanti le terre e le rocce da scavo;

nella parte preponderante, invece, doveva considerarsi "rifiuto", poichè si trattava di terreno di origine e qualità sconosciute e di limo proveniente dal lavaggio delle ghiaie effettuato presso un impianto di lavorazione di detto materiale gestito dalla "Superbeton" in luogo esterno alla cava di estrazione.

Il Tribunale del riesame escludeva che il terreno utilizzato per la sostituzione potesse considerarsi "rifiuto", rilevando che: a) trattavasi di un misto di terra e ciottoli in cui non erano stati rinvenuti residui di demolizioni nè superamenti dei limiti di legge quanto alle concentrazioni chimiche; b) irrilevante doveva ritenersi la presenza di limo derivante dalla prima lavatura di materiale di cava, poichè ad esso la giurisprudenza di legittimità non riconosce la natura di rifiuto; c) l’area agricola in oggetto è attualmente destinata alla coltivazione intensiva di mais e frumento, senza alcun visibile danno ambientale; d) non sussiste alcun pericolo di reiterazione della condotta contestata.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, il quale ha eccepito che:

– il limo utilizzato, derivante da lavaggio di ghiaie effettuato presso un impianto "fuori sito di cava", costituisce "rifiuto" ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183;

– l’altro terreno, di origine e qualità sconosciute, non può assimilarsi alla nozione di "terre e rocce da scavo", non risultando evidente la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186 ai fini della esclusione dal regime dei rifiuti ed in particolare non potendosi escludere la provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica.

I difensori degli indagati hanno depositato memorie rivolte a contestare gli assunti della pubblica accusa.

Il ricorso del P.M. deve essere rigettato perchè infondato.

1. Ribadisce il Collegio la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale i fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. a 152 del 2006, in quanto l’art. 185, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo – riproduttivo del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, comma 1, lett. b), – esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave e tra questi rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio (vedi Cass., Sez. 3^: 8.2.2007, n. 5315, Doneda;

12.11.2007, n. 41584, Frezza; 3.3.2009, n. 9491, Acco).

I rifiuti di estrazione derivanti dall’attività di cava e di miniera sono assoggettati, infatti, ad una disciplina specifica, finalizzata anche alla tutela ambientale e sanitaria, dettata dalla Direttiva 2006/21/CE (relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive) ed attuata in Italia mediante il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Detti rifiuti sono esclusivamente quelli prodotti nel contesto del ciclo produttivo dell’impianto estrattivo e l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117 del 2008 è specificato dall’ari 2 dello stesso testo normativo. La insussistenza di tale requisito, però, non è contestata nell’imputazione provvisoria ed allo stato – con riferimento alla s.p.a. "Superbeton" – nulla è dato conoscere circa la individuazione e la perimetrazione delle aree di cantiere estrattivo e delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, secondo le definizioni date dall’art. 3, comma 1, lett. hh) ed r), del decreto legislativo in oggetto.

2. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, comma 1, – dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 – prevede che le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati solo nella contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) impiego diretto nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) certezza dell’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;

c) possibilità tecnica di utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari;

d) garanzia di un elevato livello di tutela ambientale;

e) certezza della non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;

f) presenza di caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate; dimostrazione che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonchè compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) dimostrazione della certezza del loro integrale utilizzo.

In mancanza anche di una sola delle predette condizioni (e delle verifiche di compatibilità ambientale dei progetti di utilizzo), le terre e rocce da scavo sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti (art. 186, comma 5), dovendosi tenere conto, al riguardo, che attualmente la nozione di sottoprodotto è delineata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, comma 1 (introdotto dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) e che la disciplina dell’art. 186 è fatta salva, in via transitoria, dallo stesso D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 4.

Questa Corte (Sez. 3^ 1.10.2008, n. 37280), inoltre, si è già espressa nel senso che, siccome il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186 introduce una deroga alla nozione di rifiuto definita dall’art. 183, lett. a), e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti (v. rispettivamente da una parte gli artt. 256, 259 e 260 e dall’altra l’art. 258, comma 4), grava sull’imputato l’onere di provare le condizioni positive per l’applicabilità della deroga (riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile), mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga (concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti).

Nella fattispecie in esame il terreno di origine e qualità tuttora sconosciute deve considerarsi "rifiuto", in quanto non emerge – allo stato – la sussistenza delle condizioni positive per l’applicabilità della deroga.

3. Il rigetto del ricorso del P.M. discende, comunque, dalla inconfigurabilità del periculum in mora, dovendosi rilevare che:

a) pur potendo ravvisarsi il fumus di un’attività di abusivo smaltimento di rifiuti, sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, non sono individuabili però, in questa fase delle indagini, tutti i requisiti richiesti dalla legge per la configurabilità del reato di discarica abusiva, sicchè l’area già sequestrata non può attualmente ritenersi suscettibile di confisca obbligatoria;

b) l’attività contestata è cessata nel giugno del 2009 e, a fronte di ipotesi criminosa già perfezionatasi, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato.

Nella fattispecie in esame, invece, il G.I.P. ha affermato che "la libera disponibilità dell’immobile, da parte dei soggetti che ne hanno la giuridica e materiale disponibilità, comporterebbe la concreta ed attuale possibilità di protrazione della condotta criminosa contestata", poichè, tenuto conto delle attività di impresa esercitate dalle società rappresentate dagli indagati e dell’inerzia sanzionatoria della competente autorità amministrativa, può "fondatamente presumersi" che il deposito in quel sito "costituisca ormai normale, ancorchè illecito, mezzo di smaltimento dei rifiuti" già utilizzati.

Una motivazione siffatta, fondata su elementi presuntivi smentiti dall’attuale utilizzazione agricola del fondo, non compie una valutazione coerente dell’attualità effettiva del pericolo derivante da libero uso dell’area sequestrata e non evidenzia una reale compromissione degli interessi attinenti alla protezione ambientale.

4. L’ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, il disposto dissequestro appare tutt’altro che irrazionale.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M..

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