Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23855

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 3/8/1987 C.G. e i figli S.P. e S.A., esponevano che Ve.

C., Ve.Co., V.T. e V.V. avevano ottenuto tutela possessoria in ordine al possesso di alcuni terreni di proprietà di essi attori e, agendo in petitorio, chiedevano di essere dichiarati esclusivi proprietari dei terreni già oggetto del giudizio possessorio (attualmente restano in contestazione solo i terreni di cui alle particelle 159 e 155 del foglio 14 del catasto terreni del Comune di S. Vito Chetino).

Si costituivano Ve.Ci., V.T., V.E. e V.C. che spiegavano domanda riconvenzionale per sentirsi riconoscere cornproprietari, unitamente agli attori, dei terreni di cui alle particelle 159 e 155, in subordine anche per intervenuta usucapione. La causa era istruita con le prove per testi e per interrogatorio di alcuni convenuti,con l’acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. e con una C.T.U. sullo stato dei luoghi.

Con sentenza del 7/1/2000 il Tribunale di Lanciano in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava i convenuti che l’avevano proposta comproprietari, per usucapione, dell’area in contestazione.

S.P. e S.A. (che in primo grado si erano costituiti quali eredi di C.G. per la prosecuzione del giudizio) proponevano appello; si costituivano gli appellati Ve.Ci., T., L., A., C. e F.A. (attori in riconvenzionale) chiedendo la conferma della sentenza appellata.

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza del 21/12/2004, premesso che l’oggetto del contendere era ormai limitato all’accertamento della usucapione della comproprietà sulle particelle 155 e 159, escludeva che l’uso (per come provato) del terreno da parte degli attori in riconvenzionale integrasse un possesso utile per l’acquisto per usucapione della comproprietà e di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’esclusiva proprietà degli attori principali sul terreno in contestazione. La Corte territoriale rilevava che:

– il comprovato uso collettivo (da parte degli abitanti della contrada) poteva essere utile per il riconoscimento di uno ius in re aliena e non di un diritto di comproprietà occorrendo da parte di chi lo rivendicava, la prova di atti e comportamenti costituenti estrinsecazione di quel diritto;

la prova di avere transitato sul terreno in contestazione avrebbe potuto essere utile a provare l’usucapione di una servitù di passaggio, ma non della comproprietà;

non poteva essere considerato estrinsecazione del diritto di proprietà l’attività sporadica di pulizia dell’area, per giunta smentita da una pluralità di testi che attribuivano tale attività agli appellanti;

il deposito sull’area, da parte degli attori in riconvenzionale, di attrezzi e prodotti agricoli costituiva, come riferito dai testi di parte attrice, attività sporadica e occasionale, così che neppure tale attività poteva essere considerata estrinsecazione dell’animus rem sibi habendi;

il presunto possesso si esercitava solo nella stagione invernale mentre nell’estiva l’area era nella esclusiva disponibilità degli attori e quindi doveva escludersi un unico ininterrotto compossesso.

Ve.Ci., T., L., A., C. e F. A. propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi;

il loro difensore ha depositato istanza di riunione del presente procedimento al procedimento promosso con ricorso per Cassazione notificato il 26/5/2001 S.A. e S.P. resistono con controricorso illustrato con memoria; il loro difensore ha depositato istanza di riunione con il procedimento n. R.G. 16309/05 asseritamente connesso.

Motivi della decisione

L’istanza di riunione è inammissibile in quanto manca completamente ogni allegazione atta a valutare, in concreto, la ragione della riunione.

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e con il secondo motivo il vizio di motivazione.

Entrambi i motivi possono essere esposti ed esaminati congiuntamente essendo reciprocamente collegati: le violazioni denunciate discendono, secondo l’esposizione dei ricorrenti dalla ritenuta errata o mancata valutazione del materiale probatorio.

Nel primo motivo i ricorrenti riportano stralci delle deposizioni testimoniali dei propri testi, relative al transito e all’uso dell’aia (per deposito materiali, legname, grano fieno, per effettuare la trebbiatura del grano) da parte dei V. in compossesso con i S. che utilizzavano l’aia quasi esclusivamente nella stagione estiva.

Nel secondo motivo si censura la (pretesa) mancanza di motivazione in ordine alla decisione di non tenere conto delle deposizione dei testi di parte V., la mancata indicazione delle fonti dalle quali la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento, la mancanza di motivazione in ordine alla decisione di non utilizzare provvedimenti, argomenti e circostanze risultanti dalle sentenze rese in sede possessoria.

2. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale viene mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (e tale censura costituisce il fondamento di entrambi i motivi) deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale motivo non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte. In particolare, non può essere proposto un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame, giacchè, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, e cioè di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. 6288/2011; Cass. 10657/2010, Cass. 2712/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 6064/2008). Nel caso in questione, la Corte ha adeguatamente e compiutamente motivato su tutte le questioni indicate. Non si evidenziano carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune, o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e un insanabile contrasto degli stessi. Infatti, la Corte territoriale, con riferimento alla prova del possesso dell’aia in contestazione, proprio partendo dalle deposizioni dei testi degli attori in riconvenzionale (che, quindi, ha compiutamente valutato, indicando la fonte del proprio convincimento) non ha escluso che i V. utilizzassero l’aia ed anzi ha riconosciuto che vi transitavano abitualmente, che la utilizzavano occasionalmente per il deposito di attrezzi e prodotti agricoli, che quell’aia era stata in passato assoggettata ad un uso collettivo (perchè forniva lo spazio necessario per la trebbiatura, e per altri lavori agricoli, i bambini vi giocavano, le donne vi stendevano i panni) da parte degli abitanti della contrada.

Tuttavia il giudice di appello ha correttamente rilevato che tali elementi di fatto non potevano essere valutati come estrinsecazione di un "animus rem sibi habendi", ossia della volontà di comportarsi e farsi considerare proprietario del bene, nè come estrinsecazione del dominio del proprietario perchè:

– l’uso collettivo poteva al più collegarsi ad uno ius in re aliena, ma non era estrinsecazione di un diritto di proprietà;

l’affermazione è corretta e, d’altra parte, proprio la circostanza che la collettività utilizzasse l’area esclude che i V. potessero considerarsene proprietari; nè può assumere rilevanza la circostanza che i V. utilizzassero l’aia più degli altri vicini (v. stralcio della testimonianza di V.G., riportata a pagina 8 del ricorso);

– l’abituale transito sul terreno poteva semmai dimostrare l’usucapione della servitù di passaggio, ma non della proprietà;

anche questo passaggio motivazionale non è nè illogico nè contraddittorio;

l’utilizzo dell’area per deposito di attrezzi e prodotti agricoli che i testi di parte attrice avevano definito sporadici e occasionali, in mancanza di altri riscontri non poteva essere considerato come la manifestazione della volontà di considerarsi e di farsi considerare proprietario.

In questo quadro probatorio il giudice di appello, richiamando testimonianze, ha altresì valorizzato la circostanza che i proprietari e non i V. provvedevano alla pulizia dell’area con caratteristiche di abitualità e che il presunto possesso dei V. si esercitava solo nella stagione invernale, mentre in quella estiva l’area era nella piena ed esclusiva disponibilità degli attori, così che difettava anche la continuità nel possesso.

Nè vale il richiamo dei ricorrenti alla giurisprudenza per la quale la continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l’intermittenza dei relativi atti di godimento, quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa (Cass. 9238/2000; 4901/2003); in questo caso dagli atti risulta che il bene era semplicemente un’area scoperta e non si vede per quale motivo non avrebbe potuto essere utilizzata per deposito materiali anche nel periodo estivo, se non proprio perchè l’uso del bene non doveva collidere con la libera disponibilità che ne avevano i proprietari.

In conclusione il giudice di appello ha reso ampia e convincente motivazione della sua decisione e la circostanza che non abbia ritenuto di utilizzare provvedimenti, argomenti e circostanze acquisiti nel giudizio possessorio non assume rilevanza perchè i ricorrenti (pur gravati dell’onere probatorio relativo all’acquisto della proprietà per usucapione) non indicano in che modo e quali di questi elementi del giudizio possessorio non utilizzati possano avere rilevanza per contrastare il materiale probatorio come sopra valutato o per giustificarne una diversa valutazione.

Ne discende che non sussiste il denunciato vizio di motivazione, non sussiste la violazione delle regole di valutazione delle prove stabilite dall’art. 116 c.p.c. e non sussiste neppure la violazione dell’art. 1168 c.c., posto che, essendo stato correttamente escluso un possesso utile all’usucapione, l’art. 1168 c.c. non poteva trovare applicazione.

3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti alle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare a S.A. e S.P. le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 1929 Note di qualifica e rapporti informativi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente presta servizio presso la Polizia di Stato con il grado di Assistente Capo.

Con il ricorso in esame viene impugnato il rapporto informativo relativo all’anno 2005, con il quale l’Amministrazione, nel valutare le prestazioni lavorative rese, ha attribuito al ricorrente il giudizio di Distinto con punti 37.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando altresì memoria difensiva, per opporsi all’accoglimento del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 12 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’interessato si affida a quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce eccesso di potere per violazione della decisione assunta in sede di ricorso gerarchico.

In particolare – dopo aver premesso che il rapporto informativo relativo all’anno 2005 era stato da egli impugnato in sede gerarchica, e che il ricorso era stato accolto in quanto l’autorità decidente aveva ritenuto che il provvedimento fosse carente di adeguata motivazione e contraddittorio – il ricorrente rileva che in sede di riedizione del potere l’Amministrazione ha emanato un atto del tutto identico a quello annullato, senza tener conto delle motivazioni contenute nella decisione sul ricorso amministrativo.

Con il secondo motivo viene dedotto difetto di motivazione, in quanto l’Autorità procedente non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a formulare giudizi negativi in riferimento a determinati aspetti della valutazione.

Il terzo motivo rileva la contraddittorietà della valutazione, posto che, da un lato, sono stati attribuiti giudizi molto positivi con riferimento alle capacità organizzative ed al grado di interesse manifestato nell’espletamento dei compiti di servizio; mentre, da altro lato, in maniera del tutto contraddittoria, è stato attribuito un giudizio negativo con riferimento ad un parametro di valutazione strettamente connesso con quelli sopra indicati: lo spirito di sacrificio dimostrato.

Infine, con il quarto motivo, viene dedotto difetto di competenza dell’organo che ha provveduto alla compilazione del nuovo atto (a seguito dell’annullamento disposto dall’Autorità gerarchica), in quanto trattasi di soggetto diverso da quello che aveva compilato l’atto originario, e che, nell’anno 2005, non era il superiore del ricorrente.

E’ necessario, per ragioni logiche, scrutinare innanzitutto l’ultimo motivo di ricorso che, come visto, deduce il vizio di incompetenza.

Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato.

In base all’art. 65, comma primo, lett. d) del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, il rapporto informativo è compilato dal funzionario o dall’ispettore o dal sovrintendente dal quale il valutando direttamente dipende.

Da questa disposizione si ricava che il legislatore ha voluto che il compilatore del rapporto informativo sia il superiore che ha diretta conoscenza del dipendente e che, per tale ragione, sia in grado di apprezzarne le caratteristiche personali, di valutarne l’impegno profuso e di giudicare la qualità delle prestazioni rese nel corso del periodo oggetto di valutazione. Ragioni di logica impongono di ritenere che la valutazione debba essere formulata da colui che ha effettivamente avuto alle proprie dipendenze il valutando nel periodo di riferimento; e che quindi non possa effettuare la valutazione il superiore che abbia assunto le funzioni di comando in un periodo successivo a quello oggetto di valutazione: non si vede infatti come possa essere formulato un giudizio riguardante le prestazioni lavorative rese, le qualità personali possedute e l’impegno dimostrato da un dipendente in un determinato periodo, se colui che lo deve esprimere non era a contatto con il dipendente medesimo in quello stesso periodo.

La difesa erariale afferma che, secondo la giurisprudenza, la valutazione dovrebbe essere sempre effettuata dal superiore in servizio al momento in cui avviene la compilazione della documentazione caratteristica.

In proposito va osservato che se è vero che in base ad un risalente orientamento giurisprudenziale la documentazione caratteristica va compilata dal superiore da cui il valutando dipende al momento della compilazione (cfr. Consiglio di Stato, ad gen., 15 novembre 1962; id., sez. I, par. 26 gennaio 1954 n. 86; id., sez. V, 20 novembre 1948 n. 764), è anche vero tuttavia che alcuni dei precedenti citati sembrano riferirsi all’ipotesi in cui via sia stato un avvicendamento nella linea gerarchica nel corso del periodo oggetto di valutazione, e presuppongono quindi che il valutatore abbia avuto alle proprie dipendenze il valutato, almeno per un certo periodo di tempo.

Inoltre la soluzione proposta dalla difesa erariale, oltre ad apparire come detto contraria a principi di logica, si pone in contrasto con altro orientamento secondo il quale, nel caso in cui sussistano circostanze che non consentono al superiore di formulare un giudizio obiettivo sulla qualità delle prestazioni rese (come avviene nel caso in cui il superiore stesso non sia stato a contatto con il valutato nel periodo di riferimento), la competenza alla compilazione del rapporto informativo spetta, in base all’art. 53, comma primo, del d.P.R. n. 3/1957, al Consiglio di Amministrazione, il quale esprime il proprio giudizio sulla base degli elementi in possesso dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 1973 n. 548; id. sez. IV, 12dicembre 1972 n. 1240; id., sez. IV, 30 dicembre 1966 n. 938; T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 01 marzo 2011, n. 594). Da questo orientamento si evince infatti che la documentazione caratteristica non può mai essere compilata da un superiore gerarchico che non possiede gli elementi necessari per la formulazione di un ponderato giudizio, giacché in caso di oggettiva impossibilità di compilazione da parte di colui che tali elementi possiede, la competenza è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso concreto il rapporto informativo è stato compilato da un superiore gerarchico che, nel periodo oggetto di valutazione (anno 2005), non aveva il ricorrente alle proprie dipendenze.

Per le ragioni illustrate l’Amministrazione avrebbe invece dovuto rivolgersi, al fine di procedere alla nuova compilazione del rapporto informativo, in prima battuta, al funzionario che, nell’anno 2005, era superiore gerarchico del ricorrente e, in caso di oggettiva impossibilità da parte di quest’ultimo, rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 53, comma primo, del d.P.R. n. 3/57.

Il motivo in esame è quindi fondato.

E’ altresì fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere a seguito dell’annullamento disposto dall’autorità gerarchica, avrebbe emanato un atto del tutto identico a quello precedentemente annullato.

In proposito va rilevato che l’annullamento del primo rapporto informativo è stato disposto in quanto il tale atto è stato ritenuto non adeguatamente motivato e contraddittorio.

L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto emanare un nuovo provvedimento di contenuto diverso, contenente una motivazione più articolata e coerente.

Invece dalla lettura del nuovo provvedimento si evince come quest’ultimo sia sostanzialmente identico, sia con riferimento ai singoli punteggi attribuiti, sia con riferimento alla motivazione finale, a quello precedente, con ciò riproducendosi i vizi rilevati in sede di ricorso gerarchico.

Anche il motivo in esame, pertanto, risulta fondato.

In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30052

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Svolgimento del processo

Con sentenza 23 aprile 2009 il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, dichiarò G.F. colpevole dei reati di cui: A) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); B) agli artt. 83 e 95 testo unico dell’edilizia; C) all’art. 349 cod. pen., condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena ritenuta di giustizia, con la sospensione condizionale della pena.

La corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, dichiarò estinto per prescrizione il reato antisismico di cui al capo B) e rideterminò la pena in mesi 10 di reclusione ed Euro 550,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perchè le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere valutate con un giudizio di prevalenza e avrebbe dovuto essere concesso il beneficio della non menzione.

Motivi della decisione

Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato.

La corte d’appello ha invero fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche valutate come prevalenti ed implicitamente anche sul diniego della non menzione, in considerazione della pervicacia dimostrata dal prevenuto violando i sigilli ben due volte in tre giorni.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che per il reato di cui al capo A) la prescrizione si sia maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, e precisamente il 29 marzo 2010, è irrilevante perchè, a causa della inammissibilità del ricorso non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266;

giur. costante).

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30737 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 febbraio 2006 la CTR – Campania rigetta l’appello proposto dalla soc. Autoleyland, in liquidazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate confermando l’avviso di accertamento che, per l’anno 1997, aveva rideterminato in L. 1.196.640.000 e in L. 1.166.517.000 i redditi imponibili rispettivamente ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR. Afferma che la società appellante, tralasciando i primi quattro rilievi (spese di pubblicità, ammortamenti indeducibili, costi non inerenti, interessi attivi), censura l’operato dei primi giudici, ribadendo le eccezioni già sollevate in primo grado (costi per prestazioni lavorative non inerenti; omessa contabilizzazione di ricavi per la vendita di auto usate e di ricambi e per riparazioni;

meccanismo di presunzioni).

Rileva, in proposito, che il gravame è inammissibile, in quanto "si limita a riprodurre gli stessi ed identici motivi già sollevati in primo grado, senza muovere alcuna eccezione o contestazione all’operato dei primi giudici".

Inoltre, premesso che "l’unica eccezione sollevata dal contribuente è quella relativa all’art. 39, comma 1 (accertamento analitico) che non consente l’utilizzo di presunzioni semplici, prive dei requisiti della precisione, gravità e concordanza", afferma che "su tale eccezione i primi giudici hanno fornito una ampia motivazione, tale da porre il contribuente nella possibilità di controdedurre".

Infine, sostiene che "il gravame è da rigettarsi anche perchè la società, rappresentata dal signor T.C., non ha formulato immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso alle operazioni di verifica". Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria, la contribuente; la parte pubblica resiste con controricorso.

Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

1.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, ritenendo che essa "…si basa su una motivazione insufficiente e/o contraddittoria", poichè, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, ne afferma anche l’infondatezza, concludendo con statuizione di rigetto nel merito.

1.1. – Il motivo non è fondato. Il vizio di contraddittorietà è deducibile con impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando si concreti in un’inconciliabilità fra parti del dispositivo o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e quindi da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione (Cass. 1706/1970 e 7173/1992).

1.2. – Nella specie è chiaro l’intento dei giudici di secondo grado di disattendere "in toto" l’appello della parte contribuente e, a tale fine, evidenzia tanto profili d’inammissibilità, quanto d’infondatezza, compendiati in dispositivo con la formula riassuntiva "rigetta l’appello", il che non vizia affatto la decisione. La sentenza enuncia due autonome "rationes decidendi": la prima è, riguardo al gravame, una "exceptio litis ingressum impediens", concettualmente distinta rispetto alla seconda, che attinge invece il merito della vertenza. Se il giudice decide in base ad una pregiudiziale di rito, deve astenersi dall’entrare nel merito. Il superamento di tale limite, non invalida la sentenza ma determina l’enunciazione di argomenti superflui, che restano confinati in una sfera estranea al valore precettivo della pronuncia (in generale, v.

Cass. 1188/1966, 3469/1976, 273/1984; nel processo tributario, v.

Cass. 3365/1984; in materia di giurisdizione, v. Sez. Un. 2865/2009).

2. – Gli altri due mezzi possono essere esaminati congiuntamente . 2.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 112 c.p.c., nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione: sostiene che la commissione regionale, pur avendo rilevato che in appello la società aveva eccepito il malgoverno del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, in relazione alle presunzioni semplici, "non ha speso neanche una parola" sul punto.

2.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizi di omessa motivazione su un fatto decisivo: lamenta che – pur avendo dedotto sin dal primo grado che l’accertamento si fonda su presunzioni prive dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza entrambi i giudici di merito – prima la CTP e poi, a seguito d’impugnazione sul punto, la CTR – hanno eluso la questione.

2.3. – Nella domanda introduttiva (trascritta in ricorso) si legge:

"Preliminarmente si vuole far osservare, in diritto, che alcuni rilievi si basano su presunzioni semplici prive delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza previste dalla legge nel caso si operi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (accertamento analitico)". Nell’appello (trascritto in ricorso) si legge: "nel ricorso introduttivo si è osservato che l’accertamento viene effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. (accertamento analitico) che non consente, diversamente dall’accertamento induttivo, l’utilizzo di presunzioni semplici e cioè prive delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza. Su tale osservazione i giudici di primo grado hanno ritenuto non soffermarsi e nulla dice la sentenza". Nella sentenza d’appello, cen-surando il gravame per aspecificità, si legge: "su tale eccezione i primi giudici hanno fornito una ampia motivazione, tale da porre il contribuente nella possibilità di controdedurre". 2.4. – Siccome, in tesi generale, il percorso argomentativo può essere desunto attraverso l’integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Cass. 3636/2007), la CTR non è incorsa, sul piano formale, nel denunciato error in procedendo.

Quanto ai vizi motivazionali, il ricorso pecca di autosufficienza, mancando la trascrizione delle parti salienti della decisione di prime cure da porsi, poi, in correlazione diretta con la doglianza enunciata in appello. Il principio dell’autosufficienza vuole che il ricorso, in sede di legittimità, rappresenti le questioni con la tecnica del c.d. "flash-back processuale", mentre il momento della verifica degli atti viene soltanto dopo la e-sposizione autosufficiente.

3. – Infine, con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente censura di ultrapetizione l’affermazione finale dei giudici d’appello: "il gravame è da rigettarsi anche perchè la società, rappresentata dal signor T.C., non ha formulato immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso alle operazioni di verifica". 3.1. – Il mezzo è inammissibile, perchè attinge "argomenti superflui, privi di contenuto decisorio", come si è detto sul primo motivo (par. 1.2).

3.2. – Inoltre, il mezzo pecca di autosufficienza poichè chi sollecita il riesame della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ha l’onere (per il principio della autosufficienza al quale è condizionato il potere inquisitorio del giudice di legittimità) di specificare e trascrivere tutti i riferimenti necessari per individuare l’asserita violazione processuale, onde evitare che la sua censura si risolva in un’affermazione apodittica, priva di qualsiasi sussidio fattuale e logico riscontrabile nel ricorso (Cass. 5743/2008; Cass. 1170/2004). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso in esame.

4. – Il ricorso va, dunque, interamente disatteso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

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