Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Comune di Frattamaggiore impugna la sentenza n. 2097 del locale giudice di pace, depositata il 28 agosto 2005, che respingeva la sua opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’ingegner F.G. per il pagamento dell’importo di L. 727,01 quale saldo di una prestazione professionale effettuata in favore dell’amministrazione, consistente in una relazione geologica per la costruzione di un edificio comunale. L’incarico era stato conferito dal Comune in virtù di Delib. della Giunta comunale (23 gennaio 1992, n. 26), cui non seguiva la stipula del contratto in forma scritta. Il professionista presentava per il pagamento la parcella di L. 5.952.561, che veniva pagata dal Comune previa riduzione di 1/3 in base al disposto del R.D. n. 2537 del 1925, art. 62, in ragione della qualifica di docente scolastico rivestita dal F.. Successivamente, a seguito di deliberazione di carattere generale del 2001 n. 384 con la quale veniva statuito di procedere alla riliquidazione delle parcelle eliminando la decurtazione indicata e in mancanza di pagamento da parte del Comune, l’ing. F. chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo importo dovuto, pari a L. 727,01.

L’opposizione proposta dal Comune deduceva, tra l’altro, la nullità della prestazione professionale per carenza della forma scritta del contratto e l’inesistenza della copertura della relativa spesa per essere l’importo originario stanziato pari a L. 5 milioni e non essendovi più capienza, nonchè la propria carenza di legittimazione passiva.

2. – Il giudice di pace respingeva l’opposizione, ritenendo che: a) il rapporto si era regolarmente instaurato tra le parti ed era stato eseguito con il pagamento di parte del compenso; b) la domanda di indebito arricchimento, proposta in memoria di costituzione da parte dell’opposto, era ammissibile costituendo emendatio libelli; c) era carente la prova in ordine alla mancata copertura delle spese; d) era intervenuto riconoscimento dell’utilità della prestazione professionale da parte del Comune; e) l’importo richiesto trovava la sua giustificazione equitativa nel visto dei competente ordine professionale.

Il Comune ricorrente formula un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’ingegner F.. Il Comune ha depositato memoria.
Motivi della decisione

– Motivi di ricorso.

Il ricorrente deduce "errores in procedendo e in indicando" per violazione di legge e dei principi informatori della materia, nonchè motivazione "inesistente, perplessa ed apparente".

Il giudice di pace avrebbe violato le norme processuali che escludono possa proporsi dall’opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo domande nuove, quale doveva ritenersi quella avanzata dall’opposto nella sua comparsa di costituzione ex art. 2041 c.c., ex art. 2041 c.c..

Il giudice di pace, inoltre, erroneamente non aveva tenuto conto dei principi informatori di cui al R.D. n. 383 del 1934, artt. 87 e 251 e degli artt. 191 e 194 del Testo Unico degli Enti locali (Testo Unico n. 267 del 2000) che impongono, per esigenze di contenimento e di controllo della spesa pubblica, la necessità che ogni prestazione resa all’ente locale avvenga mediante un preventivo formale impegno di spesa, assunto con un contratto redatto in forma scritta. In mancanza sorge la responsabilità del funzionario o dell’amministratore che abbia ordinalo la prestazione.

Immotivata ed "inconferente" risulta l’affermazione relativa al riconoscimento della utilitas della prestazione, rilevante invece nel solo ambito dell’azione ex art. 2041 c.c., peraltro inammissibile. In ogni caso l’ente avrebbe dovuto rispondere ex art. 2041 c.c., soltanto "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento…". 2. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in relazione alla procura rilasciata dal Sindaco, asseritamente in carenza di poteri, riservati alla Giunta comunale. L’eccezione è infondata poichè "nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della Giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione" (Cass. n. 18062 del 04/08/2010 – rv. 615113). Tale orientamento è pienamente condiviso dai Collegio.

3. – Impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.

L’impugnazione ha riguardo ad una sentenza del Giudice di Pace resa secondo equità e depositata il 29/08/2005. Tale sentenza è, quindi, ratione temporis, ricorribile direttamente avanti questa Corte.

Infatti, questa Corte, in base al combinato disposto dagli artt. 339, comma 3, (nel testo previgente alla riforma del 2006) e art. 113 cod. proc. civ., comma 2, ha ritenuto inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendosi considerare non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza (Cass. 2007 n. 4890).

Nel caso di specie la sentenza impugnata deve ritenersi emessa secondo equità, essendo stato richiesto il pagamento di una somma inferiore al limite indicato dal richiamato art. 113 c.p.c., comma 2.

Trattandosi di sentenza decisa secondo equità, questa Corte, intervenendo sui limiti della impugnazione, ha più volte affermato che tali sentenze sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni, e i motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 del citato articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al citato art. 360 cod. proc. civ., n. 4. – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 2007 n. 6382).

Questa Corte ha poi chiarito che "il rispetto dei principi informatori non vincola il Giudice di Pace all’osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell’arbitrio: ne deriva che il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare, non già l’inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite, sicchè il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato, ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, e ciò al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione" (Cass. 2006 n. 12147).

Quanto alla motivazione di tali sentenze, questa Corte ha più volte affermato che "Le sentenze del giudice di pace, in ipotesi di pronuncia secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, devono essere succintamente motivate, in ossequio al principio degli art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. del citato codice, comma 2, seconda parte, oltre che del generale principio dell’art. 111 Cost.. In mancanza di tale requisito essenziale, che deve ritenersi configurabile non solo nei casi di sentenza del tutto mancante di motivazione ma anche in quelli di motivazione apparente – perchè priva della indicazione degli elementi che giustificano il convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimità – può essere dedotto sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione delle suddette disposizioni dell’art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. c.c." (Cass. 11880 del 2007).

4. – Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce.

4.1 – Il ricorso riguarda la nullità del contratto (primo motivo, punto 5.2.1 – pagina 7), nonchè (secondo motivo) l’ammissibilità (punto 5.3) e la fondatezza (punti 5.2.2, 5.4) della domanda di indebito arricchimento.

Il giudice di pace nella sua motivazione ha osservato che non vi erano "contestazioni tra le parti circa: a) l’avvenuto incarico con delibera …; b) l’avvenuto espletamento dell’incarico …; c) il pagamento della prestazione professionale come da parcella n. 3/93 … con decurtazione di un terzo …".

Per sorreggere la sua decisione, il Giudice di Pace ha adottato una duplice ratio decidendi, radicata la prima sulla fondatezza dell’azione contrattuale e la seconda sulla ammissibilità e fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito. In ordine alla prima, il giudice di pace ha argomentato sulla validità del rapporto intercorso tra le parti, osservando che l’incarico era stato regolarmente conferito con delibera di giunta, regolarmente espletato e pagato. Da ciò risultava la regolare instaurazione del rapporto tra le parti con la determinazione della prestazione e del compenso (pagina 4 della sentenza, parte centrale).

Il giudice di pace ha poi osservato che il mancato pagamento della residua somma di Euro 707, oggetto del giudizio, era dovuto esclusivamente ad una questione interpretativa in ordine all’applicazione, o meno, della decurtazione di un terzo in ragione della posizione di pubblico dipendente rivestita dall’ingegnere, questione poi superata. Di qui la richiesta di pagamento e la fondatezza della domanda di indebito arricchimento.

4.2 – In relazione alla duplice ratio decidendi adottata dai Giudice di Pace e a quanto di seguito chiarito appare opportuno esaminare per prima la seconda censura, che risulta infondata. Infatti, non coglie nel segno la censura di inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. (che può essere esaminata trattandosi di denunciato errar in procedendo). Al riguardo, occorre osservare che tale domanda era ammissibile e ciò sulla base del recente orientamento di questa Corte (Sezioni Unite sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010 – rv.

615487)) che, pur avendo confermato il precedente consolidato orientamento in ordine alla diversità delle domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, sia quanto alla causa petendi sia quanto al petitum, ha però ritenuto "ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa".

Nel caso in questione il ricorso monitorio e l’opposizione furono formulati – come affermato dallo stesso giudice di pace (fine pagina 4, inizio pagina 5) – proprio sulla base dell’esistenza del rapporto contrattuale contestato dall’Amministrazione. Di qui l’ammissibilità della domanda di indebito arricchimento. Quanto poi alla fondatezza della domanda, le censure avanzate a ben vedere riguardano un vizio di motivazione quanto alla utilitas che ne ha tratto l’amministrazione e all’indebito arricchimento derivato al Comune da quanto non pagato per effetto di una normativa poi venuta meno. Le censure in questione sono, quindi, inammissibili per quanto già esposto al punto 3 sui limiti della impugnazione delle sentenze rese secondo equità dal Giudice di Pace, non sussistendo una omessa motivazione e non potendosi qualificare apparente la motivazione adottata dal Giudice di Pace.

11 motivo è pure inammissibile ove si ritenessero censurati i principi informatori della materia, non potendo essere ricondotti entro tale ambito nè l’utilitas conseguita nè l’importo riconosciuto per l’indebito arricchimento.

5. – Il primo motivo resta assorbito.

Poichè la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, il rigetto del secondo motivo di ricorso la sì che la sentenza impugnata resta comunque fondata su tale ratio. L’esame del primo motivo resta, quindi, assorbito per carenza di interesse in relazione alla relativa pronuncia.

6. – Le spese.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19081 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 25.5.10 la Corte d’Appello di Bari confermava la condanna emessa il 2.5.01 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di D.V.A. per il delitto p. e p. ex art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, consistito nel costringere C.A. – dietro minaccia e violenza – a far sì che il D. facesse rifornimento di benzina presso il distributore di carburanti (dove lavorava il C. medesimo) senza pagarne il corrispettivo, reato aggravato dall’essere stato commesso da più persone riunite.

Tramite il proprio difensore il D. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) ai sensi della disciplina previgente alla L. n. 251l del 2005, il reato (risalente al 13.8.95), tenuto conto dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4 già concessa in prime cure con criterio di prevalenza, si era estinto per prescrizione alla data del 13.8.10;

b) il decreto che dispone il giudizio era nullo per violazione dell’art. 429 c.p.p., lett. c), mancando in esso una chiara e precisa descrizione del fatto, atteso che la condotta estorsiva era addebitato collettivamente a tutti e tre i soggetti poi imputati, senza distinguere l’azione in concreto ascritta al D.;

inoltre, essendo stati gli altri due coimputati separatamente giudicati, il capo di imputazione si sarebbe dovuto riformulare;

c) erronea dichiarazione di contumacia dell’imputato e sua mancata traduzione per l’udienza dibattimentale del 2.5.01, in cui era stata emessa la sentenza di primo grado, nonostante che il D. fosse, all’epoca, detenuto nel carcere di Turi (come da certificato del casellario giudiziale e provvedimento di cumulo pene che allegava al ricorso); tale situazione, riferita nei motivi d’appello dal suo difensore, era stata tralasciata dalla Corte territoriale, che invece ben avrebbe potuto effettuare gli opportuni accertamenti in proposito;

d) vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva ravvisato il reato di estorsione nonostante che la violenza si fosse risolta in una semplice spinta e che l’equivoca minaccia ("prendila come un inizio di tangente") fosse da ritenersi, alla luce del comportamento successivo tenuto dal coimputato M. nei confronti del L. (titolare del distributore di carburanti), un’iniziativa meramente faceta e goliardica, visto anche l’ammontare irrisorio della benzina non pagata; d’altronde, lo stesso C. aveva negato di aver subito minacce o violenze (a tal fine allegava uno stralcio della sua deposizione dibattimentale);

e) insussistenza del delitto di estorsione per difetto del requisito dell’ingiusto profitto, poichè altre volte il D. aveva fatto rifornimento senza pagare dicendo che avrebbe adempiuto in seguito (come aveva poi fatto); dunque, il suo era un abituale modus operandi (rifornirsi di benzina e pagare in un secondo momento) giustificato dal rapporto di parentela con il L.;

f) proprio l’erogazione "a credito" della benzina, escludendo l’ingiusto profitto, implicava la qualificazione del fatto come violenza privata e non già come estorsione, reato – quest’ultimo – di cui mancava anche il dolo specifico; g) era stata omessa la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato (v. infra), il che preliminarmente comporta il rigetto del motivo che precede sub a), che tralascia il noto principio – ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 – per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1 n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4, n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).

Del pari è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della presentazione dell’atto di gravame (come avvenuto nel caso di specie), in quanto esula dai casi in rapporto ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep. 11.9.2001).

2- La doglianza che precede sub b) è preclusa ex art. 606 c.p.p., u.c., perchè concernente motivi non fatti valere in appello.

Inoltre, è appena il caso di notare che in caso di concorso di persone non è indispensabile, ai fini dell’art. 429 c.p.p., lett. c), che nel capo di imputazione siano dettagliatamente descritte le singole azioni attribuite a ciascun concorrente. Men che meno è richiesta la riformulazione del capo d’accusa sol perchè altri coimputati siano stati separatamente giudicati, trattandosi di contingenza processuale ininfluente sull’accadimento storico oggetto del processo.

3 – Il motivo che precede sub e) trascura che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, si può legittimamente procedere in contumacia dell’imputato detenuto per altra causa allorquando tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l’imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla.

Infatti, l’impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l’irresistibilità dell’ostacolo e la prova che l’interessato abbia tenuto un comportamento adeguato all’intenzione di superarlo (Cass. Sez. 4, n. 40292 del 12.10.06, dep. 7.12.06), rv.

235418; Cass. Sez. 5, n. 2119 del 4.2.97, dep. 6.2.97, rv. 207004;

Cass. n. 7850/92, rv. 191016).

Nel caso di specie, nè l’imputato nè il suo difensore avevano comunicato al Tribunale l’asserito stato di detenzione in concomitanza con l’udienza del 2.5.01. 4- I motivi che precedono sub d), sub e) e sub f) si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in essi sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno accertato l’uso di violenza e minaccia nei confronti del C., l’assenza di qualsivoglia intento scherzoso e la volontà di non versare il corrispettivo del carburante illecitamente preteso, che effettivamente non fu poi mai pagato (come riferito dal teste L., secondo quel che si legge nell’impugnata sentenza).

In breve, i giudici del merito hanno accertato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che il D. non pagò neanche in seguito la benzina presa e che egli non aveva alcun intento – o consueto modus operandi – di rifornirsi a credito.

Ne consegue la volontaria e consapevole realizzazione, da parte sua, di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale.

Ciò conferma la configurabilità del delitto di cui all’art. 629 c.p. anzichè di quello p. e p. ex art. 610 c.p..

Nè le argomentazioni svolte in ricorso circa l’interpretazione delle testimonianze del L. e del C. integrano una denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, pregiudizialmente inibita dal rilievo – ormai largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte -che la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme (come avvenuto nel caso di specie), è consentita solo ove il giudice di appello, per rispondere alle censure contenute nell’atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez 2 n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. 2, n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre).

A ciò si aggiunga che, nel dedurre un travisamento della prova, la parte deve necessariamente trascriverla integratalmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato alla produzione d’un mero stralcio del verbale d’udienza) altresì evidenziando l’esatto passaggio in cui si annida il vizio:

diversamente, il ricorso non è autosufficiente (cfr., da ultimo, Cass. Sez F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10).

5. Quanto alla richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria – v motivo che precede sub g) -, si trattava di istanza generica e incompatibile (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 1) con l’entità della pena irrogata (anni tre e mesi sei di reclusione e L. 2.000.000 di multa), il che esimeva i giudici d’appello dal rispondervi (come statuito da costante giurisprudenza di questa S.C.).

6- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4872 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato l’11 dicembre 2001 e depositato il successivo 19 dicembre, l’interessato, quale funzionario del Ministero delle Finanze collocato in quiescenza, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’uso dell’immobile del demanio sito in Roma Via del Quirinale n. 28.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio con un atto solo formale.

Nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2002 con ordinanza n. 26/2002 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Con una nota di deposito del 4 marzo 2011 il difensore del ricorrente ha prodotto in giudizio una dichiarazione dell’interessato in merito alla cessata materia del contendere per effetto dell’intervenuto accordo tra la stessa e l’Amministrazione intimata circa il godimento dell’immobile in discussione.

Siccome la predetta dichiarazione non è stata né smentita, né contestata, non rimane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame per cessata materia del contendere.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 21834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

n persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel 2002 R.C. e C.A., odierni ricorrenti, lamentavano la elevazione di una porzione di solaio di un immobile sito in (OMISSIS), con violazione del loro diritto di veduta e delle distanze legali tra costruzioni.

Evocavano in giudizio P.G., chiedendo il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni.

Il tribunale di Foggia accoglieva parzialmente la domanda.

La Corte d’appello di Bari, investita da gravame interposto dalla P., con sentenza del 30 dicembre 2008, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’ordine di riduzione della costruzione e ordinava la costruzione sulla terrazza P. di un parapetto.

R. e C. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 giugno 2009, affidandosi a quattro motivi.

P.G. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Ha rilevato tra l’altro la inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c..

La Corte d’appello ha rilevato che gli attori avevano proposto due domande: a) un’azione confessoria ex art. 1069 c.c. a tutela di servitù di veduta che sarebbe stata pregiudicata da opere edili della convenuta; b) un’azione negatoria ex art. 949 c.c. volta ad impedire che dalle opere eseguite sorgesse una servitù di veduta in favore del fondo confinante.

Quanto alla prima domanda, la Corte, mancando prova della servitù vantata dagli attori, ha accolto l’appello avverso la sentenza che disponeva di ridurre la costruzione P. fino alle distanze di cui all’art. 907 c.c..

Quanto alla seconda, dopo aver disatteso la domanda riconvenzionale P., tesa ad esercitare una azione confessarla servitutis in proprio favore, ha ritenuto che la convenuta aveva legittimamente sopraelevato il proprio fabbricato, insediando una terrazza sul solaio, ma ha ordinato la costruzione di un parapetto distante almeno un metro e mezzo dalla facciata esterna del parapetto esistente sulla facciata del fondo confinante.

Il ricorso espone al primo motivo violazione dell’art. 112 c.p.c., principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento, sembrerebbe, ad ordine di ulteriore "cementificazione" a modifica della situazione di fatto.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della disciplina delle distanze di cui all’art. 907 c.c..

Il terzo motivo espone "subordinatamente" violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio, nonchè vizi di motivazione.

Il quarto, sempre "subordinatamente", lamenta violazione dell’art. 905 c.c..

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Tutti i motivi, nella parte di essi che concerne violazioni di legge, in relazione all’art. 360, n. 3, non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Quanto alla parte del terzo motivo che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Fondatamente inoltre parte resistente ha osservato che il ricorso non presta ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Si rileva che esso, nel richiedere una nuova valutazione di merito, sarebbe ammissibile solo nei limiti del controllo della logicità e congruità della motivazione. A tal fine il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Nella specie, quanto al terzo motivo, in cui la carenza si fa più marcata, il richiamo al ricorso iniziale, all’atto di acquisto dell’immobile e alla ctu D. sono effettuati in modo generico, ditalchè il ricorso si caratterizza come inammissibile richiesta di rivisitazione delle circostanze di fatto, che è preclusa alla Corte di legittimità.

Resta da aggiungere che in ogni caso il ricorso non sembra misurarsi con i principi affermati da questa Corte in tema di modalità della riduzione in pristino, ove sia stato azionato il diritto del proprietario al rispetto delle distanze (Cass. 9318/09; 14611/07).

Anche sotto questo profilo il ricorso si manifesta pertanto inammissìbile (cfr Cass 22499/06).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.