Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8554 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.7.2012 il Tribunale del riesame di Catania, adito a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di R. D. indagato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2 perchè, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, trasgrediva la specifica prescrizione di vivere onestamente ponendosi alla guida di una moto Honda nonostante l’intervenuta revoca della patente di guida. Fatto commesso il (OMISSIS).

Il Tribunale del riesame confermava la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato contestato, rilevando che con decreto del 27.4.2011, notificato il 23.5.2011, il Tribunale di Catania aveva disposto l’aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in corso nei confronti di R.D., con l’irrogazione di ulteriori due anni di sorveglianza speciale e con l’applicazione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per violazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 59 del 2011, art. 75 reiterando l’eccezione, respinta dal Tribunale del riesame, secondo cui alla data del commesso reato era ancora in corso l’originaria misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice con scadenza al 12.7.2011;

conseguentemente il fatto commesso da R. corrispondeva alla fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. citato, per la quale non è consentito l’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria e l’adozione di misure cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che la misura di prevenzione aggravata applicata al ricorrente non era una nuova misura, ma un prolungamento di quella originaria con l’aggiunta dell’obbligo di soggiorno immediatamente esecutivo (a decorrere dalla relata di notifica) e pertanto vigente al momento del controllo del ricorrente alla guida del motoveicolo Honda.

A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente R.D. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna R.D. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 263

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. A. presentava in data 9.12.2004 al Comune di XXX, domanda di permesso di costruire in sanatoria PG 1232169/2004, ai sensi della legge 326/2003 e della legge regionale 31/2004, per opere realizzate sull’immobile di via XXX, 53.
Successivamente, in data 25.10.2005, provvedeva al deposito della ulteriore documentazione necessaria per il condono (copia della denuncia e della planimetria catastale e delle denunce ai fini ICI e tassa rifiuti).
In data 8.11.2010 era notificato all’esponente avviso di rilascio del permesso in sanatoria da parte del Comune, che chiedeva però il versamento dell’ulteriore somma di euro 4.961,48, a saldo degli importi già pagati.
Era di conseguenza notificato il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione dell’art. 32 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dell’art. 35 della legge 47/1985 e dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 31/2004.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.
Alla udienza cautelare del 27.1.2011 il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa era trattenuta in decisione.
Il ricorso non appare fondato, per le ragioni che seguono.
Secondo l’esponente, sulla propria domanda di condono edilizio si sarebbe formato silenzio assenso, ai sensi dell’art. 32, comma 37°, del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003, in forza del quale il decorso del termine di ventiquattro mesi al più tardi dal 31.10.2005, senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune sull’istanza di condono, equivale, sussistendo altre condizioni di legge, ad un titolo abilitativo in sanatoria, vale a dire ad un provvedimento amministrativo tacito di accoglimento della domanda del privato.
Di conseguenza, continua il ricorrente, essendosi formato un titolo abilitativo tacito al più tardi al 31.10.2007, la pretesa del Comune di calcolare il contributo concessorio tenendo conto delle deliberazioni comunali successive alla suddetta data, sarebbe illegittima, per cui l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun titolo per ottenere il pagamento della residua somma di circa 5.000,00 euro, chiesta invece al momento della comunicazione dell’avviso di rilascio del permesso in sanatoria, in applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale 21.12.2007 n. 73.
Nella propria memoria difensiva, la difesa comunale sostiene invece che, nel condono di cui al DL 269/2003 (c.d. terzo condono), la formazione del silenzio assenso implica il versamento totale degli oneri di urbanizzazione, mentre risulta che il sig. A. ha versato solo l’anticipazione sui medesimi (cfr. doc. 4 del Comune).
La tesi della PA risulta meritevole di accoglimento, visto che, se è pur vero che l’art. 32 comma 37° del DL 269/2003 richiede fra l’altro, ai fini della formazione del silenzio assenso, il "pagamento degli oneri", mentre l’art. 4 comma 4° della legge regionale 31/2004 prevede che l’importo definitivo degli oneri dovuti sia determinato direttamente dal richiedente la sanatoria, in caso di applicazione della disciplina di cui al succitato comma 37 dell’art. 32 del decreto legge 269/2003.
Il combinato disposto delle due norme – statale e regionale – induce inevitabilmente alla conclusione che, ai fini della formazione del silenzio assenso ai fini del condono del 2003, siano necessari sia la presentazione della documentazione completa sia il versamento integrale e non solo in acconto degli oneri di urbanizzazione (sul punto, si ricordi che il Comune aveva provveduto alla determinazione definitiva degli oneri di urbanizzazione per il condono ai sensi dell’art. 4 comma 1° della LR 31/2004 con delibera di Giunta n. 2644/2004).
Con riguardo poi al precedente costituito dalla sentenza di questo TAR, sez. II, n. 1550 del 18.5.2010, il Collegio prende atto che il Consiglio di Stato ne ha sospeso l’efficacia con ordinanza n. 4847/2010; tuttavia occorre ricordare come nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, si poneva un problema di produzione integrale della documentazione per il condono e non semplicemente di pagamento degli oneri concessori.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in XXX nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario

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Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento N. 33/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 37 del 2008 proposto da Valdadige Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Sabrina Secchi, rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Pezcoller ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, Via San Francesco d’Assisi, 8

CONTRO

– il Comune di Calliano (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Dalbosco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via Paradisi, 15/1

E NEI CONFRONTI

– dei signori Goller Franco e Pedrotti Anna, non costituiti in giudizio

per l’annullamento

– “dell’ordinanza ingiunzione di rimessa in pristino (ristrutturazione ed ampliamento – demolizione di parte dei muri verso ovest in difformità a quanto concessionato e prescritto nella conc. n. 8/2007 di data 25.07.2007) n. 29/2007 a firma del Sindaco del Comune di Calliano di data 10.09.2007, prot. n. 3054, notificata in data 16.11.2007”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. Alessio Pezcoller per la Società ricorrente e l’avv. Flavio Dalbosco per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

1. La società Valdadige è proprietaria della p.ed. 196 e della p.f. 581/4 situate in via Brennero, una zona urbanisticamente classificata “area consolidata”, nel C.C. di Calliano. Con concessione ad edificare n. 8/2007 di data 25.7.2007 l’Amministrazione comunale ha autorizzato i lavori di “ristrutturazione ad ampliamento” dell’immobile, secondo l’allegato progetto e nel rispetto di alcune prescrizioni fra cui quella che “come indicato nella tavola n. R 1.0 i muri verso ovest che saranno inglobati nella nuova costruzione non dovranno essere demoliti, ma solamente ristrutturati”.

In occasione di un sopralluogo effettuato il 5.9.2007 dagli agenti della polizia municipale, l’Amministrazione ha redatto il verbale di accertamento del 7.9.2007 nel quale si è evidenziato che “parte dei muri verso ovest, che in base alle tavole di progetto dovrebbero essere inglobati nella nuova costruzione, sono stati demoliti”. Conseguentemente, il Sindaco ha emesso dapprima l’ordinanza di sospensione lavori prot. n. 3054 del 10.9.2007 e, successivamente, l’ingiunzione di rimessa in pristino n. 29, prot. n. 3914 del 9.11.2007, che la quale ha prescritto che la rimessa in pristino non avrebbe dovuto consistere nella ricostruzione della parte di edificio demolita ma nella “sistemazione dell’area e trasporto del materiale in discarica autorizzata”.

2. Il 10.12.2007 la ricorrente ha presentato al Comune di Calliano una domanda di concessione ad edificare in sanatoria per “demolizioni difformi e sistemazione area” alla quale l’Amministrazione ha corrisposto positivamente ancora in data 11.1.2008 (e, previa esazione della sanzione pecuniaria di euro 1032,91, con il provvedimento n. 24 di data 8.2.2008), con la precisazione che la relativa istanza non poteva peraltro essere considerata come variante al progetto autorizzato, per la quale occorreva invece predisporre “un nuovo progetto di ampliamento del corpo attualmente esistente”.

3. Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 12 febbraio successivo, la società Valdadige ha impugnato la menzionata ordinanza di rimessa in pristino, come indicata in epigrafe, deducendo il seguente articolato motivo di diritto:

– “violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli articoli 82, 121 e 122 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, nonché dell’articolo 31 della legge 5.8.1978, n. 457; violazione delle norme del P.R.G. del Comune di Calliano e del Regolamento edilizio comunale, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione ex articolo 3 della legge 7.8.1990, n. 241”. Ha evidenziato la ricorrente sia la limitata opera di abbattimento eseguita dall’impresa sul muro ad ovest, il quale sarebbe stato rimosso solo in minima parte (mantenendo la struttura di base compresa la soletta), sia il fatto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’imminente ricostruzione della parte rimossa senza alcuna alterazione del manufatto originario.

Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, eccependo l’asserita improcedibilità, inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e chiedendone comunque la reiezione nel merito.

5. Alla camera di consiglio del 28.2.2008 il Collegio ha ritenuto di verificare quale esito, nel frattempo, avrebbe avuto la domanda presentata dall’istante il 30.1.2008 di rilascio di una nuova concessione ad edificare per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento sulle p.ed. 196 e p.f. 581/4; e ciò al fine di verificare la persistenza o meno dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente in relazione alla determinazione che il Comune avrebbe assunto in esito alla detta richiesta. Con ordinanza collegiale n. 10/08 è stato quindi ordinato al Sindaco di trasmettere alla Segreteria del Tribunale copia del provvedimento di concessione.

6. L’Amministrazione comunale in data 7.4.2008 ha depositato copia del verbale della Commissione edilizia n. 3 del 5.3.2008 nel quale si era espresso parere favorevole al rilascio della nuova concessione con la prescrizione che “il muro a confine con la p.ed. 197 venga consolidato e non ricostruito ex novo”. Ha inoltre informato che a quella data la nuova concessione non era stata ancora rilasciata in attesa che la ricorrente producesse la documentazione integrativa richiesta.

7. Alla camera di consiglio del 10.4.2008, con ordinanza n. 40, si è dichiarato il non luogo a procedere sulla menzionata domanda incidentale di misura cautelare.

8. Con la memoria depositata in data 5.1.2009 la difesa dell’Amministrazione ha comunicato che il Comune di Calliano ha rilasciato alla società ricorrente la concessione ad edificare n. 1 in data 11.4.2008, prot. n. 1470, depositandone copia agli atti, corredata dalla sopra riportata prescrizione tecnica stabilita dalla Commissione edilizia comunale.

9. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

10. Rileva il Collegio che la società ricorrente ha dunque chiesto ed ottenuto dapprima la sanatoria dell’abuso edilizio e, successivamente, una nuova concessione per procedere alla ristrutturazione e all’ampliamento della parte dell’edificio di cui trattasi. Da ciò consegue, sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che la favorevole conclusione di entrambe le istanze (di sanatoria e di nuova ristrutturazione e ampliamento) inoltrate dalla ricorrente all’Amministrazione comunale ha comportato il rilascio di una nuova concessione che ha privato di ogni persistente effetto l’ingiunzione di ripristino oggetto dell’impugnativa (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15.7.2008, n. 8811 e T.A.R. Veneto, sez. II, 12.1.2006, n. 36 e la giurisprudenza richiamata).

11. I difensori delle parti, come da dichiarazione resa a verbale in udienza, hanno concordemente dato atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del merito della causa da parte del Tribunale, dissentendo peraltro in ordine al carico delle spese di lite, avendo il Comune richiesto una condanna a proprio favore ed insistito il difensore della ricorrente per la loro integrale compensazione.

12. Al riguardo, deve essere fatta conseguentemente applicazione del principio della soccombenza virtuale e dette spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della società ricorrente. E’, infatti, incontroversa agli atti di causa l’avvenuta demolizione, sia pur parziale, dei “muri verso ovest”, circa i quali nella previa concessione edilizia era stato espressamente prescritto che dovessero essere inglobati nella nuova costruzione. Trattandosi di un titolo abilitativo che oltre alla ristrutturazione prevedeva anche l’ampliamento del precedente manufatto edilizio la conservazione di quella muratura autorizzava, infatti, l’istante alla realizzazione della nuova volumetria.

Quanto alla liquidazione delle dette spese, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, rileva il Collegio che il valore della causa è indefinibile, ma che la semplicità delle questioni edilizie introdotte ben giustifica che esse siano computate nella relativa soglia inferiore. Tenuto conto, poi, dell’impegno difensivo dei difensori, agevolato dal fatto che il Comune ha poi rilasciato una nuova concessione con totale soddisfazione della pretesa della ricorrente, nonché del fatto che non è stata presentata una finale memoria, l’importo finale di esse va liquidato come nel dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37 del 2008, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta, liquida in complessivi € 3.800,00 (tremilaottocento) (di cui € 3.000 per onorari ed € 800 per diritti), oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 gennaio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 33/2009 Reg. Sent.

N. 37/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. Feriali 06-09-2006 (31-08-2006), n. 29786 (ord.) REATO – ESTINZIONE (CAUSE DI) – PRESCRIZIONE – Reati punti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria – Riferimento ai reati di competenza del giudice di pace

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Osserva

Con sentenza dell’1 marzo 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha pronunciato sentenza con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. P. in ordine ai reati di cui agli articoli 612 e 594 Cp al medesimo ascritti, e commessi il 2 ottobre 2001, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorsi i termini previsti dall’articolo 157 Cp, come modificati ad opera dell’articolo 6 della legge 251/05, senza che fossero intervenuti atti interruttivi, a norma dell’articolo 160 Cp.

Avverso la statuizione adottata dal giudice del merito, evidentemente fondata sulla disposizione dettata dal quinto comma dell’articolo 157 Cp, come sostituito dall’articolo 6 della richiamata legge 251/05 in base al quale è stabilito che «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria» il termine di prescrizione è di tre anni ha proposto ricorso per cassazione il Pm deducendo violazione di legge. A parere del ricorrente, infatti, non può ritenersi accoglibile la tesi secondo la quale tale disposizione sarebbe riferibile ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali sono previste le peculiari sanzioni dell’obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, giacché si perverrebbe all’assurdo di ritenere applicabile il termine di prescrizione più breve alle ipotesi più gravi, mentre per i reati meno gravi, puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, rimarrebbe applicabile il maggior termine di prescrizione previsto dal comma 1 dell’articolo 157 Cp Donde la conclusione secondo la quale, non potendosi «ritenere applicabile ai reati di competenza del giudice di pace il più breve termine triennale di prescrizione», occorrerebbe nella specie fare riferimento al comma 1 dell’articolo 157 Cp, con la conseguenza che considerata l’epoca del commesso reato deve applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’articolo 157 nel testo previgente, essendo esso più favorevole, a norma dell’articolo 2 Cp, del nuovo termine di sei anni stabilito per i delitti dalla novella.

Il testo della norma che viene qui in discorso è peraltro univoco, giacché altro significato non sembra potersi annettere al riferimento ai reati per i quali la «legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria», se non quello di un richiamo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali è stabilita l’applicabilità delle cosiddette sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, a norma dell’articolo 52 del D.Lgs. 274/00. ÿ quindi del tutto evidente che, ai fini della odierna decisione, occorre fare applicazione della disposizione dettata proprio dal quinto comma dell’articolo 157 Cp, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’articolo 6 della legge 251/05, dovendosi al tempo stesso escludere la possibilità di ricorrere ad interpretazioni adeguatrici, tali da dissolvere i dubbi di costituzionalità che, qui di seguito, si illustreranno.

Occorre infatti a tal proposito qui rilevare come la giurisprudenza delle Su di questa Corte abbia in più occasioni chiarito che la cosiddetta interpretazione adeguatrice, pur corrispondendo ad un preciso ed includibile dovere del giudice, in concreto può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui una determinata disposizione presenti un carattere ?polisenso?, cosicché da essa sia enucleabile, senza manipolarne il contenuto ed in ossequio, anche, al principio di conservazione dei valori giuridici una norma compatibile con la Costituzione «attraverso l’impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale: di talché, nell’impossibilità di conformare il significato della norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio della corte costituzionale (Cassazione, Su, 31 marzo 2004, Pezzella; Cassazione, Su, 30 maggio 2006, Pellegrino).

Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace (articolo 63, comma 1, del D.Lgs. 274/00) l’articolo 52 del citato D.Lgs. 274/00 stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni ?paradetentive? sono applicabili soltanto se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza: per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile è solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione è, a norma del novellato articolo 157 Cp, quello previsto dal comma 1 (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravità, quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il temine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni.

Va poi aggiunto che le indicate sanzioni, che «per ogni effetto giuridico si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria» (articolo 58 del D.Lgs. 274/00, evocativo di un meccanismo di ?sostituzione? che trasporta quelle pene dallo schema dell’editto alla sede squisitamente applicativa), vengono configurate come in ogni caso facoltative e alternative rispetto alle sanzioni pecuniarie: cosicché, la commisurazione del termine di prescrizione viene fatto dipendere, non da una pena astrattamente prevista (e di certa applicazione), ma dalla teorica irrogabilità di una sanzione, la quale in concreto può anche non essere applicata.

d’altra parte, non è senza significato la circostanza che la giurisprudenza di questa Corte si fosse consolidata nell’affermare con riferimento al ?vecchio? testo dell’articolo 157 Cp che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, dovesse farsi riferimento all’articolo 157, comma 1, n. 5), Cp, che per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto determina(va) il termine prescrizionale in tre anni; e ciò, appunto, proprio in forza della disposizione contenuta nel richiamato articolo 58 del D.Lgs. 274/00, in base al quale come si è detto per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di permanenza domiciliare e di lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (cft., ex plurimis, Cassazione, Sezione quarta, 16 gennaio 2004, Carlini; 18 novembre 2003, Cecconi; 3 dicembre 2002, Guzinan Avila).

La previsione che qui si censura appare dunque essere priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza, presidiati dall’articolo 3 della Costituzione. Come infatti ha avuto modo di puntualizzare la giurisprudenza costituzionale, ogni tessuto normativo deve «presentare una ?motivazione? obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai ?motivi?, storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall’analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di ?causa? o ?ragione? della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla ?irragionevole? e perciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe» (Corte costituzionale, sentenza 89/1996).

La disposizione oggetto di impugnativa rilevante, per quel che si è detto, nel presente giudizio appare dunque essere, ad avviso di questa Corte, priva di una ?causa? giustificatrice, proprio nel senso lumeggiato dalla richiamata pronuncia costituzionale, giacché l’evidente aporia normativa che con essa si introduce nel sistema non può giustificarsi alla luce di nessun valore, esigenza o ratio essendi intrinseca alla intera disciplina che il legislatore ha inteso novellare.

Da tutto ciò la conseguente declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art, 157, comma 5, Cp, come sostituito dall’articolo 6 della legge 251/05, nella parte in cui appunto prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, il termine di tre anni, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

P.Q.M.

Visto l’articolo 23 della legge 87/1953; dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 157, comma 5, del Cp, come sostituito dall’articolo 6 della legge 251/05 (Modifiche al Cp e alla legge 354/75, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

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