T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8783 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6819 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

G.T., A.D. e T.L. hanno proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole ex lege n. 89 del 2001, introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato il 18 aprile 2005, concluso con decreto depositato il 14 febbraio 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato il 31 marzo 2007, con sentenza depositata il 24 dicembre 2009.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda, rilevando che il giudizio di equa riparazione, detratto il lasso di tempo superiore ad un mese occorso per la proposizione del ricorso per cassazione, aveva avuto una durata di tre anni e otto mesi, non eccedente quella che poteva ritenersi ragionevole, determinata considerando ragionevole per il giudizio di merito una durata da due a quattro anni.

Per la cassazione di questo decreto G.T., A. D. e T.L. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nonchè del principio di sussidiarietà, di v cui all’art. 35 della medesima convenzione, nonchè difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.

La Corte d’appello, sostengono i ricorrenti, sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge per avere affermato, peraltro senza alcuna specifica motivazione al riguardo, che la durata di una controversia avente ad oggetto l’accertamento della irragionevole durata di altro giudizio dovrebbe essere valutata alla stregua degli stessi parametri utilizzabili per la determinazione della durata ragionevole del processo presupposto e che quindi sarebbe irragionevole un giudizio che si protragga per oltre tre anni (due anni per il giudizio di merito; un anno per il giudizio di legittimità). La erroneità di tale impostazione deriverebbe da quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in alcune pronunce, dalle quali emerge che deve considerarsi eccessiva la durata di undici mesi per un giudizio sulla ragionevole durata svoltosi in unico grado, mentre potrebbe ritenersi ancora ragionevole una durata di quattordici mesi per un giudizio svoltosi in due gradi.

La Corte d’appello avrebbe poi errato nell’espungere il termine intercorso per la proposizione della impugnazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ulteriore violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nonchè contraddittorietà o illogicità della motivazione, dolendosi in particolare dell’apprezzamento della Corte d’appello sulla determinazione della ragionevole durata del procedimento di equa riparazione, ritenuto di non semplice soluzione sulla base di elementi assolutamente non significativi della complessità del procedimento, coincidendo gli stessi con la stessa causa petendi.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.

Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte Europea sul punto.

Nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che "il periodo di quattro mesi previsto dalla Legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione.

Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli" (par. 99).

Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi.

Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi.

Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali , superiore a due anni.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima Legge (Cass. n. 3287 del 2010).

Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che, rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno. Orbene, tenuto conto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma il 18 aprile 2005; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato il 14 febbraio 2006; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 31 marzo 2007 ed è terminato con sentenza depositata il 24 dicembre 2009, la durata complessiva del procedimento è stata di circa quattro anni e otto mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonchè il termine di circa undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore a quello legislativamente previsto per il ricorso per cassazione (Cass. n. 8287 del 2010, cit.), la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e nove mesi.

Le argomentazioni addotte dalla Corte d’appello a fondamento della reiezione della domanda, con specifico riferimento ai molteplici accertamenti devoluti al giudice della equa riparazione (determinazione della durata ragionevole, calcolo dell’indennizzo e degli interessi, liquidazione diritti e onorari), come esattamente rilevato dalle ricorrenti, non appaiono poi idonee a giustificare la necessità di un tempo maggiore di quello prima indicato per la definizione del procedimento.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato, cui segue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuno dei ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi Euro 1.312,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che sulle somme dovute a titolo di onorari – Euro 445 per il giudizio di merito; Euro 425,00 per il giudizio di cassazione – si applica, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, che lo consente sino al 20%, un aumento del 10% per ciascuna delle parti ulteriori rispetto alla prima.

Le spese devono essere distratte in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 1.312,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 864,00, di cui Euro 50 per esborsi, 280 per diritti e 534 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 694, di cui Euro 594 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8562 Avviamento commerciale

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Svolgimento del processo

1.1. Il Centro Residenziale Maestoso s.r.l. intimò a F. L. sfratto per finita locazione al 31.12.05 in relazione ad un immobile destinato ad uso non abitativo e locato "per esclusivo uso di laboratorio di cornici", contestualmente citandolo per la convalida dinanzi alla sez. dist. di Viareggio del tribunale di Lucca; ma l’intimato oppose il proprio diritto all’indennità per avviamento commerciale: sicchè la causa fu istruita previa trasformazione del rito in quello locatizio e decisa in primo grado con il riconoscimento della scadenza contrattuale dedotta ed il rigetto della riconvenzionale per il pagamento dell’indennità. 1.2. In particolare, il primo giudice ritenne non equivoco il tenore del contratto nel senso di escludere qualunque contatto diretto con il pubblico ed irrilevanti sia la circostanza dell’effettiva attività di vendita diretta, in difetto di prova della conoscenza di quella da parte della locatrice, sia quella dell’invito della locatrice stessa ad esercitare il diritto di prelazione.

1.3. Appellò tale sentenza il F.: sostenendo l’erroneità dell’interpretazione delle clausole contrattuali, dinanzi alla normalità del contatto diretto con il pubblico per un laboratorio artigiano quale il suo ed alla mancata esclusione in contratto di tale contatto; negando qualsiasi mutamento nella destinazione d’uso, quest’ultimo essendo rimasto invariato; dolendosi della mancata considerazione del riconoscimento dei presupposti per l’avviamento, avutosi con comunicazione della locatrice di invito ad esercitare il diritto di prelazione; lamentando la mancata ammissione di ulteriori prove sul presupposto del suo diritto all’indennità di avviamento.

1.4. Con sentenza 8.4.10 n. 420 la corte di appello di Firenze ha in sostanza accolto le argomentazioni dell’appellante, riconoscendogli il diritto all’indennità di avviamento e condannando la controparte alla corresponsione di essa, pari ad Euro 10.890 (senza accessori, in quanto non richiesti), nonchè alle spese di lite del doppio grado.

1.5. Propone ora ricorso per la sua cassazione, affidato a tre motivi conclusi da quesiti, il Centro Residenziale Maestoso s.r.l.; resiste con controricorso il F..

Motivi della decisione

2. La ricorrente Centro Residenziale Maestoso sviluppa tre motivi ed in particolare:

2.1. con un primo motivo (rubricato "quesito n. 1: omessa applicazione di norme di diritto su un fatto decisivo per il giudizio") essa chiede a questa corte di verificare se la clausola n. 2 del contratto 1.1.88, con cui si concede in locazione un fondo ad uso commerciale "ad esclusivo uso di laboratorio di cornici", vieti la vendita al pubblico, dolendosi della mancata applicazione "delle norme interpretative contrattuali ex art. 1362 c.c., e segg."; e, più specificamente, sostiene che già il riferimento ad un’attività di laboratorio dovesse escludere questo contatto e che l’uso, rilevante anche ai fini della L. n. 392 del 1978, art. 80, dovesse intendersi nel senso dell’esclusione di ogni attività di vendita in un bene indicato come "locale" e non come "fondo commerciale", del resto in conformità alla sua natura, struttura e qualifica urbanistica di "magazzino"; ancora, invoca la congiunta interpretazione della già ricordata clausola n. 2 con la n. 5, per la quale la strada privata di accesso doveva restare costantemente libera e vuota, onde permettere l’accesso a tutte le porzioni di immobile che dalla stessa strada privata, su cui si trovava il bene locato, avevano accesso; sottolinea l’esclusione della previsione di attività comportante il contatto diretto con il pubblico sulla base della congiunta considerazione dell’ubicazione e delle caratteristiche del bene, del conduttore e del prezzo; ritiene elemento di interpretazione dell’effettiva volontà contrattuale la successiva condotta del locatario, il quale non ha mai comunicato i mutamenti della propria attività, tra cui quelli della "denominazione giuridica";

2.2. con un secondo motivo (rubricato "quesito n. 2: contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") essa chiede a questa corte di statuire, una volta accertata la validità della clausola n. 2 del contratto nei sensi sostenuti e stabilito essere intervenuto un mutamento della destinazione d’uso (da attività non comportante contatto diretto con il pubblico ad attività comportante tale contatto), che il conduttore non possa esercitare vendite al pubblico senza darne avviso alla locatrice, con conseguente rilevanza della mancata conoscenza di tale circostanza da parte di quest’ultima, anche ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 80;

2.3. con un terzo motivo (rubricato "quesito n. 3: insufficiente motivazione ed erronea applicazione di legge circa un punto decisivo della controversia di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35") essa chiede a questa corte di accertare se il conduttore abbia dato adeguata dimostrazione dei pretesi contatti con il pubblico, senza verificare se si tratti di attività marginale o prevalente:

contestando la lettura degli elementi probatori in atti e ricordando anzi di avere sottoposto al giudicante la circostanza della spropositata entità di cornici indicate nelle ricevute fiscali in atti e la conseguente possibilità di configurare una vendita all’ingrosso, anzichè al dettaglio; e ribadendo la necessità, non rispettata nella specie, della conoscenza di tale mutamento ai fini dell’insorgenza del diritto all’indennità di avviamento.

3. Dal canto suo, il controricorrente contesta nel merito ed anche in fatto le doglianze avversarie.

4. Il primo motivo di ricorso:

4.1. presenta preliminari profili inammissibilità:

in primo luogo, la genericità della stessa formulazione della doglianza, introdotta da un "quesito" (nonostante non sia applicabile, per l’intervenuta sua abrogazione e per la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, l’art. 366 bis cod. proc. civ.) e soprattutto da un indifferenziato richiamo ad una "omessa applicazione di norme di diritto" congiuntamente ad un "fatto decisivo per il giudizio", che non corrisponde ai motivi codificati nel testo dell’art. 360 cod. proc. civ. (mentre, ove si potesse ammettere una sorta di fusione, per contaminazione, tra quelli dei nn. 3 e 5 di tale norma, l’inammissibilità sarebbe comunque conclamata, stando – tra le ultime – a Cass. 23 settembre 2011, n. 19443);

in secondo luogo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (sui diversi aspetti e profili del quale, tra le tante, vedi: Cass. 9 giugno 2011, n. 12713; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915), non è in quest’ultimo riportato testualmente il tenore degli atti di parte dei gradi di merito, nè tanto meno se ne indica la precisa sede processuale, in cui è stata svolta la doglianza della mancata considerazione dei singoli argomenti (diversi dalla considerazione del contenuto della sola clausola contrattuale n. 2) sviluppati in ricorso;

in terzo luogo, effettivamente esso non riguarda un’erronea applicazione di una norma di diritto, il cui contenuto è stato correttamente ricavato, ma censura la sussunzione della fattispecie concreta entro quella prevista dalla norma: ma è noto che il discrimine tra violazione di legge in senso proprio a causa di erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa – da un lato – ed erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – dall’altro – è segnato, in modo evidente, nel senso che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante e per limitarsi alle più recenti: Cass. 28 settembre 2011, n. 19789; Cass. 20 aprile 2011, n. 9117; Cass. 31 marzo 2011, n. 7459);

in quarto luogo, con esso la ricorrente chiede a questa corte di legittimità di ripercorrere le valutazioni estimative del giudice del merito e di rinnovare la comparazione degli elementi probatori da essa addotti a negazione dell’esistenza in concreto del contatto diretto con il pubblico, attività però sempre vietata in sede di legittimità, salvo il solo caso di evidenti vizi logici o giuridici;

un vizio di motivazione non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè non ha la corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo invero la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (tra le molte, v, Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure Cass. 18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n. 17477 ; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288); e, a ben vedere, i detti vizi logici o giuridici non solo non sono resi oggetto di doglianza rituale, ma neppure sussistono, per quanto si viene adesso a rilevare;

– in quinto luogo (tra le ultime: Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109), è di norma esclusa, nel giudizio di cassazione, una diretta valutazione della clausola contrattuale, al fine di escludere la legittimità del ricorso da parte del giudice di merito ad altri canoni ermeneutici (Cass. 15 marzo 2005, n. 5624); in sostanza, l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poichè il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557); inoltre, sussistendo un’autentica gerarchia tra le norme di ermeneutica, il comportamento delle parti successivo alla conclusione rileva solo ove l’interpretazione delle clausole contrattuali esaminate nel loro significato letterale non fornisca elementi idonei e sufficienti per l’individuazione della comune intenzione delle parti medesime (giurisprudenza consolidata; tra le molte, v.: Cass. 23 febbraio 1998, n. 1940; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635);

4.2. del resto, della congruità e logicità delle argomentazioni della corte territoriale non può dubitarsi: il tenore letterale della clausola è univoco nel prevedere l’esclusività dell’uso del bene locato quale laboratorio artigiano: ma tanto non significa affatto che sia positivamente escluso il contatto con il pubblico dei potenziali acquirenti del prodotto dell’attività artigiana, il quale anzi è di norma coessenziale alla medesima per essere rivolta comunque ad una clientela normalmente indifferenziata, interessata – per le dimensioni ordinariamente contenute dell’attività imprenditoriale artigiana – al prodotto ottenuto dalla prevalente – se non esclusiva – attività manuale del titolare (per la spettanza dell’indennità di avviamento in merito ad immobile in cui si svolge l’attività artigiana di sartoria: Cass. 29 luglio 1995, n. 8340;

Cass. 10 agosto 1993, n. 8585);

– perfino l’ulteriore clausola del mantenimento della stradina privata di accesso sgombra non vieta affatto l’accesso a chicchessia, ma si preoccupa di impedire che gli altri fruitori della medesima via siano impediti o molestati nella fruizione di essa da parte loro;

– la prova del contrario, sempre in astratto possibile, è stata esclusa in concreto dalla corte di merito con una valutazione comparativa delle risultanze, mentre di quelle che parrebbero non espressamente prese in considerazione la ricorrente non indica la sede processuale in cui sarebbero state ritualmente allegate e provate (in relazione al rigoroso regime di preclusioni proprio del rito c.d. locatizio), nè indicando la sede processuale dei relativi elementi probatori e soprattutto neppure riportandone la trascrizione, così precludendo a questa corte la verifica, sia pure nei ristretti limiti in cui ad essa è consentita, della logicità e congruità della valutazione.

5. Il secondo motivo di ricorso è, poi, a sua volta inammissibile:

in primo luogo, per irrituale formulazione della doglianza e per violazione del principio di autosufficienza, secondo quanto già indicato sub 4.1; in secondo luogo, perchè si fonda evidentemente sulla tesi, la censura alla (Ndr: testo originale non comprensibile) alla quale non è stata mossa in modo valido o rituale, dell’originaria destinazione del bene locato ad attività non comportante diretto contatto con il pubblico degli utenti o dei consumatori.

6. Infine, il terzo motivo di ricorso è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza – sotto lo specifico profilo della doglianza di mancato riscontro della prevalenza dell’attività comportante il contatto diretto col pubblico – e comunque per inammissibilità di una diversa lettura delle risultanze probatorie in sede di legittimità, secondo quanto già indicato sub 4.1; del resto, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente: l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, allo scopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (giurisprudenza fermissima; da ultimo: Cass., ord. 6.4.2011, n. 7921).

7. Il ricorso – inammissibili essendo tutti i motivi – va pertanto rigettato (poichè, in materia di impugnazioni civili, la prospettazione di motivi non consentiti, pur rendendo inammissibile la censura, comporta il rigetto, e non già l’inammissibilità, del ricorso per cassazione: Cass. 22 maggio 2006, n. 11938) e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Centro Residenziale Maestoso srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di F.L., liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10838

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Svolgimento del processo

Rigettando l’appello proposto dall’Ufficio Roma (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 14.5.2007 n. 66 ha confermato la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto del contribuente B.F. al rimborso del maggiore importo trattenuto dal sostituto di imposta, a titolo IRPEF per l’anno 1998, sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente.

I Giudici di appello dopo aver rilevato che. con riferimento alla tassazione IRPEF dei redditi dal lavoro di pendente prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, vi era contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al computo od alla sottrazione dalla base imponibile anche dei ratei delle mensilità aggiuntive a quelle retributive e delle altre indennità corrisposte al lavoratore non periodicamente nel corso dell’anno, hanno ritenuto preferibile l’indirizzo giurisprudenziale che escludeva tali ulteriori voci retributive dal computo della base imponibile aderendo agli argomenti svolti nel precedente di questa Corte n. 15674/2004, integralmente riportati nella motivazione della sentenza.

Avverso tale decisione, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato presso il domicilio eletto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, comma 3, deducendo un unico motivo corredato di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Non si è costituito l’intimato.

Motivi della decisione

La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello deducendo il vizio di violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14, comma 3, nel testo sostituito dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che i Giudici territoriali avevano fornito una interpretazione della norma adottata da un orientamento giurisprudenziale risalente e da tempo superato da una differente interpretazione normativa (secondo cui anche le voci di emolumenti estranee alla ordinaria base retribuiva mensile venivano a costituire la base imponibile del TFR) che aveva trovato ormai ampio e costante riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è fondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine al calcolo della base imponibile del trattamento di fine rapporto, ai fini della applicazione della aliquota IRPEF, è stato risolto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui in tema di IRPEF, ai sensi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14 come modificato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, comma 3 il trattamento di fine rapporto, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, per il lavoro dipendente prestato in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, dev’essere calcolato, per ciascun anno preso a base di commisurazione, in misura pari, non già ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione, ma ad un dodicesimo dell’intera retribuzione globale di fatto percepita nell’anno, comprensiva di ogni elemento retribuivo aggiuntivo a carattere continuativo (e quindi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità): tale disposizione, la quale non impedisce di provare che nel regime previgente la normativa contrattuale di settore escludesse i predetti elementi dal calcolo dell’indennità di anzianità, costituisce infatti la traduzione sul piano tributario dei criteri applicati in materia giuslavoristica a seguito della riformulazione dell’art. 2120 c.c. da parte della citata L. n. 297 del 1982, la quale ha uniformato la determinazione del trattamento di fine rapporto per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato (cfr. Corte cass. 5 sez. 27.6.2005 n. 13801; id. 5 sez. 16.4.2007 n. 9000; id. 5 sez. 17.12.2009 n. 26487;

id. 5 sez. ord. 14.1.2011 n. 801; id. 5 sez. ord. 5.2.2011 n. 2798).

Da tale orientamento non ha ragione di discostarsi il Collegio e dunque la sentenza impugnata, non avendo fatto applicazione del principio di diritto indicato, deve essere cassata.

Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto la causa può esser decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione della natura della controversia e della mancata resistenza dell’intimato le spese di lite possono dichiarasi interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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