Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3081Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Cavallino impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio il decreto del Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Puglia, nonché le delibere dell’Assemblea ATO LE/1 e di 13 Comuni ricompresi in detto ambito territoriale, con i quali nella Regione si era proceduto, in attuazione dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006, alla trasformazione delle Autorità di gestione, istituite con i decreti commissariali nn. 297 – 310 del 30.9.2002, in Enti con personalità giuridica, e contestualmente ad approvare la convenzione istitutiva e lo statuto finalizzati a disciplinarne struttura e funzionamento. Era impugnata, altresì, la delibera della Giunta Regionale pugliese che, cessato lo stato di emergenza, aveva condiviso siffatta configurazione ed avviato il procedimento di commissariamento dei Comuni ritenuti inadempienti agli obblighi imposti dal decreto commissariale.

Con la sentenza del T.A.R. n. 4467 del 2008 i ricorsi del Comune di Cavallino venivano accolti, ed annullati i provvedimenti impugnati.

Proponeva appello contro la sentenza la Regione Puglia.

Resisteva all’impugnativa con controricorso il ricorrente in prime cure, chiedendo il rigetto dell’appello.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Lizzanello, a sostegno dell’impugnativa.

Le posizioni delle parti venivano sviluppate attraverso successivi scritti.

In seguito interveniva una transazione tra il Commissario delegato, il Comune di Cavallino e l’Autorità per la gestione dei rifiuti nel bacino LE\1.

In dipendenza di ciò, lo stesso Comune dichiarava di rinunziare ai propri ricorsi di primo grado al T.A.R. e agli effetti della sentenza n. 4667\2008 da questo resa, con compensazione delle spese processuali, e la difesa regionale aderiva a tanto, manifestando il proprio difetto sopravvenuto di interesse alla decisione dell’appello.

La rinuncia veniva indi confermata alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, dove, sulle concordi conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Osserva la Sezione che non resta che dare atto dell’intervenuta rinuncia ai precedenti ricorsi di primo grado e agli effetti della sentenza appellata, della quale si impone quindi l’annullamento, e dichiarare la conseguente estinzione del doppio grado di giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, e 85, comma 9, del Codice del processo amministrativo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

dà atto della rinuncia ai ricorsi di primo grado;

annulla senza rinvio la sentenza appellata;

dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 830 Trasferimenti

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Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, dott. Condello, di aver partecipato al "concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2010/2011", indetto dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in data 8 luglio 2010.

Nella domanda di ammissione il ricorrente specificava, come previsto dall’art. 3 del bando, in ordine di priorità, i corsi per i quali intendeva concorrere, indicando, nell’ordine, i seguenti corsi: 1) Fisioterapia; 2) Tecniche di Neurofisiopatologia; 3) Tecniche di Radiologia medica, per immagini e Radioterapia.

Successivamente, partecipava alla prova d’esame riportando un punteggio totale pari a 48.

Sulla scorta di tale punteggio, il ricorrente conseguiva il diritto alla immatricolazione al secondo dei corsi di Laurea prescelti, ovvero quello in "Tecniche di Neurofisiopatologia".

A seguito di tale collocazione nella graduatoria per il suddetto corso, l’Università, in applicazione della clausola di cui all’art. 7 del bando, lo escludeva dalla graduatoria per il Corso in Fisioterapia, benché il suo punteggio, 48, gli avrebbe dato diritto ad immatricolarsi anche in tale corso di laurea, per scorrimento della graduatoria, atteso che l’ultimo dei candidati vincitori della graduatoria di Fisioterapia aveva riportato un punteggio inferiore al suo (45 punti).

Con il gravame in trattazione, pertanto, il ricorrente impugna l’art. 7 del bando di concorso ove prevede la possibilità per il vincitore che risulti vincitore, in ragione del merito, in una graduatoria di un corso di laurea di immatricolarsi esclusivamente nel corso di laurea nel quale risulti vincitore, escludendo la possibilità di transitare ad altro corso diverso da quello in cui risulti vincitore, neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali aveva manifestato opzione.

Impugna, altresi, il consequenziale provvedimento di esclusione dal novero di coloro che hanno diritto alla immatricolazione al corso di laurea in fisioterapia (a seguito dello scorrimento della relativa graduatoria), articolando i seguenti motivi di gravame:

1) manifesta illegittimità della clausola del bando di cui all’art. 7 per violazione del diritto allo studio ex artt. 33 e 34 Cost., in quanto, aderendo alla lettera della disposizione, il candidato che abbia riportato un punteggio complessivo idoneo a collocarlo in posizione utile nella graduatoria di almeno due diversi corsi tra quelli prescelti (id est vincitore) e, quindi, più meritevole, non avrebbe diritto ad immatricolarsi a quello tra i corsi prescelto in ordine di preferenza, "neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali aveva manifestato opzione";

2) illegittimità della clausola del bando per eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della prescrizione atteso che applicando la preclusione ivi prevista essa si pone in insanabile contrasto con altra previsione del medesimo bando ove dispone che hanno diritto ad essere ammessi alla immatricolazione i candidati "che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocheranno in posizione utile nella rispettiva graduatoria" e non tiene in alcuna considerazione le ipotesi, qual è quella in cui versa l’odierno ricorrente, il candidato sia risultato "vincitore" in due (dei tre) corsi di laurea prescelti in sede di presentazione della domanda di ammissione.

3) Illegittimità della clausola per eccesso di potere non ravvisandosi la sussistenza di un interesse pubblico preminente tale da giustificare il diniego del diritto allo studio dei più meritevoli

Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita l’amministrazione universitaria per eccepire la tardività del ricorso avverso il bando e per resistere nel merito.

Con ordinanza n. 847/2010 del 2 dicembre 2010 il Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 il ricorso viene trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il presente ricorso il dr. Condello impugna la clausola del bando di "concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2010/2011", indetto dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, di cui all’art. 7 ove prevede la possibilità per il vincitore che risulti vincitore, in ragione del merito, in una graduatoria di un corso di laurea di immatricolarsi esclusivamente nel corso di laurea nel quale risulti vincitore, escludendo la possibilità di transitare ad altro corso diverso da quello in cui risulti vincitore, neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali aveva manifestato opzione ed impugna, altresì, la sua esclusione dalla graduatoria per l’immatricolazione al Corso di Fisioterapia, indicato come prima scelta, essendosi lo stesso collocato tra i vincitori della graduatoria per altro corso, indicato come seconda scelta.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso avverso il bando.

L’eccezione è infondata, atteso che la clausola del bando non è immediatamente lesiva e quindi è stata correttamente e tempestivamente impugnata solo con i provvedimenti che ne hanno dato applicazione escludendo il ricorrente dalla graduatoria per il corso da questi scelto in via prioritaria.

Passando al merito, il ricorso è fondato.

Va, innanzitutto, ricordato che il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico in questione, 2010/2011, risulta disciplinato dal Decreto Ministeriale dell’11 giugno 2010 e prevede per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie che, nella domanda di ammissione, il candidato esprima fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

Il Bando dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, pur recependo tale previsione, ha aggiunto l’ulteriore clausola in forza della quale l’essere risultati vincitori in una graduatoria di uno dei corsi di laurea prescelti consente di immatricolarsi esclusivamente in quello in cui ci si è collocati come vincitori, senza potere transitare ad altro corso, neanche in caso di scorrimento di graduatorie dei corsi per i quali si è manifestata opzione.

Applicando tale clausola alla posizione del ricorrente, vincitore della graduatoria del corso per il quale aveva espresso la sua seconda scelta, lo stesso è stato escluso dalla graduatoria del corso per il quale aveva espresso la preferenza.

Gli si è così preclusa la possibilità di immatricolarsi al corso di Fisioterapia anche se lo scorrimento di quella graduatoria consentiva l’immatricolazione a candidati con un punteggio inferiore al suo.

E’ opinione del Collegio che l’applicazione della clausola, nei termini in cui l’ha operata l’Ateneo, sia illegittima per contraddittorietà ed irragionevolezza.

E’ contraddittoria laddove pone nel nulla l’ordine di priorità della scelta prevista dalla normativa di cui al DM sopra citato e dal bando, ma è soprattutto irragionevole in quanto finisce per penalizzare i candidati più meritevoli.

Il ricorrente non sarebbe stato escluso dal corso prescelto ove non avesse ottenuto un punteggio tale da consentirgli di collocarsi come vincitore nelle altre graduatorie particolari e risulta escluso da un corso al quale vengono ammessi candidati con punteggi inferiori al suo.

Deve pertanto dichiararsi illegittima la clausola del bando ove applicata al candidato in una fase antecedente l’immatricolazione, mediante esclusione dalla graduatoria per il corso di laurea indicato nella domanda e per il quale si è utilmente collocato in graduatoria anche come idoneo.

Atteso, inoltre, che la disposta esclusione è stata operata in virtù di una illegittima clausola del bando sotto il profilo della irragionevolezza, va accolto il ricorso e, per l’effetto annullata l’esclusione del dott. Condello dalla graduatoria dei candidati idonei all’ammissione al corso di laurea in fisioterapia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Università della Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 20-06-2011, n. 24582 Bancarotta fraudolenta

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ni Giovanni.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15 aprile 2010 la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza con la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato F.F. quale responsabile dei reati di cui alla L. Fall., artt. 216 e 223, anche in rapporto all’art. 2621 c.c. Ha ritenuto quel collegio che il giudice di primo grado fosse incorso nell’inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, per essersi pronunciato – in senso affermativo della colpevolezza – sull’imputazione originariamente elevata nei confronti del F., sebbene l’accusa fosse stata modificata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta, in via principale, che il vizio rilevato dal giudice di secondo grado abbia comportato nullità della sentenza di condanna, non essendosi realizzato alcun pregiudizio per il diritto di difesa dell’imputato; in via subordinata rileva che, quand’anche sussistente, la nullità della sentenza nella parte riguardante il delitto di bancarotta societaria di cui al capo b) non dovrebbe ritenersi estesa alla pronuncia riguardante l’imputazione di cui al capo a): la quale, riferendosi alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, in nessun modo è interessata dalla discrasia della sentenza rispetto alla modifica dei temi di accusa.

Il ricorso è fondato nella prospettazione avanzata in via principale, con conseguente assorbimento della subordinata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. da ultimo Cass. 12 novembre 2009 n. 9916/10), la difformità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza comporta il vizio di inosservanza del principio di correlazione fra accusa e condanna solo nel caso in cui si sia concretato un effettivo pregiudizio dei diritti della difesa.

Alla stregua del suesposto principio il giudice di appello, per poter affermare che la sentenza di primo grado era affetta dal vizio denunciato, avrebbe dovuto indicare su quali, tra i fatti ritenuti accertati dal Tribunale e posti a fondamento della condanna, fosse mancata alla difesa dell’imputato la possibilità di interloquire a motivo della loro estraneità al tema d’accusa, così come modificato ad iniziativa del pubblico ministero nel corso del dibattimento.

La motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riscontrare una difformità fra i capi d’imputazione riformulati dal P.M. e l’articolazione del tema accusatorio contemplata nella sentenza di primo grado, ha fondato il giudizio di nullità della pronuncia portata al suo esame su tale dato meramente formale, cui ha attribuito carattere essenziale in base alla considerazione per cui "se, a giudizio del titolare dell’azione penale, la anzidetta modifica del tema di accusa andava operata (come in effetti è stata operata), essa non era di certo superflua": senza tuttavia chiedersi se e in quali modi la rilevata difformità potesse avere pregiudicato la difesa dell’imputato, inducendo il giudice alla valorizzazione, a carico del F., di fatti rimasti esclusi dall’imputazione modificata, sui quali l’imputato non avesse avuto la possibilità di difendersi.

Siffatta lacuna comporta una carenza motivazionale che rende necessario l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24578 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo

La Corte territoriale di Trieste respingeva l’appello proposto dai lavoratori in epigrafe,appartenenti al personale ATA, già dipendenti di ente locale e passati alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la loro domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dei vari Istituti e Dirigenti didattici, di accertare il loro diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La predetta Corte poneva a base della decisione il rilievo che il legislatore con norma d’interpretazione autentica (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva sul punto che in tal senso aveva disposto.

Avverso questa sentenza i dipendenti in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di un’unica censura.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca partecipa all’odierna udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con l’unica censura i ricorrenti, denunciando violazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, formulano, ex art. 366 bis c.p.c., il relativo quesito di diritto. Sostengono che la Corte del merito ha errato nel non avvedersi che in realtà il legislatore, sotto le mentite spoglie della norma interpretativa, ha introdotto un nuovo regolamento della fattispecie diverso da quello previsto dal chiaro tenore della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2.

Sollevano poi, i ricorrenti questione di legittimità costituzionale della denunciata norma in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost..

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 1, che "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000.

Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 il ccnl 1 aprile 1999 di Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il ccnl 26 maggio 1999 della scuola. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (…). L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale d’inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale.

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, l’art. 1, comma 218 della legge finanziaria del 2006 sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 8 "si interpreta nel senso che il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". Come è evidente, il comma 218 della finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal D.M. aprile 2001. La tesi che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla finanziaria 2006, e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione: "la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che".

Espressione che indica la volontà di far retroagire la norma. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le norme di sanatoria con efficacia retroattivà perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così: Cass. S.U., 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la n. 234 e la n. 400 del 2007; la n. 212 del 2008; la n. 311 del 2009.

Sono, poi, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non definitiva, perchè oggetto di richiesta di rinvio dinanzi alla Grande camera. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) si è pronunciata con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Quest’ultima decisione è definitiva. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

La prima questione consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresà ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro"). Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivò. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criterii 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento" Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanzialè (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimentò (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo:

"all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente dell’art. 1, comma 218, della finanziaria 2006, agli artt. 6 CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000). Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altra Corte d’appello, che, applicando i su indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Venezia.

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