Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 223 Obbligazione pecuniaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno appellato, all’epoca dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso al T.A.R. Palermo per ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione sugli emolumenti – tardivamente corrispostigli – a lui dovuti per effetto degli inquadramenti ed avanzamenti di cui alla legge n. 312 del 1980 e alla legge n. 254 del 1988.

Con sentenza di cognizione n. 518 del 2002, poi passata in giudicato, l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza della pretesa del dipendente.

Di fronte ai ritardi dell’Amministrazione l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, accolto dal T.A.R. con la sentenza n. 2502 del 2004, recante nomina di un commissario ad acta.

Avendo il dipendente contestato le conclusioni cui era pervenuto il commissario, l’adito Tribunale ha disposto apposita C.T.U., all’esito della quale ha accolto, con la sentenza in epigrafe indicata, il ricorso in ottemperanza e ha riconosciuto all’odierno appellato le somme quantificate dal consulente.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Si è costituito l’appellato, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ord.za cautelare n. 680 del 2010 questo Consiglio ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971.

All’udienza del 24 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello dell’Amministrazione è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Come riferito nelle premesse, la sentenza di cognizione – della cui corretta esecuzione si controverte nel presente giudizio – ebbe a riconoscere all’odierno appellato interessi e rivalutazione sugli emolumenti tardivamente corrispostigli dall’Amministrazione in conseguenza degli inquadramenti e avanzamenti nelle qualifiche funzionali ai sensi delle leggi n. 312 del 1980 e n. 254 del 1988.

Più in particolare, la sentenza predetta ha condannato l’Amministrazione "al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sugli emolumenti corrisposti tardivamente a titolo di trattamento economico per effetto sia degli inquadramenti di cui all’art. 4, comma 8, della L. n. 312/80, sia dell’inquadramento di cui al combinato disposto degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 266/1987 e dell’art. 1 della L. n. 254/1988, con decorrenza, rispettivamente, dall’8 novembre 1988 e dalla data di entrata in vigore della L. n. 254/1988 e sino alla data di effettivo pagamento secondo la vigente normativa".

Al riguardo sostiene l’Amministrazione che la sentenza di ottemperanza qui impugnata, aderendo alle risultanze della C.T.U. disposta in primo grado, ha riconosciuto all’appellato accessori in realtà largamente eccedenti rispetto a quelli di reale spettanza e, in definitiva, anche rispetto a quelli richiesti in giudizio.

In questo senso il primo e centrale problema concerne l’individuazione del dies ad quem cui ricollegare il calcolo della rivalutazione monetaria nonché degli interessi: premesso che pacificamente le differenze stipendiali spettanti sono già state materialmente percepite dall’interessato negli anni 1992/1993 osserva l’Amministrazione che il termine finale per il calcolo della rivalutazione va appunto fissato alla data di corresponsione della sorte capitale e non (come deciso dal T.A.R. sulla scia della C.T.U.) alla data di pagamento dei suddetti accessori.

Al riguardo l’appellato controdeduce osservando in rito che la pretesa dell’appellante incontra una preclusione nel giudicato interno formatosi per effetto della prima sentenza in ottemperanza sopra citata e di una conseguente ordinanza; nel merito che ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. i pagamenti effettuati a suo tempo dall’Amministrazione sono da imputare ad accessori, con la conseguenza che il capitale non è mai stato integralmente corrisposto.

Queste deduzioni difensive non meritano positiva considerazione.

Per quanto concerne la prima sentenza di ottemperanza, infatti, va osservato che la stessa – ove correttamente interpretata sulla scorta di una contestuale considerazione del dispositivo e delle motivazioni – non cristallizza criteri di esecuzione incompatibili con le pretese oggi azionate dall’appellante, limitandosi nella sostanza a ribadire gli enunciati della sentenza di merito.

Quanto all’ordinanza con la quale fu disposta la C.T.U., trattasi con evidenza di provvedimento non avente portata decisoria e quindi insuscettibile di passare in giudicato.

Per quanto concerne poi l’avvenuto pagamento del capitale, è noto che la disposizione dell’art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese (Cass. civ. sez. III n. 16648 del 2009), laddove nel caso in esame gli accessori – al tempo del pagamento – non erano nè liquidi nè soprattutto esigibili.

In sostanza, come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 1194 cod. civ. presuppone la simultanea esistenza della liquidità e dell’esigibilità sia del credito per capitale sia del credito accessorio, sicché fino a quando sia incerto il credito accessorio il debitore non è soggetto al divieto di imputare il pagamento al capitale (VI sez. n. 378 del 2002).

In ogni caso, come rilevato dall’Avvocatura erariale nel corso della discussione, l’odierno appellato ha originariamente intrapreso il giudizio di cognizione proprio lamentando l’avvenuto pagamento del solo capitale e richiedendo la corresponsione degli accessori, di talché non può ora – mediante tardiva controdichiarazione – revocare il consenso implicitamente ma incontrovertibilmente prestato alla predetta imputazione.

Tanto precisato, la tesi dell’Amministrazione è del tutto condivisibile in quanto il termine finale per il corretto computo della rivalutazione non può che coincidere con la data del pagamento effettivo degli arretrati e non con quella di pagamento degli accessori.

Diversamente ragionando, il dipendente verrebbe a essere risarcito – con evidente ingiustificato arricchimento – della perdita teorica di potere d’acquisto di una somma che egli ha invece già intascato ed ha quindi potuto concretamente utilizzare per le esigenze e il sostentamento suo e della famiglia.

Analoghe considerazioni possono senz’altro svolgersi per quanto riguarda gli interessi.

Concludendo sul punto, la data del soddisfo, cui del resto fanno riferimento la sentenza di cognizione e la prima sentenza di ottemperanza, è inequivocabilmente la data in cui furono corrisposti all’appellato gli arretrati per l’inquadramento e il successivo avanzamento nella superiore qualifica funzionale.

Operativamente, come deduce l’Amministrazione, la rivalutazione va calcolata sulla differenza tra l’importo nominale dei ratei riscossi e di quelli invece dovuti, e ciò come si è detto sino all’adempimento tardivo degli anni 1992/1993, con esclusione di ogni ulteriore rivalutazione della somma rivalutata.

Si ribadisce che il calcolo della rivalutazione monetaria deve essere effettuato sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato con esclusione delle quote retributive poste a base del computo previdenziale e del prelievo fiscale, trattandosi di somme delle quali il dipendente non avrebbe mai potuto fruire direttamente (A.p. n. 3 del 1999): in tal senso, è proprio la sentenza di cognizione a individuare come termine di riferimento l’importo nominale (cioè netto e non lordo come pretende l’appellato) dei ratei tardivamente pagati.

Inoltre, la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, come tutti i crediti, è produttiva di interessi per ritardato pagamento a far tempo dalla costituzione in mora, e quindi dalla domanda (cfr. A.p. n. 3 del 1998).

Condivisibile è poi il motivo d’appello riferito al corretto calcolo delle somme spettanti a titolo di interessi legali.

Per quanto riguarda gli interessi legali, infatti, è sufficiente richiamare le precise disposizioni contenute nella sentenza ottemperanda, la quale chiarisce innanzi tutto inequivocamente che gli stessi – computati separatamente sulla sorte capitale – si cumulano con la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, la sentenza evidenzia anche inequivocamente che gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al tardivo pagamento del capitale, secondo i vari tassi in vigore al momento delle scadenze, fermo restando che gli interessi stessi non possono, a loro volta, produrre ulteriori interessi stante il divieto di anatocismo, in difetto come nel caso in esame di specifica domanda.

Le considerazioni sin qui svolte evidenziano dunque da un lato la fondatezza dell’appello e dall’altro la complessiva inaffidabilità dei conteggi operati dal consulente – e fatti propri dal T.A.R. – sulla base di criteri che come si è visto risultano del tutto difformi da quelli definiti in sede di cognizione.

Peraltro, nel contesto dell’atto di appello e nei tabulati allegati l’Amministrazione quantifica le residue somme spettanti all’appellato in modo non corretto, in quanto – pur utilizzando criteri esattamente collimanti con quelli ora qui enunciati – assume però la data del 31.5.2010 come quella di effettivo pagamento del saldo degli accessori in questione.

Dal momento che tale saldo non risulta allo stato avvenuto, i conteggi in questione vanno dunque rinnovati con riferimento alla data in cui tale saldo verrà effettivamente corrisposto. L’appello dell’Amministrazione va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Il complesso e non breve svolgimento della vicenda esecutiva induce il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di ottemperanza.

Resta però fermo quanto disposto dal T.A.R. in tema di spese con la sentenza n. 2502/2004, non essendo stata la stessa impugnata dall’Amministrazione, nonché quanto stabilito con decreto in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al commissario ad acta e al consulente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello dell’Amministrazione nei sensi di cui in motivazione e riforma conseguentemente la sentenza appellata.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 24 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 30-03-2011, n. 13108 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 22 Gennaio 2004 a seguito, di rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il G. è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.200,00 Euro di multa per il reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 5, e alla pena di due anni di reclusione e 1.000,00 Euro di multa per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.

A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello ha rigettato i motivi proposti e confermato la prima decisione. Attesa la confessione dell’imputato in ordine alla detenzione del Tarma e della sostanza stupefacente, la Corte ha ritenuto che la presenza nell’abitazione della fondina dell’arma e dell’occorrente per la sua manutenzione escluda che essa fosse stata casualmente rinvenuta dall’imputato; ha ritenuto, altresì, che la presenza del bilancino di precisione e le tracce di cocaina rinvenute sul bordo del water e in alcuni sacchetti trovati nell’immondizia, nonchè le condizioni di salute dell’imputato (affetto da asma) escludano la destinazione della droga ad uso personale. Congrua, infine, la pena inflitta in primo grado.

Avverso tale decisione il Sig. G. ricorre tramite il Difensore, lamentando:

1. violazione di legge per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare in merito alla richiesta applicazione dell’indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006;

2. vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e art. 648 c.p.. Quanto al delitto in materia di droga, difetta al prova che la sostanza non fosse destinata ad un uso personale, posto che la modesta quantità è compatibile con l’assunzione anche di persona non tossicodipendente.

Quanto all’ipotesi di ricettazione, difettando la prova che l’arma sia provento di delitto, il reato contestato non può essere ritenuto sussistente per la sola ragione che essa abbia la matricola abrasa.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che entrambi i motivi di ricorso siano manifestamente infondati.

Quanto al reato di ricettazione, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che l’abrasione della matricola dell’arma costituisca condotta integrante l’illecito che opera come presupposto per il successivo reato di ricettazione (si veda tra le tante la sentenza della Seconda Sezione Penale, n. 41464 del 29 settembre-28 ottobre 2009, rv 244951). In presenza di giurisprudenza oramai consolidata può ritenersi manifestamente infondata la censura avanzata dal ricorrente, che non ha sostenuto di aver provveduto personalmente all’abrasione.

Quanto, poi, al reato di detenzione della sostanza stupefacente, la Corte ritiene priva di vizi logici la puntuale motivazione offerta dalla Corte di Appello circa le plurime ragioni che impongono di considerare detenuto un quantitativo maggiore di quello poi rinvenuto e impongono di concludere che la sostanza non fosse destinata al consumo personale. Vertendosi in materia di valutazione delle risultanze probatorie e di ricostruzione del fatto, qualora, come nel presente caso, la motivazione non presenti nè vizio di contraddittorietà nè manifesta illogicità, risulta precluso l’intervento del giudice di legittimità, che non può sostituire una propria ricostruzione a quella operata dai giudici di merito. Sul punto si rinvia ai principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi confermati dalla più recente giurisprudenza, come emerge, tra le altre, dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n. 19584, Capri ed altra (rv 233773. rv 233774, rv 233775) e dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti (rv 233454).

Osserva, infine, la Corte che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la mancata applicazione della disciplina in tema di indulto da parte della Corte di Appello non comporta la nullità della sentenza, posto che tale applicazione può essere più fondatamente valutata dal giudice in sede esecutiva senza che questo comporti alcun pregiudizio per il ricorrente.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-04-2011, n. 3268 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 7531 del 24 luglio 2009 è stato integralmente respinto il primo dei ricorsi in premessa (R.G. n. 1271 del 2009) proposto per l’annullamento della circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto "Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo", e "per quanto occorrer possa" dello schema di Piano Programmatico predisposto dal Ministero dell’istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze; con la sentenza sono stati anche respinti (recte: dichiarati improcedibili), ma solo in parte, i motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2009.

1.1.- In particolare, la Sezione ha respinto il ricorso e, parzialmente, i motivi aggiunti, formulando richiesta istruttoria e chiedendo all’amministrazione di depositare una compiuta relazione "sulla circostanza che l’ha indotta a diramare agli uffici scolastici regionali una bozza di decreto interministeriale di concerto, piuttosto che lo schema di Piano programmatico del 4 settembre 2008, o le sole tabelle degli organici, chiarendo pure i rapporti di tale atto con la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009".

1.2. Successivamente alla pubblicazione della sentenza, i ricorrenti hanno depositato i seguenti ulteriori motivi aggiunti, impugnando provvedimenti ulteriori, e in particolare:

a- con i motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2009:

– la bozza di decreto interministeriale trasmessa con la circolare ministeriale n. 38 del 2.4.2009 prot. n. 894, per la determinazione dell’organico di diritto all’a.s. 2009/10;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito e non comunicato;

b.- con i motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2009:

– il DPR n. 89 del 20 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2009, concernente la "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL. N. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

– del D.I. n. 62 del 6 luglio 2009 relativo all’organico di diritto del personale docente per gli aa.ss.2009/10, ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

c.- con i motivi aggiunti depositati il giugno 2010:

– la C.M. n. 37 del 13 aprile 2010 con la quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. e ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ancorché non conosciuto.

2.- Con il secondo dei ricorsi in premessa (R.G. n. 4046 del 2009), notificato in data 15 maggio 2009, è stata impugnata la predetta bozza di decreto interministeriale trasmesso con la circolare ministeriale n. 38 prot. n. 894 del 2 aprile 2009, relativo alla determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/10 e degli atti applicativi adottati dagli Uffici Scolastici Regionali del Piemonte, della Lombardia, della Toscana e della Sicilia e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché incogniti e non comunicati.

Nell’ambito di tale ultimo ricorso sono stati proposti motivi aggiunti, depositati in data luglio 2009, con i quali sono stati impugnati il D.I. n. 62 del 6 luglio 2009, asseritamente mai pubblicato in G.U. e depositato dal MIUR a seguito di esecuzione di ordinanza collegiale, nonché di ogni altro atto ancorché incognito e non pubblicato, e della C.M n. 37 del 13 aprile 2010 con la quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. e ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, nonché ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ancorché non conosciuto.

3.- Attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva, i due ricorsi possono essere riuniti, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a., ai fini di un’unica decisione.

3.1.- Tanto premesso, e relativamente al primo dei ricorsi in trattazione, il Collegio è investito della decisione del mezzo di gravame coltivato con i motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2009 e dei motivi aggiunti (in triplice successione) depositati successivamente alla pubblicazione della precitata sentenza parziale n. 7531 del 2009.

A mezzo dell’iniziale motivo dedotto con il primo gruppo di motivi aggiunti, i ricorrenti deducono: "violazione ed erronea applicazione dell’art. 22 L. 28/12/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione ed illogicità".

Essi sostengono che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare, per la determinazione delle dotazioni organiche complessive, l’art. 22 cit., procedendo in via preliminare all’adozione – di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – di un apposito decreto. Nel caso di specie invece, l’amministrazione ha diramato la circolare n. 38/2009 allegando un mero "schema" di decreto interministeriale, non ancora formalmente in vigore.

A mezzo del secondo motivo del secondo gruppo di motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2009 è altresì dedotto: "violazione dell’art. 22 comma 2 L. 448/200 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimità derivata". In particolare, lo schema di decreto, non solo sarebbe da ritenersi atto privo di attuale efficacia giuridica, ma sarebbe altresì approvato senza il "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti" invece espressamente prescritto dalla norma citata.

La Sezione, a mezzo della sentenza parziale citata, ha sostanzialmente delibato siffatte censure osservando come, a ben vedere, i contenuti (in particolare relativi ai tagli) dello schema di D.I. erano comunque identici a quelli del piano programmatico (quest’ultimo giudicato valido ed efficace), e ha dubitato dell’applicabilità dell’art. 22 della legge 448/2001 in presenza dell’art. 64, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, norma che invece avrebbe fissato la procedura per la determinazione degli organici nella scuola non prevedendo alcun decreto interministeriale di concerto ma solo un "Piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico".

Tanto premesso, la Sezione ha domandato all’amministrazione di chiarire in ordine "alle circostanze che l’hanno indotta a diramare agli uffici scolastici regionali una bozza di decreto interministeriale di concerto, piuttosto che lo schema di Piano programmatico del 4 settembre 2008, o le sole tabelle degli organici".

3.2.- I chiarimenti sono stati forniti dall’amministrazione con nota n. 14040 del 21 settembre 2009, sostenendosi, in sintesi, che il D.I. richiederebbe, a mente dell’art. 22 cit., il parere delle Commissioni parlamentari competenti solo in caso di modifica dei "parametri" per la determinazione delle dotazioni organiche; che, nel caso di specie, il D.I. sarebbe in ogni caso successivo e conseguente alle disposizioni sulle dotazioni organiche contenute nel Piano programmatico – emanato in attuazione delle norme di cui all’art. 64, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 11 – in occasione del quale erano già state sentite le Commissioni parlamentari.

Dunque, secondo l’ipotesi ricostruttiva dell’amministrazione, le disposizioni di riforma ordinamentale ed i tagli alle dotazioni organiche sarebbero il portato di norme e piani contenenti nuovi "parametri" già sottoposti all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, con la conseguenza che il decreto interministeriale si presenterebbe quale passaggio meramente attuativo.

3.3.- La Sezione non condivide l’enunciata ipotesi ricostruttiva, ancorché prospettata con argomenti non privi di una qualche suggestione.

L’art. 22 della legge 448/2001, mai formalmente abrogato, prescrive che "1. Nel quadro della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale". Trattasi di una norma molto simile a quella già prevista dal comma 71 della legge 662/96 ove pure si prevedeva che "gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica" (in realtà però i parametri ed i criteri generali sono stati poi dettati non dal decreto interministeriale, ma dal d.p.r. 233/1998, norma di natura regolamentare).

A seguito della legge 448/2001, il primo decreto interministeriale venne emanato nel rispetto della procedura prevista dal comma 2 del relativo art. 22, e in quella occasione fu ritualmente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Successivamente – si sostiene da parte dell’amministrazione resistente – non ponendosi in essere una modifica dei parametri, ma il solo computo della dotazione organica, il parere alle commissioni parlamentari non è stato chiesto.

In coerenza con l’adottata metodica, il parere de quo non è stato chiesto neanche in occasione del D.I successivo al varo del Piano programmatico previsto dall’64 del D.L. 112/2008, in ragione del fatto che sull’ora menzionato strumento programmatorio era già intervenuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3.4.- In realtà il Piano programmatico è strumento di natura pianificatoria.

Connotato da funzione descrittiva e prescrittiva insieme, il Piano enuncia gli obiettivi che il Governo pone e gli strumenti necessari per realizzarli, previa valutazione – di natura politica – della consistenza/congruità degli organici del personale scolastico, sugli aspetti finanziari della complessa operazione (in termini, come nella specie, della realizzazione di una corposa economia del bilancio statale), e sulle ricadute nei riguardi della comunità scolastica.

In altre parole, trattasi di un atto che impegna il Governo, sul piano politiconormativo, a realizzare gli obiettivi attraverso una serie di "interventi" riferiti partitamente alle seguenti macroaree: revisione degli ordinamenti scolastici; riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali; razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole.

Segnatamente, con riferimento al "razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole", il piano programmatico prevede la "ridefinizione dei criteri e parametri che presiedono alla formazione delle classi, con particolare riguardo ai valori minimi e massimi necessari per la costituzione delle stesse che consentano di incrementare sia il rapporto alunni/docenti che quello alunni/classi, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, come previsto dall’art. 64 comma 4 della legge 133/2008"; con riguardo agli strumenti prevede altresì che "l’applicazione dei nuovi parametri, correlata alla revisione della rete scolastica da parte delle Regioni, costituisce lo strumento necessario per la determinazione e l’assegnazione degli organici complessivi"; con riguardo agli effetti compie infine una stima delle riduzioni che il personale docente subirà (per il solo innalzamento del rapporto) nel triennio (6.000 per l’a.s. 2009/2010; 3.400 per l’a.s. 2010/2011; 3.400 per l’a.s. 2011/2012).

3.5.- Lo strumento utilizzato dal Governo per avviare l’azione di razionalizzazione ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole è stato il d.p.r. 20 marzo 2009 n. 89 (pubblicato in G.U. 2 luglio 2009, n. 151) recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Tale testo regolamentare è oggetto di impugnativa con il terzo gruppo di motivi aggiunti notificati in data 30 ottobre 2009.

Nell’ambito di tale impugnativa, il primo motivo deduce: "violazione dell’art. 2 DPR N. 81 del 2 luglio 2009 con riferimento all’art. 64 D.L. n. 112/08, conv.to in L. n. 1333/08", sostenendosi che in ordine alla determinazione degli organici l’amministrazione non solo non ha applicato la normativa dell’art. 22 della legge 448/2001, ma nemmeno quella del d.p.r. 81/2009 e dello stesso D.I. n. 62/2009.

3.5.1.- In proposito valgano le seguenti considerazioni.

L’art. 2 del precitato d.p.r. n. 81/2009 prescrive che "le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base: a.- alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana; b.- al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; c.- alle caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà; d.- all’articolazione dell’offerta formativa; e.- alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 20092011; f.- alle caratteristiche dell’edilizia scolastica".

Prescrive poi che la determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le Regioni tengano conto, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri e dei parametri innanzi descritti.

La norma, tuttavia, nulla riferisce sulla natura e sugli aspetti procedimentali dell’atto di determinazione della dotazione organica, né richiama in alcun modo il disposto dell’art. 22 della legge 448/2001: sono quindi plausibili, sul versante procedimentale, due distinte opzioni interpretative:

– la prima, implicitamente fatta propria sia dai ricorrenti che dall’amministrazione (con i distinguo che di seguito si vedranno), riconosce un ruolo attuale alle norme di natura procedimentale contenute nell’art. 22 della legge 448/2001, così ritenendo che trattasi anche in questo caso dell’ordinario decreto ministeriale emanato dal Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze. In particolare, secondo la tesi dei ricorrenti, il procedimento rimarrebbe integralmente disciplinato dall’art. 22 con la conseguenza che andrebbe acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti; secondo l’amministrazione, diversamente, l’atto consultivo sarebbe inutile, o forse pleonastico, essendo già stato acquisito in sede di elaborazione del piano che fissa obiettivi e strumenti poi attuati dal d.p.r. 81/2009 e poi anche dal decreto interministeriale;

– la seconda (che individua un’alterna via esegetica desumibile dalla stessa richiesta istruttoria formulata con la sentenza non definitiva n. 7530/2009), propende per un’abrogazione implicita del più volte citato art. 22 citato, evidenziando come l’impianto normativo sia (recte: sarebbe) stato ormai profondamente innovato dall’art. 64 del D.L. 112/98 (norma d’impulso) con la previsione del piano programmatico e delle norme regolamentari successive, sicché è solo ad esse che dovrebbe aversi riguardo.

3.5.2.- Ad avviso del Collegio, la prima delle due opzioni interpretative, ovvero quella operata dalla Federazione ricorrente appare, a ben vedere, la più convincente.

La riforma del sistema ordinamentale cui ha dato una forte accelerazione l’art. 64 del d.l. n. 112/2008, è stata in definitiva positivizzata dal d.p.r. 81/2009, il quale ha individuato i parametri in base ai quali l’organico deve annualmente essere determinato.

In precedenza, l’individuazione di detti parametri era stata demandata a un decreto interministeriale da emanarsi previo parere della commissioni parlamentati competenti, limitandosi, l’art. 22 comma 1 della legge 448/2001, a dettare solo alcuni criteri generalissimi e dichiaratamente non esaustivi.

L’evoluzione normativa ha portato dunque ad una definizione regolamentare dei parametri e dei criteri, lasciando all’amministrazione, sulla base di questi la determinazione delle dotazioni organiche e della relativa ripartizione fra le Regioni, sentita la Conferenza Unificata.

Nel mutato quadro normativo, il generico riferimento alla "amministrazione" operato dal d.p.r. 81/2009, in relazione al potere/dovere di provvedere annualmente alla revisione delle dotazioni organiche sulla base dei parametri quivi indicati, deve essere riempito di contenuti.

In tale direzione non possono non richiamarsi i principi generali di cui al T.U. 165/2001.

E’ pur vero che a mente dell’art. 6, comma 5, dell’ora menzionato Testo Unico, "restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative"; ma quando vi è incertezza sulla disposizioni speciali vigenti, i principi generali possono costituire una valido ausilio interpretativo e ricostruttivo.

Nel caso di specie sussiste incertezza, essendo, com’anzi detto, l’unica norma sul procedimento di determinazione delle dotazioni organiche complessive, ormai privata del suo substrato (id est i parametri)

Secondo il combinato disposto dell’art. 6 del T.U. citato e dell’art. 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 le dotazioni organiche e le loro variazioni sono determinate, in coerenza con lo strumento di programmazione triennale (atto di indirizzo politico amministrativo deliberato dal Consiglio dei ministri) con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta". Trattasi dunque di un atto di natura regolamentare emanato all’esito di una procedura complessa che coinvolge l’intero Governo, le commissioni parlamentari competenti ed il massimo organo consultivo.

Non è revocabile in dubbio che le esigenze di flessibilità procedimentale e celerità legate alla predeterminazione dei parametri ed alla strutturazione dell’anno scolastico, che scandisce il tempo delle iscrizioni e dei conseguenti fabbisogni, necessitino di norme ad hoc, è parimenti vero però che se queste norme sono state varate, e risultano, attualmente vigenti esse devono essere rigorosamente applicate non potendosi legittimamente configurare altra opzione all’alternativa tra la loro integrale applicazione e la sussidiaria applicazione delle norme e dei principi generali dell’enunciato Testo Unico.

Il Collegio è persuaso che qualsiasi altro approdo ermeneutico, anche se ragionevole, determinerebbe infatti una deroga alla norma generale, sortita in via interpretativa e non in forza di quelle "disposizioni" fatte salve dalla prima.

Ciò vale ad escludere anche la percorribilità di un’estensione in via analogica delle previsioni di cui all’art. 1 del d.p.r. 81/2009 per le quali "alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata". Trattasi, infatti, di una fattispecie sensibilmente diversa (dimensionamento delle strutture) dalle dotazione organiche complessive, vieppiù difficile da utilizzare in via analogica ove si consideri che, a ben vedere, stante la perdurante vigenza dell’art. 22 della legge 448/2001, non si è in presenza di una lacuna in senso tecnico.

Dunque, la considerazione sulla base della quale, a seguito del varo della riforma e della modifica dei parametri da ultima cristallizzata nel d.p.r. 81/2009, l’amministrazione possa prescindere, nel procedimento di determinazione delle dotazioni organiche complessive, dal parere delle commissioni parlamentari competenti espressamente previsto dall’art. 22 della legge 448/2001, introduce un’opzione ermeneutica ad effetto parzialmente abrogativo, per ciò solo in contrasto con detto art. 22 cit.; opzione non sostenibile alla luce della generale disciplina generale vigente e dei principi dalla stessa ricavabili.

Il procedimento quindi da seguire, in assenza di compiute norme procedimentali ad hoc contenute nel d.p.r. 81/2009, rimane quello previsto dal combinato disposto dell’art. 22 della legge 448/2001 e dell’art. 2 del d.p.r. 81/2009, ossia: decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i soli aspetti relativi alla ripartizione su base regionale.

Nel caso di specie, non sono state sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, e si è dunque violato l’espresso disposto della norma che ha inizialmente attribuito e disciplinato il potere. Ciò è sufficiente ad accogliere il ricorso per l’annullamento del Decreto Interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009.

3.6.- L’accoglimento della censura consente di prescindere da una approfondita valutazione in ordine all’avvenuta audizione della Conferenza Unificata.

L’organizzazione sindacale ricorrente deduce, sempre nel terzo gruppo di motivi aggiunti, l’illegittimità dei decreti interministeriali impugnati anche in relazione all’asserita omessa audizione della Predetta Conferenza.

Tuttavia nel decreto interministeriale n. 62/2009, pur non facendosi menzione alcuna nel relativo preambolo, è contenuto un riferimento alla Conferenza Unificata nel testo dell’art. 1 (ossia nel corpo normativo dell’atto) ove si accenna alla ripartizione dell’organico su base regionale riportando invero pedissequamente il tenore della norma primaria.

L’onere procedimentale sembrerebbe dunque rispettato; e comunque i dubbi generati dall’imperfetta descrizione della sequenza procedimentale (i quali necessiterebbero di un approfondimento istruttorio) sono superati dall’effetto demolitorio già assicurato dall’accoglimento del ricorso per i vizi procedimentali già riscontrati e censurati.

3.7.- – Risulta vano anche procedere all’esame delle censure relative alla legittimità della circolare sulle dotazioni organiche, divenute improcedibili a seguito del precitato effetto demolitorio..

Nondimeno, la questione assume portata generale e necessita di trattazione a prescindere dalle vicende che (almeno con riferimento alle dotazioni organiche 2009/2010) hanno già interessato la validità del provvedimento anticipato, poiché attiene alla possibilità ed ai limiti di un siffatto modus procedendi.

Dall’esame della documentazione prodotta – specie dalla argomentata relazione in data 21 settembre 2009 predisposta dal direttore generale del Dipartimento per l’Istruzione – emerge una risalente prassi amministrativa (ossia un comportamento costante tenuto dall’amministrazione in assenza di norme che lo impongano o lo autorizzino) probabilmente alimentata ed avvalorata dalla necessità di avviare a tempo iniziative amministrative e consultive preliminari all’attuazione in tempo utile (ossia prima dell’inizio dell’anno scolastico; recte: prima della data ultima per le iscrizioni allo stesso) delle previsioni vincolanti contemplate dall’atto emanando già con riferimento all’anno scolastico alle porte.

La prassi, che come accennato sfrutta l’agile strumento della circolare, può ritenersi legittima solo nella misura in cui si limiti a predisporre adempimenti, avviare consultazioni a dettare istruzioni, tutte espressamente e chiaramente condizionate, non solo in relazione alla loro utilità ma anche e soprattutto in ordine agli effetti giuridici vincolanti, all’effettiva emanazione del testo normativo i cui contenuti si anticipano. Gli effetti – in alcuni casi particolarmente rilevanti nei confronti dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vita e nel funzionamento delle istituzioni scolastiche – devono cioè manifestarsi e decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, e l’anticipazione deve concernere esclusivamente aspetti organizzativi e strumentali senza imporre sacrificio alcuno (neanche provvisorio) agli interessi dei soggetti in qualche modo toccati dalla norma in fieri. In sostanza, la circolare – ovviamente in relazione agli aspetti ancora de iure condendo – deve limitarsi a dare istruzioni operative in modo che la macchina amministrativa, anche periferica, sia pronta ai "blocchi di partenza" non appena la norma entrerà in vigore.

E’ evidente che siffatto modus procedendi è ontologicamente incompatibile con azioni preparatorie che coinvolgano il rapporto di lavoro o il rapporto con gli alunni, ossia questioni che incidano immediatamente sulla sfera giuridica di terzi generando effetti irreversibili, poiché in tali casi il principio di legalità risulterebbe gravemente violato.

Quanto testé ora precisato – come già enunciato in via preliminare – non ha effetti di sorta sulla legittimità della circolare n. 38 del 2009 (non così per quanto attiene alla circolare n. 37/2010 contenente direttive sulle dotazioni organiche del personale docente relativamente all’a.s. 2010/2011, di cui si dirà al successivo paragrafo 3, oggetto di impugnativa con i primi e i secondi motivi aggiunti, con la quale il Capo Dipartimento dell’Istruzione presso il MIUR ha dettato istruzioni ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali per la determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/2010 ed ha loro inviato il contestato "schema di Decreto Interministeriale" (c.d. circolare sulle "dotazioni organiche"), nell’evidente considerazione che l’annullamento di tale ultimo Decreto rende, a fortiori, inutiliter data la circolare in tutte le parti in cui essa ha recato istruzioni legate all’imminente emanazione del Decreto Interministeriale.

Le svolte puntualizzazioni sono qui opportunamente rese al fine di orientare la futura condotta dell’amministrazione scolastica onde evitare il ripetersi di prassi contra legem idonee a invalidare attività di assoluto rilievo amministrativo, tra i quali – a tacer d’altro – l’ordinato avvio dell’anno scolastico.

4.- Le considerazioni che precedono (e che portano alla improcedibilità della relativa impugnativa) sono riferite alla C.M. n. 38 del 2 aprile 2009, ma non involgono certamente i profili di censura attinenti alla C.M. n. 37 del 13 aprile 2010, che è stata impugnata con i quarti motivi aggiunti che accedono al primo dei ricorsi all’esame, con la quale il MIUR, dettando le relative istruzioni, ha trasmesso uno schema di D.I. (poi divenuto il D.I. n. 35 del 6 luglio 2010) per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011.

Per detta Circolare n. 37/2010 sono affatto pertinenti le osservazioni svolte, in punto di legittimità, al precedente paragrafo 3 – e che di conseguenza ne determinano l’illegittimità.

5.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnativa va accolta nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, disponendosi l’annullamento del D.I. n. 62 del 6 luglio 2009 e della C.M. n. 37 del 13 aprile 2010.

Per la rimanente parte va dichiarata l’improcedibilità delle varie impugnative proposte.

Avuto riguardo all’esito del giudizio (reiezione del ricorso principale e improcedibilità di alcuni profili delle singole impugnative proposte), alla complessità e alle novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terzabis, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe e i motivi aggiunti come in epigrafe proposti, richiamata la sentenza n. 7531/2009, con la quale è stato respinto il primo dei ricorsi in trattazione e dichiarato improcedibile in parte i primi motivi aggiunti, così dispone:

a.- riunisce i due ricorsi, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a.;

b.- dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti, che accedono al ricorso n. 1271/2009, nella restante parte non esaminata con la sentenza n. 7531/2009;

c.- accoglie l’impugnativa, proposta con i secondi, terzi e quarti motivi aggiunti che accedono al ricorso n. 1271/2009, e per l’effetto dispone l’annullamento degli atti con essi impugnati, eccettuate le improcedibilità dichiarate nell’esame dei singoli motivi;

d.- dichiara l’improcedibilità del ricorso n. 4046/2009;

e.- accoglie i motivi aggiunti che accedono a tale ultimo ricorso, limitatamente al D.I. n. 62 del 2009;

f.- compensa tra le parti le spese di lite.

g.- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 17461

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.M. con atto 12 agosto 1994 convenne dinanzi al tribunale di Fermo la sorella I. perchè fossero con sentenza ex art. 2932 c.c., trasferiti i diritti della convenuta su alcuni immobili in (OMISSIS) giusta preliminare del 19 settembre 1991 e fosse condannata al risarcimento del danno.

La convenuta giustificò il rifiuto alla stipula con alcuni inadempimenti di controparte.

Il giudizio, interrotto per il fallimento della convenuta quale soda illimitatamente responsabile della società Luciano Petrini e C. snc in estensione del fallimento della società Sport Club Tre srl, fu poi riassunto e il tribunale con sentenza 17 gennaio 2005, nonostante il curatore del fallimento avesse dichiarato di sciogliersi dal contratto, accolse la domanda, che qualificò essere diretta all’accertamento giudiziale del trasferimento della proprietà, dopo avere accertato la autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata.

La corte di appello di Ancona con sentenza 10 giugno 2006 ha respinto l’appello proposto dal fallimento, rilevando che il curatore non aveva contestato la scrittura nè nel contenuto nè nelle sottoscrizioni, bensì la opponibilità al fallimento per l’incertezza della data, salvo ad ammettere che era comunque anteriore al fallimento, allorchè aveva riconosciuto che la citazione era stata notificata e trascritta nel periodo sospetto.

Quanto alla deduzione che si fosse trattato di un preliminare di compravendita, in relazione al quale era stata esercitata la facoltà di scioglimento, ha rilevato la sentenza che le espressioni contenute nella scrittura sono di segno diverso, lasciando propendere per la definitività del negozio.

Propone ricorso con un motivo, illustrato da memoria, il curatore del fallimento; resiste con controricorso V.M..
Motivi della decisione

Denunzia con l’unico motivo il fallimento il vizio di omessa o insufficiente motivazione e la violazione dell’art. 1362 c.c..

Lamenta che la corte territoriale abbia da un lato attribuito rilevanza a espressioni della scrittura, quali "cessione di diritti immobiliari" e "dichiara di vendere" e ne abbia svalutato altre estrinseche all’atto, quali la mancanza di data certa e l’intento di ledere le ragioni dei creditori, mancando così di indagare sulla comune volontà delle parti, attraverso il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Osserva che nessun rilievo può essere attribuito al pagamento del prezzo, a fronte del fatto che la causa fosse stata introdotta nel 1994, benchè la scrittura privata fosse di molti anni prima, e del fatto che l’attrice aveva svolto l’azione ex art. 2932 c.c., elementi che deporrebbero per il contratto preliminare; unitamente a quelli desumibili dalle difese della convenuta, che non si era opposta al trasferimento della proprietà, facendo tuttavia valere con la riconvenzionale la pretesa nei confronti di controparte, acchè gravassero su questa i maggiori costi dell’atto pubblico, le imposte medio tempore sostenute e l’Invim sul maggior valore assunto dagli immobili.

Il ricorso è inammissibile, in quanto carente del quesito di diritto e della specificazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, nonchè delle ragioni per le quali la insufficienza la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in vigore ratione temporis (la sentenza è successiva al 2 marzo 2006 e il ricorso ha preceduto la sua abrogazione, avvenuta in data 4 luglio 2009).

La norma infatti stabilisce che "nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, la illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

E’ giurisprudenza di questa Corte secondo cui, al fine di rendere appropriato il motivo con il quale si denunzia il vizio di motivazione, è necessario che la illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi valutati in mondo illogico e logicamente trascurati, del percorso in base al quale si sarebbe dovuto pervenire alla decisione se l’errore non vi fosse stato. La censura infatti deve contenere un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto contemplato per le ipotesi di denunzia di violazione di norme di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. SS.UU. 25.117/2008; 26.014/1008; 20603/2008;

Cass.4556/2009; 4589/2009, 8897/2008; 4646/2008; 2652/2008); e deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, al punto che non è possibile ritenere la norma rispettata quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito di cui si tratta, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assume omessa, contraddittoria o insufficiente la motivazione e quali siano le ragioni per le quali essa è conseguentemente inidonea a sorreggere la motivazione (Cass. 16.002/2007; 4309/2008; 4311/2008; SS.UU. 20603/2007).

Peraltro disatteso risulta anche il disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 4, che commina la improcedibilità del ricorso ove non siano depositati gli atti processuali, i documenti e i contratti sui quali si fonda.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.