Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26592 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/9 – 2/11/06 la Corte d’Appello di Genova – sezione lavoro, nel pronunziarsi sull’impugnazione proposta dalle Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della Spezia che aveva accolto la domanda dell’odierna intimata e di altri lavoratori diretta all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 8, comma 2, del ccnl del 1994, ha rigettato il gravame svolto nei confronti di P.C., mentre ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti degli altri appellati.

Per quel che concerne la posizione della P., la Corte genovese ha spiegato che il riferimento nel contratto alla causale dell’assunzione "per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre" non esonerava la società dall’onere di dimostrare l’effettività della richiamata situazione di fatto, per cui in mancanza di una tale prova non poteva che essere dichiarata l’illegittimità dell’apposizione del contestato termine al contratto "de quo".

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a. che affida l’impugnazione a due motivi di censura.

E’ rimasta solo intimata la P..

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’art. 1362 cod. civ., in relazione all’art. 8, comma 11, del ccnl 26/11/1994. E’, altresì, denunziata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e viene posto il seguente quesito di diritto: "Dica la Ecc.ma Suprema Corte se costituisca violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’art. 1362 cod. civ., in relazione all’art. 8, comma 2, del ccnl 26/11/1994 ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia aver subordinato la legittimità del termine alla dimostrazione da parte della Società del collegamento eziologico tra l’assunzione del lavoratore a termine e le esigenze di espletamento del servizio concretamente ricollegabili alle assenze per ferie del personale di ruolo, in assenza di una fattispecie di creazione contrattuale che espressamente lo preveda".

In pratica, la ricorrente richiama la portata della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, per effetto della quale l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione ed aggiunge che la previsione contrattuale, in base alla quale era avvenuta nello specifico caso l’assunzione, era semplicemente riferita ad esigenze di servizio connesse con la fruizione delle ferie da parte del personale impiegato a tempo indeterminato, per cui il relativo onere probatorio non poteva estendersi fino alla prova della sostituzione.

2. Col secondo motivo si denunzia in via subordinata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il quesito di diritto posto di conseguenza è il seguente: "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio subordinare la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro alla espressa rinuncia del lavoratore alla riattivazione del rapporto, anche a fronte di comportamenti delle parti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo contrattuale ed in particolare la prolungata inerzia del lavoratore per un apprezzabile lasso di tempo dopo la scadenza del contratto, la percezione del TFR senza alcuna riserva, il reperimento di una nuova stabile occupazione da valutarsi sia singolarmente che congiuntamente".

Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso è inammissibile.

Invero, dalla relata di notifica, avvenuta per il mezzo del servizio postale, non risulta l’apposizione di alcuna firma, nè in corrispondenza dello spazio riservato al destinatario della missiva, nè in altra parte dell’avviso di ricevimento postale; tale avviso risulta, infatti, essere stato siglato solo dall’agente postale che provvide ad immetterlo nella cassetta, così come emerge dalla spunta apposta nello spazio dedicato a tale incombente; nè dagli atti risulta che sia stata adempiuta la procedura della compiuta giacenza di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8.

Non va, infatti, dimenticato che ai fini della decorrenza delle impugnazioni, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e con l’ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63 in merito al momento di perfezionamento per il destinatario della notifica, lo stesso termine va individuato per quest’ultimo nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. (In tal senso v. Sez. 5, Ord. n. 14316 del 28/6/2011) Al riguardo si è anche statuito (Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 4748 del 25/2/2011) che "a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1)".

In definitiva, mancando la prova dell’avvenuta notifica del ricorso a P.C., lo stesso è inammissibile.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio in considerazione della mancata instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2190 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento dell’8 gennaio 2002, il Comune di Somma Lombardo ha negato al sig. B. il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria di manufatti in calcestruzzo, consistenti in cordoli antismottamento e canaline per il deflusso delle acque meteoriche realizzati lungo un sentiero, in un’area situata, in base al p.r.g., in zona "E4 – Parco naturale e agricolo forestale", in zona "C – Parco naturale e agricolo forestale", secondo il p.t.c. del Parco del Ticino vigente, in zona "C2 – di protezione agricolo forestale a prevalente interesse paesaggistico" del p.t.c. del Parco del Ticino adottato e soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146, lett. c) ed f), d.lgs. n. 490/1999.

2. Tale atto ha quale presupposto il provvedimento del 20.11.2001 con cui il Consorzio del Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso parere sfavorevole alla sanatoria dei cordoli, ritenendo che la strada, sulla quale sono stati posati, fosse stata realizzata in assenza di titolo abilitativo.

3. Avverso queste determinazioni insorge il sig. B., articolando le seguenti doglianze:

I. violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi cardine inerenti il procedimento amministrativo e la formazione dei provvedimenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, assoluta arbitrarietà, sviamento di potere, illogicità ed irragionevolezza: l’ampliamento del sentiero non è stato oggetto di un’adeguata istruttoria da parte del Comune;

II. violazione degli artt. 6 e 12, l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi cardine inerenti il procedimento amministrativo e la formazione dei provvedimenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, assoluta arbitrarietà, sviamento di potere, illogicità ed irragionevolezza: il Comune avrebbe dovuto svolgere un’attività istruttoria circa l’ampliamento del sentiero anziché limitarsi a recepire la valutazione di abusività effettuata dall’ente Parco;

III. violazione e disapplicazione dell’art. 1, l. n. 10/1977, dell’art. 31, l. n. 1150/1942 e degli artt. 42 e 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento ed irragionevolezza: le opere realizzate non necessiterebbero di concessione edilizia ma di un semplice provvedimento autorizzatorio;

IV. violazione e disapplicazione dell’art. 21, l. reg. Lombardia n. 86/1993, dell’art. 1, l. n. 10/1977, dell’art. 31, l. n. 1150/1942 e degli artt. 42 e 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria;

V. violazione dell’art. 23, l. reg. Lombardia n. 8/1976, dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 9/1977 e degli artt. 42 e 97 Cost; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.

4. Il ricorrente chiede inoltre la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti.

5. Con il provvedimento del 22 febbraio 2011, il Comune di Somma Lombardo, a seguito di un approfondimento istruttorio, ha riconosciuto che il sentiero, lungo il quale sono stati realizzati gli interventi in questione, non può essere ritenuto totalmente abusivo; ha, quindi, affermato di poter considerare favorevolmente l’istanza di riesame presentata dal sig. B. a condizione che vengano rimosse le canaline in calcestruzzo di deflusso delle acque che dalla strada scendono lungo il versante, non sanabili in quanto non interessanti la strada preesistente e ricadenti in ambito boscato.

6. Il ricorrente ha impugnato tale atto con ricorso per motivi aggiunti, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, degli artt. 42 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, assoluta arbitrarietà, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 152, lett. b), d.lgs. n. 490/1999, dell’art. 80, legge reg. Lombardia n. 12/2005, degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, degli artt. 42 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, assoluta arbitrarietà, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza;

III. violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 22, d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, degli artt. 42 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, assoluta arbitrarietà, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

7. Si è costituito in giudizio il Comune di Somma Lombardo, contestando la fondatezza di tutte le censure dedotte.

8. All’udienza del 9 giugno 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

9. Il ricorso, nella parte in cui lamenta l’illegittimità del provvedimento dell’8 gennaio 2002 e del presupposto parere reso il 20.11.2001 dal Consorzio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tale atto è stato, difatti, superato dal provvedimento del 22 febbraio 2011, con cui il Comune – a riscontro della richiesta di riesame presentata dal sig. B. – ha confermato, con una differente motivazione, la non sanabilità delle canaline in calcestruzzo di deflusso delle acque (alla cui rimozione ha condizionato il rilascio di un provvedimento di sanatoria dei cordoli antismottamento).

10. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta poiché dei lamentati danni non è stata offerta, in corso di giudizio, alcuna prova.

11. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

12. Il provvedimento del 22 febbraio 2011 indica, difatti, adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste alla base della decisione assunta.

La non sanabilità delle canaline in calcestruzzo è chiaramente ricollegata alla circostanza che le opere non interessano la strada preesistente e ricadono in ambito boscato (senza che sia stata rilasciata dalla provincia di Varese autorizzazione al mutamento di destinazione di porzione boscata) ed al contrasto dell’intervento con l’art. 152, lett. b), d.lgs. n. 490/1999, come affermato nei pareri espressi nel 2001 dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

13. Non assume alcun rilievo l’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 490/1999, vigente all’epoca in cui il Parco del Ticino ha reso il proprio parere.

La disciplina prevista dall’art. 152, lett. b), d.lgs. n. 490/1999 è stata, difatti, trasfusa, con identico contenuto, nel d.lgs. n. 42/2004, il quale, all’art. 149, lett. b), continua ad escludere la necessità dell’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159 unicamente "per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agrosilvopastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio".

14. Per la medesima ragione è infondato anche il secondo motivo aggiunto: l’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 (come, precedentemente, l’art. 152, d.lgs. n. 490/1999) subordina ad autorizzazione paesaggistica gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agrosilvopastorale che comportano un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, con costruzioni edilizie ed altre opere civili.

Il Collegio non condivide quanto asserito dal ricorrente circa la non necessità di un provvedimento autorizzatorio per il carattere amovibile dell’opera.

Per giurisprudenza costante, la precarietà di un manufatto, la cui realizzazione non necessita di titolo edilizio, non comportando una trasformazione del territorio, non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, in relazione ad esigenze di natura contingente (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705; Cass. Pen., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 22054).

La precarietà va, pertanto, esclusa quando – come nella fattispecie in esame – si tratta di un’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo: le canaline sono esistenti ormai da molti anni e sono stabilmente destinate a servizio della strada.

Anche in considerazione del materiale con cui è realizzata e delle sue dimensioni, l’opera realizza, pertanto, una trasformazione del territorio e necessita, dunque, di un titolo edilizio e dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 149, d.lgs. n. 42/2004.

15. Non assume, poi, alcun rilievo il fatto che l’amministrazione abbia fatto riferimento al parere reso da un ente, che, in base alla nuova disciplina legislativa, non è più competente al rilascio di pareri ma di autorizzazioni paesaggistiche, stante, come si è visto, la legittimità della ragione – legata al contrasto con le norme di cui al d.lgs. n. 490/1999 (e ora del d.lgs. n. 42/2004) – posta alla base del parere e condivisa dal Comune con il provvedimento impugnato.

16. Va, infine, rilevato come della illegittimità delle canaline possa ritenersi consapevole lo stesso sig. B., il quale ha dichiarato la propria volontà di rimuoverne gran parte di esse: nelle tavole allegate all’istanza di riesame del diniego di sanatoria vengono, difatti, indicati con una colorazione gialla gli elementi delle canaline di cui si prevede la demolizione (doc. B dell’amministrazione).

17. Per le ragioni esposte il ricorso è in parte improcedibile ed in parte infondato.

18. Ricorrono giusti motivi – per il riconoscimento da parte dell’amministrazione della parziale illegittimità del primo provvedimento adottato – per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2012, n. 595 Velocità

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Svolgimento del processo

Il Comune di Stignano impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S., accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

1. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. (obbligo di immediata contestazione) e l’inidoneità tecnica della strumentazione d’accertamento. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

2. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002 e che l’accertamento operato con l’apparecchiatura in questione dovesse ritenersi inattendibile in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione, non avendo l’amministrazione depositato nei due gradi di giudizio il certificato di omologazione del Velomatic 512 matricola 1590 utilizzato. Affermava, altresì, l’incompetenza degli agenti accertatoli sul tratto di strada in questione.

3. – L’amministrazione ricorrente con cinque motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo (1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., (2) anche in relazione agli artt. 384, 345 reg. esec. C.d.S., e (3) del D.M. Lavori Pubblici n. 2791 del 1989, nonchè (4) contraddittoria e/o insufficiente motivazione ed, infine, (5) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 12, comma 1 (lett. e); violazione della L. n. 65 del 1986, art. 5;

violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Deduce l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2001, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e 384 relativo reg.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Deduce, inoltre, il Comune ricorrente che non sussiste l’onere per l’amministrazione di fornire la prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata per la rilevazione della velocità, essendo sufficiente l’omologazione del relativo modello, omologazione che nel caso in questione risultava anche indicata nel verbale di contestazione, come affermato dalla stessa sentenza impugnata. Deduce, infine, la competenza degli agenti di polizia municipale ad accertare le violazioni alla circolazione avvenute all’interno del Comune, seppure su strada statale, che lo attraversi.

4. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5.. – All’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio all’udienza pubblica, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell’art. 4 citato D.L. non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo reg. esec.;

evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), e dell’art. 384 reg. att.. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono patimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall’art. 384 suo reg. att.)". 1.1. – Il motivo è fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scoramento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis, (Cass., Sez. 2, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2, 29 gennaio 2008, n. 1889).

2. – Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. e di attuazione del codice stesso, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 reg. att. devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, citato decreto-legge. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall’art. 201, comma 1-bis, (lett. e); e ciò pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 reg. att. (lett. e) divengono insindacabili". 2.1. – Anche questo motivo è fondato, in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v., tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2, 10 luglio 2008, n. 19032).

3. – Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell’infrazione – osserva il ricorrente – ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.

Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 reg. C.d.S., comma 2) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato". 3.1. – Il motivo è fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito:

che la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333); che il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333, cit; Cass., Sez. 2, 26 aprile 2007, n. 9950); che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333).

4. – Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento a Cass., Sez. 2, 19 novembre 2007, n. 23978, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.

4.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

5. – Con il quinto motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, e della L. n. 689 del 1981, art. 13. Poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della polizia municipale. In proposito, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema di Cassazione che gli agenti di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio". 5.1. – Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano.

Si tratta di stabilire se la polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del C.d.S. anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria". L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza".

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal C.d.S. vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse". L’art. 11, comma 3, che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del C.d.S. da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498. 6. – Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450, di cui Euro 50 per spese, Euro 150 per diritti ed Euro 250 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550, di cui Euro 50 per spese, Euro 100 per diritti ed Euro 400 per onorari; per il giudizio di legittimità, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2389 Crediti di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma (o sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari esclusi che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.