Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 19265

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 agosto 2004 il Tribunale di Brescia accertò che il sinistro stradale all’origine della controversia era addebitale alla concorrente responsabilità di Ba.Ma. e di B.P., deceduto in conseguenza delle gravi lesioni subite.

Con sentenza in data 27 febbraio – 16 giugno 2008 la Corte d’Appello di Brescia confermava il capo della sentenza impugnata relativo alla ripartizione di responsabilità, condannava il Ba. e la U.A.P. S.p.A., quest’ultima entro i limiti del massimale pari ad Euro 25.823,11, a pagare Euro 119,312,78 a favore di B.E. ed Euro 23.823,11 a favore di B.P.; condannava costoro, ciascuno in ragione della quota ereditaria, a pagare Euro 144.504,48 a favore del Ba..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la polizza assicurativa era stata prodotta ritualmente dalla U.A.P. e, quindi, occorreva tenerne conto ai fini della individuazione del massimale.

Avverso la suddetta sentenza il Ba. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Axa Assicurazioni, società incorporante la U.A.P., ha resistito con controricorso.

I B., l’UCI, l’H.D.L. e D.A.D. non hanno espletato difese.

Il S. ha presentato memoria.
Motivi della decisione

1. – Si premette che il ricorso de quo è soggetto, ratione temporis (avuto riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata: 18 febbraio 2009), alla disciplina del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c. Secondo questa norma i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi, in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3.1 – Il primo motivo denuncia violazione, falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c..

Con la censura, che riguarda esclusivamente il rapporto processuale tra il Ba. e la U.A.P. (ora Axa) Assicurazioni, il ricorrente assume che la polizza assicurativa, il cui esame da parte della Corte territoriale è risultato determinante ai fini dell’applicazione del massimale assicurato in essa indicato, non risultava mai essere stata ritualmente prodotta, essendo solo comparsa stranamente nel fascicolo d’appello della controparte, con la conseguenza che non poteva essere utilizzata. Premesso che l’art. 345 c.p.c., nella dizione ratione temporis vigente (l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risale al 1991), consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, è agevole rilevare che la tesi del ricorrente trova anticipata risposta nella sentenza impugnata. Questa ha spiegato che già nel costituirsi avanti al Tribunale la U.A.P. aveva opposto il massimale di polizza, indicato in L. 50.000.000 e che l’eccezione era stata reiterata al momento della costituzione in appello. La Corte territoriale ha speso più di tre pagine per indicare le ragioni che l’hanno indotta a ritenere legittima la produzione del documento e, quindi, la piena utilizzabilità del medesimo.

In questa sede il ricorrente ripropone le proprie tesi, ma non offre argomentazioni specifiche atte a contrastare l’accertamento in fatto e la soluzione giuridica della Corte bresciana.

D’altra parte il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma chiede una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata, peraltro dando per scontata una situazione di fatto difforme da quella da essa ritenuta.

3.2 – Il secondo motivo lamenta violazione, falsa applicazione dell’art. 1917 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Anche questa censura riguarda il rapporto processuale con la compagnia assicuratrice. Ci si duole che la Corte territoriale non abbia immotivatamente accolto la domanda di rivalutazione del massimale che si assume essere stata avanzata tanto dai danneggiati B., quanto dall’assicurato S..

La censura risulta connessa alla precedente e ne segue le sorti.

Infatti il ricorrente non assume e, soprattutto, non dimostra – come, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto – di avere formulato la necessaria, esplicita domanda di mala gestio, ma si limita ad argomentare in termini generici. Ne risente il quesito che, ancora una volta, postula una verifica della sentenza impugnata e non l’enunciazione di un principio di diritto, mentre manca del tutto il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4. – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza, essendo privi di pregio i rilievi contenuti nella memoria circa la notifica del controricorso, poichè risulta il nominativo dell’ufficiale giudiziario che l’ha eseguita.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-10-2011, n. 20286 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza 29 gennaio – 14 febbraio 2008 la Corte di appello di Trento ha rigettato la domanda di T.A., titolare di officina meccanico auto, intesa ad ottenere risarcimento danni per ingiuria e diffamazione da due clienti P.M. e B. T. la quale ultima secondo quanto esposto in citazione 11 maggio 2004-avrebbe pronunciato al telefono le seguenti frase, a lui indirizzate: "Bastardo, disonesto, figlio di puttana, ti faccio spaccare le gambe da chi so io". Le due convenute non negavano di avere avuto contrasti con l’attore in conseguenza dell’acquisto di una motocicletta risultata poi affetta da numerosi vizi.

Negavano tuttavia di avere usato nei suoi confronti le espressioni offensive riferite.

I giudici di appello di Trento concludevano che la istruttoria compiuta non aveva condotto ad una prova certa dei fatti addebitati alle due donne.

Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, cui resistono le intimate con controricorso.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione breve della decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità dei testimoni.

L’appellante aveva ribadito la assoluta inattendibilità del testimone indotto dalle convenute, facendo presente i rapporti di amicizia esistenti tra lo stesso e le convenute. In modo inspiegabile, invece, i giudici. di appello avevano dato peso solo a questa testimonianza, ritenendo inattendibili i testimoni della parte attrice (rispettivamente segretaria del T. ed assicuratore, notoriamente in rapporti di amicizia e di lavoro con il titolare della officina).

Con il secondo motivo, si deduce la carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla asserita assenza di prova sul proferimento di frasi offensive, basata sulla testimonianza del G., il quale aveva riferito di avere assistito da una telefonata intercorso tra il T. e la P., escludendo che questa – nel corso di tutta la conversazione telefonica – avesse pronunciato parole offensive o ingiuriose nei confronti del titolare della officina.

Non poteva del resto escludersi che tra le due parti fossero intercorse altre conversazioni telefoniche nello stesso periodo.

Osserva il Collegio: attraverso la denuncia di vizi della motivazione, il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sulla attendibilità dei testimoni e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva.

In altre parole, non occorre che il giudice valuti analiticamente tutte le risultanze processuali ed ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’"iter" seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame le deposizioni testimoniali raccolte ed hanno concluso che non vi era la prova dei fatti contestati, anche se alcuni elementi raccolti nel corso della istruttoria deponevano a favore della parte attrice.

In particolare, sottolinea la Corte territoriale, proprio i rapporti di amicizia o di lavoro intercorrenti tra le parti ed i (rispettivi) testimoni erano tali da incidere sulla genuinità delle dichiarazioni rese da questi ultimo, determinando "uno stato di assoluta incertezza sulla verificazione del fatto costitutivo del diritto azionato, sì che non può ritenersi soddisfatto l’onere probatorio da parte di T.A.".

Di fronte a tale, motivata, conclusione si infrangono tutte le censure formulate dal ricorrente, che deve essere condannato al pagamento delle spese liquidate in dispositivo in favore delle controricorrenti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1586

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2011 e depositato il successivo 5 maggio, il ricorrente ha impugnato: a) i giudizi di idoneità al servizio militare incondizionato e di idoneità "all’impiego fuori area in T. O. di qualsiasi intensità" formulati dalla Commissione Medica di Seconda Istanza di Milano in data 1 marzo 2011, del processo verbale n. 74/11 ad essi riferito e della nota in pari data prot. CLCM2MI/454/PML, con la quale gli stessi sono stati comunicati; b) tutte le valutazioni effettuate dalla Commissione Medica di Seconda Istanza di Milano nella seduta del 1 marzo 2011; c) il verbale n. 349 del 21 dicembre 2010, contenente il giudizio di idoneità "al servizio militare incondizionato ed all’impiego all’estero", formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera Prima del Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano; d) tutte le valutazioni riguardanti il medesimo ricorrente effettuate dalla Commissione Medica Ospedaliera Prima di Milano nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2010.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione della direttiva del Comando Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità – Ufficio Organizzazione Sanitaria, approvata il 18 marzo 2009, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

L’attestazione della idoneità del ricorrente allo svolgimento della missione in territorio afghano sarebbe in contrasto con i criteri dettati dalla direttiva sopra menzionata, vista la sua astrattezza e la mancata considerazione dell’effettiva missione cui sarebbe destinato il predetto ricorrente. Difatti le diverse patologie da cui sarebbe affetto il Ten Col. Nativi, e confermate dalle stesse Commissioni mediche, non sarebbero state affatto considerate e si sarebbe provveduto, in modo apodittico, a dichiarare l’idoneità del ricorrente all’impiego all’estero, anche in teatri operativi di qualsiasi intensità. Il tutto in contrasto con l’obbligo sancito dalla Direttiva di motivare in modo analitico ogni giudizio medicolegale e di indicare se l’inidoneità possa consentire un impiego in teatri operativi a basso rischio. Infine, non sarebbero stati riscontrati i motivi di doglianza avverso la decisione della Commissione Medica di Prima Istanza.

Inoltre vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifeste e difetto di motivazione.

La Commissione Medica di Seconda Istanza avrebbe espresso il proprio giudizio prima del termine fissato per ricevere l’esito degli ulteriori esami specialistici cui il ricorrente si sarebbe sottoposto, non tenendo conto dei risultati di questi ultimi e quindi assumendo una decisione viziata da difetto di istruttoria e motivazione. Oltretutto la validità quadrimestrale del giudizio di idoneità scadrebbe all’inizio di luglio 2011, con la conseguente necessità di procedere ad una nuova visita medica prima della partenza prevista per l’inizio di agosto 2011.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 24 maggio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa erariale, in quanto gli atti impugnati – nella specie le decisioni delle Commissioni mediche – sarebbero di natura endoprocedimentale e quindi non avrebbero efficacia lesiva.

1.1. L’eccezione è fondata.

La Commissione medica, sia di prima che di seconda istanza, ha la funzione di fornire un parere all’Amministrazione sull’idoneità dei soggetti sottoposti al suo esame in ordine allo svolgimento di determinate attività. Nel caso di specie, la Commissione è stata chiamata a stabilire l’idoneità del ricorrente – Tenente Colonnello Medico dell’Esercito – all’impiego in operazioni di guerra da svolgersi in Afghanistan, a partire dal mese di agosto 2011.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, che il Collegio condivide, "l’intervento dell’organo medico – legale risponde a finalità di carattere tecnico e ad esigenze di ordine istruttorio, laddove la determinazione potenzialmente lesiva dell’interesse del dipendente è unicamente quella dell’amministrazione di appartenenza che resta competente ad adottare l’atto finale del procedimento. Pertanto, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di concreta lesività, il parere della Commissione Medica è insuscettibile di autonoma impugnazione" (T.A.R. Campania, Napoli, VI, 16 aprile 2010, n. 1994; da ultimo, in un caso similare, Consiglio di Stato, I, parere 18 gennaio 2011, n. 225).

1.2. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso.

2. L’arresto della controversia ad una fase preliminare all’esame del merito induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26336

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 10 novembre 2010 e depositata il 29 novembre 2010, la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), il gravame proposto da B.I. e da D.C. avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, 6 maggio 2005, motivando che l’appello era "del tutto generico e aspecifico", non contenendo alcuna "critica (..) contro uno o più punti della decisione" e potendosi "attagliare a qualsiasi sentenza avente il medesimo oggetto". 2. – Ricorrono per cassazione entrambi gl’imputati, col ministero del comune difensore di fiducia, avvocato Giancarlo De Marco, mediante atto del 2 dicembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., nonchè vizio di motivazione, e, sulla premessa che il requisito della specificità dei motivi è preordinato ad assicurare la individuazione dei "punti e dei capi del provvedimento impugnato sottoposto a censura" e oggetto della devoluzione, nonchè delle "ragioni di dissenso" e della "diversa deliberazione sollecitata al giudice di secondo grado", deduce: gli appellanti hanno soddisfatto il requisito della specificità; hanno, infatti, indicato, previo "breve excursus sui fatti", i punti della sentenza oggetto di gravame, cioè, quelli concernenti la "pronunzia di penale responsabilità" e il trattamento sanzionatorio; e hanno esposto le ragioni delle rispettive censure, "succintamente enucleate" con i riferimenti operati al "mancato raggiungimento della certezza della prova", al "cattivo uso degli indici dosimetrici" per la "sproporzione della pena rispetto al fatto" e per la "violazione del principio costituzionale della funzione rieducativa" e per il diniego delle attenuanti generiche;

hanno, infine, indicato l’oggetto delle richieste formulate, in linea principale, nel senso del "proscioglimento" e, in via gradata, per la riduzione della pena "eventualmente previa concessione delle attenuanti generiche"; inoltre la "sinteticità’ dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio è conseguenza della "natura estremamente apodittica della motivazione sul punto del giudice di prime cure" (testualmente riportata); sicchè non è dato il caso di censure le quali non presentino "alcun preciso e concreto riferimento (al) provvedimento impugnato". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 21 marzo 2011, osserva: l’appello proposto non "rende impossibile l’individuazione del devolutum". 4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1 – Il Tribunale ordinario aveva motivato l’affermazione della penale responsabilità 1) di B.I. in ordine ai delitti di porto e di detenzione illegali di esplosivi – ravvisata l’ipotesi della lieve entità ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5 – e in ordine alla contravvenzione prevista e punita dall’art. 678 c.p., 2) di D.C. in ordine alla succitata contravvenzione (così qualificata l’originaria imputazione); e aveva irrogato, colla finale diminuente del rito abbreviato per entrambi, al primo ( B.) la pena della reclusione in dieci mesi e della multa in Euro 400,00, previo riconoscimento nei suoi confronti, delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione; alla seconda ( D.) la pena dell’arresto in otto mesi ed Euro 160,00, motivando per quanto qui rileva: la prova dei reati, ascritti agli imputati, è offerta dal sequestro delle sostanze esplosive, messe in vendita nel negozio della D., cui era addetto B., e dalle informazioni fornite dagli acquirenti; al di là del rilievo della "eccedenza della quantità degli artifici detenuti rilevata dai Carabinieri operanti … sulla base degli stessi dati indicati sulle etichette dei singoli manufatti e, comunque, di notevole entità", denota la illiceità delle condotte delittuose e contravvenzionali l’accertamento che "la quasi totalità degli artifici sequestrati non sono mai stati classificati dal Ministero", in quanto "le categorie riportate sulle etichette" costituiscono meri espedienti "volti a simularne la regolarità e la commerciabilità"; la D., titolare della ditta e intestataria della autorizzazione prefettizia, effettivamente risulta "come la classica testa di legno della attività di fatto gestita dal marito ( A.F.G., separatamente giudicato) e dai suoi dipendenti; non di meno risponde della contravvenzione ritenuta a titolo di colpa, (per la negligenza nell’esercizio) "dei connessi doveri di controllo"; quanto al trattamento sanzionatorio, la D. non merita le attenuanti generiche "alla luce dei precedenti specifici e della gravità della colpa"; alla stregua dei criteri, stabiliti dall’art. 133 c.p., le pene sono determinate nella misura indicata (pena base per B.:

un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa; ridotta per le generiche a un anno e a Euro 400,00; aumentata per la continuazione ad un anno e tre mesi di reclusione e a Euro 600,00 di multa; ridotta, infine, di 1/3 pel rito; pena base per D.: un anno di arresto ed Euro 240,00 di ammenda, ridotta di 1/3 pel rito).

4.2 – Nell’atto di gravame, comune a entrambi gli appellanti, il difensore aveva opposto: la sentenza appellata è "lacunosa e lascia adito a numerose perplessità"; la D. è mera intestataria della ditta; il vero gestore è il marito, come ha riconosciuto il Tribunale; la appellante non aveva, nè poteva avere contezza delle "irregolarità commesse nella gestione della azienda"; è carente l’elemento soggettivo; l’eccedenza del materiale non è stata dimostrata "attraverso l’analisi della sostanza"; nè può essere desunta dagli "effetti della deflagrazione"; la ditta era munita di regolare autorizzazione prefettizia "per il deposito e la vendita del materiale pirico" per quantità non inferiori "ai manufatti rinvenuti nel corso delle perquisizioni"; tutto il materiale era destinato al magazzino; "l’autovettura del B.I. era stata caricata a tal fine"; in subordine, le pene devono essere ridotte, anche previa concessione alla D. delle attenuanti generiche; le sanzioni sono "notevolmente superiori ai minimi edittali" e, comunque, "sproporzionate" rispetto alla "gravità del caso di specie", qualificato dal giudice "di lieve entità" e reputato meritevole della attenuante di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5. 4.3 – Orbene, in punto di responsabilità, la mera negativa degli appellanti circa il "mancato raggiungimento della certezza della prova", denota la genericità della censura affatto immotivata.

E le ulteriori deduzioni difensive non presentano alcuna attinenza rispetto alla effettiva ratio decidendi della decisione appellata;

non impingono le strutture portanti del costrutto argomentativo della decisione appellata nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.

Epperò la carenza di correlazione comporta la inammissibilità del gravame (v., circa il requisito della correlazione, Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, n. 39.598, Burzotta, massima n. 230.634, secondo la quale la impugnazione "è inammissibile quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso"; cui ad de: Sez. 1, 20 gennaio 2005, n. 4521, Orrù, massima n. 230751; Sez. 4, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, massima n. 236945; Sez. 3, 6 luglio 2007, n. 35492, Tasca, massima n. 237596; Sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19951, Lo Piccolo, massima n. 240109).

Le ulteriori censure difensive di malgoverno nella dosimetria della pena risultano altrettanto generiche come quelle in punto di responsabilità: gli appellanti omettono di addurre veruna specifica circostanza che suffraghi il contenimento delle sanzioni; e, in relazione al diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. per la D., l’appellante si imita a reiterare la relativa richiesta.

4.4 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – di ciascuno dei ricorrenti medesimi al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

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