Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10982

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13.11.2009 il giudice unico del Tribunale di Taormina, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 659 c.p. e lo assolveva da quello di cui all’art. 681 c.p.: veniva ritenuto che lo spettacolo di ballo ad opera di ragazze brasiliane, al ritmo della musica, presso il ristorante (OMISSIS), era stato frutto di improvvisazione e non andava ricondotto ad una preesistente organizzazione ad opera dell’imputato, privo della debita autorizzazione. Ciò detto, veniva però ritenuto integrato il reato sub b), atteso che questo spettacolo improvvisato aveva cagionato disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, a giudicare dal numero di telefonate che pervennero ai Carabinieri, come ebbe a riferire il teste luogotenente D.B., che precisò che il rumore si avvertiva a distanza (addirittura dalla località (OMISSIS)) e che nelle immediate vicinanze del ristorante vi erano numerose abitazioni. Veniva quindi concluso nel senso che i rumori provenienti dal locale, nella titolarità dell’imputato, superavano il limite di tollerabilità ed erano obiettivamente idonei a cagionare disturbo delle persone. Veniva inflitta la pena di Euro 150 di ammenda.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre:

2.1 violazione della legge penale ed in particolare dell’art. 659 c.p. Viene fatto presente che la valutazione sulla non tollerabilità del rumore deve essere condotta con riferimento alla sensibilità dell’uomo medio, che vive nell’ambiente in cui i rumori sono percepiti, non potendo rilevare le lamentele delle singole persone:

il fatto avvenne d’estate, in orario non tardo (ore 22,40), in località turistica che ospitava numerosi locali, anche notturni, contigui, con ampi spazi aperti; al locale ristorante in questione era annessa una discoteca, munita di debita autorizzazione. Lo stesso testimone D.B. nulla ha accertato sul livello della musica e sulla sua idoneità a disturbare.

2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: non sarebbe stata data prova che le segnalazioni, giunte telefonicamente ai Carabinieri, si riferissero ai rumori provenienti dal locale dell’imputato e non da altri e sarebbe significativo che, per quanto il locale in questione fosse ubicato vicino alla caserma dei Carabinieri, il teste non abbia saputo dire nulla sulla durata del disturbo e sull’intervenuto superamento dei limiti di tollerabilità.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi posti a sostegno dell’impugnazione non denunciano vizi di legittimità, ma si risolvono in censure scarsamente specifiche e concernenti il merito dell’impugnata sentenza.

Il giudice di prime cure ha fatto buon governo della norma in ipotesi violata, uniformandosi all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui si deve aver riguardo, per vedere integrata la fattispecie di reato in contestazione, ad una diffusività del disturbo, tale da coinvolgere più persone ed al superamento della soglia di tollerabilità: con motivazione adeguata, ancorata ai dati di fatto raccolti ed alle circostanze di tempo e di luogo, il giudice di merito ha dato contezza della ricorrenza di entrambi i presupposti ed ha quindi ritenuto integrata la fattispecie, senza forzatura alcuna del dato normativo e senza incorrere in alcun deficit motivazionale. In particolare, è stata valorizzata la testimonianza del teste carabiniere D.B., che aveva attestato che diversi abitanti della zona avevano lamentato di essere disturbati dal volume della musica che proveniva dal locale in questione, dato rappresentativo che ha costituito l’ancoraggio di una motivazione tutt’altro che contraddittoria o illogica nella ricostruzione del fatto.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 13980 Opposizione

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Svolgimento del processo

In data 10/6/2002 il G.d.P. di Montevarchi ingiungeva a Z. R., titolare della ditta Errezeta, di pagare alla ditta Valdarno Petroli la somma di L. 1.440.000 per una fornitura di gasolio effettuata il (OMISSIS).

L’ingiunto proponeva opposizione assumendo che un proprio dipendente, dopo avere rifornito l’autocarro di gasolio prelevato dal deposito della ditta, che era stato riempito il giorno prima con il gasolio della Valdarno, aveva dovuto fare riparare il veicolo in quanto era stata rilevata la presenza di acqua nella pompa di iniezione; ciò premesso l’opponente chiedeva in via riconvenzionaie la condanna dalla Valdarno a i pagamento della somma di L. 2.040.000 a titolo di risarcimento danni comprensivi del costo della riparazione e del fermo dell’autocarro e del dipendente.

Si costituiva la Valdarno chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto non provata la presenza di acqua nel carburante da essa fornito.

La CTU disposta in primo grado accertava che la pompa di iniezione del veicolo aveva subito danni per la presenza di acqua, peraltro presente in quantità non eccessiva perchè altrimenti si sarebbe bloccato il motore.

Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione e la domanda riconvenzionale osservando che non era provata la presenza di acqua nel gasolio fornito.

L’ingiunto proponeva appello lamentando erroneità e illogicità della motivazione ed erronea applicazione dei principi in materia di onere probatorio.

Si costituiva Petroli Firenze S.p.A. (che nel corso del giudizio aveva incorporato la Valdarno Petroli) e chiedeva il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con sentenza de 24/5/2005 respingeva l’appello rilevando che la domanda dello Z. era rimasta sfornita di prova essendo fondata solo sull’ipotesi di presenza di acqua nella fornitura di gasolio.

Propone ricorso Z.R. sulla base di tre motivi.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che con motivazione illogica e contraddittoria il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda dell’opponente sulla base della considerazione che il giorno successivo all’inconveniente riscontrato nell’autocarro non era stata rinvenuta traccia di acqua nel serbatoio e che tutti gli altri autocarri, rifornitisi nello stesso giorno e in quelli immediatamente successivi non subirono alcun inconveniente.

Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria perchè si sarebbe accertato che piccole quantità di acqua erano presenti nel deposito e che non vi era alcun collegamento logico tra l’assenza di inconvenienti per i veicoli che si erano riforniti dopo il primo e la prova dell’assenza di – acqua nel gasolio, posto che l’acqua poteva essere stata espulsa, appunto, con il primo rifornimento, così che sarebbe altresì contraddittorio far discendere dall’assenza di acqua nei successivi rifornimenti la prova dell’assenza di acqua al momento del primo, proprio perchè di primo rifornimento aveva eliminato la piccola quantità di acqua.

Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza di appello che ha escluso sia che vi fosse acqua nel serbatoio rifornito dalla Società Petroli sia che vi fosse acqua nel carburante oggetto della fornitura sulla base del rilievo che nessun altro veicolo rifornito con quel carburante aveva lamentato inconvenienti; tale argomento non è nè illogico nè contraddittorio posto che dal fatto certo dell’assenza di anomalie nel gasolio oggetto di fornitura per tutti i successivi, rifornimenti, si desume che neppure quello oggetto del primo rifornimento potesse essere irregolare, la circostanza che non vi sia esplicita affermazione che il carburante non era affetto dal vizio dedotto non rileva in presenza di una motivazione dalla quale si evince chiaramente tale conclusione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deducendo violazione degli artt. 1490 e ss. e 2697 c.c. censura la decisione impugnata nella parte in cui è affermato che la domanda di Errezeta è rimasta priva di prova, mentre era a carico della tornitrice dimostrare di avere fornito un gasolio immune da presenza di acqua, posto che era stata riscontrata acqua nel gasolio.

Il motivo è infondato perchè, dalla pur sintetica motivazione della sentenza di appello, si desume che è stata ritenuta positivamente raggiunta la prova dell’assenza di acqua nel gasolio oggetto della fornitura proprio sulla base del dato di fatto (ritenuto sufficiente dal giudice di appello, sulla base di una motivazione non incongrua) costituito dalla accertata assenza di difetti del gasolio per tutti i veicoli che con quei gasolio si erano riforniti attingendo allo stesso deposito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) e art. 112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello, sostiene che il Giudice di appello avrebbe trascurato decisive risultanze istruttorie che provavano:

– che la Valdarno Petroli aveva fornito 1000 litri di gasolio;

– che il gasolio era stato immesso nel deposito della ditta ERREZETA la cui capienza era di 1000 litri per cui non poteva essere presente acqua all’interno del deposito che, altrimenti, non avrebbe potuto contenere l’intera fornitura;

– che si guastò il mezzo che per primo si era rifornito del gasolio immesso nel deposito.

Anche questa censura deve essere disattesa m quanto non coglie la ratio de ci deridi della decisione impugnata Laddove, pur sinteticamente, si da atto che non può ritenersi provata la preesistenza di acqua nel deposito di ERREZETA (conformemente alle deduzioni difensive dell’appellante, alle quali ha, dunque, dato risposta), ma ha implicitamente ritenuto, sulla base dell’argomento deduttivo di cui si è detto, fondato su elementi certi e non illogico, che fosse provata l’assenza di acqua nel gasolio oggetto della fornitura.

4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio per Cassazione in quanto l’intimata non si è costituita.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15520

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione T.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 4 giugno 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per i reati di lesioni personali volontarie e violazione di domicilio, aggravati, il primo,dall’uso di un bastone ed il secondo, ai sensi dell’art. 614 c.p., comma 4.

I reati erano stati consumati in danno di L.R. il (OMISSIS).

Deduce la violazione di legge ( artt. 192 e 546 c.p.p.) e il vizio di motivazione.

La Corte aveva accreditato la versione della persona offesa e dei suoi congiunti, in realtà mossi da un forte risentimento nei confronti del T. a causa di liti che si protraevano da anni.

In realtà il principio della condanna solo "oltre ogni ragionevole dubbio" era stato violato come si deduceva dalle stesse affermazioni del L. il quale aveva ammesso che il ricorrente era entrato nel proprio giardino barcollante e con un bastone in mano, senza che egli riuscisse a chiudere il cancello.

Se ne sarebbe dovuto inferire quantomeno che il cancello era aperto e che quindi non v’era stata violenza sulle cose.

Quanto alla affermazione della Corte sull’essere, il prevenuto palesemente armato, osserva la difesa che il bastone di cui il T. era munito non poteva considerarsi un’arma. Esso serviva all’imputato soltanto per sorreggersi sicchè non potrebbe sostenersi che esso fosse un’arma impropria.

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Giova sottolineare che l’estratto della sentenza contumaciale di appello è stato notificato all’imputato e ai due difensori di fiducia in data 20 luglio 2010. Da tale data decorreva il termine di trenta giorni per il deposito dell’atto di impugnazione, termine scaduto, pur considerandosi la sospensione del periodo feriale, il 4 ottobre 2010.

Nè vale in contrario rilevare che la sentenza è stata depositata oltre il termine ordinario di quindici giorni, dovendosi osservare che, in base alla costante giurisprudenza qualora il giudice non abbia depositato di fatto la sentenza entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia come previsto dall’art. 544 c.p.p., comma 2, il termine di impugnazione è di trenta giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito. Ed invero la legge, nel secondo comma dell’art. 585 c.p.p., prevede, come conseguenza di tale ritardo, lo spostamento della decorrenza del termine per impugnare al giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell’avviso di deposito, mentre per l’allungamento del termine medesimo a quarantacinque giorni è necessario, a norma del combinato disposto dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e dell’art. 544 c.p.p., comma 3, che sia stato indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza, per la ritenuta complessità della stesura della motivazione, un termine per il deposito eccedente quello normale (V. fra le molte, Rv. 207826;

Rv. 227699; Sez. U, Sentenza n. 5878 del 30/04/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 207659).

Nella specie tale necessità non è indicata nel dispositivo.

Non è dubbio peraltro che il ricorso sarebbe risultato inammissibile anche se valutato nel merito.

Il ricorso si basa in primo luogo sulla richiesta di diversa valutazione di un risultato di prova e quindi su una genere di censura non ammesso in sede di legittimità.

Quanto all’uso del bastone, sarebbe stato appena il caso di rilevare come la giurisprudenza di questa Corte si sia già pronunciata sul tema sollevato, ponendo in evidenza come siano da ritenere armi, sia pure improprie, L. n. 110 del 1975, ex art. 4, gli strumenti, ancorchè non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l’offesa alla persona.

Anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 585 c.p., comma 2. (Sez. 5, Sentenza n. 11872 del 05/10/2000 Ud. (dep. 20/11/2000) Rv. 218572).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 300.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 300.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 1144 Piano regolatore comunale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono proprietari di un lotto sito in Comune di Uboldo, in precedenza corrispondente al mappale n. 241, successivamente frazionato con atto di divisione del 23.12.2003 e attualmente corrispondente ai mappali nn. 9248, in comproprietà alla sig.ra Renoldi, 9249, in proprietà al sig. C. e n. 9250, in proprietà alla sig.ra C..

L’area corrispondente all’ex mappale n. 241 nel previgente strumento urbanistico generale comunale era classificata come zona agricola ma, a mente degli istanti, tale zonizzazione – se poteva andare bene per il primo P.R.G. – non sarebbe più confacente all’attuale sviluppo produttivo dell’area in questione, che sarebbe da tempo inserita in un contesto urbanizzato e, quindi, di fatto, non più agricolo.

Sennonché, nell’ultimo strumento urbanistico approvato dal Comune di Uboldo, l’amministrazione in causa ha ritenuto di dovere nuovamente confermare per l’area in questione la destinazione agricola, come ambito caratterizzato da significativa naturalità.

Gli esponenti sono, così, insorti contro le determinazioni in epigrafe specificate, concernenti gli atti in cui si è articolato l’iter di approvazione del P.G.T. in questa sede impugnato, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito con controricorso il Comune di Uboldo, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’esponente deduce la violazione dell’art. 13, comma 2°della L.R. Lombardia n. 12/2005, degli artt. 13, comma 5°- bis e 7° della L.R. n. 12/2005, della deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. 8/1681 del 29.12.2005, nonché, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per violazione del principio di partecipazione procedimentale, per ingiustizia manifesta e per sviamento dalla causa tipica.

In sostanza, con tale articolato mezzo di gravame sono denunciate, da una parte, la presunta violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento sfociato nell’approvazione del Piano e, dall’altra, la presunta inosservanza delle prescrizioni contenute nel parere vincolante sul P.G.T. rilasciato dalla Regione Lombardia al Comune di Uboldo.

Il motivo è infondato.

Come agevolmente risulta dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, il procedimento di approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Uboldo è stato avviato nel 2004, quindi prima dell’entrata in vigore (il 31.3.2005) della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 e, di conseguenza, sotto la vigenza della legge regionale della Lombardia n. 1/2000.

Nelle suindicate circostanze, l’Amministrazione comunale di Uboldo risulta avere garantito un’adeguata forma di pubblicità alle proprie scelte di pianificazione, assicurando anche il coinvolgimento nelle stesse della cittadinanza.

Solo così si spiega, infatti, la decisione comunale di rendere noto l’avvio dell’iter per la formazione del nuovo strumento urbanistico mediante avviso, pubblicato sia sul quotidiano a diffusione locale "La Prealpina" del 28.4.2004 (cfr. doc. 15 del Comune), sia all’Albo pretorio dell’Ente dal 6.4.2004 al 29.5.2004 (cfr. doc. 16 del Comune).

I cittadini sono stati, altresì, invitati a prendere parte a pubbliche assemblee, indette "per la presentazione delle linee guida del nuovo P.R.G." (nel febbraio 2005, cfr. doc. 17 del Comune) e "per la presentazione del Piano di Governo del Territorio" (nel febbraio 2006, cfr. doc. 19 del Comune), mentre la scelta dei tecnici cui affidare l’incarico di redazione del P.G.T. è stata effettuata con regolare determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 345, del 19.5.2005 (cfr. doc. 18 del Comune).

Si tratta, a ben vedere, di forme di pubblicità rispettose, non solo, della già ricordata legge regionale n. 1/2000, ma, sostanzialmente, anche dell’attuale legge regionale n. 12/2005, con particolare riferimento all’art. 13, comma 2°, già cit.

Con specifico riguardo alla posizione dei ricorrenti, poi, va rilevato come gli stessi abbiano potuto presentare all’Amministrazione di Uboldo le proprie osservazioni al P.G.T. in data 18.10.2006 (cfr. doc. nn. 10,11 e 12 di parte resistente), puntualmente riscontrate dal Comune (cfr. doc. 6, 7 e 13 sempre di quest’ultimo), sicché, sotto tale profilo, non si comprende la ragione della doglianza, visto che ai ricorrenti è stata garantita la piena partecipazione al procedimento di approvazione del P.G.T. in questione.

Sempre in relazione al primo motivo, il Collegio si deve soffermare ora sulle censure volte a denunciare la presunta inosservanza, da parte del Comune, del parere vincolante sul P.G.T. rilasciato dalla Regione Lombardia nella seduta di Giunta del 13.12.2006.

Trattasi del parere prescritto, ai sensi dell’art. 13, comma 5° bis della legge regionale n. 12/2005, per i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento (P.T.C.P.) vigente (tra i quali, all’epoca, si doveva annoverare l’odierno Comune resistente, poiché la Provincia di Varese non aveva, a quel momento, ancora approvato definitivamente tale piano).

Ebbene, stando alla richiamata norma, detti comuni devono trasmettere gli atti costituenti il P.G.T. (documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole) alla Regione, la quale è tenuta a formulare (testualmente) un "parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale", da osservarsi a pena di inefficacia (come si desume dal successivo comma 7°, del medesimo art. 13).

Nel caso di specie, la Regione ha formulato il prescritto parere vincolante con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/003808 del 13.12.2006, ricevuta dal Comune il 22.12.2006 (cfr. doc. 5 di parte resistente).

Ebbene, secondo la difesa ricorrente, detto parere conterrebbe talune prescrizioni indirizzate al Comune che sarebbero state disattese dall’Amministrazione locale.

La lettura degli atti di causa induce, tuttavia, il Tribunale ad opinare diversamente, ritenendo che il P.G.T. definitivamente approvato non si ponga in contrasto con le indicazioni del parere regionale.

Così, per quanto riguarda la coerenza del Piano in questione con le scelte pianificatorie provinciali (anche se all’epoca non definitivamente approvate), non risulta sussistente la lamentata mancanza di approfondimento conoscitivo nel documento di piano, avuto riguardo alla individuazione degli ambiti agricoli.

Ciò, in quanto, nel ridetto parere regionale, siffatto approfondimento è richiesto essenzialmente in ipotesi di eventuale riduzione degli ambiti agricoli rispetto a quelli individuati dal P.T.C.P. (cfr. doc. 5 citato, al punto 2 del parere).

Nel caso di specie, per contro, il Comune non ha affatto disposto una riduzione delle aree agricole, avendo, anzi, optato per un ampliamento dell’ambito agricolo per la tutela di fondamentali valori ambientali, in contrasto con le osservazioni degli istanti che richiedevano, invece, un ampliamento della zona industriale e, comunque, l’inclusione delle loro aree in ambito edificabile.

Non può, di conseguenza, fondatamente sostenersi il contrasto della scelta comunale con le previsioni – anche se allora non approvate – della Provincia di Varese.

Per quanto riguarda, poi, la coerenza del P.G.T. con la pianificazione regionale e statale (punto 3 del citato doc. 5), si prescrive, in primo luogo, che il Piano comunale recepisca, agli effetti localizzativi, i tracciati – comprensivi delle relative eventuali fasce di salvaguardia – degli interventi consistenti:

a) nella Variante sud alla ex S.S. 233 "Varesina", opera connessa al "Sistema Viabilistico Pedemontano" e comprensiva del nuovo svincolo "Saronno sud" di raccordo tra l’autostrada A9 e la stessa Variante;

b) nell’ampliamento alla terza corsia del tratto LainateComo dell’Autostrada A9;

c) nello svincolo a quadrifoglio sulla A9 e nell’attestazione della "Varesina bis" sull’attuale ex S.S. 233, come da riconfigurazione progettuale sviluppata dalla Società Autostrade per l’Italia s.p.a.

E’ prescritto – inoltre – che gli interventi di riorganizzazione degli innesti della viabilità locale sulla ex S.S. 527, come definiti nel Piano delle Regole, siano attuati previo assenso della Provincia di Varese, quale ente di riferimento ai fini della gestione complessiva della stessa ex S.S. 527.

Da ultimo, si prescrive che nel Documento di Piano sia inserito un richiamo al contesto paesistico in cui si colloca il Comune di Uboldo rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), con l’indicazione dei relativi indirizzi di tutela.

Orbene, come risulta dalla memoria difensiva del resistente del 24.1.2011 (nella quale sono state trascritte talune indicazioni contenute nel documento di piano – D.d.P. – peraltro consultabili agevolmente sul sito internet del Comune), con deliberazione del C.C. n. 3/2007 (doc. 4 dell’ente resistente) sono state introdotte delle modifiche al D.d.P. idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere regionale.

Così, a proposito del rapporto con il P.T.P.R., é stata specificata (a pag. 205 del documento medesimo) la valenza paesistica del D.d.P. "poiché… le analisi e le direttive del D.d.P. 2005 risultano coerenti con i disposti del Piano Territoriale Paesistico Regionale".

Per quanto concerne, invece, le previsioni infrastrutturali di interesse statale e regionale, con nota posta in calce a pag. 129 del D.d.P., si è dato atto che il territorio comunale è interessato dalla "fascia di salvaguardia", definita in base al progetto preliminare delle infrastrutture autostradali e stradali previste per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, per effetto della deliberazione del CIPE n. 77 del 29.3.2006.

Sul punto, poi, non si può dimenticare come il parere regionale sia vincolante per il Comune soltanto in relazione agli indirizzi regionali di politica territoriale (cfr. art. 13, comma 5° bis cit.), mentre le previsioni infrastrutturali citate nel parere della Regione (cfr. ancora il doc. 5 del resistente), attengono non alla politica territoriale della Regione, bensì a quella dello Stato, trattandosi di interventi previsti dal CIPE che, con la citata deliberazione n.77/2006, ha approvato il progetto preliminare del "Sistema Viabilistico Pedemontano", ai sensi del d.lgs. n. 190/2002 e s.m.i., sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche e della legge n.443/2001 (c.d. legge obiettivo).

Si tratta, quindi, di infrastrutture di rilevanza nazionale, aventi una specifica regolamentazione, ricavabile dal "Codice dei contratti pubblici" (di cui al d.lgs. n.163/2006, artt. 161 e seguenti), prevalente sulla legge regionale (n. 12/2005) e sugli strumenti urbanistici locali (cfr. quanto disposto dall’art. 165, comma 7°, del d.lgs. n.163 cit., per il quale l’approvazione del progetto preliminare dell’infrastruttura strategica determina "…l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati").

Non si può, pertanto, ravvisare una violazione delle prescrizioni statali relative alle infrastrutture strategiche, che sono in ogni caso destinate a prevalere ex lege (cfr. il citato disposto dell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici), "in sostituzione" delle eventuali norme di piano difformi, secondo un meccanismo analogo a quello della "inserzione automatica di clausole", di cui all’art. 1339 cod. civ., ovvero, a quello dell’ "integrazione del contratto", ex art. 1374 cod. civ. (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 07 aprile 2006, n. 347, per cui l’approvazione del progetto in forza dell’art. 3, co. 7° del d.lg. n. 190 del 2002 comporta " automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ", sicché la successiva variante comunale al piano regolatore per il territorio interessato dalla realizzazione delle opere è confermativa di un effetto giuridico già prodotto ex lege).

Si comprende, così, l’indicazione conclusiva contenuta nella predetta nota (a pg. 129 del D.d.P.) secondo cui, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo delle opere del Sistema Viabilistico Pedemontano, "dovrà essere approvata specifica variante al P.G.T.".

In effetti, in piena coerenza con tale previsione, si pone la deliberazione della G.C. di Uboldo n. 23 del 27.07.2009, di cui pure è data menzione nella memoria della difesa comunale del 24.01.2011 (anch’essa reperibile sul sito internet del Comune di Uboldo), con cui è stato avviato il procedimento di variante generale al P.G.T. volto, non soltanto, a recepire le previsioni prescrittive e prevalenti in merito agli ambiti agricoli e alle infrastrutture stradali di interesse sovracomunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nel frattempo approvato dalla Provincia di Varese, ma anche a tenere conto della proposta di Piano Territoriale Regionale, approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. del 16.1.08 n. 6447 e all’esame del Consiglio Regionale della Lombardia, che potrebbe introdurre previsioni prevalenti sul P.G.T., concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità.

Quanto, infine, alle ulteriori, presunte difformità del D.d.P. dal parere regionale, segnalate dagli esponenti a proposito "dell’individuazione delle acque di ricarica dell’acquifero profondo", della "Carta di fattibilità geologica" e della "Carta di Sintesi", è sufficiente constatare come, rispetto ad esse, non sia configurabile alcun elemento di incompatibilità del Documento di Piano, rilevante ai sensi dell’art. 13, co. 7°, secondo periodo L.R. cit., atteso che, il parere regionale non detta al riguardo alcuna prescrizione; d’altro canto, con specifico riguardo alle summenzionate difformità del D.d.P. dal parere regionale, il Collegio non può non accennare alla controdeduzione di parte resistente, che fa leva sulla carenza di legittimazione dei ricorrenti alla proposizione delle censure in questione. E, per vero, gli istanti non hanno in alcun modo dimostrato in che senso il presunto mancato recepimento del parere regionale nel D.d.P. possa incidere sulla disciplina urbanistica delle aree di rispettiva proprietà, contenuta nel Piano delle Regole (sul punto, giova richiamare la più recente giurisprudenza del Supremo Consesso amministrativo, sui limiti alla configurabilità dell’interesse c.d. strumentale all’impugnazione di uno strumento urbanistico, nel senso che, tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire. Così, Cons. di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n.133; nello stesso senso, id. 13 luglio 2010, nr. 4546; id. 7 giugno 2004, nr. 3563; Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2001, nr. 2415).

Consegue da ciò, quindi, che risulta priva di fondamento la tesi ricorrente, secondo cui il Comune di Uboldo avrebbe violato prescrizioni vincolanti del parere regionale.

A diverso avviso non conduce la considerazione della pendenza del ricorso straordinario proposto dalla Regione Lombardia contro lo stesso Comune, per l’annullamento del P.G.T. di cui è causa (cfr. doc. 16 della ricorrente), non ravvisandosi alcuna pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (norma richiamata dall’art. 79 del codice del processo amministrativo), fra quest’ultimo ricorso e la presente controversia.

In mancanza della lamentata difformità, viene a cadere anche la censura che fa leva sulla violazione dell’art. 7 della L.R. n. 12 cit. e della d.G.R. del 29.12.2005.

Il primo motivo di ricorso si presenta, dunque, in parte infondato e per il resto inammissibile (oltre che, comunque, infondato).

Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca dei documenti del P.G.T., per illogicità manifesta, per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione in ordine alla natura agricola dell’area, illogicità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento e contraddittorietà anche nel rigetto delle osservazioni presentate, il Collegio rassegna le seguenti considerazioni.

La presunta illogicità della scelta comunale di collocare in zona agricola i sopra citati mappali di proprietà dei ricorrenti viene ricavata – a detta di questi ultimi – dalla circostanza di fatto che gli stessi presenterebbero una vocazione industriale.

In realtà, in base al previgente P.R.G., le aree de quibus avevano una destinazione a zona agricola e non certo una destinazione produttiva (cfr. doc. 21 di parte resistente, ovvero lo stralcio dell’azzonamento del previgente P.R.G. relativo all’area suddetta), tanto è vero che esse si trovavano allo stato naturale e non erano occupate da nessun manufatto (cfr. la fotografia satellitare, doc. 22 del resistente ed anche i documenti 8 e 9 di quest’ultimo), e l’attuale destinazione in "Ambito Territoriale 3: della Campagna" è propria delle porzioni di territorio comunale caratterizzate da "significativa naturalità", nonostante gli interventi dell’uomo, per cui vi rimangono una sequenza di aree verdi, strutturate dall’antica matrice agraria (cfr. l’art. 69 del Piano delle Regole – P.d.R., doc. 8 della ricorrente).

La disciplina prevista dal P.d.R. per le aree degli esponenti, di conseguenza, risulta coerente con le effettive caratteristiche fisiche, naturali ed ambientali di tali aree e incline ad esercitare una funzione di conservazione della prevalente condizione naturale (cfr. artt. 96 e 150 del Pd.R., doc. 9 della ricorrente).

La vigente destinazione, quindi, lungi dal rappresentare una indebita limitazione di una supposta funzione industriale (in realtà insussistente), è ispirata dall’esigenza di garantire una adeguata separazione fra l’ambito edificato urbano e la zona industriale (ritenuta evidentemente prevalente rispetto a quella, cui fa cenno la difesa ricorrente a pg. 24 del ricorso introduttivo, di saldare le aree de quibus con quelle dell’ex cava Fusi o del centro commerciale PRF), nonché di garantire una continuità, anche se minima, al paesaggio naturale (cfr. la controdeduzione del Comune all’osservazione della ricorrente, doc. 6, 7 e 13 di parte resistente, ove si evidenzia il carattere eccezionale della destinazione monofunzionale P1, laddove frammentaria ed interclusa in ambito con diverse caratteristiche).

Sulla questione, preme – per completezza – richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza, incline a ritenere, da un lato, che le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di adozioneapprovazione degli atti di pianificazione del territorio costituiscono apprezzamenti di merito o, comunque, espressione di ampia potestà discrezionale, sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (non sussistenti, peraltro, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte); e, dall’altro, che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnicodiscrezionale – seguiti nella impostazione del piano (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 24/99 cit., nonché, C.d.S., sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5210; 11 ottobre 2007, n. 5357; 21.5.2007 n. 2571;14 ottobre 2005, n. 5713; 20 settembre 2005, n. 4818; 25 maggio 2005, n. 2718; 26 maggio 2003, n. 2827; 9 luglio 2002, n. 3817; 22 maggio 2000, n. 2934), salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o ingenerato affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

Al contempo, non va neppure dimenticato che, sempre secondo l’insegnamento giurisprudenziale, la destinazione a zona agricola può essere utilizzata a salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente e non presuppone necessariamente che l’area stessa venga utilizzata per colture tipiche o sia già in possesso di tutte le caratteristiche previste dalla legge per tale utilizzazione, rientrando nell’ampia discrezionalità del Comune di orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell’assetto territoriale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015; 15 settembre 2010, n. 6874; 3 novembre 2008 n. 5478; 14 ottobre 2005, n. 5723; 19 marzo 2003, n. 1456; sul punto, si veda, altresì, la sentenza di questo T.A.R., Sezione II, n. 7508 del 10 dicembre 2010, che costituisce precedente specifico in quanto riferita proprio all’attuale P.G.T. del Comune di Uboldo).

Per le considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.

Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni trattate, ritiene equo disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite. Nulla per il resto.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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