Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-05-2011, n. 19992 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 20 febbraio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato a U.M., O. C., O.E., O.V., O.F. la pena concordata per i reati di reclutamento, favoreggiamento della prostituzione ed immigrazione clandestina.

Per l’annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna deducendo che l’incremento di pena a titolo di continuazione non era congruo e rilevando la mancata applicazione della misura di sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 538 cod. pen..

Hanno posposto ricorso per Cassazione pure le imputate U.M. e O.C. lamentando la manifesta illogicità della motivazione e la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Con sentenza 5 novembre 2008, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione impugnata, in accoglimento della seconda censura del ricorso del Procuratore Generale, relativamente alle imputate U.M. ed O.C., evidenziando che , dal momento che la pena applicata era superiore agli anni due, il Tribunale aveva la possibilità di erogare una misura di sicurezza e che tale valutazione non era stata effettuata.

La Corte ha reputato infondati le residue deduzioni della pubblica accusa precisando che "gli altri motivi di ricorso sono assorbiti nella presente decisione"; indi, ha annullato in toto la sentenza impugnata nei confronti delle due persone su precisate. Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, il Tribunale di Modena una colonia agricola per la durata di un anno, con la sentenza in epigrafe precisata, per l’annullamento della quale U. ed O. hanno proposto ricorso per Cassazione. Deducono violazione di legge rilevando:

1) che, in esito alla sentenza della Cassazione, doveva rifarsi la udienza preliminare dando alle imputate la possibilità di rinnovare la richiesta di patteggiamento o di optare per scelte processuali;

2) che le parti sono state convocate dal Giudice solo per sentire pronunciare la decisione impugnata con violazione dei diritti della difesa;

3) che la sentenza di applicazione di pena riguardava delitti non menzionati dall’art. 538 cod. pen.;

4) che manca la motivazione sulla pericolosità delle imputate.

Le conclusioni delle ricorrenti sono meritevoli di accoglimento anche se per un rilievo diverso (e rilevabile di ufficio) da quelli enucleati nell’atto di impugnazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza 5 novembre 2008 ha preso in esame solo le deduzioni formulate dal Procuratore Generale e non ha affrontato quelle proposte dalle imputate; la locuzione sullo assorbimento dei residui motivi di ricorso era, dal contesto argomentativo, riferibile esclusivamente alle censure dell’organo della accusa per cui la impugnazione delle imputate non è stata neppure implicitamente disattesa.

L’incompletezza decisionale si è riverberata sulla sentenza del Giudice del rinvio che si è limitato ad applicare la misura di sicurezza (peraltro, senza nessuna concreta considerazione sulla pericolosità delle persone).

La omissione della sentenza 5 novembre 2008, che ha lasciato senza risposta il ricorso delle imputate, non poteva essere superata nè dal Giudice del rinvio nè può essere emendata da questo Collegio al quale il tema non è stato devoluto; inapplicabile, pure, è lo strumento correttivo del ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen., non essendo il processo chiuso con il giudicato e non avendo, pertanto, le destinatane dello annullamento con rinvio assunto la veste di condannate.

Unico rimedio (che non si pone in contrasto con l’ampiezza del dispositivo della prima sentenza della Cassazione) per superare la illegittima situazione processuale – e la violazione del diritto della difesa a vedersi considerati tutti i motivi di gravame – è l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena; ciò al fine di procede ad una nuova udienza preliminare dando alle parti la possibilità di rinnovare la richiesta di pena concordata o di optare per altre scelte difensive.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22199 Patente

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della patente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.S., imputata ex art. 186 C.d.S., comma 2, propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Pisa, del 24 febbraio 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti della stessa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

Deduce la ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della durata della sanzione amministrativa applicata;

2 – Il ricorso è fondato.

Osserva, invero, la Corte che al tempo dei fatti ((OMISSIS)) l’art. 186 sopra richiamato, con riguardo alla contravvenzione contestata alla G., prevedeva la sospensione della patente di guida per una durata da 15 giorni a tre mesi, ovvero da uno a sei mesi allorchè l’imputato abbia commesso più violazioni nel corso di un anno; ipotesi che nel caso in esame non risulta ricorrere.

Deve, quindi, convenirsi che detta sanzione è stata applicata, nei confronti dell’odierna ricorrente, per una durata ben superiore al periodo massimo legislativamente previsto, di guisa che la sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 22526 Dichiarazione di pubblica utilità Occupazione abusiva o illegittima

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ale, assorbito l’incidentale.
Svolgimento del processo

1 – Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 5 dicembre 2002, accoglieva la domanda proposta da Bo.Co., C., E. e I. nei confronti del Comune di San Martino Sannita, in relazione all’occupazione acquisitiva di un terreno già appartenente al loro de cuius, B.G..

1.1 – Veniva, in particolare, accolta la tesi secondo cui, essendo stata disposta l’occupazione dell’area in data 25 ottobre 1986 per la realizzazione di interventi del piano di zona Z2, il decreto di esproprio non era mai intervenuto.

Per converso, il Tribunale si dichiarava incompetente in relazione alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione.

1.2 – La Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’appello proposto in via principale dal Comune, nonchè sull’impugnazione incidentale degli attori, rilevava che non poteva affermarsi l’illegittimità della procedura, essendo il decreto di esproprio intervenuto tempestivamente, vale a dire in data 8 gennaio 1998, durante il periodo di anni 18 di efficacia del piano di zona, come prorogato ai sensi della L. n. 547 del 1978, art. 51. D’altra parte, si affermava l’erroneità della declaratoria di incompetenza in relazione all’indennità di occupazione, che veniva liquidata, in assenza per altro di contestazioni in merito alla sua entità, in Euro 10.970,00 con riferimento a quanto spettante agli appellanti in via incidentale.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso C. e B.I., nonchè gli eredi di Bo.

C. indicati in epigrafe, deducendo quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di San Martino Sannita, che, con unico e complesso motivo, chiede in via incidentale la cassazione delle statuizioni inerenti alla determinazione dell’indennità di occupazione.
Motivi della decisione

2 – Deve in primo luogo disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.1 – Va ancora rilevato che, a fronte di una decisione emessa nei confronti di quattro comproprietarie del bene ablato, una di esse, B.E. (essendo per la sorella Co., deceduta nelle more, subentrati i suindicati eredi), pur avendo partecipato al giudizio di merito, non ha proposto ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza di questa corte, con riguardo all’espropriazione di beni indivisi, l’opposizione del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari ed implica che il giudizio debba determinare l’indennità nel suo complesso, in quanto l’obbligazione indennitaria dell’espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione, con oggetto l’indennità, permane fin quando non ne sia disposto lo svincolo. Si ritiene tuttavia che, qualora solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi d’impugnazione non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione, con ciò escludendosi il frazionamento del giudizio postulato dal comune ricorrente (Cass., 24 marzo 2011, n. 6873). Correttamente, pertanto, l’impugnazione principale è stata notificata anche alla predetta B.E., dovendosi per altro rilevare che inammissibilità del ricorso incidentale, appresso evidenziata, esclude, in virtù del principio della ragionevole durata del processo, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, che debba disporsi, in parte qua, l’integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. Un., 23 marzo 2010, n. 6826).

Mette conto di rimarcare che, nella diversa ipotesi in cui l’azione del singolo proprietario abbia contenuto risarcitorio, la pretesa non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dall’istante (Cass. 26 maggio 1997 n. 4650), e che, conseguentemente, in tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo, l’appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l’insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, e ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene Cass., 12 gennaio 2010, n. 254; Cass. 28 luglio 1999 n. 8177).

3 – Va altresì rilevata, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto assolutamente carente degli indefettibili requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 371 e 366 cod. proc. civ., nell’interpretazione costantemente resa da questa Corte.

Ed invero, mentre il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, non necessita dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale, lo stesso atto, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 cod. proc. civ., comma 3, e art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Ne consegue che il ricorso incidentale è inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato art. 366 reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass., 31 gennaio 2007, n. 2097). Nel controricorso in esame, al di là di un fugace ed indistinto richiamo a "tutto quanto dedotto ed eccepito nel corso del giudizio di primo grado, a quanto precisato con l’atto di appello in data 15.3.2003, ed a quanto ripetuto con la comparsa conclusionale ..", mediante un inammissibile rinvio per relationem ad altri atti processuali, non è dato di rinvenire elementi che consentano di individuare l’oggetto e l’origine della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti: il tutto in palese violazione del principio testè richiamato.

4 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 219 1981, art. 28, in relazione alla L. n. 167 del 1962, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che, a seguito della caeducazione del piano di zona, a seguito dell’adozione del P.R.G., i termini di efficacia dello stesso andavano valutati entro tali limiti, con conseguente intempestività del decreto di esproprio.

4.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, della L. n. 457 del 1978, art. 51 e dell’art. 42 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che, avendo il Comune optato per la procedura prevista dalla L. n. 865 del 1971, non poteva tenersi conto della durata di efficacia del piano di zona, bensì del termine di validità massima – ex lege – di cinque anni del decreto di occupazione, che indicava il maggior termine di dieci anni. Si aggiunge che, al di là di tale improprio riferimento, la corte avrebbe ritenuto come emesso un decreto di esproprio in realtà mai acquisito agli atti del processo.

4.2 – Con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli aspetti sopra evidenziati.

4.3 – Viene infine riproposta, con l’ultimo motivo, la questione dell’inammissibilità dell’atto di appello del Comune, denunciandosi violazione dell’art. 342 c.p.c., essendo lo stesso privo di quelle indicazioni atte ad individuare l’oggetto e le ragioni del gravame.

5 – Quest’ultimo motivo deve essere preliminarmente esaminato, per evidenti ragioni di priorità sul piano logico-giuridico.

Dello stesso, per come formulato, deve rilevarsi l’inammissibilità, essendo assolutamente carente sul piano dell’autosufficienza e della specificità, in quanto non indica quali censure, ed in quali termini, sarebbero state formulate nell’atto di appello della controparte.

Giova in proposito richiamare il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ovvero, come nella specie, riproponga la questione della relativa inammissibilità, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione del giudice di appello, e, a tal fine, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la portata (Cass., 20 settembre 2006, n. 20405; Cass., 31 marzo 2007, n. 8055).

6-1 rimanenti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, per lo loro intima connessione, appaiono fondati nei termini che seguono.

Premesso che non può condividersi il rilievo secondo cui l’emissione del decreto di occupazione avrebbe comportato una scelta procedurale antitetica all’applicazione della L. n. 219 del 1981, con conseguente necessità di applicare, ai fini della durata dell’occupazione legittima, il termine di cinque anni ai sensi della L. n. 865 del 1971, deve osservarsi che il tema centrale, ben individuato dalla corte territoriale, è costituito dalla determinazione dell’efficacia del piano di zona.

Sotto questo profilo, tuttavia, va ricordato che, secondo un consolidato e costante orientamento di questa Corte, il termine indicato dalla legge (anni diciotto, per effetto delle proroghe intervenute al riguardo), deve intendersi come limite massimo, nel senso che la P.A. non può di certo superarlo, proprio in virtù di quelle esigenze salvaguardate dall’art. 42 Cost., richiamato nello stesso ricorso, tali da non consentire il proprietario rimanga indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria.

Questa Corte deve, in proposito, richiamare e ribadire l’orientamento (Cass., n. 15379 e n. 4027 del 2009; Cass. n. 13493 del 2002; Cass. n. 3835 del 2001) secondo cui: 1) questa apposizione preventiva dei termini in questione è ravvisabile proprio nelle disposizioni legislative concernenti l’approvazione dei piani di zona, aventi efficacia di provvedimento dichiarativo della pubblica utilità ove il termine legale di validità del piano rappresenta nel contempo il termine ultimo entro il quale devono essere compiute le espropriazioni ed ultimati i lavori; le quali hanno sostituito alle indicazioni separate di ciascun termine richieste dall’art. 13, la prefissione di un termine unico, indicato dalla stessa legge e decorrente dalla data di approvazione del piano di zona, entro il quale ogni attività deve essere compiuta. La garanzia del diritto del proprietario viene tutelata comunque dalla limitazione temporale imposta ex lege, all’atto di programmazione urbanistica, cui necessariamente si commisura l’estensione temporale dell’efficacia della conseguente procedura ablatoria iniziata in concreto (normalmente) con il provvedimento di approvazione del progetto; 2) il piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP) è valido, infatti, ai fini della espropriazione delle aree in esso comprese, per 18 anni a partire dalla data del decreto di approvazione: in quanto il termine originario di cui alla L. n. 167 del 1962, art. 9, era di 10 anni; è stato elevato a 15 dalla L. n. 274 del 1974, art. 1, ed ulteriormente prorogato di 3 anni dalla L. n. 865 del 1971, art. 51; esso ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della L. n. 1150 del 1942, e la sua approvazione equivale a dichiarazione di p.u. delle opere in esso previste; 3) siffatta disciplina non è neppure unica nel nostro i sistema, come dimostra la L. n. 641 del 1967, art. 14, che, con riguardo alla procedura espropriativa in attuazione di un programma di edilizia scolastica, stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel decreto di vincolo dell’area ritenuta idonea allo scopo, ed è efficace per la durata di due anni: perciò costituente il termine richiesto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 per il compimento dei lavori e della procedura espropriativa. Ed è divenuta la regola nel nuovo T.U. per le espropriazioni di p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall’autorità che l’ha dichiarata per un periodo non superiore ad altri due,ove ricorrano le condizioni stabilite nel quinto comma della norma.

Tanto premesso, deve rimarcarsi, come già sopra evidenziato, che le menzionate disposizioni sui piani di zona stabiliscono esclusivamente un termine massimo, sicchè "nulla preclude all’autorità che li ha emanati o a quelle incaricate della loro attuazione di indicare immediatamente ovvero nei successivi provvedimenti di localizzazione e di esecuzione delle singole opere termini meno ampi e più appropriati alle espropriazioni ed ai lavori da realizzare nel caso concreto; con la conseguenza che in tal caso l’amministrazione espropriante resta soggetta a tale più riduttiva predeterminazione e che alla loro scadenza più non le è consentito invocare il più elevato termine massimo indicato" (così, in motivazione, Cass., 26 marzo 2010, n. 7254).

6.1 – Non può omettersi, quindi, di considerare che, a fronte di un decreto di occupazione, emesso in data 25 ottobre 1986, con presa di possesso e redazione del verbale di consistenza nei giorni immediatamente successivi, decreto di occupazione che indicava in dieci anni la durata dell’occupazione e, quindi, il termine per il compimento dei lavori e dell’espropriazione, la sentenza impugnata, in violazione del principio, testè richiamato, della validità del vincolo derivante dalla indicazione di un termine inferiore rispetto a quello previsto dalla legge, ha fatto esclusivo riferimento alla durata, in generale, dell’efficacia dei piani di zona, senza tener conto di quella, inferiore, predeterminata dalla stessa amministrazione.

6.2 – Quanto alla questione relativa all’emissione del decreto di esproprio, che, secondo le deduzioni dei ricorrenti, il Comune avrebbe erroneamente fatto coincidere, nel proprio atto di appello, con il provvedimento di determinazione dell’indennità, e che non risulterebbe mai prodotto, va osservato che la corte di appello, con una statuizione che deve ritenersi ferma, in quanto non impugnata sotto il profilo revocatorio al riguardo esperibile, ha affermato:

"dalla c.t.u. e dalla documentazione in atti si rileva che il Comune di San Martino Sannita, in data 25 ottobre 1986, dispose l’occupazione di urgenza dei terreni in questione, per la durata di anni 10 dalla immissione in possesso 28/11/1986 – sulla base del piano di zona L. n. 219 del 1981, ex art. 28, adottato il 12/5/1984 ed esecutivo a seguito di approvazione regionale del 25/10/1985.

L’espropriazione definitiva delle aree avvenne con provvedimento sindacale prot. 52 in data 8/1/1998". 6.2 – Va quindi cassata la sentenza impugnata nei limiti dianzi precisati, con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione, si adeguerà ai principi avanti enunciati.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; Accoglie il principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

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T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 591 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sono impugnati vari atti – lettera d’invito e disciplinare di gara, nonché i verbali di gara e la determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto, atti meglio indicati in epigrafe – relativi alla procedura per l’affidamento di lavori ed opere di urbanizzazione stradale e fognaria.

In relazione al primo motivo il ricorso appare fondato.

Assume in sintesi il ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici è stata introdotta la previsione – art. 8/12°c D.lgs. n. 163/2006 – in base alla quale è fatto obbligo agli operatori economici di corrispondere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il prescritto contributo quale condizione di ammissibilità alle pubbliche gare connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

L’omesso versamento del contributo al predetto organo, sempre ad avviso dell’interessato, costituisce "ope legis" una causa di esclusione dell’offerta dalla gara pubblica, mentre il versamento effettuato con modalità diverse da quelle impartite può rappresentare una mera irregolarità, ma non una violazione di gravità tale da esigere un’apposita norma di esclusione del concorrente dalla procedura concorsuale.

Da qui l’illegittimità della prescrizione del bando che nella specie determinava l’esclusione del candidato dalla gara in caso di versamento del contributo con modalità diverse da quelle richieste dalla lex specialis.

L’argomentazione è nella sostanza da condividere.

L’art. 1/67°c della L. n. 266/2005 dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, a cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, determina, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Ne deriva che l’unica prescrizione imposta dalla legge ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, è l’effettivo versamento del contributo restando del tutto irrilevante le modalità attraverso le quali tale versamento viene di fatto eseguito.

Deve conseguentemente ritenersi illegittima la clausola del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, l’osservanza di specifiche modalità del versamento anzidetto, così attribuendo rilievo a condotte non espressamente previste dalla legge e oltretutto violando il generale principio del "favor partecipationis"

Discende dalle illustrate considerazioni anche l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla controinteresssata T. Trasporti soc. coop..

Quanto alla domanda risarcitoria e a quella di declaratoria d’inefficacia del contratto, esse vanno distintamente considerate nei termini che seguono.

Sotto il primo profilo la reintegrazione in forma specifica del danno non necessita di un apposita statuizione, costituendo la medesima un effetto conformativo diretto ed immediato della pronuncia di annullamento che assicura al ricorrente, prima ingiustamente pretermesso, la posizione acquisita all’atto della sua contestata esclusione e dunque la sua riammissione alla gara, mentre per ciò che attiene l’esito della procedura spetta unicamente all’amministrazione il riesercizio dell’attività tecnico valutativa concernente le offerte presentate e la conseguente nuova aggiudicazione.

In ordine all’ulteriore richiamata istanza va poi dichiarata, ai sensi dell’art. 122 del c.p.a., l’inefficacia a decorrere dalla data della sua stipula, del connesso contratto di appalto, peraltro risultante allo stato ineseguito, stante la gravità degli effetti del vizio riscontrato che ha determinato l’illegittima esclusione dell’interessato dalla procedura concorsuale così negandogli l’opportunità, sia pure in via potenziale, di conseguire l’aggiudicazione della gara.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullati gli atti impugnati e inoltre deve essere dichiarata l’inefficacia ex tunc del contratto stipulato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Dichiara l’inefficacia nei termini suindicati del contratto d’appalto.

Condanna il resistente Comune alle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3000,00 (euro tremila/zero).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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