T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 61 Sospensione del giudizio e dell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti sono tutti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Roma, in area edificabile ricadente nel piano di zona Laurentino 38, per la concessione del cui diritto di superficie il Comune di Roma aveva a suo tempo determinato (1979) un acconto pari a Lit. 0,51/mc, per complessive Lit. 129.104.000.

I ricorrenti rendono nota l’emanazione della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 54 del 31 marzo 2003 e della determinazione dirigenziale, dip.to IX, n. 1118 del 1° settembre 2009. In base a tali atti, il Comune di Roma ha ceduto in proprietà ai sensi dell’art. 31 della l. 23 dicembre 1998 n. 448 le aree ricomprese nei PEEP ex l. 18 aprile 1962 n. 167 e, per l’effetto, ha determinato, in applicazione dell’art. 35, c. 12 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, l’importo definitivo dovuto per la concessione del diritto di superficie pure relativamente al predetto PDZ. Dal che il ricalcolo degli importi dovuti dai superficiari, a conguaglio delle somme a suo tempo indicate nelle convenzioni di concessione, anche nei riguardi dei ricorrenti, giusta quanto preteso dalla GEMMA s.p.a., quale agente della relativa riscossione per conto del Comune di Roma.

Avverso i predetti provvedimenti e tutti gli atti di conguaglio delle somme addebitate gli istanti hanno proposto il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto la prescrizione della pretesa patrimoniale del Comune di Roma e vari profili di censura sull’an ed il quantum debeatur. Resiste in giudizio il Comune intimato, che articolatamente eccepisce l’insussistenza dell’asserita prescrizione e, nel merito, la correttezza sia della formazione del titolo, sia del criterio di calcolo del conguaglio. Pure la controinteressata GEMMA s.p.a. s’è costituita nel presente giudizio, concludendo anch’essa per l’infondatezza della pretesa attorea.

La controversia dunque ha ad oggetto le richieste del Comune di Roma, per il tramite del soggetto incaricato della relativa riscossione, di ottenere dai ricorrenti, tutti assegnatari di alloggi d’edilizia residenziale pubblica in Roma, in area edificabile ricadente nel piano di zona Laurentino 38, il conguaglio del corrispettivo della concessione in diritto di superficie dei lotti a suo tempo assegnati ai ricorrenti medesimi o ai loro danti causa.

Tanto premesso, in diritto il ricorso risulta fondato in relazione alla fondamentale censura (di carattere dirimente) di prescrizione del diritto di credito del Comune.

Il termine di avvio per il recupero delle maggiori somme dovute ai proprietari espropriati per la realizzazione dei piani di zona di edilizia popolare viene fatto decorrere, per costante giurisprudenza, dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto piena contezza della spesa effettiva derivante dal piano nella sua globalità.

Nel caso in esame le richieste di versamento integrativo di somme per la realizzazione dell’obbligo dettato dall’articolo 35 undicesimo comma della legge n. 865 del 1971 (che pone la piena copertura delle spese derivanti dall’acquisizione delle aree a carico dei concessionari del diritto di superficie) sono state rivolte ai ricorrenti con atto datato 11 gennaio 2010. Pertanto il termine decennale di prescrizione, applicabile nella materia secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato 2003 n. 7820), deve ritenersi spirato qualora si dimostri che il Comune poteva far valere il diritto di credito anteriormente all’11 gennaio 2000.

Ora nell’atto impugnato la concessionaria Società G. afferma che la quantificazione del costo effettivamente sostenuto dall’Ente locale per gli espropri delle aree facenti parte del piano di zona 38 – Laurentino si è resa possibile solo al termine delle operazioni di esproprio, ma non indica nè la data né atti dai quali possa desumersi quanto tale evento si è verificato.

Nelle memorie delle parti resistenti si sostiene che il dies a quo per l’esercizio del diritto di recupero coinciderebbe con la data della sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell’11 agosto 2000, di rigetto dei ricorsi avverso le sentenze di Corte di appello dell’anno 1998 che avevano statuito in ordine alla quantificazione delle somme da versare all’ultimo dei soggetti espropriati.

La tesi non può essere condivisa,

Infatti, ai sensi dell’articolo 373 del codice di procedura civile il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza, salvo che il giudice che ha pronunciato la sentenza stessa disponga, su istanza di parte, che l’esecuzione sia sospesa.. Nel caso non risulta che siffatta sospensione sia intervenuta.

Neppure ha fondamento l’obiezione, avanzata negli scritti difensivi delle resistenti, secondo la quale il dies a quo per disporre i recuperi decorreva dalla data di adozione della delibera n. 50 del 24 febbraio 2000 del Consiglio comunale.

Il Collegio (in ciò rivedendo la diversa tesi esposta nella sentenza n. 6419 del 2009, nella quale tuttavia tale enunciazione era ininfluente) osserva che la delibera in esame ha mera natura ricognitiva del complessivo debito per indennità di esproprio come determinato in ottemperanza alla sentenza n. 3127 del 14 ottobre 1998 della Corte di appello di Roma, a seguito del deposito di somme presso la Cassa depositi e prestiti, di reperimento del necessario finanziamento e di riconoscimento del debito.

La stessa delibera dà invece atto di agire in esecuzione alla sentenza di appello, con riserva di recupero delle somme erogate in caso di favorevole esito del ricorso per Cassazione, con ciò smentendo la tesi difensiva avanzata in giudizio per cui le operazioni definitive di conguaglio potevano essere effettuate solo all’esito della pronuncia della stessa Corte di cassazione.

La delibera in questione tuttavia rappresenta un mero atto di ricognizione del credito da parte dell’Amministrazione e non è quindi rilevante al fine di interrompere il termine prescrizionale per la richiesta di maggiori somme ai soggetti sui quali ricadeva la spesa.

L’eccezione di prescrizione è quindi fondata e tanto determina l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento di ogni altro motivo dedotto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4622 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella denuncia dei redditi 1992, presentata nel 1993, la s.r.l., Gio- Fin espose, per errore di calcolo, un credito superiore a quello spettantele. L’errore fu riportato nella dichiarazione dei redditi 1993, presentata nel 1994. Questa fu rettificata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis con iscrizione a ruolo, in data 12.10.2000, del debito conseguente al minor versamento del saldo d’imposta dovuto. La cartella di pagamento, notificata il 14 febbraio 2001, fu impugnata con ricorso accolto in primo grado ma respinto in appello. La società ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR. Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, L. n. 449 del 1997, art. 28 e L. n. 448 del 1998, art. 9. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile quest’ultima disposizione, che ha prorogato fino al 31.12.2000 i termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998. L’errore che l’Ufficio ha corretto atteneva, si sostiene, alla denuncia presentata nel 1993. La rettifica avrebbe pertanto dovuto intervenire entro il 31 dicembre 1994, in base alla formulazione allora vigente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

La L. n. 449 del 1997, art. 28 (che ha qualificato come ordinatorio il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 per le denunce anteriori al 1999) non avrebbe impedito la decadenza dell’ufficio, nonostante la sua dichiarata natura interpretativa, essendo mancata l’emanazione di una norma che disponesse la proroga del termine pur prorogabile.

Quest’ultima tesi è erronea, come questa corte ha già riconosciuto (S.U. 21498/2004). Il superamento del termine per le iscrizione a ruolo conseguenti alle rettifiche D.P.R. n. 699 del 1973, ex art. 36 bis nel testo applicabile ratione temporis, non ha dunque comportato decadenza dal potere di accertamento. Nè ha pregio la tesi che Terrore corretto attenesse soltanto alla denuncia 1993, perchè è pacifico che era stato riportato anche in quella 1994, e non rileva che l’esito del controllo di quella 1993 non fosse stato comunicato alla società contribuente, come nessuna norma imponeva di fare.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, il fatto che la CTR avrebbe trascurato (non la tardività della iscrizione a ruolo, che costituiva l’unico motivo del ricorso di primo grado) mala tardività della notificazione della cartella (in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5); e non avrebbe considerato che la iscrizione a ruolo non era stata preceduta da un invito a fornire chiarimenti e documenti, come prevedeva il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis allora vigente e stabilisce ora la L. n. 212 del 2000, art. 6. Questioni inammissibili perchè mai prospettate nei gradi di merito.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 280 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Espone il ricorrente di essere proprietario di una civile abitazione situata all’interno di un lotto, destinato dallo strumento urbanistico a zona di completamento B/2, il quale può esprimere una volumetria complessiva pari a mc 3840.

All’interno del medesimo lotto era già presente una azienda vinicola.

In seguito veniva anche autorizzata la realizzazione di un fabbricato destinato a deposito materiali.

Il ricorrente, unitamente ad altri proprietari di fabbricati insistenti sull’area de qua, presentava altresì domanda di sanatoria per la realizzazione di maggiori volumi.

In data 25 novembre 1996 veniva infine rilasciata la concessione edilizia qui impugnata, diretta alla realizzazione di una civile abitazione.

I ricorrenti presentavano al riguardo osservazioni con le quali si eccepiva in sostanza che, per effetto degli interventi che avevano preceduto la concessione da ultimo richiamata, si sarebbe verificato l’esaurimento della volumetria complessivamente consentita sul predetto lotto.

Sul punto, secondo quanto riferito dal ricorrente, l’amministrazione comunale rilevava che nel calcolo della cubatura residuale autorizzabile non era stato tenuto conto dei volumi realizzati dal ricorrente e sanati come innanzi detto: pertanto, al netto degli illeciti edilizi sarebbe residuata una volumetria sufficiente (mc 607) ai fini dell’assentimento dell’intervento edilizio da ultimo richiesto e già autorizzato (per mc 599).

2. Veniva dunque interposto gravame per violazione degli standard edilizi.

3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame. La difesa dello stesso ente proponeva inoltre eccezione di tardività del ricorso il quale, pur a fronte dell’inizio lavori avvenuto in data 15 marzo 1997, sarebbe stato tuttavia notificato soltanto in data 12 giugno 1997.

4. Con ordinanza n. 752 del 1997 veniva respinta l’istanza di tutela cautelare.

5. Con sentenza n. 2129 del 17 marzo 2004, accertato per fatto notorio il decesso dell’Avv. Innocente, originario difensore del ricorrente, veniva dichiarato interrotto il presente giudizio.

Con atto di riassunzione notificato in data 16 giugno 2004 il ricorrente originario chiedeva la prosecuzione del giudizio stesso.

Nel costituirsi nuovamente, l’amministrazione comunale intimata eccepiva la tardività della riassunzione, e ciò dal momento che l’evento interruttivo (decesso del difensore) sarebbe avvenuto in data 7 gennaio 2001, dunque ben oltre – nella prospettiva suddetta – il semestre anteriore alla avvenuta notifica.

In data 17 gennaio 2008 si costituivano poi in giudizio, quali odierni ricorrenti, gli eredi del defunto L.D..

7. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

08. Tutto ciò premesso, si affrontano preliminarmente le eccezioni di rito sollevate nel complesso dalla amministrazione comunale intimata.

8. Va innanzitutto rigettata l’eccezione riguardante la tardività dell’atto di riassunzione, avvenuto secondo la difesa comunale ben oltre il termine di sei mesi dal verificarsi dell’evento interruttivo.

Al riguardo osserva il collegio che, quanto alla decorrenza del relativo termine, secondo la tesi fatta propria dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sull’art. 24 della Legge TAR ratione temporis applicabile (cfr. dec. 11 ottobre 1983, n. 24) qualora non si sia avuta – come nel caso di specie – dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento interruttivo, il termine di sei mesi decorre da quando la parte ne abbia avuto, ad ogni modo, effettiva conoscenza.

Ebbene, nel caso di specie la difesa dell’amministrazione comunale, in quanto parte del processo che ha sollevato l’eccezione in esame, non ha fornito adeguata dimostrazione circa il fatto che il ricorrente originario avesse avuto in concreto conoscenza dell’evento interruttivo (morte del proprio difensore) prima della sentenza depositata in data 19 marzo 2004 (momento di conoscenza legale dell’evento stesso e rispetto al quale l’atto di riassunzione è stato invece tempestivamente proposto). Motivo questo che induce il collegio a rigettare la specifica eccezione.

9. Quanto invece alla tardività del ricorso originario osserva il collegio che, secondo la giurisprudenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del permesso di costruire per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito che, come nella specie, non rispetta ad esempio i limiti volumetrici consentiti dalla strumentazione urbanistica: in questo secondo caso, il mero inizio dei lavori non è sufficiente – da solo – a far decorrere il termine di impugnazione, in quanto esso "non contiene informazioni sufficienti sul contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente percepire l’effetto concretamente lesivo per i terzi interessati" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 192).

In altre parole, "la piena conoscenza idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un permesso di costruire, in difetto della prova della reale conoscenza dei caratteri del progetto assentito, può ritenersi raggiunta solo con il completamento delle opere perché solo in tale momento è possibile avere una reale e non presunta consapevolezza dell’entità delle trasformazioni edilizie consentite e del loro reale impatto sul tessuto urbanistico edilizio (e, quel che più importa, sui propri interessi)" (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 luglio 2009, n. 700). A nulla rilevando, nella direzione sopra indicata, il mero riferimento temporale all’inizio dei lavori, parametro questo che non permette di valutare l’eventuale lesività degli atti autorizzatori delle opere (cfr., sul punto, T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11 agosto 2008, n. 1931).

Per le ragioni sopra esposte anche la seconda eccezione deve dunque essere respinta.

10. Nel merito il ricorso è infondato.

10.1. Si rileva in via preliminare che, nella prospettiva del Comune, in assenza dei volumi realizzati e destinati a sanatoria in quanto frutto di abusi edilizi, sussisterebbe una volumetria residuale (pari a mc 607) sufficiente ad ospitare l’intervento da ultimo assentito con la concessione qui impugnata (pari a mc 599).

Su tale specifica circostanza (sufficienza della volumetria in caso di scomputo degli illeciti edilizi) il ricorrente non ha mosso contestazione alcuna, di modo che possa ritenersi dimostrato il concreto assetto urbanistico raffigurato dal Comune.

10.2. Ciò premesso, occorre stabilire se la scelta dell’amministrazione (di non considerare quanto realizzato mediante abusi nel calcolo della complessiva volumetria) possa ritenersi o meno condivisibile.

Al riguardo va innanzitutto osservato che, alla data del rilascio della concessione edilizia qui impugnata, la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente D. (e relativa all’immobile le cui dimensioni avrebbero poi influito sul complessivo dato volumetrico) non era stata ancora definita, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, né è stata fornita in tale direzione adeguata dimostrazione circa la possibile formazione del silenzioassenso di cui al comma diciassettesimo della richiamata disposizione.

Pertanto, considerato che in caso di mancata conclusione del procedimento di condono (mediante determinazione sindacale oppure mediante silenzioassenso) "il richiedente il titolo in sanatoria non acquisisce nessuna situazione soggettiva intangibile, ancorché abbia versato l’oblazione" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 1998, n. 207), ne consegue che la presentazione della sola istanza (di condono) era di per sé inidonea ad incidere sui parametri edilizi vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia impugnata, e ciò anche in considerazione degli effetti non retroattivi della predetta sanatoria.

In questa prospettiva deve dunque ritenersi che l’amministrazione comunale abbia correttamente operato, nel senso di non considerare gli immobili abusivamente realizzati (e non ancora effettivamente assentiti sul piano del condono edilizio) ai fini del calcolo della residuale parte di volumetria disponibile.

Tale conclusione è determinata dal fatto che il titolo edilizio contestato è stato rilasciato quando l’abuso non era stato ancora condonato e non può,di conseguenza,dar vita ad un principio di carattere generale in ordine al computo o meno dei volumi condonati ai fini della quantificazione dei volumi realizzabili in base all’indice di fabbricabilità fondiaria.

Sotto un’angolazione più ampia si deve poi osservare che il condono sana l’abuso non in base ai parametri edilizi (come invece avviene per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del testo unico edilizia), ma per motivi differenti, fra i quali il recupero e il riordino dell’esistente ai fini urbanistici, l’esazione dell’oblazione, l’assoggettamento alle imposte dirette, etc..

Il beneficio del condono è circoscritto all’immunità dalle sanzioni penali ed amministrative, senza che sortiscano ulteriori effetti giuridici, non espressamente previsti dalla norma clemenziale.

In quanto il condono costituisce una misura extra ordinem, i volumi antecedentemente condonati non concorrono alla determinazione della volumetria complessivamente insediabile. Infatti, ragionando a contrario e computando nel volume insediabile in applicazione degli indici di edificabilità anche i volumi condonati, si riconducono quest’ultimi nell’ambito della edificazione legittima, mentre si tratta di edificazione abusiva, condonata a seguito del pagamento dell’oblazione. Questi volumi giustificano la loro esistenza solo con il condono e, grazie a questo, sfuggono all’applicazione degli indici di fabbricabilità della zona. L’inclusione nel computo dei volumi realizzabili in base agli indici di fabbricabilità, inoltre, determinerebbe l’inutilità dell’oblazione versata (in tal senso, Tar Lecce, n.2606/2010).

Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato,Sez. V, n.1479/1997; Tar Liguria, n.1769/2008); non rinviene tuttavia argomenti che possano invalidare quanto sopra affermato dato che le due situazioni (l’una solo sottratta alle sanzioni amministrative e penali,ma non legittimata,l’altra legittima) si collocano su piani diversi e non possono di conseguenza interagire.

Sul piano degli effetti, si pensi poi alla edificazione legittima con esaurimento degli indici volumetrici ed alla successiva realizzazione di un abuso poi condonato: questo assetto non differisce da quello che la soluzione data comporta, articolato nella edificazione legittima senza l’esaurimento degli indici, in un successivo abuso e poi in una ulteriore edificazione con esaurimento degli indici (senza il computo di quanto edificato abusivamente).

Ad avviso del Collegio va fatta solo una precisazione.

Se viene compiuto un abuso e lo stesso è condonato e successivamente una nuova strumentazione urbanistica prevede indici di edificabilità maggiori, chi intenda edificare nel rispetto dei nuovi indici non può non computare nell’edificazione quanto abusivamente costruito.

Questo, perché il nuovo strumento urbanistico muove dalla ricognizione dell’esistente, ricognizione che investe sia l’edificazione legittima sia quella condonata.

Il nuovo strumento,sulla base della ricognizione dell’esistente e delle previsioni relative alla popolazione prevista ed al fabbisogno abitativo,dato dalla differenza fra quanto esistente e quanto ritenuto necessario,quantifica i volumi edificabili,cioè i volumi da edificare in aggiunta a quelli esistenti (quale che sia il titolo del quale sono dotati). L’esaurimento della volumetria realizzabile non può,di conseguenza, prescindere dal computo dell’esistente, sia stato esso legittimamente edificato o condonato.

10.3. Deriva da quanto detto che ben ha operato l’amministrazione comunale, nel senso di non tenere conto, ai fini del calcolo della volumetria disponibile, delle opere abusivamente realizzate.

11. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Data la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1777 ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

une la esecuzione delle opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che le censure il ricorso risultano da respingere, così come di seguito specificato:

– la censura alla quale lamenta carenza di legittimazione passiva di S.O. poiché il proprietario è soltanto M.V. (come da decreto di trasferimento fallimentare allegato) va respinta perché, come rilevato dall’atto impugnato e dalla memoria dell’Amministrazione, nonché dal verbale di sopralluogo del 20.5.2010 (atti tutti privi di contrario riscontro probatorio di parte ricorrente), il Sig. O.S. è stato raggiunto dall’ordinanza oggetto del presente giudizio in quanto egli rivestiva la qualifica di committente dei lavori, alle dipendenze del quale operavano due operai;

– la censura la quale lamenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la sanzione è esclusivamente quella pecuniaria e non quella ripristinatoria è infondata poiché le opere risultano invece correttamente sanzionabili e sanzionate ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001 espressamente richiamato dall’atto impugnato, e segnatamente ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 27;

– parimenti, la censura la quale lamenta che quanto alla incidenza, rilevata nel provvedimento impugnato, delle opere sanzionate su altre opere di interesse pubblico l’Amministrazione avrebbe dovuto esperire giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria va respinta perché alla fattispecie in esame risulta correttamente applicato il citato articolo 27, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001;

– parimenti, la censura alla quale rileva che le opere realizzate dal ricorrente sono diretta conseguenza della illecita attività posta in essere dall’Amministrazione, la quale aveva violato il diritto di proprietà del signor M. posizionando la palificata sul suolo di proprietà M., va respinta perché alla fattispecie in esame risulta correttamente applicato il citato articolo 27, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001;

– la censura la quale rileva che la recinzione è stata apposta dal signor M. all’interno di una sua proprietà, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, va respinta perché la circostanza allegata non esimeva il ricorrente dal munirsi, prima della realizzazione delle opere sanzionate, di titolo edilizio;

– la censura alla quale lamenta che il provvedimento impugnato non è giustificato nemmeno da considerazioni di tutela di necessità ed urgenza è inammissibile per erroneità sul proprio oggetto, poiché l’atto impugnato non reca le considerazioni oggetto del presente rilievo;

– la censura la quale lamenta che non è stato considerato l’interesse privato, per comportarne il minor possibile sacrificio, va respinta perché l’atto impugnato, emesso ai sensi dell’articolo 27 citato, è atto dovuto, cui sono dunque estranee valutazioni come quella qui invocata;

– parimenti, la censura la quale rileva che sarebbe bastato ordinare al signor M. semplici modifiche che potessero permettere all’Amministrazione di intervenire per le opere di manutenzione va respinta perché, una volta constatata la realizzazione di opere senza titolo come quelle in esame, la sanzione risultava atto dovuto;

– parimenti, trattandosi di atto dovuto, che è descritto e disciplinato dalla normativa senza termini di efficacia temporale, va respinta anche la censura la quale afferma che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto avere un proprio termine di efficacia temporale;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (1000/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Vallinfreda, e le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.