Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 11392 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. – Con ricorso ex artt. 636 e 638 c.p.c., gli avvocati G. A., C.P. e G.R. chiedevano ingiungersi a C.D.E. il pagamento della somma di Euro 37.181,67, comprensiva di spese forfettarie ex art. 14 T.P., di spese di opinamento ed accessori di legge, a titolo di quota parte del compenso per l’attività professionale descritta nella notula opinata dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, e da loro espletata quali difensori e procuratori, tra gli altri, dell’ingiungendo nel giudizio civile N. 2843/93, definito dal Tribunale di Forlì con sentenza N. 761/03. C.D.E. proponeva opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c., eccependo unicamente la non debenza del compenso ex adverso richiesto per esorbitanza, incongruità e/o inesattezza della relativa pretesa.

2. – Disposto il mutamento del rito ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e segg. per non essere contestato il diritto, ma essendo invece controverso solo il quantum debeatur, il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con il provvedimento oggi impugnato per cassazione e su riportato, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento della differenza tra quanto indicato dagli avvocati nella nota spese depositata in giudizio cumulativamente per tutte le parti in giudizio (chiedendo la liquidazione giudiziale di un compenso complessivamente determinato in Euro 14.321,19, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) e quanto liquidato in sentenza da quel Tribunale (Euro 12.707,53, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) pari Euro 1.613,66, ridotto a Euro 968,20, stante la ripartizione percentuale tra i clienti delle prestazioni professionali, seguita nella domanda monitoria, con una percentuale a carico dell’ingiunto del 60%.

Rilevava il Tribunale che ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 2 gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, ulteriormente osservando che ®nel rapporto negoziale intercorso tra l’avvocato ed il cliente, non sono vincolanti e, quindi, non sono necessariamente esaustive delle ragioni creditorie del professionista le liquidazioni (ma anche le eventuali compensazioni) operate in sentenza dal Giudice, restando, conseguentemente, salvo il diritto dell’avvocato di esigere da cliente gli ulteriori compensi non riconosciuti in sede giudiziale.

Rilevava ancora il Tribunale che nel caso in questione i professionisti all’atto di predisporre e produrre in giudizio la propria nota spese, l’avvocato opera, ex se, una valutazione, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni professionali espletate e ne determina il relativo compenso dovuto sulla base dei parametri dettati dalle tariffe professionali di riferimento, rimettendone al vaglio definitivo del Giudice la concreta liquidazione ovviamente entro e non oltre i limiti della domanda di pagamento in essa insita-, concludendo che in difetto di accordi preventivi circa l’entità del compenso finale, la nota spese come sopra predisposta, in quanto espressione di una libera e consapevole valutazione operata dal professionista secondo specifici criteri tariffari, deve rivestire, anche nel rapporto interno con il cliente, per ragioni non solo strettamente giuridiche ma pure di trasparenza, un valore quantomeno delimitativo, se non addirittura confessano, del credito spettante al primo nei termini in cui lo stesso avvocato lo ha ritenuto, con la nota spese, dovuto e congrua, con la conseguenza che il professionista, ove non soddisfatto dalla liquidazione giudiziale, potrà, giusto ti disposto del citato D.M., art. 2 esigere dal cliente il pagamento di quella quota parte del compenso professionale non riconosciutagli dal Giudice, ma pur sempre nel rispetto dei limiti aggettivi tracciati dallo stesso con la parcella prodotta in giudizio.

Rilevava, infine, il Tribunale che non è stata fornita la prova documentale dell’esistenza tra le parti di un preventivo accordo sull’entità complessiva del dovuto compenso professionale e, segnatamente, su un compenso pari alla sommatoria di quello già percepito a seguito di liquidazione del Tribunale di Forlì e quello preteso in questa sede.

Impugnano tale provvedimento ai sensi dell’art. 111 Cost. i ricorrenti articolando un unico motivo. Parte intimata ha depositato in data 25 gennaio 2010 procura speciale; il difensore nominato ha partecipato alla discussione orale.
Motivi della decisione

1. – I ricorrenti hanno formulato un unico motivo di ricorso col quale deducono: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Osservano che erroneamente il Tribunale ha negato il diritto al rimborso degli onorari richiesti come da tariffa professionale ed opinati dal Consiglio dell’Ordine non rilevando al riguardo la nota spese depositata in giudizio e contenente un importo inferiore.

Al riguardo formulano il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte se è obbligo del cliente corrispondere gli onorari e diritti all’avvocato ed al procuratore indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziali, e quindi indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle spese legali come liquidate a carico della parte soccombente, in conformità alla tariffa vigente al momento della prestazione dell’opera ed indipendentemente anche dal fatto che il professionista abbia o non abbia previamente concordato con il cliente il quantum da quest’ultimo dovutogli anche in caso di esito vittorioso della causa.

2. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo "si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto" e nel caso di cui al 5 con la "chiara indicazione del fatto controverso". 2.1 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della suprema Corte che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del "fatto controverso" per i vizi di motivazione imposti, ratione temporis, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732;

SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

Il principio di diritto deve, quindi, consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

In altri termini, "il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatela della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciamone di una "regula iuris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare" (S.U. sent. n. 3519/2008, cit). Si è, perciò, ulteriormente chiarito che "il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (v., da ultimo, ordinanza, sez. 3, n. 19768/2008 e sentenza, sez. 3, n. 24339/2008). Infine, si è ribadito in proposito che "il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al "decisum", deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (v. sentenza, sez. L., 17064/2008).

2.2 – Tanto premesso in linea generale, occorre rilevare, quanto al quesito oggi in esame, che esso appare carente di specificità e di conferenza rispetto al decisum.

Infatti, la prima parte del quesito (Dica la Suprema Corte se è obbligo del cliente corrispondere gli onorari e diritti all’avvocato ed al procuratore indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziali, e quindi indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle spese legali come liquidate a carico della parte soccombente, in conformità alla tariffa vigente al momento detta prestazione dell’opera … ) pone alla Corte lo scrutinio di un principio di diritto conforme all’orientamento prevalente della Corte stessa, ma condiviso anche dal giudice del provvedimento impugnato.

Infatti il Tribunale ha affermato che ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 2 gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, ulteriormente osservando che nel rapporto negoziale intercorso tra l’avvocato ed il cliente, non sono vincolanti e, quindi, non sono necessariamente esaustive delle ragioni creditorie del professionista le liquidazioni (ma anche le eventuali compensazioni) operate in sentenza dal Giudice, restando, conseguentemente, salvo il diritto dell’avvocato di esigere da cliente gli ulteriori compensi non riconosciuti in sede giudiziale.

Quindi, alla risposta positiva data al quesito non consegue alcun effetto rispetto alla decisione motivata dal Tribunale.

Con riguardo alla seconda parte del quesito (…ed indipendentemente anche dal fatto che il professionista abbia o non abbia previamente concordato con il cliente il quantum da quest’ultimo dovutogli anche in caso di esito vittorioso della causa), il quesito appare ininfluente, posto che al riguardo il Tribunale ha escluso l’esistenza di accordi sul compenso, affermando che non è stata fornita la prova documentale dell’esistenza tra le parti di un preventivo accordo sull’entità complessiva del dovuto compenso professionale e, segnatamente, su un compenso pari alla sommatoria di quello già percepito a seguito di liquidazione del Tribunale di Forlì e quello preteso in questa sede.

I ricorrenti non hanno colto la ratto decidendi adottata dal Tribunale, che ha invece ritenuto che con la presentazione di una dettagliata nota spese nel giudizio per il quale era stata avanzata la pretesa in questione… l’avvocato opera, ex se, una valutazione, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni professionali espletate e ne determina il relativo compenso dovuto sulla base dei parametri dettati dalle tariffe professionali di riferimento, rimettendone al vaglio definitivo del Giudice la concreta liquidazione ovviamente entro e non oltre i limiti della domanda di pagamento in essa insita, concludendo che in difetto di accordi preventivi circa l’entità del compenso finale, la nota spese come sopra predisposta, in quanto espressione di una libera e consapevole valutazione operata dal professionista secondo specifici criteri tariffari, deve rivestire, anche nel rapporto interno con il cliente, per ragioni non solo strettamente giuridiche ma pure di trasparenza, un valore quantomeno delimitativo, se non addirittura confessorio, del credito spettante al primo nei termini in cui lo stesso avvocato lo ha ritenuto, con la nota spese, dovuto e congruo, con la conseguenza che il professionista, ove non soddisfatto dalla liquidazione giudicale, potrà, giusto il disposto del citato D.M., art. 2 esigere dal cliente il pagamento di quella quota-parte del compenso professionale non riconosciutagli dal Giudice, ma pur sempre nel rispetto dei limiti aggettivi tracciati dallo stesso con la parcella prodotta in giudizio. Il Tribunale, quindi, ha valutato il comportamento dei professionisti nel senso indicato e ha tratto le relative conclusioni. Il punto della decisione non risulta all’evidenza oggetto del quesito.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con esclusivo riguardo all’attività svolta in questa sede dall’intimato.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.800,00 (milleottocento/00) Euro per onorari e 200,00 (duecento/00) per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 2714

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i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto:

che la società ricorrente ha deciso di effettuare investimenti in Albania nel settre eolico, predisponendo, con il consenso delle Autorità albanesi, un progetto per la realizzazione di una centrale eolica da circa 500 MW da situare in una vasta area nei pressi di Valona (in territorio albanese);

che a seguito di contatti con le Autorità albanesi e sulla base dell’ Accordo del 10.5.2006 tra i competenti Ministeri dell’Italia e dell’Albania, la ricorrente predisponeva un "progetto preliminare" di interconnessione tra Albania ed Italia;

che il progetto prevede un collegamento via cavo (con una potenzialità di 500 MW) tra l’esistente stazione elettrica di Brindisi Sud e la futura stazione elettrica di Babica, nei pressi di Valona;

che il progetto prevede che l’elettrodotto abbia uno sviluppo complessivo di circa centocinquantacinque chilometro, quattordici dei quali nel Comune di Brindisi (in cavo sotterraneo) e centotrenta in canale sottomarino nel Canale d’Otranto;

che in data 13.3.2007 la ricorrente presentava al Ministero dello Sviluppo Economico c.d. "domanda di autorizzazione unica" ai sensi dell’art.1 sexies del DL 29.8.2003 n.239, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L.27.10.2003 n.290 (e modificato dall’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239), per la costruzione e l’esercizio degli impianti in questione;

che in data 1.6.2007 il ministero dello Sviluppo Economico comunicava l’avvio del procedimento unico a tutte le Amministrazioni coinvolte, compreso il Comune di Brindisi;

che successivamente, con nota prot. 0011342 del 3.7.2007, il Ministero dello Sviluppo Economico indiceva apposita conferenza di servizi ai sensi della normativa citata, invitando anche il Comune di Brindisi;

che con nota prot. 7427 del 17.7.2007, il Dirigente del Settore urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Brindisi ha espresso "parere favorevole al progetto anche per gli aspetti di variante urbanistica";

che nella seduta della conferenza di servizi tenutasi il 18.7.2007 il rappresentante del Comune di Brindisi, pur dopo aver rilevato alcune criticità relative al progetto, affermava "di non rilevare al momento particolari motivi ostativi alla realizzazione dell’opera";

che anche il rappresentante della Regione Puglia affermava che non sussistono motivi ostativi al prosieguo dell’iter autorizzativo;

che al termine dei lavori della Conferenza, il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico dichiarava e verbalizzava che "tutte le Amministrazioni/Enti e società sia intervenute alla riunione che attraverso i pareri espressi, non hanno sollevato elementi pregiudiziali sull’intervento proposto";

che con nota prot. 4315 dell’1.8.2007 il Ministero delle Infrastrutture ha espresso il suo parere favorevole;

che a seguito del procedimento sopra descritto, con Decreto n.239 del 7.8.2008, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, ha approvato il progetto definitivo ed ha rilasciato la c.d. "autorizzazione unica", provvedendo a darne comunicazione ed a trasmetterla al Comune di Brindisi "per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali";

che a questo punto, con la delibera n.69 del 7.9.2010 il Consiglio Comunale di Brindisi ha inteso respingere la proposta di presa d’atto della variante urbanistica disposta con l’autorizzazione unica (ai sensi dell’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239);

che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato le predette determinazioni chiedendone l’annullamento con vittoria di spese;

Ritenuto in diritto:

– che con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione, per falsa ed erronea applicazione, dell’art.1 sexies del DL 29.8.2003 n.239, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L.27.10.2003 n.290 (e modificato dall’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239), deducendo che la c.d. "autorizzazione unica" ha effetto di variante urbanistica e che il Comune non ha il potere di disattendere la decisione adottata in sede di conferenza di servizi;

che la censura merita accoglimento.

Nel caso dedotto in giudizio è stato avviato e concluso il "procedimento unico" previsto dall’art.1, sexies del DL 29.8.2003 n.239, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L.27.10.2003 n.290 (e modificato dall’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239). Il Comune vi ha preso parte esprimendo il suo parere favorevole.

E poiché anche le altre Amministrazioni coinvolte hanno espresso parere favorevole, alla conclusione del procedimento l’Amministrazione procedente ha rilasciato la c.d. "autorizzazione unica" che produce l’effetto di variante urbanistica.

E’ pertanto evidente che una volta perfezionatosi il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, al Comune – consumato definitivamente ogni potere di sindacato o interlocutorio al riguardo (limitato, peraltro, dalla normativa in esame alla formulazione di un parere non vincolante) – non restava altro che adottare gli atti consequenziali necessari per adeguare gli strumenti urbanistici alla intervenuta variante e per darvi pubblicità legale;

– che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per errore nei presupposti, sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, contraddittorietà e manifesta illogicità, deducendo che in sede procedimentale il Comune si era già espresso favorevolmente alla realizzazione delle opere in questione, consumando in tal modo ogni eventuale potere inibitorio al riguardo, e che pertanto la pretesa di "bloccare" in extremis la realizzazione delle opere per cui è causa è tardiva e comunque contraddittoria.

Anche tale censura merita accoglimento, sia in quanto il procedimento si è definitivamente concluso con il rilascio della c.d. "autorizzazione unica", sicchè le funzioni che il Comune avrebbe dovuto esercitare (s’intende: dopo il perfezionamento del provvedimento conclusivo) erano esclusivamente certatorie ed esecutive, mentre appare tardivo ogni tentativo di rimuoverne gli effetti; sia in quanto il diniego di approvazione della delibera appare in insanabile contraddizione con il precedente parere;

ritenuto, in conclusione, che il provvedimento vada annullato siccome illegittimo; e che sussistano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.3000,00;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in esame; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15361 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 gennaio 2008 il Tribunale di Potenza ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da A.F. avverso l’ordinanza del 3 maggio 2006, dichiarativa della nullità del pignoramento presso terzi – le Poste Italiane – poichè egli aveva notificato il titolo esecutivo – sentenza del 12 maggio 2005 – al debitore INPS presso la sede centrale di questo e non presso la sede periferica di residenza dei soggetti privati interessati, in violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis, convertito nella L. n. 30 del 1997, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 e dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, norme emanate al fine di consentire l’efficace difesa dell’ente – rimasto contumace – e lo svolgimento della procedura volta a pagare i creditori, senza aggravio di spese e ancorchè la norma non menzioni anche il titolo esecutivo tra gli atti da notificare a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’ente pubblico, ove risiedono i privati interessati, ma soltanto il precetto, il pignoramento, il sequestro e gli atti di cognizione, tuttavia – secondo la sentenza impugnata – la ratio legis predetta induce a ritenere che se si consentisse di notificare il titolo esecutivo alla sede centrale dell’ente debitore, si incrementerebbe il ricorso all’esecuzione forzata che invece la norma vuole evitare, stante la difficoltà di comunicazione tra sede centrale e periferica per avviare la procedura di pagamento, e senza che ciò implichi interpretazione analogica, vietata per le norme eccezionali, bensì soltanto estensiva. Dunque poichè la notifica del titolo esecutivo era nulla ed inidonea a consentire la definizione entro centoventi giorni della procedura per il pagamento in via amministrativa dell’obbligazione derivante dal titolo, la nullità di detta notifica ha determinato quella del pignoramento presso terzi.

Ricorre per cassazione A.F.. L’Inps, in persona del suo presidente, ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato autenticata dal difensore, mentre le Poste Italiane s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Come accennato in parte espositiva nella specie l’ A., in forza della sentenza n. 476 del 12 maggio 2005 della Corte di appello di Potenza, ha intrapreso nei confronti dell’Inps esecuzione forzata presso terzi (Poste Italiane s.p.a.), notificando il titolo esecutivo presso la sede legale dell’ente debitore.

Dichiarata, dal giudice dell’esecuzione, la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi, lo stesso A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza.

Il tribunale di Potenza, con la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’opposizione.

Ha affermato quel giudice di volere aderire all’orientamento giurisprudenziale – dei giudici di merito – che interpreta il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis conv. con mod. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, e così sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b) conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel senso che anche il titolo esecutivo, benchè non espressamente richiamato dalla norma positiva, deve essere notificato presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, posto che se si consentisse la notifica del titolo esecutivo presso la sede centrale – con tutte le conseguenti difficoltà organizzative attinenti alla comunicazione tra la sede centrale e le sedi periferiche e all’inevitabile ritardo nell’avvio della procedura di pagamento – si finirebbe per incrementare il ricorso, ad opera del creditore procedente, all’esecuzione forzata che proprio la stessa norma è diretta a ridurre.

L’interprete – osserva la sentenza impugnata – non deve f arrestarsi al tenore letterale della norme di legge, ma de ve estendere la sua ricerca alla voluntas legis attraverso l’interpretazione logica, che presuppone il ricorso al criterio storico e a quello sistematico e che, in particolare, attraverso la individuazione della ratio legis, consente di evitare contraddizioni del sistema e di assicurare la coerenza del precetto normativo.

Nel censurare una tale conclusione il ricorrente deduce:

da un lato, "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 e comma 1 bis, convertito nella L. n. 30 del 1997 e sue modificazioni – L. 23 dicembre 2000, n. 388 e D.L. n. 269 del 2003 – e del suo combinato disposto nonchè dell’art. 479 c.p.c., e del combinato disposto degli artt. 292 e 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3". Conclude il motivo il seguente quesito di diritto: "dica la Corte che, come nel caso in esame, non è affetta da nullità la notifica del titolo esecutivo effettuata ai sensi dell’art. 479 c.p.c., comma 2, presso la sede centrale e legale dell’ente pubblico e non nelle sue sedi periferiche anche in vigenza del D.L. n. 669 del 2006, art. 14, comma 1 bis, conv. nella L. n. 30 del 1997, come modificato dalla L. n. 330 del 2000, art. 147 recte 388/2000 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44" (primo motivo);

– dall’altro, "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 e comma 1 bis, convertito nella L. n. 30 del 1997, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Conclude il motivo il seguente quesito di diritto:" dica la Corte se, come nel caso in esame, essendo r valida la notifica del titolo esecutivo effettuata presso, la sede centrale dell’ente pubblico debitore e decorrendo dalla data di detta notifica il termine di 120 giorni concesso all’Ente per completare le procedure per il pagamento, non è affetto da nullità l’atto di pignoramento presso terzi fondato sul detto titolo esecutivo in tal modo notificato ed in mancanza di contestazione, anche officiosa, sulla previa notifica del precetto di pagamento e sull’avvenuto decorso del termine sopraddetto prima della notifica del precetto e dell’inizio dell’esecuzione" (secondo motivo).

Il ricorso è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

Giusta la regola, generale, in tema di notificazione alle persone giuridiche posta dall’art. 145 c.p.c., comma 1, prima parte, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa …

Diversamente, a mente della testuale previsione di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, conv. con mod. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, e così sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b) conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, per quanto rilevante al fine del decidere: gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio …

E’ di palmare evidenza – pertanto – che la norma, da ultimo riferita, deroga, in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni (cfr. la rubrica dell’art. 14), quanto alla notificazione di alcuni atti, al principio esposto all’inizio (contenuto nel codice di rito).

Si è chiaramente – quindi – in presenza di una legge speciale che fa eccezione a regole generali, legge speciale pertanto – che, giusta la non equivoca formulazione dell’art. 14 preleggi, non può applicarsi oltre i casi e tempi in essa considerati.

In particolare precisando, espressamente, la norma di cui all’art. 14, comma 1 bis, unicamente: a) gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, b) gli atti di precetto nonchè c) gli atti di pignoramento e d) sequestro è palese che la lettura di tale norma nei termini suggeriti dalla sentenza impugnata ben lungi dal porsi quale una interpretazione estensiva della previsione in esame come del tutto apoditticamente si assume in sentenza realizza una vietata applicazione analogica di una norma eccezionale, al fine di disciplinare una ipotesi non contemplata da questa ultima.

Conducono a una tale conclusione, a parere del Collegio, i seguenti, concorrenti, rilievi.

Come assolutamente pacifico la notifica del titolo esecutivo non solo ha funzioni diverse rispetto alla notifica dell’atto di precetto (e degli altri atti indicati nella norma in esame), ma è totalmente autonoma, rispetto a tali atti.

E’ palese – quindi – che allorchè si pretende di leggere l’art. 14, comma 1 bis riferito anche alla notifica del titolo esecutivo si crea una nuova norma, in deroga oltre che all’art. 149 c.p.c. sopra richiamato, ma anche all’art. 479 c.p.c., comma 2, (la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta ala parte personalmente a norma degli artt. 137 e segg.) assolutamente preclusa dalla non e- quivoca formulazione letterale del più volte richiamato art. 14, comma I-bis, sopra trascritto.

Il criterio storico invocato dalla sentenza impugnata, ben lungi dal giustificare la lettura data da tale sentenza della disposizione in esame conduce – senza ombra di equivoci – alla conclusione opposta.

Infatti:

– nella sua formulazione originaria il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 1, (conv. in L. n. 30 del 1997) pur prevedendo un termine entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, precisando che prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi, nulla prevedevano – in deroga alle disposizioni codicistiche – quanto al luogo ove dove dovessero essere notificati gli atti che danno inizio alla procedura esecutiva;

– unicamente con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, comma 1, lett. b) è stato introdotto il comma 1 bis (dell’art. 14 sopra ricordato) secondo cui, in particolare gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio;

– il legislatore del 2003, peraltro, non ha ritenuto sufficiente tale previsione è, pertanto, come già riferito sopra, con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b), conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sostituendo con una nuova formulazione l’art. 44, comma 1 bis ha previsto che gli atti introdottivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

Non potendosi dubitare della natura innovativa (e non di interpretazione autentica) delle disposizioni sopra ricordate è palese che – fermo il divieto di iniziare l’azione esecutiva prima della scadenza di un certo termine – quanto al luogo di notificazione degli atti della procedura:

– sino all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, trovava applicazione la normativa generale del codice di rito (in alcun modo derogata con riguardo alle esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni);

– successivamente all’entrata in vigore di tale legge e sino all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 326 del 2003, mentre gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, rimangono applicabili le disposizioni del codice di rito, con riguardo alla notifica degli altri atti (senza che possa invocarsi che, stante la ratio legis della normativa, la disciplina della L. n. 388 trova applicazione anche con riguardo a altri atti non espressamente menzionati);

– unicamente successivamente alle modifiche introdotte con la conversione nella L. n. 326 del 2003 del D.L. n. 269 del 2003 devono notificarsi presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, non solo gli atti di pignoramento e di sequestro, ma anche gli atti introduttivi del giudizio di cognizione e gli atti di precetto.

Non controverso quanto precede è palese che proprio il criterio storico mentre giustifica la lettura che si è sopra offerta delle varie norme susseguitesi nel tempo si oppone alla interpretazione offerta dalla sentenza impugnata.

In altri termini il legislatore ha tenuto – costantemente – ben distinta la autonomia dei vari atti da notificare al debitore prevedendo di volta in volta una deroga (ex art. 14 preleggi) alla disciplina generale.

Deve concludersi, pertanto – nulla avendo mai disposto, espressamente, il legislatore con riguardo all’art. 479 c.p.c., comma 2- che anche nel vigore dell’art. 14, comma 1 bis nella formulazione vigente per effetto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b) conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326 non sussiste la nullità della notifica del titolo esecutivo effettuata, ai sensi dell’art. 479, comma 2, presso la sede centrale e legale dell’ente pubblico debitore, anzichè nelle sua sedi periferiche.

Non essendosi il giudice a quo attenuto al sopra trascritto principio di diritto la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Al riguardo si osserva:

– da un lato, che giusta la testuale previsione di cui all’art. 479 c.p.c., comma 2, la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e segg., dall’altro che a norma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1825, art. 1, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L’Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma;

– da ultimo, che a mente della non equivoca previsione contenuta nell’art. 145 c.p.c., comma 1, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede.

Non controversi i principi di diritto sopra riferiti e pacifico, altresì, che nella specie il titolo esecutivo è stato notificato al debitore Inps presso la sua sede legale in Roma, è evidente che deve dichiararsi valida la notifica del titolo eseguita nei confronti dell’Inps.

Premesso che la procura rilasciata dall’intimato INPS e in calce al ricorso notificato ed autenticata dal difensore non è valida, dovendosi ritenere il potere certificativo e del difensore limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, sì che resta preclusa alì INPS la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Cass. 22928/2008) si compensano le spese dell’intero giudizio stante la peculiarità della questione.
P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara valida la notifica del titolo esecutivo nei confronti dell’Inps;

compensa le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’INPS e delle Poste Italiane s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 1166 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 06.12.10 e depositato il 30.12.10, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano che dichiarava l’inammissibilità della domanda di emersione.

Il provvedimento contestato si fonda sul fatto che colui che il controinteressato aveva presentato più domande di regolarizzazione cosicchè tutte quelle successive alla prima erano state dichiarate inammissibili.

I motivi di ricorso sono tre.

Il primo eccepisce la violazione dell’art. 1 ter D.L. 78/2009 e l’eccesso di poter e per ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.

La Prefettura avrebbe dovuto compiere degli accertamenti sul rapporto di lavoro esistente non limitandosi a verificare la formale presentazione delle domande da parte del Fusco ed accertare quale sia l’effettiva volontà del datore di lavoro circa i rapporti da regolarizzare.

Il secondo motivo riguarda la mancata notifica di avviso dell’avvio del procedimento.

Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere per omessa motivazione sulla mancata notifica dell’avviso di avvio del procedimento.

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso si fonda su un unico motivo che denuncia la tardività del provvedimento di revoca e la circostanza che non si sia tenuto conto dell’esistenza di una regolare situazione lavorativa, oltre che l’assenza di precedenti penali.

Il ricorso non merita accoglimento.

La Prefettura non ha alcun obbligo di verificare in concreto quale sia l’interesse di chi presenta la domanda di regolarizzazione, ma si deve attenere ai limiti previsti dalla norma per quanto attiene il numero delle domande ammissibili; nel momento in cui il datore di lavoro presenta un numero di domande maggiore di quello indicato dalla norma sulla regolarizzazione, si espone alla declaratoria di inammissibilità.

Il primo motivo pertanto non fondato:

Parimenti inaccoglibili il secondo ed il terzo motivo, poiché l’interessato alla valutazione delle istanze è il datore di lavoro che le ha presentate per cui nessun obbligo di avviso va inviato al lavoratore extracomunitario regolarizzando.

Le spese possono essere compensate tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.