Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 13-10-2011, n. 36892

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 13 dicembre 2002, dichiarava P.C. ed altri coimputati, colpevoli dei delitti di associazione per delinquere, truffa aggravata, ricettazione e falso in scrittura privata.

In esito a gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 18 giugno 2009, concedeva le attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, dichiarava non doversi procedere in ordine ai delitti suddetti, escluso quello di ricettazione, perchè estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), per essere stato il giudizio di primo grado celebrato senza che l’imputato fosse messo a conoscenza dell’esistenza del procedimento, quando era già stato ammesso allo speciale programma di protezione in quanto collaboratore di giustizia. Il ricorrente deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso nel corso del giudizio di primo grado, del decreto che disponeva il giudizio e della sua notificazione, della conseguente ordinanza contumaciale e di tutti gli atti successivi.

Il ricorrente afferma che non può obiettarsi che l’imputato non si sia fatto parte diligente dando comunicazione della sua qualità di collaboratore di giustizia, poichè egli nulla ha saputo dell’esistenza del procedimento fino a quando il 14 aprile 2004 il personale del Servizio Centrale di Protezione gli notificava l’avviso di deposito della sentenza di primo grado.

2) mancanza della prova della responsabilità con riferimento al delitto di ricettazione di polizza assicurativa oggetto di furto e falsificata, nonchè travisamento delle emergenze processuali, in quanto la sentenza non indicherebbe gli elementi di fatto in base ai quali il P. sarebbe stato a conoscenza della illecita provenienza della polizza; inoltre, la sentenza stessa non indicherebbe tempo e luogo della condotta di ricettazione.

3) intervenuta prescrizione, semmai previa riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 712 c.p..

Motivi della decisione

E’ fondato il motivo con il quale il ricorrente deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso nel corso del giudizio di primo grado, del decreto che disponeva il giudizio e della sua notificazione, della conseguente ordinanza contumaciale e di tutti gli atti successivi. Risulta pacificamente che l’imputato, fin dall’inizio del procedimento a suo carico, era collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82, successivamente modificato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45.

La Corte di appello, disattendendo lo specifico motivo di impugnazione proposto dall’imputato, osserva che "dagli atti processuali non emergeva la condizione di collaboratore di giustizia di P.C., sottoposto inizialmente unitamente alla moglie al programma di protezione che comporta l’obbligatoria domiciliazione in Roma, presso il Servizio Centrale di Protezione, e che pertanto devono ritenersi rituali nei confronti del P. e di F. M. i decreti emessi e le notifiche effettuate nel corso del procedimento", con la forma degli irreperibili.

E’ giurisprudenza costante che le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell’imputato (da ultimo, Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234). Occorre, peraltro, osservare che il citato art. 159, nell’indicare i luoghi in cui effettuare le ricerche usa l’avverbio "particolarmente", da ciò deve dedursi, anche in senso letterale, che i luoghi indicati sono indefettibili per la legittimità del decreto di irreperibilità, ma non sono necessariamente tutti quelli possibili, con la conseguenza che, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali nullità, deve essere effettuata una verifica non solo in ordine alla completezza delle ricerche, bensì anche in ordine alla sufficienza, nel merito, di quelle espletate (si veda l’art. 670 c.p.p.: il giudice dell’esecuzione valuta "anche nel merito" l’osservanza delle garanzia- previste nel caso di irreperibilità del condannato); infatti, altri eventuali luoghi di ricerca devono e possono essere individuati con una interpretazione sistematica rispettosa del principio generale secondo il quale deve sempre essere garantito il fine di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti processuali essenziali (v. art. 175 c.p.p., comma 2), quale è certamente la partecipazione al giudizio.

Si tratta di un principio che ha trovato espresso riconoscimento e tutela da parte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha affermato che "avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito proprie a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente" (Somogyi c. Italia, 18/05/2004; Sejdovic c. Italia, 01/03/2006 Grande Camera; Zunic c. Italia, 21/12/2006; Pitittoc. Italia, 12/06/2007).

E’ principio ormai pacifico che il giudice nazionale deve procedere ad una interpretazione della normativa interna conforme a quella della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e che le norme della suddetta Convenzione devono essere assunte nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (Corte cost. n. 348 e 349 del 2007 e n. 311 del 2009).

La normativa in materia di irreperibilità, pertanto, non può non tenere conto di quella, ad essa successiva, concernente le persone che collaborano con la giustizia e sottoposte a speciali misure di protezione, che impongono l’obbligatoria elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione (Sez. 4, n. 5850 del 06/04/2000, Marotta, Rv. 216799). Nè si può richiedere, come ha fatto la sentenza appellata, che la condizione di persona sottoposta a misura di protezione debba risultare degli atti del singolo processo, poichè, così come è richiesto obbligatoriamente, per la dichiarazione di irreperibilità, che vengano effettuate ricerche presso l’amministrazione carceraria centrale, analoghe ricerche ben possono e devono essere effettuate presso la suddetta Commissione.

D’altro canto, la stessa Corte EDU ha avuto occasione di precisare che "spetta allo Stato organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da rendere effettivi i diritti previsti dall’articolo 6 della Convenzione e dotarsi dei mezzi idonei a garantire una rete di informazione tra gli organi giudiziari di tutto il Paese" (Davran c. Turchia, 03/11/2009).

In conclusione, deve essere accolta la eccezione di nullità formulata dal ricorrente.

Peraltro, ugualmente fondata è l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei" (Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287).

Nel caso di specie, il furto, reato presupposto della ricettazione, è stato commesso il 15 settembre 1995, e, pertanto, pur dovendosi applicare i termini prescrizionali precedenti al D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 13 dicembre 2002, i medesimi termini risultano, comunque, decorsi. Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato (immediatamente accertabile, come nel caso di specie) e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv.

221403; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 19/01/2011, Gazzerotti, Rv. 249428).

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 973 U. S. L.

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 29 settembre 1999, la Fondazione ricorrente, premesso di aver svolto sin dal 1986 il servizio di trasporto dei disabili assistiti nelle proprie strutture sanitarie convenzionate con l’Azienda U.S.L. di Trapani, richiedeva al TAR della Sicilia la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento dei conguagli tra l’ammontare delle somme pagate e quanto spettante ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 33 del 23 maggio1991.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR dichiarava il ricorso infondato e quindi immeritevole di accoglimento, non senza aver preliminarmente dichiarato infondata anche l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente.

Osservava, infatti, il Tribunale che la controversia, tra Amministrazione e gestore del servizio pubblico di trasporto disabili, rientrava tra quelle contemplate dall’art. 33 D.Lgs. n. 80/1998, riguardando essa una prestazione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed accessoria alle prestazioni assistenziali assicurate da questo.

Non poteva, quindi, esservi dubbio in ordine alla spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo e tale profilo non è stato, peraltro, contestato in sede di appello.

3. La Fondazione ha, invece, interposto l’appello in trattazione, ribadendo la propria pretesa creditoria, pari ad oltre 3 miliardi di Lire, con gli accessori di legge, per il servizio erogato nel periodo 1991-1999, invocando l’art. 5 L.R. n. 16/86 e l’art. 13 della L.R. n. 33/91.

4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello ed ha depositato memoria di controdeduzione.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello non può essere accolto.

La Fondazione istante chiedeva il pagamento dei conguagli relativi alle somme spettanti per il servizio trasporto disabili assistiti, in base all’aggiornamento delle rette avutosi in base all’art. 13 della L.R. n. 33/91.

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo, sostanzialmente, per il mancato rispetto della prescritta procedura per la regolare ordinazione della spesa (o per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), mentre l’azione di indebito arricchimento, esperita in via subordinata, non è stata accolta in quanto il privato fornitore aveva a disposizione un’azione diretta nei confronti dell’amministratore e/o del funzionario che aveva assentito all’espletamento del servizio.

2. Relativamente al primo motivo di appello, incentrato sulle procedure per l’ordinazione ed effettuazione della spesa, deve ribadirsi che, anche in presenza dell’obbligo per il Comune di provvedere al servizio di trasporto in questione, e del relativo diritto dei soggetti che erogano detto servizio ad ottenere la copertura economica del servizio, non può in effetti negarsi, come correttamente evidenziato dai primi Giudici, "che anche detta spesa debba avvenire con le prescritte modalità, il cui rilievo nei confronti dei terzi è reso palese dalla prescrizione della comunicazione dell’assunzione dell’impegno contabile".

Con la conseguenza che, in difetto di osservanza di dette prescrizioni, o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, la cui adozione non può ritenersi obbligata per dare seguito alle istanze del soggetto privato del rapporto, deve, invece, ritenersi che il rapporto obbligatorio intercorra con il funzionario o amministratore che ha consentito la spesa, come prescritto dalla legge (con conseguente impossibilità di accedere ai rimedi dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 cod. civ. ed all’ulteriore motivo del gravame in trattazione).

Deve confermarsi, dunque, la necessità di seguire da parte del Comune la prescritta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e sua comunicazione al terzo), mancando la quale non può sostenersi un impegno automatico, rigidamente e tassativamente previsto dalla legge solo in particolari casi (cfr. art. 183 D.Lgs. n. 267/00).

Senza contare che, impregiudicato tutto quanto sopra esposto in ordine alle procedure contabili di spesa, non del tutto chiaro risulta il titolo (convenzionale) legittimante in base al quale la ricorrente ha continuato ad esercitare tale attività; servizio che, si ribadisce, indubbiamente fa carico al Comune ma che, peraltro, dallo stesso può essere anche gestito direttamente.

Il che mette in discussione il fondamento stesso della pretesa creditoria.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2012, n. 8649 Malattia, assicurazione e assistenza

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Svolgimento del processo

F.S. e M.G. hanno chiesto, insieme ad altri ex dipendenti della società Officine Aereonavali di Venezia, il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all’amianto con il coefficiente 1,5, sostenendo di aver maturato il diritto al conseguimento di tali benefici già al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, che aveva introdotto una nuova disciplina dei benefici in esame.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto applicabile al F. e al M. la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, ed ha quindi riconosciuto in loro favore il beneficio della rivalutazione con il coefficiente 1,25 previsto dall’art. 47 del D.L., ai soli fini dell’incremento della misura della pensione e non pure ai fini dell’aumento dell’anzianità contributiva. Tale sentenza è stata confermata, su questo specifico punto, dalla Corte d’appello di Venezia, che, interpretando la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, con cui è stata fatta salva l’applicazione della vecchia disciplina per coloro i quali alla data del 2 ottobre 2003 avessero presentato domanda di riconoscimento all’Inail o ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, ha ritenuto applicabile agli odierni ricorrenti, che non avevano avviato un procedimento amministrativo per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva prima del 2 ottobre 2003, la nuova disciplina prevista dal D.L. n. 269 del 2003.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i lavoratori affidandosi a due motivi di ricorso. L’Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 6 bis e L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la statuizione resa in ordine al riconoscimento dei benefici contributivi con il coefficiente 1,25, ai soli fini dell’entità della prestazione, in luogo di quello dell’1,5, utile ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e chiedendo a questa Corte di stabilire se "è necessaria la congrua, sufficiente e logica motivazione della sentenza, applicando i principi già stabiliti dalla Corte regolatrice e le norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., in combinato disposto con le norme di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 6 bis e L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132. 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 6 bis e L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che entrambi i ricorrenti, calcolando la maggiorazione contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, avevano maturato alla data del 2.10.2003 il diritto alla pensione di anzianità e chiedendo a questa Corte, nella parte conclusiva del motivo, di stabilire se "l’art. 3, comma 132, invece, ha fatto salva l’applicazione della normativa precedente in favore dei lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ossia che avessero lavorato per più di dieci anni con esposizione all’amianto, così da avere diritto alla rivalutazione dei contributi di quel periodo, secondo la previsione della medesima norma". 3.- Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio contributivo previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, osservando che i medesimi non avevano dimostrato documentalmente di aver avviato, prima del 2.10.2003, mediante domanda all’Inps o all’Inail, il procedimento amministrativo per l’accertamento dei requisiti necessari ad ottenere i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e non potevano quindi accedere ai benefici previsti dalla normativa previgente (ovvero a quelli di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8). Così decidendo, la Corte di merito si è correttamente attenuta, con motivazione adeguata e coerente sul piano logico, ai principi già ripetutamente affermati in materia da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004 – secondo cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’Inail od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva" (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto). Pronunciando in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla predetta normativa, così come interpretata dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, censurati in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall’applicazione della disciplina di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 – previgente a quella introdotta dall’art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall’esposizione ultradecennale all’amianto – coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 13, comma 8, suddetto, osservando che non si può condividere l’assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l’attribuzione dell’originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva – e quindi irragionevole – imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: e l’inammissibilità della questione consegue al rilievo che "va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale".

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

4.- Il secondo motivo deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile nella parte (la prima) in cui prospetta una questione nuova, che non risulta essere stata trattata nella fase di merito, qual è quella relativa al raggiungimento di una anzianità complessiva (calcolata tenendo conto della maggiorazione contributiva maturata prima dell’entrata in vigore della L. n. 326 del 2003) sufficiente per maturare, alla stessa data, il diritto alla pensione di anzianità. E’ infondato nella parte (la seconda) in cui sostanzialmente ripropone le censure già espresse con il primo motivo.

E’ giurisprudenza costante – cfr. ex plurimis Cass. n. 8820/2007, Cass. n. 230/2006 – che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tatti questioni rilevabili d’ufficio.

Nella specie, a quanto risulta dall’esposizione dei fatti che viene riportata nel ricorso per cassazione, i ricorrenti nella precedente fase di merito si erano limitati a richiedere l’applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, allegando solo di avere subito una esposizione ultradecennale alla fibra di amianto.

Non avevano, invece, dedotto di avere raggiunto una anzianità complessiva (calcolata, cioè, tenendo conto anche della maggiorazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13) sufficiente per maturare, alla stessa data, il diritto alla pensione di anzianità. Si tratta, come è evidente di una questione nuova, che presuppone nuovi accertamenti di fatto in ordine all’effettiva anzianità contributiva di ciascuno dei ricorrenti, la cui proposizione deve pertanto ritenersi preclusa in questa sede di legittimità. Di qui l’inammissibilità delle relative censure.

Le ulteriori censure proposte nella seconda parte del motivo in esame devono, come detto, ritenersi infondate alla luce dei principi già indicati sub 3).

5.- In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi, desumibili anche dall’esito complessivo della lite, oltre che dalla complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10940 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.F. ha chiesto alla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 12 marzo 2001 al 7 giugno 2007.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d’appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per tre anni e tre mesi di ritardo.

Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di Euro 1.625,00, adottando, tenuto conto della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto C.F. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; l’intimata Amministrazione non ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione delle motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nonchè vizio di motivazione), il ricorrente si duole della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte Europea di questa Corte.

Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004). Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dal rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Alla stregua di tali considerazioni il motivo deve quindi essere accolto, non apparendo ragionevole lo scostamento dallo standard minimo fissato dalla CEDU operato dal decreto impugnato, che pertanto deve essere annullato.

Il secondo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in tre anni e tre mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve, di conseguenza, riconoscere a C.F. l’indennizzo di Euro 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 15.416,00 Euro), possono essere compensate per 1/2, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore dell’Avvocato Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di C.F. della complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente di 1/2 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese distratte in favore dell’Avvocato Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che si liquidano, per l’intero, in Euro 806, di cui Euro 445 per onorari ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595, di cui Euro 495, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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