Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28898 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. O.M. nato a (OMISSIS), era imputato: a) della contravvenzione p. e p. dall’art. 89, comma 2. lett. a), in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis in qualità di amministratore/datore di lavoro presso la ditta Luigi Ostoni s.a.s., per non avere adottato ogni misura necessaria idonea ad evitare che i lavoratori presenti subissero danni fisici derivanti dall’utilizzo delle attrezzature mobili e/o semoventi in relazione alle operazioni di carico e scarico materiali con l’utilizzo di un carrello elevatore; b) contravvenzione p. e p. dall’art. 389, comma 1, lett. c), in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169 in qualità di amministratore/datore di lavoro presso la ditta Luigi Ostoni s.a.s., per non avere adottato, a fronte di una adeguata valutazione dei rischi, le misure necessarie ad assicurare la stabilità del mezzo di trasporto (carrello elevatore) e del suo carico in relazione alle caratteristiche del movimento e al tipo di carico (accertato in (OMISSIS)).

Il tribunale di Milano con sentenza del 18.1.2010, dichiarava O. M. colpevole dei reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di 3000,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Osservava il tribunale che l’ufficiale di Polizia Giudiziaria G.R., in servizio presso la ASL (OMISSIS) della Provincia di Milano (servizio UOPSAL), aveva riferito come teste che l’1.6.2006 aveva svolto accertamenti presso la Luigi Ostoni s.a.s., di cui l’imputato era l’amministratore, a seguito di un infortunio occorso tempo prima ad un operaio. Era successo che un dipendente dell’ O. stava trasportato sulle forcole di un carrello elevatore un macchinario da riparare, che non era assicurato in alcun modo alle suddette forcole o ad altri elementi del carrello. Al suo fianco camminava un altro dipendente che, con una mano, sorreggeva l’impianto trasportato. Ad un certo punto il carrello aveva incontrato una buca nel terreno, il macchinario si era ribaltato e aveva colpito il lavoratore che camminava a fianco del carrello.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Motivi della decisione

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia, l’erronea e falsa applicazione dell’art. 649 c.p.p. per inammissibilità di nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, è infondato.

E’ vero che l’imputato, in riferimento allo stesso episodio di infortunio sul lavoro, è stato processato anche per il reato di lesioni colpose dove la colpa era consistita nella violazione della suddetta prescrizione preventiva degli infortuni. Ma in proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 4, 6 giugno 2001 – 3 ottobre 2001, n. 35773) che ha affermato che sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell’ipotesi aggravate di cui all’art. 589, comma 2 e all’art. 590, comma 3), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell’incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p..

Nè è violato il principio del ne bis in idem che impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Cass., sez. 5, 14 ottobre 2009 – 29 aprile 2010, n. 16556).

2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente ipotizza l’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione del D.Lgs. n. 626 del 1994.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, il D.Lgs. n. 626 del 1994 e il D.P.R. n. 547 del 1955 sono stati oggi sostituiti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, che ha disciplinato nuovamente e più organicamente la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, abolendo buona parte delle leggi precedenti, e trasfondendo nella riforma i vecchi precetti, sanzionati oggi in modo più rigoroso. Nella specie le disposizioni di legge recanti le condotte contestate all’ O. sono state in particolare sostituite da quelle previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 167 ss recanti norme di prevenzione degli infortuni nella movimentazione manuale dei carichi, sicchè c’è continuità normativa e va pertanto esclusa l’abolitio criminis allegata dal ricorrente.

3. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche e doppi benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna).

Avendo il ricorrente fatto questa richiesta trascritta nel verbale d’udienza, il tribunale non poteva esimersi dal prendere posizione accogliendo o respingendo questa domanda, che atteneva esclusivamente alla determinazione della pena.

Questa Corte (Cass., sez. 2, 11 ottobre 2004 – 25 gennaio 2005, n. 2285) ha affermato in proposito che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Sicchè – può ora aggiungersi – se il giudice non indichi alcun elemento e si limiti a rigettare – o comunque a non accogliere – la richiesta di concessione di attenuanti generiche, vi è una radicale omissione di motivazione che vizia in parte qua la sentenza.

Analoga valutazione può farsi ove manchi alcuna motivazione della mancata concessione del beneficio della sospensione condizione della pena e della non menzione della condanna. Cfr. Cass., sez. 6, 9 dicembre 2009 – 15 dicembre 2009, n. 47913, che ha affermato che integra un difetto assoluto di motivazione della sentenza l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando nell’atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta una verifica in ordine all’applicabilità dei predetti benefici.

4. Pertanto va annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa concessione delle attenuanti e dei doppi benefici con rinvio per nuovo esame al tribunale di Milano; va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici con rinvio per nuovo esame al tribunale di Milano; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28661 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 27 giugno 1996 A.G. proponeva appello contro la sentenza del 23 marzo 1995 emessa dal Pretore di Augusta, il quale accogliendo la domanda proposta da S.R. ordinava la demolizione di una sua costruzione nel presupposto del mancato rispetto delle istanze legali e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla sua domanda di arretramento di un pozzo esistente nell’immobile del S.. Deduceva che la sentenza del Pretore di Augusta era stata emessa "ultra petita "e, comunque, era fondata sull’erroneo presupposto dell’anteriorità della costruzione del S.. Errata era, altresì, la pronuncia di cessazione della: materia del contendere.

Si costituiva l’appellato che chiedeva il rigetto del gravame per l’evidente infondatezza dei motivi addotti. Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 406 del 2005 riformava la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva cessata la materia del contendere. Piuttosto, condannava il S. a rimuovere, fino ad integrare la distanza di un metro dal confine, il pozzo serbatoio con le relative tubazioni, rimpianto doccia e la pila collocata a piano terra del suo immobile nel locale accessorio. A sostegno di questa decisione il Tribunale di Siracusa osservava: a) è dà ritenersi dimostrata l’anteriorità della costruzione del S., rispetto alla quale la costruzione di A. non rispetta la distanza legale ed era, pertanto, ritualmente disposta dal Pretore la demolizione della costruzione; b) il Pretore aveva errato nel ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla sua domanda di arretramento di un pozzo esistente nell’immobile del S.. La cassazione della sentenza, n. 406 del 2005, del Tribunale di Siracusa è stata chiesta da A.G. con ricorso affidato a sei motivi. S. R. non ha svolto, in questa fase, alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1.= con il primo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione della normativa del PRC. del Comune di Augusta e della normativa prevista dal decreto Assessoriale del 13 dicembre 1975 al caso in esame. Secondo la ricorrente l’immobile che aveva acquistato era stato costruito in maniera tale da rispettare la normativa prevista nel regolamento edilizio comunale e, quindi, nel rispetto della predetta normativa urbanistica e, quindi, nel rispetto della predetta normativa urbanistica e, quindi, rispettando la normativa allora vigente. Ciò risulta provato – scrive ancora la ricorrente – anche dal fatto che la ricorrente e il proprietario suo frontista dell’immobile sig. S. concordano sia pure approssimativamente su detto arco di tempo, ma in ogni modo prima che fosse pubblicato ed entrasse in vigore il decreto assessoriale regionale del 13.12. 1975, con il quale si approvavano le modifiche alle norme del piano regolatore comunale vigente in Augusta sia a proposito delle distanze tra le costruzioni, altezza e densità edilizia degli edifici. Comunque specifica ancora la ricorrente la costruzione dell’ A. fu oggetto di sanatoria edilizia con la L. n. 47 del 1985 e L.R. n. 37 del 1985, sanatoria approvata dal Comune.

1.1.= La censura è inammissibile perchè è generica e, soprattutto, inidonea a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata. Il Tribunale di Siracusa era stato chiamato a riformare la sentenza di primo grado laddove aveva presupposto l’anteriorità della costruzione del S., mentre con la censura in esame la ricorrente lamenta che all’ipotesi in esame sia stata (e non già dal Giudice di appello) applicata una normativa non vigente al tempo della costruzione. Epperò, con tale censura, la ricorrente richiederebbe un nuovo e il diverso giudizio di merito in ordine ad una situazione di fatto (il tempo di realizzazione della costruzione A., ai fini dell’individuazione della disciplina normativa di riferimento) esaminata dal Giudice di primo grado, ma non riproposta in appello.

1.1.a).= Va qui osservato che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nel corso del giudizio di appello, nè sono rilevabili d’ufficio. Per altro, ove si lamenti che una questione non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, la cassazione della sentenza potrà essere chiesta per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e, sempre, che quella questione fosse stata proposta all’esame del giudice di appello e non già, per violazione di legge (come, invece, ha fatto la ricorrente).

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’errata applicazione, e violazione dell’art. 873 c.c.. La ricorrente illustra tale censura affermando testualmente: "Infatti, per come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato alla ricorrente A. il terreno ubicato nel Comune di Augusta, in catasto al foglio n. 1 particella 2917-2918 nel PRG. Vigente "Calandra del Comune di Augusta" approvato con Decreto Assessoriale nr. 171 del 17 ottobre 1975, che le distanze tra fabbricati devono essere: a) testate cieche libere, fronti finestrati e uguali a mt. 15,00 per come si evince dal certificato di destinazione urbanistica del 18 settembre 2003. 2.1.= Anche questa censura è inammissibile non solo perchè priva di autosufficienza considerato che la ricorrente fa riferimento ad un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Augusta senza riportarne l’esatto contenuto, ma, soprattutto, perchè è inidonea a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata. Tanto è vero che la ricorrente conclude chiedendo che venga eseguita dal giudice del merito una nuova istruttoria tendente a verificare con maggiore attenzione, la situazione dei luoghi e delle opere effettivamente eseguite a suo tempo dalla ricorrente A. per una giusta valutazione di esse ai fini di una giusta decisione nei suoi confronti. Insomma, la ricorrente chiede, un nuovo giudizio di merito, perchè, sic et simpliciter, le decisioni di primo e secondo grado sono contrarie ai suoi interessi.

3.= La ricorrente lamenta, ancora: a) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge; c) con il quarto motivo errata valutazione delle risultanze istruttorie; d) con il quinto motivo, l’errata applicazione della legge ( art. 115 e 116 c.p.c.. Per illustrare queste censure la ricorrente afferma: 1) che mentre la Pubblica Amministrazione ha concesso la sanatoria dell’immobile oggetto di causa il Pretore di Augusta, in violazione delle norme sulla giurisdizione ne ordinava la demolizione; 2) che "le risultanze istruttorie proprie dei due gradi di giudizio civile, depurate dagli inquinamenti probatori introdotti e da quelli assunti in rispetto alle regole processuali civili, non avrebbero consentito alla Corte territoriale di trarre le conclusioni cui, viceversa, è pervenuta". 3) "Il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, anche se ha libertà di valutare le stesse, secondo il suo prudente apprezzamento. Per essere valutate le prove devono risultare dagli atti processuali, non sembra nel caso che qui ci si occupa.

3.1.= Tutte e tre le censure qui richiamate sono inammissibili perchè sono inidonee a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata.

3.1.a).= Questo Collegio osserva che sono inammissibili quei motivi del ricorso per cassazione che, anzichè, precisare le ragioni delle censure si esauriscono in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione, considerato che la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione deve essere effettuata in materia specifica, e, pertanto, non può trovare ingresso il motivo di ricorso assolutamente indeterminato che non indichi gli errori di attività o di giudizio nei quali si pretende esser incorsa la sentenza impugnata.

4.= Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta: la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 184 c.p.c. con espresso riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3, (produzione in giudizio di documenti).

Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per non aver ritenuto inefficace, ai fini della decisione del giudizio la produzione di documenti effettuata da parte resistente al momento del deposito della comparsa conclusionale dovendola ritenere tardiva, in quanto il termine perentorio per la produzione dei documenti è quello fissato dal giudice a norma dell’art. 184 c.p.c. risultando, pertanto, ogni produzione posteriore inefficace ai fini della decisione del giudizio.

4.= Anche questa censura è inammissibile, non solo perchè generica, ma, soprattutto, perchè priva di autosufficienza considerato che la ricorrente non indica i documenti che sarebbero stati depositati tardivamente e, ancor di più, non indica la parte della sentenza il cui contenuto sarebbe stato condizionato da quei documenti.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non è necessario provvedere al regolamento delle spese giudiziali relative al presente giudizio di cassazione, perchè l’intimato non ha svolto, in questo, alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 15-09-2011, n. 34128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. Il difensore di P.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 11-2-2011, il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 c.p., qualificato il reato di tentato omicidio di cui al capo A) come violazione dell’art. 611 c.p. e L. n. 152 del 1991, art. 7, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del predetto dal GIP di Salerno in data 27-1-2011.

Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostenendo che le dichiarazioni di Pa.Gi.

(su cui è fondata l’accusa) sarebbero prive di riscontri (non potendosi qualificare come tali i riferimenti de relato dei genitori di quest’ultimo) e "tutt’altro che chiare e precise". Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in riferimento alla tentata estorsione contestata al P.V. al capo b), in quanto dalle risultanze delle indagini sarebbe emerso che il predetto si sarebbe del tutto disinteressato dei comportamenti posti in essere dal D. M., che avrebbe semplicemente accompagnato nella sala-scommesse gestita dal D.L.. Inoltre non sussisterebbero in alcun modo le esigenze cautelari per la eterogeneità, episodicità e limitata gravità degli episodi contestati.

In secondo luogo il ricorrente denuncia lo stesso vizio in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 263 del 1991, art. 7, in quanto le frasi minacciose asseritamente pronunciate non sarebbero sintomatiche di alcun potenziale intimidativo mafioso.

2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Il Tribunale di Salerno ha espressamente preso in esame tutte le doglianze oggi riproposte, osservando che le risultanze delle indagini avevano dimostrato la sussistenza di una grave piattaforma indiziaria a carico del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti (riqualificato nei termini sopra illustrati il fatto di cui al capo A)). In particolare il Tribunale si è ampiamente soffermato sulla attendibilità di Pa. e sui riscontri alle sue dichiarazioni, spiegando come la condotta del P. si inquadrava perfettamente nella fattispecie concorsuale ex art. 110 c.p..

Il Tribunale ha poi attentamente vagliato la contestata aggravante di cui alla L. n. 263 del 1991, art. 7, ritenendola nel caso particolarmente attinta alla criminalità organizzata, il potenziale intimidativo mafioso, desunto quanto al capo a) dalle modalità della minaccia prospettata a quanto al capo b) dal riferimento alle somme di denaro necessarie per aiutare i sodali in carcere e le loro famiglie.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non solo ha ritenuto operativa la presunzione di cui all’art. 275 cpv. c.p.p., ma ha ritenuto in concreto sussistente il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie ( art. 274 c.p.p., lett. c).

A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato a prospettare rilievi del tutto generici ed apodittici e a contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza del quadro indiziario a suo carico e la attualità delle esigenze cautelari. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale si risolvono le censure proposte con il ricorso.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 30-09-2011, n. 35576 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16-23 dicembre 2010 il Tribunale di Pordenone ha applicato a T.M.R., a seguito di patteggiamento, la pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di falso e di truffa aggravata.

Avverso tale sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto ascrivere nella più lieve fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., in luogo dei reati contestati.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite, che pure in caso di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare gli atti del procedimento al fine di riscontrare se, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, esso non debba essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato. Ed infatti la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce un errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), (v. Cass. Sez. Un. 19 gennaio 2000, n. 5; Cass. Sez. Un. 25 novembre 1998, n. 3; più di recente: Cass. 15 dicembre 2010, n. 36; Cass. 29 gennaio 2010, n. 14314).

Tale preliminare verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, propedeutica anche ad una eventuale pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (ad esempio nel caso in cui ad una diversa qualificazione del fatto consegua l’applicazione di un più breve termine prescrizionale, già decorso), consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una conclusione diversa da quella prospettata dalla pubblica accusa, solo quando le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di elementi di fatto che devono essere sussunti in una fattispecie differente da quella contestata.

Ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena costituisce una scelta processuale che implica la rinuncia da parte dell’imputato a contestare l’accusa mediante l’abdicazione all’esercizio del diritto alla prova (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1999, n. 20). Sicchè l’opzione del patteggiamento preclude la possibilità di contestare i termini fattuali dell’imputazione ed ogni questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto resta legata ad eventuali elementi precisi e completi di giudizio che emergano inoppugnabilmente, ictu oculi, dagli atti processuali.

Consegue che, qualora il fatto oggettivo descritto nell’imputazione possa essere alternativamente ascritto a due differenti fattispecie criminose, a seconda di ulteriori elementi fattuali che non emergono chiaramente dagli atti, il giudice cui è richiesto il patteggiamento non ha la facoltà di compiere ulteriori approfondimenti e deve attenersi alla qualificazione giuridica sulla quale si è formato l’accordo delle parti.

La questione assume particolare rilievo in ipotesi di fattispecie criminose contigue -ad esempio furto con strappo e rapina – nelle quali il titolo di reato dipende dall’accertamento positivo o negativo di taluni elementi di fatto. In simili circostanze, salvo il caso in cui l’elemento decisivo non emerga dagli atti in modo manifesto, il giudice deve arrestarsi alla qualificazione contenuta nell’imputazione e rispetto alla quale le parti hanno raggiunto l’accordo sulla pena, giacchè il patteggiamento implica anche la rinunzia dell’imputato allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale da cui potrebbe risultare che il fatto realmente commesso è diverso da quello contestato.

Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto: in tema di patteggiamento, il potere-dovere del giudice di verificare la corretta qualificazione del fatto contestato, anche ai fini di una eventuale pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. non può spingersi oltre gli elementi fattuali che emergono ictu oculi dagli atti processuali, con la conseguenza che, ove un diverso titolo del reato dipenda da un elemento non univocamente acquisito alle evidenze processuali, il giudice non può procedere, neppure in favor rei, all’inquadramento del fatto in una fattispecie criminosa differente da quella sulla quale si è formato l’accordo delle parti.

Ciò posto, con particolare riferimento al caso di specie – ossia all’alternativa fra i reati di cui agli artt. 640 e 316 ter c.p. – occorre richiamare la copiosa produzione di questa Corte, secondo cui "la linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p. e non quella di cui all’art. 640-bis c.p." (Cass. 26 giugno 2007, n. 30155; v. pure Cass. sez. un. 16 dicembre 2010, n. 7537). Si tratta, quindi, di due fattispecie immediatamente contigue, il cui elemento differenziante non emerge con immediata evidenza dagli atti processuali. Pertanto, correttamente il giudice di merito si è attenuto, nell’avallare la richiesta di patteggiamento, alla qualificazione dei fatti contenuta nell’atto di imputazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.