Corte Costituzionale, Sentenza n. 54 del 2012, in tema di installazione di impianti di produzione di energia da fonte nucleare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 14-3-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 3,
della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni
in materia di produzione di energia), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 giugno 2011,
depositato in cancelleria il 30 giugno 2011 ed iscritto al n. 63 del
registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
Udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella
cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione
consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile
2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia),
pubblicata sul B.U.R. del Molise del 30 aprile 2011.
In particolare, la disposizione impugnata prevede che: «tenuto
conto degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto
idrogeologico del territorio, e’ preclusa nella regione, in assenza
di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonte nucleare, nonche’ di depositi di
materiali e rifiuti radioattivi».
1.1. – Sostiene il ricorrente che tale disposizione viola l’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto
interviene in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza
legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata
attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti
radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattivita’
ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici
economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.
99), successivamente modificato.
Ne consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, che e’
radicalmente precluso alla Regione adottare norme che limitino o
condizionino l’applicazione della normativa statale.
Sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali e rifiuti
radioattivi nonche’ sulla mancanza di competenza regionale in punto
di disciplina ambientale viene richiamata la giurisprudenza della
Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006 e n.
331 del 2010).
1.2. – Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si
porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost.
(in relazione ai principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale
collaborazione), in quanto, precludendo il transito e la presenza,
anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari nel territorio
regionale, predisporrebbe una misura ostativa alla libera
circolazione del materiale radioattivo, cosi’ come delineata nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del 2005,
gia’ citata). Il problema dei rifiuti radioattivi, infatti, non
potrebbe essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio
di "autosufficienza" a livello regionale, dovendosi tenere conto
della possibile irregolare distribuzione sul territorio nazionale
delle attivita’ produttive dei rifiuti e della necessita’ di trovare
siti idonei per la loro collocazione in sicurezza.
2. – La Regione Molise non si e’ costituita.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso ritualmente notificato il 24 giugno 2011 e
depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa
deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione
Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di
energia).
La disposizione impugnata prevede che «tenuto conto degli elevati
rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto idrogeologico del
territorio, e’ preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo
Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, nonche’ di depositi di materiali e
rifiuti radioattivi».
1.1. – Secondo il ricorrente, tale disposizione viola l’art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interviene
in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza
legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata
attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti
radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattivita’
ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici
economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.
99), successivamente modificato.
1.2. – Viene inoltre dedotto il contrasto con l’art. 120, primo
comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarieta’,
ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto il conseguente
divieto di transito e di gestione, anche provvisoria, di materiali e
rifiuti nucleari sul territorio regionale costituirebbe un ostacolo,
nell’ambito di quello nazionale, al principio di libera circolazione
del materiale radioattivo, cosi’ come ritenuto dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 62 del 2005.
Pertanto, la Regione sarebbe incompetente ad adottare norme che,
come quella impugnata, limitino o condizionino l’applicazione della
normativa statale.
2. – In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la
deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall’art. 31, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), faccia riferimento
all’intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, la relazione del
Ministro per i rapporti con le regioni, cui la deliberazione rinvia,
si riferisce al solo art. 1, comma 3, rilievo che induce a limitare
ad esso lo scrutinio (sentenza n. 95 del 2005).
Inoltre, mentre l’intestazione del ricorso ed il relativo petitum
si riferiscono all’intero art. 1, comma 3 (che, in difetto di intesa
con lo Stato, vieta l’installazione nel territorio regionale sia di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia
di depositi di materiali e rifiuti radioattivi), le argomentazioni
svolte nell’atto introduttivo riguardano, al contrario (come si
evince dal tenore letterale del ricorso e dalla giurisprudenza
costituzionale invocata a sostegno delle tesi prospettate),
esclusivamente il secondo divieto.
La questione di legittimita’ costituzionale, alla luce delle
motivazioni contenute nel ricorso, deve intendersi pertanto limitata
alla sola parte della citata norma afferente ai depositi dei
materiali e dei rifiuti radioattivi.
3. – Nel merito della questione, la censura svolta in relazione
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e’ fondata.
La Regione Molise, con l’art. 1 della legge 27 maggio 2005, n. 22
(Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), aveva gia’
vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali
nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei
materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
Detta disposizione, parzialmente coincidente con quella oggetto
dell’odierna impugnazione (che vieta il deposito, senza ulteriori
specificazioni, e consente una deroga in caso di intesa
Stato-Regione), e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima da
questa Corte con la sentenza n. 247 del 2006 per violazione dei
medesimi parametri oggi evocati (art. 117, secondo comma, lettera s,
ed art. 120, primo comma, Cost.).
Peraltro questa Corte (sentenza n. 331 del 2010) ha gia’ avuto
modo di pronunciarsi su disposizioni del tutto analoghe a quella
oggetto dell’odierna impugnazione, contenute nella legge della
Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di
energia nucleare), nella legge della Regione Basilicata 19 gennaio
2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R.
n. 9/2007), e nella legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n.
2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010). Le
disposizioni allora evocate vietavano l’installazione sul territorio
regionale, oltre che di impianti di produzione di energia nucleare,
anche di depositi di materiali e di rifiuti radioattivi, salvo che
non fosse raggiunta un’intesa tra Stato e Regione interessata.
In quell’occasione fu ribadito il principio, secondo cui nessuna
Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale,
assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia
elettrica nucleare – puo’ sottrarsi in modo unilaterale ai
conseguenti inderogabili oneri di solidarieta’ economica e sociale.
Cio’ vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura
di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui
disciplina resta vigente indipendentemente dall’impatto sul settore
dell’energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo, che ha
riguardato i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di
incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari,
di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli
enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo),
convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
oggetto del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno
2011.
Con la citata sentenza n. 331 del 2010 e’ stato ribadito, nel
solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62 del 2005, n.
247 del 2006, n. 278 del 2010 e n. 33 del 2011), che le disposizioni
relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno
ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s,
Cost.).
Non puo’ rilevare in proposito la ragione apparentemente
ricavabile dalla formulazione della disposizione regionale, secondo
cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed
al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente
a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle
categorie della protezione civile, della salute pubblica o del
governo del territorio.
Occorre, infatti, in proposito precisare che, per definire la
materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo non la
qualificazione che ne da’ il legislatore regionale, bensi’ la natura
dell’oggetto ed il significato sostanziale delle medesime, tenendo
conto della loro ratio e tralasciando profili marginali e riflessi
(sentenza n. 168 del 2009).
Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la Regione
disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di
competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della
competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e
n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto).
Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente della
Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri
regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione
piu’ rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima,
interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di
pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il
medesimo interesse della salute in un ambito territoriale piu’ ampio,
come avverrebbe in caso di impossibilita’ o difficolta’ a provvedere
correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi» (sentenza n.
62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto). In quest’ultima
pronuncia e’ stato infatti affermato, con particolare riferimento a
rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello
smaltimento – e, piu’ in generale, del loro deposito e di quello di
materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che
pongono – non puo’ essere risolto, alla luce della rilevanza
nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di
"autosufficienza" delle singole Regioni (principi conformi si
rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247
del 2006), poiche’ occorre tener conto quantomeno della necessita’ di
trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e
possibilita’ di collocamento in sicurezza.
Infine, quanto al «governo del territorio», l’incidenza della
potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale
determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con
detta materia di concorrente competenza regionale; cio’ comporta,
tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di
collaborazione, della Regione interessata (sentenze n. 62 del 2005,
punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del
2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto
6.8. del Considerato in diritto).
Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione
dell’intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti
ad impedire l’invasione della competenza statale realizzata da parte
della disposizione in esame, atteso che le idonee modalita’ di
collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal
legislatore cui spetta la competenza in base all’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui
operato, ove si riveli lesivo dell’autonomia regionale, potra’
soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di
costituzionalita’ della Corte (cosi’ la sentenza n. 310 del 2010,
punto 7 del Considerato in diritto).
Alla luce delle esposte considerazioni va, pertanto, dichiarata
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge
della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il
divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di
materiali e rifiuti radioattivi.
4. – Resta assorbita la censura svolta in riferimento all’art.
120, primo comma, Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7
(Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in
cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Carosi

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 79 Opere pubbliche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con bando pubblico il Comune di Villarosa indiceva una gara per l’affidamento dei "lavori di recupero e ristrutturazione della scuola materna e media della frazione Villapriolo" per l’importo complessivo di Euro 245.480,12.

Celebrata la gara, la stazione appaltante, con verbale del 27 luglio 2009, individuava nella ditta Edil Finiture di Ca.Nu. il primo aggiudicatario provvisorio, mentre la ditta Vu.Sa. si classificava seconda.

Con nota del 28 luglio 2009, l’Ufficio tecnico del Comune di Villarosa comunicava all’impresa Edil Finiture l’aggiudicazione provvisoria della gara e, contestualmente, le chiedeva "l’esibizione di tutta la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, per il rappresentante legale e per il direttore tecnico dell’impresa".

In riscontro a tale nota, l’Edil Finiture provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta.

Con nota del 10 settembre 2009, la ditta Vu.Sa. avanzava istanza di annullamento e revoca dell’aggiudicazione della gara, assumendo che la ditta Edil Finiture aveva superato il termine di dieci giorni, fissato dall’art. 10, comma 1-quater, per comprovare il possesso dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara.

Con verbale del 21 settembre 2009, il Comune di Villarosa provvedeva ad annullare la gara, disponendo, altresì, l’incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza.

La Edil Finiture proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania.

2) Con sentenza n. 2153 del 18 dicembre 2009, il Giudice adito respingeva il ricorso.

Esaminando la natura del termine di dieci giorni, fissato dall’art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94 a carico del primo e secondo classificato nella gara d’appalto, il T.A.R. si è pronunciato a favore dell’orientamento giurisprudenziale che ha affermato la natura perentoria di detto termine.

A suo avviso, la natura del termine si desumeva dall’espressa comminatoria di decadenza dall’aggiudicazione, ossia dall’automaticità delle sanzioni a carico del concorrente che non avesse comprovato i requisiti richiesti entro il termine di dieci giorni stabilito dalla norma.

3) La ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, la norma richiamata non prevede un termine perentorio per l’adempimento richiesto.

Inoltre, la sentenza appellata sarebbe erronea anche per non essersi pronunciata sul motivo di censura riguardante le sanzioni comminate dalla stazione appaltante (escussione della cauzione e segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza).

Resiste all’appello l’impresa Vu.Sa., la quale ha pure proposto appello incidentale, ripetendo le censure contenute nel ricorso incidentale e dichiarate assorbite dal primo giudice.

4) A tenore dell’art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, confluito nell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 113 (codice dei contratti pubblici), "i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla eventuale nuova aggiudicazione".

L’appellante – richiamandosi a una recente decisione di questo Consiglio, la n. 184 del 6 marzo 2008 – sostiene la tesi che la perentorietà del termine, prevista dal primo periodo del citato comma per le imprese sorteggiate durante le operazioni di gara, non avrebbe ragione di estendersi all’analoga richiesta, effettuata al termine della gara, di cui al terzo periodo di detto comma.

Il motivo di appello è infondato.

Come affermato da questo Consiglio successivamente alla citata decisione n. 184/08 (cfr. per tutte: sentenza 25 maggio 2009, n. 480), diverse e più convincenti ragioni inducono a preferire l’opzione ermeneutica seguita dal giudice di prime cure, nonché da questo stesso Consiglio in altre recenti decisioni.

È stato in proposito rilevato da questo C.G.A. (n. 109/2007), come non apparisse "logico ipotizzare differenti esigenze di celerità all’interno dello stesso procedimento concorsuale, nel senso di ritenere perentorio soltanto il termine previsto dalla prima parte del citato comma 1-quater dell’art. 10 e relativo al sorteggio per l’effettuazione del controllo a campione prima dell’apertura delle buste, e ordinatorio il termine che la stazione appaltante assegna all’aggiudicatario per comprovare documentalmente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara".

Veniva altresì, ancor più significativamente evidenziato, che "una differente conclusione non giustificherebbe perché il vincitore e il secondo classificato dovrebbero ricevere un trattamento migliore rispetto agli altri concorrenti, solo per il fatto che non sono stati sorteggiati già nella fase del controllo a campione, mentre – se lo fossero stati – avrebbero dovuto rispettare il termine di dieci giorni"; tanto più in quanto "è un onere del concorrente a una gara quello di premunirsi in maniera tempestiva della documentazione necessaria per l’eventualità di una tale richiesta".

Nella sentenza n. 480 del 2009 si aggiungevano i seguenti ulteriori argomenti a sostegno della suddetta scelta ermeneutica: il primo è che "Sul piano letterale, il terzo periodo del comma in esame è molto chiaro nell’affermazione che si tratta, rispetto a quella di cui al primo periodo del medesimo comma, della stessa "richiesta"; il secondo è che "Salvo a rimettere in discussione la vexata quaestio della natura perentoria del termine posto dal primo periodo – ma la giurisprudenza, sul punto, pare aver ormai aver raggiunto un convincente livello di stabilizzazione – non è dato all’interprete postulare che il termine per l’una richiesta possa avere, in punto di sua perentorietà o meno, caratteristiche diverse da quello dell’altra".

Sotto l’esaminato profilo, devesi quindi, ribadire la perentorietà del termine de quo.

5) Va, quindi, esaminato il secondo motivo di appello, con il quale si sostiene che le sanzioni ulteriori di competenza dell’Autorità di vigilanza sono applicabili solo in caso di falsa dichiarazione iniziale dei requisiti, mentre restano escluse nel caso di tardiva dimostrazione dei requisiti.

In sostanza, come soggiunto dall’appellante, anche nell’eventualità in cui il termine di dieci giorni fosse considerato perentorio e che la sua inosservanza comporti l’esclusione dalla gara, risulterebbero senz’altro illegittime le sanzioni accessorie dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di vigilanza, ove, come nel caso di specie, la produzione documentale sia intervenuta in modo completo con un solo giorno di ritardo.

Il motivo di appello è infondato.

Come è già stato affermato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2482), la norma in questione non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che non solo l’esclusione dalla gara, ma anche l’incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità conseguono automaticamente una volta scaduto il termine.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata anche se con integrazione della motivazione; quanto, infine, all’appello incidentale, lo stesso va dichiarato improcedibile per carenza d’interesse.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del grado di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe e dichiara l’appello incidentale improcedibile per carenza d’interesse.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 19 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-02-2011) 15-02-2011, n. 5759

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 ottobre 2010, la Corte di appello di Salerno dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di S.L., richiesta dallo Stato dell’Ucraina per il suo perseguimento penale per più episodi di frode.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’interessata, deducendo:

– il difetto del requisito della doppia incriminabilità, in quanto i fatti oggetto della domanda risulterebbero privi di rilevanza penale, per mancanza degli elementi tipici della truffa.

– la violazione dell’art. 16 della convenzione Europea di estradizione e dell’art. 303 c.p.p., quanto alla durata massima della custodia cautelare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto soddisfatta la condizione della cosiddetta "previsione bilaterale del fatto", prevista dall’art. 2 della Convenzione Europea di estradizione, qualificando come truffa la condotta addebitata all’estradanda.

Dagli atti trasmessi a corredo della domanda estradizionale risulta infatti che l’estradanda è richiesta dalle autorità ucraine in quanto imputata della commissione di molteplici episodi di frode consistiti nel farsi consegnare, con l’inganno e abusando della fiducia dei creditori, somme anche consistenti di danaro, sotto forma di prestito. In particolare, la S. prospettava falsamente ai finanziatori di destinare le somme ricevute per acquisti di materiale per la sua ditta, con l’intenzione di non restituirle.

Questa Corte ha stabilito che commette il reato di truffa colui che, con artifizi o raggiri, riesce ad ottenere finanziamenti per sè o per altri in seguito ad un contratto di mutuo, soprattutto se vi era nell’imputato la preordinata intenzione, al momento del prestito, di non restituirlo o almeno la consapevolezza di non poterlo restituire con ogni probabilità, e che tale intenzione si sia estrinsecata in atti fraudolenti causativi dell’errore del creditore (Sez. 2, n. 2061 dei 19/10/1971, dep. 04/04/1972, Lenz, Rv. 120650).

A ciò deve aggiungersi che, al fine del controllo della previsione bilaterale del fatto, non spetta allo Stato richiesto verificare autonomamente la fondatezza della accusa formulata dalle autorità giudiziarie procedenti (ovvero, nella prospettiva del ricorrente, la consistenza effettiva dei raggiri), dovendo l’esame essere compiuto sui fatti così come esposti nei documenti indicati nell’art. 12 della Convenzione sopra citata.

2. Infondato è anche il secondo motivo.

La sentenza impugnata ha legittimamente rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dall’Ufficio del P.M., motivata sulla perenzione dell’arresto provvisorio. Invero, il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 16 della Convenzione Europea di estradizione per la presentazione della domanda estradizionale risulta ampiamente rispettato dalle autorità ucraine che hanno avanzato la domanda in data 9 luglio 2010, ovvero 25 giorni dopo l’arresto della ricorrente.

Una volta avviata la procedura estradizionale, i termini massimi di durata della misura coercitiva applicata sono quelli stabiliti in tema di estradizione per l’estero dall’art. 714 c.p.p., comma 4, e non già quelli ordinari di cui all’art. 303 c.p.p., invocati dalla ricorrente.

Quanto alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la Corte di appello non è stata investita sul punto da alcuna richiesta difensiva. Pertanto, devono ritenersi inammissibili le relative censure proposte in questa sede dalla ricorrente.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9416 Sfratto e licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 21 settembre 2005 il Tribunale di Velletri convalidava lo sfratto per morosità intimato da M.L. alla s.n.c. Gestione Agenzie Ippiche Velletri di Vellone Elisabetta & C..

Su gravame della Gestione Agenzie Ippiche Velletri, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello, con sentenza del 5 febbraio 2008.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Gestione Agenzie Ippiche, affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso la M..
Motivi della decisione

1. – Osserva la Corte che dei sette motivi di censura solo il terzo (omessa decisione su un punto decisivo circa l’attribuibilità all’avv. Guaitoli della condotta di utile gestore in relazione all’art. 660 c.p.c., comma 6, con violazione degli artt. 2028 e 2032 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3) non attiene alla questione centrale di cui si occupa il ricorso, ovvero sulla esistenza di una valida opposizione alla intimazione di sfratto, per comparsa "personale"dell’intimata.

2. – Al riguardo, va posto in rilievo che il giudice dell’appello ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione, per come si legge nella sentenza impugnata e viene riconosciuto dalle parti, sulla base delle seguenti motivazioni, senza trascurare di sottolineare che è entrato anche nel merito della vicenda.

Ha, infatti, affermato il giudice a quo che all’udienza del 21 settembre 1995 davanti al Tribunale di Velletri per l’intimante M. comparve l’avv. Usai che dichiarava la persistenza della morosità ed insisteva per la convalida dello sfratto.

Per la società intimata compariva l’avv. Guaitoli – munito di delega ("a rappresentarla e difenderla contro M.L."), compilata su carta intestata dello studio professionale e contestualmente depositata unitamente ad assegno bancario (offerto banco judicis) dell’importo di Euro 3.005,76.

L’avv. Guaitoli si opponeva alla convalida, attesa l’asserita sanatoria sopravvenuta della morosità.

Il difensore della M., dopo l’offerta dell’assegno, ha insistito ugualmente per la convalida e, comunque, per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il Tribunale riteneva la inammissibilità della sanatoria delle morosità nelle locazioni non abitative e la sostanziale mancanza di opposizione alla convalida da parte dell’intimato, convalidando lo sfratto, fissando per il rilascio la data del 31 ottobre 2005.

Ciò posto il giudice a quo ha confermato la decisione di prime cure, in estrema sintesi, perchè non ha ravvisato nella procura conferita all’avv. Guaitoli alcun riferimento alla procedura di sfratto promossa dalla M., anche perchè essa era stata conferita su foglio separato non congiunto ad una vera e propria comparsa di costituzione nel suddetto procedimento.

Quindi, si trattava di procura nulla ed inidonea a legittimare il difensore comparso ad agire in nome e per conto del proprio assistito e, quindi, ha condiviso l’assunto del primo giudice circa la sostanziale mancanza di opposizione alla convalida, poichè il soggetto chiamato non aveva i poteri per manifestare validamente – in assenza di una valida procura speciale – l’opposizione per conto dell’asserito rappresentato.

Peraltro, non poteva condividersi l’orientamento di questa Corte, di cui alla sentenza n. 16116/06, in virtù del quale l’opposizione manifestata da soggetto sfornito di effettivo potere rappresentativo "rende opportuno il rinvio della causa con salvezza di ogni diritto al fine di consentire all’intimato di comparire personalmente o conferire procura".

Infatti, tale opinione, assume il giudice a quo, introduce una possibilità (il rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza motivato dalla comparizione di un soggetto che, quale mero nuncius dell’intimato, dichiari di opporsi alla convalida) non prevista dalla legge, che giustifica il diniego dell’ordinanza di convalida solo se l’intimato compaia all’udienza e si opponga e, quindi, esige l’adempimento di uno specifico onere (l’opposizione previa comparizione) da parte del soggetto destinatario della intimazione.

Ha, quindi, concluso che se l’intimato può opporsi solo comparendo, ciò significa che soggetto autorizzato ad opporsi – e a produrre così il rilevante effetto di impedire l’emissione dell’ordinanza di convalida – può essere o l’intimato stesso o altra persona autorizzata a manifestare in sua vece la volontà di opposizione e tale autorizzazione non può essere fornita che da un atto idoneo a conferire il potere di agire in nome altrui con effetti rilevanti dal punto di vista processuale, ossia da una procura speciale rilasciata nelle forme di legge( atto pubblico o scrittura privata autenticata nei modi tassativamente previsti).

Sotto questo profilo la legittimazione del mero nuncius non è sufficiente perchè il nuncius non emette una propria dichiarazione di volontà (con effetti destinati – in forza dei poteri conferiti – a ricadere su altro soggetto), ma si limita a riferire ad una parte la volontà dell’altra ed è figura sconosciuta al processo civile, nel quale chi agisce in nome e per conto altrui deve essere munito di poteri conferitigli nelle forme rigorosamente previste dalla legge.

Fin qui la sentenza impugnata.

3. – Esaminando il ricorso, in riferimento a quanto argomentato dal giudice dell’appello, osserva il Collegio che il ricorso merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Come è noto l’intimato nel giudizio di convalida di sfratto per morosità ha la facoltà, invece di comparire personalmente, di nominare un procuratore speciale, il quale, tuttavia, può semplicemente manifestare la di lui volontà di opporsi o no alla convalida senza svolgere altre attività riservate alla difesa tecnica ed ha, anche, la facoltà di dare incarico ad un terzo di presentarsi all’udienza senza conferirgli poteri rappresentativi.

Ovvero, è sufficiente che ci sia qualcuno presente all’udienza che sia capace di far ritenere comparso l’intimato, perchè l’intimazione di sfratto non sia convalidata.

Nel caso in esame, la c.d. "procura", mentre era inidonea come procura ad litem, certamente non poteva essere ignorata dal giudice del gravame, in quanto redatta su foglio intestato al professionista;

si riferiva alla intimante M. e l’avv. Guaitoli ebbe a presentare un assegno bancario, che fu ritirato dal difensore della intimante.

La società intimata, in buona sostanza, diede incarico, di cui non abbisognavano formule sacramentali, ad un terzo di presentarsi all’udienza , di purgare la mora: cosa che il terzo "delegato" fece, depositando l’assegno bancario con il relativo importo, che fu preso in consegna dal difensore dell’intimante.

Ed è ciò sufficiente perchè venga rispettato il comb. disp. artt. 660 e 663 c.p.c..

In altri termini, va posto in rilievo che, potendo comparire personalmente, la c.d. procura costituiva una manifestazione di volontà da parte della legale rappresentante della società di essere presente all’udienza, in quanto non va trascurato che la ratio dell’art. 660 c.p.c., è tutta consistente nel concedere al debitore la facoltà di comparire personalmente nella fase sommaria, mentre ha bisogno della difesa tecnica nella fase a cognizione ordinaria.

Ne segue che il richiamo che la sentenza impugnata fa al precedente di questa Corte (Cass. n. 16116/06) non è conferente al caso di specie, dovendosi ribadire che con qualunque terzo la parte intimata può ritenersi comparsa, soprattutto quando il terzo compie atti univoci e concludenti nell’interesse della stessa, come nella specie.

Peraltro, non si può non dare rilievo al fatto che il c.d.

"rappresentato" ebbe a consegnare un assegno che fu ritirato dal difensore dell’intimante e tale circostanza di per sè porta ad escludere, anche per quanto posto in rilievo per l’innanzi, che non persistesse la mora, per cui anche sotto questo profilo l’intimazione non poteva essere convalidata, come ha statuito questa Corte (v.

Cass. n. 332/01), ponendosi in risalto che l’avvenuta sanatoria in udienza, ancorchè irrilevante ai fini della L. n. 392 del 1978, art. 55, escludeva la situazione di persistente morosità.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi e rilevando che, essendo la decisione di inammissibilità dell’appello, appare come obiter dictum quella parte della stessa, ove si entra nel merito e si afferma la persistenza della morosità e l’inesattezza dell’adempimento.

In virtù di quanto sopra esposto la Corte di appello di Roma in diversa composizione dovrà esaminare l’appello e provvederà di conseguenza, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, non rinvenendosi un caso di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c..
P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.