T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 254 Demolizione di costruzioni abusive

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si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto: a) la d.i.a. del 30 maggio 2007 è stata "inibita" dall’amministrazione con un provvedimento che, benché adottato dopo la scadenza del termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può essere considerato nullo; b) l’impugnazione di tale provvedimento a mezzo del ricorso all’esame è tardiva e non sussistono i presupposti per la rimessione in termine del ricorrente dato che per giurisprudenza consolidata "la mancata indicazione in un provvedimento amministrativo dell’autorità giurisdizionale alla quale proporre ricorso e del termine di proposizione dell’impugnativa può costituire presupposto per il riconoscimento dell’errore scusabile solo nel caso in cui sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovendosi, in caso contrario, evitare che tale formale inadempimento conduca ad una indiscriminata esenzione dall’onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti dettate dalla legge in vigore" (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 3055); c) di conseguenza l’opera sanzionata non può essere considerata assistita da un titolo edilizio (che in ricorso è identificato come il titolo formatosi a seguito della d.i.a. a sanatoria depositata in comune il 30 maggio 2007, irrilevante quindi risultando la integrazione del 1° agosto 2007 allegata al ricorso ma su cui nulla si argomenta nell’ambito di quest’ultimo); d) le censure relative alla comunicazione del provvedimento impugnato in copia e non in originale sono infondate dato che la copia notificata al ricorrente reca l’attestazione della sua conformità all’originale mentre rimane irrilevante la circostanza che l’atto sia anche stato affisso all’albo pretorio; e) la affermata mancata ricezione dell’avviso di procedimento non può giustificare l’annullamento del provvedimento dato che l’ordine di demolizione è atto vincolato, con conseguente applicabilità alla fattispecie del principio dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2010) 30-03-2011, n. 13115

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

X.E., a mezzo del proprio difensore, ricorre contro l’ordinanza emessa in data 31 marzo 2010 in sede di riesame dal Tribunale di Venezia pronunciatosi sull’istanza proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere del GIP di Padova emessa in data 3 febbraio 2010 ed eseguita il 2 marzo successivo.

Con la detta ordinanza il Tribunale di Venezia, nell’accogliere parzialmente la richiesta di riesame, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, aveva valutato – ritenendolo pienamente sussistente – il grave quadro indiziario e coevamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di recidiva) legate non solo alla gravita del fatto in sè, ma in relazione ad altre due condotte di "intermediazione" nell’acquisto di stupefacenti da parte dell’indagato a riprova della particolare professionalità nel campo dello smercio di stupefacenti.

Aveva soltanto ritenuto più rispondente alle dette esigenze la misura degli arresti domiciliari.

Il ricorrente si duole del mancato esame dell’elemento temporale (distanza tra la data di commissione del fatto – febbraio 2009 – e la data di applicazione della misura – febbraio 2010) in ordine al quale aveva formulato specifiche doglianze al GIP non prese in considerazione nè dal GIP nè dallo stesso Tribunale.

In data 18 gennaio 2011 è pervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile sulla base della intervenuta tempestiva rinuncia.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – che si ritiene congrua – di Euro 500,00 in favore della cassa delle Ammende, non avendo il ricorrente fornito la prova dell’avvenuta sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari) meramente asserita da parte del suo difensore contestualmente alla rinuncia.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-04-2011, n. 3273 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17365 Attenuanti comuni riparazione del danno e ravvedimento attivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9.12.09 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 23.5.07 del Tribunale di Cosenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.A. in ordine a svariati reati ascrittigli nell’editto accusatorio (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 16) e, per l’effetto, rideterminava la pena a suo carico per le residue imputazioni (capi 14 e 21: concorso in riciclaggi di autovetture di provenienza furtiva), con le attenuanti generiche già concessegli in prime cure, in anni 3, mesi 1 e gg. 15 di reclusione ed Euro 4.100,00 di multa, sostituendogli l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e confermando nel resto.

Personalmente il F. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un solo motivo con il quale lamentava vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 6 per essergli stata negata la relativa attenuante pur essendosi egli spontaneamente ed efficacemente adoperato, prima del giudizio, per attenuare le conseguenze dei reati, con la propria confessione collaborando con l’A.G. e consentendo il ritrovamento di numerose autovetture di provenienza delittuosa, oltre che l’accertamento della responsabilità di molti altri coimputati.

1 – Il ricorso è infondato in quanto trascura la nota ed antica giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6 si articola in due ipotesi ben distinte tra loro, sia quanto all’essenza del fatto preso in considerazione dalla legge quale causa di attenuazione della responsabilità e della pena, sia sotto l’aspetto della sfera di applicazione: la prima ipotesi consiste nel risarcimento economico del danno e, quando sia possibile, nelle restituzioni: essa è applicabile ai reati contro il patrimonio o che, comunque, concretamente e direttamente lo offendano; la seconda può essere integrata soltanto da fatti diversi dal risarcimento economico e dalle restituzioni, fatti efficaci e spontanei dai quali si desuma l’avvenuto ravvedimento e, quindi, la minore pericolosità sociale del reo; essa non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce soltanto a quelle conseguenze del reato che non si concretino in danni economicamente risarcibili.

In breve, l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 nei reati che offendono il patrimonio può assumere solo la forma dell’integrale riparazione del danno e non anche quella contemplata nella seconda ipotesi della suddetta norma, che può riferirsi soltanto a quei reati le cui conseguenze non consistano in un pregiudizio economicamente risarcibile (cfr. Cass. Sez. 5 n. 24326 del 18.5.05, dep. 28.6.05; Cass. Sez. 2 n. 3698 del 16.5.90, dep. 5.4.91; Cass. Sez. 6 n. 3104 del 13.10.89, dep. 3.3.90; Cass. Sez. 2 n. 14442 del 7.7.86, dep. 23.12.86; Cass. Sez. 2 n. 2045 del 28.10.86, dep. 17.2.87 ; Cass. Sez. 2 n. 8097 del 26.3.85, dep. 25.9.85; Cass. Sez. 2 n. 8183 del 24.5.84, dep. 6.10.84, e numerose altre).

Nel caso in esame, invece, per i reati contro il patrimonio (riciclaggio) per i quali ha riportato condanna l’odierno ricorrente invoca l’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 6 solo nella seconda ipotesi, vale a dire non già per avvenuto integrale risarcimento dei danni prima del giudizio, ma per altre considerazioni a suo avviso tali da dimostrare l’avvenuto ravvedimento, il che – giova ribadire – è incompatibile con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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