T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-01-2011, n. 11 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.T. è destinataria del provvedimento del Questore meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto a suo carico il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di residenza con divieto di far ritorno in Bergamo per tre anni.

In tale provvedimento, si premette in fatto che la ricorrente in data 13 ottobre 2008, in ora non precisata, è stata identificata sulla pubblica via "mentre invitava persone al libertinaggio al fine di prostituirsi" e che ella "annovera altri precedenti di polizia per violazione normativa stupefacenti"; in base a ciò si ritiene la stessa ricorrente "pericoloso (testuale) per la sicurezza e la tranquillità pubblica" in quanto "non è residente nel Comune di Bergamo, che non vi ha legami di parentela e non vi esplica alcuna attività lavorativa lecita e che frequenta quel territorio allo scopo presumibile di esercitarvi l’attività di meretricio con modalità tali da compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica" (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

R.T. ha dapprima impugnato tale provvedimento con ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo, inviato con raccomandata ricevuta dall’Ufficio il 31 ottobre 2008, nel quale deduce un unico motivo di violazione degli artt. 1 e 2 della l. 27 dicembre 1956 n°1423, sostenendo che non sarebbe sulla base dei fatti descritti in alcun modo motivata la sua appartenenza ad una delle categorie di persone pericolose previste dalla legge in parola; deduce in particolare di essere incensurata, di essere conduttrice di una abitazione regolarmente presa in locazione a Bergamo e di avere avviato le pratiche per trasferirvi la propria residenza (doc. 2 ricorrente, copia ricorso gerarchico; copia del certificato del casellario prodotto in tal sede è il doc. 3 ricorrente in questa sede; copia del contratto di locazione e della richiesta di cambio di residenza sono poi prodotte come doc. ti 7 e 9).

Formatosi il silenzio rifiuto su tale atto, R.T. proponeva allora in questa sede impugnazione avverso il citato provvedimento del Questore, sulla base di quattro motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990, per esser stato il provvedimento impugnato emesso senza previo avviso di inizio del relativo procedimento;

– con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 4 della l. 27 dicembre 1956 n°1423, per esser stato il provvedimento impugnato adottato senza il previo avviso orale che dalla norma sarebbe richiesto;

– con il terzo motivo, deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti. Assume, nell’ordine, di non avere precedenti in materia di stupefacenti, dato che un siffatto procedimento penale a suo carico è stato archiviato (doc. ti 4 e 5 ricorrente, copia atti relativi); di non esser stata controllata in via Grumello, come asserito nel provvedimento, ma in via Moroni, ove ha la propria abitazione di cui si è detto (v. doc. 6 ricorrente, copia verbale controllo);

– con il quarto motivo, deduce infine violazione degli artt. 1 e 2 della l. 27 dicembre 1956 n°1423, sostenendo che l’esercizio della prostituzione non basterebbe a qualificarla come persona pericolosa, soprattutto quando "come accaduto nella fattispecie de qua sia stato contestato soltanto un unico ed occasionale episodio" (ricorso, p. 10 quarta e quinta riga).

Ha resistito l’amministrazione, con atto 12 marzo e memoria 24 marzo 2009 con relazione allegata, chiedendo che il ricorso sia respinto e deducendo che la ricorrente risulterebbe invece dedita alla prostituzione, e sarebbe stata in ragione di ciò coinvolta in una lite con vicini di casa.

Nelle more, sopravveniva il provvedimento del Prefetto di esplicita reiezione del ricorso gerarchico di cui si è detto (doc. 1 ricorrente allegato ai motivi aggiunti, copia di esso), nel quale si confermava la decisione del Questore, osservando fra l’altro come, in effetti, a carico della T. sussistessero anche i suddetti fatti di minaccia e danneggiamento nei confronti dei vicini, tali da far desumere la pericolosità della persona, e come il trasferimento della residenza in Bergamo da quella originaria di Rimini dovesse ritenersi strumentale, in quanto la relativa istanza risulta presentata il giorno successivo alla notifica del provvedimento del Questore.

Avverso tale provvedimento, R.T. proponeva motivi aggiunti; con i primi quattro di essi, riproponeva le doglianze del ricorso principale; sviluppava poi due motivi ulteriori, di violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, per omissione del cd. prediniego, e di violazione dell’art. 3 della stessa legge, per difetto di motivazione. A tale ultimo proposito, affermava che il suo coinvolgimento nell’incendio dell’automobile di un vicinante non era in alcun modo provato, e che le minacce a lei ascritte costituivano semplicemente un banale episodio di lite di condominio.

Con memoria 2 luglio 2010, la ricorrente ribadiva le proprie ragioni.

Con ordinanza 30 aprile 2009 n°271, la Sezione respingeva la domanda cautelare; all’udienza del giorno 11 novembre 2010, tratteneva infine la causa in decisione.

Motivi della decisione

1. Per delimitare, a fini di chiarezza, il preciso oggetto della cognizione di questo Giudice, vanno ricordati in via preliminare alcuni principi generali in tema di rapporti fra l’impugnazione di un atto amministrativo nella presente sede giurisdizionale di legittimità e la sua impugnazione in sede di ricorso amministrativo gerarchico, che nella sede presente come si è detto è stata proposta e ha dato luogo al provvedimento prefettizio impugnato con i motivi aggiunti.

2. In primo luogo, va quindi ricordato che il provvedimento decisorio di un ricorso gerarchico è provvedimento volto a "fini giustiziali", nel senso che "non si sostituisce al provvedimento impugnato, ma si limita a riconoscere insussistenti i vizi denunciati" col rimedio amministrativo, e, ove assuma contenuto di reiezione dello stesso, si limita a confermarne la validità: in tali termini, già C.d.S. sez. VI, 19 ottobre 1979, n. 708 e, più di recente, TAR Toscana sez. I, 14 ottobre 2003, n. 5337. Ne segue, secondo logica, che, ove come nel caso presente la decisione sul ricorso gerarchico sia gravata con motivi aggiunti nell’ambito di un ricorso giurisdizionale proposto in via principale avverso il provvedimento originario, il Giudice dovrà decidere entrambi i ricorsi, senza che quello avverso il provvedimento originario divenga improcedibile.

3. La decisione suddetta, peraltro, dovrà avvenire nel rispetto di altro pacifico principio, quello per cui il giudice può esaminare solo i motivi tempestivamente proposti in sede di impugnazione amministrativa e riproposti con l’impugnativa giurisdizionale della decisione su ricorso gerarchico, oltre che i motivi attinenti a vizi propri della decisione stessa,"divenendo ogni altra questione intangibile in forza del principio di inoppugnabilità del provvedimento non impugnato nei termini, posto dall’ordinamento a garanzia del concorrente principio di certezza delle situazione giuridiche di diritto pubblico": in tali esatti termini, da ultimo, TAR Molise 9 aprile 2009 n°119.

4. Nel caso di specie, si osserva allora che il ricorso gerarchico avverso l’originario provvedimento del Questore 16 ottobre 2008 è stato proposto solo per uno dei motivi poi sviluppati in sede giurisdizionale, ovvero quello di violazione degli artt. 1 e 2 della l. 27 dicembre 1956 n°1423, quarto di cui in narrativa (cfr. il testo del ricorso gerarchico stesso, prodotto come doc. 2 ricorrente nel ricorso principale). Pertanto, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale, riproposti nel ricorso per motivi aggiunti, vanno dichiarati inammissibili per le ragioni sopra esposte; andranno decisi nel merito, nel loro ordine logico, invece il motivo primo ulteriore del ricorso per motivi aggiunti, che attiene a un presunto vizio procedurale proprio della decisione prefettizia, nonché il motivo quarto del ricorso principale, riproposto come motivo aggiunto, e il motivo secondo ulteriore del ricorso per motivi aggiunti, pure attinente a un asserito vizio proprio, stavolta sostanziale, della decisione prefettizia.

5. Tanto premesso, il motivo primo ulteriore del ricorso per motivi aggiunti, inerente come detto ad una asserita violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, è infondato e va respinto. Come condivisibilmente affermato da TAR Liguria sez. II 24 aprile 2008 n°766, infatti, "in sede di ricorso gerarchico non sussiste alcun obbligo di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. 241/1990 trattandosi di procedimento giustiziale sottoposto a regole procedurali proprie, le quali garantiscono adeguatamente il contraddittorio e la partecipazione del ricorrente".

6. I residui motivi, quarto riproposto del ricorso principale e secondo ulteriore del ricorso per motivi aggiunti, vanno poi esaminati congiuntamente, perché riguardano la medesima questione -ovvero l’interrogativo circa la possibilità di assoggettare a foglio di via obbligatorio le persone le quali esercitano la prostituzione, in particolare mediante offerta di sé sulla pubblica via- e risultano entrambi infondati.

7. La questione suddetta, come è noto, ha dato luogo in giurisprudenza ad orientamenti contrastanti. Occorre prendere le mosse dall’originario testo della l. 27 dicembre 1956 n°1423, che prevede in generale l’istituto delle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, e in particolare la misura del foglio di via obbligatorio di cui nella sede presente si discute.

8. Tale legge, all’art. 1 prevedeva infatti la possibilità di adottare siffatte misure nei confronti degli "oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro" (n°1 dell’articolo), di "coloro che sono abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti" (n°2), di "coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere" (n°3), di "coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l’uso" (n°4) e infine, fattispecie che nel caso presente interessa, di "coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume" (n°5).

9. Tale ultima norma, astrattamente certo applicabile a chi la prostituzione esercitasse, aveva però, analogamente alle precedenti citate, suscitato le preoccupazioni della dottrina, a motivo della sua formulazione ampia e indeterminata, suscettibile anche di legittimare sostanziali abusi da parte dell’autorità di Polizia e di eludere, in ultima analisi, il principio di tassatività delle sanzioni penali, cui per contenuto afflittivo una misura di prevenzione si ritiene accostabile.

10. Di tali preoccupazioni si era fatta quindi carico la Corte costituzionale, la quale nei propri provvedimenti interpretativi di rigetto sent. 28 dicembre 1962 n°126 e ord. 12 novembre 1987 n°384 aveva escluso l’illegittimità dell’istituto, osservando come esso escluda ogni possibilità di arbitrio della p.a., in quanto per applicare una misura di prevenzione "ciò che conta è l’accertamento, caso per caso, di una concreta attuale e specifica pericolosità desunta da un particolare comportamento", accertamento che la p.a. stessa deve farsi carico di eseguire: la citazione è dall’ordinanza 384/1987, relativa proprio all’istituto del foglio di via.

11. Nel senso garantista indicato dalla Corte si è poi orientato il legislatore, che con la l. 3 agosto 1988 n°327 ha introdotto il testo attuale dell’art. 1 della l. 1423, e quindi consentito le misure di prevenzione soltanto nei confronti di "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi" (attuale n°1), "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (attuale n°2) e "coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica", come recita l’attuale n°3 dell’articolo stesso, che è la norma richiamata per solito, ed anche nel caso concreto, in tema di prostituzione.

12. Come si vede, la nuova norma fa centro sulla necessità di ravvisare "elementi di fatto" specifici dai quali desumere la pericolosità; ha poi eliminato qualsiasi riferimento alla contrarietà delle condotte valorizzate rispetto alla "morale" o al "buon costume", per concentrarsi viceversa sul pericolo di commissione di "reati", se pure, in base ad un principio generale in tema di misure di prevenzione, il giudizio relativo può fondarsi non solo e necessariamente su precedenti penali del soggetto, ma anche su elementi presuntivi quali "il tenore di vita del prevenuto, l’abituale compagnia di pregiudicati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, e altre concrete manifestazioni obiettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che, comunque, risulti esaminata globalmente l’intera personalità del soggetto, quale risulta attraverso tutte le manifestazioni della sua vita": così per tutte già Cass. pen. sez. I 28 giugno 1993 imp. Pugliese.

13. Ciò posto, è pacifico il dato logico secondo il quale l’esercizio della prostituzione, che di per sé non costituisce reato, ma integra comunque un’attività riprovata dall’ordinamento (sul punto specifico, da ultimo C.d.S. sez. VI 22 ottobre 2008 n°5178), può essere il presupposto per l’irrogazione di una misura preventiva come il foglio di via allorquando, nel caso concreto, avvenga con modalità tali da far presumere la possibilità effettiva che reati contro i minorenni, ovvero contro la sanità e sicurezza pubblica siano commessi. Non vi è però unanimità nel fissare i requisiti minimi per integrare tale presupposto.

14. Si registra infatti un primo orientamento, di carattere restrittivo, secondo il quale, accertato che sia l’esercizio della prostituzione sulla pubblica via, mediante offerta di sé indiscriminata e senza cautele, il pericolo di commissione dei reati indicati ne conseguirebbe in via automatica, in quanto da un lato è notorio che le prestazioni offerte vengono consumate appartandosi in luoghi di per sé aperti o esposti al pubblico, e ciò integra il delitto di atti osceni di cui all’art. 527 c.p., dall’altro, un’offerta indiscriminata di prestazioni sessuali a pagamento è disponibile di per sé anche ai minorenni. In tali termini, fatti propri ad esempio da TAR Puglia Bari sez. II 3 aprile 2007 n° 949 e da TAR Campania Napoli, sez. VI 20 settembre 2007 n° 8094, il foglio di via a chi si prostituisca sulla pubblica strada sarebbe di regola legittimamente irrogato.

15. In tempi più recenti, si è però affermato altro orientamento, che intende in senso diverso la necessità di ravvisare "elementi di fatto" a giustificazione della misura; ritiene quindi che dalla prostituzione su strada non si possa di per sé presumere la commissione di reati nei termini visti, occorrendo invece a tal fine un "giudizio prognostico" fondato su "specifici comportamenti attribuibili direttamente all’interessato" e non sulla semplice "generica descrizione di una situazione locale di allarme" ovvero di disagio: in tali termini TAR Veneto sez. III 4 febbraio 2009 n°260, ma conformi anche TRGA Trentino Alto Adige Bolzano 23 dicembre 2008 n°414, TAR Lombardia Milano sez. III 24 aprile 2008, n°1259 e TAR Piemonte sez. II 16 gennaio 2007 n°14, nonché da ultimo C.d.S. sez. II parere su ricorso straordinario 1811/2010. A tale orientamento ha aderito questo Tribunale, per tutte con la sentenza sez. I 4 maggio 2009 n°892, né ravvisa motivi per modificarlo nel caso di specie, in quanto ispirato a maggiore garanzia per il cittadino e a maggior rispetto per la lettera e la logica della norma, che appaiono volte quantomeno a limitare automatismi di carattere presuntivo.

16. In base al criterio appena esposto, peraltro, il foglio di via nella fattispecie per cui è causa risulta legittimamente irrogato. Come si è detto in narrativa, il provvedimento questorile 16 ottobre 2008 in origine impugnato (doc. 1 ricorrente in ricorso principale, cit.) afferma in motivazione che la ricorrente frequenterebbe Bergamo al presumibile scopo "di esercitarvi l’attività di meretricio con modalità tali da compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica", e quindi non avrebbe legami di altro tipo con tale Comune; il punto è poi approfondito nel provvedimento prefettizio (doc. 1 ricorrente in ricorso per motivi aggiunti, cit.), ove si precisa che la ricorrente stessa da un lato avrebbe precedenti di polizia per gravi fatti di minaccia e di danneggiamento, dall’altro avrebbe presentato domanda di trasferimento della residenza solo successivamente alla notifica del provvedimento del Questore citato.

17. Sul primo punto, l’amministrazione ha prodotto (doc. ti p.a. 35 allegati alla relazione 24 marzo 2009) anzitutto le copie di annotazioni di servizio dalle quali risulta quanto la T. non nega, ovvero che ella è effettivamente dedita alla prostituzione; ha poi prodotto la denunzia querela di certo Bettonagli, un vicino di appartamento della stessa T., il quale, avendola ripresa in quanto le autovetture dei di lei clienti impedivano il regolare posteggio ai residenti, ne venne apostrofato con l’espressione "te la farò pagare". In tale contesto, non è certo tranquillante, se pur non ascrivibile in via diretta alla ricorrente, che pochi giorni dopo il diverbio l’automobile del Bettonagli sia stata incendiata da ignoti.

18. Sul secondo punto, la ricorrente afferma (p. 8 ricorso per motivi aggiunti) che comunque il contratto di locazione afferente l’immobile sarebbe anteriore al provvedimento, se pure non nega la data in cui ha presentato la domanda attinente alla residenza, che del resto risulta dal doc. 9 da lei prodotto. Si deve però osservare come, nei casi in cui si prenda in locazione un appartamento per le proprie normali necessità abitative, la richiesta di cambio di residenza è, per comune esperienza, contestuale, in quanto necessaria alla cd. intestazione delle utenze alle condizioni più favorevoli previste per le abitazioni ordinarie (cfr. sul punto il doc. 7 ricorrente, cit, ovvero la copia del contratto di locazione, ove non si prevede che le utenze stesse rimangano in capo al proprietario locatore).

19. In conclusione, pertanto, la p.a. risulta avere dimostrato che, nel caso concreto, dall’attività di prostituzione della ricorrente deriva il rischio di commissione di reati, collegati ad una modalità di comportamento invasiva e non rispettosa dell’altrui sfera di tranquillità e sicurezza. Tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti vanno quindi respinti, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna R.T. a rifondere all’amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 3.000 (tremila/00) oltre rimborso spese forfetario e accessori di legge, ove dovuti.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 109 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A.D., agente di Polizia Penitenziaria assegnato alla Casa Circondariale di Pavia, in data 2.10.2007, era nominato dal Sindaco di Bisignano rappresentante del Comune presso il Consiglio Generale del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza.

In conseguenza di tale nomina, il B. presentava domanda di distacco dalla Amministrazione di appartenenza presso la Casa Circondariale di Cosenza e, con provvedimento del 19.12.2007 del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, lo stesso era distaccato in via temporanea fino al 30 aprile 2008 presso la detta Casa Circondariale, in attesa di effettuare gli approfondimenti necessari al fine di verificare la concreta possibilità che rappresentanti dei Comuni presso i Consorzi "ASI – ATO" possano ritenersi assimilabili agli amministratori di cui agli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approssimandosi la scadenza del termine, il B. formulava domanda di proroga del distacco e, con provvedimento di data 8.5.2008, il Direttore Generale respingeva la richiesta di proroga.

Avverso tale provvedimento di rigetto insorge il B., il quale ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, denunciando i seguenti vizi: 1) Violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990 -2) Erronea e falsa interpretazione del combinato disposto degli artt. 2, 77, comma 2 e 78, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 – 3) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità della motivazione e disparità di trattamento.

Resiste in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque rigettato per infondatezza.

Con ordinanza n. 540, assunta alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2008, è stata concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

A seguito di un più approfondito esame, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

La norma invocata, che prevede un obbligo di comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, al fine di consentire una partecipazione al procedimento del destinatario, non determina, in caso di mancanza della comunicazione, automatica illegittimità del provvedimento finale, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 21 octies legge n. 241/1990, qualora emerga che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato dall’Amministrazione: il preavviso di rigetto, infatti, non è prescritto quale mera formalità la cui violazione sia opponibile anche quando la sua omissione non abbia inciso in alcun modo sulla formazione della volontà dell’amministrazione o sulla difesa dell’interessato (a titolo esemplificativo TAR Sicilia, Catania, sez. III, 8 aprile 2010, n. 1076; TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 febbraio 2010, n. 1848; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 gennaio 2010, n. 16).

Nel caso in esame, alla luce di quanto si dirà in seguito, il provvedimento impugnato è corretto sotto il profilo sostanziale e, di conseguenza, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, non potendosi accogliere la richiesta di distacco del ricorrente in considerazione del quadro normativo di riferimento.

Devesi, inoltre, rilevare, in linea generale, che le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, tra cui il citato art. 10 bis, devono essere lette in chiave sostanziale alla luce della loro "ratio", che è quella di consentire al privato di far valere le proprie ragioni nell’iter procedimentale, consentendo allo stesso quell’apporto partecipativo in grado di orientare in senso a lui favorevole il provvedimento finale, per cui, laddove il privato sia stato posto perfettamente in grado di comprendere le ragioni in base alle quali la sua istanza non può essere accolta, non può ritenersi illegittimo il provvedimento finale di diniego dell’istanza.

Nel caso concreto qui in esame, il ricorrente era ben consapevole che l’Amministrazione di appartenenza stava verificando l’ammissibilità di un distacco in considerazione dell’avvenuta nomina quale rappresentante del Comune di Bisignano in seno al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, tanto è vero che nel provvedimento del 19 dicembre 2007, di distacco temporaneo, era espressamente affermato che – anche in considerazione di un precedente in sede cautelare del TAR Sicilia e di un parere espresso dall’Ufficio Studi Ricerche e Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento – l’Amministrazione "ha avviato un approfondimento della materia in esame ed in particolare in ordine alla concreta possibilità che i rappresentanti dei Comuni presso i Consorzi "ASI – ATO" possano ritenersi assimilabili, sotto diversi profili, agli amministratori di cui agli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" e che ritenuta "comunque l’opportunità, nelle more di definitive determinazioni in ordine a tale tipologia di organismi, di non pregiudicare lo svolgimento del mandato amministrativo per il quale è stato nominato dall’ente interessato, anche al fine di assicurare una uniformità di trattamento, con altri casi analoghi in precedenza trattati e accolti". Il ricorrente, pertanto, era a conoscenza della temporaneità del proprio distacco alla Casa Circondariale di Cosenza e del fatto che presso l’Amministrazione era in corso una verifica in ordine alla possibilità di parificare la posizione del ricorrente con quella dei soggetti indicati nella normativa di riferimento.

In considerazione delle esposte argomentazioni, il vizio denunciato non è idoneo a fondare l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso, si afferma che gli enti in questione non presentano, in via automatica, caratteri di "economicità" e "imprenditorialità", tali da sottrarli all’applicazione della normativa di riferimento, mantenendo competenze istituzionali e che, comunque, deve essere valutata in concreto l’attività svolta. Dal tenore dello statuto del Consorzio in questione emergerebbe come lo stesso non possa assimilarsi ad un ente propriamente imprenditoriale, dovendosi, invece, ricomprendere nella nozione di organismo di decentramento di cui all’art. 77 D.Lgs. n. 267/2000.

Tale motivo concerne la questione fondamentale della vicenda in esame.

In particolare, il ricorrente afferma che il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza rientrerebbe nell’ambito di applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 77 e 78 D. lgs. N. 267/2000.

La tesi del ricorrente non è condivisibile.

Come emerge dall’art. 1 dello Statuto del Consorzio ASI in oggetto, possono far parte dello stesso, conformemente all’art. 36 della legge n. 317/1991, oltre alla Regione, enti locali, enti pubblici e soggetti privati, quali associazioni imprenditori, istituti di credito, imprese e consorzi di imprese.

L’art. 77, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale il ricorrente sostiene la propria pretesa ad ottenere il comando negato, disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali, prevedendo che per amministratori, ai soli fini della disciplina ivi prevista, si devono intendere, tra gli altri e per quanto qui rileva, anche i componenti dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

A parere del Collegio, il Consorzio ASI in questione non rientra nella tipologia di consorzio di cui al citato articolo 77. Invero, come visto in precedenza, fanno parte (o possono fare parte) del Consorzio ASI non solo enti locali, ma anche altri enti pubblici e addirittura soggetti privati. Per contro, il chiaro tenore letterale della disposizione normativa richiamata limita l’applicabilità della disciplina prevista dagli articoli successivi esclusivamente ai Consorzi "fra enti locali", con esclusione,quindi, di soggetti diversi.

La ratio della disposizione in esame è stata individuata nell’esigenza di tutelare il diritto ad espletare il "mandato amministrativo (art. 77, comma 1 e 78 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000) onde non pregiudicare il pieno esercizio di funzioni direttamente riconducibili alla manifestazione della volontà popolare esternata con il voto (in tal senso TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 settembre 2009, n. 8382), con al conseguenza che l’indefettibile nesso tra carica pubblica e "mandato amministrativo" appare insussistente in quei consorzi che, giusta la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, non perseguono finalità strettamente riconducibili all’espletamento di funzioni necessarie degli enti locali.

Sotto questo profilo, pertanto, le censure del ricorrente sono infondate.

Per le medesime ragioni appena esposte deve, altresì, escludersi che il Consorzio ASI rientri nella nozione di "organi di decentramento" prevista dal citato art. 77. Infatti, il Consorzio presenta una composizione composita, integrata anche da soggetti privati, che ne giustificano l’attribuzione di una autonoma personalità giuridica di diritto pubblico non compatibile con la nozione di "organo".

Inoltre, nel caso in esame non è configurabile alcun decentramento di funzioni degli enti locali, in quanto il Consorzio ASI è ente strumentale della Regione Calabria (art. 1 Statuto) e svolge funzioni per la promozione industriale secondo il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo della Regione medesima.

Pertanto, la composizione del Consorzio ASI ed il suo rapporto con la Regione inducono a ritenere che il Consorzio stesso non sia ente esponenziale della comunità locale e, quindi, non costituisca "organo di decentramento" (in tale senso ancora TAR Lazio cit.; TAR Puglia, Bari, n. sez. III; 11 settembre 2008, n.2079).

Quanto al terzo motivo di ricorso, anch’esso è privo di fondamento.

Irrilevante il riferimento operato dal ricorrente alla posizione soggettiva dallo stesso vantata, essendo indiscusso l’interesse all’esercizio del mandato amministrativo, si osserva come il dedotto difetto di motivazione sia insussistente.

Il provvedimento impugnato, infatti, da un lato, precisa che può essere sciolta la riserva espressa nel provvedimento di distacco temporaneo del 2007, mentre, dall’altro, chiarisce che l’elencazione contenuta nell’art. 77, comma 2, del citato decreto, da considerarsi tassativa, è priva di ogni riferimento ai consorzi ASI e che tali organismi non possono ricondursi nemmeno alla nozione residuale di organi di decentramento, essendo privi delle caratteristiche essenziali della esponenzialità e dell’effettiva attribuzione di funzioni istituzionali da parte dell’ente locale conferente.

Il provvedimento, pertanto, risulta adeguatamente motivato in ordine al rigetto della richiesta di proroga del distacco, il quale – è bene ricordarlo – era stato disposto in via temporanea proprio al fine di verificare l’applicabilità al consorzio ASI della normativa di cui agli artt. 77 e 78 D.Lgs. n. 267/2000.

Quanto, infine, alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, si osserva come, vista la correttezza sostanziale del provvedimento e la conformità dello stesso al quadro normativo di riferimento, eventuali precedenti difformi -dal provvedimento in esame e, quindi, dalla normativa sopra citata – non possano incidere sulla legittimità dell’atto qui impugnato.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-02-2011, n. 5587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 29 ottobre 2009 e depositata il 28 dicembre 2009, il Tribunale ordinario di Bergamo – Sezione distaccata di San Grumello del Monte – per quanto qui rileva – ha condannato (nel concorso di circostanze attenuanti generiche) alla pena dell’arresto in venti giorni K.E.M., imputato della contravvenzione prevista e punita dall’art. 651 c.p., commessa il (OMISSIS).

2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, mediante atto recante la data del 12 febbraio 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza degli artt. 157, 160, 161 e 651 c.p. e L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, eccependo la prescrizione del reato, maturata il 22 settembre 2008 ai sensi della disciplina più favorevole al reo, ultrattivamente applicabile in virtù della norma di diritto intertemporale.

3. – Il ricorso è fondato.

Considerato il titolo del reato, l’epoca della commissione e l’assenza di cause di sospensione del decorso della prescrizione, il termine relativo è spirato alla data indicata dal ricorrente.

Sicchè il reato è estinto.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9400

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/2/2005 la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame interposto dal sig. P.D. nei confronti della pronunzia Trib. S. Maria Capua Vetere 30/3/2001 di accoglimento della domanda spiegata dal sig. D.P.A. di restituzione della somma di L. 10.000.000 detenuta senza alcun titolo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il D.P..
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2033 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che dalla "risultanze processuali" emerge come "nell’intero procedimento di prime cure" non sia stata dalle parti formulata "alcuna domanda" nè sollevate �eccezioni sul petitum (deciso ex art. 2033 c.c.)", e che "in sede di gravame lo stesso petitum ha costituito oggetto di vera e propria domanda nuova, specie sotto il profilo della causa petendi, rispetto a quella formulata nel libello introduttivo".

Si duole che "la Corte non si è accorta che il Tribunale, in effetti, ha esaminato una fattispecie del tutto diversa ed, anzi, antitetica a quella pacificamente prospettata dalle parti e (per tabulas) attestata agli atti di causa da cui risulta la piena legittimità (ed, in ogni caso le ragioni) del pagamento dell’importo della somma di L. 62.000.000 effettuato nelle mani dell’avv. P., il quale (nella prefata dichiarazione) ha assunto precise obbligazioni esclusivamente nella qualità di procuratore dei germani N. ed, in particolare, di consegnare a questi ultimi l’importo e di riservare la custodia limitata alla somma di L. 10.000.000 (Euro 5.164,57) per un tempo limitato alla definitiva transazione della causa in corso tra il D.P. ed i germani N.)".

Lamenta che il giudice dell’appello erroneamente ha escluso che "nella fattispecie in esame … vi sia stata da parte del giudice un’arbitraria integrazione della prospettazione dei fatti stessi, non essendovi alcun dubbio sul fatto che la domanda attrice era basata esclusivamente sulla dichiarazione del 06.10.1989, tanto è vero che soltanto in tale direzione si è sviluppato il contraddittorio anche a seguito della posizione processuale assunta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta".

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente "intravisto, di ufficio, la prova dell’indebito oggettivo su quel documento cui entrambe le parti avevano attribuito valore probatorio a sostegno delle loro opposte richieste circa l’esistenza di un giusto titolo, o meno, a trattenere una parte (L. 10.000.000) della somma (L. 62.000.000) oggetto di un pagamento legittimamente effettuato".

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1703 c.c., art. 1704 c.c., e segg., artt. 1766 e 1768 c.c., art. 1362 c.c., e segg., artt. 1375 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omessa e inconferente motivazione" su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che i giudici di merito abbiano erroneamente interpretato la dichiarazione in questione, stravolgendo persino il senso letterale delle parole "custodia" e "consegna".

Lamenta emergere "per tabulas" che "non si è mai verificata la preventivata definitiva transazione della causa in corso".

Con il 3^ motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che la corte di merito abbia "sommariamente" ed "elusivamente" rigettato "il motivo di appello sull’ingiusto diniego della richiesta di mezzi di prova".

Lamenta che "gli elementi addotti dal giudice di secondo grado a sostegno della propria decisione, ovvero la lettura del contratto e in particolare l’intestazione dello stesso … non possono in alcun modo essere considerarsi come idonee ed esaustive argomentazioni sulle quali fondare una così rilevante presa di posizione".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr., Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla "dichiarazione … in data 06.10.1989", alla "comparsa del 28.04.1994", alla "citazione (07.03.1994)", alla consegna dal rev. Don R.S., nel contesto del maggiore importo di L. 62.000.000, allo scopo di conseguire la transazione di un giudizio in corso coni germani N., patrocinati dallo stesso avv. P.", alla richiesta, nella "fase istruttoria di prime cure", di "provare di aver adempiuto agli obblighi assunti nell’anzidetta sua dichiarazione, a mezzo di interrogatorio formale, di escussione dei testi indicati", a "documenti idonei a poter dimostrare il successivo sviluppo della vicenda relativa alla prevista definitiva transazione … ved. verbali di udienza del 25.05,1995 e 28.05.1996 del primo grado", all’"atto di appello", alle "risultanze processuali" del "procedimento di prime cure", alla "sentenza di prime cure", agli "atti di causa da cui risulta la piena legittimità (ed, in ogni caso le ragioni) del pagamento dell’importo della somma di L. 62.000.000 effettuato nelle mani dell’avv. P., il quale (nella prefata dichiarazione) ha assunto precise obbligazioni esclusivamente nella qualità di procuratore dei germani N. ed, in particolare, di consegnare; a questi ultimi l’importo e di riservare la custodia limitata alla somma di 310.000.000 (Euro 5.164,57 ) per un tempo limitato alla definitiva transazione della causa in corso tra il D.P. ed i germani N.", alla "domanda attrice", alla "documentazione prodotta dalle parti", ai "rimanenti due motivi di appello", al "n. 4 del fol. Prod. Del convenuto in primo grado e riprodotto in appello", alla "sentenza n. 2345/90 del Tribunale di S. Maria C.V.", al "terzo motivo di appello", ai "documenti elencati sotto le lettere a, b, c, d, (ved. verbale di udienza del 27.03.1997)", alla reiterazione della "richiesta di deferire all’attore l’interrogatorio formale ed in subordine chiede ammettersi prova per testi sui capi a, b, e quali risultano specificati nell’udienza del 25.05.1885" limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Quanto al denunziato vizio ex art. 112 c.p.c., rilevato, da canto, che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quali errores in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 23/3/2011, n. 6672; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non già come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701); va per altro verso ribadito che anche alla denunzia della relativa violazione quale vizio integrante error in procedendo il principio di autosufficienza va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, il ricorrente, attesa la rilevata violazione del principio di autosufficienza non ha in ogni caso posto questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure, quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto.

Senza in argomento sottacersi come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato non rimane violato allorquando il giudice esamini una questione non espressamente formulata laddove questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (v. Cass., 26/10/2009, n. 22595); ovvero ricostruisca e qualifichi l’azione diversamente da come prospettato sia di accertare la presenza degli elementi caratterizzanti l’efficacia costitutiva od estintiva della pretesa avanzata, attenendo tale accertamento all’obbligo di esatta applicazione della legge (v. Cass., 28/1/2000, n. 961); o, ancora, pronunzi in base a ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o in base a norme giuridiche diverse da quelle dalle medesime invocate (v., Cass., 30/8/1997, n. 8258).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, cantra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorar, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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