Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il Signor I., dipendente della ASL Napoli 5, ha impugnato dinanzi al Tar Campania la delibera dirigenziale di esclusione dalla graduatoria degli ammessi alla procedura concorsuale per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, settore sociologico, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando (titolo di studio ed esperienza pregressa nel ruolo di riferimento).

Il giudice di primo grado, ritenuta la propria giurisdizione, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 1 comma 136 della legge n. 311 del 2004, che, per l’annullamento d’ufficio (in autotutela) dei provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati – secondo il Tar comprensivi di quelli di lavoro – fissa un termine massimo di tre anni, ed ha annullato il provvedimento di esclusione perché tardivamente adottato, a circa cinque anni dalla approvazione della graduatoria e dalla stipulazione del contratto di lavoro individuale.

La ASL Napoli 5 impugna la sfavorevole sentenza per i seguenti motivi:

– avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere la propria giurisdizione, considerando il provvedimento nell’ambito della procedura concorsuale, mentre esso era da inquadrare tra quelli incidenti direttamente sul rapporto di lavoro, con devoluzione della controversia al sindacato del giudice ordinario, essendo ormai esaurita la procedura concorsuale;

– avrebbe errato il primo giudice nel non considerare la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 21 L. n. 1034/1971;

– avrebbe errato il Tar nel considerare applicabile alla fattispecie l’art. 1, c. 136 della legge finanziaria per il 2005, peraltro incorrendo nel vizio di ultrapetizione per non essere stata la norma invocata dalla parte ricorrente, in luogo della previsione del "termine ragionevole" dell’art. 21 – nonies, dal momento che tale disposizione era stata adottata esclusivamente per regolare i casi in cui l’atto di annullamento fosse finalizzato a conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, in relazione a rapporti contrattuali e convenzionali con privati. Nella specie il provvedimento sarebbe stato adottato con finalità di demansionamento, motivato dall’esclusione dalla graduatoria degli ammessi a procedura concorsuale;

– avrebbe errato il Tar nel non accertare il possesso dei requisiti in capo alla parte ricorrente, nella specie non posseduti.

Si è costituita la parte appellata, controdeducendo, anche con memoria, ai motivi di appello e riproponendo condizionatamente all’accoglimento dell’appello i motivi rimasti assorbiti in primo grado relativi a vizi procedurali ed al possesso dei requisiti richiesti.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. La vicenda contenziosa trae origine dalla determinazione dirigenziale dell’Asl Napoli 5 con cui l’odierna parte appellata, unitamente ad altri dipendenti collocatisi utilmente nella graduatoria per selezioni interne per titoli ed esami per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica della ASL (progressione verticale), a seguito di un’istruttoria disposta dall’assessorato sanità della Regione Campania, è stata esclusa, a distanza di cinque anni dall’approvazione della graduatoria, per carenza dei requisiti indicati nel bando (relativi al possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di anzianità di qualifica nel profilo corrispondente).

2. Va, preliminarmente, vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione non esaminata dal primo giudice.

3. L’eccezione non merita accoglimento.

L’art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione, si riferisce non solo a quelle strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso di personale dipendente a fascia od area superiore, essendo il termine "assunzione" correlato alla qualifica che il candidato intende conseguire e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica dell’amministrazione (Cassazione civile, sezioni unite, 7 febbraio 2007, n. 2694, Cons. St. Sez. V, 16.7.2007, n. 4030).

Rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad una selezione per il passaggio ad una fascia funzionale superiore (progressione verticale).

4. Anche il motivo incentrato sul difetto del contraddittorio in mancanza di notifica ad almeno uno dei controinteressati va disatteso.

Invero, il Tar sul punto ha motivato mediante rinvio alle risultanze degli atti di causa, non contestate dall’appellante, che dimostrano l’avvenuto scorrimento della graduatoria con l’assunzione di tutti gli idonei. Conseguentemente, mancano soggetti controinteressati – né l’appellante fornisce elementi contrari – nei confronti dei quali possa configurarsi un obbligo di integrazione del contraddittorio.

5. Deve poi confermarsi la sentenza del primo giudice in ordine alla tardività del provvedimento, secondo il primo giudice emesso in violazione del termine di tre anni prescritto dall’art. 1, c. 136, della legge n. 311 del 2004.

6. In primo luogo va detto che la sentenza non può considerarsi viziata per ultrapetizione, posto che il ricorrente ha dedotto in primo grado la tardività del provvedimento di annullamento, sicchè il Tar correttamente ha accolto il motivo, utilizzando parametri normativi in linea con la prospettazione e la qualificazione del vizio dedotto. Non è incorso pertanto nel vizio di ultrapetizione, che sussiste quando il giudice abbia attribuito alla parte una utilitas non richiesta o esaminato ed accolto il ricorso per un motivo non prospettato (Cons. St. Sez. Quinta, 24.9.2003, n. 5462, sez. VI, 12.12.2008, n. 6169).

7. In merito alla tardività dell’annullamento, il Collegio ritiene che le censure dell’appellante, volte a dimostrare l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1, c. 136, l.n. 311/2004, non siano idonee a scalfire la censura di fondo accolta dal primo giudice, ossia il superamento di un termine ragionevole, nella specie individuato in quello forfetizzato dalla norma citata (ritenuta applicabile a fattispecie di pubblico impiego da Cons. St. 10.12.2009, n. 7752), in quanto l’atto annullato (ammissione del ricorrente al concorso per progressione verticale ed approvazione della relativa graduatoria) incide sul rapporto contrattuale di lavoro dei dipendenti beneficiari della progressione verticale, è preordinato ad ottenere i risparmi per l’amministrazione derivanti dalla restituzione dei dipendenti ai profili inferiori di provenienza e produce effetti perduranti nel tempo in concomitanza con la durata del rapporto di lavoro.

8. A riguardo, occorre sottolineare che anche l’art. 21 – nonies della l. n. 241/1990, che l’appellante giudica applicabile alla fattispecie, è ispirato ai medesimi principi di certezza e sicurezza delle situazioni giuridiche che sono alla base dell’art. 1, comma 136, l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), ed ha codificato le condizioni per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della P.A consistenti nell’illegittimità dell’atto; nella sussistenza di ragioni di interesse pubblico; nell’esercizio del potere entro un termine ragionevole; nella valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere (Cons. Stato Sez. V, 07042010, n. 1946).

9. Quanto all’avvenuto decorso del termine, il Tar ha considerato spirato il termine triennale, calcolato con riferimento sia alla conclusione della procedura concorsuale che alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Ma ad identiche conclusioni si giunge anche ove si consideri (cfr. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica 17.10.2005) ammissibile il superamento del triennio purchè, in conformità al criterio di ragionevolezza del termine recato dall’art. 21 – nonies, venga fornita una adeguata motivazione, nella specie del tutto carente.

10. L’appellante si è limitato a confutare l’applicazione dell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), sostenendo la conformità del proprio atto alle disposizioni di cui al Capo IV bis della Legge n. 241/1990 ed alla previsione di cui all’art. 21 – nonies, in rapporto ai vari fattori in gioco, tra cui l’interesse pubblico ed attuale all’annullamento dell’atto ed il pregiudizio sofferto dal privato.

Tuttavia, la conformità dell’azione amministrativa ai canoni del procedimento amministrativo in ordine al termine da osservare per l’annullamento d’ufficio è del tutto smentita dalle circostanze.

Va affermato come nella presente fattispecie – diversa dai casi di annullamento di annullamento d’ufficio di inquadramento illegittimo (come l’inquadramento in qualifica superiore in violazione della regola dell’accesso mediante concorso), in relazione ai quali una consolidata giurisprudenza(di recente, Cons. St, Sez. V, 22.3.2010 n. 1672; 11.7.2008, n. 3470) considera in re ipsa l’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo – rilevi la salvaguardia del consolidamento della posizione del privato che abbia confidato nella legittimità dell’atto rimosso, ricorrendo più circostanze in tal senso determinanti quali il conseguimento della fascia superiore a seguito di una selezione concorsuale, il previo accertamento da parte dell’amministrazione del possesso dei requisiti sia in fase di ammissione alla selezione – senza alcuna riserva – che in fase di approvazione della graduatoria, il mancato concorso dell’interessato ad un eventuale errore di valutazione quale una dichiarazione non veritiera, l’inconfigurabilità di una decadenza automatica dal beneficio e la necessità di un apposito provvedimento, l’inidoneità dell’atto a produrre effetti pregiudizievoli a danno di terzi che dall’annullamento trarrebbero vantaggio, l’assenza di atti volti ad affievolire l’affidamento, come una tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti dell’interessato.

11. Non contenendo l’appello avverso la pronuncia di tardività alcun elemento atto a dimostrare che l’affidamento incolpevole protrattosi per cinque anni (e quindi ben oltre anche il termine dell’art. 1, c. 136, l. n. 311 del 2004 – legge finanziaria per il 2005) debba considerarsi recessivo rispetto all’ annullamento, che il Collegio considera invece tardivo e non supportato da adeguata motivazione, il gravame deve essere respinto.

12. Il carattere assorbente del vizio di legittimità accertato dal primo giudice, da confermarsi in secondo grado, comporta la reiezione anche del motivo con cui l’appellante lamenta il mancato accertamento negativo, nel merito, dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale.

13. L’integrale reiezione dell’appello esime il Collegio dall’esaminare altresì i motivi dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti dalla parte appellata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 833

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 27.1.2011 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso e i motivi aggiunti in quanto, nelle more del giudizio, la Regione Lazio ha revocato l’atto impugnato.

Pertanto al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità dell’impugnativa per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per cessazione della materia del contendere il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione III civile 21 maggio – 22 settembre 2009, n. 20415 Danni, responsabilità custodia, comune, scivolo, uso improprio, cartelli (2009-10-08)

(Presidente Massera – Relatore Chiarini)

Svolgimento del processo

I. S. conveniva in giudizio nel gennaio 1995 il Comune di **** deducendo che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.

Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.

Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre, nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse, non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall’attrice – senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo il sinistro – non prova il nesso causale con l’accaduto, non avendo la vite la possibilità di trattenere il dito, né risultando alcuna fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere, sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello scivolo da parte del Comune e poiché era situato in un giardino comunale le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento sulla sicurezza dell’impianto; 5) tuttavia la S. non aveva provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo come conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché la S. era salita in senso inverso e tale fatto – c.d. fortuito attribuibile al terzo o al danneggiato – era idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.

Ricorre per cassazione I. S. cui resiste il Comune di ****. Le parti hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Premesso che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo che l’incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l’evento la discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l’uso del bene fosse così singolare da non essere prevedibile, né se quanto meno il comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella determinazione dell’evento, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. e senza considerare che l’incidente non si sarebbe verificato se l’impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Anche se la ricostruzione dell’accaduto – incastro del dito mentre la S. risaliva lo scivolo – fosse esatta, comunque la causa dell’incidente non è la salita in senso inverso, ma l’incastro del dito tra il tubolare ed il piano di discesa, elementi – condizione dell’impianto potenzialmente dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai attenuato.

Il fatto controverso è la mancanza di una precisa individuazione dell’atto o del comportamento interruttivi del nesso di causalità; si indica la ragione dell’insufficienza della motivazione nella mancanza di una specifica argomentazione in ordine all’estremo del comportamento della ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.

I motivi, connessi, sono fondati.

Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod. civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa – che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) – del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, sì da essere imprevedibile, e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell’evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poiché funzione dell’art. 2051 cod. civ. è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) – e questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode per l’evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa – il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso improprio – da parte del terzo o del danneggiato – della cosa si arresta soltanto al caso in cui la pericolosità dell’anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008).

Pertanto, incontroverso che l’evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce delle norme – tra cui l’art. 1227 cod. civ. – e dei principi innanzi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 440 del 2006, in tema di lavori pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 4 novembre 2005, depositato il successivo 14 novembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), in riferimento all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), agli artt. 3, 97, 117, primo comma, della Costituzione, «in relazione ai principi del Trattato CEE sulla tutela della concorrenza, sulla libera circolazione e sulla libertà di stabilimento» (di cui agli artt. 2, 3, 4, 39 e seguenti, 81 e seguenti del Trattato CEE) ed all’art. 120 della Costituzione.

2.– Il ricorrente premette che la disposizione impugnata sostituisce l’art. 26 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e stabilisce una nuova e completa disciplina per l’affidamento dei lavori pubblici regionali mediante procedura ristretta. Tale disposizione è censurata nella parte in cui dispone che, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l’amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione vi è quello della «migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all’incidenza percentuale sull’organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all’obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell’INPS nell’anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara». Così disponendo, secondo la difesa erariale, la norma censurata: violerebbe il limite del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali, che l’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta impone alla potestà legislativa primaria della Regione in materia di «lavori pubblici di interesse regionale»; determinerebbe un trattamento differenziato ratione loci, creando di fatto una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, in palese contrasto con il principio della parità di trattamento di situazioni identiche e di uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale; contrasterebbe, infine, anche con il principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, non rispondendo ad alcuna esigenza tecnica o di concorrenzialità.

3.– Nel giudizio si è costituita la Regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

In via preliminare, la Regione eccepisce che il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per erronea individuazione dell’oggetto, essendo indicata, nell’epigrafe del ricorso, come pure, ripetutamente, nel corso della motivazione dello stesso, come disposizione impugnata l’art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, inerente alla procedura negoziata, in luogo dell’art. 25 della medesima legge regionale, recante invece la contestata disciplina della cosiddetta procedura ristretta. Il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile sotto altri profili: per insufficienza ed incompletezza della motivazione, dal momento che, mentre nelle conclusioni dello stesso si chiede la caducazione dell’intero art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, la motivazione risulterebbe invece incentrata esclusivamente su censure indirizzate ad una parte assai limitata di tale disposizione e cioè alla lettera c) del secondo comma della stessa disposizione; infine, per difetto di attualità dell’interesse a ricorrere, limitandosi la disposizione censurata a rinviare ad un atto successivo (deliberazione della Giunta regionale) la determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri individuati dalla legge.

Nel merito, la Regione sostiene che il ricorso è infondato, considerato che il censurato criterio della «idoneità di localizzazione», lungi dal determinare una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, costituisce, piuttosto, criterio funzionale a consentire la valutazione della capacità effettiva dell’impresa di svolgere l’appalto in loco, ossia di trasferire ivi beni e personale se necessario, a nulla rilevando ove il concorrente abbia la sede e quale sia la sua nazionalità.

4.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.
Considerato in diritto

1.– La questione di legittimità costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l’art. 25 della legge della medesima Regione 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), impugnato per violazione dell’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e degli artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

La disposizione censurata stabilisce che, nell’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante procedura ristretta, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l’amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione, vi è quello della «migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all’incidenza percentuale sull’organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all’obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell’INPS nell’anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara».

Tale norma, secondo il ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto determinerebbe un trattamento differenziato ratione loci, creando di fatto una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, in violazione del limite generale del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali posto dallo statuto speciale in relazione alla competenza legislativa regionale primaria ivi riconosciuta in materia di «lavori pubblici di interesse regionale». Inoltre, violerebbe il principio della parità di trattamento di situazioni identiche e della uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale, nonché il principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.– In linea preliminare, occorre valutare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione resistente in relazione alla dedotta erronea individuazione dell’oggetto delle censure, alla pretesa insufficienza ed incompletezza della motivazione ed al ritenuto difetto di attualità dell’interesse a ricorrere.

Dette eccezioni non sono fondate.

Dal tenore letterale del ricorso si desume, infatti, chiaramente che la norma oggetto delle censure è non già l’art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, erroneamente evocato nell’epigrafe del ricorso ed inerente alla cosiddetta procedura negoziata, ma l’art. 25 della medesima legge regionale, nella parte in cui ha introdotto il comma 2, lettera c), nell’art. 26 della legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la disciplina della cosiddetta procedura ristretta per l’affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale di valore inferiore o pari a 1.200.000 euro, disciplina alla quale si riferiscono tutte le censure.

Del pari emerge dalla motivazione del ricorso che le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando.

Infondata risulta altresì l’eccezione di difetto di attualità dell’interesse a ricorrere. Il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», oggetto di contestazione, è infatti espressamente indicato dalla norma censurata come uno dei criteri che l’amministrazione appaltante è tenuta ad applicare per operare la selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.

3.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 è fondata, in riferimento all’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, nonché agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all’esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).

Nella specie, la norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel bando, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all’organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere all’ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo» (sentenza n. 207 del 2001). Questa condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell’efficienza e del buon andamento dell’amministrazione, in quanto è «ben possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari – e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara – per assicurare un’efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla legge «consentono comunque all’amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 207 del 2001).

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 del 1996, come modificato dall’art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, nella parte in cui introduce il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», fra i criteri di selezione di due terzi dei candidati ammessi alla procedura ristretta per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall’art. 25 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.

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