Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-09-2011, n. 19526 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La srl GEN propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Ravenna, e quello incidentale della contribuente, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 1997, con il quale erano stati contestati ricavi non contabilizzati.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che nella verifica erano stati garantiti alla contribuente i diritti e le garanzie previste dallo statuto del contribuente, come risultava dal verbale sottoscritto dal legale rappresentante della società, al di là del possibile iniziale equivoco tra "farsi rappresentare" e "farsi assistere" nelle operazioni da un professionista; che i documenti e le dichiarazioni rese nella verifica erano comunque utilizzabili, anche qualora fossero state irritualmente acquisiti; che l’accertamento era legittimato dal rinvenimento di una contabilità parallela reale dove risultavano, in nero, le operazioni effettive della quotidianità; infine confermava la determinazione in via equitativa di costi nella misura del 30% sui maggiori ricavi accertati, non essendo stato dimostrato se tutti i costi sostenuti dalla società erano stati regolarmente contabilizzati, oppure se solo parzialmente ed in quale misura.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della stessa decisione, devono essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia.

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, nonchè vizio di motivazione, la società contribuente assume che l’informazione dei verificatori al contribuente, secondo cui questi avrebbe potuto farsi "rappresentare" – e non "assistere" – da un professionista o da una persona di sua fiducia nel corso delle operazioni ispettive, si porrebbe in contrasto con la disposizione in rubrica, non essendo configurabile una equivalenza fra le due nozioni, e considerato che, nella specie, la facoltà di farsi assistere era di rilevante importanza, essendo l’indagine fondata sulle sole dichiarazioni del legale rappresentante della società, non assistito dal professionista, dichiarazioni che, quindi, erano state illegittimamente acquisite.

Il motivo è infondato.

La figura del "rappresentante" del contribuente in sede di accesso dell’amministrazione finanziaria nei locali, soggetto al quale i verbalizzanti possono fare richieste, e che è tenuto, alla fine delle operazioni, a sottoscrivere il verbale, è contemplata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6, disposizione compresa della disciplina dell’accertamento IVA, ma applicabile all’accertamento delle imposte dirette in forza del rinvio del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 1.

La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 2 e 3, prevede poi che all’inizio della verifica il contribuente ha, tra l’altro, "diritto di essere informato, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria", e che lo stesso contribuente può chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato, oltre che nell’ufficio dei verificatori, "presso il professionista che lo assiste o rappresenta".

Il professionista che il contribuente può designare per le operazioni di verifica è indubbiamente soggetto dotato di competenze tecniche che, secondo la lettera dello stesso statuto del contribuente, "assiste o rappresenta" il contribuente stesso.

La sentenza impugnata non incorre pertanto nei vizi denunciati, in quanto nell’avere i verificatori informato il contribuente che nel corso delle operazioni "avrebbe potuto farsi rappresentare da un professionista" può forse rilevarsi, a tutto voler concedere, una imprecisione lessicale – peraltro giustificata nella specie dal lessico impiegato dal legislatore -, ma comunque deve leggersi l’inequivoca prospettazione al contribuente della facoltà di avvalersi nelle operazioni di un soggetto dotato di competenze tecniche.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società nel corso della verifica e sulla attendibilità della documentazione extracontabile rinvenuta.

Il motivo come articolato è inammissibile, in quanto denuncia vizio di motivazione ma è privo della chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009; Cass., sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).

Con il ricorso incidentale l’amministrazione censura per vizio di motivazione la decisione con un motivo sintetizzato, in modo idoneo ai fini dell’ottemperanza alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nei seguenti termini: "in merito al riconoscimento di maggiori costi, in relazione alla determinazione di maggiori ricavi, l’esponente Agenzia delle Entrate ribadisce che l’esame documentale ha consentito esclusivamente di determinare i ricavi non contabilizzati, non essendo stati rinvenuti altri documenti che attestassero o giustificassero acquisti non contabilizzati. Ne consegue dunque che sulla questione relativa all’incidenza dei costi nella misura del 30% sui maggiori ricavi accertati, la motivazione data dal collegio appare del tutto sfornita di adeguata motivazione".

Il motivo è fondato.

Nel caso di specie, infatti, era stata regolarmente presentata la dichiarazione dei redditi; all’esito della verifica, sulla base dei documenti rinvenuti e delle dichiarazioni del legale rappresentante della società in quella sede raccolte – dichiarazioni che non assumono contenuto testimoniale, ma "possono invece essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e costituiscono pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri" (Cass. n. 28316 del 2005, n. 22122 del 2010), l’ufficio aveva accertato l’esistenza di ulteriori ricavi, non contabilizzati.

Non si è pertanto in presenza di un accertamento del reddito d’impresa del tutto induttivo, dove l’ufficio procede "alla ricostruzione reddituale complessiva del contribuente" (cfr. Cass. n. 28028 del 2008), ma dell’applicazione del metodo analitico induttivo, essendo stata effettuata la determinazione del reddito nell’ambito delle risultanze della contabilità, ma con ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi di cui risultava provata aliunde la mancanza, di partite attive, cioè, risultate ingiustificatamente sottratte all’imposizione.

Ed il principio – introdotto dal D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5, che ha abrogato il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6, il quale escludeva la deducibilità delle spese ed altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione, in virtù del quale è consentito all’imprenditore, in sede di accertamento dell’imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d’impresa non risultanti dalle scritture contabili, non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell’onere della prova, restando, quindi, a carico dell’imprenditore dimostrare l’esistenza, ed inerenza, di eventuali componenti negativi del reddito (Cass. n. 3305 del 2009, n. 4218 del 2006).

Il giudice d’appello ha confermato il riconoscimento di costi, operato "in via equitativa" in primo grado, nella misura del 30% sui maggiori ricavi accertati, "rigettando le censure avanzate per opposti motivi dalle due parti in causa, perchè basate su valutazioni generiche e prive di riscontri puntuali e concreti", e ciò sul rilievo che non era "stato dimostrato se tutti i costi effettivamente sostenuti dalla società siano stati regolarmente contabilizzati, oppure se solo parzialmente ed in quale misura".

Una siffatta motivazione, alla stregua della distribuzione dell’onere probatorio in materia, è inadeguata, perchè insufficiente ed equivoca, a dare conto delle ragioni della ritenuta raggiunta prova, che come si è visto incombe sul contribuente, dell’esistenza di costi deducibili sui maggiori ricavi accertati.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato mentre va accolto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale dell’amministrazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-10-2011, n. 20388 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino accoglieva La domanda del lavoratore in epigrafe, proposta nei confronti della società Fiat Group Atomobiles S.p.A. – già Fiat Auto S.p.A. – diretta ad ottenere, previa declaratoria d’illegittimità del collocamento in GIGS, la condanna di detta società al pagamento della differenza tra le retribuzioni contrattuali maturate ed il trattamento d’integrazione salariale.

La Corte territoriale poneva a base del decisum, innanzitutto, il rilievo secondo il quale non poteva ritenersi che il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5, aveva abrogato il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, il quale prevedeva l’obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonchè le modalità della rotazione".

Riteneva, poi, la predetta Corte che la comunicazione inviata dall’azienda alle rsu risultava del tutto generica quanto ai criteri adottati per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs e che, peraltro, nemmeno successivamente la stessa aveva compiutamente specificato i criteri di scelta seguiti.

Nè mancava di sottolineare la Corte del merito che del tutto irrilevante risultava il successivo accordo in quanto il vizio di legittimità della procedura non poteva ritenersi suscettibile di successiva sanatoria.

Avverso questa sentenza la società in parola ricorre in cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’ intimata, la quale propone ricorso incidentale condizionato assistito da un’unica censura cui replica, con controricorso, la società.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando la impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale a società ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. n. 218 del 2000, nonchè dell’art. 15 preleggi, pone, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti di diritto: 1. "se il combinato disposto della L. n. 59 del 1997, art. 20, e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, determina l’abrogazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7-8, legge espressamente indicata nella L. n. 59 del 1997, all. l, n. 90"; 2. "se la cit. L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7-8, deve poi ritenersi abrogato per incompatibilità e/o esaustività della nuova disciplina prevista dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, rispetto alla previggente, ai sensi dell’art. 15 preleggi".

Con la seconda censura del ricorso principale la società, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione alla nozione di ragioni ostative alla rotazione ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all’accordo con il Governo del 12 dicembre 2002 e all’accordo di programma, articola i seguenti quesiti: 1. "se il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, nel privilegiare la rotazione del personale e nei richiedere al datore di lavoro l’indicazione delle ragioni ostative alla rotazione fa riferimento ad esigenze ostative che non sono affatto di carattere assoluto o immodificabile, ma contingenti e mutevoli"; 2. "se la specificazione, in sede di esame congiunto, delle ragioni ostative alla rotazione, specificazione che risulta evidente nell’Accordo di programma, presentato dal Governo e sottoscritto dalla Fiat Auto Spa nel dicembre del 2002 costituisca fatto decisivo che non è stato preso in considerazione dalla Corte di Appello che, in merito, ha omesso qualunque motivazione".

Con la terza critica del ricorso principale la società, prospettando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ed ancora dei D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione al verbale del Ministero del Lavoro del 5.12.2002, nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all’esame congiunto del 5.12.2002 redatto dal Ministero del Lavoro, articola i seguenti quesiti: 1. "se in base al D.P.R. n. 218, art. 2, l’esame congiunto costituisce una fase della più complessa procedura amministrativa ed il relativo verbale di esame ha natura di atto amministrativo, dotato di efficacia certificativi circa ciò che la p.a. attesta essere avvenuto in sua presenza"; 2. se, in base al D.P.R. n. 218, art. 2, il verbale di esame congiunto, provenendo da una p.a., determina una presunzione di legittimità della procedura, con inversione di onere della prova".

Con il quarto motivo del ricorso principale la società, allegando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura, articola i seguenti quesiti: 1. "se il combinato disposto della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8 e del D.P.R. n. 218, art. 2, richiede la comunicazione e l’esame congiunto dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, senza imporre al datore di lavoro la indicazione specifica e dettagliata d’informazioni circa le singole posizioni lavorative"; 2 "se il combinato disposto della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8 e del D.P.R. n. 218, art. 2, nel valorizzare il momento dell’esame congiunto impone di valutare la completezza delle informazioni fornite alle OO.SS sulla base sia della comunicazione che dell’esame congiunto"; 3. "se il contenuto dell’esame congiunto quale fatto controverso decisivo per la definizione del presente giudizio non sia stato adeguatamente approfondito in fase istruttoria e la mancata considerazione dello stesso non adeguatamente motivata, col risultato di non considerare nel complesso della procedura così come configurata dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, correttamente adempiuti dalla soc. Fiat Auto gli obblighi di comunicazione e informazione".

Con la quinta censura del ricorso principale la società, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e dell’art. 1375 c.c., nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli accordi sindacali 18 marzo 2003 – 22 luglio 2003 ed inoltre insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, pone i seguenti quesiti: 1" se costituisca violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e dell’art. 1375 c.c., in relazione agli accordi sindacali 18 marzo 2003 – 22 luglio 2003 nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., avere negato a detti accordi una valenza sanante di qualsiasi vizio di procedura e/o del provvedimento di sospensione in GIGS"; 2." Se costituisca violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 – sia complessivamente considerato sia in particolare del comma 8 – e successive modificazioni avere negato agli accordi sindacali 18 marzo 2003 – 22 luglio 2003, stipulati in fase di gestione di CIGS, un effetto sanante di eventuali vizi della procedura e/o del provvedimento di sospensione in CIGS".

Con la sesta critica del ricorso principale "la società, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 213 del 2000, art. 2, in relazione al verbale del Ministro del lavoro 5.12.2002 nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, pone i seguenti quesiti: 1. "se in base al D.P.R. n. 218, art. 2, l’esame congiunto costituisca una fase della più complessa procedura amministrativa ed il relativo verbale di esame ha natura di atto amministrativo dotato di efficacia certificativi circa ciò che la PA attesta essere avvenuto in sua presenza; 2. "Se in base al D.P.R. n. 218, art. 2, il verbale di esame congiunto, provenendo da una PA determini una presunzione di legittimità della procedura, con inversione dell’onere della prova a carico di parte ricorrente".

Con la settima censura del ricorso principale la società, allegando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 2000 in relazione alla posizione soggettiva del ricorrente e vizio di motivazione in ordine a tale punto,pone i seguenti quesiti: 1. "se il D.P.R. n. 218, art. 2, non consente di sanzionare mere carenze formali del verbale di esame congiunto, fatta salva l’ipotesi della radicale assenza, a prescindere dall’esame e della valutazione della congruità della singola scelta rispetto alle ragioni della CIGS"; 2.

"se la congruità della singola scelta rispetto alla CIGS fatto controverso e decisivo per il presente giudizio, non sia stata valutata dal giudice di appello che non ha fornito alcuna motivazione sul punto, con la conseguenza di ritenere illegittima la sospensione in CIGS cui è causa".

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato gli intimati assumendo violazione del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, formulano il relativo quesito di diritto. Assumono che incongruamente la Corte di merito ha ritenuto che non sussisteva, nell’ambito dell’esame congiunto, un obbligo di formalizzare per iscritto il programma che l’impresa intendeva attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati, dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, quantomeno sotto forma di verbalizzazione da parte dei pubblici funzionar presenti all’incontro.

Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso principale risulta ammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5.

Invero, questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 716i nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530) che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire, al caso di specie emerge che risulta specificata in quale sede processuale sono rinvenibili, i documenti ed in particolare gli accordi su i quali il ricorso si fonda con la conseguenza che il ricorso è, ai sensi del cit. art. 366 c.p.c., n. 6, ammissibile ed è altresì, ex l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, procedibile.

Il ricorso in parola è, inoltre, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., poichè in relazione ai singoli motivi vi è articolazione di una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contiene un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Sempre via pregiudiziale rileva il Collegio che deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla parte controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento di repressione della condotta antisindacale, promosso dalle oo.ss. nei confronti della Fiat, per violazione degli oneri di informazione strumentali all’applicazione della cigs.

La difesa di parte controricorrente ha prodotto le sentenze di questa Corte n. 13240 del 9 giugno 2009 e n. 15393 dell’1 luglio 2009 che hanno respinto il ricorso proposto dalla Fiat per la cassazione della sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il comportamento antisindacale e dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31 ottobre 2002. li controcorrente ribadisce, quanto già sostenuto dinanzi a questa Corte in analoghi giudizi, che da tali sentenze deriverebbe, per un verso che l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunce in questione, intervenute tra FIAT e le oo.ss., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 c.c., da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore, e dall’altro che potendo l’art. 2909 c.c., essere letto nel senso che "il giudicato fa stato nei confronti delle parti", gli effetti delle sentenze potrebbero estendersi nei confronti della parte controricorrente.

Come già affermato da questa Corte nei predetti analoghi giudizi, ed in questa sede va ribadito, che – fermo restando la conoscibilità dei precedenti di questa Corte – con la memoria ex art. 378 c.p.c., possono essere solo illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, seppure sotto la forma dell’ eccezione di inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, la prima questione è dei tutto estranea al presente giudizio di legittimità e non può essere prese in considerazione.

Con la seconda questione si deduce,invece, nella sostanza l’esistenza di un giudicato esterno di cui si chiede l’affermazione anche tra le parti. Il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto, anche in una lettura costituzionalemente orientata dell’art. 2909 c.c., rimane fermo che le decisioni invocate non possono spiegare la stessa autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).

Tanto premesso rileva il Collegio che i motivi del ricorso principale, che vanno trattati unitariamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, sono in parte infondati ed in parte assorbiti alla stregua dei principi già enunciati da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. 28 novembre 2008 n. 28464, Cass. 9 giugno 2009 n. 13240, Cass. 1 luglio 2009 n. 15393, Cass. 2010 n. 11254 e Cass. 31 gennaio 2011 n. 2155).

Va in primo luogo ribadito i principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata" (v. per tutte Cass. S.U. 11 maggio 2000 n. 302, che ha chiarito che la violazione dell’obbligo della comunicazione, da un lato, integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale e, dall’altro, "investendo un elemento essenziale (e non meramente formale o marginale) della complessa fattispecie, è causa diretta di illegittimità del provvedimento finale, perchè preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge (la tutela della posizione dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura), di tal che "l’inosservanza della suddetta garanzia procedimentale, implicante la mancata attuazione del principio di trasparenza, incide direttamente sul medesimo provvedimento finale di concessione del beneficio".) Ai fini, quindi, della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in CIGS l’azienda è tenuta a comunicare 1 motivi per i quali non vengano adottati i meccanismi di rotazione ed i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e "la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori" (v. Cass. 19 agosto 2003 n. 12137), per cui questi ultimi possono agire "per ottenere il ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione piena e non integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede" (v. Cass. 4 maggio 2009 n. 10236).

In particolare por, per quanto riguarda il rapporto tra la L. n. 223 del 1991 e il D.P.R. n. 223 del 2000 la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nell’affermare che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultimo testo.

Il menzionato D.P.R. n. 218, non incide, infatti, sulle prescrizione del combinato disposto della L. n. 154 del 1975, art. 5 e L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali, criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione – atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (cfr. Cass. 28 novembre 2008 n. 28464 cit. e da ultimo Cass. 31 gennaio 2.011 n. 2155 cit.).

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione del datore di lavoro di avvio della procedura a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma del D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri del datore di lavoro con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9 giugno 2009 n. 13240 cit. e 1 luglio 2009 n. 15393 cit., entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs in esame).

Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto, come già affermato da questa Corte in analoga fattispecie (V. Cass. 31 gennaio 2011 n. 2155 cit.) l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – secondo il quale la comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a dare, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto dei prescritto esame congiunto.

Il primo ed il secondo motivo vanno, pertanto, rigettati.

Il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si contesta la mancata assegnazione di "valore asseverativo della regolarità della procedura" al verbale del Ministero del Lavoro del 5.12.02, rimane assorbito.

E’, difatti, consequenziale che ove si ritenga che i criteri di individuazione e le modalità della rotazione debbano essere predeterminati (e cioè, indicate ab initio) nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo scrutinare l’asserito valore asseverativo di un documento che dovrebbe certificare che quell’indicazione si è perfezionata, invece, solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto. Il quarto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati nella comunicazione del 31 ottobre 2002 di avvio della procedura, è infondato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato, invero, che, nonostante la L. n. 223, art. 1, comma 7, preveda che oggetto della comunicazione debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", tali criteri debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1 luglio 2009 n . 15393 cit.).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile, dalla quale; non poteva evincersi il percorso aziendale che aveva portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

La società del resto in proposito si limita a prospettare la propria valutazione delle risultanze di causa, sollecitando una revisione del ragionamento decisorio, inammissibile in questa sede (v. Cass. 7 giugno 2005 n. 11789, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766).

Il quinto e sesto motivo, con i quali la società ricorrente sostiene che il verbale del Ministero del lavoro e gli accordi del 18 marzo 2003 e 20 luglio 2003 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura, sono infondati.

Non può al riguardo che ribadirsi quanto in proposito osservato da Cass. 31 gennaio 2011 n. 2155 che già si è espressa su analoga questione.

In particolare va rimarcato che l’accordo intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si è limitato a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che di per sè esclude quei carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non potevano soddisfare l’ esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire, non solo alle oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro fosse coerente col programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di tutelare la loro posizione individuale, sottoponendo a controllo il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10 maggio 2010 n. 11254). Quanto ai richiamato verbale del Ministero del lavoro valgono le osservazioni svolte in sede di scrutinio del terzo motivo del ricorso principale.

Deve, quindi, ritenersi che il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata sul principio consolidato (dopo l’intervento delle S.U., con la sentenza n. 302 dell’11.5.2000), innanzi richiamato, secondo cui, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa e illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi e che tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

Il settimo motivo, con cui si sostiene che il giudice di appello, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare nel merito se la scelta di collocare in cigs il lavoratore fosse coerente con i criteri indicati nella comunicazione iniziale, va respinto in quanto, come già ritenuto da questa Corte nella più volte richiamata sentenza n. 2155 del 201, l’accertata inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in tal senso.

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario oltre spese generali, IVA e CPA attribuite all’avv.to Bruno Cossu anticipatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 20-06-2011, n. 24559 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- P.M., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lucca, del 12 maggio 2010, che, nell’applicare nei suoi confronti, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, lo ha sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di dieci mesi.

Deduce il ricorrente: a) Violazione di legge, per avere il giudicante violato il patto intercorso tra le parti, che prevedeva l’applicazione della sospensione della patente di guida per il periodo di sei mesi; la richiesta di patteggiamento, precisa il ricorrente, era stata subordinata anche all’applicazione di detta sanzione nel minimo edittale (sei mesi); b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, ancora con riguardo alla durata della sanzione accessoria, laddove il giudicante, dopo avere ritenuto l’imputato meritevole delle attenuanti generiche e dopo avere applicato la pena nei minimi di legge, ha poi, illogicamente, applicato quasi nel massimo la predetta sanzione.

Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 7 marzo 2011, il ricorrente, nel ribadire i contenuti dei motivi di ricorso già proposti, con motivo aggiunto, chiede che, alla luce delle modifiche apportate con L. n. 120 del 2010 all’art. 186 C.d.S., questa Corte adotti i provvedimenti necessari per permettere la sostituzione della pena detentiva applicata con quella del lavoro di pubblica utilità.

-2- Il ricorso è infondato. a) Quanto al primo dei motivi proposti, occorre rilevare che, in tema di applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, questa Corte ha affermato ripetutamente che essa consegue di diritto ai casi di condanna o di applicazione di pena patteggiata per violazioni delle norme del codice della strada. La stessa Corte ha, altresì, affermato che l’accordo tra le parti che riguardi anche la durata di detta sanzione non vincola in alcun modo il giudice, il quale, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, la determina secondo i parametri specificati dalla legge (Cass. n. 28544/01).

A tali principi si è attenuto il giudice del merito che, giustamente ritenendosi non vincolato dal patto, ha applicato la sanzione per la durata che ha ritenuto adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato. b) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Inesistente è, invero, il dedotto vizio motivazionale, ove si consideri che la determinazione della pena e la individuazione della durata della sanzione amministrativa in questione rispondono ad esigenze del tutto diverse – legate, in particolare, quelle relative a quest’ultima, alla necessità di evitare il pericolo del ripetersi di condotte che pongano a rischio la pubblica incolumità e di garantire la sicurezza degli utenti della strada – di guisa che non è riscontrabile illogicità alcuna nella decisione del giudice di ratificare il patto che ha previsto una pena detentiva ricondotta ai minimi edittali, contenuta anche dalla concessione delle attenuanti generiche, e, nel contempo, di disporre, in vista delle richiamate esigenze, la sospensione della patente di guida per una durata superiore ai minimi di legge.

Deve, infine, dichiararsi inammissibile, per tardività, il motivo di ricorso nuovo proposto con la memoria del 7 marzo 2011. In realtà, a prescindere dal tema relativo alla deducibilità con motivi nuovi di questioni non collegate con quelli formulati nel ricorso principale, deve rilevarsi che l’art. 585, comma 4, codice di rito, prescrive che motivi nuovi possono essere proposti al giudice dell’impugnazione fino a 15 giorni prima dell’udienza; termine non rispettato nel caso di specie.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 24727 Comunione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 20-7-1999 S.M. e D. C. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Cavalese – D.M. ed C. E. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione sui beni immobili di cui alle PP. TT. 417 e 274 in C.C. Daiano.

Le attrici, premesso di essere rispettivamente titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto della quota indivisa di 1/5 dei beni immobili di cui alle suddette particene, mentre la proprietà dei restanti 4/5 spettava ai convenuti per la quota indivisa di 1/5 ciascuno, assumevano di aver inutilmente chiesto più volte ai predetti comproprietari di dividere gli immobili.

I convenuti costituendosi in giudizio deducevano che il complesso immobiliare oggetto di comunione tra le parti era costituito da un maso da sempre destinato all’attività agricola e, in particolare, all’attività zootecnica, dove si allevavano circa 30 capi di bestiame e che, avendo il fabbricato una struttura necessariamente unitaria, non era suscettibile di destinazioni diverse; sostenevano di avere pertanto interesse ad ottenere l’attribuzione dell’intera proprietà degli immobili e, conseguentemente, si dichiaravano disponibili al pagamento del giusto prezzo della quota di comproprietà spettante alle attrici.

Il Tribunale adito con sentenza del 12-2-2003 scioglieva la comunione esistente tra le parti attribuendo ai convenuti, per la quota indivisa di 1/2 ciascuno, la proprietà di tutti i predetti beni immobili, accertava e dichiarava i convenuti obbligati in solido al pagamento in favore delle attrici della somma pari ad 1/5 dell’equivalente in euro della somma di L. 159.448.392 oltre rivalutazione ed interessi legali, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore delle attrici dell’equivalente in euro della somma di L. 4.935.200 oltre interessi legali, compensava tra le parti le spese di giudizio per la quota di 4/5 e condannava le attrici in solido al rimborso in favore dei convenuti della residua quota di 1/5 di esse.

Proposto gravame da parte di S.M. e di D.C. cui resistevano D.M. ed C.E., la Corte di Appello di Trento con sentenza dell’11-10-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza S.M. e D. C. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui D.M. ed C.E. hanno resistito con controricorso; te parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c. anche in relazione all’art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con il quale le esponenti avevano eccepito la nullità della CTU espletata nel primo grado di giudizio per avere il tecnico designato dal Tribunale eseguito il sopralluogo senza aver avvertito il consulente di parte attrice.

Le ricorrenti rilevano che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, tale mancata comunicazione della data e dell’ora di svolgimento delle operazioni peritali si era risolta in una violazione del principio del contraddittorio ed in un pregiudizio del diritto di difesa delle attrici, posto che queste ultime non avevano potuto partecipare ad una attività del CTU che riguardava non solo la semplice descrizione dei luoghi, ma anche la valutazione sulla possibilità di divisione dell’immobile; nè tale violazione poteva ritenersi ininfluente per aver potuto il consulente di parte attrice esaminare la bozza di relazione fornitagli dal CTU prima del deposito, ciò essendo avvenuto soltanto l’11-12-2000, ovvero pochissimi giorni prima dell’udienza del 15-12-2000 nella quale lo stesso CTU aveva depositato il suo elaborato.

Le ricorrenti inoltre rilevano che la Corte territoriale ha omesso totalmente di esaminare le ulteriori eccezioni sollevate riguardanti il fatto che il CTU senza autorizzazione aveva richiesto chiarimenti ed acquisito documenti presso la sola parte convenuta tramite un tecnico non ritualmente nominato, e non aveva comunicato alle attrici gli scritti defensionali acquisiti dai convenuti.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, esaminando il primo motivo di appello con il quale le appellanti avevano eccepito l’omessa comunicazione al loro consulente di parte della data di ripresa delle operazioni peritali dopo un primo incontro svoltosi nello studio del CTU C., avendo quest’ultimo omesso di comunicare telefonicamente al consulente di parte Ce. la data e l’ora del sopralluogo durante il quale egli aveva proceduto all’ispezione del complesso immobiliare oggetto del giudizio di divisione, ha osservato che tale omissione non aveva determinato nella fattispecie alcun pregiudizio del diritto di difesa in quanto il CTU in esito a tale sopralluogo aveva effettuato una descrizione dei luoghi ben noti alle parti, comunque mai contestata dalle stesse appellanti quanto a ubicazione e consistenza del fabbricato e alla sua destinazione ad allevamento del bestiame, ovvero agli elementi di fatto necessari per formulare un giudizio sulla possibilità di procedere alla divisione in natura del bene e sulla determinazione del suo valore; inoltre il CTU, oltre a fornire una valutazione di indivisibilità dell’immobile, aveva poi fornito al giudice tutti gli elementi di fatto per formulare il proprio giudizio sulla possibilità di dividere il fabbricato in due porzioni; infine il giudice di appello ha rilevato che il consulente delle appellanti aveva predisposto un progetto divisionale del quale era stata invocata l’applicazione, e che tale consulente, esaminata la bozza di relazione fornitagli dal CTU prima del deposito, aveva avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni alle quali il CTU aveva replicato.

Orbene è evidente, sulla base di tali rilievi, che l’omessa comunicazione da parte del CTU al consulente di parte delle attrici della data di ripresa delle operazioni peritali non ha determinato alcun concreto ed effettivo pregiudizio del diritto di difesa delle attuali ricorrenti, sia per la natura meramente ricognitiva dello stato dei luoghi dell’attività svolta dallo stesso CTU, sia perchè quest’ultimo aveva fornito tutti gli elementi di fatto anche in ordine alla possibilità di divisione del fabbricato per cui è causa in due porzioni, sia perchè comunque il consulente di parte aveva avuto modo di prendere visione della bozza del progetto divisionale, sia pure soltanto tre giorni prima dell’udienza nella quale il progetto stesso è stato poi depositato; invero le ricorrenti, nel ribadire la lesione del proprio diritto alla difesa, sostengono tale assunto sulla base del semplice rilievo della mancata partecipazione del proprio consulente di parte al sopralluogo disposto dal CTU, senza peraltro dedurre sotto quale specifico profilo tale circostanza abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, posto che soltanto in tal caso l’inosservanza dell’obbligo di comunicare la data di prosieguo delle operazioni peritali può dar luogo a nullità della consulenza (Cass. 3-1-2003 n. 15; Cass. 2-3-2004 n. 4271), e si deve aggiungere che tale principio è rilevante per ritenere infondato anche l’ultimo profilo di censura come sopra enunciato.

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, assumono che il giudice di appello si è limitato a confermare la non divisibilità del bene comune senza offrire nessuna argomentazione sulla proposta delle attrici che prevedeva l’attribuzione ad esse di una parte autonoma dell’edificio sita a piano terra costituita da camera, cucina e corridoio, lasciando ai convenuti tutto il resto dell’immobile; era quindi mancato un rigoroso esame sulla irrealizzabilità del frazionamento o sulla sua realizzabilità a prezzo di notevole deprezzamento o sulla impossibilità della formazione di unità suscettibili di autonomo e libero godimento.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che il fabbricato oggetto del giudizio di divisione era costituito da un maso destinato all’allevamento del bestiame, composto da stalla, legnaia, fienile, ripostigli ed una abitazione destinata al temporaneo ricovero delle persone adibite alla cura ed alla sorveglianza del bestiame, attività quest’ultima non certo sopprimibile in quanto funzionale rispetto a quella svolta nelle altre parti del maso; inoltre le caratteristiche di queste parti del maso non consentivano un loro adattamento ad alloggio senza l’esecuzione di consistenti e costosi lavori soggetti ad autorizzazione da parte dell’autorità comunale;

infine detti lavori presupponevano la sottrazione della abitazione alla sua destinazione in contrasto con lo strumento urbanistico che prevedeva, nella zona in cui sorgeva il maso, che gli edifici adibiti al servizio dell’agricoltura non potevano essere distolti dalla loro destinazione; di qui la logica conclusione che il fabbricato in esame rappresentava un’unica unità agricola produttiva che non poteva essere frazionata in due quote che mantenessero un valore proporzionale rispetto al valore dell’intero.

Contrariamente all’assunto delle ricorrenti, il giudice di appello ha pertanto analiticamente esaminato la possibilità di un frazionamento del suddetto maso, pervenendo ad escludere tale ipotesi sulla base di uno scrupoloso accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede.

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo erronea e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione, assumono che erroneamente la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, compensate per 4/5 e poste a carico delle attrici per il residuo 1/5.

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata avrebbe dovuto distinguere tra le spese necessarie alla divisione, che avrebbero dovuto essere attribuite alla massa da dividersi secondo le rispettive quote di comproprietà, e le spese conseguenti ad una pretesa ingiustificata delle esponenti; orbene rispetto a tale ultimo punto nessuna spesa aggiuntiva poteva dirsi sostenuta, rispetto alle mere operazioni di divisione, fino al deposito della CTU, mentre l’attività difensiva successiva delle esponenti si era incentrata soprattutto sul problema processuale relativo alla perizia d’ufficio;

inoltre il giudice di appello ha ignorato completamente il principio della soccombenza relativamente alla condanna delle controparti al pagamento di una somma per l’occupazione di tutti i beni oggetto di divisione.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha ritenuto di dover condividere il convincimento del Tribunale che aveva compensato i 4/5 delle spese ed aveva posto a carico delle attrici il residuo 1/5 dal momento che costoro avevano sempre insistito per la divisibilità dell’immobile anche dopo il deposito della CTU. In proposito si osserva che, pur essendo indiscutibile che nei giudizi di divisione devono essere poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente appezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte (Cass. 13-2-2006 n. 3083); orbene nella specie, considerata l’insistenza delle attuali ricorrenti in ordine alla divisibilità o meno dell’immobile comune anche all’esito della CTU, e quindi la loro sostanziale soccombenza riguardo alla questione principale oggetto del giudizio, il giudice di appello ha correttamente ritenuto immune da censure la richiamata statuizione del Tribunale proprio per la preponderanza del giudizio di soccombenza sull’altro principio relativo alla ripartizione delle spese necessarie al giudizio di divisione; del pari la soccombenza sulla suddetta questione è stata ritenuta sia pure implicitamente prevalente sulla soccombenza del D. e della C. all’esito della loro condanna al pagamento di una somma per l’occupazione esclusiva dell’immobile comune, sulla base di un potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.