Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29133

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 1 dicembre 2010, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile, per genericità, l’appello de liberiate avanzato da B.D. avverso l’ordinanza emessa il 14 ottobre 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della misura custodiale a norma dell’art. 297 c.p.p., comma 3, dovendo la custodia retrodatarsi al precedente titolo cautelare adottato per vari reati nei confronti dello stesso imputato, da ultimo sottoposto alla medesima misura custodiale per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato suddetto deducendo che nella specie sussisterebbe connessione per continuazione e connessione teleologica tra i vari reati-fine oggetto della precedente ordinanza ed il reato associativo contestato con la più recente misura. D’altra parte, le ordinanze sono state emesse nell’ambito del medesimo procedimento, sicchè i giudici del riesame dovevano applicare l’art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto ai medesimi constava che l’autorità giudiziaria già disponeva al momento della emissione della prima ordinanza degli indizi idonei relativi ai fatti contestati con la seconda ordinanza.

Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto i relativi motivi non fuoriescono dall’alveo della genericità nella quale era incorso l’atto di appello, già correttamente dichiarato inammissibile dai giudici del gravame de liberiate. In tema di retrodatazione della custodia in ipotesi di pluralità di titoli cautelari per fatti connessi, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai attestata nel ritenere che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati fra dal vincolo di connessione qualificata a norma dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), vale a dire da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, la retrodatazione dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ossia senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza, l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure. Nel caso, invece, in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Cass., Sez. un., 19 dicembre 2006, Librato). Peraltro, l’accertamento della esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice del merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Cass., Sez. 4, 18 gennaio 2010, Napolitano); il che è, nella specie, sicuramente avvenuto, proprio perchè è risultata del tutto carente da parte degli appellanti, qualsiasi deduzione in fatto alla stregua della quale valutare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per ritenere integrato il dedotto vincolo di connessione qualificata tra le diverse regiudicande coinvolte nei titoli cautelari, non potendosi certo far riferimento alla semplice astratta correlabilità tra i titoli di reato, genericamente evocati.

Al riguardo, infatti, e contrariamente a quanto mostrano di opinare i ricorrenti, la semplice contestazione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con riferimento a delitti diversi da quello di cui all’art. 416 bis c.p., non consente certo di ravvisare ex se la sussistenza del rapporto di connessione qualificata con la fattispecie associativa, e che rileverebbe, in ipotesi, ai fini della retrodatazione del dies a quo della custodia cautelare (Cass., Sez. 2, 18 dicembre 2007, Persico). Mentre è del pari pacifico che, nella ipotesi di adozione di più ordinanze cautelari nei confronti del medesimo indagato per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata, la regola della retrodatazione dei termini custodiali relativi al provvedimento più recente opera esclusivamente quando al momento della emissione della prima ordinanza l’autorità inquirente era già in possesso degli elementi sufficienti per richiedere l’adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del successivo provvedimento e non anche quando la stessa era solo a conoscenza dei relativi fatti, ma non aveva ancora provveduto al loro accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 25 novembre 2008, Endrizzi). Evenienza, questa, che pacificamente ricorre nel caso di specie, posto che, come emerge dal provvedimento impugnato, la informativa utilizzata ai fini della contestazione associativa è di gran lunga posteriore alla primitiva contestazione cautelare.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30551 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo

Con sentenza 28 maggio 2009, il giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, dichiarò E.P. colpevole dei reati di cui: A) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per avere realizzato, senza permesso di costruire ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, previa demolizione di un vecchio e vetusto fabbricato, un nuovo fabbricato di tre elevazioni fuori terra con strutture in cemento armato; B) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, per avere realizzato le dette opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, senza il prescritto nulla osta della soprintendenza ai BBCCAA; C) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64 e 71, per non avere assicurato che l’esecuzione di dette opere avvenisse in modo da assicurare la stabilità delle strutture ed evitare pericolo, in base a progetto redatto da tecnico abilitato;

D) agli artt. 65 e 72 testo unico dell’edilizia; E) agli artt. 83, 93 e 95, testo unico dell’edilizia; F) agli artt. 94 e 95 testo unico dell’edilizia, e la condannò alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda, con l’ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla esecuzione dei due detti ordini.

La corte d’appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha eliminato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell’ordine di demolizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputata propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 516 cod. proc. pen.; erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen.; inosservanza dell’art. 530 cod. proc. pen.. Osserva che le era stato contestata la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per avere realizzato una costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939. In dibattimento è però emerso che la zona non era sottoposta a vincolo paesaggistico o che comunque non vi era prova di ciò. E’ solo emerso che la zona era stata destinata a centro storico da un PRG adottato ma ancora inefficace perchè non approvato dalla regione. Lamenta quindi di essere stata condannata per un fatto non contestato e che comunque non integra il reato perchè la L. n. 1497 del 1939 non fa riferimento ai centri storici.

2) erronea applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, perchè il reato non sussiste in quanto, non trattandosi di zona vincolata ex L. n. 1497 del 1939, non era necessario il nulla osta della soprintendenza.

3) erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, perchè la corte d’appello avrebbe dovuto modificare la sentenza di primo grado anche in relazione all’ordine di demolizione delle opere abusive.

Motivi della decisione

L’eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza è infondata (perchè la condanna è intervenuta, sia pure erroneamente, proprio in relazione al fatto contestato) ed è comunque inammissibile perchè si tratterebbe di una violazione che non era stata dedotta con i motivi di appello e che non può quindi essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il primo ed il secondo motivo sono per il resto fondati. L’imputata aveva già con l’atto di appello eccepito che la zona in questione non era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, così come contestato. La corte d’appello ha in sostanza ammesso che l’eccezione era fondata (non avendo indicato alcun elemento di prova da cui risultasse un vincolo del genere) ma si è limitata ad affermare che il vincolo derivava dal fatto che il nuovo PRG adottato includeva l’area nell’ambito del centro storico. Ora – a parte l’eccezione della ricorrente relativa all’inefficacia del PRG perchè solo adottato, ma non ancora approvato – l’affermazione della corte d’appello non è esatta, in quanto non è sufficiente che una area sia inclusa nella zona di centro storico perchè sia anche automaticamente soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497 del 1939.

Va a questo proposito ricordato che la L. n. 1497 del 1939, cui sia la contestazione sia le sentenze di merito fanno riferimento in relazione a fatti commessi fino al 21.7.2006, è stata abrogata già con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 166, a sua volta poi abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184. In ogni caso, alla data del 21.7.2006 era già, da oltre due anni, entrato in vigore il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cui art. 136 dispone che possono essere assoggettati alle disposizione sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico una serie di beni fra cui sono indicati (comma 1, lett. c)) "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici".

Ai sensi del successivo art. 137, peraltro, spetta alla apposita commissione regionale formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate dall’art. 136, comma 1, lett. c). Ai sensi dell’art. 140, infine, spetta alla regione emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree, dettando anche la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Nel caso in esame non risulta – ed anzi, per i motivi indicati, deve escludersi, non avendovi fatto la corte d’appello alcun cenno – che la zona in cui sorge il fabbricato abusivo in questione fosse stata dichiarata di notevole interesse pubblico con provvedimento regionale emesso ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, citato art. 140.

Nemmeno risulta che essa fosse stata compresa fra i beni in precedenza sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939 o del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Di conseguenza, non essendovi alcuna prova che la zona fosse soggetta a vincolo paesaggistico, non era nemmeno necessario il preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza ai BBCCAA, e conseguentemente non sussiste il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181) perchè il fatto non sussiste, dal che deriva anche la revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

L’inesistenza di un vincolo paesaggistico comporta poi che l’abuso edilizio di cui al capo A) integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), e non quello di cui all’art. 44, lett. c). Di conseguenza, così diversamente qualificato il fatto contestato nel capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al detto capo A) con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena.

Resta ovviamente fermo l’ordine di demolizione delle opere abusive, essendo infondato, oltre che del tutto generico, il terzo motivo di ricorso.

Sulla responsabilità per il reato di cui al capo A) (così come diversamente qualificato) e per i reati di cui ai capi C), D), E) ed F), con la pronuncia della presente sentenza si forma il giudicato, sicchè non potranno più operare per gli stessi eventuali successive cause di estinzione del reato.

Nel resto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), perchè il fatto non sussiste, ed al solo ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che elimina.

Qualificato il fatto di cui al capo A) come violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per i restanti reati con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Palermo.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-10-2011, n. 5420

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, è un cittadino marocchino, presente in Italia dal 1990. In occasione del periodico rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 31.12.2005, il Questore di Treno ha rilevato che l’interessato risultava condannato con sentenza penale irrevocabile dal 1999, per un reato contro la libertà sessuale. Come deduce l’interessato senza essere smentito, il fatto risaliva al 1993 ed il giudice penale lo aveva considerato di minima gravità.

Nondimeno, il Questore ha ritenuto di dover applicare il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, come modificati dalla legge n. 189/2002. Tali disposizioni qualificano le condanne penali per i reati in parola come tassativamente ostative del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

Di conseguenza, il Questore ha rifiutato il rinnovo del permesso, con atto del 23 febbraio 2006.

2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo di Trento, deducendo vari motivi di legittimità.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, in base all’argomento che trattandosi di fatti tutti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 189/2002, le disposizioni sfavorevoli introdotte da quest’ultima non potevano essere applicate a danno dell’interessato.

3. L’Amministrazione ha proposto appello contestando la correttezza del principio di diritto recepito nella sentenza appellata. Sostiene, infatti, che il principio della nonretroattività della legge penale non è pertinente nella fattispecie, in quanto le condanne penali pregresse, di cui alla legge n. 189/2002, rilevano come fatti storici considerati come ostativi dal legislatore.

L’appellato si è costituito contestando la fondatezza dell’appello e invocando comunque altre ragioni per mantenere la decisione del Giudice di primo grado. Invoca, fra l’altro, le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 2007 che prevedono un miglior trattamento per lo straniero che versi in particolari condizioni di famiglia o sia presente in Italia da un lungo periodo (circostanze, queste, entrambe presenti nel suo caso).

4. La domanda incidentale di sospensione annessa all’appello è stata respinta.

5. Esaminando la questione nel merito, il Collegio osserva che in effetti il principio di diritto affermato dal T.R.G.A. (impossibilità di applicare "retroattivamente" la legge n. 189/2002) non può essere condiviso.

Tuttavia, ciò non è sufficiente per accogliere l’appello, perché come dedotto dalla controparte il provvedimento del Questore presentava comunque altri vizi, ampiamente dedotti nel ricorso introduttivo.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che la condanna penale de qua era divenuta irrevocabile sin dal 1999 senza che, a quanto pare, l’autorità di p.s., prima del 2006, la considerasse ostativa del permesso di soggiorno, pur essendo nel frattempo intervenuta la legge del 2002.

Ora, con riferimento a casi del genere, si è formato presso questo Consiglio un orientamento giurisprudenziale nel senso che qualora la causa ostativa è rappresentata da un evento (ad es. la condanna penale) relativamente remoto nel tempo, e seguìto altresì da uno o più rinnovi in occasione dei quali nulla è stato contestato all’interessato, allora viene meno l’automatismo della preclusione. Il fatto potrà, nondimeno, giustificare un eventuale diniego; ma nell’àmbito di una valutazione discrezionale complessiva che tenga conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante.

6. L’appellato invoca anche, come si è detto, le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 5/2007. A questo proposito, si osserva che queste disposizioni, propriamente parlando, non possono rientrare nel quadro normativo applicabile nella fattispecie, perché emanate posteriormente al provvedimento impugnato; e quest’ultimo, com’è noto, va giudicato in rapporto alla legislazione vigente al momento della sua emanazione (tempus regit actum). Tuttavia non ci si può nascondere che se l’amministrazione, a parità di ogni altro elemento, dovesse pronunciarsi oggi sulla vicenda in esame, dovrebbe applicare (anche) il d.lgs. n. 5/2007. In questa luce, emergono profili di equità che contribuiscono ad indurre il Collegio alla conferma della sentenza appellata, affinché l’amministrazione provveda al riesame della vicenda con i parametri ed i criteri indicati nella presente motivazione.

7. In conclusione, l’appello va respinto, nel senso e nei limiti sopra precisati. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5717 Contratti

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, il Consorzio ricorrente, che opera nel settore del trattamento dei rifiuti, ha impugnato il bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, per un periodo di 12 mesi, del servizio di valorizzazione e trasporto del multimateriale prodotto dalla città di Roma.

Il bando prevedeva la suddivisione del totale dei rifiuti posto a gara in sei lotti equivalenti di 7.000 t. ciascuno, con la possibilità di incrementare o diminuire il quantitativo affidato fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, con la previsione che l’aggiudicatario di ciascun lotto doveva provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei rifiuti presso l’impianto di valorizzazione.

Il Tar ha accolto il gravame sul presupposto che, pur trattandosi di un servizio a domanda, non poteva configurarsi l’equivalenza dei sei lotti, in quanto la clausola del bando lasciava alla stazione appaltante la possibilità di conferire rifiuti ad uno dei punti di raccolta dei rifiuti, impedendo, così, ai partecipanti, di formulare un’offerta consapevole.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’AMA spa, che ha sostenuto i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/06, difetto di istruttoria, travisamento in fatto e diritto, erroneità ed incongruità della motivazione, omessa pronuncia ed illogicità, in quanto le prescrizioni del bando sarebbero preordinate a rendere più efficiente la raccolta differenziata dei rifiuti e, nella fattispecie, il mancato collegamento dei due impianti di conferimento dei rifiuti con i vari lotti previsti dalla gara di appalto, non costituirebbe violazione delle specifiche tecniche di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 163/06, ma una mera modalità di esecuzione del contratto, disciplinata dall’art. 69 del medesimo D.Lgs.

Il consorzio controinteressato, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

Motivi della decisione

L’appello deve ritenersi infondato.

Il bando di gara, avente ad oggetto il servizio di valorizzazione e trasporto di un quantitativo totale di 42.000 t., suddiviso in sei lotti equivalenti, stabilisce che la stazione appaltante individua due impianti di prelievo, uno ubicato in via Rocca Cencia 301 e l’altro in Pomezia, via Laurentina Km 24,500, senza precisare in quale degli stessi gli aggiudicatari dei vari lotti devono operare il prelievo.

Al riguardo, l’appellante sostiene che, trattandosi di un servizio a domanda, connotato da aspetti di variabilità, sarebbe impossibile predeterminare, a monte, il quantitativo oggetto di conferimento e il luogo di messa in riserva da cui prelevare i rifiuti.

Tali affermazioni appaiono non provate e prive di riferimenti oggettivi, essendoci già una indicazione dell’ammontare dei rifiuti, pur entro un arco di variabilità di un quinto in aumento o in diminuzione, il che rende programmabile anche il loro conferimento ad una o all’altra delle due discariche.

Del resto, la natura del servizio " a domanda", non può arrivare ad escludere nè la possibilità di determinare le specifiche tecniche del servizio, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.165/06, nè la possibilità di permettere al concorrente di attuare un’offerta consapevole; pertanto, non può farsi rientrare nelle mere modalità di esecuzione del contratto la mancata specificazione dei siti di raccolta, tra loro distanti, atteso che tale previsione altera le modalità dell’offerta.

Ciò posto, correttamente il primo giudice ha censurato l’illegittimità della mancata indicazione, nel bando, dell’impianto di prelievo, perché ciò modifica il costo della prestazione.

L’appello, pertanto, deve essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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