Cons. Stato Sez. VI, 05-01-2001, n. 31

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto il dott. F.A. impugnava il giudizio negativo emesso nei suoi confronti della Commissione giudicatrice per la II^ tornata dei giudizi di idoneità a professore associato (Raggruppamento n.013 – Diritto processuale civile), nonché il provvedimento ministeriale con il quale veniva dichiarata la sua decadenza dall’incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Verona.

Con sentenza 16 ottobre 1986 n.855 il TAR accoglieva il ricorso relativamente alla impugnativa del giudizio negativo della Commissione, adducendo che questa avrebbe esorbitato dai poteri ad essa assegnati, e dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnativa del provvedimento di decadenza "in quanto l’interesse del ricorrente alla conservazione del suo incarico risulta soddisfatto ex lege".

Avverso l’anzidetta sentenza hanno interposto appello il Ministero P.I., la Università degli Studi di Verona ed il Rettore di questa, sostenendo che il TAR ha errato laddove ha ritenuto che la Commissione non potesse esprimere un giudizio di merito sulla idoneità scientifica e didattica del candidato, e che è altresì errata la condanna alle spese pronunciata anche nei confronti dell’Università in quanto estranea alla vicenda giudiziale.

Si è costituito in giudizio l’appellato dott. F.A. il quale ha riproposto con appello incidentale i motivi di gravame dedotti nel giudizio di primo grado.

Motivi della decisione

E" fondato il motivo di gravame con il quale le Amministrazioni appellanti censurano la pronuncia del primo giudice in ordine ai poteri della Commissione preposta al giudizio di idoneità a professore associato.

Come è già stato rilevato da questa Sezione in precedenti pronuncie (cfr. tra le più recenti Cons. St. VI, 20 dicembre 1999, n.2109), anche se è vero che il giudizio di idoneità a professore associato, quale delineato nel D.P.R. n.382/1980, non presenta i connotati di una procedura concorsuale, non può essere però ridotto ad una mera attività ricognitiva dei titoli didattici e scientifici senza la possibilità di esprimere valutazioni di merito.

Una tale impostazione non tiene conto infatti del puntuale dettato normativo secondo il quale la assunzione delle funzioni di professore associato presuppone l’accertamento della idoneità che è "basata sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta"(così l’art.51, 5° comma, D.P.R. n.382/1980). Del resto, ove il giudizio si dovesse configurare come ricognizione dei titoli, risulterebbe superflua la stessa previsione di una apposita Commissione giudicatrice.

Dovendosi dunque ritenere che la Commissione (diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure) non ha affatto esorbitato dai compiti alla stessa assegnati, rientrando nei suoi poteri di esprimere una valutazione di merito sulla idoneità dei candidati, va esaminato il motivo di gravame con cui l’odierno appellato ripropone le censure formulate in primo grado avverso il giudizio negativo della Commissione: censure che non sono state prese in alcuna considerazione nella sentenza appellata giacché si è ritenuta assorbente la incompetenza della stessa Commissione a formulare un vero e proprio giudizio di merito.

Sostiene l’appellato (con le anzidette censure) che la Commissione avrebbe considerato decisiva la valutazione negativa sulla produzione scientifica senza ponderare adeguatamente la attività didattica; inoltre il giudizio espresso sulla produzione scientifica sarebbe viziato stante l’arbitrarietà del criterio seguito dalla Commissione secondo la quale solo attraverso "una trattazione approfondita ed organica di un tema ampio ed unitario" può essere offerta una prova appagante della attitudine del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Ma entrambi i profili del motivo di doglianza sono privi di pregio.

Quanto al primo, se è vero che il giudizio di idoneità a professore associato deve essere basato sulla contestuale valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica attestata dalla Facoltà di appartenenza, è parimente indubitabile che il tenore negativo della valutazione di uno dei due elementi – necessariamente concorrenti ai fini di un esito positivo – giustifica ed anzi impone un giudizio in termini di non idoneità, non essendo consentito alla Commissione effettuare una sorta di compensazione tra i due elementi di valutazione. In tal senso è l’orientamento più recente della Sezione secondo la quale l’art.51 D.P.R. n.382/1980 postula un giudizio positivo su entrambi gli elementi dovendosi accertare la idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato sia sotto il profilo scientifico che quello didattico (così Cons. St VI, 20 giugno 1997, n.966; 15 luglio 1989, n.1075; 20 ottobre 1999, n.87).

Non è poi censurabile il giudizio negativo reso dalla Commissione

sulla produzione scientifica dell’appellato, trattandosi invero di una valutazione che è espressione di discrezionalità tecnica e che, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici, il criterio della Commissione di ancorare la idoneità scientifica del candidato alla pubblicazione di una monografia – peraltro in linea con una prassi molto radicata nelle procedure concorsuali per l’accesso alla docenza universitaria -appare del tutto logico e congruente.

Dovendosi dunque disattendere tutti i motivi di gravame dedotti dal ricorrente in primo grado avverso il giudizio di non idoneità, l’appello della Amministrazione deve essere accolto e per l’effetto deve essere confermato il giudizio impugnato.

Ciò posto,venendo meno il presupposto sulla base del quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al provvedimento di decadenza dall’incarico di insegnamento, debbono essere esaminate le censure riproposte con il ricorso incidentale avverso tale provvedimento.

Al riguardo si appalesa fondato e assorbente il motivo con il quale se ne deduce la illegittimità per violazione dell’art.113, 2° c., D.P.R. n.382/1980. Ed invero è ormai assodato nella giurisprudenza amministrativa che la conservazione degli incarichi di insegnamento sancita dalla disposizione anzidetta "non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale" deve essere intesa come riferentesi al secondo turno dei concorsi pubblici (per la copertura dei posti di professore associato) e non già alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, come ritenuto nel provvedimento ministeriale (in tal senso anche Cons. St. Ad. Plen., 15 febbraio 1994, n.3).

Va pertanto accolto l’appello incidentale del dott. A. relativamente alla impugnativa del provvedimento di decadenza dall’incarico di insegnamento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello principale proposto dalla Amministrazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, conferma il giudizio di non idoneità impugnato in primo grado; accoglie altresì l”appello incidentale del dott. A. per la parte relativa alla impugnativa del provvedimento di decadenza e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento medesimo.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2000, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Paolo NUMERICO Consigliere

Paolo D’ANGELO Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere est.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-11-2010) 26-01-2011, n. 2566

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Svolgimento del processo

A.F., P.E., B.M., R. A. e Ro.An., venivano condannati dal Tribunale di Treviso, all’esito di giudizio svoltosi con il rito abbreviato, alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente contestati. Nella sentenza del Tribunale la sequenza dei fatti addebitati agli imputati risultava descritta come segue: era stato predisposto un servizio di pedinamento ed osservazione, coordinato tra le Squadre Mobili delle Questure di Roma e di Treviso ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo, mirato al contrasto del fenomeno criminale dei furti in gioiellerie commessi con la tecnica cd. "del buco" da un banda specializzata, alla quale si sospettava appartenessero proprio gli imputati; il R. era stato pedinato dal momento della sua partenza da (OMISSIS), all’alba del (OMISSIS), a bordo dell’auto Volvo tg. (OMISSIS), e poi per l’intero tragitto, fino all’arrivo a (OMISSIS) avvenuto verso le ore 11 dove, dopo aver parcheggiato l’auto, si era incontrato con il Ro. e con il B.; i tre si erano trattenuti quindi a lungo in (OMISSIS) – dove era in corso il mercato settimanale – percorrendo continuamente la zona e parlando frequentemente ai rispettivi telefoni cellulari, concentrando quindi la loro attenzione sulla vetrina della gioielleria "Antichità al Grano" ubicata al civico n. (OMISSIS) tenendola costantemente sotto osservazione; verso le ore 12,15 gli operanti avevano visto l’ A. ed il P., con due borsoni, introdursi con mossa fulminea, attraverso il portoncino di ingresso, all’interno dello stabile corrispondente al civico n. (OMISSIS) adibito a studio medico, a quell’ora aperto al pubblico; verso le 14, 30, allorchè la folla di visitatori del mercato si era diradata, gli operanti avevano visto, contestualmente all’arrivo in zona di una Volante della Polizia – in prossimità dell’incrocio tra via (OMISSIS) – il R., il Ro. ed il B., i quali erano all’esterno dello stabile, scambiarsi alcuni cenni di intesa e parlare concitatamente al telefono, dileguandosi poi in direzioni diverse;

alle 14,45 gli operanti erano riusciti a trarre in arresto in flagranza il Ro. ed il R., mentre gli altri tre erano riusciti a darsi alla fuga; il sopralluogo immediatamente eseguito all’interno dello studio medico sito al piano terra del civico 4 (dove gli Agenti operanti avevano visto entrare l’ A. ed il P.) aveva consentito di rilevare la presenza di un foro passante (di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona) realizzato nel muro divisorio da un attiguo locale – deposito corrispondente al numero civico 6 – intermedio tra lo studio medico e la gioielleria di cui al civico 8 – in prossimità del quale erano stati abbandonati i due borsoni in precedenza visti in possesso degli imputati, unitamente ad arnesi da scasso e guanti da lavoro; il portoncino del civico n. (OMISSIS) presentava la serratura forzata dall’interno, il che dimostrava, secondo gli investigatori, che il portoncino stesso era stato chiuso dall’esterno dal titolare dello studio medico all’orario di cessazione dell’attività svolta in detto studio, allorquando l’ A. ed il B. avevano già avuto modo di introdursi all’interno dello stabile; nel medesimo contesto era stata individuata, parcheggiata nei pressi della Volvo del R., anche l’auto Wolksvagen "Polo" tg. (OMISSIS) di proprietà del Ro., a bordo della quale si trovavano attrezzi da scasso; era stato altresì accertato che: a) la gioielleria aveva chiuso alle 12,30 per osservare la pausa pranzo fino alle 16, e durante tale arco temporale i gioielli, per un valore di circa Euro 100.000,00 erano stati lasciati esposti nella vetrina del negozio; b) il B. aveva trascorso la notte precedente presso l’albergo (OMISSIS) (sito in prossimità dell’autostrada a pochi chilometri da (OMISSIS), registrandosi con il proprio nome ed esibendo la propria carta di identità insieme all’ A. il quale aveva invece fornito le generalità " Al.Fa.": i due erano stati visti allontanarsi dall’albergo insieme verso le ore 11 del (OMISSIS). In relazione ai fatti così ricostruiti, il GIP riteneva dunque pienamente provata la colpevolezza di tutti gli imputati per il reato di tentato furto aggravato in danno della gioielleria, e del Ro. anche per il reato di cui all’art. 707 c.p..

A seguito di gravame proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Venezia, pur negando il riconoscimento delle attenuanti generiche – ritenendo ostativi a tele beneficio i plurimi, nonchè gravi e specifici, precedenti a carico degli appellanti – riduceva le pene inflitte agli stessi, correggendo, in particolare, l’errore del primo giudice il quale aveva applicato la diminuzione per la scelta del rito abbreviato in misura inferiore a quella inderogabile di un terzo, e confermava nel resto la sentenza nei confronti dei medesimi ritenendo del tutto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di tentato furto aggravato quale contestato. La Corte territoriale evidenziava, in relazione a ciascuno degli appellanti, le ragioni poste a fondamento delle proprie statuizioni, ed in particolare dava conto del convincimento espresso, quanto alla ritenuta colpevolezza di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, richiamando il compendio probatorio acquisito, ed in particolare: a) quanto direttamente percepito per attività di diretta osservazione svolta dal personale di Polizia Giudiziaria operante contestualmente allo svolgimento dell’azione criminosa; b) le circostanze oggettive acclarate dagli investigatori nell’immediatezza del fatto; c) le risultanze dei tabulati telefonici relativi alle utenze cellulari in uso ad alcuni degli imputati. La Corte stessa, quanto alla correlazione tra capo di imputazione e sentenza, ed alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la configurabilità della desistenza volontaria prospettata dalla difesa, precisava quanto segue: A) non era ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione, posto che dalla lettura del capo di imputazione era dato rilevare agevolmente che l’obiettivo dell’azione criminosa addebitata agli imputati era costituito dalla gioielleria, al cui raggiungimento era finalizzato, all’evidenza, il progettato secondo foro, da praticare nella parete divisoria tra il laboratorio e la gioielleria e poi non realizzato per l’interruzione della condotta delittuosa; B) il reato di violazione di domicilio nello studio medico, per il quale era stata presentata rituale querela, era stato compiutamente contestato in fatto agli imputati e non poteva ritenersi assorbito in quello di tentato furto aggravato, posto che i due complici si erano introdotti e trattenuti nello studio medico (contro la volontà del titolare manifestata mediante la chiusura del portoncino di ingresso, oggetto poi di successiva effrazione dall’interno) unicamente per praticare il foro nella parete divisoria per consentire il successivo passaggio nei locali contigui: donde l’autonomia del reato consumato di violazione di domicilio unificato dal GIP in continuazione con il più grave reato di tentato furto aggravato; C) non sussistevano i presupposti per la configurabilità della desistenza, atteso che l’azione delittuosa "in itinere" era stata interrotta non per scelta volontaria degli imputati bensì in conseguenza dell’arrivo di una Volante della Polizia in (OMISSIS), la cui presenza era stata prontamente comunicata, tramite cellulare, dai complici ( B., Ro. e R.) che erano all’esterno, ai due soggetti ( A. e P.) impegnati ad introdursi nella gioielleria con le modalità descritte nel capo di imputazione. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati predetti, deducendo doglianze come di seguito sintetizzate.

L’ A. censura l’affermazione di colpevolezza e deduce al riguardo vizio motivazionale, sostenendo che non sarebbe stata raggiunta la prova sufficiente quanto alla sua identificazione come uno dei due soggetti visti entrare, con due borsoni, nel portone dello stabile adibito a studio medico nel quale gli investigatori avevano poi riscontrato la presenza di un buco praticato nella parete di divisione dal laboratorio corrispondente al civico n. (OMISSIS) (a sua volta attiguo alla gioielleria di cui al civico n. (OMISSIS)); in particolare il ricorrente al riguardo eccepisce che uno solo, dei due operanti i quali avevano seguito le fasi dell’azione, aveva riferito di aver riconosciuto l’ A. mentre l’altro aveva escluso di aver visto il medesimo pur dichiarando di conoscerlo: la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni che l’hanno indotta ad attribuire credibilità, tra i due verbalizzanti, all’uno piuttosto che all’altro; l’ A. deduce poi vizio motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la configurabilità della desistenza volontaria, nonchè relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare per l’entità della pena base per il reato tentato e per il diniego delle attenuati generiche asseritamente ingiustificato.

Il P., il RO., il B. ed il R., con separati atti di ricorso, denunciano: a) violazione del principio di correlazione – con conseguente nullità ex artt. 521 e 522 c.p.p., – sull’asserito rilievo che la formulazione del capo di imputazione non consentirebbe di ravvisare il delitto di furto tentato in danno della gioielleria bensì un fatto diverso rispetto alla contestazione mossa: sostiene il ricorrente al riguardo, che l’accusa di furto tentato ai danni della gioielleria, sarebbe stata ancorata dal P.M., per come formulato il capo di imputazione, ad una avvenuta realizzazione, e non ad una mera programmazione, del secondo foro, quello nella parete divisoria tra il laboratorio e la gioielleria; b) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza degli atti idonei e diretti inequivocamente alla perpetrazione del delitto di furto ai danni della gioielleria, non offrendo le carte processuali elementi probatori per ritenere che la condotta "in itinere", quale contestata agli imputati, fosse effettivamente finalizzata allo scassinamento della gioielleria e non piuttosto ad aggredire il magazzino di abbigliamento; c) vizio motivazionale relativamente al diniego della configurabilità della desistenza, in quanto dalle risultanze processuali non emergerebbe alcuna prova circa il collegamento tra l’arrivo della Volante della Polizia in (OMISSIS) e l’interruzione dell’azione delittuosa, tenuto anche conto della successione cronologica dei fatti; il P. deduce inoltre vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni di seguito indicate. Per quel che riguarda il denunciato vizio di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie relativamente alla ritenuta colpevolezza degli imputati, le critiche mosse dai ricorrenti all’impugnata sentenza sono ripetitive delle doglianze già dedotte in sede di appello – e puntualmente e specificamente disattese dalla Corte territoriale con ampio, coerente e logico apparato argomentativo – e propongono quindi, con un evidente taglio di merito, tematiche di puro fatto esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti di novità, dando a ciascuna di esse esauriente risposta nel confutarle e disattenderle, con le argomentazioni sopra ricordate (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamate onde evitare superflue ripetizioni. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4^, N. 256/98 – ud.

18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4^, N. 1561/93 – ud.

15/12/1992 – RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte di merito, come si è avuto già modo di dire, ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, in ordine alla ritenuta colpevolezza degli imputati, con l’indicazione degli specifici elementi probatori, significativamente ed ulteriormente corroborati dalle deduzioni logiche che i giudici di merito hanno ritenuto di dover trarre dalla concatenazione temporale dei fatti e dalle circostanze oggettive acclarate. La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell’accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive finalizzate unicamente a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede. Anche la doglianza dell’ A. concernente il mancato riconoscimento da parte di uno dei verbalizzanti non è stata dedotto in termini di decisività tale da scardinare il percorso motivazionale seguito dalla Corte d’Appello; tra l’altro, il ricorrente non ha tenuto conto di tutti gli altri elementi opportunamente evidenziati dai giudici di merito sul piano delle deduzioni logiche (pernottamento in albergo con il B., mancanza di qualsiasi alibi, etc.) che forniscono riscontro al riconoscimento effettuato dall’altro verbalizzante. Analoga valutazione deve essere riservata alle censure relative al trattamento sanzionatorio, oggetto dei ricorsi dell’ A. e del P.. La Corte territoriale, che ha peraltro ridotto le pene inflitte dal primo giudice agli imputati, ha – con motivazione priva di qualsiasi connotazione di illogicità ed in piena sintonia con i principi enunciati da questa Corte in materia – ancorato la determinazione della pena ed il diniego delle attenuanti generiche alla negativa personalità degli imputati in quanto gravati da plurimi e specifici precedenti: orbene, mette conto sottolineare che, per quel che riguarda in particolare le attenuanti generiche, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 – bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato" ("ex plurimis", in termini, Sez. 6^, n. 7707, ud del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229768). Manifestamente infondate sono infine le ulteriori censure.

Quanto alla ritenuta sussistenza del tentativo di furto in danno della gioielleria, nonchè alla denunciata violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza – prospettata sull’asserito rilievo che il capo di imputazione sarebbe stato formulato in modo inadeguato, sia in ordine alla contestazione del delitto di furto tentato in danno della gioielleria, avendo il P.M. ancorato detta accusa ad una avvenuta realizzazione, e non ad una mera programmazione, del secondo foro, e cioè quello nella parete divisoria tra il laboratorio e la gioielleria, sia relativamente alla contestazione del reato di violazione di domicilio – è sufficiente evidenziare che: a) le circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, e specificamente contestate agli imputati con il capo di imputazione, corroborate da considerazioni e deduzioni logiche riconducibili alle modalità del fatto ed alla accurata fase organizzativa della delittuosa azione, rendono del tutto evidente che l’obiettivo dei malviventi era la gioielleria; b) si è trattato di circostanze in ordine alle quali, come detto, gli imputati (per come si rileva dalla sentenza impugnata) hanno avuto ampia possibilità di difesa, per cui deve escludersi la configurabilità della eccepita nullità: nella giurisprudenza di legittimità è stato invero affermato che "il precetto dell’art. 521 c.p.p., comma 1, che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa; ne consegue che la verifica dell’osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l’accertamento della possibilità per l’imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6^, n. 618/96 – ud 8/11/95 – RV. 20337).

Per quel che riguarda il diniego della configurabilità della desistenza, i giudici di merito hanno opportunamente posto in risalto la contemporaneità tra l’arrivo sul posto di una pattuglia di Polizia e l’interruzione dell’azione criminosa che era in corso, così dimostrando che gli imputati avevano abbandonato il proposito criminoso soltanto per il sopraggiungere della Polizia e non per una spontanea e deliberata scelta. A ciò aggiungasi che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte, "la prova della riconducibilità della desistenza volontaria alla volizione dell’agente, nonchè della non dipendenza dell’avverarsi dell’evento da fattori esterni grava su chi la deduce" (in termini, "ex plurimis", Sez. 1^, n. 21955 del 02/02/2010 Ud. – dep. 09/06/2010 – Rv. 247402).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti stessi: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 – 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6733 pignoramento

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Svolgimento del processo

1. Q.L. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, in unico grado, n. 974/05, pubbl. il 9.11.05 e notif. il 28.3.06, con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività la sua opposizione avverso la determinazione delle spese e competenze del creditore procedente S.G.A. srl nell’espropriazione immobiliare ai suoi danni intentata;

in particolare:

1.1. a seguito di istanza di conversione, è stata il 9.4.03 emessa una prima ordinanza, determinativa delle somme da versare per fruire del relativo beneficio, contenente una prima liquidazione delle spese e competenze del creditore, notificata al Q. il 15.4.03;

1.2. per l’adduzione di intervenuti acconti, essa è stata modificata, ma non quanto all’indicazione delle spese e competenze suddette;

1.3. con successiva ordinanza del 18.7.03, con cui si presuppone essere stato definito il processo esecutivo, si è definitivamente fissato tale importo di spese e competenze;

1.4. con ricorso del 23.7.03 il Q. ha lamentato l’eccessività e la genericità della liquidazione, ma, resistendo a tali doglianze il creditore, il Tribunale di Grosseto ha poi qualificato la sua doglianza come opposizione agli atti esecutivi e la ha dichiarata inammissibile per tardività, dovendo riferirsi il dies a quo alla prima di dette ordinanze.

2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Q.L., dispiegando unico motivo; l’intimata non ha depositato controricorso;

e, per la pubblica udienza del 3.2.11, nessuna delle parti compare o deposita memorie.
Motivi della decisione

3. A sostegno del ricorso il Q. sviluppa un articolato motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 617, 615, 495 e 512 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza ammissiva del 9.4.03 costituiva un mero atto endoprocedimentale e che solo con il provvedimento di definizione del processo esecutivo del 18 luglio 2003 erano state liquidate le spese della procedura, sicchè l’opposizione, se davvero necessaria nelle forme ex art. 617 c.p.c., andava dispiegata entro i cinque giorni dalla seconda ordinanza; e comunque argomentando nel senso della qualificazione della doglianza come controversia distributiva, da introdurre nelle forme e coi termini dell’art. 512 c.p.c., evidentemente rispettati nel caso di specie. Pertanto, le questioni poste attengono due distinti profili:

3.1. un primo, circa il mezzo di reazione dato al debitore avverso la determinazione delle spese e competenze operata con l’ordinanza ammissiva della conversione (e, in particolare, circa la configurabilità di una controversia distributiva, ammissibile fino all’ordinanza che dispone il pagamento o la distribuzione, ovvero, al contrario, di un’impugnazione dell’atto esecutivo, da fare valere coi modi e soprattutto entro i termini ex art. 617 c.p.c.);

3.2. un secondo, circa l’idoneità di una contestazione articolata sull’onnicomprensiva adduzione dell’eccessività o della genericità della liquidazione delle spese stesse.

4. Quanto al primo profilo:

4.1. la giurisprudenza di questa Corte si sta evolvendo – come ampiamente illustrato in Cass. 28 settembre 2009 n. 20733, cui per brevità ci si limita a fare rinvio – da una posizione iniziale di inammissibilità di contestazioni nel merito dei crediti computati nell’ordinanza determinativa delle somme da versare ai fini della conversione, fondata sostanzialmente sul carattere sommario degli accertamenti richiesti al giudice dell’esecuzione nel relativo subprocedimento, ad altra più articolata, che ammette invece una compresenza di rimedi (cioè di un’opposizione agli atti esecutivi, di un’opposizione all’esecuzione o di una controversia distributiva), rimessi sostanzialmente alla discrezione dell’interessato (sia esso il debitore, sia esso uno qualunque dei creditori che ambiscono a prendere parte alla distribuzione finale) a seconda del finale risultato in concreto perseguito: ad esempio, per avere di mira l’immediata utilità di non essere costretto a sborsare somme che egli ritenga non dovute neppure all’esito della sommaria determinazione del credito e conseguire comunque l’effetto sospensivo della procedura (che non potrebbe conseguire se non ai sensi dell’art. 618 c.p.c.: provvedimento indilazionabile che, nella prassi giudiziaria, si è visto comprendere, per l’estrema elasticità della previsione normativa, anche la rimodulazione, in via provvisoria e fino all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza determinativa della conversione in punto di esattezza dei conteggi, della somma necessaria per conseguire l’effetto sospensivo o perfino quello sostitutivo del compendio staggito);

4.2. senza la pretesa di affrontare nuovamente ex professo la dibattuta questione, va però subito rilevato che in nessun caso questa Corte ha affermato l’onere del debitore di impugnare l’ordinanza determinativa delle somme necessarie per conseguire la conversione (la quale ultima integra la sostituzione del bene pignorato con la somma di denaro corrispondente al coacervo dei crediti e relativi accessori) esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, quando egli contesti la spettanza di una o più delle voci che compongono il credito azionato da uno o più creditori e non miri a condizionare o paralizzare lo svolgimento del subprocedimento di conversione;

4.3. e tale soluzione deve confermarsi, non potendo operare, nel processo esecutivo individuale, il diverso principio della stabilità dei provvedimenti di accertamento dei crediti propria delle procedure concorsuali ovvero del cosiddetto giudicato endofallimentare:

quest’ultimo essendo funzionale alle peculiari e preminenti esigenze pubblicistiche di celerità e certezza che tuttora permangono alla base di quella disciplina, ma restano ancora in massima parte estranee al processo esecutivo individuale;

4.4. infatti, nel processo esecutivo individuale una simile stabilità si rinviene espressamente prevista solamente, a seguito della riforma degli artt. 499 e 500 c.p.c. di cui alle riforme del 2005/06 modificati, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e, nn. 7 e 7 bis conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e) nonchè il secondo a sua volta inserito dall’art. 1, comma 2, lett. d) di tale ultima legge, per i crediti non titolati e non contestati dal debitore;

4.5. anzi, la sommarizzazione della valutazione del giudice dell’esecuzione è in certo modo esaltata dalla deformalizzazione piena delle controversie distributive, sottratte – con la medesima riforma con il nuovo testo dell’art. 512 c.p.c., sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 9, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80 – ai rigori dell’ordinaria causa di cognizione in cui prima si risolvevano e devolute ad un subprocedimento rimesso alle informali determinazioni del giudice dell’esecuzione (solo l’ordinanza finale del quale risultando oramai impugnabile e stavolta con il solo rimedio generalissimo delle opposizioni ad atti esecutivi);

4.6. anche la lettura della norma data dalla richiamata Cass. 20733/09 (che ammette, ma non impone affatto quale unico rimedio, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza determinativa delle somme (necessarie per la conversione) pare funzionale allo scopo di agevolare, con la conservazione del carattere di sommarietà dell’accertamento del giudice dell’esecuzione in questa fase e con la rimessione delle reazioni alla discrezionalità degli interessati (una formale opposizione ad esecuzione od agli atti esecutivi a seconda del contenuto ovvero dell’oggetto immediato di quella e del tempo della sua proposizione, ovvero del soggetto che la dispiega), la sostanziale reversibilità di ogni accertamento del giudice dell’esecuzione in tempo anteriore alla distribuzione (o attribuzione, in caso di unico creditore) del ricavato: la quale si ha pur sempre anche in caso di conversione fruttuosa, non mutando la sua funzione per il semplice fatto accidentale che in tale ipotesi si ha già, per definizione, una somma ricavata idonea al soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie azionate, del resto conformemente alla ratio dell’art. 509 c.p.c.;

4.7. tale elasticità è a sua volta idoneamente finalizzata a controbilanciare il rigore della ufficiosità ed indisponibilità della prosecuzione della procedura, reso evidente dall’obbligo di procedere anche in assenza di atti di impulso dei creditori dopo l’istanza di vendita (essendo stato il relativo principio ribadito da Cass. 19 luglio 2004 n. 13354, prima dell’espressa codificazione di cui al vigente testo dell’art. 631 c.p.c.): rigore soltanto accentuato dalla riforma del 2005/06, che limita ad una sola volta l’ammissibilità della sospensione ad istanza di parte art. 624-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 42, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato prima dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. s) e poi dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 18, comma 1, lett. c); sicchè tale tendenza, benchè espressamente accentuata soltanto con la richiamata riforma, può valere ad interpretare anche gli istituti che nelle singole fattispecie a questa, ratione temporis, non sono assoggettati, anche in tal caso potendosi qualificare la riforma stessa come ricognitiva di principi ermeneutici già ricavabili o affermati in precedenza;

4.8. di conseguenza, il debitore, istante per la conversione, che non intenda conseguire l’effetto di sospendere i propri pagamenti per ottenere la sostituzione del bene staggito con il denaro versato, non ha l’onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza che determina le somme da lui dovute per la conversione, quando contesti la congruità di una o più componenti del credito azionato e quindi anche soltanto l’importo liquidato per le spese: a tanto potendo indursi fino al momento della distribuzione od anche, come nel caso di specie, entro il termine per impugnare il provvedimento che, questa disponendo, ha pure definito il processo esecutivo;

4.9. neppure deriverebbe alcun effetto pratico negativo dall’intervenuta sostituzione del bene staggito con il compendio, qualora essa fosse stata disposta subito dopo l’integrale pagamento della somma determinata anzichè con l’ordinanza conclusiva del processo emessa in uno alla distribuzione della somma: infatti, il debitore ha nel frattempo pagato tutto quello che il giudice ha determinato come coacervo dei crediti di procedente ed intervenuti e che nessuno di questi ha impugnato, così ritenendolo idoneo a soddisfare le proprie ragioni; sicchè le contestazioni che il debitore stesso muovesse successivamente al pagamento avrebbero il solo effetto, se riconosciute fondate, di comportare una restituzione in suo favore di somme già esistenti;

4.10. poichè, nel caso di specie, è incontroverso che l’opposizione è stata dispiegata nei cinque giorni dall’ordinanza di distribuzione od attribuzione delle somme versate in ottemperanza della precedente ordinanza determinativa del dovuto, il termine ex art. 617 c.p.c. risulta rispettato e la proposta opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile: sicchè sul punto la gravata sentenza merita le censure mossele.

5. Anche il secondo profilo di doglianza è fondato, sia pure parzialmente:

5.1. dalla descrizione del contenuto dell’atto impugnato con l’opposizione, erroneamente qualificata agli atti esecutivi, non si evince una adeguata ripartizione delle spese, dei diritti e degli onorari della procedura, indicati complessivamente – ed attribuiti per dichiarazione anticipo al procuratore del procedente in Euro 6.000,00, individuandosi soltanto Euro 1.652,46 per spese vive e comprendendosi in tale totale anche gli importi dovuti per IVA, CPA e rimborso per spese generali;

5.2. tanto preclude effettivamente al debitore ed al giudice dell’impugnazione qualunque possibilità di sindacare la correttezza della liquidazione in applicazione puntuale della tariffa forense via via applicabile e comporta l’illegittimità della liquidazione operata dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato:

infatti, in tema di spese processuali il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata separata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. 10 marzo 2008 n. 6338);

5.3. soltanto la doglianza sulla non spettanza dell’IVA va fin d’ora disattesa, in quanto essa integra un ineliminabile accessorio di legge della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti all’avvocato del creditore;

5.4. al momento della definizione del processo esecutivo è infatti illegittima, non consentendo al debitore ed al giudice dell’impugnazione alcun riscontro, l’ordinanza di liquidazione delle spese in favore del creditore procedente che non contenga specifica indicazione, in applicazione alla tariffa forense via via applicabile, delle singole voci totali spettanti per esborsi, diritti, onorari ed accessori, tra questi comunque compresa – in quanto spettante per la sua natura di accessorio di legge – l’IVA. 6. Pertanto ed in conclusione è necessario, in accoglimento del ricorso, cassare l’impugnata sentenza, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza del g.e. in data 18.7.03 in proc. es. n. 13/2001 r.g.e.i. del Tribunale di Grosseto.

7. E’ peraltro al contempo possibile, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.:

7.1. accogliere per quanto di ragione la medesima opposizione, dichiarando la nullità dell’impugnata ordinanza limitatamente alla parte in cui liquida, senza specificazione dei singoli importi per diritti ed onorari, le spese e le competenze del creditore S.G.A. srl; è infatti conseguenza normale dell’opposizione agli atti esecutivi, che costituisce un giudizio meramente rescindente sulla legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, che l’eventuale riconoscimento dell’illegittimità di questo comporti soltanto, nella sede cognitiva in cui appunto si esaurisce l’opposizione, la caducazione dell’atto, sicchè nel processo esecutivo il giudice dell’esecuzione dovrà adottare ogni opportuna conseguente determinazione, tra cui anche, ma appunto e solo in sede esecutiva, la pronuncia di un atto che non contenga il vizio che ha condotto all’accoglimento dell’opposizione;

7.2. dare atto che compete a detto g.e., in fase esecutiva ed a seguito della ripresa del processo esecutivo in cui è stata resa la qui cassata ordinanza (e dal punto immediatamente precedente la sua pronuncia) , la pronuncia di nuova ordinanza di liquidazione delle spese – esborsi, diritti ed onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge – che contenga analitica indicazione dei singoli importi totali in applicazione puntuale della tariffa forense via via applicabile;

7.3. provvedere, quanto alle spese della sola causa di cognizione in cui si concreta l’opposizione ad atti esecutivi qui definita nel merito, con la compensazione delle stesse, attesa la gradualità del mutamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e la carenza di reazione da parte del debitore prima dell’emanazione dell’ordinanza conclusiva.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie per quanto di ragione l’opposizione proposta da Q.L., con ricorso dep. il 23.7.03, avverso l’ordinanza del g.e. in data 18.7.03 in proc. es. n. 13/2001 r.g.e.i. del Tribunale di Grosseto, dichiarandone la nullità limitatamente alla parte in cui liquida, senza specificazione dei singoli importi per diritti ed onorari, le spese e le competenze del creditore S.G.A. srl; compensa le spese dell’intero giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1828 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.