Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-03-2011, n. 10377 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

I ricorrenti:

S.L., V.A., venivano sottoposti a giudizio penale dinanzi al Tribunale di Taranto, perchè imputati, in concorso tra loro:

a)-del reato di tentata estorsione in danno dell’imprenditore edile P.F., cui facevano pervenire larvate minacce con richiesta di denaro, in cambio di un servizio di protezione del cantiere, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il P. a consegnare la somma di Euro 500 non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà;

b)-il solo S., anche per il reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 9 per violazione degli obblighi imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale;

Fatti commessi in (OMISSIS), con la recidiva per entrambi;

al termine del giudizio, condotto con il rito dibattimentale, veniva emessa la sentenza del 22.01.2009, con la quale il Tribunale dichiarava gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e li condannava alla pena indicata in sentenza;

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 07.01.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, con distinti ricorsi aventi motivi sostanzialmente coincidenti, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1)-come primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo acquisito la trascrizione della conversazione registrata dalla parte offesa P.F. durante l’incontro con gli imputati, avvenuto in data (OMISSIS);

-a parere dei ricorrenti tale trascrizione era stata acquisita in violazione dell’art. 238 c.p.p., comma 3, sia perchè effettuata dai carabinieri e non con perizia di ufficio e sia perchè la sua acquisizione era stata disposta con la motivazione che una nuova trascrizione non era possibile perchè la cassetta di registrazione era andata smarrita;

-i ricorrenti censurano tale motivazione in quanto adottata solamente sulla scorta della dichiarazione del cancelliere senza avere disposto adeguate indagini e ricerche, sicchè non vi era prova dell’effettiva irripetibilità dell’atto;

-inoltre l’art. 238 c.p.p., comma 3 risultava violato perchè la norma prevede l’acquisizione di atti irripetibili relativi ad altri procedimenti, mentre la trascrizione in questione era stata formata nell’ambito del presente processo;

2)-la sentenza era da censurare per avere acquisito le dichiarazioni del maresciallo Pe.Ca., in violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4 che fa divieto agli ufficiali di P.G. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, nella specie:

sulle dichiarazioni della parte offesa P. in occasione delle denunce presentate;

3)-inoltre, la decisione era affetta illogicità della motivazione:

-perchè aveva utilizzato le dichiarazioni dei testi P. e B., ritenuti falsi e reticenti in altra parte della stessa motivazione;

-perchè aveva ritenuto il reato di tentata estorsione, pur in assenza dell’elemento oggettivo della minaccia;

-perchè aveva illogicamente escluso l’ipotesi della desistenza volontaria, nonostante che gli imputati non si fossero presentati all’appuntamento concordato per la consegna del denaro;

4)-infine, la sentenza era da censurare per omessa motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il primo motivo risulta totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.

Invero la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo il quale l’art. 238 c.p.p., comma 3 (nel testo sostituito dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 3 conv. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356), autorizza "comunque" l’acquisizione della documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili, in forza del combinato disposto degli art. 511-bis c.p.p., (inserito dallo stesso decreto-legge) e art. 511 c.p.p., comma 2. (Cassazione penale, sez. 6, 18/02/1994).

Dal principio ora esposto emerge chiaramente che, nel caso di irripetibilità, l’acquisizione è "comunque" ammessa, indipendentemente dalla provenienza dell’atto, essendo infondata la tesi esposta nel ricorso con riferimento all’art. 238 c.p.p., commi 1, 2 e 2 bis.

La decisione impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo osservato che lo smarrimento della cassetta audio, contenente la registrazione, rendeva impossibile l’effettuazione della trascrizione del suo contenuto a mezzo di perizia, sicchè, del tutto legittimamente ha disposto l’acquisizione, ex art. 234 c.p.p., e art. 238 c.p.p., comma 3 della trascrizione effettuata dalla PG. Ugualmente infondata risulta la censura della motivazione per avere ritenuto l’effettivo smarrimento anche senza specifiche indagini, atteso che si tratta di una valutazione in fatto, rimessa alla competenza del giudice di merito che, nella specie, risulta congrua per avere fatto riferimento alle certificazioni di cancelleria, certamente adeguate alla bisogna.

Deve ritenersi totalmente infondata, per irrilevanza, la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo Pe. atteso, per un verso, che la motivazione della Corte territoriale non ha affatto utilizzato nè menzionato in alcun modo tali dichiarazioni e, per altro verso, che gli stessi ricorrenti, non indicano in quale modo le medesime dichiarazioni, in ipotesi inutilizzabili, abbiano influito nella formazione della decisione impugnata.

Anche i restanti motivi sollevati dai ricorrenti appaiono totalmente infondati, atteso che i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi , che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito; risultando priva di illogicità evidente la motivazione riguardo agli elementi raccolti a carico degli imputati, fondati sulle risultanze di causa ed, in particolare, sul contenuto della predetta cassetta audio registrata.

Va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; Cassazione penale sez. 4 29 gennaio 2007, n. 12255.

Alla luce di tali principi risultano infondate anche le ulteriori censure:

a)-quanto alla mancata dimostrazione dell’elemento oggettivo della minaccia, atteso che la Corte territoriale ha sottolineato in sentenza che le pur larvate minacce degli imputati allarmarono talmente il P. da indurlo a "rivolgersi immediatamente ai carabinieri" e:

b)-quanto alla desistenza, che tale ipotesi non ricorreva essendo evidente che gli imputati non si erano presentati all’appuntamento per la consegna del denaro, non per avvenuta desistenza ma "per il timore di essere arrestati"; contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso tale conclusione non è priva di motivazione, atteso che la Corte territoriale ha sottolineato che il S. aveva manifestato il timore di un intervento delle forze dell’ordine, avendo ipotizzato "la possibilità che il P. avesse fatto posizionare delle telecamere per incastrali".

Si tratta di una decisione del tutto conforme alla Giurisprudenza di questa Corte che:

-quanto alla minaccia in tema di estorsione ha affermato che sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. Cassazione penale, sez. 2 13 novembre 2001. n. 5426.

-quanto alla desistenza che, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell’agente menomandone la libera determinazione (Cassazione penale, sez. 1, 08/04/1997, n. 5037).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la desistenza avendo individuato il fattore esterno (timore di essere arrestati) che ha influito sulla volontà degli imputati con una motivazione adeguata in termini di diritto e congrua sul piano della valutazione degli elementi del merito;

le censure mosse al riguardo investono, come già osservato, la valutazione del fato che, invece, è assistita da adeguata e congrua motivazione.

Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; la Corte di appello ha motivato nel senso favorevole agli imputati, accogliendo le richieste e riducendo la pena, in considerazione "delle circostanze del fatto e della personalità degli imputati", sicchè risulta sufficiente, ai fini della motivazione, l’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e decisivi ai fini del trattamento sanzionatorio e della concessione o diniego di circostanze attenuanti, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

(Cassazione penale. sez. 4 04 luglio 2006. n. 32290).

Segue il rigetto del ricorso.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25-03-2011, n. 1849 Mobilità

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Svolgimento del processo

La ricorrente era iscritta nelle liste di mobilità, con le qualifiche di sarta in genere, berrettaia e bidella, presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce.

A seguito del rifiuto opposto dall’interessata ad essere avviata al progetto di lavoro socialmente utile presso il Comune di Caprarica in qualità di addetta alla manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi, la stessa, con provvedimento n.15265 del 1° luglio 1995 del suindicato Ufficio Provinciale, è stata cancellata dalle liste di mobilità e dichiarata decaduta dal diritto di percepire la relativa indennità, a decorrere dal 30 maggio 1995.

Con successivo atto n. 21713 del 2 agosto 1995 l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari respingeva il ricorso amministrativo presentato dall’odierna appellante avverso il cennato provvedimento.

L’interessata impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, le predette determinazioni, censurandole per violazione dell’art.1, comma 2 del D.L. 14 giugno 1995, n.232, dell’art.14, comma 3 del D.L. 16 maggio 1994, n.299 e per eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea presupposizione.

La norma invocata dalla ricorrente prevede, con riferimento ai lavori socialmente utili, la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l’attuazione dei progetti.

In particolare l’interessata evidenzia che la propria qualifica professionale di berrettaia mal si concilia con i compiti di addetta alla manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi.

La ricorrente aggiunge che sarebbe stato violato anche l’art.14, comma 3 del D.L. 16 maggio 1994, n.299, secondo cui, qualora il lavoratore adduca giustificati motivi di rifiuto all’assegnazione per la realizzazione di progetti socialmente utili, da rinvenirsi nel caso di specie nell’incompatibilità dianzi esposta, non perderebbe il trattamento di mobilità.

Il Tribunale amministrativo regionale adito ha respinto il ricorso ritenendo che le qualifiche di berrettaia e di bidella erano compatibili con lo svolgimento di addetta alla manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi, considerato che il contenuto professionale richiesto per tali attività lavorative non poteva considerasi talmente elevato da essere incompatibile con le qualifiche possedute.

La ricorrente ha proposto appello reiterando le censure proposte in primo grado.

All’udienza del 9 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La qualifica di bidella, alla quale ha fatto riferimento la sentenza appellata, è assolutamente compatibile con quella di addetto alla manutenzione dei marciapiedi. A tali qualifiche si doveva far riferimento e non necessariamente a quella di berrettaia e di addetto alla manutenzione del verde pubblico, che a giudizio dell’appellata, richiede un elevato contenuto professionale.

La ricorrente ha dedotto altresì, con l’atto di appello, la violazione dell’art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (epigrafato: cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità).

Tale censura è inammissibile perché prodotta per la prima volta in appello.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15154 licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di T.F., proposta nei confronti della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare, intimatogli dalla predetta Casa di cura, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

La Corte territoriale, premesso che la contestazione dell’addebito si riferiva ad una mera dimenticanza per essersi il dipendente scordato in una autovettura da lui condotta come autista, sacche di sangue destinate ad impiego sanitario, riteneva che siffatto comportamento, non era tale da cagionare una perdita della fiducia e della aspettativa di un corretto e proficuo adempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore. Tanto perchè, secondo la Corte del merito, non erano state provate e nemmeno dedotte circostanze tali da conferire anche alla mera dimenticanza una particolare gravità.

Del resto, osservava ancora la Corte in parola, le modalità del trasporto delle sacche di sangue, il ritardo con il quale è stata scoperta la dimenticanza ed il conseguente deterioramento escludevano la sussistenza di condizioni di particolare urgenza.

Avverso questa sentenza la Casa di Cura in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la Casa ricorrente, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "Dica il Collegio, se sulla scorta delle risultanze istruttorie come sopra trascritte, risultava provata la giusta causa di licenziamento dedotta e se dunque i comportamenti in concreto tenuti dal dipendente T.F. così contestati (omissis) concretassero addebiti tali da costituire una giusta causa di licenziamento".

La censura non è accoglibile.

Infatti secondo giurisprudenza di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che, invece, deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui adde, nello stesso senso, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nella specie vi è appunto la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione che si conclude con la formulazione di un solo quesito.

Nè può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai singoli quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali alla violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c..

A tanto va aggiunto che il quesito, per come articolato, tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione dei fatti la quale è estranea al sindacato di legittimità in quanto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (V. per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).

Nè può sottacersi che l’iter argomentativo della Corte del merito deve considerarsi corretto sul piano logico-giuridico laddove ha rimarcato come la dimenticanza addebitata al lavoratore non presentava caratteri di particolare rilevanza in ragione delle modalità con cui si era realizzata. e delle conseguenze che aveva causato.

Con la seconda censura la Casa ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2119, 2104 e 2106 c.c. nonchè degli artt. 30 e 33 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie e vizio di motivazione, pone, ex art. 3 66 bis c.p.c. cit., il seguente quesito:

"Dica il Collegio se, sulla scorta delle risultanze istruttorie come sopra ritrascritte risultava provata la giusta causa di licenziamento dedotta e dunque se i comportamenti in concreto tenuti dal dipendente T.F., così contestati (omissis) concretassero addebiti tali da costituire una giusta causa di licenziamento".

Il motivo è improcedibile non avendo la società ricorrente, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 depositato il testo integrale del contratto collettivo di cui deduce la violazione. Questa Corte infatti a Sezioni Unite, con sentenza del 23 ottobre 2010 n. 20075 ha sancito, nel comporre un contrasto sorto in senso alla sezione lavoro della Cassazione, che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui onera il ricorrente principale o incidentale – a pena d’improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, deve interpretarsi nel senso che allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni. Nella specie con la censura in esame si deduce la violazione di norme di contratto collettivo nazionale e la ricorrente non ha provveduto a depositare insieme al ricorso il testo integrale del contratto collettivo nazionale di cui denuncia la violazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A tanto aggiungasi che comunque alla stregua del riportato quesito di diritto si chiede a questa Corte un accertamento di fatto, non consentito, come innanzi osservato, in sede di legittimità.

Con il terzo motivo la Casa ricorrente, assumendo violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e vizio di motivazione, elabora, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito: "Dica il Collegio se, sulla scorta delle risultanze istruttorie come sopra trascritte sub 1, risultava provato il giustificato motivo di licenziamento e dunque se i comportamenti in concreto tenuto dal dipendente T.F. così contestati (omissis) concretassero addebiti tali da costituire un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in relazione a fatti commessi da T.F.".

La censura, come la prima, è inammissibile in quanto oltre a contenere la mescolanza di motivi relativi alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, il relativo quesito si risolve nell’istanza di un accertamento di fatto, quello concernente la ricorrenza in base alle risultanze istruttorie di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, precluso, come rilevato, in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-04-2011) 04-05-2011, n. 17230

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chiesto annullarsi la sentenza con rinvio.
Svolgimento del processo

Il ricorrente P.G. di Brescia impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato a G.I., G.M. e Ga.Me. le pene di otto mesi di reclusione per i primi due e di mesi otto e giorni dieci di reclusione per il terzo, in relazione ai reati ex artt. 110, 56, 624 e 625 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, art. 337 c.p., relativi a tentato furto di materiale custodito in un’isola ecologica, seguito da violenza e minaccia esercitata nei confronti dei Carabinieri intervenuti, e, quanto a G.M., anche in relazione al reato di ingiustificato possesso di un coltello a serramanico.

Deduce che il giudice ha errato nella qualificazione del fatto come tentato furto e resistenza, in quanto, dallo stesso tenore dei capi di imputazione emergerebbero evidenti i presupposti per la ravvisabilità del delitto di rapina impropria.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, in ogni caso in cui l’agente serbi una condotta violenta o minacciosa dopo l’azione diretta a impossessarsi della cosa altrui, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia già avvenuta la sottrazione della cosa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22661 del 19/05/2010, dep. 14/06/2010, Tushe, Rv.

247431; conformi: N. 28044 del 2001 Rv. 219629, N. 32445 del 2001 Rv.

219719, N. 47086 del 2003 Rv. 227763, N. 49213 del 2003 Rv. 227507, N. 9262 del 2004 Rv. 230067, N. 17624 del 2004 Rv. 229700, N. 40156 del 2006 Rv. 235448, N. 38586 del 2007 Rv. 238017, N. 20258 del 2008 Rv. 240104, N. 3769 del 2009 Rv. 242558).

L’impugnata sentenza, dunque, avendo fatto propria una qualificazione dei fatti non corretta, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
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