T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 11-03-2011, n. 2224 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del questore di Roma con il quale è gli stata negata la conversione, una volta raggiunta la maggiore età, del suo permesso di soggiorno per la minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione.

Secondo l’interpretazione fatta propria dalla questura, a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, non potendosi fare applicazione nella specie dell’art. 21 octies della medesima legge in ordine all’impossibilità di una determinazione diversa da quella concretamente adottata.

Invero, l’adempimento dell’obbligo partecipativo avrebbe consentito all’interessato di far valere l’eventuale inapplicabilità alla sua situazione del vigente art. 32 D.Lgvo n. 286/1998, come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente la conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.

Tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale, trattandosi di minore affidato.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 13698 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

P.M., premesso di avere stipulato in data 21 ottobre 1996 con G.N. un contratto preliminare per l’acquisto di immobili siti nel Comune di Castelbalbo e di avere successivamente appreso che i fabbricati contrassegnati dalle lette A) e B) nella planimetria cui le parti avevano l’alto riferimento per la individuazione dei beni non erano di proprietà della promittente venditrice, la convenne in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna al risarcimento del danno.

La convenuta si difese assumendo che i beni indicati dalla controparte quali intestati ad altri non rientravano in realtà nell’oggetto del contratto e chiese, in via riconvenzionale, che, dato atto del rifiuto dell’altra parte di stipulare, fosse emanata sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..

Il giudice di primo grado dichiarò risolto il contratto preliminare per inadempimento della convenuta e rigettò la domanda di adempimento dalla stessa proposta, ma la relativa decisione fu riformata dalla Corte di appello di Venezia che, con sentenza n. 976 del 3 giugno 2005, respinse le domande del P. e, in accoglimento della richiesta della convenuta, dispose il trasferimento dei beni indicati nel contratto preliminare, con condanna dell’attore al pagamento del saldo del prezzo ed al risarcimento dei danni. A sostegno della propria decisione il giudice di secondo grado affermò che i beni oggetto del preliminare di compravendita erano unicamente quelli in esso descritti e che tra essi non figuravano quelli indicati dall’attore come intestati a persone diverse dalla promittente venditrice, reputando irrilevante che essi risultassero da alcune planimetrie in possesso del P., atteso che esse non risultavano richiamate nel contratto nè erano state controfirmate dai contraenti. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 14 ottobre 2005, ricorre P.M., affidandosi a cinque motivi. L’intimata G. N. non si è costituita.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, che ha recepito la L. n. 47 del 1985, art. 18, censurando la sentenza impugnata per avere disposto il trasferimento dell’immobile oggetto del contratto preliminare in assenza del certificato di destinazione urbanistica del bene.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, che ha recepito la L. n. 47 del 1985, art. 17, censurando la sentenza impugnata per avere disposto il trasferimento dell’immobile oggetto del contratto preliminare in assenza dell’indicazione, da parte de 1l’alienante, degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, nonostante che l’attore nella memoria istruttoria di primo grado avesse rappresentato che l’immobile era stato oggetto di un procedimento amministrativo per irregolarità edilizia.

I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili.

Spinge a tale conclusione l’assorbente rilievo che le circostanze dedotte dal ricorrente quali cause impeditive del trasferimento dell’immobile (la mancanza del certificato di destinazione urbanistica e dell’indicazione degli estremi del permesso per costruire), costituiscono fatti nuovi, dedotti per la prima volta nel giudizio di cassazione. Tali circostanze, infatti, non risultano in alcun modo dalla sentenza impugnata, nè il ricorso deduce di averle compiutamente rappresentate nel giudizio di merito, limitandosi, nel secondo motivo, a riferire di avere dedotto la pendenza di un procedimento amministrativo per irregolarità edilizia dell’immobile, allegazione di per sè generica in assenza di qualsiasi dato in grado di riferire tale procedimento alle irregolarità urbanistiche oggi dedotte. Per tale ragione le censure sono inammissibili in quanto l’accertamento di tali irregolarità o mancanze richiede necessariamente un’indagine di fatto, che questa Corte, quale giudice di legittimità, non può compiere.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione circa le risultanze processuali decisive per la definizione della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere disposto il trasferimento dell’immobile oggetto del contratto preliminare nonostante la sua nullità per indeterminatezza dell’oggetto. Il bene compromesso, sostiene il ricorrente, era invero identificabilc soltanto attraverso l’atto di provenienza e le planimetrie; poichè il primo non era mai stato esibito durante le trattative e le seconde sono state ritenute estranee al contratto, la Corte avrebbe dovuto coerentemente trame la conseguenza che il preliminare era nullo dal momento che esso non indicava in maniera precisa l’immobile da trasferire.

Anche questo motivo è inammissibile, prima che infondato.

Il mezzo è inammissibile in quanto, investendo la censura l’interpretazione dell’atto negoziale operata dal giudice di merito, in particolare sotto il profilo della determinazione del bene oggetto di trasferimento, avrebbe dovuto dedurre la specifica violazione dei canoni di interpretazione negoziale fissati dall’art. 1362 e segg. cod. civ. e quindi essere sostenuto, ai fini del requisito di autosufficienza, dalla riproduzione dell’atto negoziale, al fine di dimostrare l’erroneo apprezzamento dello stesso da parte del giudice territoriale. Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nè il ricorrente può invocare, a sostegno della censura sollevata, la regola iuris della ritevabilità d’ufficio delle cause di nullità del contratto in ogni stato e grado del processo ( art. 1421 cod. civ.). Questo principio, infatti, va coordinato con le regole ed i principi che governano il processo, in particolare con quelli che regolano il giudizio di legittimità. Ciò comporta che questa Corte, che quale giudice di legittimità non ha un potere autonomo di accertamento dei fatti, può rilevare la nullità del contratto, salve le preclusioni verificatesi nel giudizio di merito, soltanto a condizione che risultino già evidenziate agli atti le circostanze ed i fatti costitutivi della nullità (Cass. n. 2354 del 2003; Cass. n. 15530 del 2000), situazione che, come già rilevato, non si riscontra nel caso di specie, atteso che la causa che determinerebbe nel caso di specie la nullità del contratto preliminare non emerge direttamente dalla lettura nè del ricorso nè della decisione impugnata.

A ciò merita aggiungere che il motivo è anche generico, in quanto non attacca in modo circostanziato ed argomentato l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui gli immobili oggetto del preliminare erano specificatamente descritti nel contratto stesso (pag. 7).

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione circa le risultanze processuali decisive per la definizione della controversia, lamentando che la Corte veneziana non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, da cui risultava che, al momento della sottoscrizione del preliminare, le parti avevano identificato l’immobile attraverso le planimetrie, le quali indicavano tra i beni da trasferire anche quei fabbricati che in realtà non erano di proprietà della promittente venditrice, con l’effetto che quest’ultima doveva considerarsi inadempiente rispetto agli obblighi assunti ed il contratto, in accoglimento della domanda dell’attore, avrebbe dovuto essere risolto per inadempimento della stessa. Il mezzo è inammissibile.

Al di là invero del rilievo che il motivo solleva censure avverso un apprezzamento di fatto, tale dovendosi ritenere la valutazione che il giudice di merito fa in ordine al contenuto e significato delle dichiarazioni testimoniali (Cass. n. 17097 del 2010), assorbente ai fini di tale conclusione è la considerazione che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull’affermazione che, essendo il contratto preliminare di compravendita di beni immobili sottoposto, ai sensi dell’art. 1351 cod. civ., al requisito della forma scritta, l’omesso richiamo in esso della planimetria invocata dall’attore – promissario acquirente rendeva quest’ultima inutilizzabile ai fini dell’integrazione del suo oggetto, atteso che " per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substanziam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l’oggetto di esso deve essere almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso e non aliunde". Tale considerazione, che costituisce l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata ed in cui è implicito il giudizio di irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali che il ricorrente assume colpevolmente trascurate dal giudice a quo, non risulta attaccata dal ricorso e ciò comporta l’inammissibilità del motivo.

Il quinto motivo di ricorso denunzia omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non avere disposto l’annullamento del contratto per vizi del consenso e per errore, atteso che il P. si era determinato a contrarre sulla base della falsa convinzione, a cui era stato dolosamente indotto dalla G., che i beni da trasferire fossero quelli indicati nelle planimetrie.

Anche quest’ultimo motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia presuppone, infatti, la proposizione ad opera della parte di una valida e rituale domanda, laddove il ricorrente non precisa in alcun modo di avere avanzato, fin dall’atto introduttivo del giudizio e quindi riproposto anche in sede di appello, la domanda di annullamento del contratto per vizi del consenso di cui ora lamenta il mancato esame. La novità della questione esclude, pertanto, la sussistenza del vizio denunziato.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 548 deliberazione

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Svolgimento del processo

La società ricorrente, che è una immobiliare impegnata nella esecuzione di un piano attuativo in località Scarpizzolo del Comune di San Paolo, impugna la deliberazione del 22. 7. 2009 con cui il Consiglio comunale ha deciso di annullare in autotutela la precedente deliberazione del 31/08 che aveva modificato il regolamento di igiene (nella parte che riguardava le distanze che devono osservate nel costruire nei pressi di stalle o altri luoghi destinati all’allevamento del bestiame).

La ricorrente, infatti, sostiene che dall’annullamento in autotutela di tale deliberazione consegue un regime edificatorio più rigoroso di aree ricomprese nel piano attuativo che stava realizzando.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. la deliberazione sarebbe illegittima per irragionevolezza e contraddittorietà in quanto reintroduce un effetto rigido nell’applicazione delle distanze dagli allevamenti esistenti, che sarebbe già stato censurato dal T.a.r. nella pronuncia 478/07, e che invece era stato superato dalla deliberazione del 2008 annullata;

2. la deliberazione sarebbe illegittima per travisamento in quanto nelle premesse si sostiene che si vorrebbe evitare il contenzioso nato da tre ricorsi al T.a.r., ma per essi l’amministrazione era già costituita in giudizio;

3. la deliberazione sarebbe illegittima perché ha seguito un parere dell’ASL che però non avrebbe compreso esattamente i termini della questione, in quanto le sarebbe sfuggito il senso e la ratio della modifica regolamentare del 2008 che veniva annullata con il provvedimento impugnato.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. La vicenda dell’art. 3.10.5. del regolamento d’igiene di San Paolo che la ricorrente porta all’attenzione del Tribunale è stata in realtà già decisa in altre sentenze, che hanno dato un indirizzo chiaro alla pronuncia che è chiamato a prendere il Tribunale.

L’art. 3.10.5. del regolamento comunale è stato, infatti, modificato diverse volte negli ultimi anni ed in occasione di ogni modifica la nuova versione ha dovuto affrontare un passaggio davanti a questo Tribunale.

Le vicende recenti dell’art. 3.10.5. del regolamento d’igiene del Comune che regola le distanze delle costruzioni dagli allevamenti sono, infatti, i seguenti:

– nella sua versione originaria esso prevedeva il vincolo della reciprocità, per cui come non potevano sorgere stalle a distanza da abitazioni inferiore al minimo previsto dalla norma regolamentare (minimo che era diverso per tipologia e quantità di bestiame), così non potevano sorgere abitazioni a distanza dalle stalle inferiore allo stesso minimo;

– con deliberazione 7. 10. 2005 la norma veniva modificata in senso favorevole alle esigenze delle imprese edili, in quanto si prevedeva che il vincolo nelle distanze fosse soltanto unilaterale, e non reciproco (si doveva rispettare solo in caso di costruzioni di stalle a distanza da abitazioni, ma non in caso di costruzione di abitazioni a distanza da stalle);

– con sentenza 478/2007 il T.a.r. annullava questa modifica, ritenendola irragionevole e ripristinava di fatto il sistema del vincolo reciproco;

– con deliberazione 22. 12. 2008, però, il Comune tornava incontro alle esigenze delle imprese edili e, nel dichiarato intento di attuare la sentenza del T.a.r., stabiliva nel regolamento di igiene per singole aree fino a che distanza dalle stalle si potesse edificare ed a quali condizioni (es. prevedendo opere di mitigazione), ed, in questo modo, di fatto – sia pure non con una previsione generale ma con metodo casistico – rieliminava il vincolo di costruire ad una distanza minima dalle stalle;

– con sentenza 2146/2010 il T.a.r. annullava anche questa deliberazione stabilendone a sua volta la irragionevolezza;

– nel frattempo, però, con deliberazione 11/2009 il Comune la aveva a sua volta annullata in autotutela allo scopo dichiarato di prevenire contenziosi (tra cui quello che ha dato origine alla sentenza 2146/2010), ed è contro questa nuova novella – stavolta non favorevole agli interessi delle imprese edili – che insorge la ricorrente che, mediante l’annullamento dell’ultima novella, vorrebbe ottenere la reviviscenza della previsione regolamentare del 2008 che le era più favorevole (e che però nel frattempo il Tribunale ha annullato; con la conseguenza che, essendo stata annullata con precedente sentenza anche la novella del 2005, se il ricorso fosse accolto si determinerebbe la reviviscenza della versione originaria del regolamento che prevedeva il vincolo della reciprocità delle distanze, che poi è esattamente la norma attualmente vigente dopo l’approvazione della deliberazione impugnata. Senza che però possa essere dichiarata sin da ora la sopravvenuta carenza d’interesse, posto che la sentenza 2146/2010 su cui la dichiarazione di improcedibilità si reggerebbe risulta, dal sistema informatico del Tribunale, essere stata impugnata e non contiene quindi statuizioni definitive).

II. In ogni caso, per ogni utilità residua che la ricorrente possa avere da questo ricorso, nessuno dei tre motivi dedotti può in realtà essere favorevolmente apprezzato nel merito:

– il primo ed il terzo motivo sono, infatti, tutti volti a dimostrare la maggior ragionevolezza della previsione del 2008 che con il provvedimento oggetto di odierno scrutinio viene annullata, ma la previsione del 2008 è stata già dichiarata invece irragionevole dal T.a.r. con sentenza 2146/2010, alle cui motivazioni ci si limita a riportarsi secondo la tecnica del precedente conforme ex art. 74 c.p.a.,

– il secondo motivo contesta una frase della motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui annullare la previsione del 2008 sarebbe servito ad evitare contenziosi giurisdizionali su di essa, motivazione che sarebbe irragionevole in quanto l’amministrazione aveva in realtà già deciso di difendersi in giudizio nei contenziosi nati da quella previsione ed altri non ne potevano più essere incardinati per il decorso dei termini di decadenza, ma al di là del fatto che sia corretto o meno aver usato la locuzione "l’annullamento consentirà di evitare contenziosi" al posto di "l’annullamento consentirà di superare contenziosi già proposti", sta di fatto che la contestata previsione del 2008 aveva effettivamente generato contenzioso davanti al Tribunale che porterà di lì a qualche mese l’amministrazione a vedersi annullare la deliberazione in esame ed essere dichiarata soccombente (anche sulle spese), talchè non è irragionevole che l’amministrazione abbia tentato di agire in anticipo annullando in autotutela la previsione contestata.

III. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

NULLA sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1124 Tassa occupazione suolo pubblico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, operante nel settore delle affissioni pubblicitarie, impugnava gli atti indicati in epigrafe laddove subordinavano la possibilità di ottenere le autorizzazioni alla posa di impianti pubblicitari alla previa stipula di un contratto di concessione del suolo pubblico ove questi impianti sarebbero stati collocati con pagamento del canone di occupazione di cui all’art. 63 D.lgs. 446\97.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Il primo eccepisce la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2,3 e 11 L. 241\90, degli artt. 23,26 e27 D.lgs. 285\92 e dell’art. 53 DPR 495\92 oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere.

La pubblicità stradale è regolata dalle norme del Codice della Strada che prevede per l’installazione di cartelli pubblicitari l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, mentre il Comune ha preteso la stipulazione di una convenzione per la concessione del suolo pubblico che a suo parere avrebbe incluso implicitamente l’autorizzazione prevista dal Codice della Strada.

Ma tale potere di autorizzazione implicita non è previsto dalle norme in materia, che richiedono un provvedimento espresso non potendosi neanche concludere il procedimento amministrativo con un silenzio assenso.

Da ciò discende l’illegittimità dell’art. 9 del Regolamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari del comune di Como.

Né può ritenersi che nel caso in esame si voleva giungere alla sottoscrizione di un accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11 l. 241\90 poiché nessuno dei due soggetti in questione aveva manifestato una volontà in tal senso.

Infine la concessine di suolo pubblico non può essere subordinata al pagamento di un canone illegittimo.

Il secondo motivo attiene alla violazione dell’art. 63 D.lgs. 446\97 e dell’art. 9,comma 7, D.lgs. 503\97 poiché il canone di occupazione del suolo pubblico è parametrato alla superficie espositiva e non allo spazio pubblico effettivamente occupato.

La contestazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo perché non si contesta il calcolo del canone dovuto, ma il potere dell’amministrazione di determinare il criterio di calcolo.

Il Comune di Como si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alle doglianze espresse con il secondo motivo di ricorso.

Alla camera di consiglio del 23.6.2009 veniva respinta l’istanza cautelare.

Preliminarmente va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente.

Il Comune di Como ritiene che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario in virtù di quanto previsto dall’art. 5 L. 1034\71 in tema di canoni sulle concessioni di beni pubblici ed attualmente confermato dall’art. 133 c.p.a.

L’eccezione non è fondata.

La società ricorrente non contesta il calcolo del canone, ma l’atto amministrativo con cui è stato fissato il criterio impositivo.

In merito il consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con la sentenza 4886\2009 che ha riformato una sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in una vicenda analoga alla presente.

La sentenza in questione così motiva sul punto rilevante della giurisdizione: "la controversia attiene ad un atto con il quale si stabilisce l’entità dei canoni, variabili in ragione della superficie occupata, dovuti al Comune per l’utilizzazione del suolo pubblico per la installazione (e il mantenimento) degli impianti destinati alla pubblicità.

L’atto con il quale si istituiscono o si modificano le tariffe relative alle concessioni amministrative di beni pubblici ha natura regolamentare e rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

La stessa natura regolamentare con giurisdizione del giudice amministrativo hanno anche gli atti istitutivi o modificativi di tributi locali.

In materia di concessioni amministrative solo le controversie in ordine alla spettanza e alla misura del canone rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ".

Il ricorso è parzialmente fondato.

Questo TAR si è espresso in più occasioni sulla necessità che gli impianti pubblicitari destinati ad occupare il suolo pubblico siano soggetti non solo all’autorizzazione prevista dal Codice della Strada ma anche alla concessione di suolo pubblico.

Si ricorda tra le tante la sentenza 992\2009 di questo TAR che sul punto afferma: "mentre l’esposizione di mezzi pubblicitari su proprietà che si trovino nella disponibilità dell’interessato, richiede una valutazione circa la mancanza di contrasto della stessa con gli interessi pubblici di cui l’Amministrazione è portatrice, normalmente apprestata tramite l’emanazione di un’autorizzazione; all’opposto, l’esposizione che insiste su suolo pubblico, implicando l’uso del predetto suolo da parte di un soggetto privato, richiede, da parte dell’Amministrazione nella cui disponibilità il suolo si trovi, una ben più complessa ed attenta valutazione, che non si limita alla compatibilità di tale uso con l’interesse pubblico, ma deve estendersi alla verifica che, attraverso detto uso privato della risorsa pubblica, si realizzino gli interessi collettivi di cui essa è portatrice.

Si tratta, quindi, di un esame più meditato ed articolato, da esperire mediante un provvedimento non (meramente) autorizzativo ma propriamente concessorio, il cui rilascio presuppone non una semplice "non incompatibilità" dell’attività privata con l’interesse pubblico, ma la canalizzazione della prima nell’alveo del secondo (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, n. 3421/05). L’autorizzazione all’esposizione di mezzi pubblicitari e la concessione dell’uso del suolo pubblico attengono, quindi, alla tutela di interessi pubblici diversi e presuppongono valutazioni differenti; se la prima si esprime in un giudizio di "non incompatibilità" dell’attività privata, la seconda comporta una valutazione sulla conformità di questa con il pubblico interesse."

Non ci si può dolere pertanto per il fatto che il Comune di Como subordini l’autorizzazione alla posa in opera di impianti pubblicitari anche ad un provvedimento concessorio.

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

La società ricorrente lamenta la parametrazione della COSAP alla superficie espositiva data dalla dimensione del cartellone pubblicitario e non riferita alla superficie di suolo pubblico occupata.

Non vi è tardività quanto all’impugnazione della norma regolamentare in quanto è principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa che il termine per la proposizione del ricorso decorre non dalla pubblicazione, ma nel momento in cui interviene l’atto applicativo che attua la regola dettata in via astratta e generale, in quanto è in tale momento che l’interesse a ricorrere diviene concreto ed attuale.

L’art. 21 del Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, è illegittima.

Sul punto si veda quanto affermato in una recente sentenza del TAR Puglia 2920\2010: "Il Collegio, aderendo all’orientamento consolidato della Cassazione (cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 18442/2009 sentenze Cassazione Civile, Sezione V, n. 1306/2007 e 1305/2007, già Cassazione n. 17614/2004) ritiene che gli impianti pubblicitari siano soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico; ciò in quanto gli impianti pubblicitari occupano necessariamente una parte di suolo pubblico. L’imposta sulla pubblicità comprende in sé la tassa sull’occupazione di suolo pubblico per la quale, in astratto, esistano i presupposti e, condivisibilmente a quanto prospettato da parte ricorrente, il Collegio è dell’avviso che la previsione di un canone oltre l’imposta per la pubblicità determinerebbe una duplice imposizione.

Come già ritenuto da questa Sezione per l’occupazione di suoli pubblici mediante impianti pubblicitari, destinati ad essere rimossi al termine del periodo senza pregiudizio alcuno per il bene occupato, non può essere imposto il pagamento oltre che della imposta di pubblicità anche di un canone concessorio, quando questo ultimo non sia rapportabile a forme di utilizzazione del bene pubblico diverse dalla mera occupazione del bene."

Pertanto mentre è legittimo pretendere da parte dell’amministrazione che l’autorizzazione all’installazione di strumenti pubblicitari sulla pubblica via sia ricompresa all’interno di un provvedimento concessorio che autorizzi l’utilizzo di suolo pubblico, non è però legittimo pretendere un ulteriore canone per tale occupazione che si aggiunga all’imposta sulla pubblicità poichè la posa in opera di strumenti pubblicitari occupa necessariamente una parte di suolo pubblico.

Va perciò annullato l’art. 21 del Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e la concessione contratto nella parte in cui applica un canone per l’occupazione di suolo pubblico.

Le spese possono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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