Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-10-2010) 04-01-2011, n. 26

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 1 aprile 2010 il Tribunale di Napoli confermava in sede di riesame l’ordinanza in data 13 marzo 2010 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.N. in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata ai danni del Banco di Napoli di (OMISSIS) e di ricettazione di un ciclomotore Honda SH tg.

(OMISSIS), reati commesso il primo e accertato il secondo il (OMISSIS).

Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:

1) quanto alla rapina l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., dell’art. 309 c.p.p. e degli artt. 110, 628 c.p. e l’"apparenza", mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al presunto ruolo di concorrente materiale o morale del C.; nel ricorso si rileva, in particolare, che nell’ordinanza impugnata al C. era stato attribuito il ruolo di "organizzatore" della rapina (per aver procurato uno dei due ciclomotori utilizzati per compiere l’azione criminosa e per aver coordinato l’attività degli esecutori materiali), mentre il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza cautelare aveva indicato il ricorrente quale "vero organizzatore e istigatore" della rapina per aver fornito al fratello S. il ciclomotore del minore P. (poi indotto a presentare una falsa denuncia di furto), per aver coordinato e controllato le attività del gruppo e per aver fornito ausilio logistico ai suoi componenti; il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto adeguato conto delle dichiarazioni del minore P., in base alle quali si sarebbe dovuto escludere un ruolo organizzativo svolto dal C. (quest’ultimo, infatti, non era solo quando aveva chiesto al ragazzo di prestare il proprio ciclomotore, poi utilizzato dagli esecutori materiali della rapina, e non gli aveva procurato personalmente un mezzo di trasporto sostitutivo, essendo stata messa a disposizione del P. l’autovettura di C.S.); quanto all’istigazione rivolta al P. a presentare una falsa denuncia di furto del mezzo, nel ricorso si sostiene che l’istigazione comunque non era stata raccolta e che il C. era a conoscenza della rapina perchè vi aveva partecipato il fratello S., mentre non era dimostrato il suo personale coinvolgimento a titolo di concorso materiale; inoltre, relativamente all’asserito appoggio logistico, i coindagati avevano affermato di essersi recati a casa del C. dopo la rapina solo per avvertirlo dell’arresto del fratello S. (la circostanza era confermata dalla conversazione telefonica intercettata il (OMISSIS)) e che uno degli autori dell’azione criminosa si era nascosto a casa del P. (nello stesso stabile), protetto dalla madre del ragazzo;

non risultava, infine, che il C., sul cui concorso morale nel ruolo di istigatore non era emerso alcun elemento indiziario, avesse partecipato ai sopralluoghi fatti prima della commissione della rapina e i coindagati, ritenuti credibili per il loro atteggiamento collaborativo e per questo sottoposti alla misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari, avevano escluso il suo coinvolgimento nell’azione criminosa:

2) quanto alla ricettazione l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. e degli artt. 110, 648 c.p. e l’"apparenza", mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe travisato i fatti essendo stata contestata al C. la ricettazione del ciclomotore Honda SH tg. (OMISSIS) utilizzato dai coindagati M. e D., mentre secondo la ricostruzione accusatoria egli si sarebbe solo prodigato per ottenere dal P. il prestito del ciclomotore Honda SH tg. (OMISSIS);

3) la violazione degli artt. 309, 274, 275, 282, 283, 284 c.p.p., e l’apparenza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), sia in ordine alla mancata sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno affittiva (in particolare, con quella prevista dall’art. 284 c.p.p.), avendo il Tribunale ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa desumendolo erroneamente (per quanto sopra detto) dal ruolo di mandante od organizzatore attribuito al C. e dalla mancata ammissione degli addebiti, senza tener conto che si trattava di soggetto incensurato.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale indiziario rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha infatti compiuto una completa e rigorosa disamina degli elementi indiziari a carico del C., evidenziandone (nei limiti, propri della fase cautelare, della qualificata probabilità circa la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini) la concordanza e la gravità. La gravità indiziaria è stata confermata, in particolare, in ordine al "ruolo senza dubbio attivo svolto dal C.N. nell’organizzazione della rapina, essendosi egli premurato di procurare uno dei due motocicli utilizzati dagli esecutori materiali, nel coordinamento dell’attività di questi ultimi con i quali risulta essere stato in costante contatto telefonico (tanto da poter riferire in tempo reale al P., prima, il buon esito della rapina e, poi, l’arresto di due rapinatori), nell’attività di depistaggio delle indagini mediante il suggerimento mosso al P. di sporgere una falsa denuncia di furto del motociclo utilizzato ed, infine, nel fornire ausilio logistico subito dopo la rapina ai giovani scampati all’arresto". Nell’ordinanza impugnata sono puntualmente indicati gli elementi indiziari in base ai quali sono state individuate le concrete azioni attraverso le quali il C., che si trovava alla data della rapina sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e non vi aveva quindi partecipato direttamente, aveva contribuito alla realizzazione dell’azione criminosa. Detti elementi erano costituiti principalmente dalle dichiarazioni rese dal minore P.D., che abitava nello stesso edificio del ricorrente, circa la richiesta di prestito del ciclomotore utilizzato per commettere la rapina da parte dei fratelli N. e S. C., circa la comunicazione prima del buon esito della rapina e poi dell’arresto di T.F. ricevuta da C.N., il quale gli aveva raccomandato dopo l’arresto di due degli esecutori materiali della rapina di denunciare il furto del ciclomotore da lui dato in prestito. Il Tribunale del riesame ha poi indicato, quali ulteriori gravi indizi, la circostanza che i due rapinatori scampati all’arresto, M.T. e D. R., si erano rifugiati proprio presso l’abitazione del C., portando con sè il "maltolto", così dimostrando di considerare l’abitazione del ricorrente come la "base", e il rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente delle chiavi dell’altro motociclo utilizzato dai rapinatori e risultato provento di furto.

Le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il ricorrente con le sue doglianze formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Quanto al ruolo di istigatore, oltre che di organizzatore, attribuito nell’ordinanza custodiale al ricorrente, ruolo sul quale il Tribunale del riesame non si sarebbe soffermato, la Corte osserva che nel provvedimento impugnato sono indicati concreti elementi circa l’attività svolta dall’indagato quale organizzatore e punto di riferimento del gruppo degli esecutori materiali della rapina e che, comunque, nell’ordinanza impugnata la posizione del C. è stata vagliata senza esorbitare dall’ambito dell’imputazione provvisoria contenuta nella richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare. In detta richiesta il contributo attivo di mandante, coordinatore ed organizzatore dell’azione criminosa dal quale l’indagato è stato chiamato a difendersi risulta delineato in maniera precisa e il Tribunale del riesame non ha accertato un fatto diverso da quello contestato con l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare, ma ha solo individuato, sulla base dei medesimi elementi posti a disposizione del giudice per le indagini preliminari, il ruolo di organizzatore che risultava essere stata concretamente svolto dal ricorrente, in una posizione comunque dominante rispetto agli esecutori materiali della rapina. Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

Nell’ordinanza impugnata è stato specificato, infatti, il significativo elemento indiziario, non contestato nel ricorso, costituito dal rinvenimento nell’abitazione del C. delle chiavi "dell’altro motociclo utilizzato dai rapinatori per commettere la rapina, risultato provento di furto", senza possibilità di equivoco pertanto con il ciclomotore che il minore P. D., su richiesta dello stesso ricorrente e del fratello S., aveva accettato di dare in prestito.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Infatti, relativamente alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha correttamente desunto il pericolo di reiterazione della condotta criminosa dalla gravità intrinseca dei fatti contestati, commessi a mano armata e in concorso con altri complici, e dalla spregiudicatezza della condotta che denotava, nonostante la formale incensuratezza, la personalità pericolosa dei giovani coinvolti. Con specifico riferimento a C.N. il Tribunale del riesame ha posto in evidenza la negativa personalità dell’indagato, emergente anche dal fatto che aveva partecipato alla rapina, con il ruolo di organizzatore e mandante emergente dalle risultanze investigative già evidenziate, mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari per un fatto analogo. Attraverso il riferimento a quest’ultimo elemento, che caratterizzava la condotta del ricorrente rispetto a quella dei coindagati, il Tribunale ha motivato adeguatamente l’applicazione della misura custodiale più restrittiva quale unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Le doglianze del ricorrente, il quale sostiene infondatamente che la mancata applicazione di una misura cautelare meno afflittiva era stata giustificata dal giudice di merito con riferimento alla mancata ammissione degli addebiti, sono al riguardo generiche o comunque inidonee a mettere in discussione le oggettive circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento impugnato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 494 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli appellanti, militari appartenenti, con gradi non superiore a quello di tenente colonnello alle varie Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) hanno proposto autonomi ricorsi innanzi al TAR per il Lazio volti ad ottenere l’accertamento del loro diritto a vedersi corrispondere, in relazione al servizio svolto all’estero, la speciale indennità di cui all’art.3 della legge 8/7/1961 n.642 nella stessa misura e con la medesima decorrenza previste per il personale militare dirigenziale costituito dai Colonnelli e Generali di Brigata.

L’adito TAR con sentenza n. 9473 del 30/10/2008 rigettava i ricorsi proposti ritenendoli infondati.

Gli interessati, con gli appelli in epigrafe, hanno impugnato tale sentenza, ritenendola errata in relazione alle osservazioni e alle conclusioni ivi contenute.

In particolare a sostegno dei proposti gravami, recanti censure di uguale tenore, con un solo, articolato mezzo di gravame, sono stati dedotti i vizi di violazione dell’art.3 della legge n.642/1961 e di eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.

Assumono, in sostanza, gli appellanti che la diversa percentuale di rivalutazione attribuita ai Colonnelli e ai Generali, così come la diversa decorrenza non trovano giustificazione alcuna nella normativa disciplinante tale emolumento, che risulterebbe legato unicamente alle condizioni di servizio e non al diverso grado rivestito, di talché nella specie si sarebbe inverata, con la diversificata attribuzione, una illegittima disparità di trattamento operata dall’Amministrazione a danno degli appellanti.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell’Economia e delle Finanze), che hanno contestato la fondatezza dei proposti gravami, chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, occorre in via preliminare disporre la riunione degli appelli in epigrafe, ai sensi dell’art.335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Premesso che l’esatta identità delle censure poste a fondamento dei due appelli richiede un’unica loro disamina, ritiene il Collegio che le proposte impugnative, in quanto infondate, vanno rigettate.

L’emolumento oggetto di controversia è previsto dall’art.3 della legge n.642 dell’8 luglio 1961, secondo cui "al personale di cui all’art.1 (personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a sei mesi) può essere attribuita, qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell’assegno di lungo servizio all’estero".

Con decreti interministeriali del 31 luglio 2003 e del 22 dicembre 2003 è stata disposta la rivalutazione dell’indennità speciale di che trattasi con la previsione di importi differenti a seconda del grado rivestito e tanto sulla base delle decisioni dalla Commissione Permanente di Finanziamento (CPF) di cui ai verbali rispettivamente del 12/12/2002 e del 15/12/2003, facendo decorrere dette rivalutazioni dalla data immediatamente successiva a quella di riunione della Commissione suindicata.

In relazione alle suindicate determinazioni assunte dall’Amministrazione gli interessati sollevano due questioni:

a) contestano il quantum di detta rivalutazione sul rilievo che il riconoscimento di indennità speciali di importo differente a seconda del grado rivestito introdurrebbe una disparità di trattamento non consentita dalla normativa e prima non esistente. Al riguardo sostengono che sulla scorta del l’art.3 della legge n.462/61, l’indennità speciale in questione vada determinata solo in ragione delle particolari condizioni di servizio e non in base al grado rivestito, di talché non sarebbe giustificata la diversa, più vantaggiosa rivalutazione operata in favore degli ufficiali col grado di Colonnello e Generale di Brigata (personale militare dirigenziale) e richiamano a sostegno delle loro tesi il Decreto Interministeriale 15/4/1985, secondo cui le indennità speciali ex art.3 citato erano attribuite in percentuale pari al 40% dell’assegno di lungo servizio all’estero (ALSE);

b) contestano la diversa decorrenza delle rivalutazioni concesse con il D.I del 31/7/2003 e con il D.I. 22/12/2003 che darebbe luogo, anche sotto tale profilo, ad una ingiustificata disparità di trattamento.

Ciò precisato, la pretesa patrimoniale fatta valere in giudizio dai militari interessati, come articolata in primo grado e reiterata in appello, va disattesa, in quanto giuridicamente infondata, meritando le statuizioni del primo giudice integrale conferma.

Invero, con riferimento alla questione sub a) si osserva che l’indennità di che trattasi è collegata ontologicamente all’assegno di lungo servizio all’estero (ALSE), emolumento che, per sua stessa struttura, è attribuito in misura diversa a seconda del grado o della qualifica, per cui, dal momento che l’ALSE varia, relativamente al quantum, in ragione dal grado, anche l’indennità di che trattasi, calcolandosi sull’assegno di lungo servizio, varia a seconda del grado.

Né vale a smentire la "variabilità" dell’indennità per cui è causa il richiamo al D.I. del 15/3/1985, in base al quale "le indennità speciali di cui all’art.3 della legge n.642 del 1961 sono attribuite in percentuale pari al 40% dell’assegno di lungo servizio all’estero", atteso che in realtà con tale decreto ci si è limitati a fissare una percentuale che andava applicata di volta in volta ai diversi ALSE.

Neppure appare condivisibile la tesi della non differenziazione dell’indennità, pure sostenuta dagli appellanti sulla base del ragionamento che l’indennità in questione è ancorata unicamente alle particolari condizioni di servizio e non al grado.

Invero, sulla scorta di un’analisi logicosistematica della norma ex art.3 più volte citata, si può agevolmente rilevare che, con il riferimento alle particolari condizioni di servizio, il legislatore ha inteso indicare solo il presupposto per l’erogazione della indennità, senza che ciò possa, però, determinare una misura unica dell’indennità stessa.

D’altra parte, la differenziazione del quantum operata in relazione alle due fasce di beneficiari, i militari fino al grado di Tenente Colonnello da un lato e quelli col grado di Colonnello e di Generale di Brigata dall’altro lato (corrispondenti questi due ultimi due gradi alla dirigenza militare) appare supportata da una logica giustificazione, avuto riguardo al ruolo, alle responsabilità e alla complessità delle funzioni connesse ai diversi gradi della gerarchia militare, lì dove è indubbio che sulle figure apicali ricadono compiti professionali e organizzativi più gravosi, con maggiori responsabilità rispetto a chi non riveste qualifiche dirigenziali, per cui risponde a criteri di logicità, ma anche di giustizia sostanziale prevedere l’attribuzione di diversa entità dell’emolumento in questione, in rapporto appunto al grado rivestito.

In definitiva non si ravvisa un’errata e/o falsa applicazione delle disposizioni legislative disciplinanti la subjecta materia, perché il dato normativo nella sua lettura logica e sistematica è tale da avallare le determinazioni assunte dall’Amministrazione di attribuire in maniera differenziata l’indennità prevista dall’art.3 legge n.642/1961 e neppure è configurabile il vizio di disparità di trattamento, non rinvenendosi, nella specie situazioni omologhe a fronte di un diversificato trattamento.

Quanto alla questione sub b) vale qui ribadire quanto già correttamente statuito sul punto dal TAR nell’affermare che giustamente è stata prevista la corresponsione delle indennità con decorrenza dal giorno immediatamente successivo a quello in cui da parte della Commissione Permanente per il Finanziamento è stato espresso parere favorevole alla loro rivalutazione, giacché le determinazioni di questo Organismo hanno valenza costitutiva in ordine appunto alla erogazione delle indennità speciali e alla rivalutazione delle medesime.

Conclusivamente, gli appelli proposti si appalesano infondati e vanno, pertanto, respinti.

Quanto alle spese e competenze del presente grado del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), previa riunione degli appelli in epigrafe proposti, definitivamente pronunziando, li rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5097

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 luglio 2006, il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Martina Franca – condannava con il rito abbreviato D. V.A. alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 perchè, sottoposto alla sorveglianza speciale per il periodo di tre anni con decreto del Tribunale di Taranto del 13.1.2003, si incontrava frequentemente con altre persone sottoposte alla sorveglianza speciale e con altri pregiudicati, e segnatamente il 3.2.2003 con P.L. e con S.F., entrambi sottoposti alla sorveglianza speciale; il 29.11.2003 con i predetti P. e S., oltre che con il pregiudicato Di.Gi.; il 17.9.2004 con il pregiudicato F.M.; il 21.1.2005 con il predetto F. e con il pregiudicato D.V.A.. A seguito di appello del difensore, La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 2 marzo 2009 confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, ritenendo che l’imputato fosse consapevole del fatto che le persone con le quali si era incontrato fossero pregiudicati, sia perchè non rispondeva al vero – come asserito dall’appellante – che il D.V. fosse stato visto sempre in compagnia di persone diverse, sia perchè il predetto aveva lavorato insieme a P. e S. presso la cooperativa "L’Arca" nell’ambito di un progetto per il recupero di ex detenuti.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.V.A. chiedendo, con un primo motivo, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ha chiesto inoltre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poichè la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riproporre le motivazioni della decisione di primo grado, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall’appellante. Secondo il ricorrente, sarebbero insussistenti gli elementi caratterizzanti del reato contestato, stante la totale assenza di una condotta cosciente e volontaria da parte di D.V.A..
Motivi della decisione

Il ricorso appare inammissibile.

Il dedotto vizio della sentenza, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato, perchè la sentenza d’appello non solo non si è limitata a riproporre le motivazioni del primo giudice, ma ha puntualmente risposto alle doglianze dell’appellante, con argomenti che appaiono immuni da vizi logici e che neppure sono stati in qualche modo contestati dal ricorrente.

L’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la mancanza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato sono stati solo enunciati nel ricorso, senza addurre a sostegno alcun motivo specifico.

Non può essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il reato de quo – dovendosi applicare la normativa previgente, nella specie più favorevole all’imputato – si prescrive nel termine complessivo di quattro anni e sei mesi.

La consumazione del reato è cessata in data (OMISSIS) e la maturazione della prescrizione, avvenuta il 21.7.2009, è intervenuta successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Essendo però inammissibile il ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non si è formato un valido rapporto di impugnazione, e pertanto è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez. U. sent. N. 32 del 22.11.2000 Rv. 217266, imputato De Luca).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9188 Accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

rilevato che avendo accertato che la srl Tonelli Immobiliare aveva dato atto di aver ricevuto dai soci cospicui finanziamenti dì cui, però, mancava ogni traccia documentale, l’Ufficio ha presunto che si fosse trattato, in realtà, di utili non contabilizzati e distribuiti "in nero" ai soci; che per questo motivo ha rettificato in aumento sia la dichiarazione della società che quella dei due soci al 50% T.A. e P.I.; che mentre la srl Tonelli Immobiliare e T.A. (nel frattempo falliti) non hanno proposto ricorso, la Paolini srl è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che ha, però, confermato la legittimità dell’accertamento; che la contribuente si è allora rivolta alla Commissione Regionale, che ha riformato la decisione di primo grado in quanto 1) la circostanza che la srl Tonelli fosse una società di scopo per la costruzione e l’affitto di un fabbricato industriale, a favore della quale i soci avevano provveduto all’apporto di capitale mediante finanziamenti appariva assolutamente normale e legittima, oltre che ricorrente nella comune prassi degli affari e 2) la distribuzione di utili ai soci non avrebbe potuto essere desunta in via meramente presuntiva, ma avrebbe dovuto essere dimostrata mediante "la prova del pagamento attraverso indagini bancarie";

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per violazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

che la doglianza è fondata perchè le argomentazioni addotte dai giudici a quo per superare le presunzioni legittimamente applicate dall’Ufficio appaiono per un verso inadeguate (nella parte in cui non spiegano in maniera convincente le ragioni per cui hanno creduto alla tesi dei finanziamenti pur in assenza dì qualsiasi riscontro documentale che, invece, sarebbe stato più che normale e doveroso, soprattutto ove si ponga mente all’epoca ed all’ammontare dei pretesi versamenti) e, per l’altro, contrarie al costante insegnamento di questa Corte, secondo la quale la ristretta base partecipativa costituisce motivo sufficiente per presumere la distribuzione degli utili non contabilizzati (v. in tal senso, fra le ultime, C. Cass. 2008/18640 e 2009/9519);

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

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