T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8750 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori Mancaniello ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 28-10-2011, n. 39151

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione inflitta dal locale tribunale a C. L., nella qualità di amministratore della Esseduemila s.r.l., per il delitto tentato di cui all’art. 640 bis c.p., i cui artifizi sono consistiti nell’invio a mezzo posta alla Centro Banca Studio Finanziario s.p.a. di (OMISSIS) (istituto bancario concessionario per l’erogazione delle agevolazioni finanziarie pubbliche di cui alla L. n. 488 del 1992) di una falsa lettera di referenze bancarie in realtà inesistenti.

Contro la superiore condanna il C. propone ricorso per cassazione allegando tre motivi.

Col primo motivo ripropone l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice milanese, già rigettata in primo grado ed in appello.

Osserva al riguardo che l’ultimo atto idoneo a procurarsi l’ingiusto profitto è stato costituito dalla formazione e dalla spedizione della falsa lettera di referenze bancarie, fatti avvenuti in quel di (OMISSIS), essendo del tutto irrilevante il momento della ricezione della stessa documentazione da parte della Centro Banca Studio Finanziario s.p.a., in quanto quest’ultimo evento era estraneo alla sua sfera di controllo.

Col secondo motivo, deduce l’erronea qualificazione del fatto, assumendo che esso dovesse ricondursi alla meno grave fattispecie regolata dall’art. 316 ter c.p..

Infine, il terzo motivo di ricorso riguarda il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento sia alla ritenuta idoneità della condotta addebitata all’imputato alla commissione del reato contestato, sia alla affermazione sua personale responsabilità penale, senza aver tenuto in conto che egli si era avvalso di professionisti per la redazione della domanda di agevolazioni finanziarie.

Il ricorso è inammissibile.

La questione di diritto prospettata col primo motivo di ricorso riguarda il problema del locus commissi delicti del delitto di truffa nel caso in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa; se, in simili occorrenze, il reato si sia consumato nel luogo della spedizione o in quello della ricezione del plico. La questione assume rilievo solo qualora la truffa sia meramente tentata – cioè se la persona offesa si sia avveduta, a seguito di ulteriori verifiche, dalla falsità della dichiarazione – in quanto se all’induzione in errore è seguita l’erogazione di contributi pubblici, il momento consumativo del delitto coincide con quello del pagamento e, qualora i pagamenti avvengano in più ratei, con l’ultimo di essi, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata (Cass. 24 aprile 2007, n. 26256; Cass. 11 luglio 2008, n. 31044; Cass. 29 gennaio 2009, n. 14905; Cass. 9 luglio 2010, n. 28683).

Su una questione così specifica si rinviene un unico e remoto precedente di legittimità. Con ordinanza n. 2548/68 del 28 novembre 1967 questa Corte ha infatti affermato che allorquando l’ultimo atto di esecuzione del delitto di tentata truffa consista nella spedizione di un messaggio, il luogo che viene in considerazione ai sensi dell’art. 39 c.p.p. è quello in cui il proposito fraudolento raggiunge il destinatario del messaggio stesso, ossia dove sarebbe rimasto indotto in errore il soggetto passivo della truffa qualora l’evento consumativo si fosse verificato.

Il principio, nonostante l’avvicendamento delle norme di rito, deve essere tuttora condiviso e ribadito. Com’è noto, la condotta materiale del delitto di truffa consiste nell’induzione in errore della vittima mediante artifizi o raggiri. Questi ultimi possono avere natura dichiarativa, ossia consistere in false affermazioni o prospettazioni fatte dal reo alla vittima oralmente o attraverso qualsiasi forma di comunicazione. Consegue che, nel caso di comunicazione a distanza, l’azione criminosa ha natura chiaramente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perchè solo in quel momento è astrattamente possibile l’induzione in errore.

Venendo al secondo motivo di ricorso, va premesso che, a seguito dell’inserimento dell’art. 316 ter c.p. (introdotto nel codice penale dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 4), si è posto il problema di chiarificare i rapporti fra questa nuova fattispecie incriminatrice e quella di truffa ai danni dello Stato, di cui all’art. 640 bis c.p..

La questione è stata risolta da questa Corte osservando che "la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 o 640 bis c.p." (Cass. 8 giugno 2006, n. 23623; Cass. 12 febbraio 2009, n. 8613; v. pure 18 febbraio 2009, n. 21609).

Quindi, "la linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p. e non quella di cui all’art. 640 bis c.p." (Cass. 26 giugno 2007, n. 30155; v. pure Cass. sez. un. 16 dicembre 2010, n. 7537).

Questa Corte ha dunque chiarito che la qualificazione della condotta va effettuata caso per caso dal giudice del merito, dal momento che pure il silenzio o il mendacio possono assumere natura fraudolenta ed integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa. L’induzione in errore, infatti, anche mediante l’affidamento che può essere ingenerato da una condotta meramente omissiva, qualora questa costituisca inadempimento di un obbligo di comunicazione.

Consegue che, qualora il giudice di merito abbia congruamente motivato circa la ricorrenza in concreto degli elementi distintivi – "artifizi o raggiri" e "induzione in errore" – che definiscono in reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.) rispetto a quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), la qualificazione giuridica del fatto che ne consegue non è censurabile in sede di legittimità.

Nella specie, la sentenza impugnata assolve a tale obbligo di motivazione (pag. 5 sent. app.). Dal tenore della motivazione, che ricostruisce in modo analitico l’elaborazione di legittimità sul punto, si evince altresì che il motivo di appello è stato ritenuto generico e non meritevole di ulteriore approfondimento. Non sussistono, quindi, i vizi denunziati.

Il terzo motivo di ricorso contiene censure di merito che non possono trovare ingresso in questa sede.

Costituisce consolidato principio di legittimità quello secondo cui l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (ex plurimis, Cass. 4 marzo 2010, n. 27918). Tale giudizio, che deve essere basato sulla capacità causale della condotta, attiene al merito della decisione e non può essere censurato in sede di legittimità se supportato da idonea motivazione, la quale può essere ricavata anche dalla ricostruzione dei fatti ritenuta dai giudici di merito.

Ed infatti l’azione criminosa può essere ritenuta inidonea solamente se, in assoluto, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale rispetto al delitto voluto (Cass. 13 maggio 1998, n. 9365);

con la conseguenza che la motivazione di merito deve essere più permeante proprio nel caso in cui si giunga ad affermare l’inidoneità causale dell’azione almeno in apparenza idonea, piuttosto che il contrario.

Sulla base degli elementi di fatto affermati nella sentenza di appello, va escluso che la condotta fosse astrattamente inidonea all’induzione in errore del concessionario per l’erogazione delle agevolazioni finanziarie. Pertanto, ogni altra doglianza al riguardo consiste in un sindacato dell’apprezzamento di merito fatto dai giudici di appello ed è inammissibile.

Altrettanto deve dirsi in relazione alla circostanza, affermata dall’imputato, di essersi avvalso di professionisti per la redazione della domanda di agevolazione finanziaria. In parte qua il ricorso difetta innanzitutto del requisito dell’autosufficienza, non avendo il C. neppure solamente indicato gli atti da cui emergerebbe la circostanza dedotta. A prescindere dalla superiore considerazione – di per sè assorbente – è di chiara evidenza che pure questa doglianza attiene al merito della decisione, dovendosi peraltro escludere, pure secondo un criterio logico non contrastato dall’evidenza dei fatti, che l’iniziativa delittuosa possa essere provenuta da soggetti diversi da quello che avrebbe beneficiato del finanziamento agevolato.

Il ricorso è quindi inammissibile sotto ogni profilo.

Potendosi ravvisare profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 17-11-2011, n. 42429 Imputato latitante, evaso e renitente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Con sentenza n. 357 in data 3-6-98 A.A. è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione e L. 90 milioni di multa per il reato di cui al L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 74.

In quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Verona in data 12-6-94, A.A. era stato dichiarato latitante ex art. 296 c.p.p. con decreto del 14-7-94, a seguito di verbale di vane ricerche della Questura di Verona in data 13-7-94. Ogni successiva notifica nei confronti del predetto era stata eseguita mediante consegna di copia al difensore ex art. 165 c.p.p.. Lo stato di latitanza si era infatti protratto fino all’11-8- 2000, data del suo arresto in Lituania a fini di estradizione.

A.A. era quindi stato estradato in Italia in data 9-11-2000 e consegnato alla Autorità italiana per espiazione della pena.

Con ordinanza in data 11-3-2008 il Tribunale di Verona ha disposto a favore di A.A. la rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Nei motivi di appello si è sostenuto che dagli atti di causa risultava che l’A.G. italiana procedente era a conoscenza del luogo ove A.A. si trovava e mai nè nella fase delle indagini preliminari nè nella fase del giudizio all’imputato erano stati notificati gli atti previsti dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. Il processo si era svolto attraverso la fictio della latitanza e della contumacia, benchè si avesse conoscenza dei luoghi ove il predetto poteva ricevere gli avvisi in relazione al procedimento penale a suo carico.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, sezione 3^ penale, ha dichiarato la nullità del decreto di latitanza emesso in data 14-7-94 nei confronti di A.A. dal GIP di Verona e per l’effetto ha dichiarato la nullità di tutti gli atti conseguenti e della sentenza del Tribunale di Verona in data 3-6-08 nei confronti del predetto imputato, ordinando la trasmissione degli atti al GIP di Verona per quanto di competenza.

La nullità del decreto di latitanza è stata pronunciata in quanto non risultavano adeguate tranquillizzanti e, per quanto possibile, complete attività di ricerca da parte della Questura sulla cui base affermare provata la volontaria sottrazione alla esecuzione della misura. Ciò in quanto l’art. 169 c.p.p., comma 4, doveva ritenersi applicabile analogicamente anche alla ipotesi di latitanza, la dichiarazione della quale deve avere il suo presupposto nella volontaria sottrazione alla misura cautelare, che solo una prospettiva sostanzialistica di conoscenza effettiva e non formale può giustificare, nel rispetto della evoluzione dei principi generale dell’ordinamento nazionale e sopranazionale.

2.-. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto la riscontrata nullità, non riguardando in modo alcuno la omessa citazione dell’imputato (art. 179), doveva farsi rientrare al più nelle nullità di carattere generale a regime intermedio, con la conseguenza che non si sarebbe dovuto attribuirle rilievo alcuno, essendo stata dedotta per la prima volta con i motivi di appello e quindi dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. In particolare, nel caso di specie, poichè le notifiche all’imputato erano state correttamente eseguite mediante consegna di copia al difensore (e del resto nemmeno l’atto di gravame si spendeva in affermazioni contrarie), nel corso dell’udienza preliminare e al più tardi nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Verona la difesa dell’ A.A., oltre tutto anche nello specifico ruolo di rappresentanza ad ogni effetto dell’imputato, ben sarebbe stata in grado di esprimere ogni opportuna riserva nei riguardi del decreto di latitanza e degli atti conseguenti, cosa che non era stata fatta.

A parte ciò, il Procuratore Generale sottolinea che di A.A. risultava soltanto che era nato in Turchia e che era cittadino turco- svedese e non era perciò possibile svolgere alcuna ricerca nel luogo di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora o in quello in cui esercitava la sua attività lavorativa (art. 159).

D’altra parte in tema di notificazioni all’imputato all’estero, le ricerche che devono essere effettuate ai sensi dell’art. 169 c.p.p., comma 4, prima della eventuale pronuncia del decreto di irreperibilità non possono avere ambito più esteso di quello previsto dall’art. 159 c.p.p. per le ricerche da effettuarsi nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, quando non si ha conoscenza dell’esistenza all’estero di alcuno dei luoghi indicati nel citato art. 159, legittimamente l’imputato viene dichiarato irreperibile.

A parte il fatto che il decreto di latitanza era stato emesso in data 14-7-94, sicchè ben difficilmente avrebbe potuto applicarsi al caso in esame le prospettive sostanzialistiche di volontaria sottrazione alla misura cautelare adombrate dalla Corte di Appello, trattandosi di innovazioni senza dubbio successive.

3.-. Il ricorso è fondato.

La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che nel caso di specie non erano state assolte nei confronti di A.A. le prescrizioni necessarie per la dichiarazione di latitanza, in quanto il verbale di vane ricerche del predetto (indicato in atti soltanto come nato in Turchia il 13-1-1962 e come cittadino turco-svedese) nulla aveva precisato in ordine al suo luogo di residenza o dimora, limitandosi a dare atto di avere accertato che il predetto era stato vanamente ricercato nei luoghi notoriamente frequentati e non era rintracciabile nel territorio italiano, senza riferire nè di una sua vana ricerca presso l’Amministrazione carceraria centrale e presso le Banche-dati del Ministero dell’Interno nè di informazioni acquisite tramite Interpol o facendo riferimento agli altri soggetti nominati in atti come componenti della stessa famiglia turca.

In realtà la Corte di merito non ha considerato che le notizie che risultavano a carico del prevenuto erano davvero scarse, essendo emerso unicamente che A.A. era nato in Turchia il 15-1-62 ed era cittadino turco-svedese; ne discendeva la impossibilità di svolgere alcuna ricerca nel luogo di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora o in quello in cui esercitava la sua attività lavorativa ( art. 159 c.p.p.). D’altra parte in tema di notificazioni all’imputato all’estero, le ricerche che devono essere effettuate ai sensi dell’art. 169 c.p.p., comma 4, prima della eventuale pronuncia del decreto di irreperibilità non possono avere ambito più esteso di quello previsto dall’art. 159 c.p.p. per le ricerche da effettuarsi nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, quando non si ha conoscenza dell’esistenza all’estero di alcuno dei luoghi indicati nel citato art. 159, legittimamente l’imputato viene dichiarato irreperibile. Ne deriva che non risultando che l’imputato era residente o dimorante all’estero, erroneamente sono state ritenute insufficienti le ricerche effettuate, posto che nel relativo verbale si era dato che non risultavano i luoghi di sua residenza o dimora, che si era provveduto a ricercarlo nei luoghi e negli ambiti da lui notoriamente frequentati e che non era rintracciabile nel territorio italiano, elementi sufficienti, anche per la impossibilità di ulteriori indagini, per la redazione del verbale di vane ricerche, quanto meno all’epoca in cui detto verbale era stato compilato.

4 .-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 176 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il decreto rettorale con cui il prof. F.G.S. è stato collocato in quiescenza.

Alla camera di consiglio del 13 maggio 2009 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in relazione al danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2011 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al presente ricorso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010 , n. 6549).

In considerazione della complessità delle vicende in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.