Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Catania confermò la sentenza emessa il 30.9.2009 dal GUP del tribunale di Catania, che aveva dichiarato L.T.M.E. colpevole dei reati: A) di violenza sessuale in danno della figlia M.; B) di lesioni aggravate in danno della cognata G.N., e con l’attenuante del vizio parziale di mente equivalente all’aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui al capo A) e di mesi 6 di reclusione per quello di cui al capo B), applicando la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia per un anno a fine pena.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della imputabilità dell’imputato. Osserva che la corte d’appello aveva disposto una nuova perizia sullo stato psichico dell’imputato al momento della commissione dei fatti. I periti si sono però limitati a controllare l’imputato dopo che egli da oltre un anno era stato ininterrottamente compensato con terapia, senza ricreare le condizioni dello stress che attraversava al momento del fatto. La corte d’appello quindi ha omesso di motivare sul primo motivo di appello con il quale si era evidenziato che la perizia svolta nell’altro processo (che aveva accertato la totale mancanza di imputabilità) si riferiva ad un fatto compiuto il 17.6.2008, mentre il reato di cui al capo B) è stato commesso il (OMISSIS), sicchè era evidente che le condizioni psichiche erano le medesime. Nè la corte ha motivato sulle circostanze che potrebbero averle mutate. In ogni caso la corte non ha accertato l’elemento decisivo, e cioè se l’imputato, non compensato farmacologicamente al momento dei fatti, avesse in situazioni di stress il potere di controllo sui propri impulsi. Non è stato poi spiegato perchè si sono condivise le conclusioni dell’ultima perizia, nonostante questa non avesse risposto al quesito posto.
2) violazione degli artt. 533 e 530 cod. proc. pen. Lamenta che comunque la corte non ha preso in considerazione la contraddittorietà delle tre perizie presenti in atti e soprattutto il fatto che la prima era stata fatta sull’imputato in assenza di trattamento farmacologico, mentre le altre due erano state fatte su soggetto compensato. La contraddittorietà della prova comportava l’applicazione dell’art. 530, comma 2 e non dell’art. 533 cod. proc. pen.. In ogni caso l’imputato andava assolto con la formula dubitativa di cui all’art. 530 cod. proc. pen., comma 3 perchè l’ultima perizia, non rispondendo al quesito, lascia in vita il dubbio sulla capacità di intendere e di volere.
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità. Lamenta che la corte non ha risposto alle specifiche doglianze sollevate con l’atto di appello col supporto di puntuali richiami agli atti del procedimento. La richiesta di escutere il medico dell’ospedale di Ragusa – che, contrariamente a quanto ritiene la corte d’appello, era stato perfettamente individuato ed il cui nome era stato indicato nella richiesta al PM – che aveva redatto la cartella clinica la notte del 3.6.2008, era chiaramente diretta, in un processo che si basa sulle sole dichiarazioni della persona offesa, a valutare l’attendibilità di quest’ultima, che in quella occasione aveva denunciato stupri e pratiche sessuali subiti da un numero imprecisato di dipendenti dell’ospedale. L’episodio inoltre era avvenuto appena tre giorni prima delle prime acquisizioni probatorie. La corte d’appello ha respinto la richiesta con una motivazione manifestamente illogica richiamando la capacità di intendere e di volere della teste, che non ha nulla a che vedere con la sua attendibilità.
Lamenta poi che la corte non ha spiegato perchè era attendibile la ricostruzione degli eventi specie sul piano cronologico, e non ha motivato sulle specifiche eccezioni sollevate sul punto con l’impugnazione, nonostante le carenze della sentenza di primo grado.
La corte, nonostante le avesse utilizzate come riscontro, ha anche omesso di valutare le censure difensive fondate sulle stesse dichiarazioni della ragazza e tendenti a dimostrare come le foto non riguardassero la vittima. Analogamente non è stata spiegata la ragione per la quale non è stato dato alcun rilievo al mancato ritrovamento di un oggetto particolare descritto dalla ragazza, nonostante sia stato ritrovato tutto il restante materiale pornografico. La corte ha poi compiuto un vero travisamento della prova in relazione ai certificati medici, che escludono (e non confermano) la presenza di segni di violenza sessuale e di lacerazioni imeneali. Nemmeno è stata data risposta alle doglianze difensive relative alla circolarità della prova ed alle discrepanze e contraddittorietà delle deposizioni.
4) mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo B) e segnatamente mancata indicazione delle certificazioni mediche che attesterebbero una lesione aggravata ex art. 583 cod. pen., 1, n. 1 e contraddittorietà della motivazione sul punto dato che il referto di pronto soccorso certificava una prognosi di 30 giorni e non vi erano elementi per ritenere che la malattia fosse durata un tempo superiore. La corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul punto. In assenza di prova sulla sussistenza dell’aggravante in questione il fatto andava qualificato ex art. 582 cod. pen., con conseguente improcedibilità dell’azione per mancanza di querela.
5) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della continuazione, sebbene poche righe prima la stessa corte d’appello avesse affermato che l’episodio di cui al capo B) costituiva la reazione verso la cognata perchè questa suffragava le dichiarazioni accusatorie della figlia. La stessa corte, così, ha evidenziato l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Nell’imminenza dell’udienza il difensore delle parti civili ha depositato memoria difensiva, con la quale contesta il fondamento del ricorso.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che i primi due motivi di ricorso siano infondati.
La corte d’appello, infatti, ha con congrua ed adeguata motivazione ritenuto che non vi fosse alcuna incompatibilità tra la perizia svolta in un altro processo (che aveva ritenuto, per il reato in quella sede giudicato, l’imputato totalmente incapace di intendere e di volere) e le perizie svolte nel presente processo che lo avevano invece ritenuto, in relazione ai reati qui giudicati, la prima parzialmente e la seconda totalmente capace di intendere e di volere.
La corte ha invero osservato che vi erano macroscopiche differenze tra le fattispecie concrete rispetto alle quali era stato espresso il giudizio di totale incapacità nell’altro processo e quelle per le quali nel presente processo era stata riconosciuta dai periti in primo grado una capacità grandemente scemata. La corte ha quindi evidenziato che dalle due perizie svolte nel presente processo si ricavava che, sia per gli elementi tipici delle fattispecie, sia per il tempo del commesso reato (che per l’abuso sessuale si era prolungato per molti mesi), sia per la caratterizzazione persono- logica dell’imputato, sia per il suo stato di comprensione e ricezione del disvalore (giuridico ed etico) della sua condotta, doveva ritenersi che al momento in cui aveva posto in essere le condotte contestate nel presente processo l’imputato non era affetto da una totale incapacità di intendere e di volere. D’altra parte, gli stessi periti avevano evidenziato che la valutazione sulla capacità di intendere e di volere può mutare – come è avvenuto nella specie – anche a poca distanza di tempo, a causa delle mutevoli condizioni soggettive, nonchè della diversa percezione e rappresentazione della realtà fenomenica e volizione degli eventi da parte del medesimo soggetto, e del mutevole grado di recepimento del disvalore connesso ad ogni singola azione. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici o giuridici, che corrisponde del resto al principio che la malattia psichica tale da escludere la capacità, diagnosticata in un precedente giudizio, è irrilevante in un altro processo, proprio perchè la patologia di cui l’imputato è affetto può essere scemata o guarita. Non sussiste quindi incompatibilità logico giuridica tra due sentenze emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace, e l’altra parzialmente incapace o addirittura capace.
Va d’altra parte anche considerato che, dopo la perizia disposta in primo grado, la corte d’appello, di fronte alle differenti valutazioni tra la stessa e quella compiuta nell’altro processo, ha disposto una nuova perizia affidata a due diversi professionisti, i quali hanno addirittura concluso per la piena capacità dell’imputato. Non può poi convenirsi sull’assunto difensivo secondo cui tutti e quattro i periti nominati nel presente processo sarebbero stati in sostanza degli incompetenti tali da valutare la capacità del soggetto senza tenere conto del fatto che lo stesso era stato sottoposto, per un certo periodo di tempo, a trattamento farmacologico. Una simile tesi, del resto, oltre ad attenere a valutazioni di fatto non proponibili in questa sede, è stata soltanto prospettata dalla difesa in modo del tutto generico, senza che siano stati indicati specifici elementi probatori a suo sostegno e senza che siano stati indicati i punti delle relazioni peritali scientificamente invalidi.
Sono invece fondati gli altri motivi.
Va innanzitutto ricordato che l’imputato, con l’atto di appello, aveva chiesto che fosse tenuta presente ai fini della valutazione della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, la circostanza che questa, quando era stata ricoverata presso l’ospedale di Ragusa aveva denunciato stupri e pratiche sessuali subiti da un numero imprecisato di dipendenti dell’ospedale, denunzia che era risultata completamente falsa e fantasiosa. L’imputato aveva anche chiesto, a questo proposito, che fosse sentito il medico dell’ospedale che aveva redatto la cartella clinica. La corte d’appello ha rigettato la richiesta innanzitutto perchè il medico non era stato compiutamente identificato. La motivazione sul punto è però manifestamente illogica non solo perchè la persona del medico era facilmente individuabile presso l’ospedale di Ragusa, ma anche perchè il nominativo dello stesso si rinveniva nella richiesta (richiamata con la nuova istanza) rivolta nel corso delle indagini preliminari al PM. La corte d’appello ha poi ritenuto irrilevante acquisire tali dati sulle condizioni mentali della persona offesa sia perchè il ricovero in ospedale avvenne a distanza di molto tempo rispetto ai fatti ed alla prime acquisizioni probatorie sia perchè gli accertamenti sanitari avevano dimostrato la capacità di M. di comprendere e rappresentare. Anche sotto questo profilo si tratta di una motivazione manifestamente illogica, in primo luogo perchè la denunzia di stupri fatta durante il ricovero non era avvenuta a distanza di molto tempo dai fatti e dalle prime acquisizioni, dal momento che l’uscita dall’ospedale avvenne il 3 giugno 2008 ed i fatti di cui ad entrambi i capi di imputazione sarebbero stati commessi fino al giugno 2008 e le prime sommarie informazioni testimoniali furono rese il 6 giugno 2008, ossia solo tre giorni dopo la denunzia. In secondo luogo è manifestamente illogico il richiamo alla capacità della ragazza di comprendere e rappresentare la realtà, perchè ciò che era contestata non era la capacità di intendere e di volere, bensì l’attendibilità delle sue dichiarazioni e sicuramente non può escludersi, ai fini del giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni accusatorie, la rilevanza di un episodio comprovante precedenti denunzie di violenze sessuali subite, risultate del tutto infondate.
Più in generale, deve rilevarsi che la corte d’appello ha omesso di valutare e rispondere a gran parte dei pur puntuali e specifici motivi di impugnazione, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado anche su punti oggetto di critica con i suddetti motivi. Così, l’imputato aveva eccepito che, nel periodo in cui si sarebbero verificati gli episodi di violenza, egli non aveva avuto modo di stare da solo con la figlia, che era stata affidata alle zie. Sul punto la sentenza impugnata non risponde, pur richiamando genericamente, quale indice di attendibilità, la puntuale localizzazione e tempistica degli eventi riferiti dalla persona offesa. Manca la motivazione anche sulla censura relativa alle foto, che, secondo la difesa, non potevano tutte rappresentare la persona offesa, la quale aveva escluso che si fosse fatta scattare delle foto, mentre queste, con diverse date, riportavano un soggetto che partecipava agli scatti. La difesa aveva altresì eccepito che era illogico ipotizzare che l’imputato si fosse disfatto di un particolare oggetto descritto dalla ragazza (un pube di gomma) e avesse invece conservato il materiale pornografico. Anche questa censura non è stata esaminata dalla sentenza impugnata.
La corte d’appello, poi, ha richiamato, come riscontro delle dichiarazioni accusatorie sulle violenze sessuali subite, le certificazioni sanitarie circa le condizioni obiettive degli organi genitali della ragazza, senza specificare il loro contenuto, mentre la difesa aveva eccepito che sia il certificato di visita ginecologica del 3.6.2006 sia il verbale di pronto soccorso del 23.6.2006 parlano di mancanza di segni di violenza sessuale e di lacerazioni imeneali recenti nonchè di mancanza di segni di ecchimosi o escoriazioni nella parte superiore delle cosce.
La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non contiene una risposta alle doglianze della difesa che aveva denunziato la circolarità della prova e l’autoreferenzialità dei riscontri costituiti dalle dichiarazioni rese dalle zie, dalla madre e da due insegnanti di sostegno, nonchè le discrasie nelle loro dichiarazioni evidenziate con l’appello. Sul punto, invero, la sentenza impugnata si limita a dare apoditticamente un giudizio di specificità e di convergenza di dette dichiarazioni senza esaminare le incongruenze denunciate con l’appello. In particolare, non è stata data risposta ai rilievi relativi alle dichiarazioni della neuropsichiatria dott.ssa R. (che aveva in cura M.), la quale avrebbe ritenuto non attendibili le confidenze fatte dalla ragazza alla zia a causa delle sue condizioni psichiche.
Su molti punti, poi, la sentenza impugnata si limita ad affermazioni generi-che, come quando afferma che la prova della responsabilità non si basa solo sulle dichiarazioni della parte offesa ma anche su altre eterogenee fonti probatorie, senza però indicare quali sarebbero queste autonome fonti di prova e quali sarebbero gli altri elementi di prova logica.
Per quanto concerne il reato di cui al capo B), la corte d’appello si sofferma soltanto sulla richiesta di assoluzione, mentre la difesa, con i motivi di appello, aveva eccepito anche l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 583, comma 1, n. 1, sostenendo che il referto medico del pronto soccorso del 15.6.2008 certificava una prognosi di 30 giorni e che dagli altri documenti clinici presenti in atti non era possibile accertare, stante anche la mancanza di una consulenza medico legale, se il trauma e le fratture giudicate guaribili in 30 giorni avessero determinato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore. Aveva quindi eccepito che andava applicata la disciplina dell’art. 582 cod. pen., con conseguente improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela. Su questa eccezione la sentenza impugnata difetta totalmente di motivazione, essendosi limitata a richiamare genericamente la documentazione sanitaria attestante le lesioni patite.
E’ infine fondato anche il quinto motivo perchè effettivamente è contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati. La corte ha invero ritenuto che non vi fosse alcun elemento dimostrativo della presenza di un medesimo disegno criminoso, ma pochissime righe prima aveva affermato che "la chiara chiave di lettura da dare all’episodio" di cui al capo B) era "la reazione verso una persona che suffragava le indicazioni accusatorie provenienti dalla figlia e che aveva costituito un limite alle deviate bramosie sessuali dell’imputato", così sembrando invece riconoscere proprio la medesimezza del disegno criminoso.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d’appello di Catania.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catania.
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