T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 406 Carenza di interesse sopravvenuta stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Giuseppe Petruzzelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la nota della Questura di Brescia del 1°.3.2011 con la quale si comunica che in data 8.2.2011 è stato emesso il decreto positivo in ordine alla posizione amministrativa della ricorrente e che pertanto le verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico per attesa occupazione;

Ritenuto pertanto che allo stato venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-06-2011, n. 13681 Danno biologico non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bergamo, depositato in data 20.12.2001, B.K.B.M., premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di F.M., titolare della ditta individuale "Ristorante Pizzeria Garden di Frigeni Moira", esponeva di aver subito in data 8.7.1999 un grave infortunio sul lavoro mentre era intento a pulire la macchina affettatrice, a seguito del quale aveva riportato l’amputazione delle falangi distali del 2 e 3 dito nonchè l’asportazione traumatica del letto ungueale del 4 dito della mano destra, e di essere stato successivamente licenziato per superamento del periodo di comporto.

Chiedeva la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale conseguente all’infortunio occorsogli e la declaratoria della illegittimità de licenziamento con condanna della convenuta alla riassunzione o al risarcimento del danno.

Istauratosi il contraddittorio la F. contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva comunque la chiamata in causa dell’Inail e della Compagnia di assicurazioni BPU Assicurazioni s.p.a. dalla quale intendeva essere manlevata nell’ipotesi di condanna per l’infortunio suddetto.

Autorizzata la chiamata in giudizio si costituiva l’Inail resistendo alla domanda ed esercitando al contempo azione di regresso nei confronti della F..

E si costituiva altresì la BPU Assicurazioni s.p.a. opponendosi alla domanda di manleva sul rilievo della inoperatività della copertura assicurativa, espressamente limitata ai danni di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e non comprendente il danno biologico e morale.

Con sentenza n. 217/05 del 23.3.2005 il Tribunale adito accertava la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro nella causazione del sinistro, condannando la stessa al risarcimento del danno;

dichiarava la illegittimità del disposto licenziamento con condanna della F. al risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto; accoglieva la domanda di rivalsa proposta dall’Inail; assolveva la Compagnia di assicurazioni dalla domanda di manleva in relazione a quanto dovuto dalla datrice di lavoro al dipendente per danno morale e biologico.

Avverso tale sentenza proponeva appello la F. lamentandone la erroneità in relazione alla affermazione di responsabilità della stessa nella causazione dell’infortunio, all’ammontare del risarcimento concesso, alla statuizione relativa alla rivalsa dell’Inail, alla mancata condanna della Compagnia di assicurazione alla manleva nonchè alla illegittimità del licenziamento; e proponeva altresì appello incidentale il lavoratore lamentando l’erroneità dell’impugnata sentenza sotto altri profili.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 28.9 – 29.12.2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla F., condannava la Compagnia di assicurazione a tenere indenne la predetta appellante da quanto dovuto al lavoratore in conseguenza dell’infortunio dallo stesso subito; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la BPU Assicurazioni s.p.a. (già BPU Assicurazioni s.p.a.) con un motivo di impugnazione.

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col proposto ricorso la società assicuratrice lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 anche in relazione all’art. 1362 c.c. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, nell’interpretare la clausola di cui all’art. 90/b delle condizioni generali della polizza di assicurazione, intervenuta tra la BPU Assicurazioni s.p.a. (ora BPU Assicurazioni s.p.a.) ed il ristorante Pizzeria Garden di Frigeni Moira, secondo cui "la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti", aveva ritenuto che la comune volontà delle parti, in presenza di un quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico e danno morale in forte evoluzione, fosse nel senso di coprire, con la polizza assicurativa stipulata, anche a responsabilità civile del datore di lavoro per tali ipotesi di danno.

E pertanto la motivazione della Corte territoriale si appalesava censurabile laddove pretendeva di individuare il contenuto della volontà delle parti non secondo una valutazione oggettiva dei dati del contratto, ma secondo una interpretazione della clausola che andava oltre la comune volontà delle parti, e che attribuiva esclusivo rilievo all’evoluzione giurisprudenziale delle norme di legge cui il contratto stesso rinviava.

Il ricorso è fondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che la ricorrente ha ottemperato al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, avendo, sia pure sotto forma interrogativa, esposto il quesito di diritto posto all’attenzione di questa Corte.

Orbene, il motivo proposto si fonda, essenzialmente, sulla interpretazione dell’art. 90/b del contratto in parola.

Posto ciò, è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1^, 24.6.2008 n. 17088;

Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n 15795; Cass. sez. 1^, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Argomentando da questi rilievi la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Specularmente, per come parimenti rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, nè deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 1^, 2.5.2006 n. n. 10131; Cass. sez. 3^, 21.4.2005 n. 8360;

Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. 3^, 6.8.2004 n. 15197;

Cass. sez. 3^, 19.7.2004 n. 13344; Cass. sez. 3^, 17.7.2003 n. 11193).

Alla luce di tali principi il motivo all’esame si appalesa fondato, ove si osservi che la regola che riserva al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo trova il limite della coerenza logica del ragionamento e degli argomenti svolti dal decidente, coerenza che si sostanzia nel rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Rileva invero il Collegio che, in tema d’interpretazione del contratto, la volontà delle parti – da intendersi quale volontà esteriormente riconoscibile – dev’essere desunta dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto" (art. 1363 c.c.).

Con la ulteriore precisazione che, se pur è vero che a norma dell’art. 1362 c.c. l’interpretazione della norma contrattuale richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, come trasfusa nel contratto stesso e quale risulta da loro comportamento complessivo, l’elemento basilare per l’accertamento di tale comune intenzione è fornito da senso letterale delle parole usate; e pertanto, in presenza di dichiarazione bilaterale o plurilaterale, siffatta comune intenzione delle parti non può prescindere dalla formulazione letterale della dichiarazione medesima, e quindi dal senso letterale delle parole che tale dichiarazione compongono.

Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 – 1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall’art. 1371.

Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la formulazione della clausola di cui all’art. 90/b delle condizioni generali della polizza di assicurazione, secondo cui "la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, non potesse prescindere dalla valutazione dei contenuti nuovi di cui andava arricchendosi la valutazione del danno alla persona, con la inclusione nella responsabilità civile del datore di lavoro anche del danno morale e del danno biologico. Ed ha ritenuto di conseguenza che la portata normativa di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 si era ampliata fino a comprendere, alla stregua della evoluzione giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno morale e del danno biologico, tale ipotesi di danno; ed invero, "facendo applicazione di tali principi nella fattispecie e tenendo presente che la polizza assicurativa è stata stipulatasi quando la problematica della risarcibilità o meno del danno biologico era già da tempo sul tappeto ed era stata già chiarita dalla Corte Costituzionale (sent. N. 485/91), se ne può fondatamente ricavare che le parti, nel richiamare, all’art. 90 della polizza, la disciplina dell’art. 10 anzidetto, senza limitazione alcuna, abbiano inteso riferirsi anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico sofferto dai dipendenti, come, del resto, è confermato più oltre, ove, nell’indicare espressamente i danni non compresi nella garanzia assicurativa, nulla si dice in ordine al danno biologico ed al danno morale".

Rileva il Collegio che l’iter argomentativo della Corte territoriale non appare coerente alle regole codicistiche sopra indicate, previste in tema di ermeneutica contrattuale.

Non si vede invero, come a fronte della assolutamente chiara previsione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 richiamati nel contratto in questione, la garanzia assicurativa prevista da tali norme potrebbe operare non già all’interno del sistema dei due articoli ora citati, bensì – in definitiva – nell’ambito più ampio della responsabilità civile per fatto colposo, ai sensi dell’art. 2043 (e quindi dell’art. 2059) cod. civ. Ed invero la Corte territoriale non indica significativi dati extratestuali utili per la individuazione, nel contratto in questione, della comune volontà delle parti, essendosi limitata ad evidenziare elementi di significato neutro rispetto a tale finalità, quale il fatto che all’epoca del contratto di assicurazione fosse già da tempo sul tappeto la problematica della risarcibilità o meno del danno biologico e fosse stata tale problematica già affrontata e chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 485/91, pervenendo ad una lettura della clausola in questione ritenuta da questa Corte, in fattispecie analoghe, non coerente con il tenore letterale della normativa di cui al decreto presidenziale predetto, che – per come detto – costituisce il primo e fondamentale dato significativo della comune volontà delle parti (Cass. sez. lav., 2.7.2010 n. 15793).

Nè può omettersi di rilevare che parimenti non condivisibile si appalesa l’assunto della Corte di merito circa l’insussistenza dell’aggravamento del rischio, ove si osservi che la necessaria correlazione del premio con il rischio non può tollerare un’alea ulteriore, rappresentata dalla evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria che in qualche modo possa incidere sulla natura e sull’entità dell’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e, di riflesso, sul contenuto della garanzia pattuita a carico della società che ha stipulato la polizza (Cass. sez. lav., 10.3.2004 n. 4920).

E che l’impugnata sentenza si presti alle censure contenute nel proposto ricorso, proprio sul piano nel quale è consentito il vaglio di legittimità da parte della Corte di Cassazione, emerge altresì dal rilievo, più volte evidenziato da questa Corte (Cass. sez. lav., 21.12.2010 n. 25860; Cass. sez. lav., 2.7.2010 n. 15793; Cass. sez. lav., 5.5.2010 n. 10834; Cass. sez. lav., 18.3.2004 n. 5507; Cass. sez. lav., 10.3.2004 n. 4920; Cass. sez. lav., 29.7.2003 n. 11679;

Cass. sez. lav., 29.9.1998 n. 9730), che le indennità previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 sono esclusivamente connesse e commisurate alle conseguenze infortunistiche sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione psico – fisica altrimenti comporta per il soggetto, sicchè il danno biologico, in sè considerato, resta completamente fuori dal sistema risarcitorio previsto dagli artt. 10 ed 11 citati; e la fondatezza delle censure svolte avverso l’impugnata sentenza emerge ulteriormente dal rilievo che, in difetto di una espressa manifestazione di volontà delle parti, intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche al danno biologico, i richiamo esplicito al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 comporta la necessità per l’interprete di limitare il rischio assicurato esclusivamente alle prestazioni rientranti nell’ambito di operatività di detta norma (in tal modo dettando il principio inverso a quello ritenuto alla Corte di merito nell’impugnata sentenza, laddove veniva ravvisata l’esistenza di una conferma della estensione della polizza anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico nella mancata esplicita esclusione, pur a fronte del richiamo alla disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 di tale ipotesi di responsabilità dalla garanzia assicurativa).

Parimenti non può omettersi di evidenziare che questa Corte ha, a più riprese, rilevato che il richiamo, nella clausola contrattuale, degli artt. 10 ed 11 citati, non può essere considerato alla stregua di un "rinvio formale", che tenga conto delle diverse interpretazioni di tali norme succedutesi nel tempo, atteso che nel caso di polizza assicurativa, la copertura garantita non può essere variata nel corso del rapporto, a seconda delle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali (Cass. sez. lav, 5.10.2007 n. 20890;

Cass. sez. lav., 10.3.2004 n. 4920; Cass. sez. lav., 29.9.1998 n. 9730).

Ritiene pertanto il Collegio, alla stregua delle considerazioni svolte, che il percorso motivazionale adottato dalla Corte territoriale relativo alla interpretazione della polizza assicurativa in questione si appalesa non conforme alle regole di ermeneutica contrattuale sopra indicate; e si appalesa altresì non conforme al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, in base alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 1124 del 1965, per il periodo sottratto, ratione temporis, al disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), l’ambito della copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa, e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale: sicchè il danno biologico ed il danno morale, in sè considerati, restano completamente fuori dal sistema risarcitorio previsto dalle disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965 precedentemente citate, salva diversa espressa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai danni testè detti (Cass. sez. lav., 21.12.2010 n. 25860).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.

Si impone di conseguenza la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa per un nuovo esame, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, ad altro giudice di appello, designato nella Corte d’Appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2011, n. 15299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12-11-1985 N.C. e N. S. convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro Bo.Na. e M.G. chiedendo di dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione in loro favore della proprietà di alcuni terreni ubicati in (OMISSIS), distinti in catasto al foglio 1, particelle 89 – 87 e 90 (poi 90/b), intestati il primo al Bo. e gli altri al M..

Nel corso dei giudizio il contraddicono veniva esteso a B. L. ed B.A., che avevano acquistato dal M. il terreno di cui alla particella 90.

Costituendosi in giudizio B.L. ed B.A. contestavano la domanda attrice sostenendo che i N. non possedevano l’intero terreno dalle stesse acquistato con atto a rogito notaio Giglioli del 9-4-1982 individuato al foglio 1 con la particella 451 (già 90/b) di mq. 839 come da tipo di frazionamento n. 13209 del 14-6-1980.

Con sentenza n. 10/1986 il Pretore adito accoglieva la domanda di usucapione solo in parte, ovvero limitatamente al terreno distinto in catasto alla partita 446 foglio 1 particella 89 catastalmente intestato al Bo., ed al terreno distinto in catasto alla partita 5595, foglio 1, particella 87 catastalmente intestato al M., con reiezione della domanda per la particella 90/b.

A seguito di gravame da parte di N.C. e N. S. il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 104/1995 confermava la sentenza di primo grado.

Proposto ricorso da parte dei N. questa Corte con sentenza del 2-12-1997 cassava la sentenza impugnata per vizio di motivazione e rinviava la causa al Tribunale di Pescara.

A seguito di citazione in riassunzione da parte dei N. cui resistevano B.A. e B.L. il Tribunale di Pescara con sentenza del 10-11-2004 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza N.C. e N. S. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui B.L. ed B.A. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi relativi alle impugnazioni civili, al giudizio ed ai poteri del giudice di rinvio, alla efficacia della sentenza di annullamento nel caso di cassazione per vizi di motivazione; essi, premesso che il Tribunale di Pesaro aveva respinto la domanda di usucapione non solo con riferimento al terreno ceduto a B.L. ed B. A., ma anche al terreno di cui al mappale 548 intestato al M. e non alienato alle B., assumono che all’esito della CTU espletata in sede di rinvio era emerso che i terreni rivendicati dagli esponenti (aventi i numeri 548 e 549) erano separati dalla restante proprietà delle B., contraddistinta con il mappale 451, da un filare di viti – posto dai N. – che continuava oltre tale confine lungo la particella 89 per circa 100 metri, occupando parte delle particelle 548 e 549; i ricorrenti sostengono che il giudice di rinvio ha completamente ignorato tali risultanze, ritenendo che esse dovevano essere tenute in considerazione ai soli fini della ricostruzione dei frazionamenti catastali, non rilevando così che oggetto del giudizio erano due particelle di cui una sola intestata alle B.; i ricorrenti affermano che la suddetta CTU aveva consentito l’identificazione dei beni che, secondo le dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio pretorile, gli esponenti possedevano da oltre un ventennio in modo continuo, pacifico ed esclusivo.

La censura è infondata.

Il giudice di rinvio ha premesso che la sentenza di questa Corte del 2-12-1997 n. 12203 aveva cassato per vizio di motivazione la menzionata sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva ritenuto che la mancata costituzione degli originari convenuti (intestatari di tutte le particelle catastali oggetto della proposta domanda di usucapione) dovesse essere ritenuto elemento probatorio sufficiente in ordine all’accoglimento della domanda di declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione solo in ordine ad alcune delle unità immobiliari (ovvero quelle ancora intestate ai convenuti contumaci), e non invece riguardo all’accoglimento della stessa domanda relativamente a quelle vendute nel 1982 dal Bo. e dal M. ad B.A. e B.L.; invero la Corte di Cassazione con la suddetta sentenza aveva affermato che il giudice di appello non aveva evidenziato i motivi delle differenti conclusioni cui lo stesso era pervenuto in ordine ai diversi terreni pur partendo dal medesimo presupposto in punto di fatto, costituito dalla contumacia del Bo. e del Na..

Il giudice di rinvio ha poi rilevato che doveva essere valutata la CTU espletata nel giudizio di rinvio ai soli fini della ricostruzione dei frazionamenti catastali, con esclusione di quelle parti di essa che contenevano giudizi, valutazioni e/o narrazione di fatti che potessero configurarsi quali nuove prove raccolte nel giudizio di rinvio e che supplissero alle lacune probatorie della parte.

Tale convincimento è del tutto condivisibile, posto che nella fattispecie la CTU si era resa necessaria a seguito dell’avvenuto frazionamento di alcune della particelle catastali oggetto della domanda proposta dai N., e quindi della esigenza di individuare compiutamente il bene per cui è causa, salvo ovviamente l’assolvimento degli oneri probatori a carico di questi ultimi in ordine ai requisiti per l’accoglimento della domanda di usucapione, ovvero il possesso continuato ventennale dell’appezzamento di terreno a suo tempo acquistato dalle B.; è invero appena il caso di rilevare che la CTU ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c. (vedi "ex multis" in tal senso Cass. 5/10/2006 n. 21412).

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione dello norme e dei principi relativi al giudizio ed alla acquiescenza processuale, nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione, sostengono che erroneamente il giudice di rinvio ha respinto la richiesta di prove per testi da essi avanzata, osservando che la cassazione di una sentenza per vizi di motivazione non incide sul potere – dovere del giudice di rinvio di valutare liberamente i fatti di causa ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di legittimità, e quindi non solo di riesaminare le circostanze oggetto di discussione delle precedenti fasi del giudizio, ma anche, nei limiti in cui sono ammesse nuove prove, di accertare nuovi fatti.

La censura è inammissibile.

Premesso che il Tribunale di Pescara ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova formulati per la prima volta nel giudizio di rinvio in ragione sia del divieto di nuove deduzioni istruttorie in tale giudizio sia del fatto che essi costituivano la formulazione specifica di prove già ritenute inammissibili, in quanto generiche, nei gradi precedenti, e che tali statuizioni non sono state censurate specificamente, si osserva che comunque la mancata trascrizione nel ricorso dei fatti oggetto della prova richiesta preclude a questa Corte il necessario controllo sulla loro decisività.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1.600,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-08-2011, n. 17326 Patto commissorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bordine il rigetto.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18/3/1997 G.R. e B. G. convenivano in giudizio F.G. chiedendo la declaratoria della nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, dell’atto stipulato in data 15/6/1995 con il quale le avevano venduto un immobile.

A sostegno della domanda esponevano di avere garantito tale Gr.

R. in relazione a crediti contratti nei confronti di F. M., padre dell’acquirente convenuta e di essere stati costretti a vendere l’immobile alla figlia del creditore a garanzia del pagamento del debito, con patto di retrovendita.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.

La causa, istruita con produzioni documentali e con prove orali, era decisa con sentenza del 27/11/2002 dei Tribunale di Ancona che accoglieva l’attorea domanda ritenendo provato il patto commissorio la cui prova non era sottoposta alle limitazioni dell’art. 1417 c.c.;

il Tribunale, valutando le prove raccolte, così ricostruiva i rapporti intercorsi tra le parti: G.R. e B. G. non avendo il denaro necessario per estinguere il debito nei confronti di F.M. vendevano l’immobile alla di lui figlia e contemporaneamente il F. accendeva un mutuo ipotecario; le rate avrebbero dovuto essere pagate dal G. e all’estinzione del mutuo il bene sarebbe stato rivenduto agli attori.

F.R. proponeva appello lamentando l’errata valutazione delle prove, la mancata prova dell’accordo simulatorio diretto all’interposizione fittici a nell’atto di vendita e la violazione del contraddittorio perchè F.M., era rimasto estraneo al giudizio; gli appellati resistevano al gravame.

La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 22/3/2008 in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda di nullità proposta dagli attori, oltre a dichiarare inammissibili alcune domande della F., che non formano oggetto di ricorso.

La Corte rilevava:

– che non era state violato il principio del contraddittorio (sotto il dedotto profilo della mancata partecipazione al giudizio del preteso interponente) perchè l’eventuale interposizione fittizia tra la F. e il padre nell’intestazione dell’immobile costituiva accertamento incidentale estraneo rispetto all’oggetto del giudizio, riguardante solo la nullità della vendita a prescindere dall’eventuale interposizione che interessava soltanto quale fatto rivelatore del patto commissorio;

– che i principi di diritto affermati dal primo giudice in ordine alle diverse fattispecie nelle quali è possibile ravvisare la violazione del patto commissorio erano corretti, ma che non era corretta la valutazione delle prove in quanto queste non erano sufficienti e idonee a provare la sussistenza dell’illecito accordo;

– che le testimonianze rese dalla madre e dalla sorella dell’attore non offrivano garanzie di imparzialità sufficienti per ritenerle attendibili, al pari della testimonianza, favorevole alla convenuta, resa dalla di lei nonna D.F.;

– che gli elementi presuntivi che avrebbero dovuto dare sostegno alle dubbie testimonianze erano probatoriamente deboli;

che infatti la circostanza che la F. fosse priva di disponibilità economiche per pagare il prezzo perdeva rilievo di fonte al fatto che ella aveva contratto, appunto, un mutuo (ancorchè successivo all’atte) con il quale avrebbe potuto restituire l’eventuale prestito ottenuto dai familiari per l’acquisto;

che, comunque, dell’avvenuto pagamento v’era prova nell’atto di acquisto dove non era fatto riferimento ad alcun patto di retrovendita;

– che si rivelava inattendibile la testimonianza della teste S. che aveva dichiarato che il G. o la B. o il Gr. avrebbero pagato la prima rata del mutuo perchè la loro precaria condizione economica rendeva inverosimile la circostanza, del resto priva di ogni conforto documentale;

– che il colloquio telefonico registrato e trascritto, intervenuto con Gr.Ro. e F.M. assumeva un rilievo relativo in quanto suscitato a1, fine della precostituzione di una prova dal Gr. e intervenuto tra soggetti estranei all’atto di vendita;

che fin dal 5 Gennaio 1996 era stata chiesta dall’acquirente, con procedimento possessorio, la liberazione dell’immobile occupato dai venditori e che, quindi, i pochi mesi trascorsi dall’acquisto non erano significativi di un patto di retrovendita, de resto incompatibile con la circostanza che al F. era stato consentito di far visionare l’immobile ad eventuali acquirenti.

G.R. e B.G. propongono ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo definito, in epigrafe, come violazione e falsa applicazione norme di legge e sviluppato come censura della valutazione delle prove.

Resiste con controricorso F.G..

Sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

I ricorrenti ricorrono sulla base di un unico motivo con il quale censurano la violazione dell’art. 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto e degli artt. 1963 e 2744 c.c., in tema di violazione del patto commissorio.

Le censure di parte ricorrente, pur formalmente dirette a denunciare la violazione di norme di diritto, sono tuttavìa dirette a contestare la motivazione della sentenza per non aver tratto dalie risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili.

Il P.M. ha rilevato che al ricorso era applicabile l’art. 366 bis c.p.c., e, mancando la formulazione del quesito, doveva esserne pronunciata l’inammissibilità.

La sentenza impugnata è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 22/3/2008.

L’art. 366 bis c.p.c., impone, a pena di inammissibilità, la formulazione dei quesiti di diritte; o, nel caso in cui sia dedotto il vizio di motivazione, la chiara indicazione del fatto in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali l’insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

La norma è stata introdotta del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ed è stata abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), che, tuttavia, all’art. 58 stabilisce che l’abrogazione ha effetto nelle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Pertanto l’art. 366 bis c.p.c., continua a trovare applicazione oltre che per i procedimenti già pendenti anche per i procedimenti instaurati contro decisioni pubblicate in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Ne discende che al ricorso deve essere applicata La disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., e, in applicazione di tale norma, conformemente alla richiesta del P.M., il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile perchè:

– con riferimento alla dedotta (formalmente) violazione e falsa applicazione di norme di legge manca del tutto la formulazione di un quesito di diritto, non essendo neppure evincibile dal contenuto del ricorso quale sarebbe la regula iuris affermata dal giudice e quale quella che a giudizio del ricorrente avrebbe dovuto essere applicata;

– con riferimento alla censura sostanziale che attingo il merito della decisione (si assume che la sentenza di appello avrebbe valutato erroneamente le risultanze probatorie e avrebbe ritenuto non provato un patto commissorio invece provato) non è soddisfatto il requisito della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per la quali l’insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; nel caso concreto, non è neppure indicato da quale dei tre possibili vizi di motivazione (omissione, insufficienza, contraddittorietà sia affetta la sentenza.

Occorre al riguardo richiamare l’orientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, per il quale l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso rispetto al quale si deduce il vizio di omessa o contraddittoria motivazione ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità dei ricorso (v., ex multis, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; nonchè Cass., sez. un., 18 giugno 2008, n. 16528; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589).

D’altra parte, se il legislatore del 2006 avesse ritenuto non necessario detto momento di sintesi, atteso che è sufficiente la mera puntuale esposizione dei motivi del ricorso (già richiesta dal vecchio e dal nuovo art. 366 c.p.c.) non avrebbe inserito l’ultimo capoverso dell’art. 366 bis (cfr. Cass. 30/12/2009 n. 27680 Ord.).

Le censure si risolvono in una generica e inammissibile richiesta di una diversa valutazione delle prove e l’onere imposto dall’art. 366 bis c.p.c., come detto, non è stato assolto.

In conclusione i motivo è integralmente inammissibile e lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente F.G. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.