Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19353 Diritti politici e civili

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i ragione.
Svolgimento del processo

1. Le sigg.re S.C., Z.C. e C. D. (nonchè altre 17 attrici) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto il diritto all’attribuzione di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposte, con decreto depositato il 17 aprile 2008, liquidava a ciascuna attrice la somma onnicomprensiva di Euro 5.000,00. Liquidava le spese complessivamente nella misura di Euro 900,00 per onorari ed Euro 6.000,00 per diritti, oltre Euro 1000,00 per spese, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. Le sigg.re S.C., Z.C. e C.D. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 29 maggio 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati liquidati interessi sulla somma attribuita a titolo di equa riparazione, che sarebbero invece dovuti stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il motivo è accompagnato dal seguente quesito: "Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’appello?" 2. Il motivo è inammissibile in relazione al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. il quale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, in relazione al vizio di violazione di legge prescrive che il motivo si concluda con un quesito che ha la funzione d’indicare direttamente alla Corte l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis Cass. 7 aprile 2009, n. 8463). Nel caso di specie nel quesito manca il necessario specifico riferimento alla fattispecie ed alla motivazione della Corte d’appello, che nel caso di specie, procedendo a liquidazione equitativa, ha liquidato una somma "omnicomprensiva" anche degli interessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-10-2011, n. 20200 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 6 ottobre 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.B.S.G.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

3. osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali… – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998;

tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo, statuizione censurata con i primi due motivi di ricorso;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

4. così respinteci primi due motivi di ricorso, osserva il Collegio che il terzo motivo di ricorso (nel quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha confermato la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della messa in mora) deve essere dichiarato inammissibile; esso è infatti del tutto inconferente atteso che non tiene conto (mancano censure sul punto) del fatto che la Corte territoriale ha basato la propria statuizione sul rilievo che non hanno formato oggetto di specifici motivi di impugnazione da parte della soc. Poste Italiane le statuizioni concernenti le conseguenze risarcitorie riconosciute dal primo Giudice ed ha quindi implicitamente ritenuto che sulla statuizione del giudice di primo grado relativa alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine si fosse formato il giudicato;

5. l’inammissibilità del quarto motivo determina l’infondatezza della tesi svolta dalla società ricorrente con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. secondo cui dovrebbe applicarsi al caso di specie lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010;

ed infatti, con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va osservato, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in caso di assenza o di inammissibilità (come nel caso di specie) di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

6. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2500,00 per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5482 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale in data 15 febbraio 2007 e depositato il successivo 22 febbraio, parte ricorrente, che ha realizzato abusivamente un capannone ad uso artigianale ed annessi nell’agro del Comune di Campagnano di Roma, impugna l’atto di determinazione degli oneri concessori e degli interessi di mora, come in epigrafe indicato, dovuti per il rilascio della concessione in sanatoria, già richiesta con tre domande n. 1091, 1092 e 1093 presentate in data 1° marzo 1995. Espone di avere provveduto al pagamento dell’oblazione per un ammontare di Euro 7.501,71 e che il Comune gli ha richiesto la somma di Euro 62.564,34, senza rateizzazione, per come risulta dal provvedimento impugnato.

Avverso la determinazione in epigrafe egli deduce:

– violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 c.c.; prescrizione delle somme richieste a titolo di oblazione, oneri concessori e interessi di mora;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contrarietà dell’attività amministrativa del Comune di Campagnano di Roma ai principi generali dell’ordinamento;

– eccesso di potere sotto forma di insufficiente e/o erronea motivazione ai sensi dell’art, 3 della legge n. 241 del 1990;

– eccesso di potere sussistenza del pregiudizio attuale che ne deriverebbe dalla esecuzione forzata per le somme richieste e/ per il mancato rilascio della domanda di condono;

– eccesso di potere per la mancata ed insufficiente motivazione per la rateizzazione delle somme richieste con la determinazione comunale;

– violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990;

– violazione e falsa applicazione del combinato disposto della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39, comma 10 della legge n. 724 del 1994 circa l’ammontare definitivo dell’oblazione e degli oneri concessori.

Conclude chiedendo la sospensione della determinazione impugnata e per il suo annullamento, in accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ha controdedotto sulla eccezione di prescrizione, ha contestato tutte le doglianze ed ha rassegnato, infine, opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2007 è stata accolta la richiesta cautelare nei limiti dei richiesti interessi di mora.

Nelle more il ricorrente ha comunicato di avere provveduto al pagamento della somma relativa agli oneri concessori ed al saldo dell’oblazione, al netto degli interessi richiesti con l’atto impugnato, rilasciando pertanto il Comune il permesso in sanatoria n. 13 del 20 giugno 2007.

Pervenuta la causa alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 il Collegio non l’ha ritenuta ancora pronta per la decisione, richiedendosi un’istruttoria.

Risultando eseguita l’istruttoria il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.

Con esso il ricorrente si oppone alla determinazione comunale di pagamento ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, della somma di Euro 62.564,34 di cui Euro 28.869,77 a titolo di oneri concessori ed oblazione ed Euro 33.694,58 quali interessi legali ai sensi dell’art. 39, comma 10 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Come accennato in narrativa una parte della pretesa è divenuta improcedibile, dal momento che il ricorrente, con memoria per l’udienza del 9 dicembre 2010, ha reso noto di avere corrisposto la somma di Euro 28.869,77 e che verificato ciò il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria n. 13 del 29 giugno 2007 per la realizzazione del capannone industriale senza titolo abilitativo.

Con la stessa memoria ha insistito invece per la illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi legali. In ricorso in particolare ha eccepito che anche gli interessi di mora – come pure gli oneri concessori e il conguaglio dell’oblazione che tuttavia ha poi pagato nel 2007 – si sarebbero prescritti entro 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di condono o tutt’al più entro dieci anni e siccome il Comune di Campagnano ha provveduto sulla stessa, presentata nel 1995, soltanto nel 2006 non potrebbero proprio essergli più richiesti; oltre tutto essi sono stati fatti decorrere dalla data di presentazione della domanda di condono e non da quella della comunicazione della debenza. In particolare gli interessi di mora possono essere richiesti solo dopo la notifica di un atto ufficiale dell’organo preposto che determini l’esatto ammontare degli oneri concessori e quindi dovevano eventualmente decorrere solo dalla data della determina sino al completo soddisfo.

Il Comune ha opposto che il procedimento di riscossione dei conguagli relativi ad oneri concessori ed oblazioni non interamente corrisposti ovvero ricalcolati in sede di istruttoria delle domande di condono è interamente disciplinato dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n., 724, il quale non prevede avvisi intermedi o formali costituzioni in mora tra l’accertamento della maggior somma dovuta e l’invito a corrispondere l’importo determinato successivamente dall’Amministrazione, essendo il relativo iter disciplinato dalla legge. Si è opposto alla eccezione di prescrizione di 36 mesi a fronte di carenze documentali che hanno determinato arresti nell’istruttoria, avendo dovuto richiedere integrazioni della documentazione all’interessato con note del 27 febbraio 1996, seguita a causa della sua mancata evasione da altra richiesta di integrazione a prot. n. 4606 del 14 aprile 2000.

A seguito della istruttoria ordinata dal TAR il Comune ha rappresentato di avere seguito la normativa interna nazionale al fine di determinare sia il conguaglio degli oneri concessori sia del calcolo degli interessi legali ed in particolare la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL.

3. Le argomentazioni del Comune possono essere del tutto seguite.

In punto di fatto va rilevato che al momento della presentazione della domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994, alla stregua del condono che l’ha preceduto di cui alla L. n. 47 del 1985, gli interessati dovevano corrispondere:

– l’oblazione nella misura fissa indicata nella tabella B allegata alla legge entro il 31 marzo 1995 (art. 39, comma 5 della L. n. 724/1994); è precisato che la restante parte dell’oblazione andava corrisposta in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995;

– una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria; (art. 39, comma 9 della L. n. 724/1994); la norma precisa che "per il pagamento dell’anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l’oblazione" e cioè la prima rata entro il 31 marzo 1995 e le altre nei termini di cui sopra.

Poiché l’edificio realizzato dal ricorrente e per il quale egli ha presentato tre domande di condono in data 1° marzo 1995 consisteva in una nuova costruzione interamente abusiva, anche in parte adibita ad abitazione, egli avrebbe dovuto corrispondere non solo l’oblazione, come effettuato e dimostrato dalle ricevute di C/C prodotte in atti, ma anche l’anticipazione degli oneri concessori, mentre ciò non risulta egli abbia altrettanto effettuato, tanto vero che esibisce due ricevute di pagamento dei ridetti oneri concessori del 16 febbraio 2007, in date di molto successive a quella del 1° marzo 1995 di presentazione delle tre istanze di condono.

Di conseguenza, nella fattispecie trova applicazione l’art. 39, comma 10, ultimo cpv, della L. n. 724/1994 stante il quale "Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma – sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – comporta l’applicazione dell’interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute".

La incompletezza dell’istanza è pure dimostrata dall’altra circostanza, posta in evidenza dall’Amministrazione comunale sin dalla memoria di costituzione, secondo cui il ricorrente a fronte di due richieste di integrazione documentale una del 1996 ed una del 2000 e tra le quali vi era il nulla osta paesistico, non ha provveduto al riguardo.

La conseguenza di tali osservazioni è che la mancata completezza della istanza di condono al momento della sua presentazione, per come richiesto dalla legge, impedisce l’applicabilità della norma pure invocata da parte ricorrente sulla prescrizione di 36 mesi del conguaglio, rappresentando peraltro che detta prescrizione comunque non opera per gli interessi legali.

E ciò rileva anche al fine di contestare che il termine di decorrenza dei ridetti interessi legali possa essere fatto decorrere da un momento successivo a quello della presentazione delle domande di condono, atteso che da quella data l’interessato avrebbe dovuto corrispondere la quota parte degli oneri concessori, mentre non l’ha fatto.

Le altre censure che l’interessato propone, quali la violazione dei principi generali che devono presiedere ad una corretta attività amministrativa ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990, dato che l’amministrazione si è decisa a concludere il procedimento di condono a distanza di undici anni dalla sua attivazione, il difetto di motivazione, come dimostrato da una scorretta determinazione degli oneri concessori e dalla inesistente valutazione del pregiudizio derivante dalla mancata rateizzazione delle somme dovute e da ultimo l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento appaiono superati dalla circostanza che il ricorrente ha provveduto al pagamento degli oneri concessori ed al saldo dell’oblazione per tutto l’ammontare indicato nel provvedimento impugnato. Nella misura in cui sono anche rivolte avverso la corresponsione degli interessi legali sono superati per la considerazione che, come pure opposto dalla resistente Amministrazione comunale, tutto il procedimento è regolato dall’art. 39 della L. n. 724/1994, laddove quest’ultima appare esservisi pedissequamente attenuta, sicché in particolare, in ordine alla relativa censura prospettata, nessun utile apporto sarebbe stato predicabile per effetto della comunicazione di avvio del procedimento, quand’anche il ricorrente l’avesse ricevuta.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte dichiarato improcedibile in ordine alla parte del provvedimento di cui all’ingiunzione di pagamento del Comune di Campagnano di Roma a prot. 21424 in data 11 dicembre 2006 con cui è stato richiesto il totale degli oneri concessori ed il saldo dell’oblazione, perché il ricorrente ha provveduto al loro pagamento, come sopra chiarito e per il resto va respinto.

5. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-07-2011, n. 26191 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento depositato in data 29.10.2010 il Magistrato di sorveglianza di Potenza ha prorogato nei confronti di L.A. la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e, a modifica delle prescrizioni di cui all’ordinanza in data 26.3.2009, ha imposto al L. l’obbligo di presentarsi quotidianamente presso il Commissariato di Melfi, in orario e con modalità da concordare con la P.S..

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.A., chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale, e segnatamente degli artt. 207, 208 e 133 c.p..

Erroneamente è stato proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, poichè l’art. 680 c.p.p. espressamente prevede che contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza si può proporre appello al Tribunale di Sorveglianza; nè può ritenersi che si tratti di un ricorso per saltum, in quanto i casi in cui esso è possibile sono elencati nell’art. 569 c.p.p. e non sono suscettibili di ampliamento per analogia (V. Sez. 1, sentenza n. 5985 del 21.1.2009, Rv. 243359).

Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 680 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Potenza.

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