Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12683

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:
a. La soc. XXX- XXXimpugnava la cartella di pagamento (OMISSIS) emessa per imposta di pubblicità, soprattasse, interessi e accessori con riferimento all’anno 1998.
b. La CTP-Roma, con sentenza 37/39/2004, accoglieva il ricorso poichè, in separato giudizio, i presupposti avvisi di accertamento erano stati dapprima sospesi, fino alla pronuncia di merito, e poi annullati, con sentenza 669/01/2001 del 23 luglio 2002.
c. Il Comune di Roma, impugnando la sentenza 37/39/2004 sulla cartella, denunciava di aver appellato la sentenza 669/01/2001 sugli avvisi.
d. La CTR-Lazio, con sentenza del 24 maggio 2006, dichiarava inammissibile il gravame. Motivava tale decisione ricostruendo le suddette vicende processuali e affermando: "Allo stato degli atti deve ritenersi quindi impedita a questo giudice ogni pronuncia sulla legittimità della cartella esattoriale essendo tale giudizio condizionato all’esito dell’appello relativo alla legittimità dei relativi avvisi di accertamento".
e. Con atto inoltrato il 9 luglio 2007, il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo; la contribuente non si è costituita.
f. La notificazione del ricorso per cassazione è stata inoltrata (v.
relata dell’ufficiale giudiziario) tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 546 del 1992, art. 38, comma 3.
g. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429).
h. Però, nulla ha depositato la parte ricorrente, che, essendo rimasta assente alla pubblica udienza di discussione e non avendo neppure prodotto memoria ex art. 378 c.p.c., non ha neanche addotto l’eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352).
i. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012




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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-05-2013) 08-11-2013, n. 45238

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29.9.2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha condannato F.C. in ordine al delitto continuato di danneggiamento e truffa alla pena di mesi 7 di reclusione e, nonostante il difensore della parte civile S. A. avesse presentato le conclusioni e la nota spese per iscritto, non provvedeva sulle richieste della parte civile.

Il difensore di parte civile chiedeva che il giudice, con la procedura della correzione degli errori materiali, procedesse ad integrare la suddetta sentenza con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla stessa parte civile, e il Tribunale, dopo aver convocato le parti in camera di consiglio, disponeva con ordinanza in data 27.3.2012 correggersi la suddetta sentenza nei confronti di F.C., aggiungendo in calce alla motivazione e al dispositivo la seguente dicitura, "condanna l’imputato al pagamento delle spese di costituzione e lite in favore della costituita parte civile S.A. che liquida in Euro 800,00 complessivi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario".

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, sostenendo che mancavano i presupposti per correggere la sentenza con la procedura della correzione degli errori materiali, in quando la condanna alle spese in favore della parte civile non è un effetto automatico della condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, condanna che peraltro nel caso di specie neppure era stata pronunciata dal Tribunale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, per giusti motivi, la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese. L’integrazione richiesta, secondo il ricorrente, comportava una modifica essenziale della sentenza, e quindi non poteva essere disposta con la procedura della correzione degli errori materiali ma avrebbe dovuto chiedersi con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile (V. Sez. 1 sentenza n. 41571 dell’1.10.2009, Rv. 245053).

Si deve, infatti, osservare che l’art. 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 c.p.p. solo per l’ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l’ipotesi relativa alla omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pure espressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che, in tal caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all’ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale della domanda, anche per novità o complessità delle questioni da essa implicate, ovvero potendole determinare diversamente con riferimento agli onorari, determinati com’è noto dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo.

E’ vero che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7945 del 31.1.2008, Rv. 238426) hanno ritenuto che il procedimento della correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p. sia esperibile anche nell’ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile; in quel caso, però, si trattava di pronuncia resa dal giudice ex art. 444 c.p.p., e la statuizione omessa, diversamente dal caso in esame, aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoria della pronuncia penale.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 79/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 242 del 2008 proposto da SCHIR SILVANO, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Pinalli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, Via Sighele, n. 3/1

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO – QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Questore di Trento in data 4.9.2008, notificato il 16.9.2008, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia (libretto n. 814294L) e, contestualmente, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria; con conseguente sequestro amministrativo dell’arma detenuta ai fini della successiva confisca.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 6.11.2008 n. 109, con cui è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha richiesto, col ricorso in epigrafe, l’annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e di contestuale divieto di detenere armi e munizioni, emesso dal Questore di Trento.

Detto provvedimento si fonda sulla precedente sentenza penale n. 26.1.2006, n. 16, emessa ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell’istante, per illegale detenzione di un fucile, due canne di fucile e del relativo munizionamento.

Il provvedimento ora impugnato costituisce riedizione del potere di revoca, precedentemente esercitato dal Questore di Trento con decreto 8.8.2006, ma oggetto di annullamento da parte di questo T.r.g.a. con sentenza n. 128 del 5.6.2008, nella quale – peraltro – erano stati fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Il relativo ricorso era stato accolto per difetto di motivazione, nel rilievo che essa risultava commista di riferimenti tanto all’illecita detenzione di armi, quanto a violazioni in materia di caccia, senza però che queste ultime fossero attinenti all’esercizio dei poteri in materia di ordine pubblico e sicurezza. A tale stregua non era possibile comprendere se, considerando il solo aspetto della detenzione delle armi non denunciate, il Questore si sarebbe ugualmente determinato nel senso di disporre la revoca del permesso di porto di fucile per uso caccia.

In relazione a tali premesse, il Questore ha ritenuto di emanare un nuovo provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile e, conformandosi al principio di diritto affermato nella citata sentenza di questo Tribunale, ha motivato esclusivamente in relazione al precedente penale in cui è incorso il ricorrente, che ne dimostrerebbe ex se l’inaffidabilità.

A sostegno del presente gravame, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773 (TULPS), sostenendo di essere persona affidabile (maestro di sci in Folgaria che cogestisce un rifugio alpino) ed affermando che l’ipotesi di mancanza di affidabilità non sarebbe, nemmeno ora, motivata adeguatamente perché le armi detenute illegalmente erano state ereditate dal padre ed il commesso reato non sarebbe in tal senso probante.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha richiesto la reiezione del ricorso, sottolineando che la riportata condanna ex art. 444 c.p.p., per detenzione di armi non denunciate, costituisce una violazione specifica, da cui discende naturaliter il negativo giudizio probabilistico, nell’ampia discrezionalità che connota la valutazione dei requisiti richiesti nella delicata materia della detenzione privata di armi.

Ciò premesso, il Collegio osserva che il reato per cui è intervenuta la presupposta sentenza di condanna patteggiata del ricorrente, pur rientrando nella specifica categoria dell’uso di armi (si tratta, infatti, del reato di detenzione abusiva di armi da sparo, ex L. 2.10.1967, n. 895), non sarebbe di per sé decisivo.

A suo avviso occorreva, infatti, tener presente il contesto in cui esso è maturato (le armi detenute illegalmente risultano ereditate dal padre del ricorrente) e, soprattutto, era necessario valutare specificamente la personalità dell’interessato, non potendosi trarre dal solo reato un giudizio prognostico sfavorevole circa l’ uso del fucile da caccia, capace di rappresentare un obiettivo pericolo per l’altrui incolumità, in mancanza di altri elementi sfavorevoli a carico dell’istante.

Il ricorso è fondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, per procedere alla revoca del porto d’armi, occorre che il soggetto titolare della relativa licenza non dia affidamento di non abusarne, sulla base di un convincimento motivato dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso. Questa va riferita a concreti comportamenti posti in essere dall’interessato ed il loro apprezzamento non può essere disgiunto dalla valutazione della personalità del soggetto sospettato che giustifichi il giudizio, necessariamente prognostico, sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.

Ebbene, nella specie non sembra che la sola condanna patteggiata, relativa ad una fattispecie in cui le armi detenute illegalmente erano state ereditate dal padre, in mancanza di altri elementi sfavorevoli, quali quelli se del caso riferibili ad una personalità incline all’aggressione, violenta o pericolosa, dimostri ex se la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente nel corretto uso del fucile da caccia.

Si rivela perciò fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 43 del TULPS.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 242/2008, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere, estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel

N. 79/2009 Reg. Sent.

N. 242/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 11 febbraio 2011, n.3440 IMMISSIONI INTOLLERABILI

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente sostanzialmente deduce che la intollerabilità delle immissioni sonore andava accertata con riferimento alle ore serali e notturne, quando viene a mancare il "rumore di fondo" che durante il giorno le copre o quanto meno le attenua, e della destinazione esclusivamente residenziale della zona in cui si trova la propria abitazione.

Il motivo è infondato, in quanto identifica la percezione dei rumori con il superamento della normale tollerabilità.

E’ vero che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi (cfr., da ultimo, sent. 12 febbraio 2020 n. 1438, emessa con riferimento ad una fattispecie per certi versi simili all’attuale), ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. Non a caso questa S.C., con la sentenza 2 febbraio 2010, cit., ha confermato la decisione di merito che aveva fatto riferimento ad elevati livelli dei valori sonori accertati strumentalmente.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio, come affermato da questa S.C. con la sentenza 27 luglio 1983 n. 5157.

Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

Nella specie i giudici di merito hanno tenuto conto di tutti questi elementi (il rumore del motorino era percepibile solo nelle ore serali o notturne; il motorino era situato in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce testualmente:

In sentenza di merito è stato ritenuto che le dimensioni dello sfiato, rilevate nel sopralluogo di data 13.12.2001 del diametro di 12 cm., fossero talmente ridotte da escludere di per sè sole la intollerabilità dei rumori e delle esalazioni. La illogicità e contraddittorietà dell’assunto sono evidenti sotto un duplice aspetto: in primo luogo, è cosa invece nota che il buon funzionamento dell’impianto sia determinato soprattutto dal corretto dimensionamento della condotta che convoglia rumori ed odori all’esterno, conducendo cosi le dette dimensioni alla intollerabilità e non alla tollerabilità delle immissioni; in secondo luogo, in tal modo il giudice d’appello ha arbitrariamente introdotto, fra i criteri dettati dall’art. 844 c.c., per la valutazione della tollerabilità delle immissioni, un criterio aggiuntivo, quale quello del dimensionamento della fonte delle immissioni stesse, utilizzandolo in maniera non corretta e, anzi, ritenendolo da solo determinante, nella fattispecie, per la formazione del suo errato convincimento di tollerabilità e perciò per la decisione di carattere consequenziale.

La sentenza ha altresì utilizzato immotivatamente e contraddittoriamente lo stesso criterio per escludere la necessità di una CTU quando invece tale ausilio, proprio per la palese mancanza di quelle competenze tecniche specifiche che il giudicante ha inteso applicare, sarebbe stato appropriato ed indispensabile.

E’ ovvio d’altronde che la valutazione secondo la quale le immissioni si avvertono solo nelle ore serali e notturne non può valere per le esalazioni maleodoranti in quanto, essendo abitata la casa che emette (verbale di sopralluogo del 13.12.2001), l’uso del bagno è ininterrotto. Nessuna indagine è stata condotta sulla circostanza, che invece costituisce punto decisivo della controversia, con conseguente omessa valutazione della stessa.

Infatti, se la sentenza di merito avesse considerato la nocività delle esalazioni maleodoranti immesse nell’abitazione della O. dallo sfiato del bagno di casa Z., avrebbe dovuto constatare la decisività già di tale valutazione in favore della O. stessa in quanto, qualora dall’impianto di ventilazione di un bagno si propaghino in una diversa unità immobiliare immissioni di odori intollerabili (nella specie, di escrementi e quant’altro) nessuna influenza può avere l’eventuale riscontrata tollerabilità dei rumori prodotti dallo stesso impianto.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in ordine alla incidenza delle dimensioni dello sfiato sulle immissioni è irrilevante, in quanto diretto contro una affermazione ad abundantiam, essendo la motivazione fondata soprattutto sulla ridotta percebilità delle immissioni sonore, con conseguente esclusione del superamento della soglia della normale tollerabilità.

La doglianza, relativa alle immissioni di odori deve ritenersi inammissibile, in quanto la loro intollerabilità era stata denunciata nel giudizio di primo grado, ma l’appello aveva appello aveva fatto riferimento alle sole immissioni di rumori.

Con il terzo motivo del ricorso si deduce testualmente:

La sentenza d’appello è pervenuta alla conclusione di negare l’esistenza della intollerabilità delle immissioni di rumore e di esalazioni maleodoranti senza disporre di elementi probatori idonei rispetto alle immissioni di rumore e non disponendo di alcun elemento probatorio in ordine alle immissioni esalazioni ritenute, queste ultime, non presenti al momento del sopralluogo giudiziale (sol perchè non utilizzato per l’evacuazione il bagno in quella circostanza, come rilevasi dal verbale, che non fa menzione di un tal uso). Ha altresì negato, la sentenza, l’espletamento di appropriate indagini tecniche attraverso una CTU, senza confutare in alcun modo le motivazioni a fondamento della relativa richiesta proposto più volte in primo grado (in verbali d’udienza del 6.12.2001, del 15.1.2002) e riproposta in sede di gravame in citazione dalla parte interessata, senza altresì considerare che il D.P.C.M. 1 marzo 1991, stabilisce che qualsiasi emissione sonora può essere disturbante se supera i limiti contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, limiti che devono essere verificati da un tecnico competente nella materia, con adeguati strumenti.

Allo stesso motivo di nullità conduce la mancata valutazione, da parte giudice d’appello, della previsione di cui all’art. 35 del regolamento comunale di Acquappesa (prodotto dal difensore dell’attrice all’udienza del 15.01.2002 dinanzi al giudice di pace), nel quale è specificato che "nelle pareti esterne (quale quella della casa Z.) è vietato sistemare canne di ventilazione o canalizzazioni interne": ove considerata e correttamente valutata, la circostanza avrebbe dovuto condurre all’applicazione del divieto, ovvero ad una decisione diversa e contraria rispetto a quella adottata in sentenza.

Il motivo è infondato.

Premessa, per le ragioni in precedenza esposte, la inammissibilità delle deduzioni relative alle immissioni di odori, correttamente i giudici di merito non hanno disposto una CTU, dal momento che hanno ritenuto scarsamente percepibili le immissioni di rumore.

Per quanto riguarda il D.C.P.M. 1 marzo 1991, premesso che non si comprende come lo stesso possa far riferimento al successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, ed a prescindere dalla sua applicabilità o meno nei rapporti tra privati, la ricorrente da per dimostrato il superamento dei limiti da tale provvedimento previsti.

Non viene, infine, spiegato come l’eventuale violazione del un regolamento comunale invocato possa costituire la prova della immissione di rumori in misura superiore alla normale tollerabilità.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.