Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 1207 Accertamento

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Svolgimento del processo

A seguito di alienazione da parte di F.R. e B. F., e in favore della società Tessitura di Solbiate Olona di Adelmo Martinelli & C. di un appezzamento di terreno sito nel Comune di (OMISSIS) con atto notarile in data (OMISSIS), l’Ufficio del registro competente notificava agli alienanti avviso di accertamento con il quale, confermati il valore iniziale e le spese dichiarate, il valore finale veniva elevato da L. 260.000.000 a L. 346.500.000.

Avverso tale atto proponevano ricorso alla C.T. di 1^ di Busto Arsizio i due alienanti e la società acquirente deducendo l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e comunque la infondatezza della valutazione effettuata.

La C.T.P. Varese, a seguito della riforma del contenzioso tributario subentrata nella competenza a decidere, con sentenza n. 145 depositata il 12.12.2001, rigettava integralmente il ricorso.

Proposto gravame dai contribuenti, la C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 108/29/04 depositata il 5.1.2005 confermava la decisione appellata.

Nelle more il F., che aveva proposto il primo ricorso senza che ancora gli fosse stato materialmente notificato l’avviso di accertamento, realizzatasi tale circostanza, proponeva nuovo autonomo ricorso per le stesse ragioni già in precedenza esposte, e la C.T.P. di Varese con sentenza n. 438/07/2001 questa volta rigettava il primo motivo, ma accoglieva il secondo, annullando l’atto impugnato.

Proposto gravame da parte dell’Ufficio, la C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 107/29/04 depositata il 5.1.2005 accoglieva l’appello e rigettava il ricorso del contribuente.

Per l’impugnazione di entrambe le sentenze di appello hanno proposto autonomi ricorsi, entrambi notificati il 9.2.2006, nel primo caso il B., il F. e la società Tessitura di Solbiate Olona di Adelmo Martinelli & C., e nel secondo caso il solo F., articolando i medesimi due motivi.

Nel solo ricorso R.G. n. 5667/06 resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso notificato il 9.5.2006, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 bis c.p.c., per omessa formulazione del quesito di diritto.

Motivi della decisione

Preliminarmente ritiene la Corte doversi procedere alla riunione dei due ricorsi, in quanto relativi al medesimo avviso di accertamento, fondati sugli stessi motivi, e pendenti, nel caso del ricorso n. 5666/06, tra soggetti che sono già parti del ricorso n. 5667/06.

Deve altresì respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. n. 5666/06 così come formulata con riferimento alla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, posto che il ricorso in esame, oltre che relativo a sentenza pubblicata prima del 2.3.2006, risulta addirittura esso stesso proposto prima della suddetta data, a decorrere dalla quale la citata riforma è entrata in vigore.

Ciò premesso i ricorsi risultano infondati e meritevoli pertanto di rigetto.

Con il primo motivo i contribuenti deducono i vizi di violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, nonchè di insufficienza e nullità assoluta della motivazione dell’avviso di accertamento, lamentando che l’atto impugnato non lascerebbe emergere alcun elemento sufficiente a comprendere e giustificare la rettifica in aumento del valore dichiarato.

La censura, ai limiti dell’ammissibilità giacchè propone una diversa valutazione dell’atto impugnato rispetto a quella fatta propria dal giudice con motivazione sintetica ma assolutamente adeguata ed immune da vizi logici, è in ogni caso infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, anche di recente più volte confermato: "Con riguardo all’avviso di accertamento di maggior valore, la sussistenza di una motivazione adeguata, cioè tale da delimitare l’ambito delle contestazioni dell’Ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa, ed il cui difetto impone al giudice tributario di dichiarare la nullità dell’avviso medesimo senza possibilità di statuire nel merito del rapporto, postula l’enunciazione dell’astratto criterio normativo in base al quale viene determinato il maggior valore, con le eventuali illustrazioni richieste dalla fattispecie, ovvero, in caso di utilizzazione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge, l’indicazione, ancorchè implicita, dell’insufficienza di questi ultimi, in relazione alle peculiarità della situazione concreta. Resta poi a carico dell’amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso contro l’avviso, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell’ambito del parametro prescelto, il "quantum" accertato, mentre il contribuente stesso può dimostrare l’infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall’Ufficio" (così Cass. Sent.

14.12.2005, n. 27653; cfr. Cass. SS.UU. 21.12.1990, n. 12141; Sez. Trib. 15.9.2006, n. 19895; 7.11.2005, n. 21515).

Da tale orientamento non si ha motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie, così che risultando dal contenuto dell’avviso di accertamento, così come trascritto in ricorso, la chiara indicazione in esso esplicitata, del criterio e dei fattori di valutazione adottati dall’Ufficio, come ancor più avvalorato dalla puntuale difesa nel merito sin dall’inizio svolta dai contribuenti, ne consegue l’infondatezza della censura.

Con il secondo motivo di ricorso deducono i contribuenti i vizi di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 62 e 63, e insufficiente e contraddittoria motivazione delle sentenze su punto decisivo della controversia, nonchè "assenza della prova del maggior credito vantato dall’Amministrazione", assumendo al riguardo che le sentenze impugnate sarebbero totalmente prive di motivazione così da non consentire di ricostruire il percorso logico – giuridico in base al quale si sarebbe dovuto ritenere l’infondatezza delle contestazioni dei ricorrenti, non avendo oltre tutto l’A.F. in alcun modo provato le circostanze di fatto dedotte a fondamento dell’avviso di rettifica.

Anche tale motivo è infondato, giacchè con le sentenze in esame i giudici di merito hanno dato ampiamente e coerentemente conto delle ragioni del loro convincimento, diffondendosi sulle specifiche circostanze giustificative del maggior valore accertato, e spiegando anche il perchè della non utilizzabilità del valore risultante dalla dichiarazione decennale invim relativa a suolo limitrofo, sul quale i ricorrenti avevano particolarmente insistito. E ciò hanno fatto con motivazione ancora una volta del tutto immune da vizi logici o giuridici, e pertanto non censurabile in sede di legittimità.

Limitatamente al ricorso R. G. n. 5667/06 le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al ricorso R.G. n. 5666/06 di quello recante il n. 5667/06, e rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, e le liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 4732 Opposizione

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Svolgimento del processo

La s.r.l. Apex propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Varese che le intimava il pagamento della somma di L. 32.673.272 al rag. D.A. per prestazioni professionali effettuate per la predisposizione delle dichiarazioni annuali fiscali e civili e per la consulenza della preparazione dei bilanci e nella organizzazione di assemblee, assumendo di avere concordato con il professionista un compenso omnicomprensivo limitato a L. 6.000.000 annui e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni procurati a causa di errori e mancanze compiuti nello svolgimento dell’incarico professionale.

Il convenuto si costituì in giudizio e contestò i fatti costitutivi delle domande contro di lui rivolte.

Acquisiti documenti e assunte prove orali, il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, rigettando altresì la domanda riconvenzionale della società.

Proposto gravame da entrambe le parti, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1338 del 14 maggio 2004, riformò la decisione impugnata con riferimento al decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione, mentre confermò la reiezione della domanda della opponente diretta ad ottenere il risarcimento dei danni. In particolare, il giudice di secondo grado, pronunciando sulla questione preliminare sollevata dal convenuto D. di nullità dell’atto di citazione in opposizione per essere stata la procura alle liti conferita da S.B., mero componente del consiglio di amministrazione, in luogo che dal suo presidente S.D., dichiarò la relativa eccezione inammissibile per tardività e comunque infondata, essendo intervenuta nel corso del giudizio ratifica da parte della società; nel merito, affermò che la società non aveva dato valida prova, ai fini dell’opposizione monitoria, dell’accordo determinativo del compenso forfetario al professionista, atteso che le prove testimoniali addotte a tale scopo erano inammissibili sia in quanto dirette, in violazione del limite posto dall’art. 2721 cod. civ., a provare un contratto, sia perchè i capitoli di prova dedotti erano eccessivamente generici, nonchè inconcludenti nel loro contenuto in relazione al fatto da provare, tenuto conto anche degli elementi di prova in atti e delle circostanze del caso; in forza di analoga motivazione, legata all’inammissibilità ed inconcludenza delle prove testimoniali raccolte, la Corte motivò anche il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società Apex in via riconvenzionale.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 28 giugno 2005, ricorre, sulla base di due motivi, la s.r.l. Apex.

D.A. resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso al medesima sentenza.

Va quindi esaminato per primo il ricorso incidentate avanzato da D. che, investendo il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione di primo grado, pone una questione di carattere assorbente rispetto all’esame dei motivi del ricorso principale.

Con l’unico motivo, il ricorso incidentale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il vizio relativo al rilascio della procura alle liti ai fini della proposizione dell’atto di citazione in opposizione era stato sanato per effetto della ratifica della società, che a mezzo del suo legittimo rappresentante legale aveva dichiarato per iscritto di far propria l’attività posta in essere da S.B., che aveva rilasciato la procura, incluso l’incarico dalla stessa conferito al difensore e l’attività da quest’ultimo posta in essere nel giudizio. Sostiene al riguardo il ricorrente in via incidentale che la decisione sul punto è errata, in quanto, anche ad ammettere la validità della ratifica posta in essere dalla società e la sua efficacia retroattiva, così come ritenuto dal giudice territoriale, tale efficacia aveva trovato un limite insuperabile nel fatto che, al momento della stessa, la parte era ormai decaduta dal potere di proporre opposizione, essendo scaduto il termine previsto dagli artt. 641 e 647 cod. proc. civ.. Costituisce infatti principio generale, più volte affermato dalle pronunce di legittimità, che la sanatoria del vizio concernete la costituzione della parte in giudizio non può estendersi anche a sanare la decadenza nella quale la parte sia nel frattempo incorsa.

Il motivo è infondato.

Questa Corte è invero di recente intervenuta sulla questione di diritto sollevata dal motivo affermando che l’art. 182 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa e che tale sanatoria ha effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217 del 2010). La stessa decisione, il cui orientamento il Collegio condivide, precisa inoltre che tale efficacia va riconosciuta all’atto di sanatoria anche nel caso in cui esso sia adottato su iniziativa della parte interessata e non dietro intervento del giudice.

La statuizione impugnata è conforme a tale indirizzo e si sottrae, pertanto, alle censure sollevate.

Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla società Apex, il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e art. 2721 c.c., art. 2724 c.c., n. 1, art. 2735 c.c., comma 1, e art. 2697 cod. civ., ed insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili ed inconcludenti le prove testimoniali dedotte dalla opponente al fine di provare che le parti avevano concordato come corrispettivo delle prestazioni fornite dal D. la somma forfetaria di L. 6.000.000 annui.

Al rigando la ricorrente deduce:

a) che al prova per testimoni dedotta nel capitolo 1) della memoria istruttoria del 16 aprile 1999, che il ricorso riproduce, non era generica, indicando circostanze specifiche e comunque suscettibili di chiarimento e di approfondimento in sede di escussione dei testi;

b) che la prova dedotta era altresì ammissibile ai sensi dell’art. 2721 cod. civ., atteso che dell’esistenza dell’accordo forfetario v’era agli atti ampia prova documentale (vedi copie delle fatture emesse dal rag. D.) e che l’art. 2724 cod. civ., n. 1, ammette la prova per testi in ogni caso "quando vi è un principio di prova per iscritto"; la Corte non ha poi attentamente valutato, ai fini dell’ammissione, le circostanze del caso, come richiesto dallo stesso art. 2721 citato, rappresentate nella fattispecie dal fatto che il rapporto tra le parti era iniziato nel 1989 ed era stato eseguito senza contestazioni per circa 8 anni, che i rapporti tra il professionista ed i componenti della società, a base familiare, erano non solo professionali ma anche di amicizia, che il professionista, qualora avesse trovato troppo gravoso l’incarico, avrebbe potuto recedere per giusta causa, a mente dell’art. 2237 cod. civ., comma 2;

c) che le dichiarazioni rese dai testi S.C. e S. S. non erano affatto generiche, bensì univoche nel senso dell’avvenuta conclusione dell’accordo forfetario sin dal 1989, avendo essi riferito di avere appreso la circostanza di cui al capitolo di prova dallo stesso rag. D., fatto che integra la fattispecie della confessione giudiziale ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. e di cui la Corte avrebbe dovuto tenere nel debito conto.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il capo della sentenza della Corte di appello di Milano che si è pronunciato sulle prove orali raccolte su istanza della società Apex ha una motivazione articolata, avendo il giudicante ritenuto tali dichiarazioni inammissibili sia in quanto dirette a provare un contratto, in contrasto con la prescrizione di cui all’art. 2721 cod. civ., sia perchè i capitoli di prova, ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ., sono stati giudicati generici ed inconcludenti. La prima rado di questa statuizione, che richiama la disposizione di cui all’art. 2721 cod. civ., è censurata al punto b) del motivo, laddove il ricorso assume che il giudice avrebbe dovuto ritenere ammissibile la prova sia perchè, ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., n. 1, vi era un principio di prova per iscritto rappresentato dalle fatture, sia per la sussistenza, ai sensi dello stesso art. 2721 cod. civ., di circostanze fattuali che rendevano plausibile la stipulazione dell’accordo sul compenso, rappresentate dalla durata anteriore del rapporto e dalle relazioni amicali esistenti all’epoca tra il professionista e i soci della società.

Queste censure appaiono inammissibili ed anche infondate.

In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2724 cod. civ., n. 1, per risultare le circostanze indicate nel capitolo di prova sorrette da un principio di prova per iscritto, la relativa doglianza appare inammissibile in quanto non sorretta dal requisito dell’autosufficienza, omettendo il ricorso di riportare il testo dei documenti (nella specie le fatture) da cui risulterebbe un principio di prova scritta. Costituisce diritto vivente di questa Corte infatti il principio che il ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie ha l’onere di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;

Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). A ciò merita aggiungere che, nel caso di specie, questi documenti risultano essere stati esaminati dal giudice a qua, che, con apprezzamento di fatto, li ha ritenuti inconcludenti ai fini della dimostrazione di un accordo circa la determinazione di un compenso annuo fisso in favore del professionista, osservando che le fatture in questione riportavano sempre un compenso annuo diverso sia tra loro che rispetto alla somma concordata di L. 6.000.000.

Quanto alla censura secondo cui la prova per testi avrebbe dovuto considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 2721, va invece osservato che le circostanze addotte dalla ricorrente a tal fine sono di per sè non concludenti e, quanto agli asseriti rapporti di amicizia tra le parti, anche nuove e che, in ogni caso, la circostanza relativa al fatto che il rapporto di collaborazione tra le parti risaliva nel tempo risulta essere stata già valutata dal giudice di merito che, con apprezzamento di fatto non censurato nè censurabile in questa sede, l’ha ritenuta inconcludente.

Sul tema dell’applicabilità dell’art. 2721 cod. civ., merita poi aggiungere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la decisione in ordine all’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dalla disposizione citata costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. n. 11889 de 2007; Cass. n. 13621 del 2004), tenuto conto che la Corte ha fornito sul punto ampia motivazione (pag. 13 e 14) e che la stessa non è stata specificatamente censurata dal ricorso.

Il rigetto della censura ora esaminata rende superflua ogni disanima sulle ulteriori doglianze sollevate con il primo motivo, atteso che la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’art. 2721 cod. civ., costituisce ratio decidendi autonoma della statuizione che ha negato ingresso alle prove, come tale idonea da sola a sorreggerne la motivazione. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza (o un capo di essa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420;

Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Nella specie, il rigetto della censura avverso la statuizione che ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni testimoniali in quanto dirette a provare un contratto rende pertanto superfluo esaminare le ulteriori critiche con cui il ricorso ha censurato le affermazioni della sentenza circa la genericità ed inconcludenza della prova medesima.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 244 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censura il capo della decisione che ha respinto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni per difetto di prova, sul presupposto che i capitoli di prova testimoniali dedotti dalla società fossero inammissibili, in quanto generici in ordine ai fatti da provare, implicanti giudizi personali da parte dei testi e carenti in merito alla riconducibilità degli addebiti all’attività di cui il professionista era stato incaricato. Sostiene sul punto il ricorso che dalla lettura il cap. 2 della prova emerge, al contrario, che essa indicava fatti oggettivi e non opinioni, tenuto conto, in particolare, che erano stati indicati come testi anche gli autori della revisione delle scritture contabili, che avevano accertato gli errori e le mancanze commessi dal professionista. Si assume inoltre che la società richiedente aveva documentalmente provato i danni e che la riferibilità degli illeciti all’attività della quale il D. era stato investito risultava dall’esame del suo incarico professionale, come specificato nel cap. 1 della memoria istruttoria della Apex.

Il motivo è inammissibile.

Questa conclusione si impone in quanto il ricorso, per come formulato, non rispetta il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale imponeva alla parte di riprodurre esattamente i capitoli di prova diretti a provare la responsabilità della controparte di cui lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di merito ed i documenti che assume non esaminati, al fine di consentire a questa Corte, che, atteso il vizio lamentato, non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di formulare sul punto un giudizio di rilevanza di tali atti e quindi di fondatezza delle censure sollevate.

Anche il ricorso principale va pertanto respinto.

Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 114 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che: a) il ricorrente, dipendente del comune di Roccasecca inquadrato nella categoria C, ha partecipato a una selezione interna riservata, unitamente a una collega, per la copertura di un posto d’istruttore direttivo categoria D, collocandosi al secondo posto; b) ritenendo che la valutazione dei titoli e del colloquio da parte della commissione fosse inficiata da illegittimità egli contestava gli esiti della procedura chiedendone a più riprese il riesame; c) da ultimo il Sindaco, dopo che la vicenda era stata trattata dall’ufficio per il contenzioso che aveva ritenuto di proporre la revoca della delibera di giunta che aveva approvato gli atti della commissione e attribuito alla vincitrice della selezione il posto conteso e la nomina del ricorrente con riconoscimento in suo favore delle differenze stipendiali a far tempo dal 6 marzo 2003, incaricava il Comandante della polizia municipale di esaminare la vicenda nominandolo responsabile del procedimento; c) quest’ultimo, condividendo la proposta dell’ufficio contenzioso, proponeva con nota del 4 febbraio 2010 di darvi attuazione (alla nota è allegata una proposta di deliberazione della giunta che prevede una rideterminazione del punteggio spettante al ricorrente che lo porterebbe al primo posto della graduatoria, con conseguente revoca della nomina della vincitrice e suo reinquadramento in categoria C e inquadramento del ricorrente medesimo in categoria D con decorrenza giuridica e economica dal 6 marzo 2003); d) con il ricorso all’esame il signor A. denuncia che il comune, anziché adottare il provvedimento proposto dal responsabile del procedimento, ha deciso di acquisire un parere legale sulla vicenda; egli pertanto conclude chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio del comune e il suo obbligo di provvedere; egli, altresì, chiede che sia accertata la fondatezza della sua pretesa;

Considerato che, come eccepito puntualmente dal difensore del ricorrente, la memoria di costituzione del Comune intimato deve ritenersi tardiva, tanto più che nel caso di specie i termini sono ridotti alla metà;

che, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che con nota n. 6654 del 19.7.2010, il sindaco di Roccasecca rispondeva alle richieste della parte ricorrente;

che le spese di giudizio possono restare compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 01-03-2011, n. 7937 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

C.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Perugia, del reato di cui agli art. 81 cpv e 594, comma 1, c.p. per avere rivolto espressioni irriguardose (tra cui zozzo, schifoso, lurido) all’indirizzo di U.G..

Con sentenza del 13 giugno 2006, il giudicante assolveva l’imputato ritenendo che fosse insufficiente la prova in ordine alla commissione del fatto.

Avverso la detta pronuncia il PM di Perugia ed il difensore di parte civile proponevano ricorso per Cassazione e questa Corte, con ordinanza emessa all’udienza dell’11.3.2009, qualificava come appello l’impugnazione della parte civile e convettiva pure in appello il ricorso del PM, che aveva dedotto vizio di motivazione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per il giudizio di secondo grado.

Pronunciando sui gravami anzidetti, il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la sentenza impugnata, dichiarando il C. colpevole del reato ascrittogli e, per l’effetto, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa nonchè al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa, liquidati in Euro 1.000,00.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la nullità del decreto del Tribunale monocratico del 23.6.2008, per violazione dell’art. 601, comma 6, in relazione all’art. 429, c.p.p., comma 1.

Il decreto anzidetto fissava, quale nuova data per il giudizio, il 16.3.2009 ed era stato, poi, notificato solo il 25 marzo successivo, unitamente a copia del verbale del 16.3.2009 con il quale era stato disposto il differimento dell’udienza al 4.6.2009. Secondo il difensore, il provvedimento in questione era, comunque, privo dei caratteri del decreto di citazione a giudizio, prescritti dall’art. 601 c.p.p. e, peraltro, recava un erroneo riferimento ad una sentenza di questa Corte di Cassazione, ove invece si era trattato di ordinanza con la quale, l’11 marzo 2008, questo stesso Giudice di legittimità aveva riqualificato l’impugnazione della parte civile come appello e convertito il ricorso del PM in appello. Nello stesso decreto mancava, inoltre, l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia, secondo quanto previsto dall’art. 429, comma 1, lett. f) e sanzionato con nullità dall’art. 601, comma 6, dello stesso codice di rito. Erroneamente, all’udienza del 4.6.2009, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di nullità sollevata dal difensore.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), e falsa ed ingiusta applicazione della norma di cui all’art. 199 c.p.p., sul rilievo che, erroneamente, era stata ritenuta inutilizzabile la testimonianza della teste R.G., moglie dell’imputato, per il fatto che non le fosse stato rivolto avviso della facoltà di astenersi, benchè le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere sarebbero state a lui favorevoli e non già pregiudizievoli.

Il terzo motivo deduce travisamento delle risultanze delle prove testimoniali di M.M. e R.G. ai sensi dell’art. 606, lett. c) nonchè illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed erronea applicazione dell’art. 546 c.p.p., lett. c).

Il quarto motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione.

2. – Dopo il preliminare rilievo d’infondatezza della questione relativa alla prescrizione, che verrà a maturare il 31.1.2011 può, ora, osservarsi che, nella griglia delle censure di parte ricorrente, assume rilevanza certamente pregiudiziale la prima doglianza, che attiene a profilo di rito riguardante la ritualità della citazione dell’imputato.

All’esame della relativa questione giova certamente premettere una sintetica puntualizzazione della vicenda, previo esame dell’incartamento processuale, certamente consentito dal tipo di censura proposta.

– Orbene, come precisato in narrativa, avverso la sentenza del Giudice di pace perugino sia il PM che la parte civile avevano proposto ricorso per cassazione. Questa Suprema Corte, con apposta ordinanza, aveva convertito il ricorso del PM in appello e tale aveva qualificato anche l’impugnativa della parte civile, disponendo la trasmissione degli atti al competente Tribunale di quella stessa città.

– A seguito della detta trasmissione, quel Tribunale emetteva decreto del 23.8.2008, con il quale, facendo erroneo riferimento ad una sentenza di annullamento di questa Corte di Cassazione, fissava per il giudizio la data del 16.3.2009.

– All’udienza del 4 giugno 2009, alla quale il processo era stato poi rinviato, la difesa, nel rilevare l’erroneo riferimento ad una sentenza di legittimità, eccepiva la nullità del decreto del 23.8.2008, siccome privo delle caratteristiche del decreto di citazione per il giudizio di appello.

– Con ordinanza resa in quella stessa udienza, il Tribunale rilevava che l’erroneo riferimento al contenuto della pronuncia della Cassazione non era causa di nullità del decreto del 23.8.2008, non rientrando tra le tipiche e tassative ipotesi di invalidità previste dall’art. 601, comma 6, e art. 429, comma 1, lett. f) e rigettava, pertanto, l’eccezione difensiva.

– La relativa questione viene ora riproposta del difensore, specificando la ragione di nullità sotto il profilo della mancata indicazione, nel decreto in esame, dell’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia.

Tanto premesso in punto di fatto, va ora rilevato che la censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

D riferimento al reale contenuto della pronuncia di legittimità, che non aveva, di sicuro, annullato la sentenza del Giudice di pace, limitandosi a dare corretta qualificazione giuridica agli atti d’impugnativa del PM e del difensore di parte civile, vale ad evidenziare che non si trattava, certamente, dell’avvio di un giudizio di rinvio, ma della corretta canalizzazione del procedimento nella fase di secondo grado, che le impugnazioni delle parti, pubblica e privata, correttamente qualificate, erano idonee a promuovere. Di talchè, il decreto di fissazione dell’udienza del 23.8.2008 avrebbe dovuto avere tutti i requisiti prescritti dalla legge per la validità della citazione in giudizio, ivi compreso l’avvertimento di cui all’art. 429, lett. f), richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 601, comma 6.

H profilo di censura quest’oggi specificato – sotto la particolare angolazione dell’omesso avviso, che è causa di nullità del decreto di citazione a mente della citata disciplina processuale – deve intendersi implicitamente dedotto anche in sede di gravame, in forza del generico riferimento alla mancanza, nel menzionato decreto 23.8.2008, delle caratteristiche previste della legge per una valida vocatio in iudicium.

La nullità della citazione si riverbera, come è ovvio, sull’intero giudizio di appello e sulla sentenza che, in esito ad esso, è stata pronunciata. Non resta, allora, che procedere alla relativa declaratoria, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio.

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