Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19335 Accertamento

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Svolgimento del processo

Il contribuente in epigrafe indicato impugnava, con separati ricorsi, in sede giurisdizionale gli avvisi di rettifica, relativi ad IVA degli anni 1993 e 1994, con i quali veniva contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonchè la presentazione di dichiarazioni, inesatte e con esposizione di un minor reddito.

L’adita CTP di Nuoro, previa riunione, respingeva i ricorsi, – nella considerazione che le contestate fatture afferivano ad operazioni che il contribuente "non aveva la capacità materiale di effettuare" -, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, dopo avere richiamato il contenuto di sentenza emessa in causa connessa, concernente l’Irpef degli anni 1992 e 1993, lo accoglievano in parte, subordinatamente alla produzione di documentazione probante, relativa all’attività di allevamento.

Con ricorso notificato il 22 novembre 2006, l’Agenzia Entrate, sulla base di due mezzi, ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’impugnata sentenza, viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e vizio di ultrapetizione.

Si deduce che la CTR avrebbe statuito su una questione – quella relativa alla inesistenza delle operazioni -non riproposta dall’appellante, così incorrendo nella violazione delle norme indicate. Trattasi di doglianza infondata.

In vero, dall’impugnata sentenza (pag. 1 rigo 23 e seg.ti)si evince che il contribuente in primo grado ha contestato l’addebito relativo alle operazioni inesistenti, rilevandone l’infondatezza.

Si evince, altresì, (pag. 2 rigo 47 e seg.ti) che con l’atto di appello, oltre ad insistere nella preliminare eccezione di nullità dell’accertamento, per vizi della notifica, ha riproposto "gli stessi motivi del primo ricorso", e quindi ribadito la contestazione dell’addebito predetto.

Ritiene, ciò stante, il Collegio che il denunciato vizio di ultrapetizione sia insussistente, che il Giudice di appello abbia rispettato il disposto dell’art. 112 c.p.c., pronunciando sulla base e nei limiti delle domande sottopostegli, e che, quindi, il relativo motivo di gravame vada rigettato.

Ritiene, invece, la Corte che il secondo mezzo, con il quale si prospetta illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, sia fondato e da accogliere.

In effetti, le argomentazioni adoperate non danno contezza del percorso decisionale, e non solo risultano contraddittorie, in quanto pur avendo verificato che il contribuente non aveva fornito la prova della disponibilità – dei terreni necessari per l’allevamento, ciò nonostante, la CTR accoglie il gravame, ma pure omissive, tenuto conto che non disvelano, assolutamente, alla stregua di quali elementi e considerazioni logiche e giuridiche, viene emessa una statuizione di accoglimento, subordinata "alla presentazione da parte appellante degli atti e contratti" sottesi a "dimostrare l’esercizio di attività di allevamento e quindi la disponibilità dei terreni e materiali".

In buona sostanza, la decisione non risulta in linea con il condiviso principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, "denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Conclusivamente va rigettato il primo mezzo ed accolto il secondo. In relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza va cassata e, per l’effetto la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sardegna, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20184 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 19.11.1998 la S.I.L.P. s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Comune di detta città, per sentirlo condannare al pagamento di L. 19.917.094.972, oltre interessi e rivalutazione, con riferimento ad asseriti inadempimenti, posti in essere nell’esecuzione del contratto di appalto che le parti avevano stipulato per la progettazione e la realizzazione delle Addutrici Est dell’impianto di depurazione di (OMISSIS).

Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e proponeva inoltre domanda riconvenzionale, per sentir condannare l’attore al pagamento della penale (quantificata in L. 4.086.000.000) dovuta per i ritardi nell’ultimazione dei lavori, nonchè al rimborso delle somme da corrispondere ai proprietari delle aree su cui insiste l’opera (apprezzato in L. 109.933.066).

All’esito dell’istruttoria il Tribunale condannava la S.I.L.P. al pagamento in favore del Comune di Euro 2.110.242,89, oltre interessi legali dal 14.9.1999, mentre condannava quest’ultimo al pagamento delle seguenti somme: Euro 386.559,92 a titolo di rata di saldo; Euro 60.260,67 per ritardato pagamento delle rate di acconto; Euro 20.179,35 per ritardato pagamento delle rate di acconto revisione prezzi; Euro 152.962,55 per ritardato pagamento della rata di saldo lavori; importo da determinare ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 e L. n. 741 del 1981 per gli interessi sulle somme sopra liquidate; Euro 531.372,14, oltre Euro 210.356,04 per interessi fino al 17.10.2001, oltre ulteriori interessi su dette somme dal 18.10.2001, da quantificare ai sensi dei citati artt. 35 e 36. In ragione della duplice condanna dichiarava dunque estinti per compensazione i debiti delle due parti nei limiti degli importi come sopra determinati, compensando infine le spese di lite. La decisione, impugnata in via principale dalla S.I.L.P. e in via incidentale dal Comune, veniva riformata esclusivamente con riferimento all’ammontare della penale, che veniva ridotta nella misura della metà rispetto all’importo stabilito dal primo giudice. In particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame, la Corte di appello rilevava: a) nulla poteva essere riconosciuto per danno conseguente alla consegna frazionata dei lavori, perchè l’esiguità della prima consegna rispetto alla dimensione del progetto avrebbe dovuto indurre ad esercitare la facoltà di recesso, che avrebbe poi legittimato la richiesta di danni; detta facoltà avrebbe dovuto essere esercitata anche sotto altro aspetto, e cioè in quanto la richiesta frazionata oltre il limite della ragionevolezza avrebbe dovuto essere considerata tardiva; la consegna frazionata sarebbe stata contrattualmente prevista e non risulterebbe essere stata concordata – come sostenuto -"per esclusive esigenze del committente" (anzi da notazione dei consulenti dell’appellante principale sarebbe emerso un condizionamento determinato "da una serie di problematiche oggettive "); la riserva apposta in calce al verbale di consegna definitiva dei lavori sarebbe stata irrilevante, anche perchè l’appaltatore, con la convenzione del 13.6.1989, si era assunto il rischio delle eventuali variazioni delle condizioni contrattuali; b) il giudizio del tribunale, secondo cui la riserva relativa alla richiesta di danni connessi alla " venuta " d’acqua – indicata in data 13.9.1989 sul registro di contabilità – sarebbe stata tardiva, doveva essere condiviso, considerato: che in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, quale quello in oggetto, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo;

che alla data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo del 13.6.1989 l’appaltatore, che si era impegnato ad eseguire quei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni, aveva già avuto conoscenza della pretesa del committente di veder eliminati gli inconvenienti in questione senza oneri a suo carico; che la pattuita esclusione di eventuali sorprese geologiche come motivo di richieste economiche aggiuntive doveva ritenersi estesa anche alle c.d. sorprese idriche;

c) nulla poteva essere riconosciuto per i maggiori oneri conseguenti all’alluvione del 26.11.1990, essendo l’evento riconducibile non ad un fatto di forza maggiore, ma al difettoso funzionamento di un impianto di pompaggio, ed essendo stata comunque tardiva la relativa denuncia, intervenuta oltre il previsto termine di cinque giorni; d) ad identiche conclusioni doveva poi pervenirsi con riferimento alla pretesa di ristoro per i maggiori oneri sostenuti per effetto del protrarsi dei lavori, poichè questi avrebbero dovuto essere ultimati entro il 2.11.1991 – mentre nel dicembre 1994 non erano stati ancora compiutamente realizzati – e poichè comunque il detto differimento non sarebbe stato imputabile al concedente ma ad un ente diverso (ACEA) ; e) il riconoscimento del diritto del Comune a percepire una somma di denaro a titolo di penale doveva essere confermato, mentre il relativo importo doveva essere ridotto nella misura del 50%; f) dovevano viceversa essere disattese le altre richieste formulate dal detto ente territoriale; g) le ulteriori statuizioni del primo giudice in tema di interessi dovevano infine essere confermate.

Avverso la detta sentenza la S.I.L.P. proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui non resisteva il Comune intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.7.2011.
Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione la S.I.L.P. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, artt. 1175, 1375 c.c., R.D. 20 maggio 1895, n. 350, art. 50, art. 42 Cap. Gen. Min. LL.PP., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione relativa agli oneri da consegna frazionata (riserva n. 2). La detta statuizione infatti sarebbe errata perchè: a) il citato art. 10, secondo cui sarebbe possibile ottenere il compenso dei maggiori oneri solo nel caso di avvenuto esercizio della facoltà di recesso, non sarebbe stato applicabile nella specie, in cui si trattava di consegna frazionata, e non già di mancata o ritardata consegna; b) la consegna frazionata era stata contrattualmente prevista per esclusive esigenze del concedente, si sarebbe prolungata per ventiquattro mesi a fronte di una prevista durata dei lavori di seicentosettanta giorni, la relativa previsione avrebbe dovuto essere interpretata secondo i parametri indicati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) i lavori in questione avrebbero dovuto essere realizzati in seicentosettanta giorni (aumentati a settecentouno, secondo le risultanze della consulenza tecnica), mentre l’impegno complessivo di essa ricorrente sarebbe stato di duemilasettecentosettantotto giorni, e la relativa riserva sarebbe stata tempestivamente formulata, dapprima con il verbale di consegna definitiva dei lavori in data 30.11.1989 e quindi con la relativa apposizione sul registro di contabilità, nel momento della prima iscrizione successiva alla consegna definitiva, avvenuta il 9.3.1990 e quantificata in L. 2.774.229.785;

2) violazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54, art. 42, Cap. Gen. Min. LL.PP., 1664, art. 2041 c.c., e vizio di motivazione, in relazione alle decisioni concernenti gli oneri per i drenaggi e per la " sorpresa idrica " (riserva n. 1). In particolare la statuizione sarebbe errata per le seguenti ragioni: a) La riserva apposta, contrariamente a quanto affermato, sarebbe stata tempestiva, e a torto in senso contrario sarebbe stata richiamata l’iscrizione della riserva sul s.a.l., atteso che la stessa va apposta sul registro di contabilità; b) al momento della sottoscrizione della detta riserva non sarebbe stato ancora noto che i relativi oneri sarebbero stati a carico di essa ricorrente, e quindi l’iscrizione nel registro di contabilità sarebbe intervenuta una volta conosciuta la spettanza del relativo pagamento; c) la sottoscrizione dell’atto d’obbligo non avrebbe comportato rinuncia ad iscrivere riserve per chiedere maggiori compensi; d) l’identificazione dei due fenomeni di sorpresa idrica e sorpresa geologica sarebbe arbitraria, non confortata da alcun riscontro e viziata sul piano della ragionevolezza;

3) violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 348, D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 24, in relazione al mancato riconoscimento del pregiudizio derivato dall’allagamento dei liquami per mancato funzionamento di un impianto di pompaggio di un collettore ACEA (riserva n. 3). La pretesa creditoria, riconducibile a riserva per L. 294.212.140 apposta in data 26.2.1991, non avrebbe potuto essere accolta – secondo la Corte territoriale – poichè i danni da forza maggiore avrebbero dovuto essere denunciati entro cinque giorni (circostanza che non si era verificata), decisione peraltro non condivisibile, considerato che in realtà vi era stata denuncia tempestiva e che appariva inoltre irrilevante il fatto la detta denuncia non fosse stata formalizzata tramite l’iscrizione di riserve, mezzo non necessariamente richiesto a tal fine;

4) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 29, R.D. n. 350 del 1895, art. 62, artt. 1175, 1375, 1206 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’avvenuto protrarsi del rapporto contrattuale (riserva n. 4), a torto addebitato all’ACEA. La Corte territoriale non avrebbe infatti tenuto conto: a) delle diverse sollecitazioni rivolte al Comune per la risoluzione dei problemi concernenti le autorizzazioni dell’ACEA; b) della relazione del consulente tecnico, da cui sarebbe emersa la responsabilità del Comune al riguardo; c) del fatto che fino al 22.6.1995 il Comune non aveva ancora provveduto a reperire le autorizzazioni necessarie agli allacci; d) della modifica normativa intervenuta con il D.P.R. n. 1063 del 1962, che nel prevedere (nell’art. 29) gli effetti riconducibili alla mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito nel contratto, ha eliminato la parola "interamente"; dell’abnorme protrazione nel tempo del rapporto negoziale per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione, protrazione che si porrebbe in contrasto con gli obblighi di buona fede e di collaborazione nell’esecuzione del contratto;

5) violazione dell’art. 1382 c.c., del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 29 e vizio di motivazione, per la ritenuta applicabilità della penale. L’assenza di responsabilità per il ritardo nella definizione dei lavori ne avrebbe dovuto infatti escludere l’applicazione, difettandone i presupposti soggettivi ed oggettivi;

6) violazione della L. n. 741 del 1981, art. 3, art. 15 preleggi, L. n. 131 del 1983, art. 13 in relazione al ritardato pagamento dell’anticipazione. In proposito rilevava il ricorrente che il detto certificato era stato emesso il 27.1.1989, con un ritardo di milleottocentonovanta giorni rispetto ai prescritti centottanta giorni dall’offerta (avvenuta il 25.11.1983); che il relativo pregiudizio sarebbe coperto dagli interessi moratori, decorrenti dal 23.5.1984 al 27.1.1989, oltre che da interessi e rivalutazione da tale ultima data fino al soddisfo; che la statuizione sul punto della Corte di appello, che aveva subordinato la concreta erogazione dell’anticipazione alla prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti, sarebbe errata, non essendo normativamente prevista la detta condizione;

7) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, L. n. 741 del 1981, art. 4, L. n. 131 del 1983, art. 13 in tema di ritardato pagamento delle rate di acconto lavori, di acconto revisione prezzi e di rata di saldo, poichè gli interessi sarebbero stati mal calcolati, in quanto determinati in ragione della citata L. n. 131, anzichè ai sensi del D.P.R. sopra richiamato e della L. n. 741 del 1981;

8) violazione della L. n. 741 del 1981, art. 5, art. 1375 c.c. e vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione sulle spese per la gestione della commessa. La Corte di appello, che aveva negato il diritto al relativo riconoscimento per effetto dell’assunzione del detto obbligo da parte dell’appaltatore, avrebbe infatti omesso di considerare che il collaudo dell’opera non era mai intervenuto per fatto del Comune, e da ciò sarebbe derivata la risarcibilità dei maggiori oneri di manutenzione sopportati;

9) violazione di legge con riferimento al D.M. 11 dicembre 1978, tabella 13, e all’art. 1375 c.c., per l’intervenuto mutamento dei criteri di calcolo seguiti dalla Stazione concedente per il computo della revisione prezzi dopo i primi quattro stati avanzamento lavori (originariamente erano stati applicati gli indici del tubo in gres, poi sostituiti da quelli – di misura inferiore – del tubo in cemento). Osserva il Collegio che il ricorso è infondato. Ed infatti, prendendo dapprima in esame il primo motivo, si rileva che sostanzialmente la statuizione poggia su due "rationes decidendi", identificabili rispettivamente nel fatto che: a) la consegna frazionata va equiparata a quella mancata o ritardata quando, come nella specie, riguarda quote di rilevanza esigua. Da ciò dunque discenderebbe che, in tale ultima ipotesi, la richiesta risarcitoria presupporrebbe l’esercizio del diritto di recesso, che al contrario non era stato azionato; b) le modalità in cui fu effettuata la consegna sarebbero state contrattualmente previste, ed il comportamento seguito sarebbe stato determinato non da esigenze del committente, come sostenuto, ma da una serie di problematiche oggettive. Tali ragioni del decidere, tuttavia, non sono state adeguatamente censurate, atteso che con il motivo di impugnazione la ricorrente si è limitata a sottolineare la consistenza del ritardo nella consegna e l’inapplicabilità al caso in esame di consegna frazionata della disposizione ( D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10) dettata in tema di mancata o ritardata consegna, senza dunque dedurre alcunchè in ordine agli specifici rilievi sopra indicati della Corte territoriale. Considerazioni in parte analoghe valgono per il secondo motivo.

Ed infatti, oltre al profilo relativo alla tempestività o meno della riserva, la Corte di appello ai fini del decidere ha valorizzato due aspetti, consistenti: a) nella rinuncia dell’appaltatore a maggiori compensi per la realizzazione delle opere in questione (come desumibile dal contenuto dell’atto d’obbligo del 13.6.1989) ; b) nell’estensione alle sorprese idriche, occorse nel caso in esame, dell’impegno da questi assunto al sostegno dell’onere economico per le eventuali sorprese geologiche che si fossero manifestate.

Detti aspetti non sono stati però oggetto di adeguata considerazione da parte della SILP. Sul punto invero la ricorrente ha lamentato sia l’inesistenza del ravvisato nesso fra l’avvenuta sottoscrizione dell’atto d’obbligo e la pretesa rinuncia ai maggiori compensi, che l’irragionevolezza dell’interpretazione negoziale, deponente nel senso dell’equiparazione delle sorprese geologiche a quelle idriche, ma ha omesso però di indicato i canoni ermeneutici che la Corte di appello, nell’interpretare gli atti sottoposti al suo esame, avrebbe violato. In mancanza della relativa prospettazione la denuncia della ricorrente finisce dunque per consistere in una non condivisa valutazione di merito circa il contenuto del materiale probatorio acquisito, valutazione non sindacabile in questa sede se, come nella specie, sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico.

Anche a proposito del terzo motivo, va rilevata l’inadeguatezza della censura.

La Corte territoriale ha infatti rigettato la richiesta risarcitoria della SILP in base ad un duplice motivo, ravvisato nella tardività della riserva e nella non inquadrabilità del fenomeno in una ipotesi di forza maggiore.

Quest’ultimo punto, com’è evidente, è pregiudiziale rispetto al primo e pertanto, poichè la Corte di appello ha ritenuto che l’evento in questione si fosse determinato non per un fatto di forza maggiore, ma per fatto imputabile ad altro soggetto (Acea), e la detta opinione è stata contestata esclusivamente sotto il profilo della differente qualificazione data all’evento (in altri termini è incontestato che l’allagamento è stato determinato per fatto addebitabile all’Acea, mentre è contestata solo la qualificazione dell’evento rispetto al contratto di appalto), la censura appare priva di pregio.

Con il quarto motivo si denuncia poi l’errato giudizio della Corte di appello circa la responsabilità della protrazione dei lavori, che a torto sarebbe stata imputata all’Acea.

In realtà, osserva il Collegio, la Corte territoriale ha dato sufficiente ragione della decisione adottata, valorizzando in particolare i rilievi della commissione di collaudo, che avrebbe attestato l’incompletezza dell’opera, e stabilendo inoltre la data in cui questa avrebbe dovuto essere ultimata, sulla base del verbale redatto dal direttore dei lavori.

E’ dunque questo un accertamento in fatto, che per ciò si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

Il quinto motivo trova fondamento nell’assunto concernente l’asserita assenza di responsabilità del ricorrente, per effetto del protrarsi dei lavori. La doglianza resta dunque assorbita dal mancato accoglimento di quella relativa all’addebito al Comune del detto ritardo.

Il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, attinenti rispettivamente al ritardato pagamento dell’anticipazione, delle rate di acconto lavori, delle rate di acconto della revisione prezzi e della rata di saldo, riguardano questioni già sottoposte alla Corte di appello, che aveva emesso la decisione contestata in ragione dell’affermata applicabilità della L. n. 131 del 1983, art. 13, u.c. e della mancata prestazione della garanzia da parte dell’appaltatore.

Anche tali doglianze sono infondate.

In particolare, per quanto riguarda l’aspetto concernente la contestata applicabilità del sopra citato art. 13, la ricorrente ha riproposto gli argomenti già sottoposti all’esame della Corte di appello, senza individuare tuttavia i denunciati profili di erroneità riscontrabili nella decisione impugnata, che peraltro appare in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (C. 07/1047, C. 06/23670, C. 94/8759).

Analogamente, con riferimento agli interessi per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, la Corte di appello aveva chiarito che la SILP si sarebbe limitata a ribadire la giustezza dei propri calcoli e l’erroneità di quelli accolti in sentenza " senza indicare " in modo preciso in quale errore . . sarebbe incorso il primo giudice ", affermazione non censurata con i sollecitati chiarimenti.

In ogni modo la Corte di appello ha operato la contestata liquidazione sulla base di accertamento in fatto effettuato con il supporto di consulenza tecnica, e la ricorrente, che non risulta aver in precedenza contestato specificamente le risultanze del consulente tecnico, ha prospettato conclusioni difformi, senza però rappresentare, con la dovuta analiticità, le ragioni di una valutazione diversa rispetto a quella effettuata dal consulente.

Per l’ottavo motivo valgono le stesse considerazioni svolte per il quinto. Anche in tal caso, infatti, la richiesta di riconoscimento delle maggiori spese sostenute per effetto del ritardato collaudo dei lavori risulta implicitamente superata dal fatto che la Corte di appello ha espressamente negato che il detto ritardo si fosse determinato per colpa del committente, circostanza da cui conseguentemente discende la non addebitabilità a detto ente dei maggiori costi sostenuti.

Per di più la doglianza appare generica, poichè incentrata esclusivamente sulla mancata effettuazione del collaudo, e la relativa delibazione presupporrebbe valutazioni in fatto, inammissibili in questa sede di legittimità. Resta infine il nono ed ultimo motivo, attinente alle non condivise modalità di calcolo della revisione prezzi. Tale questione, già sottoposta all’esame della Corte di appello, che l’aveva disattesa in considerazione sia della ragionevolezza della soluzione adottata dal primo giudice per quanto riguarda la tipologia di materiale usato (tubo in cemento), che per quanto concerne la riconducibilità di quest’ultimo a quello in gres che ha caratteristiche sue proprie e che non è indicato in progetto, è stata censurata soltanto con un generico richiamo al D.M. 11 dicembre 1978 e ad un preteso mutamento dei criteri di valutazione dopo i primi quattro stati di avanzamento, e quindi in modo del tutto generico oltre che con la sollecitazione di inammissibili valutazioni in fatto.

Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2010 del 19.1.2010 è stato accolto l’appello proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza del TAR LazioRoma, sez. II ter, n. 2893/2008 ed è stato annullato il provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali (d’ora in poi soltanto MIPAAF) del 18.4.2007, con il quale era stato ritenuto di non potersi procedere all’istruttoria sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione per la messa a coltura di varietà transgeniche in attesa dell’adozione dei piani di coesistenza di competenza regionale, ordinandosi al MIPAAF di procedere alla conclusione del procedimento nei sensi di cui in motivazione nel termine dei 90 giorni dalla notifica della decisione.

Il MIPAF ha avviato il relativo procedimento, acquisendo il parere della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati in data 18.3.2010, e lo ha concluso con l’adozione del decreto del 19.3.2010, con il quale ha respinto l’istanza a suo tempo avanzata dalla ricorrente per la messa in coltura di varietà di mais transgenico.

Con il ricorso di cui in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il detto decreto ministeriale deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione dell’articolo 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e violazione ed elusione del giudicato.

Con la richiamata decisione del C.d.S. n. 183/2010 sarebbe stato sancito il diritto della ricorrente ad ottenere dal MIPAAF il decreto di autorizzazione richiesto con la conseguenza che si avrebbe un’elusione del giudicato per la riaffermazione del principio della necessaria previa adozione dei piani di coesistenza e per la mancata adozione dei piani in via sostitutiva da parte del ministero ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione (nonché dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 e dell’articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005).

L’adozione del decreto impugnato, in quanto di reiezione della detta domanda, sarebbe, pertanto, in contrasto con il giudicato intervenuto sulla specifica questione.

Sul MIPAAF sarebbe gravato, infatti, l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione richiesta, semmai integrata con i protocolli di coltura che garantiscano la coesistenza con altre forme di coltivazione, adottati in sostituzione delle regioni non adempienti.

Peraltro sarebbe inammissibile il diniego di rilascio adottato sulla base del parere negativo della regione, atteso che il procedimento in questione sarebbe di competenza esclusivamente statale; inoltre la richiamata nota regionale non sarebbe mai stata approvata da parte della giunta regionale e pertanto sarebbe priva di valore e, comunque, sarebbe basata su di una motivazione del tutto apodittica e sarebbe incentrata esclusivamente sugli aspetti ambientali che dovrebbero essere ritenuti, in realtà, estranei alla questione relativa ai piani di coesistenza delle colture.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 120 della Costituzione, della legge n. 5 del 2005, dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 212 del 2001 e dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ed eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta.

Il parere della commissione sarebbe illegittimo in quanto basato su profili concernenti la coesistenza che, tuttavia, non rientrerebbe negli ambiti di sua competenza atteso che la stessa dovrebbe esclusivamente verificare se l’OGM sia o meno iscritto nel catalogo comune.

Peraltro da parte della commissione sarebbe stato effettuato un recepimento acritico del parere della regione, senza il previo svolgimento di un’adeguata istruttoria tecnicoscientifica avente ad oggetto la fondatezza delle deduzioni articolate da parte della regione.

Né, inoltre, il ministero si sarebbe attivato per azionare l’apposito procedimento finalizzato all’adozione dei richiamati piani di coesistenza in sostituzione delle regioni inadempienti.

3. Violazione della raccomandazione 556/2003, della direttiva n. 18/01/CE, della legge n. 5 del 2005 ed eccesso di potere per sviamento.

Il Ministero avrebbe:

– non tenuto nella debita considerazione la distinzione tra gli aspetti ambientali (di esclusiva competenza comunitaria e già valutati in quella sede) e gli aspetti economici (di competenza statale) della coesistenza (al riguardo vedasi la racc. 23.7.2003, n. 556/03, par. 1.2);

– violato il principio della pari dignità delle colture e della libertà di scelta ai sensi della legge n. 5 del 2005;

– violato l’art. 23 della direttiva 18/01/CE relativamente alla clausola di salvaguardia in quanto la stessa sarebbe stata sostanzialmente reintrodotta in modo indiretto, senza tuttavia la previa effettuazione di studi scientifici alla base;

– non notificato l’impugnato decreto agli organi della Commissione (da valutarsi in quanto adottato in deroga agli obblighi di armonizzazione).

4- Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 18/01/CE e della direttiva n. 98/34/CE, nonché dell’articolo 95, par. 5, del trattato CE e dell’articolo 10 della Costituzione ed eccesso di potere per sviamento.

Il decreto è, altresì, illegittimo in quanto non è stato notificato agli organi della Commissione europea e, conseguentemente, gli organi comunitari non hanno potuto svolgere l’esame delle dette disposizioni nazionali adottate in deroga agli obblighi di armonizzazione di cui al richiamato par. 6 dell’articolo 95 del trattato CE.

5- Violazione dell’articolo 3, commi 1, 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 7, comma 2, del regolamento CE n. 1830/2003 del parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, errore nei presupposti e contraddittorietà.

È stata, inoltre, depositata una relazione tecnica che contesta punto per punto le osservazioni della Regione dando atto dello stato della ricerca sul punto e delle esperienze relative allo stesso tipo di mais in altri stati e proponendo un progetto di coesistenza tra coltivazioni con i relativi accorgimenti.

E’ intervenuta in giudizio ad adiuvandum, con atto depositato in data 13.8.2010, la Confagricoltura Lombardia, la quale ha argomentatamene sostenuto le censure della ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La Regione autonoma Friuli VeneziaGiulia si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 12.7.2010 depositando documentazione: con la successiva memoria difensiva del 13.7.2010, previa ricostruzione del quadro normativo nella materia, ha diffusamente controdedotto alle censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 30.6.2010 ed ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 6.7.2010.

La Regione, con la memoria illustrativa del 27.8.2010, ha insistito per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato documentazione in data 9.12.2010 e memoria conclusiva in data 21.12.2010, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.1.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (d’ora in poi soltanto MIPAAF), con il decreto del 19.3.2010, ha respinto la richiesta di messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati MON 810, presentata dalla società ricorrente con la nota del 14.8.2006, sulla base del parere della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati (di cui al D. lgs. n. 212 del 2001), formulato nella seduta del 18.3.2010, nonché del parere della Regione Friuli VeneziaGiulia di cui alla nota prot. n. 18586 del 15.3.2010.

Si premette, in ordine alla questione che interessa, che il contenzioso tra le parti va avanti dal 2007 e sulla vicenda sono intervenute decisioni sia del giudice di primo grado che del giudice di appello.

In particolare, con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 2893/2008, relativa ad una controversia avente ad oggetto il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n. 1034 del 1971, è stato dichiarato inammissibile – per la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, dovendosi intendere per tali le regioni alle quali è stato imputato di non avere provveduto all’adozione dei piani di coesistenza – il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la nota del MIPAAF, con la quale è stato comunicato di non potersi procedere all’istruttoria della richiesta di cui sopra, nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, dei piani di coesistenza (come previsto dalla circolare MIPAAF del 31.3.2006); la detta sentenza è stata riformata dalla sentenza del C.d.S. n. 183/2010 del 19.1.2010 che – avendo superato la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso di primo grado nel senso dell’insussistenza dei relativi presupposti, per non potere essere le regioni considerate controinteressate, trattandosi di un procedimento autorizzatorio di competenza esclusivamente statale – è entrata nel merito, e, dopo avere dedotto che "non è dunque contestato che la richiesta di autorizzazione è in astratto accoglibile", ha puntualmente rilevato che "il rilascio dell’autorizzazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza", con la conseguenza che, nell’attesa dell’adozione di questi, l’obbligo di istruzione e conclusione dei relativi procedimenti istruttori non viene meno.

Con la successiva sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 2378/2010 – resa a conclusione del giudizio proposto avverso la nota n. 7805 del 30/7/08 del MIPAAF avente ad oggetto le condizioni per l’iscrizione nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie e la messa in coltura degli ibridi di mais geneticamente modificati – è stato ribadito che il procedimento di cui trattasi è di esclusiva competenza statale e che l’inerzia delle regioni nell’adozione dei piani di cui in precedenza non legittima l’amministrazione statale ad arrestare i procedimenti di autorizzazione, poiché, operando in tale direzione, "lo Stato Italiano si esporrebbe a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario".

In particolare è stato rilevato come "dal punto di vista normativo, può osservarsi in sintesi che la normativa comunitaria in materia di OGM (in particolare, la Dir. CE 2001/18/CE sull’emissione nell’ambiente e l’immissione in commercio), da un lato, ha inteso regolare ogni aspetto incidente sulla loro circolazione, condizionandola ad un’ampia valutazione ambientale e sanitaria, dall’altro, ha lasciato agli Stati membri la facoltà di "adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti" lasciando intendere che, fra quelle misure, vi sono anche le regole tecniche agronomiche volte ad evitare la commistione del materiale genetico tra le diverse colture.

La normativa comunitaria, in altre parole, lascia alla legislazione degli Stati membri la possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra loro le tre "filiere".

Per concludere sul punto, mentre la normativa comunitaria si occupa di tutelare l’ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante, lo stesso legislatore europeo lascia invece alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale in modo da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.".

Inoltre "la sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006…, nel dichiarare l’illegittimità degli artt. 3, 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8 del D.L. n. 279/2004, ha comunque "salvato" gli artt. 1 e 2 dove è sancito il principio di coesistenza tra le colture." e "ha quindi fatto salvo il principio di coesistenza, stabilendo che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e in modo da evitare commistioni tra sementi e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive filiere.".

E "In questo quadro", si è concluso sul punto, "le modalità di attuazione del principio di coesistenza, proprio in ragione dei fini a cui è ispirato, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni.".

In via ulteriormente preliminare devono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate negli scritti difensivi delle amministrazioni resistenti.

Con una prima eccezione è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito dello stesso, attinendo la vicenda di cui trattasi alla domanda di messa a coltura relativa all’anno 2007.

La indicata eccezione è, tuttavia, infondata e deve essere respinta: ed infatti, sebbene risulti in atti che la ricorrente abbia già provveduto alla presentazione di una analoga domanda per l’anno 2010, tuttavia, ciò che rileva ai dedotti fini è che la ricorrente ha ripetutamente ribadito il proprio interesse ricollegandolo alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità dell’impugnato provvedimento; questa appare indubbiamente una circostanza dirimente ai fini che interessano, indipendentemente dall’intervenuta presentazione o meno della detta domanda risarcitoria.

Peraltro non può trascurarsi che, comunque, le motivazioni addotte da parte dell’amministrazione ministeriale sono tali e di tale consistenza da determinare un impedimento sostanzialmente permanente all’adozione dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente e, conseguentemente, i suoi effetti sono destinati a riverberarsi anche sulla futura attività concernente le diverse e successive annualità di semina.

Con una seconda eccezione preliminare è stata dedotta l’inammissibilità dell’impugnazione del parere della regione in quanto atto facoltativo e non vincolante e pertanto privo di un’autonoma capacità lesiva della sfera giuridica della società ricorrente.

Anche la predetta eccezione appare destituita di fondamento laddove si consideri che l’impugnato provvedimento di diniego è stato dichiaratamente adottato anche sulla base del richiamato parere che, comunque, è stato oggetto di valutazione e considerazione da parte della apposita Commissione; sebbene, pertanto, la relazione non contenga indicazioni o direttive di carattere operativo nei confronti del ministero, è indubbio che, tuttavia, le argomentazioni e le conclusioni ivi contenute abbiano influenzato l’operato dell’amministrazione, di tal che lo stesso è venuto a sostanziarsi quale atto essenziale del procedimento stesso.

Peraltro le regioni, sulla base di quanto in precedenza riportato allo stato della giurisprudenza nella materia, sono competenti all’adozione delle linee guida in materia di coesistenza e, quindi, dei piani di coesistenza.

La ricorrente ha impugnato il detto decreto deducendone l’illegittimità, con un primo motivo di censura, per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del C.d.S., sez. VI, n. 183/2010 del 19.1.2010, con la quale sarebbe asseritamente stato "espressamente ordinato al MIPAAF di assentire l’autorizzazionerichiesta", semmai integrata dai protocolli di coltura che garantirebbero la coesistenza con altre forme di coltura.

Il motivo non appare fondato.

E, infatti, la richiamata sentenza, nella parte dispositiva, ordina all’amministrazione di procedere alla conclusione del procedimento "nei sensi e nei termini di cui in motivazione"; nella parte motiva, tuttavia, non entra espressamente nel merito della fondatezza della richiesta di parte ricorrente sotto tutti i relativi profili.

Si ritiene, pertanto, che il contenuto conformativo della decisione consista nel solo obbligo di procedere alla conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento ovvero di reiezione della richiesta della ricorrente.

Sempre in via preliminare si rileva come appaia opportuno soprassedere dall’esame degli sviluppi concernenti la questione degli OGM verificati negli ultimi mesi in sede comunitaria; da un lato, infatti, le iniziative assunte non si sono allo stato concretizzate in provvedimenti puntuali e specifici di immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento e, dall’altro, comunque, la situazione non sembra ancora essere addivenuta ad una definitiva sistemazione in quella sede.

Il ricorso è fondato nel merito per le assorbenti considerazioni che seguono.

Come già in precedenza ricordato, è stato riconosciuto definitivamente in sede giurisdizionale che il procedimento di cui trattasi è di competenza esclusivamente statale e che l’amministrazione ministeriale, in caso di inerzia da parte delle regioni nell’adozione dei piani di coesistenza, debba attivare i propri poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa in materia di attuazione degli obblighi comunitari gravanti sulle regioni e non possa, pertanto, rifiutarsi di provvedere in caso di persistente inerzia di queste ultime.

E’ stato, altresì, riconosciuto che, comunque, in quella sede, non possono essere presi in considerazione aspetti di carattere ambientale e sociosanitario anche se riferiti in modo specifico al peculiare contesto territoriale di riferimento (essendo i detti aspetti di esclusiva competenza comunitaria in sede di autorizzazione della singola varietà transgenica), avendo ad oggetto i richiamati piani di coesistenza esclusivamente il profilo economico della coesistenza (connesso alla commistione tra le diverse tipologie di colture) ed essendo gli stessi finalizzati essenzialmente a garantire l’assenza del rischio che si verifichi una presenza involontaria di OGM in altri prodotti coltivati in aree limitrofe (assicurando, attraverso adeguate tecniche agricole, agli operatori della filiera e, conclusivamente, ai consumatori la possibilità effettiva di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici).

L’amministrazione, invece, non ha seguito l’indicato iter di legge necessario ad ovviare alla mancata adozione da parte della Conferenza delle Linee guide generali sulla coesistenza ed ha tuttavia deliberato sull’istanza della ricorrente adottando come sostanziale punto di riferimento, sebbene indiretto in quanto assorbito dal parere della competente Commissione, proprio la relazione della regione interessata (prevalentemente incentrata sugli aspetti ambientali e sociosanitari), con la conseguenza che, nella sostanza, è stato negato il diritto alla scelta tra le diverse tipologie di coltura, escludendo in fatto proprio la coltura transgenica.

Partendo dalla considerazione che si trattava di un problema complesso e di difficile soluzione, si è arrivati ad affermare che non vi sono certezze sulla garanzia della coesistenza tra le diverse tipologie delle colture e che questa, attese le specifiche caratteristiche del territorio, non può essere garantita.

L’avere acquisito il previo parere della regione direttamente interessata non appare lesivo di per sé delle prerogative statali nella materia; sebbene infatti il procedimento di cui trattasi sia di esclusiva competenza statale come più volte ricordato, tuttavia le coltivazioni vengono ad incidere in modo diretto ed immediato sul territorio regionale e sono, pertanto, proprio le regioni a disporre delle informazioni più approfondite ed aggiornate in merito alle caratteristiche del territorio nel quale si intende effettuare la coltivazione degli OGM.

Ne consegue che l’avere coinvolto, in sede consultiva, la regione ai fini dell’acquisizione dei dati conoscitivi necessari, nell’ambito dell’istruttoria conseguente alla presentazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, non determina di per sé l’illegittimità del decreto adottato a conclusione del procedimento stesso; e ciò, a maggiore ragione in quanto le valutazioni ivi contenute non avevano valore definitivo ma avrebbero appunto dovuto esclusivamente costituire un arricchimento della predetta fase istruttoria, fornendo elementi utili per l’adozione del provvedimento conclusivo.

Il richiamato parere non costituisce nemmeno un vero e proprio piano di coesistenza, essendo ancora mancata, per volontà propria delle regioni nel loro complesso, l’adozione delle presupposte linee guide generali; tuttavia, in concreto, lo stesso ha avuto una rilevanza dirimente ai fini dell’adozione dell’impugnato decreto in quanto fatto proprio nel suo intero complesso da parte della Commissione.

Il decreto è stato, pertanto, adottato in sostanza sulla base quasi esclusiva del richiamato parere che la regione ha rilasciato, previa richiesta dell’amministrazione, ma non avendo previamente provveduto alla delineazione del piano di coesistenza che, invece, rientrava nella sua esclusiva e precipua competenza.

In tal modo si è pervenuti al diniego di rilascio della richiesta autorizzazione sulla base di un parere espresso proprio da uno dei soggetti cui è direttamente ed immediatamente imputabile la situazione di stallo istituzionale che si è venuta a creare in conseguenza della volontà da questi manifestata chiaramente di non volere adempiere agli obblighi di natura comunitaria gravanti sugli stessi.

Peraltro, alla base del richiamato parere, sono state addotte motivazioni non pienamente congruenti con l’ambito esclusivo di competenza della regione, come in precedenza delineato, ed incentrato esclusivamente sulla coesistenza economica delle diverse colture.

Per le considerazione che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione statale resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre Iva e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 05-07-2011, n. 26154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.G. ricorre per cassazione contro la decisione indicata in epigrafe, confermativa della sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Cagliari il 26 marzo 2008 lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, per i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali in danno della moglie, unificati nel vincolo della continuazione.

2. Il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 572 e 582 cod. pen..

Motivi della decisione

1. Le doglianze relative al reato di maltrattamenti sono inammissibili, sia perchè in parte attengono a valutazione fattuali, di esclusiva competenza del giudice di merito, sia perchè la motivazione in ordine all’abitualità della condotta delittuosa dell’imputato è del tutto adeguata ed esauriente in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto, per cui non ha alcun fondamento la censura d’inosservanza dell’art. 572 cod. pen..

2. Fondato è, invece, il motivo d’impugnazione relativo al reato di lesioni volontarie.

3. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno correttamente ritenuto la sussistenza del delitto di lesione volontaria come reato del tutto autonomo rispetto ai maltrattamenti familiari.

Invero, l’assorbimento del delitto di lesioni personali lievi nel delitto di maltrattamenti si verifica soltanto quando si dimostri, in concreto, che le lesioni non furono volute dall’agente, ma rappresentano una conseguenza meramente obiettiva e involontaria del fatto; mentre, qualora l’agente abbia avuto, non solo l’intenzione di maltrattare, ma anche quella di ledere l’integrità fisica della persona maltrattata, si configura il concorso materiale del delitto di maltrattamenti con quello di lesioni personali.

4. In mancanza di querela, i giudici di merito hanno ritenuto il reato di delitto di lesioni personali perseguibile d’ufficio per la contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologia) rispetto al reato di maltrattamenti.

L’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 2 è di natura soggettiva e si fonda sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo intento criminoso, non esita a compiere un reato per eseguirne un altro. La circostanza deve essere conosciuta dall’agente e deve rientrare nella rappresentazione dell’evento. Per la sua sussistenza è necessaria la prova che la volontà dell’agente, al momento della commissione del reato-mezzo era diretta al fine di commettere il reato-scopo e quest’ultimo deve essere già presente nella mente dell’agente con chiarezza tale da consentire l’identificazione della sua fisionomia giuridica (cfr. Cass. n. 4751/1989, Costa; n. 48552/2009, Ponci).

Ovviamente di tale prova deve essere data dimostrazione nella motivazione della sentenza.

4. Nel caso in esame, nè il giudice di primo grado nè la Corte d’appello, pur a fronte di uno specifico motivo dell’appellante, hanno saputo o potuto affermare la finalizzazione della volontà dell’aggressore al delitto di maltrattamenti, nel momento in cui l’ A. procurò le lesioni alla moglie.

Va, pertanto, esclusa la suddetta aggravante, con la conseguenza che il reato di lesioni volontarie non è perseguibile d’ufficio; e poichè manca la querela, l’azione penale non poteva essere esercitata.

5. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, la sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di lesioni per mancanza di querela, con eliminazione della relativa pena.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio, in ordine al reato di cui all’art. 582 cod. pen., la sentenza impugnata perchè l’azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela ed elimina, per l’effetto, la pena di mesi quattro di reclusione irrogata a titolo di continuazione. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.