Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-01-2011) 15-03-2011, n. 10402

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 luglio 2010, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.A. perchè indagato per il reato di associazione per delinquere ex ad. art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4 per avere fatto parte con altri dell’associazione mafiosa denominata "’ndrangheta", operante sul territorio di Milano e province limitrofe, e costituita da numerosi "locali", di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "(OMISSIS)" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, B.C., N.C., Z.P.; associazione finalizzata alla consumazione di vari reati-fine, nel campo delle armi, contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale, nonchè nel campo delle usure, degli stupefacenti ed altro; in particolare, il C.A. per avere fatto parte della "Locale" di (OMISSIS), avendo il ruolo capo vicario della locale, designato quale successore del fratello C.V..

Il Tribunale per il riesame di Milano, con ordinanza del 28.07.2010, ha respinto il reclamo proposto dall’indagato e ha confermato il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore, deducendo i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

II ricorrente censura la decisione impugnata per omessa ed illogica motivazione, essendo stati ricavati ricavato i gravi indizi da una serie di elementi accusatori in realtà inconsistenti;

in particolare il coinvolgimento del C.A. sarebbe frutto di supposizioni, fondate sulle frequentazioni di soggetti mafiosi, giustificate da occasioni conviviali e dove comunque non è stata commessa alcuna attività di rilevanza penale, e dal contenuto di intercettazioni telefoniche peraltro dal contenuto aspecifico;

conseguentemente sarebbe illogica l’affermazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del C. A. in ordine alla partecipazione all’associazione a delinquere con il ruolo di capo vicario, circostanza che violerebbe al contempo l’art. 274 c.p.p. in materia di sussistenza delle esigenze cautelari in ordine ai criteri di scelta delle misure.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali immuni da vizi logici o giuridici.

Osserva il collegio che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine che giustifica l’adozione del provvedimento, (vedi Cass., sez. 4^, 6 luglio 2007, n. 37878).

Invero, quanto al primo motivo, il Tribunale, ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando, quanto all’imputazione ex art. 416 bis c.p., che dagli elementi raccolti nel corso delle indagini era emersa la "riproduzione" in Lombardia della struttura criminale calabrese, denominata: "’ndrangheta", organizzata con varie "locali" in (OMISSIS) e province limitrofe; a tali conclusioni si era pervenuti sulla scorta di articolate indagini, effettuate dall’Arma dei Carabinieri, mediante attività di osservazione ed intercettazione; il Tribunale enumera la serie di osservazioni ed accertamenti relativi all’evoluzione della ‘ndrangheta in Lombardia, con il succedersi dei vari responsabili, culminate con la registrazione della riunione del 20 gennaio 2009, tenuta presso il ristorante della pista di motocross di (OMISSIS), gestita da P.G., nonchè con la registrazione della riunione del 31 ottobre 2009, di Paterno Dugnano, (pag. 10); dalle predette indagini, e segnatamente dalle intercettazioni anche ambientali, in particolare del 29 febbraio 2008 e del 21 giugno 2009, erano scaturiti imponenti elementi indicativi delle modalità mafiose dell’organizzazione, ancorchè non sfociate in condotte eclatanti, ma ove è stata riscontrata l’esistenza di strutture ben articolate e coordinate, nonostante l’emersione di momenti di frizione tra i vari mandamenti, (v. p. 7, 8, 9 dell’ordinanza).

Per quanto riguarda specificamente la posizione del C. A. è stata sottolineata la sua influenza e il ruolo avuto nella struttura della locale di (OMISSIS), il collegamento con esponenti di spicco dell’associazione criminale, anche della regione di origine, la Calabria, come è emerso dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonchè dall’autorevolezza dimostrata nel corso del summit del 23 ottobre 2008, dove viene designato come successore del fratello V., dagli accertati collegamenti con gli esponenti dell’associazione a capo delle altre locali (v. p. 18 dell’ordinanza con il riferimento al contenuto della telefonata del 31 ottobre 2008 e dalla partecipazione al summit del 6 dicembre 2008 nonchè del ristretto summit del 4 aprile 2009), di cui sono evidente riscontro appunto i "summit" organizzati, ove venivano tra l’altro conferite le cariche e le cd. "doti" all’interno delle varie "locali".

II Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità.

Il ricorrente lamenta l’insufficienza di tali elementi indiziari ma è necessario sottolineare come in materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione parcellizzata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica coerente, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p.; ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cass., sez. 4^, 4 marzo 2008, n. 15198).

Devono ritenersi allo stesso modo infondati i motivi con i quali il ricorrente propone una valutazione alternativa degli elementi probatori, secondo le tesi difensive dell’indagato, poichè in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito mentre, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione; devono dunque ritenersi inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal tribunale del riesame. Cass., sez. 4^, 6 luglio 2007, n. 37878).

Per questo il motivo di ricorso che manchi di evidenziare la "manifesta" illogicità della motivazione deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), anche perchè il vizio di "manifesta illogicità" ricorre esclusivamente nel caso in cui l’iter argomentativo seguito dal giudice sia assolutamente carente sul piano logico; conseguentemente, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, non appare possibile opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè logica e verosimile, anche perchè l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., sez. 4^, 12 giugno 2008, n. 35318).

Tali principi portano a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha richiamato la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3 e, contrariamente alle censure mosse dal ricorrente, ha altresì valutato gli elementi acquisiti, quali la rilevante partecipazione, con un ruolo di alta responsabilità, alle attività criminose del sodalizio per evidenziare l’assenza di elementi utili a contrastare la presunzione legale sopra citata, al cui contrasto non appare utile la incensuratezza del prevenuto, anche in considerazione dalla logica previsione dell’impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Alla luce delle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-06-2011, n. 13656 Redditi di lavoro dipendente Tassazione separata

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.

La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata dall’azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.

Ad avviso dei contribuente la somma percepita non era assoggettabile a tassazione o, in via subordinata, avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (ne testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva la richiesta formulata in via subordinata dal contribuente ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50%. L’appello dell’Ufficio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che le somme versate dai fondi complementari, cui il dipendente si era iscritto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, andavano tassate ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR con la ritenuta d’acconto del 12,50% sulla differenza fra il capitale corrisposto ed i premi riscossi.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso.

La causa a seguito dell’ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010 e pronunciata in causa analoga, è stata rimessa su istanza di parte controricorrente al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata possibilità della formazione di un contrasto all’interno della sezione. Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), art. 17 e art. 42, comma 4, (nel testo vigente ratione temporis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito con L. 28 febbraio 1997, n. 30), L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 contestando la aderenza alla realtà normativa della tesi adottata nella sentenza impugnata.

1.1. Ad avviso dell’amministrazione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. 124 del 1993, la ritenuta d’imposta del 12,50% andava applicata alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi:

non certo alle prestazioni relative ad un trattamento pensionistico integrativo, che devono intendersi soggette a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 TUIR. 2. Si tratta della questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l’importanza che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte.

3. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa la interpretazione della normativa applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di tassazione; una seconda, che individua un unico criterio di tassazione.

3.1. Nel primo filone si colloca la sentenza 30 dicembre 2009, n. 27928, che ha affermato il seguente principio: In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (convertito nella L. n. 30 de 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento – costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. 3.2. La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL (come nel caso in esame), risulta seguita in termini dalla successiva sentenza 12 novembre 2010, n. 22974, anch’essa pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL, che ha affermato il seguente analogo principio: In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, nè si riferisce all’erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 3 si applica ai capitali percepiti sino al 1 gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1 gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12,50%, già prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. 3.3. Nel secondo filone si colloca la sentenza 7 maggio 2010, n. 11156, che ha affermato il seguente principio: In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa I contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, lett. a) (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

3.4. La sentenza è pronunciata con riferimento ad un diverso fondo previdenziale (quello del Banco Napoli), ma è seguita da altra sentenza, la 4 agosto 2010, n. 18056, pronunciata, invece, con riferimento al FONDENEL, che ha affermato il seguente principio: Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, ultimo periodo, (introdotte dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da tale rapporto dipendenti, e in particolare all’imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell’ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del D.Lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a), (come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 32 conv. in L. n. 85 del 1995, e modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10) e art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11, comma 1, lett. a), ancorchè l’erogazione avvenga in unica soluzione, anzichè in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anzichè dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.

(Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da FONDENEL per importo erogato a dipendente al momento della risoluzione del rapporto).

4. Prima che la evidenza di soluzioni possibilmente contrastanti, quel che emerge dalla lettura delle riportate soluzioni giurisprudenziali è l’esistenza di una concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura intersecantesi, che richiede un approfondimento per comprendere meglio quale debba essere il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari.

4.1. In primo luogo è ravvisabile tra le differenti pronunce citate una posizione comune sull’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993 e quella dei soggetti che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo.

4.2. Solo ai secondi, sarebbe applicabile il trattamento tributario stabilito al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e successive modificazioni ed integrazioni. Ciò alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 1997, n. 30), il quale prevede che La disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nell’articolo 42, comma 4, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3 (a norma del quale la disposizione prevista dal comma 4 dell’art. 42 non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni), devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993. 4.3. A questa situazione "binaria", che distingue tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti" a forme pensionistiche complementari, pone fine il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a), a norma del quale per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 (relativamente al trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. Il D.Lgs. n. 47 del 2000, all’art. 3 abroga, tra l’altro, il comma 9 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 1993 (quest’ultima norma sarà del tutto abrogata, come l’intero D.Lgs., dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23 a decorrere dal 1 gennaio 2007).

5. La situazione rende conto del difficile approccio dei legislatore italiano con la previdenza complementare, che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate nel tempo da "tutela assicurativa", rispondente al principio del risparmio finanziario (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 47 della Carta fondamentale), a "tutela previdenziale", rispondente al principio del risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 38 della Carta fondamentale): la differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l’investimento concerne una somma che origina da redditi di lavoro (e questa correlazione tra investimento e redditi di lavoro non è senza conseguenze sul regime tributario delle prestazione erogate dai Fondi pensione, regime che non può essere diverso da quello cui sono soggetti i redditi da cui l’investimento trova alimento). 5.1. Tuttavia, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 (la c.d. riforma Dini), riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14 per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7 ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, Lett. h-bis) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

5.2. Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a). Con questa nuova normativa il sistema recupera una sua maggiore coerenza e razionalità, in quanto, come non ha mancato di sottolineare parte della dottrina, poteva apparire artificiosa la scissione del legame genetico del "rendimento" con il rapporto di lavoro e la causa previdenziale della polizza: ma si tratta di specifiche ed espresse scelte legislative, determinate dalle peculiarità del processo di sviluppo della previdenza complementare nel paese.

6. Sicchè deve essere affermato il seguente principio di diritto: In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R..

7. Pertanto deve essere accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui all’esposta motivazione, stabilendo, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, l’applicazione della ritenuta dei 12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate per il rendimento. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

8. La complessità delle questioni affrontate e l’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario del contribuente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2011, n. 15282 Licenziamento per causa di malattia per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23.11.2006 -14.5.2008, pronunciando sull’appello proposto da C.C. nei confronti della SES – Società Editrice Sportiva spa e della NES – Nuova Editoriale Sportiva srl (convenuta a suo tempo in giudizio ex art. 2112 c.c. e L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5), in accoglimento per quanto di ragione dei gravame e in parziale riforma della sentenza di prime cure, confermata nel resto, annullò, siccome ingiustificato, il licenziamento dal rapporto di lavoro giornalistico intimato al C. per superamento del periodo di comporto, ordinando alla NES – Nuova Editoriale Sportiva srl di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato all’epoca del recesso e condannandola al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal recesso e sino alla scadenza del terzo anno a questo successivo. A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue: – doveva ritenersi che il datore di lavoro, essendo spirato il periodo di comporto a suo avviso scaduto ed a fronte della ripresentazione del prestatore per fornire la sua prestazione lavorativa (in data 8.10.1995), avesse abdicato all’esercizio del potere di recesso con l’invito rivolto al lavoratore di sottoporsi a visita medico legale e doveva del pari escludersi che tale potere potesse successivamente rivivere dopo l’esito della visita, conclusasi nel senso dell’assenza di qualsivoglia carenza di inabilità per lo svolgimento dell’attività lavorativa; esclusa l’oggettività automatica della scadenza del periodo di comporto ai fini della risoluzione, che doveva invece essere sempre ricollegata all’esercizio del potere di recesso, andava infatti valutata come contraddittoria la condotta di chi, superato il periodo di comporto, non lo aveva fatto valere ed anzi aveva disposto l’invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare – in implicita manifestazione di volontà di riammetterlo in caso di visita positiva – e successivamente, nonostante l’esito della visita di piena idoneità al lavoro, invece avesse riesumato la questione del periodo di comporto da tempo scaduto per inferirne la motivazione del recesso; – la limitazione a tre anni del risarcimento del danno, disposta ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, andava fissata, nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro e di quelle soggettive del lavoratore (non più in giovanissima età), ritenendosi che nel termine presuntivo di tre anni dall’intervenuto recesso, ove sufficientemente attivatosi, questi ben avrebbe potuto trovare altra occupazione; l’indicato periodo di tre anni corrispondeva infatti, presumibilmente, alla stregua del generale principio all’id quod plerumque accidit, certamente utilmente valorizzabile anche in questa sede per l’ampia portata generale che io informa, ad uno spazio temporale che doveva riconoscersi ragionevolmente sufficiente ed idoneo a procurarsi una nuova occupazione sostanzialmente confacente con l’esperienza lavorativa maturata, posto che lo stesso lavoratore non aveva offerto al contrario alcuna prova in ordine alla continuativa permanenza del suo stato di assoluta disoccupazione, avuto riguardo, appunto, alla sua professionalità comunque acquisita, nonchè dell’età posseduta nell’arco temporale di riferimento.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la NES – Nuova Editoriale Sportiva srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, illustrato con memoria.

L’intimato C.C. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su quattro motivi e depositando memoria.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

La SES – Società Editrice Sportiva spa ha depositato controricorso, aderendo al ricorso principale e resistendo a quello incidentale.
Motivi della decisione

1. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il controricorrente C. ha eccepito:

– l’inammissibilità, siccome tardivo, del ricorso incidentale adesivo proposto dalla SES – Società Editrice Sportiva spa;

– la conseguente avvenuta formazione del giudicato interno, nei confronti della predetta SES – Società Editrice Sportiva spa, in ordine alla statuizione di annullamento del recesso;

– l’estensione di tale giudicato anche alla ricorrente principale NES – Nuova Editoriale Sportiva srl e la conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale.

1.1 La SES – Società Editrice Sportiva spa, oltre a resistere al ricorso incidentale del C., ha espressamente richiesto il totale accoglimento delle conclusioni assunte dalla ricorrente principale, con ciò formulando quindi un ricorso incidentale adesivo. Trova pertanto applicazione nella specie il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso incidentale di tipo adesivo, cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, ancorchè sia proposto da un litisconsorte in cause inscindibili, deve osservare i termini ordinari, atteso che le regole dettate dall’art. 334 c.p.c., sull’impugnazione incidentale tardiva, riguardano soltanto l’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. (cfr, ex plunmis, Cass., SU, n. 3191/1001; nonchè Cass., nn. 10367/2004; 7049/2007;

1610/2008); nella specie il ricorso incidentale adesivo della SES – Società Editrice Sportiva spa è stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 327 c.p.c. (la richiesta di notifica essendo avvenuta in data 30.3.2009 e la sentenza impugnata risultando depositata il 14.1.2008) e ciò ne determina l’inammissibilità. 1.2 Tale inammissibilità non comporta tuttavia le ulteriori conseguenze prospettate dal controricorrente C., infatti, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità:

– il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo (come si è verificato nella specie, con la cessione del ramo d’azienda a favore della ricorrente principale) può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentono, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari, tanto che se la sentenza è impugnata da uno soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c. (cfr, ex plurimis, Cass., n. 590/1995);

– in tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c., i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre ai primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali), costituisce espressione di un più generale principio, operante a fortiori con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8779/2004; 12260/2009).

Il ricorso per cassazione tempestivamente proposto dall’avente causa NES – Nuova Editoriale Sportiva srl in ordine alla statuizione di annullamento del recesso ha dunque impedito la formazione del giudicato sul punto anche nei confronti della dante causa SES – Società Editrice Sportiva spa.

2. Con l’unico articolato motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto ( art. 2210 c.c., comma 2; art. 1362 e ss. c.c. con riferimento all’art. 25 CCNL lavoro giornalistico in vigore all’epoca dei fatti), nonchè vizio di motivazione, deducendo che:

– doveva ritenersi, in base alle norme indicate, che il rapporto di lavoro giornalistico poteva essere risolto per superamento del periodo di comporto;

– contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale e avuto riguardo al comportamento della parte datoriale, non poteva in alcun modo ritenersi una volontà abdicativa della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, posto che la prestazione lavorativa era stata immediatamente rifiutata con l’invito alla sottoposizione alla visita medico legale e che tale rifiuto era stato mantenuto anche dopo il giudizio di idoneità e non avendo la sentenza impugnata tenuto conto che la richiesta, successiva al decorso del periodo di comporto, di accertamenti sullo stato di salute del lavoratore poteva essere funzionale alla soddisfazione di vari interessi, primo fra tutti quello di accertare la veridicità dello stato di malattia per poter adottare, in caso negativo, i provvedimenti opportuni.

Con i primo motivo di ricorso incidentale dei C., condizionato all’ipotesi che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto che in caso di assenza per malattia l’art. 25 CCNL stabilisse un periodo di comporto di 18 mesi, viene dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione alla predetta norma pattizia collettiva, deducendosi che il diritto di recedere dal rapporto era subordinato unicamente all’accertamento dell’idoneità al lavoro del giornalista assente per malattia.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale C. denuncia violazione di plurime norme di legge, nonchè vizio di motivazione, deducendo, quanto alla limitazione del risarcimento del danno a tre anni:

– la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, non essendo stato dedotto ex adverso alcunchè in ordine all’entità del risarcimento richiesto;

– l’assenza di allegazione e prova da parte del debitore circa la negligenza del creditore;

– l’inidoneità ai fini della prova presuntiva dei riferimenti a generiche e incontrollabili nozioni di comune esperienza.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale C. denuncia violazione di plurime norme di legge, nonchè vizio di motivazione, deducendo, quanto all’entità delle retribuzioni a cui doveva essere commisurato il risarcimento del danno, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, nel senso che, mentre nel dispositivo la Corte territoriale aveva assunto come parametro per la determinazione del danno subito dal ricorrente le retribuzioni globali di fatto relative al periodo successivo ai recesso, tenendo conto pertanto degli effetti determinati dalla dinamica contrattuale, nella motivazione, pur facendosi riferimento al "trattamento contrattuale spettante", veniva assunto come parametro – in asserita violazione dell’ari. 18 dello Statuto dei lavoratori – l’ultima retribuzione percepita e attribuite la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale C. denuncia violazione di plurime norme di legge, nonchè vizio di omessa pronuncia, riprendendo in parte quanto già dedotto nel precedente motivo e, in particolare, dolendosi della mancata condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

3. Il primo profilo dell’unico motivo del ricorso principale, inerente all’interpretazione dell’art. 25 CCNL lavoro giornalistico, è improcedibile, non avendo il ricorrente ottemperato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, all’onere di depositare, insieme al ricorso per cassazione, il CCNL nel suo testo integrale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 21358/2010) e non essendo sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già eventualmente effettuato il deposito del contratto (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4373/2010).

3.1 Il restante profilo di doglianza, inerente al dedotto vizio di motivazione, deve ritenersi ammissibile, posto che il primo dei quesiti di diritto, ancorchè contenente un non necessario riferimento ad alcune norme di legge, indica con sufficiente chiarezza il fatto controverso e le ragioni del dedotto vizio motivazionale, si da configurare il momento conclusivo di sintesi richiesto, in ipotesi di ricorso per cassazione svolto per vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia.

3.2 La Corte territoriale, motivando nei termini già diffusamente ricordati nello storico di lite, ha sostanzialmente ritenuto, in via presuntiva, che dall’invio dei lavoratore alla visita medica disposto dalla parte datoriale, fosse desumibile l’abdicazione di quest’ultima dalla facoltà di recedere dal rapporto lavorativo per superamento del comporto.

Trova quindi applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15737/2003; 10669/2004; 23079/2005; 10847/2007; 8023/2009;

24028/2009; 21961/2010), secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio dei potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; con la conseguenza che spetta pertanto al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento dei relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità e dovendosi rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Nel caso che ne occupa la motivazione resa dalla Corte territoriale è coerente con il fatto (l’invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare pur essendo già stato superato il periodo di comporto) posto a fondamento dello svolto processo logico e non può quindi essere inficiato, in questa sede di legittimità, dalla prospettata diversa valutazione derivante dalla dedotta astratta possibilità che gli accertamenti sullo stato di salute del lavoratore fossero funzionali alla soddisfazione di diversi interessi e, in particolare, a quello di accertare la veridicità dello stato di malattia in vista dell’adozione, in caso negativo, degli opportuni provvedimenti.

3.4 Anche il profilo di doglianza all’esame non può dunque essere accolto.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale del C. resta assorbito per effetto del rigetto delle doglianze del ricorso principale.

5.1 Il primo profilo del secondo motivo del ricorso incidentale del C. (inerente alla pretesa violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per non essere stato dedotto ex adverso alcunchè in ordine all’entità del risarcimento richiesto) è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno dovuto a lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, allorquando i fatti rilevanti possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio, anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l’acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte, tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1099/1998; 5655/2004; 18687/2006).

5.2 Il secondo e terzo profilo di doglianza (rispettivamente inerenti all’assenza di allegazione e prova da parte del debitore circa la negligenza del creditore e all’inidoneità, ai fini della prova presuntiva, dei riferimenti a generiche e incontrollabili nozioni di comune esperienza), da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, devono invece ritenersi fondati.

Premesso infatti che, come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema (cfr, ad esempio, Cass., n. 6285/2004) l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione dei danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se la motivazione non da adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, deve osservarsi che nel caso in esame, nel quale l’individuazione del suddetto termine è finalizzata alla liquidazione equitativa del danno, tale motivazione è assolutamente insufficiente, non spiegando affatto perchè, in base a non meglio specificate "condizioni del mercato del lavoro" (delle quale neppure viene indicata l’allegazione in giudizio), all’età del lavoratore interessato e alla "sua professionalità comunque acquisita", si dovrebbe ritenere che nel termine "presuntivo" di tre anni dall’intervenuto recesso il medesimo, se sufficientemente attivatosi, avrebbe potuto trovare altra occupazione.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale del C. (inerente all’individuazione delle retribuzioni globali di fatto da assumersi a parametro del risarcimento del danno) deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

Atteso infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest’ultimo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8912/2002; 12869/2002), il ricorrente incidentale non ha interesse a dolersi delle diverse affermazioni contenute nella motivazione laddove, come nella specie, il dispositivo contenga, in parte qua, statuizioni conformi alle sue pretese sul punto.

7. Risulta invece fondato il quarto motivo del ricorso incidentale del C. (inerente alla mancata condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria), poichè il diritto del lavoratore al risarcimento dal danno per l’illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge alla data di tale anticipata risoluzione, sicchè dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito, il quale rientra nella nozione di credito di lavoro ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 3, dato che la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l’utilità economica che io stesso avrebbe tratto dall’esecuzione della prestazione, se non impedita dall’i (legittimo comportamento dell’imprenditore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4672/1993; 5993/1995; 10043/1996; 11718/2000; 29936/2008).

8. Conclusivamente il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale del C. meritano accoglimento nei limiti di cui in motivazione, mentre il primo motivo va dichiarato assorbito e il terzo va dichiarato inammissibile; il ricorso principale va invece integralmente rigettato e il ricorso incidentale adesivo della SES – Società Editrice Sportiva spa va dichiarato inammissibile. La sentenza deve quindi essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi ai suindicati principi e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo della SES; accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il primo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17368 Compromesso e clausola compromissoria

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Svolgimento del processo

P.N. conveniva davanti al Pretore di Forlì, l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., esponendo di aver stipulato con la convenuta una polizza di assicurazione infortuni e di aver subito un trauma distorsivo al ginocchio, per cui era stato ricoverato presso una casa di cura al fine di venir sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia, in esito alla quale era stata accertata una invalidità temporanea totale di giorni 50, una invalidità temporanea parziale di giorni 232 e postumi permanenti del 7%.

Deduceva, ancora, l’attore di aver chiesto alla Compagnia convenuta la liquidazione del danno, nella misura di L. 11.280.000, per l’invalidità temporanea, di L. 480.000 per otto giorni di degenza ospedaliera e di L. 11.200.000 per l’invalidità permanente, oltre al rimborso delle spese anticipate per la relazione del C.T. di parte;

asseriva che l’Assitalia, aveva corrisposto solo, la somma di L. 4.020.000.

Tanto premesso, e rilevata l’inefficacia, perchè vessatoria ex art. 1469 bis, n. 18, della clausola contrattuale che demandava la risoluzione della vertenza, in caso di disaccordo tra le parti circa l’entità delle il 11 lesioni, ad un collegio di tre medici, l’attore concludeva il per la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo nella misura risultante dovuta e previa detrazione dell’acconto.

Si costituiva la convenuta, eccependo l’incompetenza del giudice adito per l’esistenza, nel contratto, di clausola compromissoria e contestando la misura dell’indennizzo richiesto.

Con sentenza del 2001, il Tribunale di Forlì dichiarava l’improponibilità della domanda, condannando l’attore al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta.

Proponeva appello P.N. deducendo: 1) che, erroneamente, la controparte aveva qualificato la clausola inserita nel contratto come clausola arbitrale, riconducendola ad un arbitrato irrituale.

Secondo l’appellante, invece, si verteva in tema di perizia contrattuale con conseguente proponibilità della domanda avanti all’A.G.O.; 2) che la clausola ex adverso dedotta ed invocata era vessatoria ed inefficace ex art. 1469 bis, n. 18 per cui il primo giudice avrebbe dovuto dichiararne p l’inefficacia e decidere la causa nel merito. Invece il tribunale aveva ritenuto, erroneamente, che la disciplina dettata dall’art. 1469 bis c.p.c., in base alla L. 6 febbraio 1996, n. 52, di cui non poteva farsi applicazione retroattiva perchè il rapporto era nato anteriormente alla sua entrata in vigore.

La Corte d’appello rigettava il gravame.

Propone ricorso per cassazione P.N. con quattro motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso l’I.N.A. Assitalia s.p.a. (già Assistalia – Le assicurazioni d’Italia – s.p.a.).
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso P.N. denuncia "nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 e art. 183 c.p.c., comma 5 del "vecchio rito" e dunque motivazione omessa ed insufficiente circa un punto decisivo della controversia".

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello ha violato il principio posto dall’art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti.

L’eccezione, sollevata dall’antagonista, prosegue il ricorrente, riguardava l’incompetenza funzionale del giudice adito per l’esistenza di una clausola compromissoria e non vi era nulla in atti che consentisse di ipotizzare che la controparte intendeva eccepire che la controversia dovesse essere devoluta ad un collegio medico.

Aggiunge, inoltre, che la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente perchè non consente di comprendere l’iter logico seguito dalla Corte d’Appello.

Il motivo è infondato.

Il potere-dovere del giudice di merito di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra infatti il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza l’introduzione, nel tema controverso, di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass., 11 gennaio 2011, n. 455).

Nel caso in esame la Corte d’appello ha ritenuto che, anche se la parte convenuta ha utilizzato il termine "clausola arbitrale" in modo improprio, dal contesto delle argomentazioni si comprendeva come intendesse riferirsi ad una perizia contrattuale e non ad un arbitrato.

Si ha, infatti, arbitrato irrituale o libero quando la volontà delle parti è diretta a conferire all’arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva – che può richiedere anche l’accertamento di circostanze di natura tecnica – o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratti conclusi dalle stesse, poichè queste si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Si ha, invece, perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. La distinzione tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale (come quella tra detti istituti e l’arbitrato rituale) va ricercata con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso e alla volontà delle parti. La relativa indagine, pertanto, rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione se, come nel caso in esame, congruamente motivato e immune da errori di diritto (Cass., 22 giugno 2005, n. 13436).

Con il secondo e terzo motivo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente rispettivamente denuncia: 2) "violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 bis c.c., art. 111 c.c., comma n. 18, vecchia formulazione (ora trasfuso nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. t – c.d.

Codice del consumo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 ter c.c., vecchia formulazione (ora trasfuso nell’art. 34 D.Lgs. cit.); violazione dell’art. 1469 quinquies c.c., vecchia formulazione: violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. cit.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1349 c.c."; 3) "nullità della sentenza per omessa pronuncia ( art. 360 c.p.c., n. 4); motivazione inesistente o omessa circa un punto decisivo della controversia: violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 bis c.c., comma 1 vecchia formulazione, ora trasfuso nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1;

violazione dell’art. 1469 ter c.c., vecchia formulazione (ora trasfuso nell’art. 34 D.Lgs. cit.); violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 quinquies c.c., vecchia formulazione; violazione dell’art. 46 D.Lgs. cit.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1349 c.c.".

Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe dovuto procedere all’accertamento della vessatorietà sulla base della presunzione come sopra evidenziata o, in subordine, applicando il criterio posto dall’art. 1469 ter, secondo cui "la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende".

Il motivo è infondato.

Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l’impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio or comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (Cass., 22 maggio 2007, n. 11876).

Va peraltro rilevato che il dedotto contratto di assicurazione è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 febbraio 1996, n. 52 che ha introdotto l’art. 1469 bis c.c., e segg., per cui non era necessaria la specifica approvazione per iscritto.

Con il quarto motivo si denuncia "nullità della sentenza per omessa pronuncia ( art. 360 c.p.c., n. 4); motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 92 c.p.c.".

Parte ricorrente censura l’omessa pronuncia del giudice di merito circa la richiesta della compensazione delle spese di soccombenza.

Il motivo è infondato.

Perchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).

La Corte d’appello, avendo statuito la conferma integrale della sentenza di prime cure ha implicitamente rigettato la richiesta di compensazione delle spese.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

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