Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2012, n. 4555 Alimenti e mantenimento Alloggio Provvedimenti riguardo ai figli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza in data 19 dicembre 2005 il Tribunale di Lecce, che aveva già pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da R.R. e A.M.D., assegnava a costei la casa coniugale, ponendo a carico del R. un contributo di Euro 750,00, da versare mensilmente alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne D., ritenuto non ancora autosufficiente sul piano economico.

1.1 – La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del gravame proposto dal R., riduceva il contributo per il mantenimento del figlio D. ad Euro 400,00 mensili, confermando, nel resto l’impugnata decisione, anche con riferimento all’impugnazione incidentale proposta dall’ A., la quale aveva chiesto la declaratoria di inadempimento e la condanna del coniuge al pagamento delle somme non versate in relazione ai contributi dovuti per il mantenimento del figlio come determinati nella causa di separazione fino all’emanazione dei provvedimenti provvisori da parte del presidente del tribunale nel giudizio di divorzio, nonchè a rimborsare, previa prestazione di idonea garanzia reale, le spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla madre.

Quanto al contributo per il figlio D., si dava atto che costui aveva conseguito un diploma di laurea triennale ed era stato assunto come impiegato tecnico dalla Fiat Avio con decorrenza dal 2 novembre del 2005, con una retribuzione pari a circa Euro 1.500,00 mensili. Si osservava, tuttavia, che il giovane si era iscritto al biennio di specializzazione presso la facoltà di ingegneria di (OMISSIS), ragion per cui non poteva ritenersi che avesse conseguito una collocazione adeguata nel corpo sociale. Per tale ragione egli necessitava, quale studente lavoratore, di un contributo per proseguire gli studi che, avuto riguardo ai suoi emolumenti, poteva essere ridotto nei termini specificati. Per la medesima ragione veniva rigettata la domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare all’ A., non escludendosi che il figlio, benchè lontano per ragioni di studio, tornasse periodicamente dalla madre, avendo per altro ivi conservato la residenza.

1.2 – Quanto alle richieste dell’ A., si osservava che la stessa poteva avvalersi dei titoli costituiti dal verbale redatto in sede di comparizione nell’ambito della separazione personale e della sentenza successivamente intervenuta.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’ A., proponendo ricorso incidentale, cui il R. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 – Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 155 quater cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rilevandosi che, avendo la corte territoriale accertato che il figlio maggiorenne D. svolge attività lavorativa in (OMISSIS), essendo stato assunto a tempo indeterminato presso la Fiat Avio, il periodo che potrebbe trascorrere nella casa coniugale sarebbe veramente limitato, facendo venir meno quel collegamento stabile richiesto affinchè risulti integrato il requisito della convivenza.

2.2 – Il motivo è fondato.

La censura in esame, come puntualmente rilevato dal P. G. di udienza, implica una problematica – quella sulla nozione di coabitazione – traibile dall’art. 155 quater c.c., secondo cui il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Secondo un primo orientamento di questa Corte (Cass., 22 aprile 2002, n. 5857), la nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all’assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull’obbligo di mantenimento. In altra, più recente, pronuncia (Cass., 27 maggio 2005, n. 11320), questa Corte ha affermato che al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.

In virtù di tale indirizzo, la coabitazione non cessa per l’assenza, anche per periodi non brevi, del figlio per ragioni di studio o di lavoro. L’ampia accezione del rapporto di coabitazione, così elaborata, rivela profili di incompletezza che finiscono con il dilatare enormemente l’area semantica del termine coabitazione, con il rischio di farne sinonimo di ospitalità.

Anzitutto, sul piano linguistico essa fa uso esclusivamente del termine coabitazione e della locuzione rapporto di coabitazione, discostandosi dal linguaggio legislativo, sia della legge sul divorzio (che all’art. 6 comma 6 parla di figli che convivono oltre la maggiore età con il genitori), sia degli articoli del libro primo del codice civile, ove a vario titolo è coinvolto il rapporto di filiazione, nei quali si fa uso esclusivo del verbo "convivere" e del termine "convivenza".

Non sembra, poi, coerente con la ratio della persistenza della legittimazione iure proprio del genitore l’avere omesso una considerazione approfondita sull’estensione temporale della presenza del figlio nell’unità abitativa con il genitore già affidatario, affermandosi semplicemente che la presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza, per motivi di studio o di lavoro, anche per non brevi periodi, non comporta difetto di coabitazione allorchè il figlio ritorni ogniqualvolta gli impegni glielo consentano. Difatti, se in tanto la legittimazione persiste in quanto resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamene restano identiche le modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento, e se è vero che è proprio il fatto oggettivo della convivenza che vale a protrarre l’attività di cura materiale del figlio divenuto maggiorenne poichè il genitore convivente continua a effettuare tutte le prestazioni necessarie e adeguate alle e-sigenze di questo sostenendone direttamente e quotidianamente il peso economico, non sembra che possa sottovalutarsi l’estensione in un arco temporale determinato dell’assenza del figlio dalla sede della coabitazione solo ed esclusivamente perchè costui vi fa comunque ritorno non appena possibile e in ciò manifesta una volontà di non separarsi definitivamente dal genitore. D’altro canto, non si può negare che assenze protratte per lunghi periodi ben possono travolgere la sussistenza del rapporto di convivenza, pur quando intervallate da ritorni regolari alla sede dove si svolge la coabitazione. Volendo individuare dei criteri di giudizio per accertare la sussistenza o meno della coabitazione nelle zone grigie contrassegnate da una presenza pacificamente non diuturna dei soggetti che si assumono coabitanti, è da ritenere che quello definibile come criterio della regolarità del ritorno, il collegamento stabile con l’abitazione del genitore di cui parla il più recente indirizzo, debba necessariamente coniugarsi con il criterio della prevalenza temporale in relazione a una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) dell’effettiva presenza (ragion per cui nessun valore può attribuirsi, come mostra di ritenere la corte territoriale, al dato formale costituito dal certificato di residenza) del figlio nel luogo di coabitazione con il genitore o, in ogni caso, con il criterio della frequenza con cadenza regolare del ritorno in rapporto a quella stessa unità di tempo assunta per il criterio della prevalenza temporale.

2.3 – Non sembra che, con riferimento a entrambi gli orientamenti sopra indicati, la Corte territoriale abbia correttamente applicato la norma in questione, in quanto, pur dando atto che il figlio maggiorenne lavora stabilmente nella città di Torino e studia alla locale facoltà di ingegneria, afferma letteralmente che tutto ciò non esclude che egli torni periodicamente dalla madre, laddove l’indagine che si chiedeva alla corte di espletare era se e con quale frequenza il figlio tornava effettivamente presso l’abitazione coniugale assegnata alla madre, vale a dire di accertare la stabilità del rapporto di convivenza, tenendo anche conto delle condizioni di vita del figlio, delle ragioni dell’allontanamento dalla casa coniugale, della distanza fra il luogo in cui essa e sita e quello in cui il figlio si è trasferito, dei periodi reali di permanenza nell’ambiente familiare originario, che, in effetti, costituisce il fondamento della priorità da valutarsi nell’assegnazione della casa familiare.

3 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 quinquies c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ponendosi in evidenza la contraddizione fra l’accertato conseguimento dell’indipendenza economica, mediante assunzione a tempo indeterminato, con la percezione di uno stipendio – pari, all’incirca, ad Euro 1.500,00 – e la permanenza dell’obbligo di mantenimento.

Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte se, nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne, assunto con contratto a tempo indeterminato, svolgendo un lavoro attinente agli studi effettuati, avendo conseguito un diploma di laurea triennale, con stipendio iniziale da impiegato tecnico di 5^ livello e contratto aziendale che prevede l’erogazione di un premio di risultato variabile e di un premio di produzione, pur se iscritto all’Università degli Studi per la specializzazione, possa ritenersi non autonomo economicamente e, quindi, in diritto di percepire un assegno di mantenimento". 3.1 – Il motivo è fondato, nei sensi appresso indicati.

Deve in proposito richiamarsi l’orientamento, già espresso da questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo cui, in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata.

Una volta che sia provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno (ex multis: Cass. 24 gennaio 2011, n. 1611; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765).

La sentenza impugnata, nel valorizzare la circostanza della prosecuzione degli studi da parte di Ru.Da., ha omesso di accertare se, a prescindere da tale dato, di per sè non esaustivo, il figlio predetto, in relazione al percorso di studi intrapreso, alle condizioni economiche della famiglia, al tipo di occupazione, con riferimento alla corrispondenza alle aspirazioni professionali perseguite, nonchè all’entità della retribuzione, potesse aver raggiunto l’indipendenza economica, nei termini sopra delineati.

4 – L’accoglimento dei suddetti motivi, assorbenti rispetto alle restanti censure del ricorso principale e al ricorso incidentale, comporta la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, affinchè, in diversa composizione, applichi i principi sopra enunciati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1699

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Svolgimento del processo

La società ricorrente opera nel settore della progettazione, realizzazione, produzione e posa in opera di cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale per conto terzi.

Nell’ambito dell’esercizio di tale attività essa ha richiesto, il 13 luglio del 2005, il rilascio di due autorizzazioni per l’installazione di altrettanti cartelli pubblicitari lungo la SS 45 Bis "Gardesana Occidentale", rispettivamente al km 52 + 900 lato sinistro 53+100 lato destro, km 54+350 lato sinistro, km 54+500 lato destro e al km 54+600 lato destro.

A seguito del preavviso di diniego, motivato con riferimento alla pretesa esistenza, a distanza inferiore da quella prevista dall’art. 51 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, di una pluralità di segnali di prescrizione e nonostante le osservazioni presentate, le istanze sono state rigettate.

Ritenendo illegittimi tali provvedimenti negativi, gli stessi sono stati impugnati con il ricorso in esame in cui sono stati dedotti i seguenti vizi:

1. violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 51 e 77 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. I dinieghi impugnati si fondano sulla presenza di segnali stradali di prescrizione, la distanza minima dai quali risulterebbe violata dalla installazione richiesta, collocati, però, in spregio ed in violazione dell’art. 77 del citato regolamento. A norma di tale disposizione, infatti, ogni cartello di prescrizione dovrebbe riportare, sul retro, la specificazione dell’ente proprietario della strada, il marchio della ditta che lo ha fabbricato, l’anno di fabbricazione e gli estremi dell’ordinanza di apposizione in esecuzione del progetto di installazione previsto dal codice della strada. Secondo parte ricorrente, non la semplice irregolarità della formale assenza delle suddette indicazioni sui cartelli, ma il mancato rispetto del suddetto iter procedimentale determinerebbe l’illegittimità del posizionamento dei segnali e, conseguentemente, dei dinieghi fondati proprio sulla presenza dei segnali stessi.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, senza, però, dispiegare alcuna specifica difesa.

Con ordinanza n. 1731/06, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame delle istanze alla luce di quanto da parte ricorrente dedotto in ordine alla validità delle preesistenti autorizzazioni.

In vista della pubblica udienza, la difesa erariale ha depositato una relazione nella quale ANAS s.p.a. ha evidenziato come "pur in assenza del progetto di cui all’art. 77, comma 2 del Regolamento C.d.S., permane l’obbligo per l’ente proprietario della strada di disciplinare la circolazione mediante l’installazione degli appositi segnali", l’obbligo del posizionamento dei quali sarebbe imposto dagli altri articoli del codice della strada. Ne discenderebbe che "E’ la stessa esistenza del segnale, a prescindere dall’eventuale suddetto progetto, a rendere necessaria l’applicazione delle prescritte distanze legali".

Proprio in ragione di ciò l’ente proprietario della strada ha ritenuto di confermare i dinieghi censurati.

Parte ricorrente ha, quindi, replicato sottolineando come i segnali stradali non possano essere collocati se non sussista, a monte, un atto deliberativo dell’ente che manifesti l’esigenza di sicurezza.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’art. 77 del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del codice della strada) introduce un sistema di armonizzazione della segnaletica stradale che passa attraverso il subordinare l’apposizione dei segnali di indicazione e prescrizione alla previa predisposizione di un progetto, interessante un’intera strada o una parte di essa, in modo da garantire omogeneità nelle segnalazioni, evitare l’eccessiva concentrazione di segnali che potrebbero inficiarne l’efficacia, assicurare la corrispondenza tra apposizione ed effettive condizioni della strada ed esigenze della sicurezza.

La stessa disposizione, inoltre, impone di riportare, sul retro del segnale di prescrizione, la specificazione dell’ente proprietario della strada, il marchio della ditta che lo ha fabbricato, l’anno di fabbricazione e gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

Incontestato, anche da parte ricorrente, che il rispetto di tale formalità non può ritenersi inficiante la legittimità dell’eventuale ordinanza che avesse prescritto il posizionamento del segnale, sarebbe, invece, rilevante l’assenza di tale titolo giustificativo.

Nel ricorso in esame si sostiene che a tale carenza non sarebbe possibile sopperire facendo ricorso all’interpretazione della normativa operata dalla Corte di Cassazione laddove la stessa, nelle controversie tra privati in termini di ascrivibilità della responsabilità a quanti avessero disatteso segnalazioni prescrittive di guida, ancorchè illegittimamente posizionate, ha affermato il principio della salvaguardia degli effetti delle prescrizioni impartite dal segnale. Per quanto di interesse, infatti, oggetto del contendere sarebbe la regolarità dell’esercizio del potere, che dovrebbe avvenire nel rispetto della rispondenza al regolamento che lo disciplina. Diversamente si incorrerebbe, sempre secondo la tesi della P., nel rischio di un proliferare di segnali stradali non muniti di progetto al solo scopo di impedire la posa di cartelli pubblicitari.

Il Collegio ritiene, però, che la mancata adozione di un progetto per il posizionamento del segnale possa essere configurata come una mera irregolarità.

Premesso che la norma non individua alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dell’iter progettuale, la ratio della disposizione è evidentemente quella di garantire, anche attraverso il contenimento del loro numero e l’individuazione della posizione più confacente, la maggiore efficacia in termini di sicurezza della segnaletica. Tutto il procedimento disciplinato dall’art. 77, quindi, ha come scopo principale quello del perseguimento di una regolamentazione del traffico che abbia come unico obiettivo la sicurezza della circolazione stradale.

Ciò chiarito, l’assenza di una specifica ordinanza di apposizione del segnale potrebbe, invero, in linea di principio, inficiarne la legittimità, ma il Collegio ritiene che l’eventuale rimozione del segnale o l’esclusione della sua efficacia prescrittiva (anche in termini di obbligo di rispetto delle distanze) non possano prescindere, data la particolare rilevanza del bene perseguito – e cioè la sicurezza della circolazione stradale – dall’accertare se la presenza dello stesso sia giustificata da ragioni oggettive o oggettivamente riscontrabili (la presenza di un incrocio, di un tratto di strada pericoloso ecc.). Ciò che dovrebbe ritenersi determinante, al fine di valutare l’eventuale possibilità di posizionamento di impianti pubblicitari, non sarebbe, quindi, la presenza o meno dell’ordinanza legittimante il posizionamento del segnale, ma la sussistenza o meno della condizione oggettiva che ha determinato l’apposizione del segnale stesso. L’obbligo di rispetto delle distanze imposte deve, quindi, ritenersi sussistere fino all’eventuale rimozione del segnale stesso, previo accertamento dell’illegittimità della sua presenza, perché non giustificata dalle specifiche condizioni che la legittimerebbero.

Parte ricorrente, però, non entra nel merito delle singole prescrizione e, quindi, della legittimità dei singoli segnali, censurando l’eventuale assenza delle condizioni giustificanti la loro apposizione, ma si limita a dedurre una mera violazione formale che, in ragione di quanto già detto, non appare sufficiente a far venire meno l’obbligo di rispetto delle distanze conseguente alla mera presenza del segnale.

Ne discende che la fisica esistenza dei segnali in parola determina l’operare dell’obbligo di rispetto delle distanze minime da essi e, quindi, la legittimità del diniego di apposizione di cartelli pubblicitari in violazione di esse (sulla prevalenza del regime giuridico della strada, rispetto alla eventuale irregolarità dell’apposizione del segnale si veda T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 20 dicembre 2010, n. 7596). Legittimità che avrebbe potuto essere negata solo laddove, nel ricorso, fosse stato richiesto l’accertamento dell’illegittimità dei segnali stradali esistenti e la conseguente rimozione degli stessi, dimostrando a tal fine l’assenza delle condizioni di fatto che ne giustificherebbero il posizionamento.

Solo la rimozione dei segnali di prescrizione farebbe venire meno l’obbligo di rispetto delle distanze che, invece, non può non sussistere finché il cartello si deve presumere legittimo, perché di fatto presente, a prescindere dalla circostanza che la sua apposizione non sia stata preceduta dall’approvazione dell’apposito progetto di cui all’art. 77 del DPR 495/92.

Ne discende il rigetto della domanda di annullamento.

Le spese del giudizio possono, però, trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della controversia e la sua definizione in via interpretativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato dalla parte ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che deve rimanere a carico della stessa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10028

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la signora C.D.R. ha impugnato la determinazione (della quale è stata chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui la si è esclusa dal concorso indetto per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.24 del 25.3.2011).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.11.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessata è stata regolarmente sottoposta ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nella D.R. (risultata, si cita testualmente, "carente sul piano della determinazione e dell’autorevolezza" e tendente "ad evitare situazioni di confronto") delle richieste caratteristiche attitudinali (con particolare riferimento all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo");

che, nel corso del(lo stesso) colloquio di approfondimento, il soggetto in questione (scarsamente "adattabile ad un ambiente strutturato e complesso") ha confermato le criticità che erano precedentemente emerse.

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;

che, in una materia quale quella di cui è causa, non è neppure astrattamente ipotizzabile un contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione (non potendosi, ovviamente, far riferimento agli esiti di altre procedure selettive: o, peggio, ai giudizi positivi ottenuti durante l’espletamento di servizi prestati in altre Forze Armate),

il Collegio (rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’apposito bando di concorso: e che l’interessata tende – a ben vedere – a confondere l’idoneità psichica, assolutamente non in discussione, con quella attitudinale) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 129628/AFP/Alloggi di servizio, datato 17.6.2011, avente ad oggetto il versamento della somma di Euro 50.645,33, comprensiva di interessi legali, salvo conguaglio, dovuta a titolo di canoni di occupazione per alloggio di servizio, oltre alla comunicazione del 1.4.2011.

Avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili lamentando, in particolare: – la prescrizione dei presunti canoni; – il fatto che il mancato pagamento sarebbe stato dovuto ad una mancata quantificazione e aggiornamento del canone da parte dell’Amministrazione; l’erroneità dei conteggi eseguiti dall’Amministrazione in relazione alle somme dovute a titolo di canone e di interessi.

L’Amministrazione ha depositato una nota datata 12.12.2011, con documenti allegati, affermando la correttezza del proprio operato e rappresentando, tra l’altro, che in data 31.10.2011 l’Agenzia del Demanio ha trasmesso le nuove stime relative agli alloggi in base alle quali l’Amministrazione sta eseguendo la riliquidazione delle quote da versare a titolo di canoni di occupazione pregressi e correnti (all. 23 alla nota PA 12.12.2011).

Il Collegio – rilevato che la causa ha ad oggetto il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha chiesto il pagamento di canoni relativi ad un alloggio di servizio del ricorrente – ritiene che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo, va considerato che, ai sensi dell’art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) del D.Lgs. n. 104 del 2010, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) …; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria rientrano le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, mentre la giurisdizione del giudice amministrativo si estende al rapporto derivante dal provvedimento di assegnazione e non attiene a corrispettivi. Si tratta di vicenda del rapporto che attiene strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che, in relazione allo stato di bisogno, hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, e non si tratta invece di controversia relativa ad aspetti patrimoniali nel rapporto tra concedente ed assegnatario (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009 , n. 728).

La controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario – e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego – giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell’esercizio delle sue funzioni", così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti (Cassazione civile , sez. un., 30 aprile 2008 , n. 10870; Corte Conti , sez. I, 23 settembre 2008 , n. 408).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

– compensa tra le parti le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.