Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12667 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Ufficio di Gioia del Colle (BA) dell’AGENZIA delle ENTRATE, L.N. ("dottore commercialista"), in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 52/05/05 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (depositata il 30 agosto 2005) che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (159/13/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Bari la quale aveva recepito il ricorso con cui egli aveva impugnato l’"avviso… a mezzo del quale l’Agenzia…

sottoponeva ad accertamento" ("per l’anno 1996") la sua dichiarazione facendo "applicazione… dei parametri previsti dal DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 21 marzo 1997".

L’Agenzia delle Entrate instava per il rigetto dell’impugnazione; il suo ufficio locale non svolgeva attività difensiva.
Motivi della decisione

p. 1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio osservando:

– "l’accertamento basato su presunzioni dotate di gravitar precisione e concordanza, quale la ricostruzione del reddito con ricorso ai parametri o agli studi di settore, è legittimo, facendo salvo… il diritto del contribuente di dimostrarne l’inattendibilità mediante prova contraria";

– "nel caso… il contribuente", "per neutralizzare l’accertamento basato sul calcolo parametrico", ha esposto, come "cause giustificative", oltre allo "sfasamento temporale tra periodo in cui si effettua la prestazione e quello dell’effettivo incasso", il "contemporaneo svolgimento di attività di coltivazione del terreno e di attività professionale" ("il contribuente esibiva" la "dichiarazione di variazione dati presentata in data 4 ottobre 1995 all’Ufficio IVA", "due assegni… per l’importo complessivo di L. 18.601,410 corrisposti dall’AIMA a titolo di contributo per seminativi");

– dagli "atti di causa… non si riscontra… l’effettivo esercizio di un’attività produttiva o di un… impegno lavorativo alla coltivazione del terreno" ("circostanza che non viene dimostrata").

Il giudice di appello, inoltre, ha precisato:

– "il contributo AIMA", considerata la "politica agricola comunitaria tendente ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione", "veniva corrisposto anche in ipotesi di ritiro di seminativi dalla produzione", ovverosia per "mettere da parte" i terreni…

utilizzandoli a scopi non agricoli";

– "l’Ufficio fa rilevare, e non viene contraddetto, che "il contribuente è titolare di un unico terreno di 26 are registrato come pascolo".

In definitiva, per la Commissione Tributaria Regionale, "la presunta seconda attività non è idonea a dimostrare lo scostamento parametrico, perchè la sua attività professionale non ha sicuramente subito una sensibile diminuzione della capacità lavorativa".

p. 2. Il ricorso del contribuente.

Questi censura la decisione con cinque motivi.

A. Con il primo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione… della L. … del 1995, n. 549, art. 3, comma 185, e D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/E del 20 ottobre 1999" ("nullità radicale…

dell’avviso di accertamento opposto per violazione di norme procedurali") esponendo che "l’Agenzia… ha omesso di eseguire approfonditamente e con efficacia la fase del contraddittorio, dalla quale avrebbe potuto e dovuto desumere l’infondatezza della pretesa erariale".

B. Con la successiva doglianza il contribuente denunzia "violazione e falsa applicazione… della L. n. 400 del 1988, art. 11" adducendo la "nullità radicale… dell’avviso di accertamento opposto per vizio dei DD. P.C.M. di approvazione dei parametri" in quanto non "adottati previo parere del Consiglio di Stato".

C. In terzo luogo il L. denunzia "violazione e falsa applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3; L. n. 241 del 1990, art. 3; L. n. 212 del 2000, art. 7" eccependo la "nullità radicale… dell’avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione" ("mera citazione di norme ed enunciazione di formule stereotipate"; "ha ignorato… le deduzioni fornite" da esso "contribuente, procedendo all’applicazione automatica dei parametri e recependone acriticamente le risultanze matematiche, che… integrano soltanto una presunzione semplice"; "il documento opposto non è "motivato in relazione ai presupposti di fatto" e non riporta "le ragioni giuridiche che lo hanno determinato"").

D. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); art. 2129 c.c…. eccependo la nullità radicale… dell’avviso di accertamento opposto per l’inesistenza di ogni presunzione dotata di gravita, precisione e concordanza": "nel caso… non è detto quali siano gli altri indizi dotati di gravita, precisione e concordanza sui quali si basa la pretesa dell’Amministrazione".

E. Nel quinto (ultimo) motivo il contribuente denunzia "una insufficiente motivazione" in ordine al suo "impegno lavorativo diretto alla coltivazione del terreno… posseduto" affermando (a) che "l’importo complessivo di L. 18. 601.410" corrisposto "dall’AIMA" non costituiva (come ritenuto dal giudice di appello) "incentivo al ritiro di seminativi dalla produzione" ma "aiuto supplementare alla produzione di grado duro (cfr. copia della domanda di compensazione al reddito – raccolto 1996 e cfr. copia della fattura n. (OMISSIS) emessa da Agri Conf srl relativa all’acquisto di grano duro da seme)", e (b) che "erroneamente… l’Ufficio e la CTR" lo "considerano… "titolare di un unico terreno di 26 are registrato come pascolo"" atteso che dalla "nota di variazione del 18 novembre 1993 dell’Ufficio Tecnico Erariale" ("allegata" in "copia") "si evidenzia la variazione di qualità del terreno da pascolo a seminativi, nonchè l’estensione dello stesso… di 24 ettari e non di sole 26 are".

p. 3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

A. Il primo motivo è inammissibile.

La doglianza, infatti, si risolve nella mera affermazione (preceduta dal richiamo di qualche frase che si assume tratta da "Circolari Agenzia delle Entrate") secondo cui "l’Agenzia… ha omesso di eseguire approfonditamente e con efficacia la fase del contraddittorio, dalla quale avrebbe potuto e dovuto desumere l’infondatezza della pretesa erariale", quindi nella sola esposizione del giudizio (intuitivamente interessato) del contribuente sulla concreta osservanza delle disposizioni (L. … del 1995 n. 549, art. 3, comma 185, e D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/E del 20 ottobre 1999") che si assumono violate; tal giudizio, peraltro, è ridotto a generiche espressioni ("approfonditamente e con efficacia") dalle quali è del tutto impossibile evincere le ragioni in base alle quali l’Ufficio "avrebbe potuto e dovuto desumere l’infondatezza della pretesa erariale" non essendo stato riprodotto in ricorso (come impone l’art. 366 c.p.c.) il contenuto testuale nè delle "giustificazioni" addotte dal contribuente nella "fase del contraddittorio" (in ordine alla quale il L. si è limitato a dire che "nel corso del contraddittorio del 12 settembre 2001" egli dichiarava e comprovava l’insussistenza delle condizioni idonee a legittimare l’accertamento solo sulla base dei parametri") nè dell’atto impositivo impugnato.

B. L’infondatezza del secondo motivo dì ricorso discende dal rilievo (Cass., trib.: 11 febbraio 2009 n. 3289 e 5 novembre 2010 nn. 22553 – 22555) che la L. n. 549 del 1995, art. 3 "il comma 186" "attribuisce al (solo) "Presidente del Consiglio dei ministri" il potere di approvare ("sono approvati"), "su proposta del Ministro delle finanze", "parametri" elaborati (ex comma 184) dal "Dipartimento delle entrate" dello stesso Ministero e non prevede nessuna partecipazione del Consiglio di Stato al complessivo iter amministrativo".

Sulla questione, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, va ribadito che la obbligatorietà di detta partecipazione (quand’ anche sub specie di "parere") non può affermarsi neppure in forza della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, (che la prescrive per la emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dei regolamenti necessari "per disciplinare" le materia previste dalla stessa norma) perchè, a prescindere dall’accertamento della natura effettivamente regolamentare del provvedimento di approvazione dei parametri, comunque (cfr., Cass., trib., 19 aprile 2006 n. 9129), come chiarito dalla Corte delle leggi (ordinanza n. 297 depositata il 28 luglio 2004).

(a) "nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce… che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottali con regolamento governativo ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17" e;

(b) questa, "nel fare un elenco delle materie che devono essere disciplinate con il regolamento", "non fa menzione della materia tributaria".

C. La censura contenuta nel terzo motivo ("nullità radicale…

dell’avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione") è inammissibile per due ragioni.

C1. La sentenza impugnata, invero, si è limitata a esporre (peraltro solo nella parte dedicata allo "svolgimento del processo") che "il ricorrente", in primo grado, aveva eccepito "la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3; nel corpo della decisione, però, non vi è nessun cenno all’esame di tale questione e, comunque, ad una qualche decisione sulla stessa; il ricorrente, dal suo canto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non indica quale sia il punto, anche implicito, in cui la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dato un suo giudizio (negativo per il contribuente) sulla "motivazione" dell’atto impositivo.

L’esposta situazione evidenzia la sussistenza, non già della "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360… c.p.c., n. 3" delle norme denunziate nel motivo ("D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3; L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7"), ma solo di un possibile (se il motivo di doglianza è stato ritualmente riproposto al giudice di appello) error in procedendo dato dalla omessa pronuncia sul punto in violazione del principio posto dall’art. 112 c.p.c., (per il quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda").

Siffatto errore, come noto (Cass., 2^, 18 maggio 2011 n. 10921, che richiama, tra le innumeri, "Cass. 22 novembre 2006 n. 24856, 14 febbraio 2006 n. 3190, 19 maggio 2006 n. 11844, 27 gennaio 2006 n. 1755, magia 24giugno 2902 n. 9159, 11 gennaio 2002 n. 317,27 settembre 20.00 n. 12790, 28 agosto 2000 n. 11260, 10 aprile 2000 n. 4496, 6 novembre 1999 n. 12366"), determina la nullità della sentenza, quindi un vizio che "dev’essere… fatta valere…

esclusivamente… in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e non già", come anche nel caso, "con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5".

C.2. La valutazione della sussistenza e della sufficienza della "motivazione" di un atto di imposizione fiscale, poi, involge, come per qualunque atto amministrativo, l’interpretazione dell’atto stesso in quanto è necessario ricostruire l’intento dell’amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in considerazione del suo contenuto complessivo e, se rilevante, in base al comportamento tenuto dall’amministrazione: questa interpretazione, come noto (Cass., trib.: 8 ottobre 2007 n. 21040; 1 ottobre 2007 n. 20649; 25 gennaio 2006 nn. 1436 e 1437; 5 dicembre 2005 n. 26389; 1 aprile 2005 n. 6870; 25 marzo 2005 n. 6504; id., 3^, 2 agosto 2004 n. 14783; id., 1^, 8 aprile 2004 n. 6942; id., lav., 16 marzo 2004 n. 5369; trib., 29 settembre 2003 n. 14482; id., 1^, 20 settembre 2003 n. 13954; id., lav., 22 agosto 2003 n. 12370; id., 3^, 5 giugno 2001 n. 7584), costituisce un apprezzamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza, quindi per violazione di quegli stessi canoni ermeneutici (artt. 1362 e ss. c.c.) che presiedono alla interpretazione dei contatti, ovverosia per vizi che nel caso non sono stati assolutamente dedotti.

L’apprezzamento del fondamento della censura afferente all’interpretazione dell’atto di imposizione fiscale, inoltre, proprio perchè pertinente al contenuto di un documento, impone alla parte che in sede di legittimità denunci l’erronea valutazione di quel documento ad opera del giudice di merito – pena l’inammissibilità del motivo di censura – di riprodurre nel ricorso (art. 366 c.p.c.), in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo (Cass.: trib., 1 ottobre 2007 n. 20649; trib., 1 giugno 2007 n. 12884, tra molte; 3^, 10 agosto 2004 n. 15412), il documento nella sua integrità anche al fine di porre questo giudice di legittimità in condizione di valutare la rilevanza della censura stessa.

Nel caso il ricorrente non ha affatto trascritto l’avviso di accertamento che ritiene affetto dal vizio denunziato.

D. La "violazione e falsa applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); art. 2729 c.c." – con conseguente "nullità radicale… dell’avviso di accertamento opposto per l’inesistenza di ogni presunzione dotata di gravita, precisione e concordanza" (in particolare perchè "nel caso… non è detto quali siano gli altri indizi dotati di gravita, precisione e concordanza sui quali si basa la pretesa dell’Amministrazione") -, denunziata con la quarta doglianza, deve essere esclusa in base al principio (da ribadire per carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria) affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 18 dicembre 2009 n. 26635) secondo cui:

– v’la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese";

– "il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente" stesso.

Secondo le sezioni unite, quindi, il sistema di "accertamento" dei redditi "per standard" (tra i quali anche quello, qui rilevante, fondato sui cd. "parametri") "trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale", "contraddittorio" che, nel caso, per ammissione dello stesso contribuente, vi è stato.

E. Il quinto (ultimo) motivo, infine, è inammissibile perchè:

(a) la denunzia di "insufficiente motivazione" in ordine al titolo giuridico ("incentivo al ritiro di seminativi dalla produzione" o "aiuto supplementare alla produzione di grado duro") dell’"importo complessivo di L. 18.601.410" corrisposto "dall’AIMA" non è accompagnata, come impone l’art. 366 c.p.c., nè dalla trascrizione del contenuto testuale sia della "domanda di compensazione al reddito – raccolto 1996" che della "della fattura n. (OMISSIS) emessa da Agri Conf srl" nè dalla specificazione delle ragioni per le quali da quei documenti il giudice del merito avrebbe dovuto (e quello di rinvio dovrebbe) trarre la prova del secondo dei titoli su indicati;

(b) della questione concernente la "variazione di qualità del terreno da pascolo a seminativi" e la "estensione dello stesso" ("24 ettari e non… sole 26 are") non vi è traccia nella sentenza impugnata, con conseguente sua inammissibilità per novità (cfr.

Cass., 3^, 12 ottobre 2010 n. 21015, secondo cui "ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche dì indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 aprile 2004, n. 6656)"); la stessa, peraltro e comunque, è fondata su documento ("nota di variazione del 18 novembre 1993 dell’Ufficio Tecnico Erariale") del quale, ancora in violazione dell’art. 366 detto, non si indica il luogo ed il tempo processuali di esibizione al giudice del merito e la cui produzione, per la prima volta innanzi a questo giudice di legittimità, è vietata dall’art. 372 c.p.c., comma 1, per il quale "non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso".

p. 4, Delle spese processuali.

Per la sua totale soccombenza il ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è tenuto a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 (quattromilacinque-cento/00), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 23-10-2013, n. 43366

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25/06/2012 il Giudice di pace di Foligno ha assolto R.L.G., perchè il fatto non costituisce reato, dall’imputazione ex art. 612 c.p., di avere "minacciato di un ingiusto danno V.C. durante un colloquio telefonico con le stesso attinente il pagamento delle mensilità maturate in relazione all’attività di barista dallo stesso espletata presso il locale (OMISSIS) in occasione del quale si evidenziava come il pagamento avvenuto a mezzo assegno non fosse stato corrisposto per mancanza di fondi".

Il giudice di pace ha rilevato che dalla lettura del capo di imputazione non appariva alcun elemento concreto di fatto idoneo ad evidenziare quale ingiusto danno sarebbe stato minacciato alla persona offesa.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto, a fronte dell’inadeguata descrizione del fatto contestato, il giudice, tenuto conto dell’intervenuto decesso della persona offesa, avrebbe dovuto acquisire, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., la denuncia querela, per poi trasmettere gli atti al P.M., attesa la nullità del decreto di citazione, in tal modo consentendo al P.M. di richiedere decreto di archiviazione, qualora nessun altro elemento contenuto nel suo fascicolo consentisse di individuare le frasi minacciose. Tale iter era reso necessario dalla possibilità di richiedere successivamente la revoca del decreto di archiviazione, qualora fossero emerse persone informate sui fatti e non identificate nella fase delle indagini preliminari, in ragione dell’esistenza in vita della persona offesa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, in quanto l’evidente indeterminatezza del fatto contestato, privo della specificazione delle minacce rivolte, imponeva al giudice di rilevare la nullità della citazione in giudizio e di trasmettere gli atti al P.M. per le sue conseguenti determinazioni.

E’ infatti evidente che un giudizio penale può legittimamente svolgersi e concludersi con una pronuncia avente attitudine al giudicato solo in relazione ad un fatto storico precisamente individuato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione – Sez. I Civile – Sent. del 22.03.2010, n. 6861 Divorzio, assegnazione casa coniugale, assegno divorzile, figli, indipendenza economica (2010-06-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25/7/1998, A. A. chiedeva pronunciarsi separazione personale con addebito dal marito F. M. Con ricorso depositato il 29/7/1998, quest’ultimo chiedeva pronunciarsi separazione dalla moglie. Venivano riuniti i procedimenti.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 9/6-25/6/2003, dichiarava la separazione personale dei coniugi senza addebito, assegnava la casa coniugale all’A.; condannava il F. alla corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio D., maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.

Con ricorso depositato il 15/9/2004, il F. proponeva appello avverso la sentenza predetta, in punto assegnazione della casa coniugale e corresponsione dell’assegno periodico per la moglie e per il figlio maggiorenne.

Costituitosi il contraddittorio, l’A. chiedeva rigettarsi l’appello proposto e, in via incidentale, dichiararsi l’addebito al marito ed elevarsi l’assegno di mantenimento a suo favore.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 22/11-7/12/2005, elevava l’assegno di mantenimento a favore dell’A.; rigettava l’appello principale e, per il resto, quello incidentale.

Ricorre per cassazione F. M., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, l’A..

Il F. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Va accolta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, per tardività del controricorso. Il ricorso è stato notificato dal F. in data 3/4/2006; il controricorso doveva essere notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 369-370 c.p.c. entro venti giorni dal termine stabilito per il deposito del ricorso stesso (giorni venti dalla notificazione).

Il controricorso è stato notificato in data 28/7/2006, e dunque ben oltre il termine prescritto.

Va dichiarato inammissibile per tardività il controricorso, del cui contenuto non si potrà tenere conto.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 155, 156 c.c.; 115, 116 c.p.c.; 2734 e 2735 c.c.; 229 c.p.c.) ed omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in punto assegnazione della casa coniugale all’A., ritenuta ingiusta e gravatoria, in quanto questa, fin da tempo anteriore alla separazione non l’aveva mai abitata.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che dalle informative richieste alla Guardia di Finanza emerge che l’A. abita con la figlia M. nell’abitazione sita in (…), e cioè nella casa ex coniugale. Pur essendo il F. proprietario esclusivo dell’abitazione, per giurisprudenza costante (tra le altre Cass. n. 6774/90; n. 2574/94), è legittima l’assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli (sulla posizione di M. non vi sono contestazioni) maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 155, 156 c.c.; 115, 116 c.p.c.; 2734 e 2735 c.c.; 229 c.p.c., in punto condanna a corrispondere assegno all’A. per sé e per il figlio D.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Il giudice a quo esamina specificamente la posizione reddituale delle parti, valutando assai più solida quella del F., precisando che l’A. non svolge più alcuna attività lavorativa, tra quelle in precedenza saltuariamente espletate.

Quanto alla posizione del figlio D., maggiorenne, la prova dell’autosufficienza economica e della non convivenza con la madre, che escluderebbe la legittimazione di questa a ricevere jure proprio l’assegno per il figlio, a titolo di rimborso (così Cass. n. 11320/05), doveva essere fornita dall’obbligato (al riguardo Cass. n. 565/98).

Precisa la sentenza impugnata che non è stata fornita prova di un’attività lavorativa stabile, e tale da garantire a D. un sufficiente reddito proprio, anche se questi “sembrerebbe non vivere più ad (…)”. È evidente che il dubbio espresso dal giudice a quo è strettamente collegato alla condizione di non autosufficienza economica del soggetto.

Come precisa questa Corte (Cass. n. 11320/05, già indicata), la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.

Il trasferimento ad altro Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere collegato – come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale – ad una ricerca di lavoro, magari provvisoria. Sarebbe ipotizzabile una scissione tra domicilio, luogo in cui il soggetto ha stabilito (o conservato) la sede principale dei suoi affari ed interessi (personali e patrimoniali) e residenza, luogo di dimora abituale (provvisoriamente differente), come indicato dall’art. 43 c.c.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso e non avendo il resistente svolto difese orali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 22.03.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 06-11-2006, n. 23622 SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – ORDINANZA – PROCEDIMENTO – ISTRUTTORIE – Verbale di accertamento – CIRCOLAZIONE STRADALE- Regolamentazione di aspetti particolari della circolazionesu singole strade

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Svolgimento del processo

C? R? propose opposizione innanzi al giudice di pace di Torino avverso il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti il ? dalla Polizia Municipale per l’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9 per avere egli superato di oltre 40 Km/h il limite di velocità stabilito con ordinanza Dirigenziale del 30.01.01, La violazione venne accertata a mezzo di apparecchio TELELASER ed fu immediatamente contestata al contravventore.

Il giudice di pace, con sentenza del 20.12.2002, ha rigettato l’opposizione avendo ritenuto che il limite di velocità era stato legittimamente imposto è che il rilevamento della velocità eccessiva, con l’attribuzione al veicolo del contravventore, erano correttamente avvenuti.

Avverso la sentenza del giudice di pace il C. ricorre per cassazione con due motivi. Il Comune di Torino resiste con controricorso.

All’udienza del 15.2. 32006 questa Corte ha disposto l’acquisizione dello Statuto adottato dalla Città di ?.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 6, 7 e 142 C.d.S.; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 3 e 4 e art. 107 nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 sul rilievo che, come disposto dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 6 C.d.S. deve individuarsi nel sindaco l’organo legittimato ad emettere le ordinanze di cui all’art. 4 e che l’art. 7, comma 9 assegna a diverso organo di governo la competenza a delimitare le aree pedonali e le zona a traffico limitato. La mancata inclusione delle ordinanze in tema di viabilità tra gli atti esplicitamente demandati ai dirigenti ed elencati nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 non è casuale ed il legislatore del 1992 (codice della strada) era già conscio della delimitazione dei compiti assegnati ai dirigenti con la precedente L. n. 142 del 1990, il cui contenuto è stato ricalcato dal D.Lgs. n. 267 del 2000. In definitiva, il limite di velocità sul tratto di strade percorso dal ricorrente, imposto dal Dirigente comunale invece che dal Sindaco, quale Organo di governo, era da considerarsi illegittimo ed il relativo provvedimento doveva essere disapplicato dal giudice di merito. La censura non è fondata.

1. a Lo Statuto della Città di ? non reca norme specifiche sulle competenze dei Dirigenti comunali e rimanda alle disposizioni di L.(artt. 40 e 65).

1. b La normativa di riferimento è, nella specie, quella dell’art. 142 C.d.S., nel quale si prevede che gli "enti proprietari delle strade", senza ulteriori specificazioni, possono fissare i limiti minimi e massimi di velocità. Ma è pur vero che l’art. 7 C.d.S. assegna al Sindaco il potere di emettere, ordinanza per stabilire, tra l’altro, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente relativi alla circolazione sulle strade comunali.

1. c Si deve, tuttavia, necessariamente premettere che gli artt. 4, 5, 6, 7 e 142 C.d.S. sono entrati in vigore ben prima che il D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel Decreto 30 marzo 2001, n. 165 e, segnatamente, art. 4), e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sistema normativo testè citato ha introdotto nel governo degli enti locali, il fondamentale principio (già recepito nella L. 8 giugno 1990, n. 142) della netta separazione tra la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (spettante ai dirigenti) ed i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo), individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici la fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione, senza, peraltro, la necessità di alcuna previa approvazione di apposita disciplina statutaria e regolamentare, stante – come si è ritenuto da condivisibile giurisprudenza amministrativa (ex aliis: T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7^, 02/11/2005, n. 18229) – il carattere immediatamente precettivo e non programmatico della normativa in esame.

1. c In tale prospettiva, non può esservi dubbio che competa ai dirigenti la disciplina della circolazione stradale che nei suoi aspetti concreti, assume ad oggetto l’adozione di sole specifiche misure di limitazione della circolazione veicolare per determinate esigenze e viene attuata con provvedimenti a contenuto limitativo o inibitorio, adottati in presenza di ragioni contingenti e, come tali, non necessariamente collocabili in ambito programmatico ma piuttosto ancorabili ai profili tecnico-gestionali dell’amministrazione.

Competerà, invece, gli organi deliberanti dell’ente, nell’ambito del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la disciplina del traffico attuata a mezzo di atti normativi e di indirizzo a contenuto programmatolo e recanti la previsione e la delimitazione di intere zone e la configurazione di un sistema generale della circolazione e dell’assetto del territorio con riferimento al traffico veicolare e pedonale nel territorio comunale.

In definiva rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti che – pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l’attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 – siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie: il limite di velocità su una determinata strada), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli art. 6 e 7 C.d.S., precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 3, attesa la natura meramente esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione, come emerge chiaramente dal testo di questa, che espressamente dichiara di segnalare solo alcuni atti "in particolare".

Del resto, il D.Lgs. n. 267 del 2002, art. 107 comma 5 stabilisce che a decorrere dalla sua entrata in vigore "le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo 1^ del titolo 3^ l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50 comma 3 e dall’art. 54" (ipotesi nella specie non ricorrenti).

2. Col secondo mezzo il ricorrente denunzia violazione a falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2700 c.c. art. 142 C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, L. n. 689 del 1981, art. 23 comma 12 nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

L’apparecchio Telelaser, impiegato nel caso concreto, misura la velocità a distanza di oltre trecento metri dalla postazione dell’operatore e l’attribuzione della velocità rilevata dall’apparecchio al veicolo del presunto contravventore è frutto di un apprezzamento personale del verbalizzante in quanto lo strumento non è in grado di fissare e documentare quale sia il veicolo puntato. Nella specie, peraltro, era emerso dalla prova il mancato controllo del mirino dell’apparecchio di tal che la carenza ben poteva essersi sommata all’errore umano rendendo, nel complesso, inattendibile il rilevamento ed il verbale.

Neppure tale censura è fondata.

2. a Secondo la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte, deve ritenersi non solo legittimo ma anche attendibile, ai fini della prova del fatto contestato, il rilevamento della velocità effettuato a mezzo di apparecchiature elettroniche debitamente omologate che fissano la velocità dei veicoli in un dato momento, pur senza un rilevamento fotografico del veicolo, che viene supplito dalla diretta osservazione dei verbalizzanti e dal valore di prova privilegiata del verbale da essi redatto, da cui può essere derivata l’attribuzione della velocità rilevata dall’apparecchio al veicolo del contravventore (Cass. nn. 5873, 10106, 21360, 21408, 21241/2004; 943, 1234, 4785, 8232, 8675/2005).

2. b ÿ principio ancora una volta costantemente affermato da questa Corte che, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata soltanto ai giudizi valutativi oppure alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.

Riaffermando tale principio, questa Corte (Cass. civ. Sez. 1^, 03/12/2002, n. 17106) ha, tuttavia, ritenuto che il rilevamento del numero di targa di un autoveicolo non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore e che, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale di verbalizzanti, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto.

2. c Nel caso di specie il giudice di pace ha esplicitamente e correttamente ricondotto sul piano della prova il problema delle identificazione del veicolo puntato – e successivamente fermato per la contestazione immediata – ed ha ritenuto, con proprio apprezzamento, la coincidenza tra i due veicoli (puntato e fermato), avendo valutato attentamente le deposizioni dei verbalizzanti e le circostanze del caso concreto. Simile apprezzamento di fatto, rientrando nei poteri esclusivi demandati al giudice di merito, non merita censure in questa sede essendo immune da vizi logici.

2. d Il giudice di pace non ha mancato di rilevare – ed il rilievo è assorbente ai fini della inammissibilità della relativa censura contenuta nel ricorso odierno – che i vizi (peraltro non dimostrati) dell’apparecchio, denunziati genericamente nell’atto di opposizione, erano stati esposti solo in sede di discussione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui euro cinquecento per onorario, oltre spese fisse, IVA, CPA e d altri accessori di legge.

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