Corte Costituzionale, Sentenza n. 53 del 2012, in tema di possibilità di avvalersi di professionalità esterne per organi regionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2011, depositato in cancelleria l’11 luglio 2011 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2011. Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 4 luglio 2011 e depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimita’ costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale». Riferisce il ricorrente che l’art. 5 della legge regionale impugnata prevede l’inserimento, dopo il comma 3 dell’art. 14 della l.r. n. 23 del 2008, del comma 3-bis, il quale dispone che «Il Presidente del Consiglio regionale puo’ avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita’ esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari» e che «Il contenuto dell’incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio». Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione censurata, cosi’ disponendo, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente alla Regione di avvalersi del supporto di professionalita’ esterne sulla base di meri "rapporti fiduciari", indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni − in base alla quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» e in presenza di specifici presupposti −, e senza prevedere, in alternativa, altri criteri selettivi, ugualmente idonei a garantire la professionalita’ del collaboratore. Inoltre, la disposizione dell’art. 5 in esame si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. 2. – Si e’ costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate infondate e che, comunque, il secondo motivo di ricorso sia dichiarato inammissibile. Quanto alla questione relativa all’art. 5 della legge regionale censurata, detta disposizione non conterrebbe alcuna deroga al principio delle «necessarie garanzie di professionalita’ e competenza», come sarebbe dimostrato dal fatto che l’analoga previsione di cui all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2008 («Il Presidente della Giunta Regionale puo’ avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalita’ esterne in numero non superiore a tre,scelte sulla base di rapporti fiduciari»), non e’ stata oggetto, a suo tempo, di impugnativa governativa. 3. – Con memorie depositate, rispettivamente, in data 31 gennaio e 1° febbraio 2012, la Regione Piemonte e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno illustrato le proprie conclusioni, insistendo per l’accoglimento delle stesse. 4. – Con decreto del 14 febbraio 2012, il Presidente della Corte costituzionale, sentito il Giudice relatore, disponeva lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della questione di legittimita’ costituzionale avente ad oggetto l’art. 14, comma 3, della legge regionale del Piemonte n. 7 del 2011. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 5 (oltre che dell’articolo 14, comma 3) della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale». La disposizione censurata (art. 5 cit.) inserisce, nella legge regionale n. 23 del 2008 – in tema di organizzazione degli uffici regionali, della dirigenza e del personale – e, in particolare, nell’art. 14 di tale legge, il comma 3-bis, che autorizza il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita’ esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito di delineare il contenuto dell’incarico ed i rapporti del soggetto assunto con le altre strutture. Essa, pertanto, interviene sulla normativa regionale previgente, dettata per disciplinare le strutture di vertice dell’organizzazione regionale, introducendo, per il Presidente del Consiglio regionale – in aggiunta all’ufficio del Capo di Gabinetto del Consiglio – un’ulteriore forma di collaborazione fiduciaria. Secondo il ricorrente, la norma citata, da un lato, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, buon andamento e imparzialita’ della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto autorizzerebbe il ricorso al supporto di una professionalita’ esterna, indipendentemente dal rispetto dei criteri dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – che prevede che il ricorso a tali forme di collaborazione possa avvenire solo in presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilita’ di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, ed altri, e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria – dall’altro, determinerebbe l’invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo nella disciplina dei rapporti di diritto privato. 2. – La questione, promossa con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e’ fondata. Questa Corte ha piu’ volte affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione puo’ derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 citato, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalita’ dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione. Tale principio e’ stato ribadito anche con specifico riferimento a disposizioni regionali, simili a quella oggi impugnata, che miravano a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con persone esterne in ausilio dell’attivita’ di un proprio organo di vertice o di altra struttura politica (Presidente e componenti della Giunta, Presidente del Consiglio regionale e gruppi consiliari). Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare. In ragione della specificita’ degli uffici di diretta collaborazione, questa Corte ha affermato (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarieta’ dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico. Tuttavia, questa Corte ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalita’ e competenza. Questa Corte, in particolare, ha affermato che «la Regione, per accentuare tale carattere ben puo’ derogare ai criteri statali, purche’ preveda, pero’, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalita’ dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni» (sentenza n. 252 del 2009). Principi ribaditi, sia pure con riferimento a diversa censura, dalla sentenza n. 7 del 2011, nella quale, dichiarando non fondata la questione di legittimita’ costituzionale sollevata in riferimento ad una corrispondente disposizione regionale della Liguria, e’ stato affermato che la disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi «rispettosa di tali principi, perche’ essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarieta’ del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalita’ maturata in incarichi di responsabilita’ o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto – la deroga a quelli, piu’ rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001». 3. – La norma della Regione Piemonte censurata si pone in palese contrasto con i suesposti principi. Essa, invero, dispone che la individuazione della professionalita’ esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalita’ del collaboratore esterno. Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008. La forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata ne’ a precisi limiti temporali ne’ ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). 4. – Resta assorbita la questione sollevata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separata pronuncia la decisione sulla ulteriore
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 14, comma 3, legge
Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 5 della
legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del
personale».
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 86 Atti del procedimento Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 10.12.1984 e depositato in data 3.1.1985, il ricorrente, nelle qualità di proprietario di un fondo, sito in Spilinga, in località Prigoli, alla partita 1028, catast. Fog. 3, part. 176, di qualità seminativeirrigue, classe 1° superficie Ha 2,a 15, ca 60, pervenuto in forza di testamento olografo del nonno omonimo (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980), lamentava che il suddetto fondo era stato interessato dalla procedura ablativa de qua, mediante gli epigrafati provvedimenti, avverso cui svolgeva i seguenti motivi di diritto:

1) violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 13 della legge 25.6.1865 n. 2359. violazione dei principi in materia di espropriazione per pubblica utilità – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti – illegittimità derivata;

La delibera di approvazione del progetto che, ai sensi dell’art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, non conterrebbe i termini di inizio e fine dei lavori, ma solo un generico riferimento.

2) Violazione di legge – violazione in particolare art. 10 e 11 della legge 22.10.1971 n. 865 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per difetto dei presupposti – omessa istruttoria;

Non sarebbero stati depositati gli atti della procedura ablatoria de qua, né sarebbe stato inviato l’avviso agli espropriandi.

3) Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1- Violazione art. 71 della legge 25.6.1865 n. 2359. violazione del procedimento- violazione artt. 24 e 113 Cost.. Eccesso di potere per travisamento – contraddittorietà ed illogicità omessa istruttoria – ed altri aspetti;

Pur essendo il ricorrente titolare del fondo in forza di testamento olografo del nonno omonimo (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980), nella Deliberazione di C.C. sarebbe indicato il nominativo del diverso proprietario P.G. fu S., mentre gli atti espropriativi sarebbero stati notificati agli altri eredi, ma non al ricorrente (che sarebbe maggiormente inciso dalla procedura de qua), che non avrebbe ricevuto neanche l’atto di avviso per l’immissione in possesso, almeno 20 giorni prima della data prevista.

4) Violazione di legge – violazione art. 284 e 299 e 300 TULCP 3.3.1934 n. 383. Violazione art. 9 del D.L. 28.2.1983 n. 55. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;

Vi sarebbe carenza di copertura delle spese, in quanto sarebbe insufficiente la somma stanziata, che sarebbe coperta soltanto con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 228.2.1983 n. 55;

5) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione D. Reg. Calabria 30.5.1983 n. 18. Incompetenza. Violazione art. 106 DPR 24.7.1977 n. 616. Illegittimità Costituzionale in relazione agli artt. 5 e 128 Cost. dell’art. 19 della legge regionale 30.5.1983 n. 18. Violazione TULCP 4.2.1915 n. 148;

Trattandosi di competenza comunale delegata, il potere di emanare gli atti ablativi si dovrebbe ritenere attribuito al Consiglio Comunale ex art.131 del T.U. n. 148 del 1915, poiché l’art. 19 della legge regionale n. 18/1983 non potrebbe modificare le competenze comunali anche in relazione a materie trasferite, nella specie per il Sindaco, poiché, in tal caso, sarebbe costituzionalmente illegittimo, ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.

6) Eccesso di potere per manifesta illogicità – difetto di motivazione -omessa ponderazione- sviamento – manifesta incongruità della scelta operata – ed altri profili.

Mancherebbe ogni motivazione in ordine alla localizzazione dell’opera che sarebbe anche illogica, poiché allungherebbe l’originario tracciato.

Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Non si costituiva il Comune intimato per resistere al presente ricorso.

Alla pubblica udienza del 19.11.2010, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Vengono impugnati gli epigrafati provvedimenti della procedura ablativa avente ad oggetto: "Approvazione progetto per costruzione strada residenziale di collegamento via Manzoni con via Diaz", relativamente al fondo di proprietà del ricorrente, sito in Spilinga, in località Prigoli, alla partita 1028, catast. Fog. 3, part. 176, di qualità seminativeirrigue, classe 1° superficie Ha 2,a 15, ca 60, pervenuto in forza di testamento olografo del nonno (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980).

2. Ritiene il Collegio, per ragioni di logicità e di coerenza espositiva, di dover preliminarmente esaminare il terzo profilo di gravame, con cui il ricorrente deduce che, pur essendo titolare del fondo in forza di testamento olografo del nonno omonimo (atto in notar di Transo Rep. n. 53813 del 10.6.1980), nella Deliberazione di C.C. sarebbe indicato il nominativo del diverso proprietario P.G. fu S., mentre gli atti espropriativi sarebbero stati notificati agli altri eredi, ma non al ricorrente (che sarebbe maggiormente inciso dalla procedura de qua), che non avrebbe ricevuto neanche l’atto di avviso per l’immissione in possesso, almeno 20 giorni prima della data prevista.

Ad avviso del Collegio, gli atti della procedura ablativa, fra cui anche il decreto di esproprio possono essere legittimamente notificati all’intestatario catastale del fondo, essendo onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione. Né, nella specie, parte ricorrente allega alcun principio di prova, inteso a dimostrare che, nella specie, sarebbe stato effettuato l’aggiornamento catastale del passaggio della proprietà dal defunto titolare del bene a ciascuno degli eredi e/o che l’Amministrazione era, comunque, a conoscenza dei nominativi degli effettivi proprietari, fra cui il ricorrente. Del resto, la notifica all’intestatario catastale, anziché all’effettivo proprietario dei beni, può, eventualmente, spiegare rilievo soltanto in ordine alla decorrenza del termine per l’opposizione avverso la stima dell’indennità, nonché all’eventuale diritto di conseguire gli interessi ed i danni per la ritardata riscossione dell’indennità stessa, senza incidere sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, e, pertanto, non abilita detto effettivo titolare ad invocare l’abusività dell’occupazione del fondo al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essa derivanti (Cons. Stato Sez. IV, 02 giugno 1984 n. 429; Cass. Civile Sez. Un. 2 aprile 1984 n. 2147).

Pertanto, la censura non può essere condivisa.

3.Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato non conterrebbe i termini di inizio e fine dei lavori, ma soltanto il generico riferimento, "entro diciotto mesi dall’adozione del decreto di inizio dei lavori" ed all’occupazione "che dovrà convertirsi in espropriazione definitiva entro cinque anni".

Com’è noto, il provvedimento di approvazione del progetto, che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, deve contenere, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, la determinazione dei termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, affinché, sin dal primo atto del procedimento espropriativo, sia evidenziato con certezza il periodo di compressione del diritto di proprietà. Il che comporta che tali termini devono essere indicati in modo certo e puntuale. Nella specie, i termini precitati, ancorchè non sono espressamente indicati mediante date precise, sono comunque determinabili in modo certo ed inequivocabile, "per relationem", mediante il riferimento al Decreto di occupazione d’urgenza del Sindaco del Comune di Spilinga prot. n. 2813 del 19.9.1984, senza che residui al riguardo alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione.

Poiché, quindi, nella specie, non emerge la possibilità di una illegittima dilatazione del periodo di compressione della proprietà oltre i limiti consentiti, la censura non può essere accolta.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che non sarebbero stati depositati gli atti della procedura ablatoria previsti né a sé stesso, né agli altri comproprietari espropriandi.

Gli adempimenti di cui all’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concernenti il deposito nella segreteria del comune di una relazione esplicativa dell’opera, correlata dai prescritti documenti, non implicitamente abrogato dall’art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1, devono trovare applicazione anche nei procedimenti espropriativi, nei quali l’effetto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera discende direttamente dall’atto di approvazione del progetto, anche al fine di garantire che, in tutte le fasi della procedura di espropriazione, i rapporti fra l’amministrazione ed i soggetti titolari delle situazioni soggettive incise dal provvedimento ablatorio siano informati al principio del contraddittorio, nonché al fine di consentire la riconosciuta facoltà di prospettare le proprie valutazioni in ordine alla realizzanda opera pubblica.

Nella specie, quanto alla posizione del ricorrente, l’omissione discende dal (presumibile) mancato aggiornamento catastale che potrebbe aver determinato l’omessa notifica a tutti gli eredi del de cuius, non avendo il ricorrente prodotto alcuna prova in ordine all’avvenuto aggiornamento catastale del passaggio della proprietà dal defunto titolare del bene a ciascuno degli eredi nonché in ordine alla circostanza secondo cui l’Amministrazione sarebbe stata, comunque, a conoscenza dei nominativi degli effettivi proprietari, fra cui il ricorrente.

Quanto alla posizione degli altri coeredi, la censura appare formulata in modo generico e dubitativo e, comunque, non appare supportata da interesse rilevante ex art. 100 cpc, non avendo, peraltro, costoro interposto gravame.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce carenza di copertura delle spese, in quanto sarebbe insufficiente la somma stanziata, che sarebbe coperta soltanto con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 228.2.1983 n. 55.

Ad avviso del Collegio, l’art. 284 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, che richiede la copertura finanziaria di ogni spesa dell’amministrazione, deve ritenersi rispettato quando la delibera comunale indichi una previsione di spesa che non appaia "ictu oculi" nè fittizia, nè illogica e risulti che al finanziamento si provvede con i fondi anche in futuro nella disponibilità dell’ente, disponendo a carico del bilancio comunale ogni maggiore spesa.

Ed invero, risulta sottratto alla sede giurisdizionale un giudizio di merito sulla congruità della spesa presunta e, comunque, nella specie, l’indicazione della copertura di spesa può essere considerata non carente, in quanto il finanziamento mediante mutuo erogato dalla Cassa DD.PP. costituisce un ordinario sistema di anticipazione dell’onere economico e posto che non è messa in discussione la possibilità del comune di far fronte agli oneri che ne derivano (conf.: T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 1 aprile 2003, n. 579).

Il motivo è, quindi, infondato.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce che, trattandosi di competenza comunale delegata, si deve ritenere che il potere di emanare gli atti ablativi sia attribuito al Consiglio Comunale ex art.131 del T.U. n. 148 del 1915, ma, se si ritiene che l’art. 19 della legge regionale n. 18/1983 detti le competenze comunali anche in relazione a materie trasferite, per il Sindaco, se ne deve dedurre l’illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.

Va al riguardo osservato che l’art. 18 della legge regionale 30 maggio 1983 n. 18 ha attribuito al Presidente della Giunta Regionale della Calabria le funzioni in materia di lavori pubblici non delegate con la medesima legge, "fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".

A sua volta, il successivo art. 19 ha delegato ai Sindaci l’esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta Regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è di spettanza dei Comuni.

Ma, per come detto, ai sensi del cennato art. 18, l’attribuzione delle funzioni al Presidente della Giunta Regionale sconta un periodo di vigenza temporale ben preciso: "fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".

Non si pone, quindi, una questione di legittimità costituzionale in relazione a tale normativa transitoria, peraltro superata dalla sopravvenuta normativa di cui alla legge regionale 13.5.1996 n. 7, con cui la Regione Calabria ha inteso rimodulare la propria organizzazione amministrativa, adeguandola ai principi espressi, a livello nazionale, dal D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra i quali la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione (cfr. art. 12), attribuendo la funzione di indirizzo e controllo agli organi di governo ed agli organi che sono direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 16) e quella di gestione ai dirigenti, che sono responsabili sia dell’attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell’organizzazione e dell’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti, se attributari di soli compiti istruttori (art. 17).

Pertanto, la censura va rigettata.

7. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla localizzazione dell’opera che sarebbe anche illogica per il fatto che allungherebbe l’originario tracciato.

Gli atti di programmazione, pur essendo ampiamente discrezionali, non si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, il quale non può impingere nel merito delle scelte effettuate dalla p.a. e può riguardare solo vizi che "ictu oculi" appaiano di eccesso di potere in alcune figure sintomatiche, quali l’illogicità, la contraddittorietà, l’ingiustizia manifesta, l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della determinazione. Ciò, in quanto si tratta di provvedimenti assunti all’esito di complesse procedure, nel corso delle quali sono, di norma, acquisite, discusse e definite tutte le valutazioni connesse con la realizzazione dell’opera pubblica. Nella specie, le osservazioni di parte ricorrente, genericamente riferibili ad un percorso tortuoso, sembrano, piuttosto, tendere ad impingere nel merito delle scelte tecnicoamministrative e non contengono elementi sufficienti per far ritenere sussistenti vizi di macroscopica illogicità.

Pertanto, la censura non merita adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

L’omessa costituzione in giudizio esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-02-2011, n. 1279 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente partecipava alla sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, costituente titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

L’ammissione alla procedura selettiva era riservata ai docenti non abilitati che avessero svolto attività di insegnamento nelle scuole statali per un periodo di almeno 360 giorni, di cui almeno 180 in anni scolastici a partire dal 94/95. L’O.M. n. 153/99 che tale procedura disciplinava, prevedeva inoltre che l’attività di insegnamento della regione cattolica o delle materie ad essa alternative, non potesse considerarsi valida ai fini dell’integrazione del requisito di servizio necessario ai fini dell’ammissione, in quanto "non prestata su posti di ruolo né relative a classi di concorso".

Potendo vantare – il ricorrente – solo attività di insegnamento della religione cattolica, veniva escluso dalla procedura.

Il medesimo interponeva gravame precisando in quell’occasione che l’O.M. 153/99 era già stata oggetto di impugnazione nella parte in cui dettava le norme relative all’irrilevanza dell’insegnamento della religione cattolica, pendente presso la sezione al n. 9595/2000 RG.

Articolava quindi censure relative a vizi derivati dall’asserita illegittimità dell’OM citata.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’OM 153/99, impugnata dal ricorrente nell’ambito del giudizio n. 9595/2000 RG., è stata giudicata legittima dalla Sezione con sentenza n. 12337/2003 (emessa con riferimento all’analogo giudizio di cui al n. 14624/99) con la quale si è respinto il ricorso argomentando, in parte motiva, circa la non irragionevolezza della previsione censurata.

La mancanza, nel ricorso oggetto di odierno esame, di autonome censure che rimarchino vizi non derivati dall’OM la cui illegittimità, in ragione di quanto detto, risulta incontrovertibilmente esclusa, non può che determinare il rigetto dello stesso.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed allo stato della giurisprudenza all’epoca di introduzione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti del spese delle stesso
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 02-03-2011, n. 8337 ebbrezza Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso presentato dal difensore C.A. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello presentato ex art. 322 bis c.p.p. avverso il provvedimento del Gip che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura di proprietà sequestratagli nell’ambito di procedimento penale che lo vedeva indagato della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il Tribunale riteneva di essersi già pronunciato su analoga impugnazione (riesame che veniva riqualificato appello) e ne dichiarava l’inammissibilità.

Il ricorrente contesta tale decisione, senza peraltro produrre alcuna documentazione a supporto, sostenendo che si sarebbe trattato di impugnazioni diverse (appello avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo e richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo), onde erronea sarebbe stata la decisione del tribunale.

Il ricorso è inammissibile per evidente genericità, giacchè la documentazione di riferimento non è stata rinvenuta nel fascicolo processuale ed il ricorrente non ha assolto l’onere di produrre detta documentazione a supporto della doglianza.

E’ davanti al giudice di merito che, nel caso, potrà farsi valere il novum normativo introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, a seguito del quale, modificandosi gli artt. 186 e 187 C.d.S., la confisca del veicolo, ivi prevista come obbligatoria, ha assunto natura di "sanzione amministrativa accessoria", e non più penale;

essendo da ciò derivato che, in vista della confisca, deve ormai escludersi che possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, giacchè, in base a quanto disposto dall’art. 224 ter C.d.S., il sequestro ai fini della confisca del veicolo deve essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa (cfr. Sezione 4, 17 dicembre 2010, Tira, non massimata).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.