Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 13-10-2011, n. 36907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 3027 del 8.10.2009 la Corte di Appello di Milano confermava parzialmente la condanna inflitta dal Tribunale di Milano a P.R. ai sensi degli artt. 628 e 392 c.p. per essersi impossessato, attraverso violenza e minaccia, di beni e di denaro sottraendoli al gestore di un bar.

Avverso la pronunzia della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i seguenti motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge nella procedura di notificazione della sentenza di appello alla parte contumace.

Con un secondo motivo il ricorrente contesta la inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 628 c.p. ritenendo che l’imputato – impossessatosi in concorso con il proprio fratello di un cambiamonete custodito in un bar profferendo minacce agli astanti, brandendo un coltello da cucina e così costringendo il gestore ad aprire l’apparecchio e a farsi consegnare il denaro ivi contenuto – non abbia in effetti commesso il delitto di rapina giacchè, per come emerso dagli atti, l’imputato versava in un grave stato di ubriachezza che lo rendeva del tutto inoffensivo.

Con un terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione con riguardo alle dichiarazioni rese da alcuni testi e dalla stessa parte offesa:

sottolineando i primi che il riprovevole comportamento dell’imputato non poteva comunque considerarsi minaccioso; precisando la seconda che comunque l’imputato era persona amica ottenebrata dall’alcol.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge nella procedura di notificazione della sentenza di appello alla parte contumace, l’esperimento del presente ricorso dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione sottraendo ragione alla sollevata censura.

Circa i restanti motivi, il ricorso si esaurisce in una dettagliata ricostruzione dei fatti tesa a valorizzare conclusioni nel merito diverse da quelle raggiunte dalla Corte di Appello e come tali insindacabili in questa sede a fronte della coerenza della alternativa ricostruzione oggetto della sentenza impugnata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile, per ripetere una formula giurisprudenziale ricorrente, con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39299 Cause di non punibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nella vicenda si contesta al B.E. di aver aiutato Bu.St., marito (non legalmente separato) di Z. T., ad assicurare il prodotto ed il profitto del reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.. L’oggetto del favoreggiamento reale è costituito da quattro quadri, sottratti dal Bu. alla moglie Z., nel corso della separazione.

Il G.U.P. ha ritenuto l’assenza del reato presupposto per essere stata la sottrazione commessa dal coniuge separando, persona non punibile.

1.) L’impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale.

Il Procuratore della Repubblica di Brescia e il Procuratore generale di Brescia ricorrono entrambi avverso la sentenza di non luogo a procedere 31 marzo 2011 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, nei confronti del B. deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta da entrambi i ricorrenti inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dei disposti dell’art. 379 c.p..

Nella specie risulta che il Giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere, nei confronti dell’imputato, per il contestato delitto di favoreggiamento reale, sul rilievo che il reato presupposto di furto dei quadri non è punibile a norma dell’art. 649 c.p. "essendo stato commesso dal coniuge in corso di separazione".

Rilevano i ricorrenti che tale conclusione non è conforme alla interpretazione della fattispecie prevista dall’art. 379 c.p., affermata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di favoreggiamento postula esclusivamente la previa commissione di fatti che "nella loro struttura ontologica integrino la fattispecie prevista dalla norma penale, essendo irrilevante, ai fini del perfezionamento delle fattispecie penali presupposte, la sussistenza di cause soggettive di non punibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità (si cita in proposito: Cass.pen. sezione. 6, r.v. 197970 e S.U. R.v. 218769).

Il solo Procuratore generale con un secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione rispetto al verbale di denuncia- querela di furto, sporto da Z.T..

Osserva sul punto il ricorso:

a) che l’affermazione della sussistenza della causa di non punibilità, prevista dall’art. 649 c.p., risulta contraddetta dal verbale di denuncia-querela presentato il 29.1.2010 da Z. T.;

b) che con tale atto la persona offesa ha dichiarato espressamente di denunciare per furto non solo il coniuge Bu.St. con il quale "è in fase di separazione", ma anche tale D.N.E., concorrente materiale nell’azione di sottrazione dei quadri, persona rispetto alla quale non si prefigura alcuna causa di non punibilità o improcedibilità;

c) che avendo la causa di non punibilità, prevista dall’art. 649 c.p., natura personale essa non si estende ad eventuali concorrenti (si cita: Cass. 4, n.26389 del 7.5.2009,R.v. 244385), ne consegue che il reato presupposto del delitto di favoreggiamento reale (il furto) è comunque punibile e procedibile quantomeno nei confronti del concorrente estraneo.

2.) le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.

Premesso che il fondamento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano e caratterizzano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali, va ribadita la regola secondo cui, come avviene in tema di furto (cass. pen. sez. 4 26386/2009 Rv. 244385), la causa di non punibilità, prevista dall’art. 649 c.p. ha natura strettamente personale, con la conseguenza che, nella specie, il B., autore della condotta di favoreggiamento, consistita nell’assicurare al Bu., marito non legalmente separato di Z.T., il prodotto ed il profitto della sottrazione, realizzata dal coniuge predetto (con l’aiuto di un terzo) in danno della moglie, risponde a pieno titolo della violazione dell’art. 379 c.p., attesa l’inapplicabilità a suo favore della causa soggettiva di non punibilità.

Dal rilevato errore di diritto consegue l’annullamento della gravata sentenza, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio che, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, si attenga alla regala juris enunciata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42652

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria polacca ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa ad un procedimento penale a carico di S.A., imputata del reato previsto dall’art. 270 c.p. polacco, par. 1.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività e l’assunzione di atti in territorio di (OMISSIS).

Conseguentemente la rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del luogo di custodia della documentazione contrattuale richiesta si indica quale Corte d’appello competente quella di Torino.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministro della giustizia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45373

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Svolgimento del processo

1. – Con Sentenza in data 29 gennaio 2010 la Corte di appello di Bari – Sezione minorile, confermava la decisione del GUP del Tribunale per i minorenni della stessa sede giudiziaria con la quale, in esito a giudizio abbreviato, C.G. e F.M. erano stati condannati, applicate la diminuente della minore età con prevalenza sulle contestate aggravanti e la riduzione del rito, ciascuno alla pena di anni sette di reclusione in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata rapina aggravata in concorso e di tentato omicidio aggravato in concorso.

2.- I fatti come ricostruiti dalle pronunce di merito si verificarono il (OMISSIS): una pattuglia dei carabinieri, allertata da una chiamata anonima pervenuta al centralino della Compagnia CC di (OMISSIS) che segnalava che una persona anziana era stata rinchiusa nella sua casa ed era percossa da alcuni ragazzi, si recò presso l’abitazione di Ci.Lu. e, dopo aver bussato inutilmente, sfondò la porta e rinvenne il Ci. sdraiato per terra, sporco di sangue e ferito; all’interno dell’abitazione, che si presentava a soqquadro ed allagata, i militari trovarono anche i minori F. M. e C.G. con i vestiti sporchi di sangue. Durante la successiva perquisizione all’interno della casa vennero ritrovate e sequestrati un’accetta, una sbarra di ferro del tipo usato per appendere pensili e un flessibile, visibilmente sporchi di sangue.

L’anziano ferito, subito condotto presso l’Ospedale di (OMISSIS) ove gli venivano riscontrate numerose ferite da taglio e punta localizzate sul capo, sul collo, sul viso e sul polso, riferiva ai carabinieri che i due ragazzi erano entrati nella sua abitazione e lo avevano minacciato dicendo che se non avesse consegnato loro il danaro in suo possesso lo avrebbero scannato, al suo diniego lo avevano aggredito selvaggiamente colpendolo ripetutamente con una accetta ed un altro oggetto che erano nella sua abitazione, desistendo solo dopo l’intervento dei militari.

Ritenevano i giudici di merito che le emergenze processuali dimostrassero, inequivocamente, la sussistenza del delitto di tentato omicidio ascritto ai due minori e non il diverso, più lieve, reato di lesioni personali invocato da entrambe gli imputati. Gli oggetti usati per l’aggressione, le parti del corpo attinte, in particolare il collo in prossimità della carotide, la profondità delle ferite da punta e taglio, nonchè la differenza di età tra gli aggressori e la vittima, i primi sedicenni e il secondo di settantotto anni, l’accanimento nel colpire l’aggredito erano tutti indici obbiettivi, secondo i giudici di appello, della volontà omicida degli imputati.

In tal senso doveva, quindi, essere disattesa la richiesta difensiva di espletamento di perizia medico legale volta a stabilire se vi fosse stato pericolo di vita per la vittima, e se la condotta fosse stata effettivamente rivolta a cagionarne la morte.

La corte territoriale respingeva la richiesta della difesa di C.G. volta ad ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova ritenendo fondate le ragioni esposte nell’ordinanza 31 luglio 2009 con la quale tale richiesta era stata disattesa dal giudice di primo grado.

Quanto al trattamento sanzionatorio la corte d’appello reputava congrua ed adeguata alla gravità dei fatti ed alla personalità dei minori imputati, la pena irrogata dal giudice di primo grado e affermava la non sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche per entrambe gli imputati.

4.- Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari propongono ricorso personalmente F.M. e l’avvocato Giuseppe Scarano, difensore di C.G..

4.1.- F.M. chiede l’annullamento con rinvio della sentenza gravata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 89 e 133 c.p. e per violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28; lamenta che la corte d’appello: – non abbia tenuto conto, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, delle sue difficili condizioni di vita sociale e familiare quali risultanti dalle relazioni dei diversi Servizi Sociali interessati e degli operatori dell’IPM di (OMISSIS);

– non abbia tenuto conto, con riguardo alla concessione della diminuente di cui all’art. 89 c.p., delle sue condizioni di salute mentale accertate dal servizio di Neuropsichiatria Infantile di (OMISSIS) e confermate dalla perizia medico-legale disposta d’ufficio, secondo la quale le pregresse patologie psichiatriche avevano determinato un deficit della capacità di intendere e volere sussistente anche al momento della commissione del reato;

– non abbia applicato, ai fini della quantificazione della pena, i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.;

– non abbia considerato la possibilità di concedere il beneficio della messa alla prova, pure invocato con i motivi di appello, e non abbia motivato la mancata ammissione al beneficio stesso.

Con atto successivamente inviato via fax il minore ricorrente ha fatto pervenire una relazione della Comunità di recupero terapeutico – educativo presso la quale si trova dal 23 marzo 2011. 4.2.- Nell’interesse di C.G. il difensore deduce:

a) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione del D.P.R. n. 448 del 1998, artt. 9 e 28, la corte d’appello, infatti, cosi come il giudice di primo grado, hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per l’ammissione alla misura della messa alla prova pur risultando in atti la complessa e difficile situazione familiare e sociale del minore che deponeva per una valutazione della sua personalità in esito alla prova.

I giudici di merito hanno omesso l’indagine sulla personalità dell’imputato e, in conseguenza, hanno ingiustificatamente respinto la richiesta di sospensione del processo e la messa alla prova. b) Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, in relazione alla non disposta perizia medico legale finalizzata a verificare se, per l’entità e l’ubicazione delle lesioni, la parte offesa abbia corso pericolo di vita e se la condotta dell’imputato sia stata obiettivamente rivolta ed idonea a cagionarne la morte. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p., in particolare la corte d’appello ha omesso di accertare con quali corpi contundenti i due imputati abbiano aggredito la persona offesa, la quale ha denunciato di essere stata percossa con un tubo dell’acqua rotto dai due minori, inoltre i carabinieri hanno rinvenuto in un secchio di ferro una accetta con il manico di legno che presentava nel manico e nella parte di metallo vistose macchie di sangue. Ciò lascia presumere che l’anziana vittima non sia stata colpita con l’accetta ma con altri corpi contundenti di per sè non idonei a dimostrare la volontà omicida, posto anche che le lesioni dimostrano che non è stata impressa una particolare forza nello sferrare il colpi. L’azione, con giudizio ex ante, non era idonea a cagionare la morte della persona offesa e non poteva essere considerata in – equivocamente diretta a tale fine. La sentenza gravata, sul punto, non ha fornito motivazione in quanto nulla ha detto circa la richiesta difensiva di valutare l’effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio in particolare: – i mezzi utilizzati per offendere, – le modalità dell’azione, – la sede corporea attinta, – il numero delle lesioni.

Ha altresì omesso di motivare in relazione alla circostanza relativa all’effettivo pericolo di vita patito dalla persona offesa anche alla luce della prognosi di guarigione stabilita in giorni 21 nel referto stilato dall’Ospedale di (OMISSIS).

5.- Il Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

1.- Venendo ad esaminare in primo luogo il motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati concernente il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova dei minori deve essere rilevato, per quel che riguarda il F., che la censura non ha costituito motivo di appello e, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione; deve comunque rilevarsi che la corte di appello, per quanto non investita della questione, ha motivato sulla insussistenza dei presupposti di applicazione del beneficio in ragione del comportamento processuale dimostrativo della totale assenza di un principio di resipiscenza.

1.2.- Riguardo all’imputato C.G. la censura è priva di pregio: la corte di appello infatti con motivazione compiuta, logicamente sviluppata e scevra da violazioni di legge ha correttamente utilizzato i principi di diritto che per costante giurisprudenza presiedono all’applicazione dell’istituto.

Il ricorso all’istituto di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, infatti, è rimesso al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio positivo in ordine all’opportunità di sottoporre il minore ad un periodo di osservazione per la successiva valutazione della sua personalità (Cass. Sez. 1, sent. 27.10.1998, n. 13240, Rv. 211875).

Gli elementi dei quali il giudice deve tenere conto ai fini di una prognosi in ordine all’esito dell’esperimento possono essere molteplici, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non sia, piuttosto, sintomatico di un sistema di vita (Cass. Sez. 1, Sent.

27.9. 1993, n. 10333, Rv. 197891; Cass. Sez. 1, Sent. 8.7. 1999, n. 10962, Rv. 214373), che non consenta di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati (Cass. Sez. 1, Sent. 23.2. 2006, n. 7781, Rv. 233719). Nel caso di specie la corte territoriale ha in primo luogo evidenziato come il comportamento processuale, consistito nell’avvalersi della facoltà di non rispondere, non consentiva di dedurre o ipotizzare una revisione critica; inoltre ha valutato che:

– il C. già aveva fruito di un affidamento in prova al servizio sociale senza aderire ad alcun progetto in suo favore; – durante la custodia cautelare non aveva mai personalmente evidenziato interesse ad svolgere una messa alla prova; – infine, già prima dei fatti oggetto del processo, aveva riportato condanna condizionalmente sospesa per reati contro il patrimonio. Le suddette circostanze inducevano, quindi, a considerare che l’aggressione all’anziano Ci. non fosse stato un episodio occasionale quanto, piuttosto, dovesse essere inteso come un indicatore di un sistema di vita tale da non consentire un positivo giudizio prognostico circa l’evoluzione della personalità del minore stesso verso modelli comportamentali socialmente adeguati.

Pertanto, poichè il giudizio espresso dalla corte di merito sul punto si fonda su considerazioni immuni da vizi logici pienamente aderenti agli elementi di fatto emersi dagli atti, il motivo di gravame relativo alla messa alla prova deve essere senz’altro disatteso.

2.1.- Procedendo all’esame degli ulteriori motivi di ricorso dedotti da F.M. va evidenziato come sia inammissibile la doglianza concernente l’omessa valutazione delle sue condizioni di salute mentale ai fini concessione della diminuente di cui all’art. 89 c.p.. Si tratta, infatti, di questione mai prospettata ai giudici di merito con riguardo alla commissione dei reati ascritti, posto che le condizioni di sofferenza psichica del soggetto sono state portate all’attenzione della corte di appello, come emerge dalla sentenza, esclusivamente in relazione alla valutazione – ex art. 299 c.p.p., comma 4 ter, – di istanza de liberiate fondata su ragioni di salute sopravvenute in corso di custodia cautelare. 2.2- Riguardo ai motivi di ricorso relativi alla quantificazione della pena essi non meritano accoglimento sia per la loro genericità che con riguardo al fatto che la corte territoriale, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice in quanto proporzionata al disvalore giuridico dei fatti ascritti e ha valutato la non concedibilità delle attenuanti generiche con riguardo alla personalità dell’imputato e al suo comportamento processuale.

3.- Da rigettare anche i motivi di ricorso proposti nell’interesse di C.G., diversi da quello preliminarmente esaminato concernente il mancato accoglimento della sospensione della pena per messa alla prova.

3.1.- Privo di fondamento è il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa del C. si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, al fine di conferire perizia medico legale volta a stabilire se la persona offesa avesse corso pericolo di vita e se la condotta dell’imputato fosse stata obiettivamente rivolta a cagionare la morte.

Ed invero, la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d’appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l’esclusione di un diritto dell’imputato a richiedere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (ex plurimis cass. Sez. 2, sent. 18.1.2011, n. 3609, Rv. 249161). Nel caso di specie, comunque, la corte di appello ha spiegato che non era necessario procedere ai richiesti incombenti perchè: l’eventuale pericolo di vita avrebbe potuto rilevare solo quale aggravante, ex art. 583 c.p., del diverso delitto di lesioni personali e la valutazione circa la finalizzazione della condotta dell’imputato era giudizio di competenza della corte medesima avuto riguardo alla natura e localizzazione delle lesioni e dagli strumenti adoperati per produrle.

3.2.- Del pari privo di fondamento, e per vero ai limiti dell’ammissibilità, è il successivo motivo, strettamente connesso al precedente, riguardante la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p., in relazione ai quali la motivazione della corte di appello sarebbe affetta da violazioni di legge con riguardo ai criteri di valutazione della prova e da carenze motivazionali.

Con esso, infatti, più che individuare i punti della sentenza gravata in relazione ai quali le censure sono svolte, il ricorrente rielabora parti del materiale probatorio per pervenire ad una improbabile ricostruzione dei fatti nella quale le lesioni da taglio, particolarmente profonde al collo nella zona a ridosso della carotide e presenti anche sul cuoio capelluto ed al polso destro, riscontrate dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) – puntualmente richiamate nella motivazione dei giudici di appello- divengono traumi cagionati da corpo contundente ed inferti alla vittima al solo scopo di intimorirla, cagionando lesioni, ed estorcerle il danaro.

Occorre in proposito rilevare che perchè sussista il reato tentato l’art. 56 c.p. richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto e, nella specie, ai fini del diverso inquadramento del fatto materiale nel reato di lesione personale piuttosto che in quello di tentato omicidio, deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente, che alla differente potenzialità dell’azione lesiva. Nel delitto di lesioni l’azione esaurisce la sua carica offensiva nell’evento prodotto, nel delitto di omicidio tentato, invece, si aggiunge un quid pluris che tende ed è idoneo a cagionare la realizzazione di un evento più grave in danno del soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a realizzarlo per ragioni estranee alla volontà dell’agente; la differenza tra i due reati, pertanto, va ricercata, sul piano oggettivo, nella differente potenzialità lesiva dell’azione (cfr. Cass. Sez. 2, sent 10.2.2005, n. 21955, Rv. 231966;

Cass. Sez. 1, Sent. 2.10.1997 n. 1365, Rv. 209688; Cass. Sez. 1, sent., 12.10.2001 n. 43406, Rv. 220145; Cass., sez. 1, sent. 4.2.1985 n. 4208, Rv. 169006).

Nel tentato omicidio, invero, vi è un’oggettiva idoneità e una destinazione univoca dell’azione a realizzare il più grave evento, riscontrabile solo in parte dall’intenzione dell’agente, dovendosi desumere l’idoneità e non equivocità degli atti richieste dalla norma – art. 56 c.p. – anche, e in misura prevalente, da elementi di natura fattuale, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira, l’adeguatezza causale delle lesioni inferte.

Inoltre, per giurisprudenza costante di questa Corte "l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Cass. Sez. 1, Sentenza 4.3.2010, n.27918, Rv.

248305).

In aderenza ai suddetti principi i giudici di merito hanno basato il loro giudizio con riferimento agli strumenti usati per l’aggressione- obiettivamente individuabili dalle riportate dichiarazioni della vittima, dagli oggetti rinvenuti e repellati sul luogo e dalle tracce di sangue sugli stessi- , alle parti del corpo attinte – in particolare il collo in prossimità della carotide-, alla profondità delle ferite da punta e taglio, nonchè alla differenza di età tra gli aggressori e la vittima – i primi sedicenni e il secondo di settantotto anni – ed all’accanimento nel colpire l’aggredito;

elementi tutti specificamente indicativi, nell’ambito della richiesta valutazione ex ante, della volontà omicida degli imputati. Ed invero la circostanza che la persona offesa possa non avere corso pericolo di vita sarebbe, comunque, constatazione ex posi, non incidente sul giudizio di idoneità ed univocità degli atti, giudizio che postula, invece, una prognosi, per così dire, postuma in ordine alla potenzialità causativa della condotta a prescindere dalle variabili, quali , nel caso di specie, gli innati atteggiamenti difensivi della vittima e la tempestività dell’intervento dei carabinieri, circostanze che, estranee all’agire dei soggetti attivi del reato, ben possono aver determinato, in concreto, il non verificarsi dell’evento. 4.- Conclusivamente i ricorsi in quanto infondati devono essere rigettati. Non deve essere pronunciata condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali trattandosi di sentenza di condanna per reati commessi da soggetti minorenni, sicchè trova applicazione la dispensa dal pagamento delle spese stabilita dal D.Lgs. 8 luglio 1989, n. 272, art. 29.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.