T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2007 C.B. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del questore di Brescia che rigettava la sua domanda tesa ad ottenere il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto per motivi di lavoro subordinato.

Il rigetto era fondato sulla sentenza irrevocabile del GUP del Tribunale penale di Brescia 27.5.2005 con cui il ricorrente veniva condannato con giudizio abbreviato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, ex art.73 DPR 309/90,e 62 bis c.p. Inoltre si accertava che il ricorrente era stato arrestato e deferito all’A.G in data 30.10.2006 per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a P.U. e condannato dal Tribunale di Brescia con sentenza n.3337/06 a mesi 4 e 10 giorni di reclusione.

Deferito all’A.G. nelle date del 4.8 2005; 5.8.2005 e 16.4.2006 per guida sotto l’influenza dell’alcool e condannato con d.p. alle ammende di euro 380,00; 580,00 e 630,00.

Ritenuto dai Carabinieri di Rezzato (cfr. nota 9.3.2007) elemento inaffidabile. Cancellato dall’anagrafe del Comune di Rezzato per irreperibilità il 26.2.2007 e dal 14.6.2007 residente nel Comune di Prevalle.

In diritto il ricorrente deduceva quale unico motivo la violazione dell’art. 7 della legge 241/90 per mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva l’amministrazione intimata che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.

Con ordinanza n.52/08 del17.1.2008 questa Sezione rigettava l’istanza cautelare.

All’odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento.

Come affermato ripetutamente da Questa Sezione (cfr, per tutte, le sentenze, n.911 del 29.8.2008, n.267 del 13.2 2009 e 468 del 27.2.2009), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 16.5.2008, non risulta irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di gravi reati che suscitano allarme sociale.

Tra questi sono da comprendere i reati legati alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti, soprattutto allorquando è intervenuta una severa condanna anche se patteggiata. E non v’ha dubbio che nel caso di specie la condanna, citata nelle premesse di fatto, del ricorrente, ad avviso del collegio, ad anni 2 di reclusione ed a 1.400 Euro di multa, testimonia della gravità del reato commesso dal ricorrente medesimo. Senza poi sottacere gli altri reati commessi dall’istante di cui si è riferito in linea di fatto.

Del resto l’introduzione, determinata dalla legge, di un automatismo tra reato grave e impedimento alla permanenza sul territorio nazionale del cittadino di origine extracomunitaria, opera soltanto nel caso in cui la responsabilità del cittadino è accertata dal giudice attraverso un procedimento penale ed una sentenza di condanna. Il che sta a significare che l’indice di pericolosità è già insito nel dettato della legge. L’autorità chiamata successivamente ad emettere il provvedimento amministrativo consequenziale in realtà non beneficia di una valutazione discrezionale assoluta: la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno scaturisce già dalla sentenza penale di condanna.

Spetta infine al legislatore stabilire quali fatti penali, sanzionati dal giudice, possono allarmare la società; e non v’è dubbio che i reati commessi dal ricorrente accompagnati da una condotta, ad avviso della stessa autorità di polizia, poco raccomandabile, testimoniano la pericolosità del soggetto istante.

Detto questo, del tutto infondato appare il motivo di impugnazione dedotto in ricorso, atteso che l’omissione contestata dell’avviso dell’avvio del procedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente è giustificata per un verso dalla irreperibilità dello stesso e per altro verso dalla possibilità di soprassedere a tale incombenza allorquando il soggetto rappresenta un pericolo per la civile convivenza.

Ciò comunque non ha impedito al ricorrente di difendersi davanti al giudice naturale secondo il rito ed i canoni procedimentali previsti dalla legge.

In conclusione l’impugnato decreto del Questore di Brescia appare corretto ed il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. Trattamento penitenziario 495

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari, rigettava l’istanza avanzata da V.S., volta alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 ter, (Ord. Pen.).

Premetteva che il V. era detenuto per gravi reati, con fine pena fissato al 12.8.2019, e affermava che le condizioni di salute del condannato non erano incompatibili con la detenzione in carcere, giacchè il suo stato, pur grave (era affetto da diabete mellito con scadente compenso metabolico, in trattamento insulinico;

coronaropatia stenosante monovasale trattata con angioplastica;

epatopatia cronica; pregressa colecistite acuta; ed altre meno importanti situazioni morbose) non era tale da comportare imminenti rischi di vita; non era collegato al regime detentivo; era adeguatamente fronteggiato con le terapie farmacologiche somministrate in carcere; non richiedeva allo stato interventi diversi, diagnostici o terapeutici, in ogni caso effettuabili mediante ricoveri esterni; mediante ricovero esterno era pure effettuabile l’eventuale intervento di colecistectomia, preventivato ma non urgente; non risultavano praticabili in libertà cure o trattamenti diversi e più efficaci di quelli somministrati in carcere.

Non sussistevano dunque le condizioni di cui all’art. 146 cod. pen. nè quelle di cui all’art. 147 cod. pen..

Per altro, i gravi precedenti penali, le informazioni di polizia che evidenziavano collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso (lo si riteneva affiliato al clan Caiazzo – Cimmino), la misura di prevenzione recentemente imposta, militavano per una pericolosità di grado elevato, incompatibile con la misura del differimento facoltativo.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avvocato Paolo Cerruti, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunziando travisamento del fatto; violazione di legge (dell’art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen., artt. 32 e 27 Cost.); vizi di motivazione.

Afferma in particolare che le evidenziate gravi condizioni di salute dimostravano l’esistenza di un serio pericolo di vita; che la misura richiesta non richiede che in libertà siano effettuabili trattamenti migliori, ma solo che la grave infermità richieda costanti contatti con presidi sanitari esterni; che lo stato morboso e le terapie praticate descritte dal Tribunale rendevano evidente la sussistenza delle condizioni per la concessione della misura; che il Tribunale aveva erroneamente sottovalutato il diritto alla salute, prioritario rispetto ai principi richiamati (eguaglianza di fronte alla legge);

che non aveva rilevanza la circostanza che la malattia non fosse eziologicamente dipendente dalla detenzione in carcere; che quello che contava era solo che nonostante le terapie le condizioni del condannato non erano migliorate; che il richiamo alla pericolosità sociale era apodittico, essendo il V. detenuto ininterrottamente dal 2007.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

Secondo principi più volti affermati da questa Corte (cfr. tra molte, Sez. 1, n. 37337 del 26/09/2007, Bifone; Sez. 1, n. 41986 del 04/10/2005, Veneruso) il differimento della esecuzione della pena ovvero la detenzione domiciliare per motivi di salute concernono situazioni in cui risulti che la permanenza nella struttura carceraria – per la inadeguatezza delle terapie praticate, l’inidoneità del centro clinico penitenziario ovvero per l’impossibilità o l’insufficienza, avuto riguardo anche al solo criterio della necessaria tempestività, del ricorso alle strutture esterne di cui all’art. 11 O.P. – sia tale da esporre il detenuto a pericolo di vita o comunque a condizioni inumane, oggettivamente inaccettabili.

In aderenza ai dettami degli artt. 32 e 27 Cost., comma 3, e agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione Edu (tra molte: Jalloh c. Germania ric. n. 54810/00; Coppola e, Italia, n. 50550/06), la valutazione in punto di incompatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso, ovvero di verificazione della possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, e implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici che sono posti a disposizione del detenuto, ma altresì di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza nella situazione specifica assicurategli.

2. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha analiticamente esaminato i documenti medici relativi allo stato di salute del ricorrente e s’è motivatamente rifatta alle conclusioni del perito nominato, condividendo il suo giudizio di compatibilità, in concreto, di tale stato con la condizione di restrizione nel carcere in cui il ricorrente era recluso.

Si tratta, all’evidenza, di valutazioni di merito, adeguatamente motivate e plausibili; correttamente improntate al dichiarato rispetto dei principi prima richiamati.

3. A fronte, la doglianza secondo cui che la misura richiesta non richiede che in libertà siano effettuabili trattamenti migliori ma solo che la grave infermità richieda costanti contatti con presidi sanitari territoriali, è manifestamente infondata, perchè all’evidenza confonde i presupposti per la detenzione domiciliare prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. c), – non concedibile attesa la pena ancora da espiare, superiore a quattro anni, cd. fatto neppure oggetto dell’istanza respinta con il provvedimento impugnato – con quella disciplinata dal medesimo articolo, al comma 1 ter, che ha come presupposto l’esistenza delle condizioni per il differimento della pena.

Mentre le ulteriori censure articolate nel ricorso, non soltanto attengono alle valutazioni di merito che sostengono la decisione impugnata, come detto adeguatamente giustificate, ma sono per altro verso anche del tutto generiche.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7646

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato, in esito alla verificazione disposta dal T.a.r., che il soggetto verificatore, alla luce delle risultanze della visita specialistica, previa esecuzione di esame strumentale ecocardiografico, ritiene di doversi esprimere nel senso di una non compatibilità con l’idoneità;

Considerato che ne risulta l’infondatezza della censura che, nel ricorso, sostiene il contrario;

Considerato che anche la censura la quale rileva che il ricorrente è vigile del fuoco discontinuo, e pertanto è stato riconosciuto idoneo al servizio, va respinta perché la prestazione di quel servizio non esclude di per sé la causa di inidoneità riscontrata;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio da parte vittoriosa possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore (cui la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria) e relativa a tutti i suoi membri.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 837

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Svolgimento del processo

Con istanza del 23 novembre 2009 prot. 116395 la ricorrente richiedeva alla provincia di Frosinone il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nei comuni di Vicalvi e Casalvieri. Il 23 novembre 2010 veniva convocata la prima seduta della conferenza di servizi rinviata successivamente per l’11 gennaio 2011 ove il comune di Vicalvi depositava delibera con cui veniva espresso parere negativo alla costruzione dell’impianto, mentre il comune di Casalvieri inoltrava a mezzo fax il proprio parere negativo. Successivamente con nota del 12 maggio 2011 la provincia di Frosinone invitava la ricorrente ad integrare la documentazione prodotta. Con il presente ricorso la società chiede a questo tribunale, accertata l’illegittima inerzia della pubblica amministrazione, di volerla condannare ad emanare provvedimento espresso oltre al risarcimento dei danni per ritardo nella pronuncia. Nella udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la tardività della costituzione in giudizio della provincia di Frosinone, avvenuta solo in data 13 luglio 2011, mentre il termine massimo di costituzione, come dimidiato e previsto dagli artt. 46 c.p.a. e 87 c.p.a. era entro il 3 luglio 2011. Del pari va dichiarata la tardività della costituzione in giudizio dei comuni di Vicalvi e di Casalvieri avvenuta solo in data 25 luglio 2011.

Deduce la ricorrente violazione del disposto di cui all’articolo 12 comma 3 e 4 D.Lgs. 387/2003 sul termine di conclusione del procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione unica pari a 180 giorni; violazione degli articoli 14 ter co. 2 e 14 ter co. 3 L. 241/90. Le censure non possono essere accolte. Risulta, infatti, che il procedimento amministrativo sia stato interrotto proprio a causa della condotta inerte della parte ricorrente che, richiesta di integrare la documentazione mancante con nota del 12 maggio 2011 da parte della provincia di Frosinone, non dava seguito alla predetta iniziativa. La richiesta di integrazione documentale trova fondamento nel D.M. Sviluppo Economico10 settembre 2010 (artt. 14.2 e 18.6), recepito dalla regione Lazio con DGR 520 del 19 novembre 2010, peraltro espressamente ed immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso. Poiché la ricorrente non ha adeguatamente integrato la domanda, secondo quanto previsto dal predetto D.M., il ricorso non è fondato, non ravvisandosi una inerzia illegittima da parte della pubblica amministrazione, ma semmai una inadempienza da parte dello stesso ricorrente. A nulla vale, poi, la considerazione secondo cui l’integrazione della documentazione è stata richiesta dalla provincia ben oltre il termine previsto ex lege per la conclusione del procedimento in quanto, come è notorio, la scadenza del termine non consuma il potere della pubblica amministrazione di provvedere secondo la normativa vigente al tempo dell’esame della domanda, per il noto principio tempus regit actum.

E" del pari infondata la domanda risarcitoria per difetto dei presupposti essenziali ex art. 2043 codice civile quali la illegittimità della condotta e della colpa dell’amministrazione.

Nulla sulle spese, essendosi costituite tardivamente le Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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