Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 4 Sanità pubblica

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La Serena S.p.A. (nel prosieguo "Serena"), titolare della casa di cura "Villa Serena" ubicata in Palermo, ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto l’impugnativa (articolata nel ricorso introduttivo e in motivi aggiunti), dalla stessa promossa in prime cure, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

– il decreto del Dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario del 27 febbraio 2008, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 12 del 14 marzo 2008, avente ad oggetto "l’Elenco delle strutture ambulatoriali convenzionate – case di cura private – che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale delle Aziende U.S.L. n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo, n. 8 di Siracusa e n. 9 di Trapani", nella parte in cui la società appellante veniva formalmente accreditata solo per le attività ambulatoriali di medicina laboratorio e radiologia con TAC e non anche per quelle di cardiologia, medicina nucleare e neurologia;

– la nota dell’AUSL n. 6 di Palermo, prot. n. 541/DP, del 21 febbraio 2005;

– il decreto del Dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario del 30 aprile 2008, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 22 del 16 maggio 2008, avente ad oggetto le "Modifiche ed integrazioni al decreto n. 27 febbraio 2008, concernente elenco delle strutture ambulatoriali convenzionate – case di cura private – che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale delle aziende U.S.L. n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo, n. 8 di Siracusa e n. 9 di Trapani", nella parte in cui la società appellante, in aggiunta alle attività ambulatoriali di medicina laboratorio e radiologia con TAC, veniva accreditata per elettroencefalogramma (ECG) ed elettrocardiogramma (EEG) e non anche per quelle di cardiologia e neurologia – nonché avverso ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’AUSL 6 di Palermo ivi richiamate.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, l’Assessorato regionale alla salute e l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo (d’ora in poi "Asp").

3. – All’udienza del 22 settembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Giova premettere in fatto che:

– in passato la Serena, tramite la casa di cura da essa gestita, erogò prestazioni sanitarie sia di degenza sia ambulatoriali, a carico del servizio sanitario nazionale, dapprima in virtù di convenzionamento e, a seguito del D.Lgs. n. 502/1992, quale soggetto provvisoriamente accreditato, nelle seguenti branche: cardiologia; laboratorio analisi; medicina nucleare con metabolismo basale; neurologia e radiologia;

– dopo l’emanazione dei decreti assessoriali n. 890 del 17 giugno 2002 e n. 5882 del 1 luglio 2005, la Serena presentò domanda di accreditamento istituzionale relativamente alle suindicate branche, conformi ai requisiti di cui al d.a. n. 890/2002, ad eccezione di quelle di medicina nucleare e radioterapia, per le quali erano in fase di realizzazione interventi di adeguamento – non ancora completati – specificamente indicati in un piano, inviato all’Assessorato regionale della sanità con nota prot. n. 833 del 25 giugno 2007;

– con decreto del Dirigente generale dell’Ispettorato Regionale Sanitario del 27 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 12 del 14 marzo 2008, l’appellante fu formalmente accreditata per le attività ambulatoriali di medicina laboratorio e radiologia con TAC e non anche per quelle di cardiologia, medicina nucleare e neurologia.

Avverso tale decreto la Serena si tutelò avanti il T.A.R. per la Sicilia. A siffatto ricorso introduttivo fece seguito una seconda impugnativa per motivi aggiunti contro il predetto decreto del 30 aprile 2008, nella parte in cui la società appellante, in aggiunta alle attività ambulatoriali di medicina laboratorio e radiologia con TAC, era stata accreditata per ECG e EEG e non anche per quelle di cardiologia e neurologia.

5. – La sentenza impugnata, con la quale il T.A.R. ha respinto le domande della Serena, è sorretta dalle seguenti motivazioni:

– sussiste un rapporto di continuità tra convenzione, accreditamento provvisorio e accreditamento definitivo, nel senso che l’accreditamento provvisorio ha lo scopo di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo e alla stipula dei relativi accordi contrattuali, mediante il riconoscimento, al titolo originario (cioè la convenzione) di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento;

– è pertanto infondata la doglianza secondo la quale sarebbe illegittimo il mancato accreditamento definitivo per le branche di specialistica ambulatoriale di cardiologia e neurologia, motivato con riferimento alla loro qualificazione come prestazioni interne, stante la pregressa titolarità del rapporto di convenzionamento e di quello di accreditamento provvisorio: la Serena era difatti convenzionata ed è stata successivamente provvisoriamente accreditata (v. il decreto assessoriale n. 28907 del 2 marzo 1981, il decreto assessoriale n. 29550 del 27 aprile 1981 e l’elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili all’accreditamento istituzionale dell’AUSL n. 6 di Palermo, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 7 dicembre 2006) non per le branche di specialistica ambulatoriale di cardiologia e neurologia nella loro interezza, ma solo – relativamente alla prima – per la prestazione di EEG e – con riferimento alla seconda – a quella di EEG;

– legittimamente pertanto gli atti impugnati, in ossequio al ridetto principio di continuità, hanno fatto riferimento non alle branche di neurologia e cardiologia complessivamente considerate, ma unicamente alle prestazioni di ECG ed EEG;

– del resto, nel decreto assessoriale n. 890/2002 non si rinviene alcuna disposizione che imponga alla Amministrazione regionale di disporre l’accreditamento solo per intere branche e non anche per singole prestazioni nelle stesse ricomprese;

– in ogni caso poi il riferimento alle branche non inficia il principio generale secondo il quale va garantita continuità tra convenzione, accreditamento provvisorio ed accreditamento definitivo;

– inoltre l’EEG e l’ECG rappresentano prestazioni strumentali, che, seppure collocate nel più ampio contesto dell’intervento diagnostico e terapeutico neurologico e cardiologico, possono anche essere effettuate isolatamente;

– comunque l’accreditamento definitivo, secondo la particolare ed agevolata procedura oggetto dei fatti di causa, può aversi esclusivamente per le prestazioni già oggetto di convenzione ed accreditamento provvisorio, richiedendo l’eventuale ampliamento dell’oggetto di tali atti l’attivazione di una autonoma e ulteriore procedura la quale presuppone la verifica del fabbisogno regionale;

– è, viepiù, legittimo il diniego di accreditamento definitivo per le attività ambulatoriali di medicina nucleare e radioterapia, motivato con riferimento al mancato completamento degli interventi di adeguamento alla data della verifica, stante la perentorietà del termine del 29 giugno 2007 fissato dall’art. 12 del decreto assessoriale n. 890/2002;

– a tal riguardo l’art. 67 della L. 3 maggio 2001 n. 6, avente ad oggetto l’adeguamento delle strutture sanitarie, dopo avere previsto, al comma 1, la determinazione, ad opera della Regione, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l’accertamento e la verifica degli stessi, disponeva al comma 2 che il termine di cinque anni, previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 14 gennaio 1997 per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorresse dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento regionale;

– detti requisiti sono stati fissati dal citato decreto assessoriale n. 890/2002, che ha dettato le condizioni tecniche, a cui devono rispondere le strutture sanitarie sia per potere operare, che per poter ottenere l’accreditamento istituzionale.

– siffatto decreto ha previsto, all’art. 12, i tempi massimi per l’adeguamento delle strutture pubbliche e private ai requisiti previsti per l’accreditamento nell’allegato 1, fissando, relativamente ai soggetti pubblici e privati – autorizzati, in esercizio e già provvisoriamente accreditati – per tutte le funzioni sanitarie autorizzate e con riferimento specifico ai requisiti strutturali e tecnologici, generali e specifici, il termine di 5 anni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. (avvenuta il 28 giugno 2002);

– da ciò consegue che, in forza dell’art. 67, comma 2, della L. 3 maggio 2001, n. 6 e dell’art. 12 del citato d.a. n. 890 del 17 giugno 2002 il termine per l’adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dallo stesso decreto era perentorio ed è scaduto il 29 giugno 2007.

– d’altronde il mancato rispetto di tale scadenza non comporta (in presenza ovviamente dell’adeguamento alle disposizioni dettate con il d.a. n. 890/2002) l’impossibilità di svolgere attività sanitaria né impedisce alle strutture interessate di chiedere, attraverso l’ordinario procedimento a regime, l’accreditamento istituzionale, ma preclude unicamente l’accesso al regime "agevolato" di accreditamento istituzionale definitivo, per le strutture in esercizio (dapprima convenzionate e successivamente accreditate in via provvisoria);

– nella fattispecie è pacifico e incontestato che, alla data del 29 giugno 2007, la struttura gestita dalla ricorrente non aveva ancora terminato i lavori per adeguarsi ai parametri del d.a. n. 890/2002 relativamente alle branche di medicina nucleare e radioterapia e quindi risulta legittimo, nonché coerente con le disposizioni di cui al predetto decreto assessoriale, il diniego di accreditamento.

6. – L’appello è affidato alle seguenti censure:

I) con riferimento al mancato accreditamento per le branche di cardiologia e di neurologia: il T.A.R. non ha adeguatamente valutato che il d.a. n. 29550 del 27 aprile 1981 aveva aggiunto il riferimento alla "neurologia con elettroencefalogramma" e quindi Villa Serena era stata accreditata per l’intera branca e non solo per gli esami di (EEG), posto che il d.a. n. 890/2002 fa riferimento alla branca e non alle singole prestazioni. Tale esegesi sarebbe imposta da un triplice ordine di considerazioni: innanzitutto perché i requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi previsti dal richiamato d.a. non riguardano la singola prestazione, ma la branca nella sua interezza; poi perché i budget annuali sono assegnate alle strutture (pre)accreditate in rapporto a branche specialistiche e non a singole prestazioni e, infine, perché l’ECG e l’EEG rappresentano soltanto un momento strumentale di più ampi interventi diagnostici e terapeutici e dunque la loro effettuazione non può prescindere dalle correlate e più ampie prestazioni di cardiologia e di neurologia;

II) con riferimento alle branche di medicina nucleare e cardiologia: l’art. 17 del d.a. n. 890/2002 rinviava a un successivo provvedimento per l’indicazione delle eventuali sanzioni in caso di rispetto di quanto stabilito dallo stesso decreto e tuttavia in nessun successivo provvedimento è stata fissata alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine di adeguamento, con la conseguenza che a tale inosservanza non poteva conseguire, come effetto, la perdita della possibilità di ottenere l’accreditamento definitivo, ma, al più, soltanto la sospensione del procedimento fino al superamento positivo della verifica sui lavori effettuati.

7. – Tanto premesso, il Collegio osserva che, una volta ridotte ai termini essenziali, le difese della Serena poggiano su due assunti, ossia:

– l’accreditamento può avvenire soltanto per branche e non per singoli esami diagnostici;

– il mancato adeguamento entro il termine (circostanza non contestata) non può essere sanzionato con la perdita della possibilità di ottenere un accreditamento definitivo.

8. – Su entrambi tali aspetti della controversia si è ampiamente diffuso il T.A.R., corredando il dispositivo di rigetto con le doviziose e puntuali argomentazioni sopra riferite, dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare. L’appello non offre invero argomenti per una riforma della pronuncia impugnata. Per un verso, in aggiunta a quanto già divisato dal primo Giudice, è sufficiente rilevare che non sempre, come insegna la comune esperienza, le prestazioni di ECG e di EEG sono erogate nell’ambito di più ampi trattamenti terapeutici di cardiologia o di neurologia; per altro verso, le difese della Serena sono evidentemente superate dal richiamato principio di continuità. Ed invero le conseguenze applicative di detto principio rendono, a ben vedere, irrilevante ai fini del decidere la questione della possibilità, in astratto, di accreditare singole prestazioni o intere branche. Di certo nella fattispecie vi è la circostanza che l’appellante era unicamente accreditata in via provvisoria all’erogazione di prestazioni di ECG e di EEG (a nulla rilevando in questa sede se essa si sia attenuta, o no, a tale vincolo) e ciò è chiaramente evincibile dagli atti intervenuti successivamente (v., tra gli altri, il decreto dell’Assessore regionale alla sanità del 22 aprile 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 13 maggio 2005) all’originario provvedimento autorizzativo del 1981. Essendo solamente quelle richiamate le attività ambulatoriali "già esistenti", legittimamente l’accreditamento, in forza del ricordato, prevalente principio di continuità, non ha legittimamente riguardato le intere branche della cardiologia e della neurologia.

9. – Del tutto priva di pregio è poi la seconda doglianza. Il T.A.R. ha condivisibilmente spiegato che dal mancato rispetto del termine di adeguamento non derivava alcuna perdita della possibilità di ottenere un accreditamento in via definitiva, ma da esso discendeva la conseguenza che, una volta scaduto il predetto termine, le strutture interessate avrebbero dovuto avviare il procedimento a regime e non più quello "speciale" e transitorio di cui all’art. 67 della L. 3 maggio 2001, n. 6 (e al d.a. n. 890/2002) il cui termine era definitivamente spirato, senza esser stato prorogato da alcuna legge.

Del tutto errata in punto di diritto è poi la configurazione di questo effetto in termini di sanzione. Non occorre difatti dilungarsi sulla differenza tra un onere (relativo, nella fattispecie, alla necessità di completare tempestivamente i lavori di adeguamento entro una certa data onde conseguire il risultato utile dell’accreditamento) e un obbligo (derivante dalla legge o da un atto amministrativo): le sanzioni in senso proprio conseguono alla violazione di obblighi o di doveri, non all’inosservanza di oneri.

10. – Al lume dei superiori rilievi, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

11. – In conclusione, la sentenza impugnata ben resiste alle censure contro di essa rivolte e merita integrale conferma.

12. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore di ciascuna delle amministrazioni costituitesi in giudizio e, quindi, in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 36 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza n. 411 del 14 dicembre 2000 il Dirigente del settore urbanistica e assetto del territorio del comune di Gaeta ingiungeva al ricorrente la demolizione della seguenti opere edilizie, in quanto realizzate senza titolo e in area soggetta a vincolo paesaggistico: "manufatti in lamiera e legno di diverse dimensioni e tipologie in numero pari a 5, localizzati sulla parte destra della particella di terreno, la cui esatta definizione e misurazione è qui non menzionabile per impossibilità di accedere all’interno del lotto".

Il signor V. proponeva allora il ricorso all’esame con cui denunciava l’illegittimità dell’ingiunzione alla demolizione, denunciando l’omissione di ogni garanzia procedimentale e la non necessità di un titolo edilizio risalendo la realizzazione delle opere sanzionate a epoca nella quale esso non era richiesto.

2. Con motivi aggiunti depositati in data 5 luglio 2001 il ricorrente, dopo aver fatto presente di aver richiesto relativamente al suolo e a immobili ivi insistenti un cd. accertamento di conformità ex articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (in particolare in allegato ai motivi aggiunti vi è la sola istanza senza allegati che menziona "lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di un vecchio deposito agricolo e per la realizzazione di un portico antistante"), impugnava il silenzio che sull’istanza si era venuto a formare, essendo inutilmente decorsi i sessanta giorni previsti dalla disposizione citata per la definizione del procedimento di sanatoria.

Con sentenza non definitiva n. 842 del 20 ottobre 2001 la sezione dichiarava l’improcedibiltà dei motivi aggiunti coi quali era denunciata l’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di accertamento di conformità.

3. In data 30 ottobre 2002 il ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti coi quali impugnava il provvedimento con il quale – in data 11 luglio 2001 – il comune aveva respinto con atto esplicito la sua domanda di accertamento di conformità; precisamente con il provvedimento era stata negata l’autorizzazione paesisticoambientale e disposta, ex articolo 164 del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, la rimessione allo stato pristino e quindi la demolizione di tutte le opere esistenti sul lotto (sia quelle per le quali era stato richiesto l’accertamento di conformità che gli altri manufatti); di conseguenza, era anche negato l’accertamento di conformità in quanto le "opere risultano in contrasto con le prescrizioni urbanistiche di cui all’articolo 41 del vigente P.R.G. del comune".

Denunciava il ricorrente che relativamente al n.o. paesaggistico era stata illegittimamente omessa l’acquisizione del parere della commissione edilizia integrata da un esperto in materia ambientale secondo quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 1995 n. 59 e che comunque tale determinazione era viziata da eccesso di potere; di conseguenza il diniego di sanatoria era viziato da illegittimità derivata.

Con ordinanza n. 812 del 8 novembre 2001 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare ritenendo che la censura avente a oggetto l’omissione del parere della commissione edilizia integrata presentasse profili di fondatezza.

4. Nel frattempo però – precisamente in data 19 ottobre 2001 – il comune aveva adottato una seconda determinazione avente a oggetto il diniego dell’accertamento di conformità in conseguenza del diniego di autorizzazione paesisticoambientale per cui il ricorrente era costretto a proporre motivi aggiunti, depositati 28 dicembre 2001, coi quali riproponeva – in via di illegittimità derivata – le medesime censure già contenute nei motivi aggiunti depositati il precedente 30 ottobre 2002.

La relativa istanza di tutela cautelare era respinta con ordinanza n. 83 del 25 gennaio 2002.

5. In data 25 giugno 2002 il signor V. proponeva ulteriori motivi aggiunti coi quali impugnava, coi relativi atti presupposti, il provvedimento del dirigente del settore assetto del territorio e ambiente che: a) annullava la precedente determinazione del 11 luglio 2001 (già impugnata a mezzo di motivi aggiunti e sospesa dalla sezione); b) negava – aderendo al parere dell’organismo tecnico preposto alla formulazione dei pareri in materia paesaggisticoambientale (nel frattempo istituito) il n.o. sulla istanza di accertamento di conformità e prescriveva la demolizione delle opere (quelle di cui al progetto nonché gli altri manufatti insistenti sul lotto) ex articolo 164 del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

Il ricorrente denunciava l’illegittimità della delibera istitutiva dell’organismo tecnico che aveva espresso il parere sulla sua istanza, l’incompetenza di tale organo e, in via subordinata, l’illegittimità del provvedimento di negazione del n.o. e di ingiunzione al ripristino per difetto di istruttoria e presupposti.

Con ordinanza n. 560 del 12 luglio 2002 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare.

6. Nel frattempo però il comune di Gaeta, con provvedimento datato 12 giugno 2002 respingeva, sulla base del parere 9 aprile 2002 e del rilievo che la sanatoria avrebbe riguardato volumi eccedenti rispetto a quelli legittimamente realizzabili sul lotto, l’istanza di accertamento di conformità.

Seguivano ulteriori motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2002, coi quali il signor V. denunciava l’illegittimità del diniego del 12 giugno 2002, denunciando il vizio di illegittimità derivata nonché il difetto di motivazione e l’omessa acquisizione del parere della c.e.c.

7. Il comune di Gaeta si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente si rileva che non è applicabile alla fattispecie il noto principio giurisprudenziale secondo cui la proposizione di istanza di sanatoria (accertamento di conformità o condono) rende improcedibile il ricorso proposto avverso l’ingiunzione a demolire in quanto, anche nel caso in cui l’amministrazione si determini negativamente sulla domanda di sanatoria, essa è tenuta a rideterminarsi in ordine ai presupposti della demolizione.

L’applicazione del principio in questione infatti presuppone che la domanda di sanatoria si riferisca alle stesse opere di cui sia stata ingiunta la demolizione.

Nella fattispecie è lo stesso ricorrente a negare che tale corrispondenza vi sia e quindi il ricorso principale resta procedibile.

2. E" poi necessario premettere che l’area su cui insistono le opere cui si riferisce la controversia è incontestatamente un’area soggetta a vincolo paesaggistico sin dal 1956 ( d.m. 17 maggio 1956); essa – secondo quanto si legge negli atti impugnati – è classificata nel P.R.G. del comune come zona agricola in cui ai sensi dell’articolo 41 delle n.t.a. sarebbe consentita la sola realizzazione di impianti con IF di 0,05 mc/mq; in più si trova a meno di 300 metri dal mare e a meno di 150 dall’argine del torrente Longato; di conseguenza a tale area si applica il piano territoriale paesistico approvato con legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 che, per le aree a meno di 300 metri dal mare, ammette un IF di 0,01 mc/mq compreso l’esistente, mentre, per le aree comprese nella zona di rispetto dei corsi d’acqua, prevede un regime di inedificabilità assoluta.

Da quanto precede, stante l’attuale regime di sostanziale inedificabilità dell’area e di limitata possibilità di semplice mantenimento degli immobili preesistenti, risulta evidente l’importanza dell’epoca di realizzazione delle opere (sia del deposito con porticato per il quale è stato richiesto l’accertamento di conformità che degli altri manufatti oggetto dell’ingiunzione a demolire originariamente impugnata).

La tesi del comune è che i manufatti in questione sono stati realizzati dopo il 8 luglio 1967; in particolare nella determinazione del 11 luglio 2001 (poi ritirata) si afferma che le opere non esistevano nel 1984 dato che non risultano da una aerofotogrammetria risalente a tale anno; di conseguenza il comune aveva ritenuto che i manufatti in questione fossero stati realizzati abusivamente dopo il 1984; nel successivo provvedimento con cui, annullata la determinazione del 11 luglio 2001, è stata nuovamente negata l’autorizzazione paesaggistica e ingiunta la demolizione ex articolo 164 del d.lg. n. 29 ottobre 1999, n. 490 si afferma che gli immobili non risultano nemmeno da una ripresa aerea risalente al 8 novembre 1967; di conseguenza, il comune ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente in ordine all’epoca di realizzazione dei manufatti fosse falsa e che le opere fossero incompatibili con l’attuale normativa paesisticoambientale relativa all’area (oltre che con la disposizione dell’articolo 41 delle n.t.a. del P.R.G., dato che questa consentirebbe la realizzazione sul fondo del signor V. di circa 32 mc a fronte degli oltre 160 esistenti).

La tesi del ricorrente è che i manufatti oggetto dell’originaria ingiunzione a demolire sarebbero di antichissima origine, in quanto realizzati in epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio; a sostegno di questo assunto è stato depositato l’atto di acquisto (risalente al 6 giugno 1996) in cui i venditori dichiarano che sul fondo esistono "costruzioni in lamiera con base di cemento a carattere precario" realizzate prima del 1° settembre 1967. Nell’istanza di accertamento di conformità si afferma che il "vecchio deposito agricolo" oggetto di lavori di manutenzione risale a prima del 1950.

3. Con ordinanza n. 4 del 21 gennaio 2010 la sezione ha disposto un’istruttoria, che è stata in parte eseguita.

Successivamente si è costituito il comune che ha depositato parte di quanto richiesto con l’istruttoria e altri documenti.

Dall’istruttoria è anzitutto risultato che sul suolo in contestazione esistono attualmente tre manufatti con struttura portante in ferro e pareti in pannelli di lamiera rifinita in legno, aventi una consistenza rispettivamente di circa 65, 12 e 6 mq. (non è indicata l’altezza).

Dagli altri documenti risulta che: a) il procedimento è andato avanti; è stato depositato un provvedimento del 14 gennaio 2004 (che menziona tra l’altro un parere della c.e.i. del 15 maggio 2003), con cui il comune di Gaeta ha richiesto alla regione Lazio il parere paesaggistico (nel presupposto che alla regione spettasse la relativa competenza trattandosi di opere realizzate in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica); b) il ricorrente ha richiesto, relativamente al fabbricato di cui al citato parere del 15 maggio 2003, il condono edilizio ex articolo 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e legge regionale 8 novembre 2004, n. 12; c) è inoltre pendente presso la sede di Roma un altro ricorso proposto dal ricorrente avverso la determinazione del comune del 14 gennaio 2004 sopra citata (ricorso n. 2815 del 2004 R.G.).

Con ordinanza n. 43 del 16 giugno 2010 la sezione ha disposto un’ulteriore istruttoria; il comune di Gaeta ha quindi trasmesso parte della documentazione richiesta in segreteria il 9 novembre 2010. E" poi risultato che il ricorso pendente a Roma sopra citato è stato definito con sentenza dichiarativa della sopravvenuta carenza d’interesse stante la pendenza di una domanda di condono edilizio.

4. In mancanza di elementi che facciano ritenere che sia in qualche modo venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione (a causa del proseguimento dell’iter ovvero della proposizione della domanda di condono, che non è ben chiaro a quale manufatto si riferisca, anche se probabilmente si tratta dell’unico fabbricato che, secondo i rilievi aerofotogrammetrici in possesso del comune, è stato realizzato in epoca anteriore al 1997) il ricorso resta procedibile.

5. Nel merito il ricorso principale è infondato.

L’omissione dell’avviso di procedimento, infatti, non può condurre all’annullamento dell’atto impugnato potendosi fare applicazione alla fattispecie del principio dell’articolo 21octies, II comma, prima parte della legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicazione, in ragione del suo carattere di norma processuale, consentita anche a procedimenti giurisdizionali relativi a atti emanati in epoca anteriore alla sua introduzione; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2008, n. 4114); l’ingiunzione alla demolizione è infatti atto vincolato e l’avviso e la partecipazione del ricorrente non avrebbero modificato l’esito del procedimento.

La tesi del ricorrente secondo cui i manufatti di cui è stata ingiunta la demolizione risalirebbero a epoca anteriore al 1950 non è fondata.

Anzitutto nessun argomento a favore di essa può trarsi dalla dichiarazione inserita nell’atto di vendita nel 1996; è infatti chiaro che tale dichiarazione era in un certo senso un atto necessitato in quanto, stante l’assoluta assenza di titoli edilizi a supporto della legittimità di tali edificazioni, l’unico modo che avevano i venditori per rendere possibile la vendita era dichiarare che i manufatti risalivassero a epoca anteriore al 1° settembre 1967; in assenza il notaio non avrebbe potuto ricevere l’atto.

Il comune ha d’altro lato depositato in giudizio la ripresa aerea del 1967 da cui risulta chiaramente che a quell’epoca l’area era libera da edificazioni.

6. Si può quindi passare ai motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2001.

Essi sono divenuti improcedibili in quanto la determinazione che ne formava oggetto – già sospesa in sede cautelare dalla sezione – è stata poi ritirata in autotutela dal comune con il provvedimento del 9 aprile 2002 avverso il quale il signor V. ha proposto motivi aggiunti.

7. Si può quindi passare all’esame dei motivi aggiunti depositati il 28 dicembre 2001.

Con questi motivi aggiunti il signor V. impugna il provvedimento del 19 ottobre 2001 con cui il comune ha respinto la sua domanda di accertamento di conformità nel presupposto che il progetto non è conforme "al vigente articolo 41 delle n.t.a. e alla vigente normativa urbanisticoambientale".

Benchè il comune abbia poi adottato in data 12 giugno 2002 un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità del 5 marzo 2001, il precedente diniego del 19 ottobre 2001 non risulta essere stato formalmente ritirato, per cui i motivi aggiunti restano procedibili.

Essi sono infondati.

E infatti è incontestato che i manufatti del ricorrente, indipendentemente da ogni considerazione in punto di consistenza e volume, ricadono in fascia di rispetto di un’acqua pubblica soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta a norma della legge regionale n. 24 del 1998; poiché l’accertamento di conformità, che è atto vincolato e non discrezionale, presuppone la conformità delle opere alla normativa urbanisticoedilizia esistente (non solo al tempo della realizzazione ma anche) al tempo della domanda è chiaro che l’istanza del ricorrente, in quanto presentata il 5 marzo 2001 non era in alcun modo accoglibile e non poteva che essere respinta e ciò a prescindere dai vizi di carattere formale denunciati ai quali può applicarsi il principio dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241; a ciò deve poi aggiungersi che, stante la realizzazione dei fabbricati esistenti sul suolo del ricorrente in epoca sicuramente successiva al 1984 e l’assenza di un titolo legittimante la loro esistenza, non potrebbero mai essere legittimate opere di manutenzione e di ampliamento dei medesimi.

8. Considerazioni identiche valgono per i motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2002 coi quali è impugnato l’ulteriore rigetto della istanza di accertamento di conformità del 5 marzo 2001 intervenuto il 12 giugno 2002.

Anche in questo caso non può che rimarcarsi che l’assenza di originaria legittimazione urbanistica dei manufatti esistenti sul suolo del ricorrente (sicuramente risalenti a epoca successiva al 1984 e pertanto richiedenti un titolo edilizio che non è mai stato richiesto) e la loro insistenza in area soggetta a tutela integrale in base al piano paesistico (e quindi in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta) non poteva che determinare il rigetto della domanda di accertamento di conformità; il carattere vincolato di tale provvedimento implica l’applicazione dell’articolo 21octies citato con la conseguenza che i vizi di carattere formale denunciati non potrebbero comunque condurre all’annullamento dell’atto.

9. Resterebbero da considerare i motivi aggiunti depositati il 25 giugno 2002 e aventi a oggetto la determinazione del Dirigente del VII settore del 9 aprile 2002 che, annullata la precedente determinazione del 11 luglio 2001, ha nuovamente ingiunto la demolizione delle opere esistenti sul lotto del ricorrente ex articolo 164 del d.lg. n. 490 del 1999.

E" chiaro però che, stante la legittimità dell’originaria ingiunzione alla demolizione e del primo e del secondo diniego di accertamento di conformità, nessun vantaggio potrebbe il ricorrente ottenere da un eventuale annullamento di tale determinazione.

10. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto e respinti devono pure essere i motivi aggiunti proposti avverso i due dinieghi di accertamento di conformità; sono invece improcedibili i due atti recanti motivi aggiunti avverso le due determinazioni ex articolo 164 del d.lg. n. 490 del 1999.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, respinge il ricorso principale, respinge i motivi aggiunti depositati il 28 dicembre 2001 e il 12 ottobre 2001, dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2001 e il 25 giugno 2002.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-02-2011, n. 1255 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, che ha partecipato al corso concorso per il reclutamento e la selezione formativa dei Dirigenti Scolastici per la Scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi impugna il bando di concorso nonché il provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito del 10 luglio 2006 e qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto ed, in particolare, il provvedimento di non ammissione al corso di formazione.

Deduce a motivi di ricorso:

I) violazione di legge con riferimento agli artt. 25, 29 e 35 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento per intrinseca contraddittorietà del bando di concorso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.; difetto di motivazione.

Richiama la normativa (art. 25 D.L.gs. n. 165/01) che stabilisce il principio della unicità del ruolo dei dirigenti scolastici senza distinzioni tra dirigenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado e l’art. 29 stesso D.L.gs. che stabilisce, in conformità al principio di unicità del ruolo dirigenziale che la selezione dei dirigenti scolastici avvenga tramite un solo concorso selettivo di formazione e che (giusto il disposto del terzo comma) al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza.

Evidenzia che invece, nel caso di specie, le modalità adottate per l’ammissione dei candidati alla successiva fase della procedura selettiva hanno comportato l’approvazione di due graduatorie, distinte in base al settore formativo di provenienza.

Tali modalità sarebbero, secondo l’istante illegittime poiché solo nella fase conclusiva della procedura concorsuale la legge impone di formare due graduatorie, una per la scuola primaria e secondaria di 1° grado ed una per le scuole secondarie di 2° grado (ovvero tre graduatorie laddove siano messi a concorso posti per istituti educativi).

La formazione di graduatorie distinte in base al settore formativo di provenienza si pone in contraddizione logica con il carattere di unitarietà delle fasi della procedura concorsuale e determina un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti provenienti dal settore formativo rispetto al quale vi sia un minor numero di posti a concorso.

II) Carenza assoluta di motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Il provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali non è sorretto da alcuna congrua motivazione che valga ad evidenziare le ragioni poste a base della sua adozione, né emerge l’"iter" logico argomentativo circa la sua emanazione.

Conclude la istante chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero dell’Istruzione, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché del contro interessato indicato in epigrafe.

Alla udienza del 14/12/2009 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

La tesi argomentativa offerta dalla ricorrente e dalla stessa auspicata in chiave esegetica della relativa normativa si fonda sulla unicità del ruolo dei Dirigenti scolastici, inscindibile nella sua unitarietà anche nella fase relativa alla predisposizione delle graduatorie propedeutiche al periodo di formazione degli stessi Dirigenti che in quanto tali sarebbero da collocare, ai fini della ammissione allo stesso periodo formativo, in unica graduatoria non essendovi alcuna disposizione normativa (anzi essendo preclusa secondo la deducente tale suddivisione) che consenta di ritenere effettuabile la loro collocazione in graduatorie distinte in ragione dei diversi settori formativi.

L’approccio alle disposizioni costituenti la disciplina istitutiva e funzionale dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche evidenzia la rilevanza dal legislatore sempre conferita alla diversità di funzioni al cui svolgimento sono chiamati i dirigenti scolastici.

Tali Dirigenti, anche se inquadrati nella stessa qualifica dirigenziale istituita con l’art. 25 della legge n. 165/2001 (1° comma stesso art. 25) ricevono, in ragione del loto operato, valutazioni considerative della specificità delle funzioni cui sono adibiti (stesso 1° comma predetto art. 25).

Quanto alla loro formazione, con più aderenza al caso che ne occupa, la stessa viene già prevista dallo stesso art. 25 che, nel demandare le modalità e i contenuti alla decretazione ministeriale, indirizza tali modalità "ai diversi moduli formativi".

Sotto tale profilo i conferimenti dei compiti dirigenziali (che anche per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo non sono mai avulsi dalla considerazione per ciascun incarico di funzione dirigenziale della "… natura e… caratteristiche degli obbiettivi prefissati…" e delle corrispondenti "… attitudini e capacità professionali" del Dirigente preposto) ricevono per quanto concerne il personale da preporre alle istituzioni scolastiche (come noto distinguibili in ragione dell’ordine e grado delle Scuole) una suddivisione settoriale più pertinente, specie per quanto concerne le loro funzioni, in quanto corrispondente alle articolazioni della Scuola in più settori.

Per quanto concerne il reclutamento degli stessi Dirigenti scolastici è previsto un reclutamento mediante corso concorso selettivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la Scuola elementare e media, per la Scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, al quale sono ammessi coloro che hanno maturato un minimo di anni di servizio, indicato nella legge, nei rispettivi settori formativi (comma 1 art. 29 D.L.gs. n. 165/2001).

La distinzione settoriale viene mantenuta anche nella previsione dei concorsi in relazione alle coperture (art. 29 – 2° comma – stesso D.Lgs. 165 del 2001) in cui il numero dei posti da mettere a concorso, riferiti rispettivamente alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore e alle istituzioni educative non sta soltanto a soddisfare la esigenza di provvista del personale da reclutare nel numero dei posti dal legislatore previsto come sufficiente a garantirla, ma designa altresì un intendimento riconduttivo dei candidati (da ammettere alla formazione) alla stessa tripartizione settoriale secondo l’ordine e grado delle scuole, non estraneo ad un sistema che appare sia pure finalisticamente, ispirato alla differenziazione dei moduli di formazione che infatti sono comprensivi di "moduli di formazione comune" e di "moduli di formazione specifica" riferiti tali ultimi a ciascun settore di formazione (arg. "ex" primo e secondo comma citato art. 29 D.lgs. n. 165/2001).

In tale sistema non può ritenersi preclusa come ritengono i ricorrenti, ma invece maggiormente rispondente all’intendimento normativo, la ripartizione, già in sede della predisposizione delle graduatorie dei candidati da ammettere alla partecipazione ai periodi di formazione disciplinati dal successivo quarto comma dello stesso art. 29, di graduatorie distinte per ciascuno dei settori riferiti ai tre ordini di scuole (e istituti educativi ove presenti) indicati dal legislatore.

Erroneamente dunque i ricorrenti assumono a sostegno della unicità di una graduatoria indistintamente da predisporsi per tutti gli aspiranti alla Dirigenza scolastica, la rilevazione che il quarto comma dello stesso art. 29 devolve solo al periodo di formazione i moduli di formazione comune e di formazione specifica (da stabilirsi nel loro numero e nel loro contenuto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione d’intesa con il Ministro per la funzione Pubblica) e che il successivo quinto comma dello stesso articolo fa riferimento all’esame finale di tutti i partecipanti al periodo di formazione nel numero non superiore ai posti messi a concorso "… rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative".

A confutazione della deduzione degli istanti si rende valida la considerazione della utilità di graduatorie distinte sulla base delle tipologie settoriali delle Istituzioni scolastiche così come legislativamente previste, anche ai fini organizzativi degli stessi corsi di formazione dei partecipanti, da distribuirsi normativamente nei vari settori di formazione, anche specifica.

Per tale ragione la selezione degli stessi in sede di svolgimento del corsoconcorso che, ai sensi del terzo comma del più volte citato art. 29 D.L.gs. n. 165/2001 si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale, non appare illegittima ove, come nel caso che ne occupa, sia prevista dal bando di indizione dello stesso corso concorso (cui poi si è uniformato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania con il provvedimento impugnato dalla ricorrente, approvativo delle graduatorie) che ha richiesto:

a) la domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione da presentarsi per i posti di un solo settore formativo;

b) per quanto concerne le prove di esame di ammissione al periodo di formazione, la compilazione di graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo da approvarsi, unitamente a quelle degli ammessi al corso di formazione, entro il limite dei posti messi a concorso per ciascun settore formativo (oltre le maggiorazioni percentuali per eventuali evenienze).

Quanto alla censura contenuta nel secondo motivo con cui viene denunciata la assenza di una adeguata motivazione del provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali va evidenziato che la esclusione è derivata dal punteggio riportato dal ricorrente in graduatoria che come tale non richiedeva alcuna altra motivazione essendo espressione delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

Per il resto, ove da intendersi in disparte al punteggio attribuito, la censura appare generica e priva di contenuto contestatorio sicchè la stessa va disattesa.

Il ricorso non offre dunque nessun profilo che ne consenta l’accoglimento e va pertanto rigettato mentre per quanto concerne le spese si ravvisano motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 9139 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S., C.N. ed R.E. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Rovigo F.M. e la Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale che ritenevano imputabili ad esclusiva colpa dello stesso F..

Questi alla guida della propria autovettura aveva effettuato una manovra di sorpasso delle vetture che lo precedevano, senza avvedersi che nell’opposta direzione di marcia stava sopraggiungendo il veicolo di proprietà delle convenute. Nonostante il tentativo della C. di evitarlo, l’urto fra le vetture si verificava ugualmente ed a causa di esso l’automobile delle attrici andava irrimediabilmente distrutta.

Nel sinistro C.S. riportava gravi lesioni personali che la costringevano ad un lungo periodo di inabilità e a plurimi ricoveri. Le attrici chiedevano pertanto il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.

Si costituiva in giudizio la Società Cattolica di Assicurazioni non contestando la responsabilità del proprio assicurato, ma esclusivamente l’entità della pretesa risarcitoria, che riteneva eccessiva.

A seguito del decesso dell’attrice R.E. si costituivano in giudizio, in qualità di eredi, le figlie C.S. e C.N., già attrici.

Il Tribunale di Rovigo condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.049,90 a favore di S. e C. N.; della somma di Euro 66.074,27, oltre accessori e spese mediche a favore di C.S..

Avverso tale decisione proponeva appello C.S..

Si costituiva ritualmente solo l’appellata Cattolica Assicurazioni s.p.a resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello principale, respingeva quello incidentale e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, tenuto conto degli acconti già versati dalla Società Cattolica Assicurazione s.p.a., condannava in solido gli appellati al pagamento, in favore di C.S., della somma di Euro 84.529,89, oltre accessori.

Proponeva ricorso per cassazione la stessa C.S., con due motivi.

Resistevano con conrroricorso F.M. e la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. che proponeva altresì ricorso incidentale e presentava memoria.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia "Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per illogicità e incongruità della motivazione della sentenza".

Sostiene in particolare C.S. che la Corte d’Appello, prima dichiara di assumere come parametro il valore della tabella del Triveneto e poi se ne discosta applicando un valore a punto notevolmente inferiore, senza dare alcuna cognizione del processo logico seguito. Ne deriva che tale motivazione non permette un controllo dell’iter argomentativo e di calcolo seguito dalla sentenza impugnata.

Il motivo è infondato perchè il vizio di motivazione si configura quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione; tale vizio non è invece ravvisabile quando il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Nella specie l’impugnata sentenza è congruamente motivata, si è richiamata a criteri equitativi e risulta giustificata dalla contestuale personalizzazione che la ha portato a discostarsi dai valori delle tabelle.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa e illogica applicazione dell’art. 2059 c.c.".

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello di Venezia ha errato nella quantificazione del danno morale determinandolo in una percentuale del 55% del danno biologico, senza tener conto delle condizioni soggettive della persona e della gravità del fatto.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza ha infatti quantificato il danno morale nella suddetta misura, non in via automatica ma in via equitativa, tenendo conto delle lesioni della sfera psichica, delle gravi lesioni e della lunga durata della malattia, nonchè dei numerosi interventi chirurgici.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la Società Cattolica di Assicurazione denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c.: illegittima duplicazione del danno morale";

La controricorrente critica l’impugnata sentenza perchè la Corte d’Appello ha ritenuto che il danno biologico e quello morale derivante dalle stesse lesioni costituiscono voci distinte e autonome di danno, da liquidarsi separatamente e sommare fra loro. Secondo la Cattolica, invece, il danno morale dovrebbe essere compreso in quello biologico.

Il motivo è infondato.

Il danno morale è infatti dotato di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto inviolabile della persona, ovvero all’integrità morale quale massima espressione della dignità umana. Esso costituisce, in altri termini, autonoma ipotesi di danno risarcibile, al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico (Cass., 12.12.2008, n. 29191; Cass., 6.7.2006, n. 15358).

Con il secondo e terzo motivo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 2) "Insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale"; 3) "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale".

Entrambi i motivi devono essere rigettati in quanto la Corte d’Appello ha adeguatamente, seppur sinteticamente, motivato sia in ordine alle ragioni del riconoscimento del danno morale, sia in ordine alla sua quantificazione. Nè, come si è già visto, sussiste contraddizione fra la liquidazione del danno psichico e la liquidazione del danno morale, essendo il primo un vero e proprio danno biologico, come tale distinto ed autonomo rispetto al secondo.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, i ricorsi riuniti devono essere rigettati, mentre tenuto conto della reciproca soccombenza si devono compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.