Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione P.C. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Patti che il 29.4.2010 aveva rigettato l’opposizione avanzata nei confronti del provvedimento del P.M. che aveva rigettato la richiesta di restituzione del denaro sequestrato il (OMISSIS) nel procedimento c/ S.P. deducendo la manifesta illogicità-apoditticità della motivazione in ordine alla negata riconducibilità della somma in questione e apoditticità e carenza di motivazione in relazione alla permanenza delle esigenze probatorie. Contesta il ricorrente le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e l’assenza di esigenze probatorie.
La prima doglianza è manifestamente infondata perchè versata in fatto e comunque generica. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) l’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi si intendono prospettare e l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte. Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha mosso specifiche censure alle argomentazioni fattuali e logico-giuridiche sviluppate nell’ordinanza che richiamandosi ad un recente provvedimento del Tribunale del Riesame di Messina in ordine alla titolarità dei beni in sequestro, ha affermato con riguardo alla somma in contestazione che dalla documentazione prodotta non emergeva che la stessa apparteneva effettivamente alla P., ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. Si è infatti limitata ad affermare che è sufficientemente documentata la provenienza della somma.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della ed.
"autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.
Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).
Nel caso in esame il ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti.
In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che, come già detto, appare congruamente e coerentemente motivata.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Lamenta il ricorrente la mancata indicazione della permanenza delle esigenze probatorie senza considerare che il provvedimento censurato ha respinto l’opposizione ritenendo, allo stato, la P. non legittimata a formulare richiesta di restituzione della somma in questione. Circostanza che, come espressamente indicato nel provvedimento, non imponeva l’esame delle esigenze probatorie, rispetto alle quali la P. non vantava alcun interesse, e la cui valutazione rimaneva impregiudicata.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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