Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 15-03-2011, n. 10397 Dichiarazione di impugnazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione P.C. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Patti che il 29.4.2010 aveva rigettato l’opposizione avanzata nei confronti del provvedimento del P.M. che aveva rigettato la richiesta di restituzione del denaro sequestrato il (OMISSIS) nel procedimento c/ S.P. deducendo la manifesta illogicità-apoditticità della motivazione in ordine alla negata riconducibilità della somma in questione e apoditticità e carenza di motivazione in relazione alla permanenza delle esigenze probatorie. Contesta il ricorrente le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e l’assenza di esigenze probatorie.

La prima doglianza è manifestamente infondata perchè versata in fatto e comunque generica. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) l’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi si intendono prospettare e l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte. Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha mosso specifiche censure alle argomentazioni fattuali e logico-giuridiche sviluppate nell’ordinanza che richiamandosi ad un recente provvedimento del Tribunale del Riesame di Messina in ordine alla titolarità dei beni in sequestro, ha affermato con riguardo alla somma in contestazione che dalla documentazione prodotta non emergeva che la stessa apparteneva effettivamente alla P., ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. Si è infatti limitata ad affermare che è sufficientemente documentata la provenienza della somma.

In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della ed.

"autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.

Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

Nel caso in esame il ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti.

In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che, come già detto, appare congruamente e coerentemente motivata.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Lamenta il ricorrente la mancata indicazione della permanenza delle esigenze probatorie senza considerare che il provvedimento censurato ha respinto l’opposizione ritenendo, allo stato, la P. non legittimata a formulare richiesta di restituzione della somma in questione. Circostanza che, come espressamente indicato nel provvedimento, non imponeva l’esame delle esigenze probatorie, rispetto alle quali la P. non vantava alcun interesse, e la cui valutazione rimaneva impregiudicata.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 290

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10.7.2002, tempestivamente depositato, l’istante ha impugnato l’atto 6.5.2002, n. 15156/P con cui il Dirigente del Comune di Fondi gli ha comunicato l’integrazione degli oneri concessori ai fini del rilascio della concessione edilizia a sanatoria.

Allega di aver presentato in data 8.5.1995, ai sensi e per gli effetti della L. 28.2.1985, n. 47 domanda di condono edilizio per alcune tipologie di abuso, meglio indicate nella documentazione versata in atti; che a titolo di oblazione sarebbe stata versata la relativa somma come comprovato dallo stesso atto impugnato;

Soggiunge la parte ricorrente che, a distanza di oltre quattro anni dalla presentazione della vista domanda di sanatoria, avrebbe ricevuto, con l’atto in questa sede impugnato, comunicazione da parte del Comune mediante la quale veniva richiesto il versamento a titolo di conguaglio di Euro. 2.525,16.

A sostegno del presente ricorso l’ interessata svolge i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47, poiché essendo decorso il termine di trentasei mesi dalla presentazione della domanda di condono il diritto al conguaglio si sarebbe prescritto; 2) difetto di motivazione.

Il Comune di Fondi non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 24.2.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della nuova comunicazione in questa sede impugnata con specifico riferimento all’intervenuta prescrizione, essendo allegatamente decorso un periodo di tempo superiore a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di sanatoria..

Il ricorso è fondato.

Osserva al riguardo il Collegio, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 28.4.1999, n. 495; Cons. St., sez. IV, 31.12.1997, n. 1246; Cons. St., sez. V, 11.12.1991, n. 1364) che: "è dal momento della presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria che decorre il dies a quo del termine di prescrizione relativo ai conguagli dell’oblazione dovuta; ed, invero, ove si ritenesse che la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione decorresse soltanto dall’integrale pagamento della medesima come determinata dall’Amministrazione, l’art. 35 comma 18, l. n. 47 del 1985 sarebbe privo di senso; deve, invece, ritenersi che il decorso di trentasei mesi dalla domanda, ai sensi dell’art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni, è circostanza sufficiente per consentire, in linea di principio, all’interessato di opporre la prescrizione a tardive richieste di conguaglio".

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto – essendo stata presentata la domanda di sanatoria in data 31.3.1995; laddove il provvedimento impugnato è del 6.5.2002 – e, per l’effetto, annullato l’atto con cui il Comune di Fondi ha richiesto definitivamente le somme dovute a titolo di conguaglio su oblazione relativa ad abusi edilizi per i quali la ricorrente aveva richiesto la sanatoria.

Appare, peraltro, equa la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15266 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui ha resistito l’intimato, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 8.7.08, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 4.500, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania. Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo di quattro anni e sei mesi, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre. Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta l’avvenuta parametrazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Con il quarto ed il quinto motivo si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia. Tale censura è manifestamente infondata. La Corte di Strasburgo ha infatti affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplicativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza.

Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con il sesto ed il settimo motivo si censura la liquidazione delle spese per l’asserito immotivato ridimensionamento della nota spese, censure che risultano inammissibili stante la mancata allegazione di copia della nota che si assume depositata e l’omessa indicazione della data in cui sarebbe avvenuto il deposito.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17352 Risarcimento del danno

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2001, M. A. e G.R., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori M.G. e M. S., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Levante Norditalia Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sc.Fi. e S.C. e, premesso che: il giorno (OMISSIS), il minore Ma.

S. percorreva in sella alla propria bicicletta, all’interno della propria corsia di marcia, la litoranea (OMISSIS), quando veniva investito dall’autovettura di proprietà di S.C. e condotta da Sc.Fi., assicurata per la r.c.a. con la Levante Assicurazioni spa, che, provenendo dalla direzione opposta, a causa dell’elevata velocità, invadeva la corsia di marcia del minore; a seguito dell’urto il minore veniva sbalzato a circa sedici metri di distanza riportando gravissime lesioni; in conseguenza del sinistro avevano subito danni patrimoniali, morali e biologici in proprio;

chiedevano, quindi, affermarsi la responsabilità esclusiva di Sc.Fi. nella causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni in loro favore. Costituitasi la Levante Norditalia Assicurazioni spa, eccepiva preliminarmente la prescrizione delle domande attrici nei suoi confronti, contestandone nel merito sia, l’an che il quantum e chiedendone il rigetto. Contumaci rimanevano, sebbene ritualmente citati, S.C.F. e Sc.Fi..

Nel corso del giudizio si procedeva ad istruzione mediante prova per testi, C.t.u. medico-legale su G.R. e sul minore M. S.; acquisizione degli atti del procedimento penale separatamente svoltosi e della C.t.u. tecnica diretta alla ricostruzione delle modalità del sinistro espletata in altro giudizio promosso dagli attori M. e G. nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Ma.Sa..

Sc.Fi. non si presentava a rendere l’interrogatorio formale dedottogli.

Il Tribunale, con sentenza in data 2 settembre-26 novembre 2005, ritenuto il concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro nella misura del 70% a carico di Ma.Sa. e del 30% a carico di Sc.Fi., rigettava le domande attrici nei confronti della Levante Norditalia Assicurazioni spa, e condannava in solido i convenuti Sc.Fi. e S.F.C. al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificati in complessivi Euro 292.218,63, con gli interessi legali dalla sentenza e sino all’effettivo soddisfo, nonchè al pagamento in favore dei medesimi delle spese del giudizio. Avverso detta sentenza proposero appello M.A., G.R., M.G. e M.S. (questi ultimi diventati maggiorenni), chiedendo l’integrale riforma della stessa, al quale resistette la Carige Assicurazioni spa (già Levante Norditalia Assicurazioni spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello incidentale.

Rimanevano contumaci, sebbene ritualmente intimati, S.C. F. e Sc.Fi..

La Corte d’Appello di Palermo, con la decisione in esame n. 156/2008, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava l’impugnazione in ordine alla dedotta prescrizione e dichiarava il concorso di colpa di Sc.Fi. e Ma.Sa. nella misura del 50% ciascuno, condannandoli in solido al pagamento di Euro 140.932,92 in favore di M.A., di Euro 151.481,25 in favore di G.R., di Euro 69.914,59 in favore di M. G. e di Euro 81.332,93 in favore di M.S., con interessi legali su tutti detti importi dalla sentenza di primo grado. Ricorrono per cassazione M.A., G.R. M., M.S. e M.G. con due motivi e relativi quesiti; non hanno svolto attività difensiva gli intimati. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla prescrizione ed alla decorrenza della stessa, nonchè in relazione ai dati della consulenza di ufficio. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sulla ricostruzione dell’incidente stradale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe dette censure.

In relazione al primo motivo si osserva: a parte i profili di inammissibilità della relativa censura riguardando la stessa, con particolare riferimento alla data di decorrenza della prescrizione in esame, profili fattuali, non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità (tra le altre, Cass. n. 22751/2004), sul punto vi è ampia, logica e condivisibile motivazione, affermando la Corte di merito che: "il primo giudice, invero, ha fatto corretto uso del principio secondo il quale in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato e perseguibile a querela, ove la querela non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2 decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela. Orbene, nel caso di specie la querela non venne proposta e il procedimento penale instaurato a seguito del sinistro venne archiviato per mancanza della condizione di procedibilità, con la conseguenza che la prescrizione biennale, prevista dall’art. 2947 c.c., riprese a decorrere allo scadere del termine di novanta giorni per la proposizione della querela e cioè il 16 maggio 1996; poichè nel biennio successivo non risulta essere stato compiuto alcun atto interruttivo nei confronti della Compagnia assicuratrice (essendo datata la prima richiesta risarcitoria 23 marzo 1999) ne consegue che il diritto al risarcimento degli odierni appellanti deve ritenersi definitivamente prescritto nei confronti della Carige Assicurazioni).

Riguardo poi al secondo motivo non sussiste il dedotto difetto di motivazione: i giudici di secondo grado hanno dato ampiamente conto della ratio decidendi su cui si fonda la decisione impugnata, affermando, tra l’altro, che "quindi, dalla stessa ricostruzione dei Carabinieri si evince che il minore avrebbe improvvisamente tagliato la strada all’autovettura, di cui invadeva la corsia di marcia, provenendo da un parcheggio posto alla destra dell’autovettura medesima. Tale ricostruzione, seppur con qualche distinguo, risulta anche quella operata sia dal C.t.u. che dal C.t. della Carige Assicurazioni, concordando entrambi sulla circostanza che la bicicletta era comunque uscita dal parcheggio posto alla destra della corsia di marcia percorsa dall’autovettura".

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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