Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4750

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- E.A. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi – contro il decreto depositato in data 25/05/2009 con il quale il Giudice di pace di Crotone ha convalidato il provvedimento del Questore di Messina che aveva disposto il suo trattenimento presso il CIE di (OMISSIS) a seguito del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto.

Resistono con controricorso le Amministrazioni intimate.

2.1.- Il primo motivo – con il quale è dedotta violazione di legge ed è denunciata la nullità del provvedimento sottoscritto dal Questore Vicario senza delega scritta – è infondata alla luce della giurisprudenza secondo la quale il detto funzionario per dovere d’ufficio, è tenuto, proprio in quanto Questore vicario, nell’ambito delle sue funzioni ordinarie, a sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento o per "delega di firma" (T.A.R. Roma Lazio sez. 2^ 7 gennaio 2010 n. 89).

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile perchè l’esistenza di un primo decreto di espulsione (11.6.2008) e di un successivo (in data 24.6.2008) per mancata ottemperanza al primo è ammessa dallo stesso ricorrente.

2.3.- Il terzo motivo è del tutto aspecifico rispetto al provvedimento impugnato che ha convalidato il trattenimento per la durata di trenta giorni. Sì che non è dato cogliere il senso della censura relativa alla mancata determinazione della durata medesima.

2.4.- Il quarto motivo – concernente la mancata traduzione del provvedimento del Questore – è inammissibile perchè nulla risulta dedotto in proposito dinanzi al Giudice di pace in sede di convalida.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39265

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.I. ricorre in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe di applicazione, nei suoi confronti, della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Denuncia violazione di legge per: a) omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena concordata alla quale era stata espressamente subordinata la richiesta di patteggiamento; b) omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e sua rateizzazione, prevista nel patto; c) carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti che si indicheranno, e comunque il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Invero, il primo motivo va disatteso in quanto dagli atti non emerge che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stata richiesta e che alla stessa fosse stata subordinata l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..

Diversamente, per quanto riguarda la richiesta di conversione della pena e di rateizzazione della stessa essa è stata inclusa nel patto ed il giudice non ne ha dato conto.

Quanto al terzo rilievo esso è altresì fondato.

Invero, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potete discrezionale sul punto (confr. Cass. Pen. Sez. 4, 14 settembre 1996, n. 8439).

Nel caso di specie, sebbene la violazione amministrativa sia accessoria ad un reato la cui gravità è rilevabile oggettivamente, essendo stato contestato all’imputato un elevato tasso alcolico, le ragioni che hanno indotto il giudice ad irrogare il massimo del termine della sospensione della patente di guida comunque, anche se in maniera sintetica, dovevano essere esplicitate.

In ragione di tanto deve ritenersi venuto meno l’accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42636

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Macerata – Sez. di Civitanova Marche, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della richiesta, depositata il 9.12.2010, di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di cui a due sentenze di condanna pronunciate nei confronti di V.L. (la prima del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.2.2003, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 7.4.2009; l’altra emessa dal suo ufficio il 18.4.2000, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 23.9.2009), poichè era sopravvenuta una ulteriore condanna del 19.4.2005, pronunciata dal Tribunale monocratico di Fermo e irrevocabile il 21.1.2011, declinava la propria competenza in favore di quest’ultimo Tribunale con ordinanza del 1.4.2011.

A sua volta il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 3.6.2011, osservava che la regola stabilita dall’art. 665 c.p.p., comma 4, secondo la quale la competenza "in executivis" spetta in ogni caso al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile, incontra un limite nel generale principio della "perpetuatio", per cui va applicata in relazione al momento nel quale ha inizio la procedura, restando irrilevanti le variazioni intervenute – come nel caso di specie – successivamente alla domanda introduttiva. Rilevava pertanto conflitto negativo, qui rimettendo gli atti per la soluzione.

Sussiste ed è ammissibile il conflitto, poichè le contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti hanno determinato una stasi processuale insuperabile senza l’intervento regolatore di questa Corte. Nè d’altra parte, attesi i limiti della cognizione devoluta al giudice di legittimità in questa sede, può tenersi conto della notizia, comunicata dal difensore, della sopravvenuta morte del condannato, restando rimesse le conseguenti determinazioni al giudice dichiarato competente.

La competenza va attribuita al Tribunale di Macerata. Infatti, pur se la regola stabilita dall’art. 665 c.p.p., comma 4, 1^ periodo ("se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo") è dalla prevalente giurisprudenza intesa nel senso che – in forza del carattere unitario dell’esecuzione penale – spetta al detto giudice provvedere anche se la domanda introduttiva dell’incidente di esecuzione riguarda, come nel caso di specie, sentenze diverse dall’ultima passata in giudicato, tale regola va pur sempre riferita al momento in cui l’incidente è proposto, che è anche quello in cui va verificata la competenza, restando irrilevanti le variazioni sopravvenute (principio della "perpetuatio"). E’ pertanto costante in giurisprudenza l’affermazione che la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento in giudicato al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (così, da ultimo, Cass., Sez. 1, 19.5/16.6.2010 n. 23252). Ne segue che, ai fini della competenza, non può tenersi conto della sentenza del Tribunale di Fermo divenuta irrevocabile il 21.1.2011, essendo stata anteriormente proposta, il 9.12.2010, l’istanza introduttiva dell’incidente. Semmai, come precisato nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto, dovrebbe venire in considerazione la sentenza del Pretore di Macerata in data 25.11.1999, divenuta irrevocabile il 30.11.2010, che ulteriormente sancisce la competenza della sede di Macerata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, cui ordina trasmettersi gli atti.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2011) 07-12-2011, n. 45877Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’8 febbraio 2011 la Corte d’appello di Napoli confermava le condanne di:

– P.M.: a) alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione più la multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni volontarie in danno di Pa.Ru. e di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco; b) alla pena di mesi dieci di reclusione più la multa, per i reati, anch’essi uniti dal vincolo della continuazione, di minaccia grave in danno di T.S. e di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco; reati tutti aggravati ex D.L. n. 151 del 1991, art. 7;

– R.G. alla pena di anni uno di reclusione più la multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni volontarie in persona di L.T.A., detenzione e porto abusivi di arma da sparo e ricettazione dell’autovettura utilizzata per il ferimento del predetto L.T..

Contro la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

2. P. denuncia l’inosservanza dell’art. 81 c.p., comma 2, per il mancato riconoscimento della continuazione tra i due gruppi di reati sopra precisati, assumendo che i reati, trovando causale comune nell’attuazione del programma criminoso proprio dell’associazione camorristica di appartenenza, erano tutti compresi fin dall’inizio nella determinazione generica integrante il disegno criminoso.

2.1 Il ricorso di P. è manifestamente infondato, perchè il programma criminoso proprio dell’associazione per delinquere è concetto diverso e distinto dal disegno criminoso che caratterizza il reato continuato. La continuazione tra più reati, infatti, richiede la rappresentazione, fin dall’inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali e, pertanto, è ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto e deliberato in origine e per linee generali l’iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un’associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell’unicità di disegno criminoso tra reati commessi per il perseguimento degli scopi dell’associazione medesima (v. Cass., Sez. 1, 15.11.2000, Barresi, rv 218397).

In conformità alla corretta interpretazione del concetto di reato continuato il giudice a quo ha ritenuto che l’adesione del ricorrente al programma criminoso del sodalizio mafioso non fosse idoneo a costituire la comune radice ideativa dei ferimenti oggetto dei due gruppi di reato sopra richiamati, che furono deliberati e attuati in ragione di diverse, contingenti esigenze criminali, non riconducibili ad un’unica, seppure generica, previsione originaria.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

3. R. denuncia, con riferimento alla condanna per il reato di rotazione, l’erronea applicazione della disciplina del concorso nel reato, assumendo ch’egli, pur essendo mandante del ferimento di L. T.A., non poteva prevedere che gli esecutori, per realizzare il mandato, avrebbero ricettato un’autovettura rubata.

3.1 Il ricorso di R. è manifestamente infondato, perchè il giudice a quo, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il ricorrente, nel conferire ai sodali l’incarico di ledere a colpi di arma da fuoco la vittima, s’era prefigurato anche l’utilizzo, da parte degli esecutori materiali di un’autovettura rubata per portarsi sul posto e garantirsi la fuga, secondo il modus agendi normalmente impiegato per simili imprese criminali.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

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