T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-07-2011, n. 1984

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso e con i motivi nello stesso dedotti la società istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il comune intimato ha revocato l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di cui era titolare, nonché il precedente provvedimento di diniego di proroga al mantenimento del manufatto ad uso turistico originariamente e provvisoriamente autorizzato in zona soggetta a vincolo di inedificabilità.

Si è costituito il comune intimato che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, chiedendo, comunque, il rigetto del medesimo per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 1866/07 del 4 dicembre 2007 la sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.

Successivamente il comune ha prodotto memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal comune intimato.

La società ricorrente ha, infatti, omesso di impugnare nei termini di decadenza il provvedimento del comune emesso in data 2 luglio 2007, conosciuto il 4 luglio successivo ed impugnato solo mediante il presente ricorso notificato l’8 novembre 2007, con il quale si esprimeva diniego in ordine alla proroga ulteriore al mantenimento del manufatto ad uso turistico originariamente autorizzato in via provvisoria, autorizzazione cui era subordinata quella di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente che costituisce l’oggetto principale del presente gravame.

In mancanza di impugnazione tempestiva dell’atto presupposto, il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30431 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Alba dichiarava non luogo a procedere per non costituire il fatto reato nei confronti di R.C., ispettore della Polizia municipale di (OMISSIS) e responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in ordine alle imputazioni dei reati di cui agli artt. 323, 476 e 490 c.p., contestati come commessi fino al (OMISSIS) sopprimendo o sostituendo diversi verbali di contravvenzione stradale, in modo da consentire ai contravventori di pagare somme ridotte e non subire decurtazioni di punti sulle patenti di guida, ed estinguendo le contravvenzioni elevate per l’importo di Euro 35 nei confronti di Ca.Ci., S.R. e R. A. a fronte del pagamento di soli Euro 21; per insussistenza del fatto nei confronti di D.C.A., vicecomandante della Polizia municipale di (OMISSIS), in ordine all’imputazione del reato di cui agli artt. 323 e 476 c.p., contestato come commesso nel (OMISSIS) alterando la descrizione dell’infrazione stradale elevata nei confronti di tale V. in modo da ridurre l’importo della relativa sanzione da Euro 35 ad Euro 21; e per insussistenza del fatto nei confronti di C.R., capo di gabinetto del Sindaco di (OMISSIS), in ordine al concorso con il R. nel reato di abuso d’ufficio in favore del Ca., del S. e della Ro. contestato nel l’aver inoltrato al R. i verbali di contravvenzione con l’annotazione "se possibile…il + possibile".

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste d’accusa Sa.

G., impiegata dell’ufficio contravvenzione del Comune di (OMISSIS), in quanto rese in assenza degli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, osservando che nell’interrogatorio reso al pubblico il 9.12.2005 la Sa. riceveva i predetti avvisi e confermava le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria, al giudizio di inattendibilità delle stesse dichiarazioni ed all’esclusione di prova idonea a sostenere l’accusa in giudizio a carico degli imputati.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che i temi dell’utilizzabilità e dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della teste Sa. non assumevano rilievo determinante nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, che trattava gli stessi in termini sintetici e meramente accessori rispetto a conclusioni già sostanzialmente conseguite a seguito di una dettagliata analisi delle questioni relative alla sussistenza del fatto contestato al D. C., alla rilevanza penale della condotta ascritta al C. ed alla prova del dolo e del vantaggio patrimoniale a carico del R., svolta sulla base dei contenuti delle predette dichiarazioni. Se è vero pertanto che la Sa., nell’interrogatorio nel quale riceveva tutti gli avvisi di legge, confermava le dichiarazioni precedentemente rese, la conseguente utilizzabilità di dette dichiarazioni non incide tuttavia significativamente sull’equilibrio della motivazione qui soggetta a scrutinio, che nella sua componente essenziale teneva conto dei risultati delle stesse; ed incidenza altrettanto marginale deve essere attribuita alle valutazioni sull’attendibilità della narrazione della Sa., da intendersi più che altro riferite alla mancanza di riscontri documentali rispetto a parte delle indicazioni fornite dalla teste.

Va altresì premesso che nella prospettiva del giudizio in discussione in questa sede, in concreto fondato sull’insufficienza degli elementi a sostegno dell’ipotesi accusatola, determinante è la prognosi sull’inidoneità di tali elementi a sostenere l’accusa in giudizio; prognosi che, prevista espressamente nell’ultima parte dell’art. 425 c.p.p., comma 3, ne qualifica integralmente la fattispecie processuale, giustificando il proscioglimento all’esito di un giudizio di inutilità del dibattimento rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio raccolto In una direzione favorevole all’accusa (Sez. 5, n.22864 del 15.5.2009, imp. Giacomin, Rv.244202). E proprio siffatto giudizio costituisce l’oggetto del controllo di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere, che si risolve nella riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice per l’udienza preliminare per escludere la sostenibilità dell’accusa in sede dibattimentale (Sez. 5, n.15364 del 18.3.2010, imp. Caradonna, Rv.246874).

Detto questo, la sentenza impugnata valutava congruamente nell’ottica appena descritta la totalità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, per diversi profili rispettivamente caratteristid delle posizioni dei singoli imputati, concludendo per la prospettabile mancanza di possibili sviluppi dibattimentali idonei ad incidere su un quadro di sostanziale insufficienza degli elementi stessi a sostenere le ipotesi criminose contestate in tutte le loro componenti costitutive. E particolare significatività veniva attribuita in questa visuale all’accertata situazione di difficoltà amministrativa creata all’epoca dei fatti, nella gestione del servizio contravvenzioni del Comune di Alba, da diffusi malumori ed atteggiamenti di protesta indotti nella cittadinanza dai primi risultati dell’affidamento del controllo sul rispetto delle regole della circolazione stradale ad ausiliari del traffico, il cui operato era soggetto a critiche di eccessiva rigidità.

Avuto riguardo a tale condizione di fondo, la posizione dell’imputato R. veniva in particolare valutata dal Giudice per l’udienza preliminare rispetto alla possibilità di escludere che gli interventi del predetto sui verbali di contravvenzione fossero motivati dal mero intento di rettificare sia pure impropriamente contestazioni contravvenzionali improntate ad eccessivo rigorismo ed alla correlativa ravvisabilità nei confronti dell’imputato dell’elemento psicologico dei reati di falso e del dolo intenzionale del reato di abuso d’ufficio. A questi fini il giudizio negativo su tale possibilità e sulla prospettabilità di sviluppi diversi in sede dibattimentale veniva coerentemente formulato in base alla ridotta percentuale delle irregolarità segnalate, alla mancanza di accertati rapporti fra l’imputato ed i contravventori coinvolti ed alla grossolanità degli interventi effettuati in relazione alla praticabilità di azioni soppressive ben più efficaci e meno rilevabili. Ed a ciò il ricorrente oppone diverse vantazioni sulla significatività degli argomenti svolti dal giudicante, senza indicare elementi idonei ad evidenziare la concreta possibilità di una differente evoluzione dibattimentale ed a rendere manifestamente illogico il criterio prognostico seguito dal giudice di merito.

Quanto alla posizione dell’imputato Di Ciancia, la prognosi negativa sulla possibilità di acquisire in giudizio prove sufficienti in ordine alla stessa sussistenza della condotta contestata era adeguatamente motivata in base all’inidoneità a tal fine delle sole dichiarazioni della Sa. a fronte del mancato rilevamento del nominativo del tale V., asseritamente beneficiario della condotta, nella distinta delle contravvenzioni elevate nel periodo indicato; giudizio evidentemente non inficiato dal riferimento del ricorrente alla mera possibilità di una diversa collocazione temporale del fatto.

Per venire infine alla posizione dell’imputato C., il giudizio sull’imprevedibilità di sviluppi dibattimentali apprezzabili, nella direzione del conseguimento di una prova sufficiente in ordine alla configurabilità a carico del predetto di un concorso penalmente rilevante, veniva acquisito in termini logicamente non censurabili sulla base del tenore sicuramente non ultimativo del messaggio scritto con la quale le pratiche venivano segnalate al R., tale da non integrare un’illecita interferenza, della mancanza di reale incidenza del messaggio stesso sulle determinazioni del R. in assenza di un rapporto fra i due soggetti e del significato negativo, in termini di sussistenza del dolo concorsuale, dell’essere stato il goglio riportante il messaggio lasciato integro insieme alle pratiche; vantazioni alle quali il ricorrente contrappone ancora una volta ed unicamente una propria diversa lettura delle stesse risultanze.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-09-2011, n. 7657 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il D.M. n. 44/2011 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento prevede un termine perentorio per le domande di aggiornamento, nonché la cancellazione in caso di domanda tardiva, e le graduatorie stesse (dalla ricorrente specificate) da cui l’istante è stata esclusa.

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n. 22805 del 12 ottobre 2010 (vedi anche Cass. Civ., SS.UU. n. 3032 dell’8.2.2011);

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che fa "salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8207 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor A.C. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) la determinazione – notificatagli il 16.6.2011 (e della quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1548 Allievi Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.24 del 25.3.2011).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità psichica, espresso a seguito degli accertamenti sanitari ai quali l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore: che hanno evidenziato come il soggetto in questione presentasse (si cita testualmente) delle "note d’ansia da prestazione non contenuta", obiettivamente incompatibili (al di là del dato "positivo": ricavabile dalla Direttiva Tecnica del 5.12.2005) col tipo di servizio di cui è causa (comportante, è opportuno rammentarlo, l’esercizio dei delicati poteri propri degli agenti di p.g.), si osserva

che, nella circostanza, non è riscontrabile alcun contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione;

che, in particolare, il riferimento – operato dal C. – agli esiti (per lui favorevoli) di altre procedure concorsuali è del tutto incongruo;

che l’atto (presupposto) in questione (sufficientemente motivato; ed espressione di una valutazione di natura tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non entro limiti assai ristretti) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza delle proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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