Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1455 Prova

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Svolgimento del processo

L’avv. P.G., vincitore di concorso per dirigente amministrativo, era stato assunto dalla Azienda Ospedali Riuniti di Foggia dal primo luglio 1999 con patto di prova; con provvedimento del 18 gennaio 2000 l’Azienda aveva estinto il rapporto per esito sfavorevole della prova. L’avv. P. impugnava il recesso e, nel contraddittorio con l’Azienda, l’adito Tribunale di Foggia rigettava la domanda. Su appello del soccombente la statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Bari, che, con la sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il recesso con le conseguenze di legge. La Corte territoriale, premesso che oggetto della causa era la tempestività del recesso, rilevava che l’art. 15 del CCNL applicabile al rapporto prescrive che il patto di prova abbia la durata di sei mesi e che, "…ai fini del computo del suddetto periodo, si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti espressamente dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72; decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda deve essere motivato…".

Osservava la Corte territoriale che il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo che il periodo di prova non fosse ancora decorso al momento di intimazione del recesso, sulla base del seguente ragionamento: i sei mesi di prova sarebbero scaduti il 31 dicembre 1999, ma si doveva poi tenere conto dei periodi di sospensione e quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla data del 15 gennaio 2000 il termine non era scaduto, dovendo essere recuperati i giorni di sospensione del 4,5,7 e 10 gennaio. Questi quatto giorni avrebbero spostato al 19 gennaio l’ultimo giorno di prova, se non fosse accaduto che il ricorrente non aveva lavorato il 17 e il 19 gennaio, per astensione facoltativa per maternità, per cui, alla data di notifica del recesso, 22 gennaio 2000, il periodo di prova non si era ancora concluso.

I Giudici d’appello disattendevano questa tesi, sul rilievo che essa contrastava con la delibera del 18 gennaio 2000 in cui, si comunicava che, tenendo conto dei diciotto giorni di sospensione, il periodo di prova si concludeva alla stessa data del 18 gennaio 2000. Detto provvedimento era stato però comunicato all’avv. P. solo il 22 gennaio, mentre avrebbe dovuto essere comunicato entro il 18 gennaio.

Inoltre, concedendo il 19 gennaio l’astensione facoltativa per maternità, l’azienda aveva manifestato la volontà di proseguire il rapporto che a quella data avrebbe dovuto già estinguere. La Corte territoriale rigettava invece l’appello incidentale dell’Azienda, volto a dilatare il periodo di prova anche oltre i termini indicati dal giudice di primo grado, perchè così si collideva con la delibera di recesso che, considerando le giornate di sospensione, indicava nel 18 gennaio la data di scadenza del periodo di prova.

Avverso detta sentenza l’Azienda Ospedali Riuniti di Foggia propone ricorso un unico motivo articolato in due censure, illustrati da memoria.

Resiste l’avv. P. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo profilo del motivo, denunziando difetto di motivazione, violazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 15 del CCNL nonchè dell’art. 2096 c.c., e art. 97 Cost., si lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente interpretato la delibera di essa Azienda in cui, nella parte dispositiva, si comunicava la risoluzione del contratto dal 19 gennaio 2000 e comunque dal giorno successivo al completamento del periodo di prova; la Corte avrebbe valorizzato la parte narrativa dell’atto (scadenza della prova al 18 gennaio) a scapito del dispositivo, con cui si esternava la volontà di recedere dal giorno successivo al compimento del periodo di prova. Con il secondo profilo di censura ci si duole dell’erroneo rigetto appello incidentale volto a dilatare periodo di prova. Sostiene il ricorrente che il periodo di prova non era terminato alla data del 18 gennaio, ma ben successivamente, di talchè il recesso intimato il 22 gennaio era tempestivo, secondo il seguente ragionamento: i sei mesi scadevano il 31 dicembre 1999, si dovevano poi aggiungere i quattordici giorni di sospensione dell’anno 1999; iniziando il computo dal 3 gennaio (essendo festivi il giorno 1 e il giorno 2); detti quattordici giorni sarebbero quindi scaduti il 16 gennaio; ma poichè il rapporto era stato sospeso nei giorni 4,5,7, e 8 gennaio, si dovevano aggiungere altri 4 giorni, per cui termine scadeva al 20 gennaio, o meglio il 21 gennaio stante l’astensione facoltativa del 17 gennaio. Tuttavia il 19 gennaio il Dr. P. aveva chiesto dieci giorni di astensione facoltativa per maternità, facendo così slittare il termine al 29 gennaio, per cui era pienamente tempestivo il recesso comunicato il 22 gennaio.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero, anche ad ammettere che la volontà dell’Azienda fosse quella di risolvere il rapporto dal giorno successivo al completamento del periodo di prova, privilegiando la volontà espressa nell’ultima parte della delibera a scapito della prima, dove pur si indicava la data del 18 gennaio come quella conclusiva del periodo di prova, il recesso comunicato il 22 gennaio era successivo al completamento della prova, essendo errati i conteggi dei giorni elaborati in ricorso. Pacifico infatti che i sei mesi di prova di cui al CCNL scadevano il 31 dicembre 1999 e che il periodo si doveva far slittare per ulteriori quattordici giorni, pari alle sospensioni dell’anno 1999; detti quattordici giorni si dovevano far decorrere dal primo gennaio, e non già dal 3 gennaio, come si sostiene in ricorso, giacchè i giorni di festività pacificamente non sospendevano il periodo di prova; facendo poi ulteriormente slittare la scadenza del 14 gennaio al 18 gennaio, per tenere conto dei quattro giorni di sospensione (4,5,7, e 8 gennaio) il termine del periodo di prova era il 18 gennaio, o al massimo il 19 gennaio, volendo tenere conto dell’assenza del giorno 17.

Ed allora, come rilevato dalla sentenza impugnata, con la concessione, il giorno 19, di un periodo di astensione facoltativa per maternità, l’Azienda ricorrente aveva manifestato la volontà di proseguire il rapporto di lavoro.

Conclusivamente, risulta in ogni caso tardivo il recesso comunicato il 22 gennaio.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro tremila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 27-01-2011, n. 3057 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Quanto segue:

La CdA di Lecce, con sentenza del giorno 11.11.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale D.S.L. fu condannato alla pena di giustizia, in quanto riconosciuto colpevole del delitto ex art. 495 c.p., perchè, essendo detenuto, dichiarava falsamente all’ufficiale di pg che gli chiedeva le sue generalità, di chiamarsi F.L..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale, atteso che i giudici del merito hanno arbitrariamente ritenuto che l’imputato avesse consapevolezza che le sue dichiarazioni sarebbero state trasfuse in un atto pubblico.

Se viceversa la CdA avesse posto la dovuta attenzione alle dichiarazioni del teste A.T., appartenente alla Polizia penitenziaria, si sarebbe resa conto che la fattispecie criminosa integrata era quella ex art. 496 c.p. e non quella di cui all’art. 495.

A. infatti ha chiarito che, avendo sentito gridare, si era avvicinato alla cella nella quale era ristretto il ricorrente e, poichè non conosceva i detenuti di quel settore, aveva chiesto, al semplice scopo di conoscere la loro identità, come si chiamasse il D.S., ricevendo la risposta di cui al capo di imputazione.

Non si vede dunque donde il ricorrente avrebbe potuto trarre la consapevolezza che le false generalità declinate sarebbero state annotate in un atto redatto dal predetto A., nell’esercizio delle sue funzioni.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

Si legge nella sentenza impugnata che A. era intervenuto perchè aveva sentito gridare: "siete tutti infami, appuntati infami". Avvicinatosi alla cella nella quale era ristretto il ricorrente, gli aveva chiesto come si chiamasse. Costui aveva, risposto che il suo nome era F.L..

In realtà il F. era l’altro occupante della cella e in quel momento era in bagno.

Dalle concrete modalità della condotta, dalle circostanze di tempo e di luogo in cui essa fu tenuta, i giudici di merito ebbero a maturare il convincimento che l’imputato, approfittando della momentanea assenza del compagno di cella, ne assunse l’identità allo scopo di allontanare il pericolo di un procedimento disciplinare che sarebbe stato istaurato a carico di chi aveva proferito gli insulti sopra ricordati all’indirizzo degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

La sentenza di appello parte dal presupposto, certo non irragionevole, che il D.S. non potesse ignorare che la condotta tenuta (aver dato degli "infami" agli appuntati) fosse disciplinarmente (ma, in realtà, anche penalmente) rilevante e che quindi lo "scambio di identità" ai danni dell’ignaro compagno di cella avesse proprio lo scopo di stornare da sè le conseguenze dell’azione appena prima compiuta.

E’ noto d’altra parte (ed è anche ovvio) che la natura dell’elemento psicologico non può che esser desunta dalle modalità della condotta.

Nel caso in esame, la CdA ha evidentemente ritenuto che l’imputato non potesse ignorare che sarebbe stata redatta una relazione di servizio sull’accaduto e che, proprio per tal motivo, egli si risolse a fornire false generalità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 09-02-2011, n. 240 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

– il sig. M. è proprietario, in Nardò, di un’abitazione sita alla via Casale 70, su un lato della quale insisteva un pozzo luce;

– nel giugno del 2008 pervenivano al Comune di Nardò due esposti nei quali veniva indicato lo svolgimento non autorizzato, da parte del M., di lavori di copertura di tale vano;

– seguiva l’istruttoria comunale e, infine, l’ordinanza di demolizione n. 396 del 29 ottobre 2009, prot. n. 42502, del Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia.

2.- La stessa veniva dunque impugnata con il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/01. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia urbanistica ed edilizia. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 delle n.t.a.. Difetto di istruttoria e di motivazione.

B) Violazione dell’art. 3 l. 241/90 ss.mm.ii.. Violazione dei principi in materia di procedimento sanzionatorio. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia.

C) Violazione degli artt. 7, 8, 10 ss. l. 241/90 ss.mm.ii.. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria sotto altro profilo. Violazione del principio di affidamento.

3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

4.- Rilevato anzitutto, sul piano procedimentale, che per gli ordini di demolizione di opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, con riferimento ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario (cfr, fra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, III, 13 luglio 2010, n. 16683; T.a.r. Lazio Roma, I, 10 maggio 2010, n. 10467; T.a.r. Toscana Firenze, III, 30 aprile 2010, n. 1182), il Tribunale osserva inoltre che:

– i lavori di copertura del pozzo luce, tali da determinare la realizzazione di un nuovo vano coperto (della superficie di mq.11,40), non potevano essere considerati, come invece dedotto dal ricorrente, assoggettati ad una mera denuncia di inizio attività, neppure in ragione di un preteso carattere pertinenziale del vano medesimo. L’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, difatti, indica al primo comma lett. e) quali "interventi di nuova costruzione" quelli comportanti la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non ricompresi tra gli "interventi di manutenzione ordinaria", tra "gli interventi di manutenzione straordinaria", tra "gli interventi di restauro e risanamento conservativo" e, infine, tra "gli interventi di ristrutturazione edilizia". E’ dunque sufficiente considerare le caratteristiche dell’opera eseguita dal ricorrente per avvedersi che la stessa non può essere ricompresa in alcune delle suindicate categorie e costituisce, pertanto, per esclusione, intervento di nuova costruzione, la cui esecuzione è subordinata al previo rilascio del permesso di costruire, a norma dell’art. 10 del citato d.p.r. 380/01.

Ai fini urbanistici, d’altronde, la strumentalità propria della nozione civilistica di pertinenza prescinde dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario, non potendosi in specie ritenere beni pertinenziali quegli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, tuttavia non sono coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto per un verso suscettibili -come quello per cui è causa- di utilizzo autonomo e, per altro verso, tali da occupare aree e volumi diversi.

In tali casi l’impatto volumetrico dell’intervento, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, giustifica la necessità del permesso di costruire, con conseguente applicabilità del regime demolitorio (cfr. Consiglio Stato, IV, 13 ottobre 2010, n. 7481; T.a.r. Campania Napoli, VI, 7 settembre 2009, n. 4899; T.a.r. Basilicata Potenza, I, 29 novembre 2008, n. 915; Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2003, n. 419).

– in materia edilizia, ancora, l’ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da una specifica motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione, in quanto non può annettersi alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può ex se legittimare, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di riduzione in pristino, lo stesso costituisce atto dovuto, sufficientemente motivato con l’affermazione della abusività dell’opera (fra le altre, T.a.r. Puglia Lecce, III, 28 gennaio 2010, n. 335; T.a.r. Sicilia Palermo, III, 20 ottobre 2009, n. 1665).

Nel caso in esame, peraltro, pur in presenza di dichiarazioni ex d.p.r. 445/00 fra di loro contrastanti prodotte dal ricorrente e dalla p.a. sul punto della risalenza nel tempo della copertura in oggetto, va rilevato che nel senso di un’edificazione molto recente della medesima deponeva in maniera puntuale un contratto di vendita di un’abitazione confinante allegata agli atti dal Comune, nel corpo del quale, descrivendo l’abitazione in parola, si precisava espressamente che "il vano cucina ha una piccola finestra di affaccio sul pozzo luce di proprietà di terzi" (atto rep. n. 65192 del 25 agosto 2008).

5.- Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, ribadite l’abusività dell’opera e l’assenza di circostanze che eccezionalmente facessero venir meno l’interesse pubblico alla sua rimozione, il ricorso de quo va dunque respinto.

6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma complessiva di euro 3.000, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1488/2010 indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 3.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 281 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con Decreto del 9 dicembre 2008 la Regione Calabria, Dipartimento n. 10 – Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, cooperazione e volontariato, ha emanato Avviso Pubblico recante "l’invito a presentare progetti di sviluppo per gli organismi di Formazione Professionale accreditati" al fine di ricevere finanziamenti per la loro ristrutturazione.

La E.R., odierna ricorrente, ha presentato una prima istanza di ammissione al finanziamento.

A seguito di proroga del termine di presentazione della domanda di partecipazione, essa ha formulato istanza di ritiro della domanda presentata in data 31 dicembre 2008 e contestualmente ha presentato una nuova domanda di partecipazione, in considerazione della circostanza che la stessa aveva presentato una dichiarazione sostitutiva che attestava il possesso dei requisiti di ammissibilità e non, invece, tutta la documentazione probante l’ammissibilità alla valutazione del proprio progetto di ristrutturazione, prodotta in allegato alla nuova istanza.

Con Decreto dirigenziale n. 9036 del 27 maggio 2009 la Regione Calabria, Dipartimento n. 10 – Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, cooperazione e volontariato, ha approvato la graduatoria definitiva del detto Avviso Pubblico.

Nella graduatoria la ricorrente è stata collocata, con un punteggio di 63/100, tra i progetti ammessi ma non finanziati, in quanto l’art. 5 dell’Avviso pubblico prevedeva un limite Euro 2.217.672,67 come importo complessivo finanziabile.

2. La ricorrente ha impugnato la graduatoria, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita la Regione Calabria deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Parte ricorrente, fatta un’ampia premessa riguardo alla difficoltà di accedere agli atti della procedura, ha dedotto, innanzi tutto, la violazione dell’art. 2 in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 dell’Avviso Pubblico e dei principi di logica ed imparzialità e della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere.

Rileva la ricorrente che molte Agenzie formative collocate in posizione utile per ricevere finanziamento e, segnatamene, Ciofs/FP, D., I., E., B.S., I. e F.S., ed una collocata tra le ammesse ma non finanziate denominata Crotone Sviluppo, non hanno allegato la documentazione dimostrativa di avere svolto, nel triennio precedente (200520062007), attività in convenzione formative per un valore di almeno Euro 500.000,00.

Tali Agenzie hanno allegato solo delle semplici dichiarazioni, peraltro fatte non secondo i dettami del DPR n. 445/2000, che dovevano attestare il presunto requisito. Alcune hanno allegato convenzioni non afferenti al periodo interessato. In altri casi, il totale del convenzioni non raggiungeva il limite minimo di Euro 500.000,00.

Rileva la ricorrente che le Agenzie formative, per essere ammesse al finanziamento, avrebbero dovuto dimostrare di avere avuto attività formative in convenzione, nel triennio precedente (200520062007), per un valore totale di almeno Euro 500.000,00.

Aggiunge che l’art. 9 dell’Avviso rubricato con "Documentazione da presentare", stabilisce (n. 6) che occorre depositare in allegato alla domanda la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di ammissibilità e che il successivo art. 10 rubricato con "Ammissibilità", stabilisce che le domande sono ritenute ammissibili, ed ammesse a valutazione, solo se corredate dalla documentazione richiesta.

Proprio in ossequio a tale previsione, precisa la ricorrente, la stessa ha, a suo tempo, ritirato la domanda precedentemente presentata e prodotto nuova domanda corredata dalla documentazione prescritta.

La censura è infondata.

Come rilevato dalla ricorrente, l’avviso alla base della procedura prevede, tra i documenti da presentare, la produzione di documentazione che attesti il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Va rilevato, innanzi tutto, che la previsione è alquanto generica, non essendo previsto di quale documentazione debba trattarsi. Si specifica solo che essa deve attestare il possesso di quelli che vengono definiti requisiti di ammissibilità.

La ricorrente ha inteso l’espressione documentazione quale sinonimo di copia del documento inerente alla convenzione.

Tale interpretazione restrittiva non è conforme all’attuale sistema normativo in materia di documentazione amministrativa.

L’art. 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che "Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dal”articolo 78".

La giurisprudenza ha precisato al riguardo che le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare, per la scelta del migliore contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno sempre intese nel senso che si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal D.P.R. n. 445, affermando anche il principio per cui la presentazione della documentazione sostitutiva di atto di notorietà equivale alla esibizione dei documenti dichiarati conformi all’originale in forma autenticata ai sensi dell’art. 18 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000 (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 24 agosto 2006 n. 4972; id., 16 novembre 2005, n. 6389).

Quelli richiamati devono considerarsi principi propri della materia di documentazione amministrativa, che non possono certamente considerarsi derogati in base ad una previsione generica quale quella richiamata.

La ricorrente afferma, inoltre, che alcuni tra i partecipanti alla procedura hanno prodotto convenzioni che non raggiungevano il limite minimo di Euro 500.000,00 o non riguardavano il periodo considerato.

Si tratta di riferimento del tutto generico, non essendo specificato, non solo quali siano i concorrenti non in possesso di tali requisiti (tale carenza, invero, è comune anche alla censura relativa alle dichiarazioni sostitutive), ma anche una qualsiasi indicazione in ordine alla carenza registrata, in relazione a ciascun caso. È dato solo sapere che le convenzioni non raggiungevano l’importo di cui sopra o non riguardavano il periodo interessato,

Né può ritenersi che a siffatta genericità possa supplirsi mediante l’istruttoria effettuata in sede giudiziale.

La ricorrente ha sollecitato all’uopo, anche in sede di discussione orale, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice al fine di acquisire tutta la documentazione presentata dai partecipanti al procedimento.

È evidente, tuttavia, che un’attività istruttoria del genere finirebbe per avere carattere meramente esplorativo, giacché consentirebbe di rilevare, non solo i singoli casi di documentazione carente, ma di definire la consistenza stessa del vizio.

Essa, in altri termini, l’istruttoria servirebbe, non a fornire supporto documentale ai vizi riscontrati, ma a definire l’essenza stessa del vizio denunciato.

La ricorrente lamenta di avere avuto un accesso solo limitato ai documenti del procedimento.

In proposito, tuttavia, non è chiaro cosa abbia impedito alla stessa di acquisire contezza del contenuto degli atti, se anche non è stato consentito l’accesso mediante estrazione di copia.

La richiesta istruttoria deve essere, pertanto, respinta.

4. Con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di unicità della commissione, rilevando che dal verbale n. 1 della Commissione si evince che la valutazione in relazione all’ammissibilità dei progetti presentati dalle Agenzie formative è stata delegata ad altra commissione composta dai soggetti diversi da quelli della commissione a suo tempo nominato nella procedura concorsuale.

Si sarebbe completamente delegata una valutazione quale l’ammissibilità delle domande addirittura ad una commissione estranea ed esterna.

La censura è priva di fondamento.

Come rilevato dalla Regione resistente, l’art. 10 dell’Avviso Pubblico ha previsto che l’istruttoria di ammissibilità è eseguita dal Settore Formazione del Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Volontariato e Cooperazione della Regione Calabria.

Non è, quindi, che sia stata costituita una seconda commissione, ma alcuni dipendenti del Settore sopra indicato hanno provveduto ad effettuare quella che l’Avviso denomina istruttoria di ammissibilità, quindi a vagliare i requisiti di ammissibilità delle domande.

L’ultimo comma dello stesso art. 10 prevede che le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione. Ed è quanto è, in effetti, avvenuto.

5. Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.