Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11313 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 6.2.2007 il tribunale di Torino ha rigettato la domanda proposta nel 2002 da C.M. nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), volta al risarcimento dei danni dal medesimo subiti a seguito dell’incendio sviluppatosi il 12.12.2001 nell’appartamento del condomino G., soprastante il proprio (e che provocò, dapprima, il crollo del solaio sovrastante l’appartamento del G. e poi, quale conseguenza, quello sovrastante l’appartamento dell’attore).

Anche al G. era indirizzata la vocatio in ius, ma alla relativa domanda l’attore rinunciò, essendo risultato che il G. era deceduto e che alcuni degli eredi avevano rinunciato all’eredità.

Il Condominio aveva resistito e chiamato in garanzia le due compagnie assicuratrici con le quali era assicurato per i rischi di incendio e per la responsabilità verso terzi; le domande di garanzia erano state peraltro abbandonate in seguito al versamento da parte delle chiamate della somma complessiva di Euro 140.000. 2.- Con sentenza n. 1381 del 2008 la corte d’appello di Torino ha accolto il gravame del C. solo in punto di condanna del condominio a provvedere all’immediato ripristino del tetto dell’edificio, compensando le spese del doppio grado (in primo grado il C. era stato condannato a pagarle nella misura di Euro 16.413,31, oltre accessori).

Ha invece rigettato quella risarcitoria sui sostanziali rilievi che non v’era responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., per essersi l’incendio sviluppato dall’appartamento di un condomino e non da una parte comune dell’edificio e che le polizze assicurative non coprivano i danni subiti dai condomini alle loro proprietà individuali.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso il Condominio, che propone anche ricorso incidentale (un motivo del quale è condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale mentre altri due motivi sono proposti in via autonoma).
Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la tessa sentenza.

Il ricorso principale di C.M..

2.- La sentenza è censurata:

a) col primo motivo, alternativamente, per ogni possibile vizio della motivazione, sul fatto che le polizze "globale fabbricati" coprissero unicamente i danni alle parti comuni, e a quelle individuali solo in caso di responsabilità del condominio, in relazione al contenuto dei contratti di assicurazione, alla causa petendi, alle risultanze della c.t.u., a due deliberazioni assembleari del 2003 e del 2006, alla ritenuta risarcibilità del danno da crollo del solaio tra gli appartamenti C. e G.; nonchè per violazione degli artt. 1125, 1710 e 2697 c.c., artt. 163 e 164 c.p.c.;

b) col secondo motivo, congiuntamente, per "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa la responsabilità extracontrattuale del Condominio" in relazione alla nozione di fortuito, all’abnorme caricamento del sottotetto, alla mancata tempestiva copertura del tetto; nonchè per violazione dei principi relativi alla domanda e degli artt. 2051 e 2053 c.c.;

c) col terzo motivo, congiuntamente, per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e per violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. "avuto riguardo all’inerzia del condominio, fonte di danni, nell’effettuare i debiti ripristini dei danni provocati dall’incendio de quo"; nonchè per "violazione oli norme processuali ( art. 342 c.p.c., comma 1, e norme collegate – art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la Corte d’Appello di Torino ritenuto assorbita la fonte dei danni conseguenti al mancato godimento dell’alloggio nelle altre valutazioni di danni connessi con il ripristino dell’unità immobiliare". 2.1 – Tutti e tre i motivi – che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che li connota – sono infondati.

All’affermazione della corte d’appello ("non risulta quindi scalfita la validità dell’affermazione del primo giudice secondo cui oggetto della polizza assicurativa erano solo le parti comuni dell’edificio, ed il singolo condomino aveva titolo per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del condominio solo se ed in quanto avesse provato la responsabilità di quest’ultimo") il ricorrente apoditticamente oppone che così non era e che egli non era stato in condizione di produrre le polizze (già versate in atti dalle società assicuratrici chiamate in causa ed inerite nei fascicoli di parte poi ritirati in esito all’accordo raggiunto col condominio).

L’ordinamento processuale appresta infatti vari rimedi per ovviare alla non disponibilità del documento rilevante da parte di chi abbia interesse a provare quanto esso attesti (richiesta di ordine di esibizione; richiesta di rilascio di copia del documento contenuto nel fascicolo altrui; interrogatorio formale; richiesta di prova testimoniale).

Anche in memoria il ricorrente insiste nell’affermare che "è pacifico che in una polizza globale fabbricati oggetto di garanzia sono non solo il tetto o le scale ma anche le proprietà dei singoli condomini" (a pag. 3, sub 1. 3 a). Ma i giudici di entrambi i gradi hanno ritenuto che così non era ed il ricorrente non ha provato che così invece fosse, non valendo comunque a dimostrare il suo assunto sul contenuto della copertura assicurativa (ed in ipotesi ad estenderla) il complesso sviluppo che la vicenda ha avuto negli accertamenti tecnici, nello sviluppo del processo e nelle deliberazioni condominiali.

Che, poi, l’incendio possa essere stato "aggravato" dalla presenza di suppellettili nel sottotetto condominiale è circostanza che la corte d’appello (a pag. 25 della sentenza impugnata) ha correttamente ritenuto prospettata tardivamente solo con la comparsa conclusionale di primo grado: l’essere la circostanza emersa solo nel corso degli accertamenti tecnici svolti in corso di causa non avrebbe precluso, infatti, che essa fosse tempestivamente allegata, al più tardi in sede di precisazione delle conclsusioni. Tanto più che, a fronte della generica allegazione di responsabilità del condominio sulla base degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c. (per un incendio sviluppatosi in una porzione di piano di proprietà esclusiva), non era affatto univoca la conclusione che presenza di suppellettili e mancanza di estintori fossero correlati alla prospettazione di responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., anzichè ex art. 2043 c.c..

E’ , infine, del tutto congruo che, una volta esclusa la responsabilità a qualsiasi titolo del condominio, siano stati esclusi tutti i danni che solo dalla configurazione di una responsabilità sarebbero potuti derivare.

Il ricorso incidentale del condominio.

3.- Il ricorrente assume in memoria che il ricorso incidentale sia inammissibile perchè tardivo, in quanto notificato in data 1.6.2009, mentre il termine di 40 giorni (20+20) veniva a scadenza il 30.5.2009 e l’art. 155 c.p.c., comma 5, (che ha equiparato il sabato ad un giorno festivo anche ai fini della proroga della scadenza del termine per il compimento di atti processuali fuori dell’udienza) come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, si applica solo ai procedimenti instaurati dopo l’1.1.2006.

Premesso che l’infondatezza dell’eccezione deriva dall’assorbente considerazione che l’atto è stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 28.5.2009 (data alla quale occorre avere riguardo ai fini del rispetto del termine da parte del notificante), erroneo è anche l’assunto sulla non applicabilità nella specie dell’art. 155 cod. proc. civ., comma 4, volta che la L. n. 263 del 2005 ha disposto con norma transitoria che "le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’art. 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell’10 marzo 2006". 4.- Il primo motivo del ricorso incidentale (illustrato a pag. 26 del controricorso, col quale si afferma che, in ogni caso, quand’anche il C. avesse potuto in ipotesi vantare un diritto in base alle polizze ma non avesse avuto la legittimazione per esercitarlo, allora avrebbe potuto surrogarsi al condominio), in quanto condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, è assorbito.

Col secondo e col terzo motivo (illustrati alle pagine da 38 a 45 del controricorso) la sentenza è censurata in punto di pronunciata condanna del condominio a provvedere all’immediato ripristino del tetto, deducendosi: a) col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere il C. impugnato la relativa decisione di rigetto del tribunale solo nella parte in cui la domanda era stata respinta per avere il condominio deliberato di provvedere agli interventi più urgenti sul tetto comune a seguito del pagamento dell’indennizzo da parte delle compagnie assicurative;

non anche nella parte in cui, con autonoma ratio decidendi, il tribunale aveva affermato che "l’attore non poteva pretendere di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle sopra citate delibere, che non risultano essere state impugnate ed annullate e ispetto alle quali ha a suo tempo espresso il suo pacifico voto favorevole";

b) col terzo, subordinatamente, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. per non avere la corte d’appello considerato che con la delibera del 10.4.2006, approvata anche dal C., si era stabilito che la somma corrisposta dalle società di assicurazione sarebbe stata "destinata, in prima, al pagamento del debito maturato per il rifacimento del tetto", sicchè non era configurabile alcuna inerzia del condominio, che non aveva mai deliberato il detto rifacimento.

4.1.- Entrambi i motivi (secondo e terzo) sono infondati. Il primo dei due poichè non si ravvisa la duplice ratio decidendi indicata dal ricorrente (che tra l’altro non chiarisce in qual senso il C. pretendesse di "sottrarsi agli obblighi" derivanti dalle deliberazioni condominiali) e poichè, dalle conclusioni assunte dal C. in appello (e riportate nella sentenza appellata), inequivocamente risulta che egli aveva domandato l’immediato ripristino delle parti comuni danneggiate dall’incendio e non ancora ripristinate per l’aggravamento dei danni che la mancata esecuzione comportava. Il secondo poichè la corte d’appello ha dato atto che il C. aveva rappresentato che la copertura provvisoria permetteva ulteriori infiltrazioni; che aveva chiesto che i lavori fossero eseguiti sin dall’atto introduttivo; che il Condominio s’era difeso affermando che per la ricostruzione delle parti comuni danneggiate occorresse attendere la corresponsione delle indennità assicurative;

che dall’avuto pagamento erano ormai decorsi circa due anni. Sulla scorta di tali rilievi ha ritenuto che la prolungata, mancata, definitiva sistemazione del tetto potesse determinare un pregiudizio per l’immobile del C. stesso.

La condanna al facere deve allora ritenersi pronunciata nell’esercizio dei poteri che competono al giudice a mente dell’art. 1172 c.c., essendo stata adottata per elidere il pericolo del danno temuto da parte del C. e non sussistendo ragioni ostative all’adozione del provvedimento, anche con sentenza ed anche nei confronti del condominio, su istanza di un singolo condomino (ovviamente tenuto a concorrere alle relative spese).

Conclusioni:

5.- I ricorsi vanno conclusivamente respinti. Le spese del giudizio di cassazione seguono la prevalente soccombenza del C., che ha insistito nelle originarie richieste benchè fosse assolutamente chiaro – come spiegato dalle due sentenze di merito e ritenuto anche dai giudici che avevano statuito sulle sue richieste cautelari – che unico possibile destinatario delle proprie pretese risarcitorie fosse il proprietario dell’immobile soprastante e che le polizze assicurative stipulate dal Condominio non coprivano i danni subiti dagli appartamenti di proprietà esclusiva dei condomini.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna C.M. alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700, di cui 3.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 471 Ricorso giurisdizionale

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ti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Con l’atto introduttivo del giudizio (depositato il 17 gennaio 2011) e successivi motivi aggiunti (depositati il 20 gennaio 2011), l’ASP ricorrente, previa deliberazione degli organi protempore in carica, chiedeva l’annullamento e la sospensione degli atti rispettivamente indicati in epigrafe:

– sub a), di nomina comunale e regionale dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione;

– sub b), del verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2011.

II. In esito all’istanza di misure cautelari monocratiche, contestualmente proposta, veniva adottato il Decreto presidenziale 21 gennaio 2011, n. 60, di reiezione della medesima istanza nell’espressa considerazione che:

" i) l’insediamento in data 17.1.2011 del nuovo Cda – contestato con i motivi aggiunti contenenti la presente istanza di misure cautelari monocratiche – si fonda, come espone la stessa parte ricorrente nel secondo motivo aggiunto, sul presupposto della legittimità delle nomine regionali e comunali dei componenti del Cda stesso, impugnate con il ricorso introduttivo, a sua volta corredato di domanda cautelare ordinaria;

ii) la maggioranza delle nomine di cui si tratta (e cioè le tre nomine effettuate dal Sindaco, sulle 5 totali) risulta piuttosto risalente nel tempo (al 19 ottobre 2011), per cui la richiesta di emissione, di un decreto cautelare presidenziale di sospensione sia delle nomine, sia del verbale di insediamento, sia dell’"adempimento della consegna delle chiavi" risulta sprovvista del necessario requisito ex lege dell’estrema gravità e urgenza, essendo i provvedimenti iniziali dell’intera sequenza procedimentale (che è oggetto della domanda di cautela interinale) stati non solo adottati, ma anche resi noti dalla stampa locale ben tre mesi orsono (20 ottobre 2010: cfr. doc. 33 del ricorso introduttivo);

iii) conseguentemente, l’istanza qui all’esame va respinta, con rimessione delle parti alla prima camera di Consiglio utile (10 febbraio 2011) per la trattazione, da parte del Collegio, delle ordinarie domande cautelari proposte tanto con il ricorso introduttivo (depositato il 17 gennaio 2011, con notifiche a mezzo posta perfezionatesi il 18 gennaio 2011), quanto dei motivi aggiunti notificati (via fax) e depositati il successivo 20 gennaio 2011;".

III. Dopodiché si costituivano in giudizio, producendo rispettiva memoria difensiva e documentazione, tanto il Comune di Isola Dovarese, quanto la Regione Lombardia.

IV. In data 9 febbraio 2011, l’ASP ricorrente depositava nuovo atto di motivi aggiunti, con cui si chiedeva l’annullamento e la sospensione (previa adozione di misure cautelari monocratiche):

– della deliberazione ASP 26 gennaio 2011, n. 6 di revoca della deliberazione n. 1/2011 e della procura ad litem conferita agli avv. ti Corà e Paratico;

– nonché dei successivi atti ASP di rinuncia al ricorso.

V. La suddetta nuova istanza di misure cautelari provvisorie veniva respinta con decreto presidenziale n. 133 in pari data (9 febbraio 2011), recante la motivazione che di seguito espressamente si riporta:

"a) già nel precedente decreto monocratico 21 gennaio 2011, n. 60 si evidenziava il consistente lasso di tempo (tre mesi) trascorso dall’adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti sindacali di nomina di tre componenti (su cinque) del CdA dell’ASP;

b) nella sua memoria 7 febbraio 2011, il Comune di Isola Dovarese ha ora eccepito la tardività dell’impugnazione dei suddetti decreti sindacali, con conseguente non decadenza dell’organo deliberativo dell’ASP, per intervenuta intangibilità della nomina della maggioranza dei suoi componenti;

c) tale eccezione – la cui compiuta valutazione resta demandata al complessivo esame cautelare che il Collegio effettuerà nella Camera di Consiglio già fissata per domani 10 febbraio 2010 – vale, comunque, sin d’ora a depotenziare obiettivamente anche la presente domanda di emissione di misure cautelari monocratiche di sospensione dei successivi provvedimenti in epigrafe (con cui il nuovo CdA ha revocato la procura ad litem conferita agli attuali difensori e formalizzato dichiarazione di rinuncia agli atti);

d) invero, risulta, allo stato, dubbia la sussistenza di un valido mandato e di un interesse dell’Ente alla proposizione di detta domanda;

Ritenuto, altresì, di fare espressa avvertenza che – pur dovendo la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale del presente incidente cautelare essere formalmente fissata, nel rispetto dei termini di legge a difesa, per il 16 marzo 2011 – la peculiarità della presente fattispecie nonché il già dispiegato contraddittorio delle parti costituite anche sui presenti motivi aggiunti fanno sì che, in caso di rinuncia ai termini a difesa da parte di queste ultime, sia possibile e processualmente opportuno che alla già fissata Camera di Consiglio di domani 10 febbraio 2011 il Collegio estenda il proprio dictum anche alle domande cautelari introdotte con i motivi aggiunti depositati in data odierna".

VI. Alla predetta Camera di Consiglio del 10 febbraio, il Collegio assumeva l’Ordinanza n. 172/2011 con cui, richiamati i decreti presidenziali in precedenza citati, si dava atto:

"a) che con fax pervenuto immediatamente prima dello svolgimento dell’odierna Camera di Consiglio, i difensori di parte ricorrente hanno evidenziato la propria "impossibilità di esplicare ulteriore attività difensiva e di partecipare alla camera di consiglio odierna o a quella del 16.03.2011, essendo stato revocato, per effetto delle deliberazioni 6 e 9 non sospese, il mandato ad litem";

b) che le suddette deliberazioni ASP, attualmente esecutive, di revoca del mandato ad litem e rinuncia al ricorso comportano una evidente carenza di interesse del medesimo Ente alla coltivazione della presente domanda cautelare, con conseguente improcedibilità della stessa;

c) che, quanto all’ulteriore domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti depositati il 9.2.2011, appare opportuno mantenerne l’esame nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2011, già fissata con il citato Decreto n. 133/2011, in quanto a quella data potrebbe risultare formalizzato l’atto di rinuncia al ricorso da parte dell’ASP ricorrente."

L’Ordinanza recava il seguente dispositivo:

"1) DICHIARA IMPROCEDIBILE, per le ragioni di cui motivazione, la domanda cautelare oggi all’esame e proposta con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti del 20.1.2011;

2) RIMETTE le parti, per l’ulteriore prosieguo dell’incidente cautelare, alla già fissata Camera di Consiglio del 16 marzo 2011, ore di rito;

3) RINVIA alla predetta Camera di Consiglio la statuizione sulle spese della presente fase cautelare.".

VII. In data 15 marzo 2011, l’ASP ricorrente depositava la prova delle avvenute notificazioni, a mezzo posta, dell’atto di rinuncia al ricorso.

VIII. All’odierna Camera di Consiglio, la difesa della Regione depositava atto di accettazione della rinuncia come sopra proposta.

IX. Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue:

x) ai sensi dell’art. 85 c.p.c. la revoca della procura non ha effetto, nei confronti delle altre parti, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;

y) tale disposizione è espressione di un principio processuale generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi e trova pacificamente applicazione anche nei giudizi dinanzi al g.a. (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 aprile 2007, n. 3451), nel senso che la revoca del mandato non ha effetti sul piano processuale sino a che non viene nominato un nuovo difensore (T.A.R. Umbria Perugia, 14 giugno 2007, n. 517) e non costituisce motivo né di interruzione del giudizio né di rinvio della causa (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3694);

z) si può, così, procedere – mediante sentenza in forma semplificata, resa all’odierna Camera di Consiglio – alla declaratoria, ex art. 35 comm2 lett. a) c.p.a., di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ritualmente notificata dalla parte ricorrente alle altre parti costituite, una delle quali (la Regione) ha altresì provveduto ad accettarla formalmente.

Quanto alle spese di lite, se ne può disporre la integrale compensazione tra tutte le parti costituite, in considerazione della loro natura soggettiva pubblica.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15250 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- M.N. – già amministratore delegato della s.p.a.

Maretti – ha adito la Corte di appello di Lecce proponendo nei confronti del Ministero della Giustizia domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della s.p.a. Maretti dal Tribunale di Bari con sentenza del 29.11.1993 e chiuso con decreto del 19.12.2005, notificatogli il 3.10.2006.

La Corte di appello, con decreto depositato il 29.12.2007, ha dichiarato inammissibile la domanda perchè proposta da soggetto non legittimato, essendo stata la società (peraltro, cancellata) parte del processo presupposto e, inoltre, il ricorso era stato proposto (il 3.4.2007) oltre il termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dal quindicesimo giorno dall’affissione all’albo pretorio del decreto di chiusura.

Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, formulando il quesito "se chiunque, essendo stato amministratore di una società di capitali dichiarata fallita, possa ritenersi danneggiato (anche solo indirettamente) dall’irragionevole protrarsi della procedura fallimentare, e pertanto legittimato L. n. 89 del 2001, ex art. 2, alla proposizione del relativo ricorso";

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, L. Fall., artt. 119 e 26, nonchè vizio di motivazione in punto asserito decorso del termine semestrale di cui all’art. 4, cit. legge. Deduce che tale termine semestrale decorre dalla di notificazione del decreto di chiusura al fallito e che la domanda sarebbe comunque tempestiva anche con riferimento alla data di affissione del provvedimento di chiusura perchè avvenuta lo stesso giorno (3.10.2006) della notificazione del decreto.

Formula il seguente quesito: "se il termine semestrale di cui all’art. 6 Legge Pinto, in materia di ricorso avverso l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, decorra per il fallito dalla data della notificazione allo stesso del decreto di chiusura. Ferma, nella specie, la tempestività della domanda in questione anche rispetto al diverso termine dell’intervenuta pubblicazione del decreto nell’albo pretorio". 1.1.- Disposta dalla Corte la rinnovazione della notificazione del ricorso – nulla ex art. 291 c.p.c. perchè era stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura Generale – il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

2.1.- Osserva la Corte che, pur essendo fondata la censura relativa alla ritenuta tardività del ricorso e ciò alla luce del principio enunciato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 7.7.2010 n. 279) la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, comma 2, nel testo anteriore alla riforma, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla L. Fall., art. 17, anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge, il ricorso deve essere rigettato.

Infatti, come ha evidenziato questa Corte (per tutte, di recente, Sez. 1, n. 16446/2010), non v’è dubbio che la L. n. 89 del 2001, rinvii alla C.E.D.U. per l’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di equa riparazione. Dispone infatti che la legittimazione spetta a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione; della Convenzione "sotto il profilo del mancalo rispetto de termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1".

E’ all’art. 6, par. 1, della Convenzione che occorre dunque fare riferimento; in particolare alla definizione del diritto alla durata ragionevole come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione "sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta".

E in realtà questa definizione del soggetto legittimato a chiedere l’equa riparazione corrisponde alla definizione che dottrina e giurisprudenza danno dei soggetti qualificabili come parti di un procedimento penale. Viene definito parte, infatti, il soggetto titolare di un diritto di azione da cui derivi per il giudice un dovere di decidere nel merito delle sue domande.

E’ anche per questa ragione che si afferma che in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una società (nella specie, di persone), non rileva l’eventuale disagio psichico del socio o dell’amministratore, giacchè si tratta di soggetti diversi dalla parte, che è la società quale centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri, e che è quindi la sola legittimata a far valere i disagi e turbamenti psicologici compatibili con l’assenza della fisicità (Sez. 1, n. 3118/2005).

Tale principio, a fortiori, è applicabile alle società aventi personalità giuridica (cfr. Sez. 1, n. 7145/2006). Va, dunque, riaffermato il principio per il quale il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. Pertanto, il socio di società di capitali che sia stata parte del processo prolungatosi oltre il termine ragionevole, non è processualmente legittimato ad azionare il rimedio offerto dalla citata legge, neanche in caso di sopravvenuto fallimento della società medesima e di inerzia della curatela, non essendo egli immediatamente inciso dai pregiudizi correlati alla durata irragionevole del processo (Sez. 1, n. 17111/2005).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-08-2011, n. 17430 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 22/3/1985 R.O. conveniva in giudizio Z.M. e C.B., chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 7.010.000 pagata in più rispetto all’importo dei lavori effettivamente eseguiti dallo Z. al quale era stata appaltata la costruzione di un’abitazione in (OMISSIS); la stessa somma era richiesta anche al C. a titolo di danno per responsabilità contrattuale; si assumeva che quest’ultimo non aveva eseguito con diligenza l’incarico di direttore dei lavori appaltati allo Z. e l’incarico di redigere il computo metrico dei predetti lavori in quanto il computo metrico indicava come dovuto un importo eccedente appunto di L. 7.010.000 quello risultato dovuto.

Nei confronti del C. era inoltre richiesta la condanna alla restituzione della somma di L. 900.000 pagata a titolo di compenso professionale. Il C. si costituiva e contestava di avere mai assunto l’incarico di direttore dei lavori; affermava di avere effettuato correttamente i conteggi dei costi sulla base della documentazione fornita dalle parti, dei prezzi concordati in contratto e di ogni altra intesa intervenuta tra appaltatore e committente; anche lo Z. chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 6/3/2002 accoglieva la domanda proposta nei confronti, dell’appaltatore Z. e respingeva la domanda proposta nei confronti del C., rilevando che a seguito della consulenza tecnica di ufficio era risultato che il committente aveva versato all’appaltatore L. 7.172.000 più del dovuto (che ammontava a L. 44.649.330), ma che non era provato che il C. avesse assunto l’incarico di direttore dei lavori o che avesse alterato le bolle di consegna (risultate in effetti alterate) per fare apparire impiegate le maggiori quantità di calcestruzzo che erano addebitate al committente.

La sentenza era appellata dallo Z. e, con separato atto di appello, anche dal R. il quale lamentava la mancata valutazione della negligenza del C., inadempiente, sotto questo profilo, rispetto all’incarico di redigere il computo metrico e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno pari alla somma pagata in eccedenza allo Z., nonchè, previa declaratoria di risoluzione dei contratto d’opera intellettuale per inadempimento, la condanna alla restituzione del compenso ricevuto.

Il C. si costituiva, eccepiva la novità della domanda risarcitoria in quanto chiamato a rispondere dei danni in via esclusiva e non più quale obbligato m solido; nel merito ne chiedeva il rigetto deducendo di avere svolto l’incarico sulla base delle indicazioni del committente e dell’appaltatore e contestando le conclusioni della CTU sulla base delle quali era risultata l’eccedenza dei costi calcolati rispetto a quelli reali.

I due procedimenti di appello erano riuniti e con sentenza dell’1/3/2005 la Corte di Appello di Lecce rigettava sia l’appello dello Z. che l’appello del R. ritenendo:

– che era infondata l’eccezione per la quale il R. avrebbe proposto una nuova domanda in appello, non avendo più richiesto anche la condanna dello Z. in solido con il C.; la Corte territoriale rilevava che lo Z., diversamente dal C., era già stato condannato in primo grado e che pertanto la mancata riproposizione della domanda nei confronti dello Z., peraltro poi riproposta, non integrava modifica della domanda nei confronti del C.;

– che l’inadempimento dell’incarico professionale non poteva essere desunto dalla presenza di errori, ma occorreva accertare la violazione del dovere di diligenza;

– che nessuna negligenza poteva ravvisarsi nell’errore (incidente per L. 1.500.000) relativo al quantitativo di calcestruzzo impiegato nella costruzione perchè il professionista, non essendo presente in cantiere (in quanto non era il direttore dei lavori) e non essendo tenuto ad effettuare i saggi che hanno consentito al c.t.u. di accertare la quantità di calcestruzzo impiegata, non poteva conoscere quanto calcestruzzo fosse stato impiegato, se non con le bolle di consegna che non poteva ipotizzare contraffatte;

– che l’errore per avere considerato il costo (L. 3.600.000) delle "mpise" (termine dialettale corrispondente alla parola "appese" e che indica componenti destinate a sostenere le volte) non era riferibile a negligenza, ma giustificabile in quanto derivante da una interpretazione del contratto in mancanza di qualsiasi clausola espressa in ordine a tale elemento della copertura del fabbricato;

– che gli altri errori, incidenti su ciascuna voce del computo metrico per importi minimi e complessivamente per l’importo di L. 2.000.000, non erano di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.

R.O. propone ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi.

Resiste con controricorso C.B. che propone ricorso incidentale fondato su un motivo.

Non si è costituito Z.M. al quale il ricorrente principale ha dichiarato di notificare il ricorso solo ai sensi dell’art. 332 c.p.c. Il R. ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale per mancato conferimento di procura, conferita per il solo controricorso e per la mancata specificazione dei motivi.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso principale con il ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 2230 e seg. e dell’art. 2236 c.c. anche in relazione all’art. 1455 c.c.; nel motivo si censura l’affermazione per la quale da un lato si sarebbe riconosciuto l’inadempimento e dall’altro si sarebbe affermato che l’inadempimento non potrebbe essere desunto dalla presenza di errori nello svolgimento della prestazione, ma che, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, l’inadempimento presuppone la violazione del dovere di diligenza; il ricorrente sostiene:

– che la redazione di un computo metrico è obbligazione di risultato e non di mezzi come affermato dal giudice del merito;

– che il professionista è responsabile anche per colpa lieve;

– che il valore complessivo degli errori commessi per circa L. 7.120.000 nell’anno 1984 (ossia L. 1.500.000 per la quantità del calcestruzzo, L. 3.600.00 per le componenti delle volte – c.d. mpise;

– che non dovevano essere conteggiate separatamente dal costo della copertura, L. 2.000.000 per errori di misurazione non era di scarso rilievo perchè corrispondeva al 15% del prezzo;

– che la molteplicità degli errori faceva ipotizzare il dolo;

che era contraddittorio ritenere l’esistenza di errori e contemporaneamente escludere la negligenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1455 e 2236 c.c.; si assume:

– che il giudice di appello avrebbe dovuto esprimere la valutazione di gravità dell’inadempimento considerando il "valore" complessivo degli errori commessi dal professionista e non solo per gli errori di misurazione;

– che la contraffazione delle bolle di consegna del calcestruzzo era evidente e il fatto di non averla rilevata costituiva negligenza;

che il professionista era tenuto a verificare la quantità e qualità del calcestruzzo fornito.

3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente perchè si risolvono in una critica, articolata in più punti, della motivazione con la quale il giudice ha escluso la rilevanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

Occorre preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello (a quanto risulta dalla lettura della sentenza) non ha affermato che il C. sarebbe responsabile per l’inadempimento dell’incarico professionale (salvo che per quanto attiene ad alcuni minimali errori di misurazione che ha ritenuto inidonei a giustificare la risoluzione del contratto); ha, invece, affermato che l’obbligazione del professionista era un’obbligazione di mezzi e non di risultato e che l’inadempimento non poteva essere desunto da un errore, ma solo dalla violazione dell’obbligo di diligenza nella specie insussistente.

Pertanto, in relazione alle censure di cui al primo motivo:

non sussiste violazione dell’art. 2230 c.c., che semplicemente definisce il contratto d’opera professionale, nè dell’art. 2236 c.c. perchè tale norma non doveva essere applicata e non è stata applicata dalla Corte di appello;

– in ordine alle restanti censure:

a) non v’è contraddizione tra l’affermazione dell’esistenza di un errore e l’affermazione di assenza di colpa anche lieve, posto che è possibile errare incolpevolmente;

b) non sono addotti elementi idonei a contraddire la qualificazione, in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato dell’obbligazione in concreto assunta dal professionista e con riferimento al tipo di responsabilità a lui addebitata: il professionista era tenuto a mettere a disposizione le proprie conoscenze tecnico-professionali per la redazione del computo metrico ossia al fine di predisporre un elenco composto di articoli numerati rappresentativi, per ogni tipo di Lavoro dell’opera, le quantità relative, i costi unitari e totali e tale attività è stata espletata e il computo metrico è stato consegnato, mentre è in discussione esclusivamente la diligenza nell’espletamento dell’incarico; il richiamo alla sentenza n. 2257/2007 della Cassazione non è pertinente perchè nel caso esaminato era in discussione la redazione di un progetto di costruzione di opera pubblica concretamente inutilizzabile e la Corte aveva osservato che attraverso il progetto, e sempre che esso sia tecnicamente perfetto, si perviene, anche prima della sua concreta attuazione, ad un risultato, autonomamente valutabile dal punto di vista tecnico e giuridico, quale è quello di assicurare la preventiva e corretta soluzione dei numerosi problemi che devono necessariamente precedere e che condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente;

c) non si ravvisa illogicità o erroneità nella decisione di non assumere il valore complessivo degli errori a parametro di rilevanza dell’inadempimento tenuto conto:

c1) che l’inadempimento sussiste solo in caso di violazione dell’obbligo di diligenza;

c2) che per le due più rilevanti tipologie di errori (il conteggio del costo delle componenti delle volte che doveva essere ricompreso nel costo della copertura e il calcolo della quantità di calcestruzzo) è stata del tutto esclusa la negligenza, tenuto conto che, secondo la congrua motivazione del giudice di appello, il primo "errore" (il conteggio separato) era questione interpretativa del contratto ed era giustificabile per la mancanza di qualsiasi clausola contrattuale relativa alle componenti delle volte e il secondo errore era giustificabile sia perchè il professionista non aveva ricevuto l’incarico di effettuare i saggi per calcolare la quantità di calcestruzzo, sia perchè non poteva ipotizzare la falsificazione delle bolle di consegna (relative alla quantità di calcestruzzo); in altri termini il computo si è rivelato errato non in conseguenza di errori nella sua predisposizione, ma della successiva scoperta della falsità delle bolle di consegna del calcestruzzo (l’evidenza della falsità è una mera affermazione del ricorrente)e, per quanto riguarda gli elementi di sostegno delle volte, in conseguenza di una successiva attività di interpretazione del contratto di appalto alla quale non risulta che fosse tenuto professionista il quale ha computato un costo che comunque le parti potevano stabilire se dovuto in aggiunta a quanto concordato oppure no.

I residui errori, di misurazione, per importi minimi (complessivamente L. 2.000.000), con motivazione incensurabile sono stati giudicati non di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.

4. Col il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., n. 3 e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; si assume che il Presidente del Collegio avrebbe avuto l’obbligo di astenersi per grave inimicizia nei confronti del difensore del R.; a prescindere dall’esaminare se la violazione dell’obbligo di astensione per inimicizia si converta in motivo di nullità della sentenza (nullità, peraltro esclusa dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: v. tra le più recenti, Cass. 27/5/2009 n. 12263, salvo il caso di interesse proprio e diretto nella causa) e a prescindere dalla considerazione che non risulta proposta richiesta di ricusazione, è assorbente rilevare che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto fa riferimento a documentazione il cui contenuto non è riprodotto nel ricorso così che non è neppure possibile valutare in concreto quali sarebbero i fatti asseritamente idonei ad integrare la grave inimicizia del giudice.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione della L. 2 luglio 1997, n. 276, art. 13 in relazione all’art. 156 c.p.c. in quanto in primo grado il GOA non avrebbe effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione.

6. Il motivo è infondato perchè l’omissione del tentativo di conciliazione non determina la nullità del procedimento davanti alle sezioni stralcio del tribunale ( L. 22 luglio 1997, n. 276) non costituendo una formalità essenziale del giudizio e non essendo il suo mancato esperimento sanzionato dalla legge a pena di nullità (cfr. ex multis Cass. 21/4/2008 n. 10329).

7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il controricorrente deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. perchè il giudice di appello non avrebbe qualificato come domanda nuova e come tale inammissibile la domanda con la quale, in appello, il R. chiedeva la condanna del C. a rispondere del risarcimento dei danno non più quale coobbligato solidale dello Z., ma direttamente.

8. Il ricorrente principale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale con riferimento alla mancata indicazione, nella procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, della delega a rappresentare e difendere la parte non solo per il controricorso, ma anche per il ricorso incidentale e per mancata specificazione dei motivi di ricorso e delle norme su cui si fonda.

9. L’eccezione preliminare è infondata.

Quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima" (v. fra le altre Cass. 19-4-2002 n. 5722, Cass. 18- 3-2005 n. 5953, Cass. 5-9-2005 n. 17768).

Sulla base di tali premesse la giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, ripetutamente affermato il principio, che qui si condivide, per il quale "la procura apposta nell’unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale, deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato attesa l’inerenza materiale del mandato stesso all’atto nel quale è incorporato" (Cass. 16-9-2003 n. 13557; Cass, 13/12/2010 n. 25137).

Altrettanto infondata è la censura di inammissibilità per mancanza di indicazione del motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. e delle norme di diritto sulle quali si fonda: per dimostrarne l’infondatezza è sufficiente Leggere il ricorso incidentale laddove (a pag. 11) si censura la decisione di appello "per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.", costituenti indicazioni pienamente sufficienti ad individuare i motivi di ricorso e le norme sulle quali il ricorso si fonda.

10. Il motivo del ricorso incidentale, peraltro, è infondato nel merito in quanto il R. non ha modificato nè la causa petendi (risarcimento danno per inadempimento contrattuale) nè il petitum (condanna al pagamento della somma corrisposta allo Z. in eccedenza rispetto a quanto dovuto).

11. In conclusione deve rigettarsi sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese di questo giudizio di Cassazione devono essere poste a carico del ricorrente principale senza compensazione neppure parziale, tenuto conto che il suo ricorso principale è stato rigettato e che pertanto egli è soccombente e che il ricorso incidentale (avverso al quale il ricorrente principale ha dedotto infondate eccezioni di inammissibilità) non ha assunto sostanziale rilevanza in questo processo di Cassazione ed era stato provocato dall’infondato ricorso del R., essendo sostanzialmente finalizzate ad opporre un motivo di inammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del C. nell’ipotesi in cui fossero state ritenute fondate le censure di cui al ricorso principale.
P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale e rigetta entrambi.

Condanna il ricorrente principale R.O. a pagare a C. B. le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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