T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 04-05-2012, n. 6809 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

B.G. e D.S.F. hanno proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole ex L. n. 89 del 2001, introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato il 14 novembre 2005, concluso con decreto depositato il 10 maggio 2007 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato il 3 luglio 2008, con sentenza depositata il 31 dicembre 2009.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda, rilevando che il giudizio di equa riparazione, avendo avuto una durata complessiva di circa tre anni, non aveva superato la durata di 2 anni per il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e di un anno per il giudizio di legittimità, sicchè doveva escludersi l’intervenuta violazione del termine di ragionevole durata del procedimento.

Per la cassazione di questo decreto la B. e la D.S. hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 35 della medesima convenzione, nonchè difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.

La Corte d’appello, sostengono le ricorrenti, sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge per avere affermato, peraltro senza alcuna specifica motivazione al riguardo, che la durata di una controversia avente ad oggetto l’accertamento della irragionevole durata di altro giudizio dovrebbe essere valutata alla stregua degli stessi parametri utilizzabili per la determinazione della durata ragionevole del processo presupposto e che quindi sarebbe irragionevole un giudizio che si protragga per oltre tre anni (due anni per il giudizio di merito; un anno per il giudizio di legittimità).

La erroneità di tale impostazione deriverebbe da quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in alcune pronunce, dalle quali emerge che deve considerarsi eccessiva la durata di undici mesi per un giudizio sulla ragionevole durata svoltosi in unico grado, mentre potrebbe ritenersi ancora ragionevole una durata di quattordici mesi per un giudizio svoltosi in due gradi.

La Corte d’appello avrebbe poi errato nell’espungere il termine intercorso per la proposizione della impugnazione.

Il ricorso è fondato.

Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte Europea sul punto.

Nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che il periodo di quattro mesi previsto dalla Legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli (par. 99).

Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 2 9) , si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi.

Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi.

Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali , superiore a due anni.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010).

Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che, rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

Orbene, tenuto conto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma il 14 novembre 2005; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato il 10 maggio 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 3 luglio 2008 ed è terminato con sentenza depositata il 31 dicembre 2009, la durata complessiva del procedimento è stata di circa quattro anni e due mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato due anni, nonchè il termine di dodici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore a quello legislativamente previsto per il ricorso per cassazione (v. Cass. n. 8287 del 2010, cit.), la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e due mesi.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato, cui segue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuna delle ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi Euro 875,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Alle ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che sulle somme dovute a titolo di onorari – Euro 445,00 per il giudizio di merito; Euro 425,00 per il giudizio di cassazione – si applica, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, che lo consente sino al 20%, un aumento del 10% per la parte ulteriore rispetto alla prima.

Le spese devono essere distratte in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, della somma di Euro 875,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 820,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 490,00 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 570,00, di cui Euro 470,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8552

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata B.V. conveniva in giudizio C.M. e la SAI Spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle gravi lesioni personali con postumi permanenti occorsigli nel sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS). Deduceva che era fermo sul ciglio del marciapiede allorchè era stato investito dal portellone posteriore di una vettura, di proprietà del C. ed assicurata dalla Sai, la quale stava effettuando una manovra di retromarcia. In esito al giudizio il Tribunale di Napoli rigettava la domanda risarcitoria. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la sola Fondiaria Sai, incorporante la Sai Spa, la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 22 giugno 2007 rigettava l’impugnazione proposta.

Avverso la detta sentenza il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Fondiaria Sai.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 215, 216, 345 c.p.c.; il secondo, fondato sull’insufficiente motivazione della sentenza.

Il motivo è stato quindi concluso con i seguenti quesiti di diritto:

a) "vero è che il generico disconoscimento della fotocopia di un documento non coltivata ex artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 2719 c.c., non ha alcuna rilevanza giuridica"; b) "vero è che la produzione tardiva in un giudizio di primo grado di un documento, prodotto regolarmente in fotocopia, può essere sanata con la produzione di detto documento nel giudizio di appello, con la conseguenza che l’irrituale della produzione di primo grado ha rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio".

La seconda censura, articolata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 113, 115, 116 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è quindi conclusa dal seguente quesito di diritto: "vero è che nell’atto di citazione, una volta che i fatti sono indicati nei loro estremi essenziali, spetta al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, l’eventuale individuazione dei loro dettagli. Tale precisazione non può essere considerata come una mutatio libelli a totale sconvolgimento dell’articolazione operata ab inizio nell’atto di citazione, ma più che altro, una vera e propria specificazione dei fatti".

Il ricorso è inammissibile. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale,non accompagnato nella specie dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

In secondo luogo, deve rilevarsi come nel caso di specie i quesiti di diritto non siano stati formulati correttamente, nel senso che quello redatto dal ricorrente, peraltro in termini assai generici ed astratti, ad onta del duplice contenuto, non contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito nè la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice nè infine la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso concreto, in modo da circoscrivere l’oggetto della pronuncia nei limiti di un accoglimento o di rigetto del quesito stesso (Sez. Un. n. 23732/07, n. 20360 e n. 36/07).

Ed invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’ammissibilità del motivo di impugnazione è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Sez. Un. 28054/08). Ne deriva l’inammissibilità del ricorso in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10828

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Svolgimento del processo

RB Publicità s.r.l propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica concernenti l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2002.

La società contribuente deduceva, in particolare, il difetto di motivazione, la mancanza di prova in merito all’avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento e l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di riscossione. Rilevava, peraltro, l’inammissibilità delle difese del Comune, in quanto costituito a mezzo soggetto privo di poteri di rappresentanza.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale.

Il giudice a quo, rilevò l’inammissibilità dell’appello del Comune, in quanto promosso in persona del funzionario del Servizio Affissioni Pubbliche e non del sindaco.

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Roma – deducendo "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio, con particolare riguardo alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis" – censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il dirigente dell’ufficio Affissioni e Pubblicità privo del potere di rappresentare in giudizio il Comune di Roma.

Il motivo è fondato.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass, 6807/09, 14637/07), il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 88 del 2005, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, ha disposto che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 del citato art. 3 bis, D.L. n. 44 del 2005 ha esteso ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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