Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 20-07-2011, n. 28872 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 30/12/2010, il Tribunale di Taranto confermava l’ordinanza con la quale, in data 6/12/2010, il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva ordinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di M.V. (per i reati di cui all’art. 416 c.p., comma 5 – art. 648 c.p. – art. 642 c.p., comma 2) e degli arresti domiciliari nei confronti di MA.Gi. e C.M. (per i reati di all’art. 642 c.p., comma 2 – artt. 485 e 648 c.p.). Il procedimento penale – che vedeva coinvolti, oltre gli attuali ricorrenti, numerosi altri indagati – aveva ad oggetto un’associazione a delinquere diretta a simulare falsi incidenti stradali attraverso la falsificazione, alterazione e precostituzione di elementi di prova e documentazione, nonchè numerosi reati – fine. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tutti e tre gli indagati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. p. 2.1. M. ha dedotto i seguenti motivi: 1. violazione dell’art. 416 c.p. in quanto il suddetto reato, alla stregua dei requisiti indicati da questa Corte di legittimità, doveva ritenersi insussistente. Ad avviso del ricorrente, infatti, non vi sarebbero elementi indiziari in base ai quali si possa mettere in relazione la figura del M. con quella degli altri indagati. La chiamata in correità del Mi. non era stata attentamente vagliata, alla stregua dei criteri indicati da questa Corte di legittimità, non avendo il tribunale considerato che il Mi., una volta finito sotto indagine, non aveva fatto altro che alleggerire la sua posizione processuale, sicchè le sue dichiarazioni non avevano superato il vaglio di credibilità. 2. Violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. in quanto, non avrebbe potuto il Tribunale, sulla base di un solo lontano precedente costituito da un decreto penale per violazione dell’art. 712 c.p., negare gli arresti domiciliari ed esprimere un giudizio prognostico di pericolosità sociale, anche perchè si trattava di reati commessi tra il (OMISSIS). p. 2.2. MA. ha dedotto l’insussistenza delle esigenze cautelari atteso che "i fatti contestati si riferiscono ad un periodo risalente al 2007 ed ad un unico fatto", e, su tale elemento il tribunale non aveva addotto alcuna motivazione. p. 2.3. C. ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 273 c.p.p. in quanto il Tribunale si era limitato a confermare le apparenti argomentazioni del g.i.p., omettendo di addurre qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a respingere la tesi difensiva con la quale, anche sulla base della documentazione bancaria, era stato chiarito che il ricorrente era completamente estraneo al fatto contestatogli essendosi limitato a svolgere solamente la sua funzione di avvocato nel sinistro stradale, poi risultato mai avvenuto. Infatti, dalle risultanze processuali, non era emersa alcuna traccia del coinvolgimento del ricorrente diverso dal mandato legale conferitogli dallo S.L., per l’indennizzo relativo alla moto danneggiata;

2. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per non avere il tribunale considerato che non poteva essere ipotizzabile alcuna esigenza cautelare essendo l’indagato persona incensurata e priva di carichi pendenti. Quanto, infine, al fatto che il ricorrente sarebbe coinvolto in ulteriori tre sinistri stradali, andava precisato che i suddetti fatti non costituivano oggetto dell’imputazione e che l’attività investigativa era "grossolanamente carente in quanto non ha apportato alcun contributo documentale utile ai fini dell’accertamento del suo coinvolgimento".

Motivi della decisione

p. 1. M.. p. 1.1. Violazione dell’art. 416 c.p.: i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, per avere svolto – insieme ad altri indagati – il ruolo di promotore ed organizzatore della contestata associazione a delinquere, sono evidenziati dal tribunale a pag 27 dell’impugnata ordinanza dalla quale risulta che:

– il ricorrente era gravemente indiziato in ordine a 30 capi d’imputazione aventi ad oggetto reati – fine dell’associazione criminosa;

– egli, grazie al fatto che era inserito nello studio legale dell’avv.to Milella, pure indagato, coordinava, in posizione di vertice, gli altri complici.

In punto di diritto, vanno rammentati i seguenti consolidati principi:

– la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, sicchè la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza: SSUU 11/2000 Rv. 215828; – la prova dell’esistenza di un’associazione a delinquere può essere desunta in via indiretta da facta concludentia fra i quali assume una particolare pregnanza la consumazione di numerosi reati fine svolti con modalità seriale e che richiedono, per la loro consumazione, una distribuzione di ruoli fra vari soggetti: ex plurimis SSUU 28/03/2001 riv 218376 – Cass. 21/12/1998, riv 212251.

Ora, applicando i suddetti principi al caso di specie, la motivazione del Tribunale non si presta alla censura dedotta, perchè, nella fase cautelare, gli indizi evidenziati nell’impugnata ordinanza, appaiono sufficienti per l’emissione della misura restrittiva. Ed infatti, la pacifica commissione di numerosi reati fine che richiedevano, per la loro riuscita, la necessaria partecipazione di diversi soggetti con ruoli ben definiti e le modalità esecutive, consentono di ritenere, allo stato degli atti, la sussistenza di una solida e ramificata struttura programmata per commettere reati ai danni delle compagnie assicuratrici. p. 1.2. Violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.: il fatto che il ricorrente sia stato coinvolto in numerosi reati fine (per i quali non è stata dedotta alcuna doglianza) e il giudizio negativo espresso dal tribunale in ordine sia alla personalità che al comportamento processuale tenuto, consentono di ritenere la doglianza infondata non ravvisandosi difetti motivazionali ovvero violazioni di legge. p. 2. MA..

La censura è generica ed aspecifica rispetto alla motivazione addotta dal tribunale il quale, sulle esigenze cautelari (unico motivo di doglianza), ha ampiamente motivato sia in ordine alla gravità del reato, sia in ordine alla capacità a delinquere (il ricorrente risulta coinvolto in ulteriori dieci sinistri stradali), sia in ordine alla personalità negativa (precedenti penali e carichi pendenti), sia in ordine al negativo comportamento processuale tenuto. p. 3. C..

La prima delle doglianze dedotte deve ritenersi fondata per le ragioni di seguito indicate. Il tribunale, in pratica, ha desunto il coinvolgimento del C. nel reato contestatogli dal fatto che avrebbe incassato l’assegno che la compagnia assicuratrice aveva intestato allo S. per la liquidazione del sinistro.

Sennochè, a fronte dell’obiezione difensiva secondo la quale l’assegno era stato sì incassato ma al solo fine di trattenere la parcella, tant’è che subito dopo era stato emesso a favore dello Stramaglia un altro assegno al netto della parcella, il tribunale non solo non replica alcunchè ma sostiene che la tesi difensiva avrebbe "avvalorato la piattaforma indiziaria" senza spiegarne il motivo, tale non potendosi ritenere l’irregolarità dell’operazione di girata per l’incasso di assegni non trasferibili, fatto questo che non si comprende per quale ragione dovrebbe essere considerato un grave indizio del reato di truffa. La suddetta carenza motivazionale, determina, quindi, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per nuovo esame.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso di Ma.Gi. e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

RIGETTA Il ricorso di M.V. che condanna al pagamento delle spese processuali;

ANNULLA Con rinvio l’ordinanza impugnata relativamente a C. M. e DISPONE Trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per nuovo esame. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p. per M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28716 Maternità e relative provvidenze

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10 ottobre 1995 C.L., bracciante agricola, chiedeva al giudice del lavoro di Brindisi la condanna dell’INPS alla corresponsione delle indennità di maternità per un parto avvenuto nel (OMISSIS).

Con un successivo ricorso depositato il 16 gennaio 1997 e mai riunito al primo, la C. chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1991 al 1994, essendone stata cancellata giusta comunicazione dell’INPS in data 2 aprile 1996.

Con memoria di costituzione l’INPS contestava la fondatezza della domanda di indennità di maternità di cui al ricorso 10 ottobre 1995, in particolare per essere stata la C. cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 30 marzo 2004, rigettava la domanda in questione per non avere la C. provato lo status di bracciante agricola nell’anno del parto o in quello precedente.

La lavoratrice proponeva appello deducendo che la mancata riunione, da parte del primo giudice, dei due giudizi non le aveva consentito di provare la qualità di bracciante agricola; per cui chiedeva pregiudizialmente che il giudizio d’appello fosse sospeso in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi anagrafici.

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione osservando che, a fronte delle contestazioni formulate dall’INPS in primo grado circa la carenza del requisito assicurativo, la lavoratrice non ne aveva allegato l’esistenza nè aveva chiesto che fosse accertato incidentalmente il suo status di bracciante agricola, fornendo, a tal fine, la prova dell’espletamento di attività agricola per il numero prescritto di giornate negli anni 1991 o 1992; per tale ragione l’accertamento del ripetuto requisito assicurativo non poteva essere effettuato in appello.

Di questa sentenza la C. chiede la cassazione con ricorso fondato su due motivi L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori che hanno, poi, partecipato all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

Nel primo motivo, con denuncia di vizio di motivazione, si contesta alla sentenza impugnata di non aver dato alcuna risposta alla richiesta di sospensione del giudizio avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di maternità, in attesa dell’esito di quello concernente la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.

Nel secondo motivo, con deduzione di violazione dell’art. 295 c.p.c. e di omessa e contraddittoria motivazione, si sostiene che il la Corte di merito aveva l’obbligo di sospendere il giudizio stante il carattere – all’evidenza pregiudiziale, in quanto coinvolgente l’accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo – del giudizio avente ad oggetto la reiscrizione.

Il primo motivo è inammissibile essendo denunciata, come vizio di motivazione, la omessa pronuncia, da parte del giudice d’appello, sulla istanza di sospensione. E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui "L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo" (cfr., fra tante, Cass. n. 1755 del 2006, n. 1196 del 2007).

Il secondo motivo è invece privo di fondamento.

L’iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato costituisce per il lavoratore che richieda una determinata prestazione previdenziale il meccanismo probatorio normativamente previsto per conseguire la prestazione in questione in un settore, come appunto quello agricolo, ove spesso l’attività lavorativa è resa in modo saltuario ed altrettanto spesso si fraziona in una pluralità di rapporti con datori di lavoro diversi". Tuttavia l’iscrizione resta pur sempre un meccanismo di agevolazione probatoria: non certo il presupposto e giustificazione del diritto alla prestazione previdenziale, che si fonda sul rapporto di lavoro svolto, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate nell’anno precedente ( o nello stesso anno) in cui si verifica l’evento tutelato. Tanto comporta che ove l’INPS disconosca in giudizio l’esistenza di questo rapporto ai fini della tutela previdenziale, il meccanismo di agevolazione probatoria rappresentato dall’iscrizione perde la sua funzione e il giudice ha il potere dovere di procedere al relativo accertamento sulla base degli elementi di prova esistenti in causa, senza essere condizionato, nel suo compito di verifica, dagli atti di iscrizione o di cancellazione.

Ma proprio perchè, a seguito del disconoscimento del rapporto, la decisione giudiziale della controversia resta svincolata dagli atti amministrativi di iscrizione e di cancellazione, l’eventuale pendenza di separata controversia di opposizione alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi anagrafici non determina un rapporto di pregiudizialità che esiga la sospensione del giudizio relativo alla spettanza o meno della prestazione previdenziale (vedi Cass. n. 7995 del 2000).

Vero è, infatti, che la questione pregiudiziale, pendente davanti ad un giudice diverso da quello della causa che si assume pregiudicata e che obbliga quest’ultimo a disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente tra le stesse parti, investe un indispensabile antecedente (di fatto o di diritto) la cui soluzione pregiudichi in tutto o in parte l’esito del processo da sospendere e del quale il giudice di quest’ultimo non può conoscere "incidenter tantum", essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti la sospensione cessa di essere necessaria – e, quindi, obbligatoria per il giudice – sicchè il disporla o meno rientra nel suo potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità (vedi, tra tante, Cass. Sez. un. n. 3354 del 1994, Cass. n. 15953 del 2002, 12233 del 2007, n. 16995 del 2007).

Si aggiunga che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione: pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. In difetto, manca la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di Cassazione nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. n. 16992 del 2007).

Nel caso in caso in esame, l’onere in questione non risulta assolto dalla odierna ricorrente; e, in ogni caso, nessun obbligo aveva il giudice d’appello di sospendere il processo, dovendo ritenersi giuridicamente corretta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’osservazione che la lavoratrice, in seguito alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici, avrebbe potuto, indipendentemente dal provvedimento in tal senso adottato dagli organi preposti alla gestione degli elenchi anagrafici, far valere ugualmente il diritto all’indennità di maternità, chiedendo che fosse accertato incidentalmente il suo status di bracciante agricola e provando, a tal fine, di aver lavorato in agricoltura per 51 giornate nell’anno precedente il parto (o nello stesso anno).

In conclusione il ricorso è rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 13-09-2011, n. 33823 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 14.8.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 9 giugno 2010 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, a carico di B. P., in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p., quale promotore dell’associazione a delinquere di tipo mafioso, ‘ndrangheta, denominata cosca Zito-Bertuca unitasi a quella degli Buda-Imerti, operante nei comuni di (OMISSIS) e territori vicini, in provincia di Reggio Calabria, con riferimento al periodo compreso tra il (OMISSIS) (capo D); nonchè, al reato di cui agli artt. 56, 81, 110 e 629 c.p., aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere nella veste di capo cosca, in concorso con altri non identificati, ponendo in essere diverse condotte intimidatorie tra le quali l’incendio di una pala meccanica utilizzata per lo sbancamento nel cantiere per la realizzazione di villette dell’imprenditore G.G., compiuto atti idonei diretti a costringere il predetto G. a versare una tangente di Euro 150.000, fatti commessi in epoca successiva ad (OMISSIS) e prossima a (OMISSIS) (capo L).

A sostegno della decisione, dopo un’ampia premessa sull’accettata esistenza del sodalizio criminale emergente da sentenze irrevocabili, il tribunale ha addotto, innanzitutto, l’attuale operatività della cosca degli Imerti-Buda nel nuovo assetto all’esito della pax mafiosa con i sodalizi ex nemici, desunta da una serie di intercettazioni ambientali di conversazioni, in cui principale interlocutore era Bu.Pa., dalle quali ha tratto il ruolo degli stessi germani Bu. e la loro rivendicazione di una posizione eminente all’interno della consorteria nei riguardi del reggente, I. A. (classe (OMISSIS)), cugino dell’omonimo indiscusso capo, Im.An. (classe (OMISSIS)), soprannominato "(OMISSIS)", detenuto in espiazione di condanna all’ergastolo.

Il B., considerato figura di spicco della criminalità di (OMISSIS), era originariamente inserito nel gruppo Zito-De Stefano-Tegano e nell’87 e 88 era stato vittima di due tentati omicidi da parte del gruppo allora opposto Imerti-Condello; era, quindi, stato condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. alla pena di anni otto di reclusione ed era stato scarcerato il 6.2.2007.

Dalle conversazioni intercettate emergevano, ad avviso del tribunale, circostanze di fatto univoche in ordine alle contestazioni mosse al B..

Gli indizi a carico del B. in ordine alla tentata estorsione aggravata in danno dell’imprenditore G.G. venivano tratti essenzialmente dalla conversazione del 18.5.2007, tra Bu.

P. e lo zio, C.A., accomunati dalla preoccupazione per la recente scarcerazione del B. che rivendicava il proprio ruolo nella gestione delle estorsioni in danno degli imprenditori operanti sul territorio di sua competenza. Ad avviso del tribunale ulteriore conferma di quanto emerso dalla conversazione intercettata in ordine alla vicenda estorsiva poteva trarsi dalle dichiarazioni rese dal G. che aveva riferito di aver trovato, nei primi mesi del 2007, il disegno di una mano nera su un cartello all’ingresso del cantiere; che non aveva denunciato, mentre aveva denunciato il danneggiamento di una pala meccanica che si trovava all’interno del cantiere alla quale era stato dato fuoco nell'(OMISSIS) poco tempo dopo l’inizio dei lavori.

Ulteriori indizi univoci in ordine alla partecipazione del B. al sodalizio criminale venivano tratti dal contenuto di altre conversazioni: quella del 6.2.2007, tra Bu.Pa. e P.D.; quella dell’8.3.2007 in cui Al.Co., capo dell’omonima cosca di Sinopoli, indicava al suo interlocutore la cosca territorialmente competente cui rivolgersi per la costruzione di un capannone in (OMISSIS); quella dell’11.3.2007, tra Bu.

P., C.A. e tale Gi. nella quale si fa riferimento agli equilibri tra il gruppo di I. e quello del B..

Ancora, vengono richiamate le conversazioni del 13.3.2007 e del 9.6.2007 in cui parla Ba.Do., imprenditore ritenuto al servizio della cosca Buda-Imerti, nelle quali veniva fatto riferimento alle conseguenze della scarcerazione del B. negli assetti criminali.

2. Avverso la predetta ordinanza il B., tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso con due distinti atti nei quali si denuncia quanto segue.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 273 c.p.p., avuto riguardo al reato di tentata estorsione aggravata.

Il contenuto della conversazione che interviene tra terzi dalla quale vengono tratti i gravi indizi, neppure riferibile con certezza all’indagato, è assolutamente generico ed ipotetico, quindi inidoneo, in mancanza di ulteriori elementi a ritenere sussistenti gli indizi connotati della necessaria gravità a carico del B..

Inoltre, il tribunale ha valutato in maniera errata gli elementi che contraddicono il preteso contenuto della conversazione: a) la persona offesa dell’estorsione ha addirittura negato di aver ricevuto la richiesta della somma di danaro e, tuttavia, il tribunale ha ritenuto, con argomentazione illogica e contraddittoria, di poter fondare su dette dichiarazioni una conferma della tesi accusatoria;

nessuna conferma della riferibilità al B. delle azioni intimidatorie può trarsi dal disegno della mano nera trovato sul cartello del cantiere, non potendo tale segno essere in alcun modo riconducibile all’indagato posto che, anzi, le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore Fi.An. riferiscono detto segno specificamente a D.S.O. e certamente non è sufficiente affermare che B. in passato era federato ai D.S.; b) lo stato di detenzione del B. si è protratto sino al 7 febbraio 2007, mentre la contestazione si riferisce a fatti commessi sin dall’aprile 2006, quando l’indagato era detenuto già da quattro anni e si trovava ristretto nel carcere di Secondigliano, come attestato dalla documentazione prodotta dalla difesa; anche su questo punto, ad avviso del ricorrente, la motivazione del tribunale è carente ed illogica, atteso che non spiega le ragioni per le quali una condotta iniziata nel 2006, certamente non riferibile all’indagato, possa essere stata proseguita nel 2007 dal B..

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p., con riferimento all’art. 416 bis c.p..

Ad avviso del ricorrente, esclusa la gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione, viene meno qualsivoglia elemento di fatto idoneo ad affermare la attuale partecipazione dell’indagato al sodalizio criminoso.

Infatti, il contenuto delle conversazioni tra terzi indicate nell’ordinanza impugnata non consente di individuare alcuna condotta concreta ed attuale riferibile al B., tale da configurare a carico dello stesso in relazione al periodo in contestazione un idoneo compendio indiziario con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p..

In sostanza, denuncia il ricorrente, viene ritenuta la gravità indiziaria sulla base della passata accertata partecipazione al sodalizio e non con riferimento ad una condotta attuale. Nelle conversazioni anche di mesi successive alla scarcerazione del B. – per alcune delle quali (13.3.2007) si contesta anche la riferibilità all’indagato – gli Interlocutori fanno ipotesi generiche su ciò che potrà accadere e tanto dimostra che l’indagato non aveva posto in essere alcuna condotta. Nè successivamente alle richiamate conversazioni era emerso alcun elemento ulteriore, pur essendo stato l’indagato sottoposto ad intercettazione dal maggio all’agosto 2007.

Del tutto ultroneo è il richiamo fatto dal Tribunale al contenuto della conversazione del febbraio 2002, trattandosi di epoca esclusa dalla contestazione.

Motivi della decisione

1. Il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Va ribadito, altresì, che "gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi". (Sez. 4, n. 22391, del 02/04/2003, Quehalliu Luan, rv. 224962). All’evidenza, detto principio vale a maggior ragione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p. per i quali non è richiesta la gravità, precisione e concordanza necessarie al fine di ritenere la c.d. prova indiziaria. Tanto vale anche nel caso di conversazioni tra terzi cui non partecipa l’indagato dalle quali ben possono trarsi elementi dal quali desumere un idoneo compendio indiziario senza la necessità di riscontri esterni. Di tal che, le circostanze riferite dai dialoganti nelle conversazioni intercettate devono essere valutate esclusivamente sulla base delle regole e dei criteri generali per lo scrutinio dei presupposti di gravità Indiziaria di cui all’art. 273 c.p.p..

2.1. Tanto premesso, infondate si rivelano le censure mosse all’ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione aggravata in danno dell’imprenditore G.G. tratta essenzialmente dalla conversazione del 18.5.2007 tra Bu.Pa. e lo zio, C. A., accomunati dalla preoccupazione per la recente scarcerazione del B. che rivendicava il proprio ruolo nella gestione delle estorsioni in danno degli imprenditori operanti sul territorio di sua competenza. Viene fatto riferimento espresso ad una richiesta di Euro 150.000 avanzata all’imprenditore G., che costruiva sul terreno di tale Ar., preceduta da alcune attività intimidatorie, in particolare alcune scritte lasciate sui cartelloni del cantiere.

Quanto emerso dalla conversazione intercettata veniva ulteriormente supportato dalle circostanze riferite dal G. che aveva dichiarato di aver trovato, nei primi mesi del 2007, il disegno di una mano nera su un cartello all’ingresso del cantiere che però non aveva denunciato, mentre aveva denunciato il danneggiamento di una pala meccanica che si trovava all’interno del cantiere alla quale era stato dato fuoco nell'(OMISSIS) poco tempo dopo l’inizio dei lavori.

All’evidenza, gli elementi di fatto significativi sono stati valutati nel contesto complessivo delle emergenze investigative sintetizzato nel provvedimento impugnato, richiamando, altresì, l’ordinanza del Gip con la quale è stata applicata la misura cautelare al ricorrente ed altri soggetti.

Il tribunale, quindi, ha contraddetto specificamente (pagg. 13-16), con argomenti logici e coerenti, ancorati alle emergenze del procedimento, le prospettazioni difensive sulle quali era stata fondata l’impugnazione – ribadite nel ricorso – volte a scardinare la valenza del contenuto della conversazione di natura etero accusatoria (epoca della scarcerazione dell’indagato, riferimenti soltanto ipotetici agli autori dell’estorsione, rilevanza delle dichiarazioni del G. che non aveva confermato la richiesta della somma di Euro 150.000). Le censure del ricorrente, quindi, sono volte ad una rilettura delle risultanze processuali mentre lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine. Può solo aggiungersi che la contestazione parla altresì da condotte in "prescrizione", successive alla scarcerazione del ricorrente.

2.2. Manifestamente infondate sono le doglianze, per vero genetiche, relative alla contestazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Diversamente da quanto afferma il ricorrente, il compendio indiziario posto a fondamento della ritenuta partecipazione al sodalizio, con ruolo apicale, è costituito da una pluralità di circostanze che emergono in maniera chiara ed univoca dalle conversazioni nelle quali viene fatto reiteratamente specifico riferimento all’indagato da parte di soggetti diversi, tutti intranei al medesimo sodalizio e, quindi, a diretta conoscenza dei fatti riferiti.

Significative sotto tale profilo sono le conversazioni indicate:

quella del 6.2.2007, tra Bu.Pa. e P.D. dalla quale emergeva il generale contesto criminale attestatosi nella provincia occidentale di Reggio Calabria, nella seconda metà della prima decade degli anni 2000, caratterizzato da un faticoso impegno per la pacifica convivenza delle varie cosche; in tale contesto i due interlocutori discutevano delle conseguenze della attesa scarcerazione del B. che, infatti, fu scarcerato proprio il 6.2.2007, circostanza che ad avviso del Tribunale non contraddice affatto la riferibilità di della conversazione all’indagato; quella dell’8.3.2007 in cui Al.Co., capo dell’omonima cosca di Sinopoli, indicava al suo interlocutore la cosca territorialmente competente cui rivolgersi per la costruzione di un capannone in (OMISSIS) e questi chiedeva se fosse necessario rivolgersi anche al B.; quella dell’11.3.2007, tra Bu.Pa., C.A. e tale Gi. nella quale si fa riferimento agli equilibri tra il gruppo di I. e quello del B., che voleva una certa autonomia sul territorio di (OMISSIS), ed in specie ad un recente incontro tra i due.

Ancora, vengono richiamate ulteriori conversazioni nelle quali viene fatto riferimento alle conseguenze della scarcerazione del B. negli assetti criminali e dalle quali emergeva in maniera univoca la caratura ed il ruolo di spicco che lo stesso rivestiva: quelle del (OMISSIS) in cui parla Ba.Do., imprenditore ritenuto al servizio della cosca Buda-Imerti.

Il tribunale ha sottolineato, altresì, a contraddire le censure difensive, che risultava verificato che l’unico soggetto di nome P. scarcerato nel periodo di riferimento delle conversazioni in esame era il Be..

Nell’ordinanza impugnata, quindi, è stata fatta corretta applicazione dei principi e dei criteri innanzi richiamati, traendo gli indizi da univoci passaggi di conversazioni intercettate ed operando una valutazione chiara della verosimiglianza delle circostanze riferite dai conversanti, anch’essi inseriti nel contesto criminale.

Il ricorrente, quindi, sollecita una mera rilettura del significato delle conversazioni intercettate, limitandosi a riproporre le medesime censure poste a fondamento del riesame sulle quali il tribunale ha argomentato in maniera compiuta e logica.

3. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 29-09-2011, n. 35280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli – Sezione del Riesame – con ordinanza resa il 27 luglio 2010 – confermava il decreto di sequestro preventivo datato 21 maggio 2010 emesso dal GIP del Tribunale di Napoli – tra gli altri – nei confronti dei coniugi O.P. e C.V., indagati per numerose ipotesi delittuose di estorsione nella forma sia tentata che consumata aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e di violazione della legge sulle armi (della L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, e L. n. 203 del 1991, art. 7).

Con il detto provvedimento cautelare reale il GIP aveva in particolare sottoposto a sequestro preventivo beni mobili ed immobili di pertinenza dei due indagati tra i quali il complesso immobiliare sito in (OMISSIS) intestato formalmente a C.M., figlia dell’odierno ricorrente il quale aveva di fatto la concreta disponibilità di tale bene immobile. Detto provvedimento, emesso di seguito ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi del C. per i reati sopra specificati (poi parzialmente revocata con riferimento al reato di estorsione aggravata di cui al capo Ql), era stato adottato in relazione anche al grave quadro indiziario esistente a carico del C. (comprovato dal provvedimento restrittivo applicato nei suoi confronti) che rendeva altamente probabile la sua condanna con possibilità di confisca obbligatoria di tali beni ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.

Il Tribunale del Riesame, nel confermare il provvedimento oggi impugnato, riteneva per un verso altamente probabile la condanna del C. per i reati di cui sopra – anche sulla base del ricordato provvedimento cautelare personale – e dunque applicabile il disposto di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies attesa la notevolissima sproporzione tra i redditi percepiti dal C. e dalla di lui moglie O.P. e i beni sottoposti a sequestro (consistenti, oltre che nel ricordato complesso immobiliare, anche in mezzi di trasporto, libretti bancari, buoni fruttiferi del Tesoro tutti intestati alla predetta O.P..

Con il proposto ricorso la difesa si duole della ordinanza della quale chiede l’annullamento, con particolare riferimento al complesso immobiliare di (OMISSIS), deducendo vizio di motivazione e contraddittorietà e(o illogicità manifesta.

Lamenta in particolare la difesa che in relazione all’avvenuto parziale annullamento della Ordinanza di custodia cautelare limitatamente al reato di cui al capo Ql, il profilo riguardante la gravita del quadro indiziario concernerebbe soltanto i rimanenti reati sub Ol ed Rl (si tratta di un episodio di estorsione aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e di un episodio relativo a violazione delle leggi sulle armi, sempre aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7). Lamenta poi la difesa che il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto la documentazione prodotta a suo tempo, dimostrativa della disponibilità economico-finanziaria lecita degli indagati e soprattutto non avrebbe tenuto in alcun conto della circostanza che il complesso immobiliare era stato realizzato in epoca assai distanza rispetto a quella presa in considerazione dal P.M. come indicativa di una illegittima provenienza dei beni.

Rileva ulteriormente che gravando sulla Pubblica Accusa l’onere di dimostrare l’illecita provenienza dei beni, onere non assolto con riferimento al detto complesso immobiliare ed esistendo in atti la prova della sua legittima provenienza in quanto riferita ad un tempo nettamente distante da quello preso in considerazione dal P.M., la motivazione offerta sul punto dal Tribunale era del tutto generico e inadeguato.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che in tema di sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è necessario accertare – sotto il profilo del "fumus commissi delicti", l’astratta COnfigurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati indicati dalla norma citata, nonchè la plausibilità di un giudizio prognostico che renda probabile la condanna dell’imputato per quel reato e sotto il profilo del "periculum in mora", attesa la coincidenza di quest’ultimo requisito con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi legittimanti la confisca (sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto e mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi, (in questo senso Cass. Sez., 6A 11.2.2010 n. 16207, Vendemini ed altri, Rv. 247237; Cass. Sez. 1A 16.12.2003 n. 1415, P.M. in proc. Marzocchella ed altri, Rv. 226640).

Sotto altro aspetto va ricordato – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – che la valutazione della sproporzione tra i beni assoggettai a sequestro e la situazione economico-finanziaria dell’indagato va compita con riferimento al momento dei singoli acquisti (Cass. Sez. 6 12.1.2010, n. 5452, Mancin ed altro, Rv. 246083; nello stesso senso, Cass. Sez. 6 26.9.2006 n. 721, Nettuno, Rv. 235607).

Alla stregua di tali regole ermeneutiche deve subito osservarsi che il Tribunale di Napoli ha correttamente fatto uso di esse, rendendo una motivazione completa, esaustiva e logica. Da qui l’infondatezza delle censure difensive.

Quanto alla prima, riferita ai beni mobili e mobili registrati intestati direttamente ad O.P., il provvedimento impugnato ha dato ampio conto delle ragioni giustificatrici del sequestro individuandole anzitutto nella elevata probabilità di una condanna del C. per reati che giustificavano, in base al loro titolo, la confisca obbligatoria ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies; ancora nella sussistenza del delitto per il quale è consentita la confisca obbligatoria (e sul punto è appena il caso di aggiungere che l’avvenuta, parziale, revoca della ordinanza di custodia cautelare in carcere ha lasciato inalterati reati per i quali la confisca è consentita ai sensi del richiamato art. 12 sexies della Legge citata).

La esaustività del provvedimento cautelare risulta per tabulas, non solo in relazione a quanto ampiamente osservato dal Tribunale in ordine alla gravita del quadro indiziario – cui esattamente viene ricollegato il fumus boni juris (vds. pag. 3 del provvedimento impugnato) – ma anche in relazione al pericolo di aggravamento del reato determinato anche dalla specifica condotta attribuita al C., indicato dal Tribunale napoletano come la "longa manus" di clan camorristici al cui servizio egli operava attraverso la sua azienda.

Peraltro il Tribunale, non arrestandosi alla valutandone delle condotte ascrivibili direttamente al C., ha esteso la propria indagine anche alla posizione della O., indicata come "prestanome" del marito, vero dominus della grave e complessa vicenda criminosa che lo vede coinvolto e che si è rivelato – per come è dato leggere nella ordinanza – titolare di redditi del tutto insufficienti a giustificare tutte quelle possidenze in capo alla moglie ed anche quelle strettamente personali.

Il provvedimento impugnato si sottrae a censure sul piano motivazionale anche con riferimento al complesso immobiliare, in quanto a fronte di tale ampio quadro indiziano e degli elementi negativi di reddito, non risulta dalla ordinanza impugnata che da parte dell’indagato siano stati offerti elementi di valutazione tali da indurre il Tribunale ad una rivisitazione, anche parziale, del provvedimento cautelare.

Peraltro il richiamo per relationem al provvedimento del GIP, non essendovi argomentazioni diverse da quelle adottate da quel giudice, consente di ridurre ad unità i due provvedimenti che si saldano tra loro, valendo così le ampie considerazioni svolte anche nel provvedimento originario di sequestro.

Nè da parte della difesa sono stati addotti in questa sede argomenti diversi tali da giustificare un diverso orientamento di questa Corte ed in grado da scalfire il provvedimento impugnato, il quale appare assolutamente esaustivo e logico in ogni sua parte.

Del resto le prospettazioni difensive contenute nel ricorso sono sostanzialmente generiche con riferimento al compendio dei beni intestati (fittiziamente) alla O., come traspare da quanto affermato dal ricorrente a pag. 7 del ricorso (laddove si conferma la esaustività e correttezza di motivazione del sequestro e del provvedimento di conferma riguardante detti beni), mentre, con riguardo al complesso immobiliare, le argomentazioni si fondano su considerazioni relative al cd. "vincolo di pertinenzialità" tra il bene e l’attività illecita ascritta all’indagato da quest’ultimo ritenuto insussistente.

Orbene, anche su questo punto il Tribunale, con motivazione adeguata, ha ritenuto esistente il detto vincolo, dopo aver preso in esame tutta la documentazione di tipo (non solo) economico come si desume a chiare lettere dal testo dell’ordinanza impugnata (vds. pag. 6 del provvedimento in parola).

In conclusione il ricorso va rigetto: segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.