T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 68

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – Con il primo ricorso è stato impugnato un diniego di concessione edilizia relativo ad una recinzione il cui esito positivo viene affermato poichè non in contrasto con le destinazioni tipologiche previste dall’art. 57 della NTA del PRG in essere.
2 – Al seguito, con ordinanza n. 179 del 2003, il Tribunale adito ordinava all’Amministrazione comunale di rideterminarsi disapplicando il citato art. 57 delle NTA.
3 – Al seguito ulteriore il Comune adottava il qui riportato nuovo provvedimento: omissis,
"Vista la domanda presentata in data 06/11/2002 con prot. n. 17245/2002 da:
Azienda Agricola L.B. di M.P., con sede a XXX (BG), in via XXX, 47 (P.iva XXX) in qualità di proprietario;
intesa ad ottenere l’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori di formazione di una recinzione nel Comune di XXX, sul terreno situato all’interno della zona del vigente PRG denominata "XXX", avente come indirizzo Via XXX, 47, e catastalmente identificato nel censuario di Rosciate, al foglio 3/RO Mappale 3164 ex 423;
Vista l’ordinanza n. 170/03 del TAR Lombardia – Sezione distaccata di Brescia;
Visto l’atto di costituzione in mora notificato in data 27.03.003, con il quale l’azienda agricola L.B. di M.P. ha diffidato l’Amministrazione comunale "ad immediatamente adempiere all’ordinanza richiamata";
Accertato che l’area interessata dall’opera per la quale la suddetta Azienda Agricola ha presentato in data 06.11.2002 domanda di autorizzazione edilizia è assoggettata al vincolo di cui all’art. 1 lett. g), L. 431/1985, cosicchè nel caso di specie "deve essere acquistata" – come sancito dal TAR nella richiamata ordinanza "l’autorizzazione paesistica";
Accertato altresì che la suddetta autorizzazione paesistica non è stata rilasciata e che nemmeno è stata richiesta dalla ridetta Azienda Agricola, con la presentazione di specifica istanza corredata della documentazione prescritta dall’allegato A della deliberazione GRL n. 6/30194 del 25.07.1997;
Esaminati i disegni del progetto, allegati alla domanda stessa;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene;
Visto l’art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall’art. 10 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765;
Visto l’art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10;
Visto la Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
Vista la Legge 08.08.1985 n. 431;
Visto il vigente PRG;
Vista la Legge regionale 09.06.1997 n. 18;
Vista la deliberazione della GR n. 6/30194 del 25.07.1997;
– la recinzione del terreno contraddistinta in mappa con il n. 3164 ex 423 del Censuario di Rosciate in comune di XXX,
PRESCRIVENDO
di modificare il progetto presentato in modo da garantire la continuità del percorso pedonale che attraversa l’area che si intende recintare in osservanza dei commi 5 e 8 dell’art. 57 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente PRG.
Con avvertenza che l’efficacia della presente autorizzazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 151 D.Lgs 29.10.1999 n. 490 trattandosi di area soggetta a vincolo ex legge 08.08.1985 n. 431 art. 1 lett. g).
Per il rilascio di tale ulteriore autorizzazione dovrà essere presentata specifica istanza corredata del progetto come sopra modificato e dei seguenti ulteriori documenti:
– planimetria quotata in scala 1:500 con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile considerare;
– documentazione fotografica che rappresenti, da più punti di vista in modo panoramico, l’area oggetto dell’intervento;
– piante, prospetti, sezioni significative in scala 1:50;
– indicazione dei materiale d’impiego, del relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi;
– relazione tecnica contenenti tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l’intervento;
ommissis".
4 – Il sopra riportato atto è stato messo in discussione con un secondo ricorso ma solo nella parte in cui si impone di modificare l’inerente progetto d’esecuzione della recinzione in modo da garantire la continuità del percorso pedonale o sentiero e là dove lo stresso atto subordina la propria efficacia all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica ambientale ex art. 151 dec. lg.vo n. 490 del 1999.
5 – Si ritiene temporalmente logico riportare – attesa la descritta detta successione di atti comunali – i vizi asseritamente connessi al citato e su ripreso secondo provvedimento:
a – eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; si annota, per sancirne la negatività, il nuovo richiamo all’art. 57 NTA; in ragione della indicata necessità di disapplicazione di questo ultimo ad opera del Tribunale;
b – eccesso di potere sotto altri profili negando l’insistenza del sentiero pubblico;
c – eccesso di potere per illogicità manifesta in ragione della intervenuta sproporzionata compressione del diritto di proprietà;
d – violazione ed erronea applicazione di norme di legge, inteso che il richiamo all’art. 57, c. 5 e 8, mancherebbe di utili presupposti di fatto poiché il sentiero in discorso non avrebbe quelle caratteristiche tali da imporre la sua conservazione e la sua preservazione, con richiami fuori luogo ai contenuti dell’art. 151 del dec. lg.vo n. 490 del 1999.
6 – Tanto concluso, si osserva che l’aver riportato i soli vizi che riguardano il secondo provvedimento è determinato dal palese fatto che il primo provvedimento appare in toto sostituito dal secondo medesimo; si tratta, invero, non di un pedissequo passaggio rispetto al contenuto della cautelare: come si può pianamente dedurre. Va da sé, tuttavia, che solo se tale secondo provvedimento risulterà demolito in questa sede, solo in tale caso sarà necessario esaminare il primo ed i relativi motivi di censura, previa una loro esposizione di massima
7 – Tanto per ora premesso, va rilevata la sostanziale connessione oggettiva e soggettiva che, nel caso, all’evidenza, si manifesta; da qui la riunione dei ricorsi.
8 – All’U.P. del 15.XII.2010 il costituito Comune ha ribadito quelle già prospettate le argomentazioni che confutano le tesi della parte ricorrente, facendo altresì presente la tardività del deposito dell’ultima memoria di quest’ultima. Nel detto medesimo lasso di tempo il Collegio ha, altrimenti, fatto oralmente presente una serie particolare di connesse problematiche di rito. La difesa della parte ricorrente ha, tuttavia, chiesto che le cause siano spedite – comunque – a sentenza.
9 – Il secondo ricorso è privo di pregio.
9.1 – Quanto al primo rilievo (5a) basta osservare che il secondo provvedimento, del tutto autonomo, scaturisce – all’evidenza – da una integrale revisione della vicenda; di talché non può sussistere contraddittorietà tra un atto successivo che sostituisce in toto il precedente per il tramite la detta revisione totale.
9.2 – Anche il secondo rilievo (5b) merita sorte negativa atteso che il sentiero di specie è certamente esistente da tempo immemorabile e la sua esistenza è stata riconosciuta anche dalla parte ricorrente (v. atti depositati). Né quest’ultima riesce a dimostrarne l’inesistenza in altro utile modo probatorio.
9.3 – Non migliore sorte merita il terzo rilievo (5c); ciò, non tanto per la assoluta genericità del contenuto dello stesso, quanto perché con la applicazione delle normative evocate è stato posto in essere taglio conformativo ragionevolmente proporzionato rispetto alla conformazione pubblicistica della proprietà privata.
9.4 – Medesima negativa sorte merita anche il quarto motivo, dato che, nel caso, il richiamo della ricorrente all’art. 57 NTA c. 5 e 8 è stato postulato in modo fuorviante. Ed infatti nel caso stesso, mentre il Comune ben probatoriamente divisa sulla valenza storicoculturale, anche per l’esistenza, ab immemorabile, del discusso sentiero di certo uso pubblico, alla parte ricorrente non riesce, in alcun modo di dimostrare il contrario.
Né, nel caso medesimp possono ragionevolmente prospettarsi modifiche materiali che finirebbero col stravolgerne i sudescritti valori.
9.5 – Quanto al richiamo al Dec. Lg.vo 490 del 1999, va solo osservato che, nel caso, il Comune non incide – per il tramite il qui discusso secondo provvedimento – sulla validità dello stesso ma solo sulla sua efficacia subordinando quest’ultima all’esercizio positivo di uno indiscusso esercizio di una diversa, pacifica, ulteriore potestà di profilo ambientale; giusta quanto disposto al tempo dall’art. 8 della l.r. n. 18 del 1997.
10 – Le conclusioni che precedono determinano l’inutilità di dar conto del primo provvedimento e dei motivi di censura che attengono allo stesso. Di talché, per tale aspetto, va dichiarato il sopravvenire di una situazione di improcedibilità.
11 – Le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, respinge il secondo di essi, mentre, per il primo, dichiara essere sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore coltivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore




Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-09-2012, n. 14915

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Svolgimento del processo
S.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso della XXX, lo aveva condannato al risarcimento del danno nella misura di Euro 45.011,86 oltre interessi convenzionali ed aveva respinto la sua domanda riconvenzionale diretta a far accertare la nullità o l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Banca in data 16.2.2004.
Il Tribunale, partendo dall’affermazione che i fatti oggetto di causa erano pacifici tra le parti, riteneva di dover soltanto valutare la gravità del comportamento tenuto dal S., impiegato con mansioni di perito estimatore presso la sezione crediti della Banca, al quale la datrice di lavoro aveva contestato la commissione del reato di ricettazione di un orologio Patek Philip, oggetto di rapina a tale C.V., commesso all’interno ed in danno della Banca.
Il primo Giudice riteneva che la condotta del S. – il quale aveva stimato il bene ed aveva quindi indotto la Banca a concedere un prestito a colui che era stato accusato della rapina dell’orologio, costituendo un pegno su tale oggetto- fosse di gravità tale da costituire giusta causa del licenziamento e riteneva altresì provato il danno lamentato dalla Banca e consistito nella perdita della somma prestata, che non era stata restituita nei termini del contratto, così determinando anche una perdita degli interessi di mora convenzionalmente contrattati nella percentuale dell’11,25% dal 27.1.2004 al saldo.
Respingeva il primo Giudice la domanda riconvenzionale, ritenendo che la condotta tenuta dal S. avesse costituito una giusta causa di licenziamento, in ragione delle risultanze che erano emerse anche nelle indagini penali.
Nell’atto di appello il S. lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la nullità della contestazione disciplinare e, conseguentemente, la nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e, nel merito, per aver il Tribunale ritenuto che la concessione del pegno potesse essere collegata alla stima da lui effettuata, dipendendo invece tale concessione dalla valutazione solo del suo diretto superiore. Deduceva ancora la erroneità della decisione nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria, non avendo il primo Giudice tenuto conto della sua estraneità alla decisione di costituire il pegno e di concedere quindi il prestito, così erroneamente ritenendo sussistere un nesso di causalità tra l’ipotetico illecito commesso da lui ed il danno sofferto dalla Banca. Infine, l’appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva accolto la quantificazione del danno patrimoniale specificato da XXX Roma, comprensivo anche delle somme corrispondenti agli interessi calcolati al tasso convenzionale prima indicato, in particolare sostenendo l’assenza di prova specifica offerta sul punto dalla Banca ricorrente.
Resisteva l’appellata, chiedendo respingersi l’appello e preliminarmente eccependo la inammissibilità dello stesso.
Con sentenza del 24 marzo-26 maggio 2009, l’adita Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della impugnata decisione, dichiarava non dovuti gli interessi di mora pari ad Euro 14.450,05 e condannava l’appellata Banca alla restituzione di tale somma, oltre interessi di legge dal 2.2.2008 al saldo.
A sostegno della decisione, la Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, osservava che, essendo risultato provato l’addebito contestato, legittimo doveva ritenersi l’intimato licenziamento per giusta causa, così come sussistente era il danno subito dalla Banca, sia pure in misura ridotta rispetto alla determinazione del primo Giudice, dovendosi escludere il maggior tasso per gli interessi moratori.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.A. con cinque motivi.
Resiste XXX XXX S.p.A. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con tre motivi, depositando anche memoria, contestata dal S. con controricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Va altresì preliminarmente osservato che il S. con i cinque motivi di gravame ha censurato la sentenza della Corte d’Appello solo con riferimento alla sua condanna a pagare alla Banca il credito fatto valere da quest’ultima derivante dal mancato rimborso del prestito de quo. Non ha, invece, censurato l’impugnata pronuncia nella parte in cui è stato rigettato il suo l’appello relativamente alla pretesa illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato dalla Banca, ed alla richiesta reintegrazione e risarcimento danni.
Pertanto, tali capi della sentenza d’appello sono passati in giudicato.
Ciò non esclude, tuttavia, la rilevanza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice a quo in relazione alla condotta del ricorrente, sanzionata con il licenziamento in tronco, stante la stretta connessione con le doglianze concernenti gli importi per i quali il S. è stato condannato al pagamento. In proposito, la Corte territoriale ha osservato che, nella specie, la giusta causa di licenziamento andava col legata alla commissione del reato di ricettaziorie e più in particolare al fatto di avere il S. concorso con altri soggetti – ed in particolare l’autore della rapina, B., a depositare presso la Banca il provento di tale reato, costituito dal prezioso orologio violentemente sottratto al sig. C.V..
Ha altresì rilevato che nessun dubbio poteva sorgere circa la consapevolezza, da parte del S., della provenienza illecita di tale orologio risultando ciò dalle intercettazioni ambientali, effettuate in sede penale e riportate nella sentenza penale del GIP, allegata al fascicolo di parte appellata ed esse stesse allegate alla memoria di costituzione.
Ha poi opportunamente considerato la rilevanza delle sentenze penali nel giudizio civile, sottolineando come esse non facciano stato nel procedimento civile, pur potendo, tuttavia, costituire una prova idonea quando, come nel caso in esame, si fondano su elementi precisi e circostanziati, desumibili, oltre che da tutte le intercettazioni ricordate, anche dagli interrogatori del principale accusato, il Ballato, autore della rapina.
Ha, quindi, rilevato come la commissione di un reato di ricettazione, consistito nell’aver partecipato, quale complice, al deposito, dunque, ad un occultamento sicuro e garantito, presso il Monte dei Pegni della Banca datrice di lavoro, di un oggetto che il S. sapeva essere provento di rapina, costituisca condotta estremamente grave, che andava sanzionata con l’adottato provvedimento espulsivo.
A ciò andava aggiunta l’ininfluenza della difesa del S., che, anche in appello, aveva sostenuto di essere stato egli estraneo alla concessione del prestito ed alla costituzione del pegno, non incidendo tale circostanza in alcun modo sulla gravità del fatto reato dal medesimo commesso.
Orbene, in questo contesto argomentativo si inseriscono i motivi di ricorso del S..
Con il primo di essi si censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui aveva confermato il capo della sentenza del Tribunale di Milano riguardante la sua condanna a risarcire alla XXX il danno per il mancato rimborso di un prestito concesso al B., accogliendo la sola eccezione della "non debenza alla Banca appellata di interessi di mora nella misura di Euro 14.450,05, oltre agli interessi legali dal 2 febbraio 2008 al saldo …", rilevando di avere chiesto al Giudice dell’appello la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento delle seguenti domande: "4) Dichiarare la nullità dell’impugnata sentenza relativamente al capo attinente alla condanna del sig. S. A. a pagare alla S.p.A. XXX la somma di Euro 45.011,86=, oltre ad interessi pari all’11,25% dal 27.01.2004, perchè carente di motivazione. 5) Rigettare – in principalità – la domanda proposta dalla S.p.A. XXX con il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, attinente alla condanna del sig. S.A. al pagamento della somma di Euro 45.011,45=, relativa alla polizza su pegno rimasta insoluta, oltre ad interessi al tasso del 11,25% dal 27.1.2004, perchè infondata in fatto ed in diritto. 6) Ridurre – in subordine alla domanda di cui al precedente punto n. 5 – l’importo preteso da controparte a quanto risulterà effettivamente dovuto all’attuale appellata in relazione alle circostanze e delle considerazioni svolte nella narrativa del presente ricorso (…)".
Sostiene che, confrontando tali motivi di censura della sentenza di primo grado con la pronuncia della Corte d’Appello, quest’ultima sarebbe incorsa in "error in procedendo …., costituito da una sostanziale omissione parziale di pronunzia. Ciò in quanto il Giudice del gravame, per un verso, avrebbe omesso di decidere sulla domanda dell’appellante di dichiarazione della nullità della sentenza del Tribunale per assoluta carenza di motivazione sul punto;
per altro verso, non avrebbe preso in considerazione le specifiche eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado e poi riproposte nel giudizio di secondo grado, con riguardo in particolare alla "non debenza totale o parziale della somma pretesa dalla controparte a titolo risarcitorio, per capitale, interessi convenzionali compensativi o moratori, spese di custodia e quant’altro".
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omissione o grave carenza di motivazione circa i punti, controversi e decisivi per il giudizio, relativi al danno prodottosi in capo alla XXX, nonchè alla imputabilità del detto danno al S. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamenta che la Corte d’appello abbia deciso, senza fornire una disamina logica e giuridica delle ragioni in forza delle quali dovrebbe ritenersi essere stata raggiunta in giudizio la prova in ordine: a) alla affermata entità del danno prodottosi in capo alla XXX a causa del mancato rimborso del finanziamento erogato a terzi a fronte della costituzione del pegno per cui è causa: b) alla imputabilità ad S.A. del detto danno: e ciò nonostante il fatto che i suindicati punti avessero costituito oggetto in atto d’appello di specifici motivi di censura.
Più in dettaglio, osserva il ricorrente che, di fatto, dall’esame della documentazione prodotta dalla stessa controparte risultava che l’Istituto di credito aveva applicato sull’importo capitale di L. 39.125.000= effettivamente erogato al B. in data 13 maggio 1999, un tasso di "interessi" che – considerate anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (così come espressamente previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, dopo la riforma di cui alla L. n. 108 del 1996) – ammontava a circa il 25% all’anno, come tale, "usurario", e che in meno di cinque anni (dal maggio 1999 al gennaio 2004) aveva fatto ben più che raddoppiare l’importo finanziato (da Euro 20,206,37= a Euro 45.011,86= che costituiva la sommatoria di capitale, interessi compensativi, interessi moratori e spese di custodia e altro).
Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello per presunta violazione degli artt. 2104, 2043, 2697 c.c. e art. 40 c.p., in quanto tale sentenza avrebbe "comunque palesemente violato le norme di diritto che disciplinano e regolano la responsabilità civile per inadempimento o fatto illecito, nonchè l’onere della prova, in base alle quali colui che assume di aver subito un danno a causa dell’altrui fatto è tenuto a dimostrare oltre all’esistenza del danno, la sussistenza sia del fatto (sub specie di inadempimento contrattuale o fatto illecito) addebitabile al terzo, che del nesso di causalità tra il detto fatto ed il detto danno.
Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello, "in via logicamente subordinata rispetto al precedente terzo motivo" per violazione degli artt. 1223, 1284, 2043, 2697 c.c. – art. 644 c.p., in quanto tale sentenza, con riferimento al quantum del credito della Banca, avrebbe "palesemente violato le norme di diritto in tema di criteri di determinazione del risarcimento del danno (artt. 1223 e 2043 cod. civ.), di diritto alla percezione degli interessi ultralegali (artt. 1283 e 1284 cod. civ.), nonchè in tema di interessi e reato di usura (art. 644 c.p.).
I motivi, così come sinteticamente esposti, non possono trovare accoglimento.
Invero, la Corte di merito, dopo avere esposto i fatti posti a base del licenziamento ritenuto legittimo, ha motivato adeguatamente le proprie determinazioni affermando che la consapevolezza della provenienza illecita dell’orologio, che il B. aveva presentato al banco dei pegni per ricevere il prestito, aveva fatto sì che la Banca si determinasse comunque ad esaminare la domanda di prestito.
Pertanto la circostanza della irrilevanza della valutazione del bene da parte del Sa., nella sua qualità di mero estimatore degli oggetti presentati alla Banca per la costituzione del pegno e la concessione del relativo prestito, risultava di tutta evidenza, dalle seguenti considerazioni e circostanze:
la datrice di lavoro e per essa i superiori gerarchici del Sa. che avevano deciso di costituire detto pegno, avevano fatto ciò sul presupposto della regolarità dell’oggetto, che era stato presentato dal richiedente il prestito (il sig. B.);
l’imprudenza nel concedere un prestito ad una persona poco affidabile che avrebbe potuto non onorare il prestito concesso non faceva di certo escludere il danno ricevuto dalla banca che, in ragione del sequestro dell’orologio e della sua successiva consegna del bene al legittimo proprietario, si era vista mancare la garanzia del credito mai saldato dal B.; in ciò era dunque consistito il danno, determinato dal comportamento del Sa..
Doveva però accogliersi parzialmente l’appello in punto di quantificazione dell’ammontare della somma liquidata dal primo Giudice, non avendo la sentenza precisato in maniera chiara l’importo dovuto dal S. – e liquidato in favore della appellata-, che pure aveva puntualmente contestato l’ammontare indicato dalla Banca.
A sostegno di tale assunto, la Corte di merito ha osservato che in atti era stato prodotto solo un estratto bancario non particolarmente preciso dal quale si sarebbe dovuto ricavare che la somma di Euro 45.011,86, conteneva interessi convenzionali per i primi tre mesi al tasso di 11,25, ma poi anche un interesse di mora del 15,250% ammontante a Euro 14.450,05. Sennonchè non risultava in nessun atto con precisione che il B. avesse contrattato anche tale alto importo di interessi moratori; conseguentemente, la somma richiesta a titolo risarcitorio appariva priva di una prova certa nella parte in cui si pretendeva di calcolare, a titolo di danno, anche interessi esageratamente alti. Ne discendeva che l’importo dovuto andava diminuito di Euro 14.450,05 e su tale diversa somma minore andavano quindi calcolati anche gli interessi convenzionali dell’11,25% dal 27.12004 sino al saldo. Da quanto esposto si deduce che il Giudice a quo ha valutato le componenti del suddetto importo di Euro 45.011,86, escludendo quanto dallo stesso non era stato ritenuto legittimo, e quindi anche il superamento dei limiti fissati per la configurazione degli interessi usurari.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente, denunciando carenza e comunque illogicità della motivazione relativamente al contenuto dell’obbligo della Banca di restituirgli quanto da lui corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, sostiene di avere diritto ad ottenere il rimborso, oltre che dell’importo di Euro 14.450,05, corrispondente agli interessi di mora maturati dalla data del 26.1.2004, dell’ulteriore importo risultante dal calcolo degli interessi sul detto importo al tasso del 11,25%, maturati nel periodo compreso tra il 27.1.2004 ed il 2.2.2008.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, mancando una rituale richiesta in tal senso, come emerge dalle conclusioni riportate nell’atto integrato in seguito alla istanza di correzione.
Infondato è anche il ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
I primi due muovono dall’erroneo presupposto che la domanda formulata in sede di urgenza non possa essere ampliata nel giudizio di merito, mentre in terzo ed il quarto attengono alla determinazione del quantum che – come appena precisato – appare corretto.
L’esito del presente giudizio induce a compensare tra le parti le relative spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 480/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Fulvio Rocco – Presidente f.f.

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 422/2009, proposto da Programma Ambiente S.r.l. – Società unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Giuri, Alessandro Veronese e Matteo Munarin con elezione di domicilio presso il loro studio in Venezia-Marghera, Parco Scientifico e Tecnologico – Palazzo Lybra, via delle Industrie, 19/C ,

contro

l’Autorita’ Portuale di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce 205,

e nei confronti

di SGS ITALIA S.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo tra la medesima e Getea Italia S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Caterina Solimini, Silvia Cribiù e Francesco Curato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Piazzale Roma 468/b,

per l’annullamento

della nota dell’Autorità Portuale di Venezia del 10.12.1008 prot. n. APV/38910/GARE-DTEC/15839, con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla gara di programma Ambiente s.r.l. e l’aggiudicazione al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra SGS Italia s.p.a. e Getea Italia s.r.l.; del verbale della Commissione di gara del 6.8.2008 n. 33207; del provvedimento di aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I.; del decreto 6.3.2008 n. 1100 del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia “Affidamento appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata – Nomina Commissione”.

Visto il ricorso, notificato il 28.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 6.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita’ Portuale di Venezia e del R.T.I. controinteressato;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Munarin per la parte ricorrente, Orsoni e Romeo per l’Autorità portuale di Venezia e Solimini per il R.T.I. controinteressato;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Considerato che possono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti, attesa l’infondatezza del ricorso;

che, invero, quanto all’invocata applicazione del disposto di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 163/06, con riferimento all’intervenuta nomina della commissione in epoca antecedente la data di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione, si osserva che detta prescrizione non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di gara da aggiudicare secondo il criterio del massimo ribasso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui è espressamente rivolta la disposizione richiamata;

che, a comprova della sua inapplicabilità, è utile richiamare la ratio sottesa alla norma invocata, la quale non rileva nel caso in esame, ove l’individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà in modo automatico;

che la mancata osservanza del termine di cui al quinto comma dell’art. 79 del richiamato decreto legislativo (termine peraltro ordinatorio) non incide sulla legittimità dell’esclusione, ma semmai può rilevare in ordine alla decorrenza del termine per la sua impugnazione;

che, infine, quanto alle ragioni della disposta esclusione, premesso che i dati di fatto non risultano contestati, si osserva che le prescrizioni circa le modalità di presentazione del plico e delle buste in esso contenute (peraltro non impugnate) erano chiaramente previste a pena di esclusione, in caso di mancata osservanza;

che non rileva a tale riguardo l’operato della commissione, che ha comunque aperto il plico, essendo comunque emerso che anche la busta “B” non era stata debitamente sigillata;

quindi, per le ragioni così espresse, il ricorso va respinto.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 422/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. civ., sez. Lavoro 12-10-2006, n. 21833 LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE- Mancata impugnazione entro il termine di decadenza stabilito-Esperibilità dell’ordinaria azione risarcitoria da fatto illecito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G. A.M. conveniva dinanzi al Pretore di Latina D.L. B. e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di lit. 20.714.835 a titolo di differenze retributive, TFR, nonché di sei mensilità di stipendio a titolo di risarcimento per licenziamento ingiustificato. Il Pretore dichiarava l’attrice decaduta dal diritto di impugnare il licenziamento e improcedibile il ricorso. l’attrice proponeva appello, insistendo nelle proprie domande. La Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l’impugnazione, condannando il D.L. al pagamento del solo TFR; confermava nel resto la sentenza appellata, così motivando:

? la domanda inerente alle differenze retributive consiste nell’esposizione di ?dati numerici criptici? ed è di incomprensibile significato; manca inoltre la produzione del CCNL del settore;

? Il mancato assolvimento dell’onere di specificare i motivi della domanda e di produrre il CCNL implica la reiezione del relativo capo di domanda;

? è fondata la sola rivendicazione relativa al TFR;

? l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento è precluso dalla decadenza, onde non è possibile accogliere la domanda relativa al risarcimento del danno da presunto licenziamento illegittimo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione G. A.M., deducendo quattro motivi. La controparte non si è costituita.

Motivi della decisione

3. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., degli artt. 2, 3, 6, 8 della Legge n. 604/66,18 della Legge n. 300/70, 1453 e 1455 cod. civ. e della sentenza n. 44/1996 della Corte Costituzionale: la Corte di Appello non ha tenuto conto che, ai fini della presente causa, è irrilevante la decadenza dalla facoltà di impugnare il licenziamento, perché è stata esperita normale azione risarcitoria.

4. Il motivo è infondato. ?La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall’impugnazione, è concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati) i relativi presupposti? (Cass. 2.3.1999 n. 1757). Dall’esame della motivazione della citata sentenza, si ricava che nella specie un lavoratore aveva azionato, nonostante la intervenuta decadenza, l’azione di reintegra ed aveva chiesto il risarcimento del danno. La sentenza sfavorevole al lavoratore è stata confermata, con la statuizione che non era possibile né la reintegra né il risarcimento del danno.

5. Nella specie, risulta che col ricorso in primo grado l’attrice ha azionato le differenze retributive di cui sopra, oltre a chiedere sei mensilità di retribuzione data l’illegittimità del licenziamento. Essa pertanto non ha esperito, come apprezzato dai giudici di merito, la normale azione risarcitoria in base ai principi generali, ma per l’appunto una azione la quale, previo accertamento dell’illegittimità del recesso, doveva mettere capo, in difetto dei presupposti della tutela reale, al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità della retribuzione. l’accoglimento della domanda presuppone l’accertamento della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo di recesso; ma tale accertamento è precluso dalla decadenza dall’impugnazione. l’art. 8 della Legge n. 604/66 prevede il risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato nella misura massima di sei mensilità di licenziamento ingiustificato nella misura massima di sei mensilità di retribuzione; l’art. 6 della stessa legge prevede che il licenziamento debba essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza. Dal combinato disposto delle due norme si ricava che, ove si verifichi decadenza, non è possibile impugnare il licenziamento, e quindi ottenere l’accertamento della sua illegittimità, il quale costituisce a sua volta il presupposto per il risarcimento del danno.

6. La ?normale azione risarcitoria? da fatto illecito, secondo i principi generali, richiede anzitutto l’indicazione e l’allegazione del fatto ingiusto il quale si sia accompagnato al licenziamento: a titolo di esempio, può citarsi il licenziamento ingiurioso, il licenziamento quale atto finale di un ?mobbing?, il licenziamento pubblicizzato al di fuori dell’azienda con la finalità di nuocere alla figura professionale del lavoratore. In altri termini, al licenziamento intrinsecamente ingiustificato deve accompagnarsi un ?fatto ingiusto? secondo i principi generali, che nella specie non è allegato.

7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 112, 133, 416, 421 cod. proc. civ.: la Corte di Appello, in virtù del principio di ricerca della verità, avrebbe dovuto acquisire di ufficio il CCNL del settore, la cui applicabilità era pacifica.

8. Il motivo è infondato. Il potere?dovere del giudice del lavoro di disporre prove di ufficio non vale a colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte. Nella specie, il giudice di primo grado ha ritenuto incomprensibile la rivendicazione di differenze retributive, affermate apoditticamente nel ricorso e non assistite da alcuna motivazione e allegazione. E? stata inoltre rilevata la mancata produzione del CCNL. Il giudice di appello ha dato atto della produzione di un conteggio sindacale in secondo grado, ma ha ritenuto ugualmente di non poter procedere ad alcuna verifica stante la mancata produzione del contratto.

Trattasi di onere che incombe alla parte attrice, onde il mancata esercizio della potestà di acquisizione non è censurabile in Cassazione.

Si rileva inoltre che parte ricorrente non indica in quale atto del processo di merito abbia chiesto, sia pure tardivamente, l’acquisizione del ripetuto CCNL.

9. Con terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: la Corte di Appello nulla ha detto circa la possibilità di ammettere una consulenza tecnica di ufficio a carattere contabile.

10. Il motivo è infondato. La ricorrente non indica in quale atto del processo ha chiesto la consulenza tecnica di ufficio. Ove si intenda che la Corte di Appello avrebbe dovuto disporla autonomamente, valgono le considerazioni di cui al motivo che precede.

11. Con quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 91,92 e 336 c.p.c., sotto il profilo della compensazione delle spese di appello e non anche di quelle di primo grado.

12. Il motivo è infondato. La condanna alle spese rappresenta una facoltà discrezionale del giudice di merito. Nella specie, il giudice di primo grado ha posto le spese a carico della G. in applicazione del principio della soccombenza. Il giudice di appello ha compensato le spese limitatamente al secondo grado: tale statuizione non è soggetta a censura, essendosi risolta in un temperamento del criterio della soccombenza a favore dell’attrice.

13. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.