Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 205 Liberazione anticipata

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17/12/2009 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di R.G.S., sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, volta ad ottenere la liberazione anticipata con riguardo ai semestri successivi al 2/10/2006. Proposto reclamo dal R., il Tribunale di Sorveglianza di Palermo lo ha rigettato con ordinanza depositata il 22/2/2010 nella quale ha premesso che il R. – pendente la misura della detenzione domiciliare – era stato denunziato per evasione e si era visto revocare la predetta misura in data 19/4/2008 sicchè, pur rammentato che da detta imputazione era stato assolto, nondimeno permaneva il fatto storico di grave trasgressione alla misura. Al proposito ha argomentato il Tribunale, nel senso della gravità ed eloquenza della trasgressione, dal fatto che il R. si era approfittato delle concesse autorizzazioni all’uscita di casa per attendere ai programmi riabilitativi presso il SERT per dedicarsi ad altre attività, più o meno amene, ed ha soggiunto che non contrastava con tale gravità il fatto che il Tribunale del Riesame avesse poi ripristinato, in sede di gravame, il regime domiciliare (ovviamente nell’ottica di consentire la prosecuzione del programma).

D’altro canto militava negativamente a carico del R. la proposizione di una denunzia a suo carico da parte della P.G. alla DDA di Palermo e tale prognosi infausta non era alleggerita dalla costante collaborazione dell’interessato al programma terapeutico, questa collaborazione ben potendo essere solo strumentale ad alleggerire il proprio regime detentivo. Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore del R. ha proposto ricorso con tre motivi.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure esposte nei motivi meritino in parte condivisione. Con detti motivi il ricorrente ha lamentato: con il primo motivo, la omessa valutazione, pur sollecitata, della necessaria semestralizzazione della condotta, con il secondo motivo la sottovalutazione della regolare condotta tenuta e, di converso, la apodittica sopravalutazione della denunzia del coniuge e di quella (neanche precisata quoad tempus) della P.G. presso la DDA, con il terzo motivo, la violazione di legge commessa facendo estendere in via automatica a tutti i semestri in valutazione fatti e denunzie attingenti solo uno o più di uno di essi, e senza esplicitare una prognosi di estensione per presunzione, certamente possibile ma da sorreggere con adeguata motivazione (nella specie mancante).

Il Tribunale, infatti, non ha mostrato consapevolezza piena del principio (tra le tante si veda Cass. n. 29352 del 2001) per il quale se pur la necessaria valutazione frazionata dei semestri in disamina non impone alcuna incomunicabilità delle valutazioni negative attinte da un semestre agli altri semestri, nondimeno la possibile estensione della valutazione da un semestre agli altri deve essere sorretta da una rigorosa motivazione che tragga dalla gravità della condotta occorsa elementi insuperabili per sostenerne la efficacia estensiva. E tale rigore è, come denunziato nei motivi, nella specie mancato. Nulla di concreto e preciso (al di fuori della sussistenza di pretese motivazioni personali od "amene") è detto sulla vicenda di "evasione" a base della revoca del 19/4/2008, concretezza che sarebbe stata indispensabile considerando che viene dallo stesso Tribunale rammentato che il R. venne assolto dall’imputazione relativa. Ancor meno eloquenti sono, poi, i richiami alla denunzia presentata (in tempi e con contenuti non riportati, e che parrebbe riferirsi ad una richiesta di stupefacente mossa dal carcere) a carico del R. dalla sua pregressa convivente, od alla trasmissione di rapporto dalla P.G. alla DDA di Palermo del 18/2/2009 (il cui contenuto viene dichiarato addirittura "non ostensibile").

La vaghezza degli elementi di sostegno alla tesi per la quale la singola sottrazione agli obblighi (la rammentata "evasione") si estenderebbe agli altri semestri consentendo la formulazione di una prognosi generale negativa per "contaminazione" è dunque di tutta evidenza ed impone di accogliere il ricorso, annullare il provvedimento e rinviare allo stesso Ufficio per il riesame della istanza alla luce dei parametri e dei criteri appena indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2821 Applicazione della pena; Ebbrezza Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11.3.2009, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a Z.V., su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione per i reati di cui all’art. 589 c.p., artt. 186 e 187 C.d.S., in relazione all’incidente stradale avvenuto il (OMISSIS).

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, nel testo vigente all’epoca dei fatti (vedi L. 21 febbraio 2006, n. 102), espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di guida fino a quattro anni e il comma 2 bis stabilisce che tale sanzione è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e sgg..

E’ dunque evidente che, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida èprevista dalla legge per il reato attribuito all’imputato e il giudice avrebbe dovuto provvedere al riguardo.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la sentenza delle sezioni unite Bosio (Cass. S.U. 27.5.1998 n. 5) ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218., comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in questione con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere giudice di pace, che provvedere alla applicazione della sanzione accessoria secondo i principi sopra richiamati.
P.Q.M.

La Corte:

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente guida e rinvia sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere .

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 1316 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la A.C. s.r.l. ha impugnato il provvedimento della direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali del Ministero dei Lavori pubblici di fermo amministrativo, in relazione al pagamento dei lavori di esecuzione di opere, relative a piani di ricostruzione di Ancona e di Ariano Irpino, a seguito della revoca di diritto di tutte le concessioni prevista dalla legge n° 317 del 1993.

Con ordinanza del 2331994, è stata respinta la istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 1012010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.

L’art 69 della legge di contabilità di Stato, r.d.18/11/1923 n. 2440, prevede che qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa debba essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

La giurisprudenza della Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che in funzione della natura cautelare di tale istituto rispetto alla pretesa sottostante, la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, comma 6, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che dal fermo è assistito, sussistendo uno stretto legame tra la misura cautelativa del credito ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa (Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 555).

Nel caso di specie, il fermo è stato disposto per il pagamento di somme per rapporti relativi alla esecuzione di lavori pubblici, anche se tramite le concessioni previste per i piani di ricostruzione. Infatti, il fermo è stato disposto in relazione ai crediti maturati nel corso della esecuzione del rapporto di concessione di lavori.

Per le concessioni di lavori pubblici, come si devono ritenere quelle per cui è causa (cfr Cassazione civile, sez. un., 19 febbraio 2002, n. 2415, proprio rispetto ad una vicenda relativa al piano di ricostruzione di Ancona affidato alla A.C.), non si può dubitare della giurisdizione del giudice ordinario per il momento di esecuzione del rapporto concessorio, rispetto alla vicenda in corso.

Si deve a tal fine ricordare che per le concessioni di lavori pubblici la equiparazione agli appalti, ai soli fini della giurisdizione sulle procedure di affidamento, è stata introdotta solo con il d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 2 giugno 1995, n. 216, il cui art. 9 ha aggiunto alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 l’ art. 31 bis.

Al momento della proposizione della domanda con la notificazione del ricorso, avvenuta in data 24121993, quindi, la giurisdizione su tutte le controversie in materia di concessioni di lavori apparteneva al giudice amministrativo, ai sensi dell’art 5 della legge n° 1034 del 1971, che la Cassazione riteneva applicabile anche alle concessioni di sola costruzione.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite affermava, infatti, nella vigenza di tale disposizione, l’applicabilità della stessa anche alle concessioni di sola costruzione, differenziandole dagli appalti, in quanto il concessionario, oltre a svolgere la materiale attività di costruzione dell’opera pubblica, poneva in essere ulteriori attività, quali la progettazione, la direzione lavori, la sorveglianza, l’espletamento delle procedure espropriative, attività, il cui esercizio presupponeva che l’Autorità concedente avesse trasferito le funzioni pubbliche necessarie alla realizzazione dell’opera.

Proprio l’espletamento di tali pubbliche funzioni sottoponeva tali concessioni, per ritenuta identità di ratio con le concessioni di servizi pubblici, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione del richiamato art. 5, nella parte relativa alla "concessione di servizi pubblici", non venendo, quindi, in rilievo, ai fini della giurisdizione, la differente posizione soggettiva vantata dal privato, se di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Il comma 4 dell’art 31 bis della legge n° 109 del 1994 ha introdotto la equiparazione delle concessioni di lavori agli appalti, ai fini della tutela giurisdizionale, con ciò facendole rientrare nell’ordinario riparto di giurisdizione, per cui la fase esecutiva è attribuita al giudice ordinario, mentre per le procedure di affidamento vi è la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il comma 5 prevedeva l’applicazione della norma dell’art 31 bis anche alle controversie relative ai "lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", evidentemente comportando una deroga al principio generale di cui all’art 5 del codice di procedura civile, per cui la giurisdizione si determina con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

L’art 31 bis ha, quindi, modificato i criteri previsti dall’art. 5 della L. n. 1034/71 per la determinazione della giurisdizione in materia di concessioni di lavori pubblici, estendendo a dette concessioni le regole ordinarie del riparto di giurisdizione operanti per gli appalti e stabilendo, inoltre, l’operatività di detta norma anche alle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della stessa.

Ciò si traduce, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, nella equiparazione, ai fini della giurisdizione, delle concessioni di costruzione agli appalti di lavori, anche se intervenute in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dell’art 31 bis, con la conseguenza che le predette controversie, quando abbiano ad oggetto esclusivamente questioni relative a diritti soggettivi, sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. (Cassazione sez. un. 14 giugno 2006, n. 13690)

Ai fini della determinazione della giurisdizione, l’equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti disposta, "ai fini della tutela giurisdizionale", dall’art. 31 bis, comma 4, l. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall’art. 9 d.l. 3 aprile 1995 n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995 n. 216, comporta che le relative controversie siano assoggettate agli ordinari criteri di riparto, individuati alla stregua del petitum sostanziale della domanda, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio (Cassazione civile, Sez. Un., 26 luglio 2006, n. 16990; Cass., Sez. Un., 1 luglio 2008, n. 17926).

Neppure si può giungere a diverse conclusioni, rispetto alla mancanza di giurisdizione di questo giudice, considerando il fermo amministrativo come relativo alla revoca della concessione.

La revoca è stata, infatti, prevista direttamente dalla legge n° 317 del 1281993; non si è in presenza, dunque, di alcun provvedimento autoritativo.

L’art 2 della legge n° 317 prevede espressamente la revoca delle concessioni e la definizione dei rapporti in corso.

In particolare, ai sensi della norma citata, le concessioni in corso di cui all’articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992.

I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell’annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all’effettivo valore dei lavori eseguiti.

Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

E’ evidente, dunque, che la revoca è stata disposta dalla legge, senza alcun potere autoritativo in capo al Ministero che doveva provvedere solo alla definizione dei rapporti in corso, con il calcolo delle somme residue. I poteri dell’Amministrazione sono quindi i medesimi di tutti i rapporti contrattuali con una Amministrazione pubblica.

Ne deriva che anche rispetto a tale fattispecie si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art 11 comma 2 del d.lgs. n° 104 del 272010.

In considerazione della complessità della vicenda e dei mutamenti normativi sopravvenuti nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 228 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, depositato il 7 settembre 2010, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del sindaco di Terranova del 23 agosto 2010, istituente il divieto di circolazione a tempo determinato per mezzi di peso superiore a 5 t, per esigenze di verifica della portata di strade interpoderali, riferito alle due strade che consentono l’accesso dei mezzi di trasporto pesante al parco eolico dalla stessa gestito, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato e la condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale sofferto.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni comunali e statali intimate, chiedendo la reiezione totale del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 669 dell’8 settembre 2010 è stata disposta la misura cautelare provvisoria della sospensione dell’ordinanza impugnata.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2010 è stata accolta l’istanza cautelare, confermando la sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza di trattazione del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il provvedimento impugnato, già sospeso da questo TAR sin dall’adozione del decreto dell’8 settembre 2010, è stato definitivamente revocato con ordinanza del sindaco n. 62 del 22 dicembre 2010, per cui è venuto meno l’interesse alla decisione della domanda di annullamento.

Residua, invece, l’interesse del ricorrente alla definizione della domanda risarcitoria, essendo stato allegato un danno che l’impresa avrebbe subito nei 15 giorni compresi tra l’adozione del provvedimento impugnato e la sospensione giudiziaria dello stesso.

Il danno emergente, stimato dalla ricorrente in euro 50.750 oltre IVA, sarebbe riconducibile a tre voci:

a) costi derivanti dalla protrazione dello stoccaggio di venti rotori in porti nazionali e esteri, per un ammontare pari a Euro 20.250,00;

b) costi di riorganizzazione dei mezzi di trasporto e in particolare di fermo e riattivazione macchine, per un ammontare complessivo di Euro 10.500,00;

c) costo per il rinnovo dei permessi di trasporto, per un ammontare complessivo di Euro 20.000,00.

Il nesso di causalità sarebbe riconducibile alla circostanza che erano in corso, al momento dell’emanazione dell’ordinanza, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pale eoliche che sono state interrotte improvvisamente.

L’ingiustizia del danno deriverebbe dalla colpevolezza della condotta della PA che ha emanato un provvedimento illegittimo inescusabile, per l’estrema lacunosità della motivazione, la genericità e superficialità dell’impostazione e della formulazione del provvedimento, la totale assenza di comparazione fra gli interessi pubblici e privati coinvolti; la sproporzione fra la durata del blocco della circolazione e i tempi necessari alla verifica della portata, in definitiva l’evidente sviamento del potere.

La domanda, ad avviso del Collegio, non è fondata.

Nel giudizio risarcitorio l’onere della prova ricade pienamente sul danneggiato, non potendo il Giudice amministrativo supplire con acquisizioni istruttorie alle carenze probatorie di parte attrice, trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità della parte.

Infatti, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, l’azione risarcitoria innanzi al g.a. non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, ma al principio generale dell’onere della prova ( art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), gravando sui ricorrenti l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione nonché l’esistenza e la consistenza di un danno risarcibile (cfr. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 settembre 2009, n. 5065).

Nella fattispecie, non risulta provato il danno asseritamente sofferto.

Il ricorrente si limita ad esibire una richiesta di pagamento, in data 16.9.2010, proveniente da una s.r.l. denominata "Gamesa", per un importo complessivo pari ad euro 59.750 per le voci sopra indicate, ma non fornisce alcuna prova che tale somma sia stata effettivamente pagata, non esibendo la relativa fattura.

La richiesta di pagamento potrebbe non essere stata soddisfatta, potrebbe essere stata contestata o potrebbe essere intervenuto un accordo su una cifra diversa.

Non vi è certezza, quindi, non solo sull’entità del danno, ma addirittura sul fatto stesso che un danno si sia verificato.

La domanda, di conseguenza, deve essere rigettata, in quanto infondata.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per quanto riguarda la domanda di annullamento, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre deve essere rigettata la domanda risarcitoria.

Le spese di giudizio sono da compensare tra le parti, considerato che vi è soccombenza della ricorrente limitatamente alla domanda risarcitoria e che la PA, revocando l’atto impugnato prima della decisione di merito, ha evitato la soccombenza sulla domanda principale di annullamento, ma, per il principio di causalità, deve essere ritenuta la parte che ha provocato la lite, emanando un provvedimento di cui si deve riconoscere, incidentalmente, l’illegittimità.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;

rigetta la domanda risarcitoria;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.