Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 189

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Svolgimento del processo

a. – Con sentenza deliberata in data 15 gennaio 2010, depositata in cancelleria il 9 febbraio 2010, il Giudice di Pace di Treviglio dichiarava A.A. colpevole del reato a lui ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) condannandolo alla pena di Euro 4.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, sostituendo la pena pecuniaria applicata con la misura dell’espulsione dal territorio nazionale per un periodo di anni cinque ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1. 1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata A.A., a un controllo da parte delle forze dell’ordine, alla richiesta di documenti dichiarava di essere clandestino e di esserne sprovvisto.

2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1, e per manifesta contraddittorietà della motivazione. Nella fattispecie l’inesistenza delle condizioni ostative all’espulsione palesata in sentenza è contraddetta dal fatto che l’imputato sia rimasto contumace e che lo stesso non sia risultato reperibile, non avendo fissa dimora; inoltre, come emergeva dalla lettura degli atti, lo straniero risultava privo di documenti di identità.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso va qualificato come appello e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

3.1 – Si osserva che nella fattispecie il ricorrente, avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace con la quale lo stesso imputato è stato dichiarato responsabile della contravvenzione contestata, con espulsione dal territorio dello Stato quale sanzione sostitutiva dell’ammenda, avrebbe dovuto proporre appello anzichè ricorso per cassazione e ciò perchè, a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37 l’imputato (e il Pubblico ministero) possono proporre tale tipo di gravame contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.

E nella fattispecie si deve aver riguardo alla pena sostitutiva e non a quella sostituita, ai fini della competenza a decidere in secondo grado, posto che la ratio della norma è quella di consentire lo scrutinio nel merito di causa nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni di maggior impatto sulla sfera di libertà dell’imputato (come può esserlo l’espulsione dallo Stato) rispetto alla mera irrogazione di una pena pecuniaria.

3.2 – Ne consegue che gli atti andranno restituiti al giudice del rinvio individuato per il secondo grado nel Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 165

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La prefettura di Varese ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione presentata dal sig. M.A. a favore del ricorrente in quanto le parti non si sono presentate per due volte alla convocazione disposta dalla Prefettura.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva motivi di violazione di legge in quanto afferma: i) di non aver ricevuto la convocazione; 2) di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento; 3) di non aver ricevuto il preavviso di rigetto.

2. Il ricorso è infondato

Il primo motivo è infondato in quanto, come affermato nel ricorso, il ricorrente ha abbandonato il lavoro presso il datore di lavoro indicato nella domanda dopo pochissimo tempo, con la conseguenza che al momento della convocazione tale rapporto non sussisteva più. Da ciò consegue che l’esito della convocazione non avrebbe potuto essere diverso né tantomeno è pensabile che il datore di lavoro, che ugualmente non si è presentato, possa essere costretto a comparire.

Il secondo motivo è infondato in quanto la conclusione del procedimento per mancata presentazione delle parti non costituisce nuovo procedimento, per il quale possa essere richiesto la comunicazione di avvio del procedimento, ma è atto vincolato di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte.

Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la violazione dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 non produce ex se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendo la disposizione sul cd. preavviso di diniego essere interpretata alla luce del successivo art. 21octies della stessa L. n. 241/1990, il quale, laddove il ricorrente sollevi determinati vizi di natura formale, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, quindi, di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato (TAR Puglia, Lecce sez.II 6.03.2006 n. 1385). Nel caso in questione la mancata presentazione di entrambe le parti o del solo datore di lavoro alla convocazione della Prefettura è causa da sola sufficiente e vincolata di reiezione dell’istanza.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6943 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata il 4.5.2006 la commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversia insorta tra la Selton s.r.l. e l’agenzia delle entrate, avente a oggetto originar cinque avvisi di accertamento e rettifica per Iva, Irpeg e Ilor 1995 e 1996, definita in primo grado con sentenza 24.7.2001 della commissione tributaria provinciale di Milano, favorevole alla società, ha dichiarato inammissibile l’appello in ordine al capo della decisione sugli avvisi per Irpeg e Ilor 1995 e lo ha respinto in ordine a quello sugli avvisi concernenti l’esercizio 1996.

Ha motivato ritenendo che gli accertamenti erano derivati da indagini condotte, anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, nei confronti di altre società – la Rafer Metalli s.r.l. e la Metallurgica Paderno s.r.l. – a carico delle quali erano state rilevate irregolarità derivanti dal rapporto con alcune società a tipo "cartiere", al fine di ottenere copertura appunto cartolare di acquisti. Nondimeno, fermo che a carico della Selton non era stata condotta alcuna ulteriore verifica contabile e/o finanziaria, le medesime indagini, culminate in un p.v.c., avevano concluso nel senso della esistenza, tra la Metallurgica Paderno e la Selton, anche di transazioni commerciali regolari, a supporto della conclusione che, dunque, la prima società, accanto all’attività illecita, ne avesse svolto altresì una legittima. Poichè nel p.v.c. relativo alla Selton nulla era stato riportato in ordine a eventuali verifiche condotte a tal proposito sulle due società, appariva infine difficile comprendere quali fossero stati i criteri posti a base dell’affermazione di fittizietà di alcune compravendite di materiali e non di altre, e soprattutto come si fosse pervenuti alla conclusione finale che la Metallurgica Paderno svolgesse, nei confronti di Selton, il ruolo di società filtro per i suoi acquisti in nero. Sicchè, in definitiva, secondo la commissione regionale, il coinvolgimento di Selton nel supposto piano criminoso era derivato da mere presunzioni a cascata, mal conciliabili col disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, propone ricorso l’agenzia delle entrate, a mezzo di un motivo articolato in due censure.

L’intimata non ha svolto attività difensiva, ma ha depositato una procura speciale per la discussione orale.
Motivi della decisione

1. – Con unico articolato motivo di ricorso, l’agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, artt. 54 e 56, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. "e delle disposizioni in materia di prove", nonchè vizio di "omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia".

Sostiene essere la sentenza innanzi tutto carente nella motivazione, stante che a suo dire non contiene alcun concreto riferimento atto a consentire di cogliere i motivi diretti ad attribuire gli acquisti in nero alla Metallurgica Paderno, rispetto alla tesi che individuava, invece, nella Selton la posizione di autrice degli acquisti senza fattura, e di utilizzatrice, quindi, delle fatture ideologicamente false.

Assume doversi comunque rinvenire, nella sentenza, un errore di diritto quanto all’applicazione delle disposizioni relative all’onere della prova, incombendo sul contribuente, laddove sia controversa la legittima fruizione del diritto a detrarre costi riportati in fattura, l’onere di provare i fatti – id est, l’esistenza effettiva delle operazioni fatturate – da cui scaturisce il preteso diritto.

2. – Il motivo è, nel complesso, infondato.

L’incombenza dell’onere della prova delle detrazioni Iva sul contribuente, cui allude l’amministrazione, è il riflesso, in campo probatorio, dell’obbligo di sostanziale tenuta e conservazione dei documenti all’uopo rilevanti ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39).

In tal senso la giurisprudenza evocata dalla ricorrente giustappunto evidenzia che, ove l’amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, spetta a questi l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante esibizione dei relativi documenti contabili (cfr. per tutte Cass. 2003/13605, concernente la fattispecie di asserita impossibilità dimostrativa derivante da un denunciato furto di documenti).

Ma devesi osservare che simile regola di giudizio non giova nel caso di specie, posto che qui la regiudicanda, per quel che emerge, attiene a un’ipotesi di fatture di acquisto che l’amministrazione ritenne relative a operazioni inesistenti all’esito di indagini sul soggetto fornitore.

In simile eventualità – secondo il più consapevole orientamento di questa Corte – grava previamente sull’amministrazione l’onere di fornire elementi di prova a sostegno dell’affermazione che le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Solo ove l’amministrazione fornisca validi elementi per una tale affermazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, passa sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. 2008/15395).

Tanto costituisce il riflesso della regola generale di ripartizione dell’onere della prova in relazione ai fatti costitutivi dell’accertamento, in forza della quale – sia in tema di imposte dirette ( D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40) che in tema di Iva ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) – l’inesistenza di passività dichiarate (nel primo caso) o le false indicazioni messe al fondo di detrazioni indebite (nel secondo) debbono essere complessivamente supportate dagli elementi presuntivi innanzi tutto forniti dall’amministrazione.

Solo in un secondo momento il giudice tributario, qualora possa ritenere tali elementi dotati di gravita, precisione e concordanza, è tenuto a dare ingresso alla valutazione della prova contraria di cui è onerato il contribuente ai sensi dell’art. 2727 c.c., e segg. e art. 2697 c.c., comma 2 (cfr. ex multis Cass. 2010/9784; Cass. 2010/4306; Cass. 2008/15395).

3. – Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto difettare giustappunto la condizione previa sopra riferita.

La sentenza sostiene essere stato accertato: (a) che tra la Metallurgica Paderno e la Selton avvennero "anche transazioni commerciali regolari" (id est, effettive); (b) che, ciò stante, nulla nel verbale di constatazione venne riportato in ordine a eventuali verifiche condotte a tal proposito sulle due società; (c) che le intercettazioni telefoniche, invocate a supporto dell’ipotesi accertativa, oltre che coprire un periodo dì tempo "ristretto" e un numero limitato di transazione, non contengono elementi probanti quanto a Selton. Da ciò la sentenza ha tratto la conclusione che l’accertamento nei confronti di Selton non è stato sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti, valide secondo il disposto degli anzidetti D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, giacchè non è dato comprendere in qual modo debba desumersi l’asserito ruolo svolto da Metallurgica Paderno di società filtro per acquisti in nero di Selton, il quadro indiziario essendo ben compatibile con l’alternativa ipotesi che la copertura documentale di acquisti presso le società "cartiere" fosse in verità strumentale a consentire il "nero" della stessa Metallurgica Paderno, e non della Selton. Codesta complessiva valutazione costituisce epilogo di un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione in quanto congruamente motivato. La critica alla motivazione, svolta dall’amministrazione ricorrente, appare invero sorretta dalla mera contrapposizione di una diversa ipotesi ricostruttiva dell’inferenza finale, nell’asserita sua maggiore credibilità rispetto a quella prediletta dal giudice di merito.

Non può che conseguire il rigetto del motivo nel suo complesso.

Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9287 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

1. D.F.M.D., lavoratore socialmente utile in forza al Comune di Bompietro con mansioni di operatore ecologico, aveva chiesto al Comune -ed era stato in tal senso autorizzato – la sospensione del rapporto dal 1998 al 2002 ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 4, al fine di potere lavorare alle dipendenze dell’Assessorato Agricoltura e Foreste per complessive 101 giornate lavorative annue. Anche per l’anno 2003 il D.F. aveva avanzato analoga richiesta, ma il Comune, con Delib. della Giunta Municipale n. 12 del 2003, l’aveva rigettato, autorizzando il ricorrente ad assentarsi per soli dieci giorni lavorativi.

Nonostante tale diniego, il D.F. intratteneva il rapporto di lavoro con l’Assessorato, assentandosi dall’attività di lavoro socialmente utile anche dopo la scadenza dei dieci giorni concessigli.

Il Comune promuoveva procedimento disciplinare nel confronti del lavoratore e, dopo avergli contestato l’assenza arbitraria dal servizio, non riteneva questa giustificata e lo "licenziava" a i sensi dell’art. 25, comma 6, lett. d) del contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali.

Il D.F. impugnava l’intervenuta risoluzione del rapporto allegandone l’ingiustificatezza e l’illegittimità.

Nel costituito contraddittorio con il Comune intimato, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, pronunciava la sentenza del 25 ottobre 2005 rigettando il ricorso proposto dal D. F. e compensava tra le parti le spese del giudizio.

2. Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello il D. F., affidato a sei motivi.

Si è costituito il Comune appellato, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 18 gennaio 2007 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 734/05 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 25 ottobre 2005, dichiarava illegittimo il provvedimento di "licenziamento" adottato in data 9 ottobre 2003 dal Segretario Comunale Capo del Comune di Bompietro nei confronti dell’appellante D.F.M.D., e conseguentemente lo annullava. Confermava nel resto l’impugnata sentenza negando quindi sia la reintegrazione sia il risarcimento del danno. Compensava tra le parti le spese del giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il D.F. con quattro motivi illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e pone il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "Dica la Corte di cassazione se la sentenza della Corte di Appello sia viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la detta Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul secondo e sul terzo motivo dell’impugnazione, ciascuno dei quali aveva una propria causa petendi e un proprio petitum".

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e pone il seguente quesito: "Sotto altro profilo, dica la Corte di cassazione se la Corte di appello aveva l’obbligo di pronunciarsi anche sulla denunciata violazione del D.Lgs. n. 468 del 1998, art. 8 dedotta espressamente dal sig. D.F. e, in particolare, se aveva il dovere di accertare e dichiarare l’illiceità e/o illegittimità degli atti posti in essere dal Comune di Bompietro in danno del D.F.".

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di retroattività dell’annullamento degli atti nonchè dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e pone il seguente quesito: "Sotto altro profilo, dica la Corte di cassazione se la Corte di appello di Palermo ha errato a non applicare i principi generali in materia di annullamento, omettendo così di affermare e dichiarare l’obbligo del Comune di Bompietro di ripristinare la situazione giuridica ed economica esistente prima del licenziamento".

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta una pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2043 c.c. e ai principi specifici e generali dell’ordinamento in ordine al riconoscimento e alla determinazione del danno, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e pone il seguente quesito: "In ogni caso, dica la Corte di cassazione se la sentenza della Corte di appello di Palermo è viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento ai principi generali in ordine alla determinazione del danno, poichè la Corte di appello di Palermo ha errato nel non ritenere che la fattispecie dia luogo a un danno in re ipsa, essendo palese che il licenziamento ha comportato per il D.F. il venir meno di ogni forma di sostentamento". 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè non assistito da idoneo quesito di diritto, formulato in termini generici e meramente assertivi della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Cfr. Cass. 23 febbraio 2009, n. 4329, che ha precisato che il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., anche quando l’inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia riferibile ad un’erronea sussunzione o ricostruzione di un fatto processuale implicanti la violazione di tale regola, essendo necessario prospettare, pure in tale ipotesi, le corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto.

3. Gli altri motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi oggettivamente – sono infondati.

4. Corretta è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui nel caso di lavori socialmente utili non vi è, in linea di principio, costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e quindi non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali nel rapporto di lavoro subordinato nè, conseguentemente, quella del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2007, n. 1828) ha già affermato – ed ora ribadisce che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, nè a termine nè a tempo indeterminato, l’occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di ente comunale per l’attuazione di apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell’apposita normativa peculiare in concreto applicabile ( L. n. 390 del 1981, art. 1 bis; L. n. 67 del 1988, art. 23, comma 7; D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 1; D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4), un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale (pur con l’applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come quello, ad esempio, in tema di trattamento di malattia), con la conseguente esclusione della tutela reale legittimante la possibile reintegrazione nel posto di lavoro e l’ottenimento del risarcimento del danno a seguito dell’esercizio del recesso da parte dell’ente utilizzatore. Cfr. anche Cass., sez. lav., 19 novembre 2004, n. 21936, secondo cui l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili, se concretamente attuata in conformità alle norme speciali che la regolano, non può essere qualificata come un ordinario rapporto di lavoro subordinato nè a tempo indeterminato nè a termine, la cui disciplina, pertanto, non è applicabile; in particolare si è escluso che il caso di un lavoratore inadempiente, «messo in libertà dall’ente pubblico utilizzatore, costituisse un licenziamento.

Si applicano quindi le regole comuni del risarcimento del danno, ma – ha affermato la Corte d’appello per confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, anche sotto il profilo del danno esistenziale – nulla ha provato l’appellante.

Nè il ricorrente deduce la mancata considerazione di risultanze probatorie che avrebbero dovuto indurre la Corte distrettuale ad un diverso convincimento.

5. Il ricorso va quindi, ne suo complesso, rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’esito complessivo del giudizio che ha visto la domanda parzialmente accolta) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.