Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12619

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Svolgimento del processo

Con sentenza 29.9.2006 n. 117 la CTR del Lazio sez. 2 Roma ha rigettato il ricorso proposto dall’Ufficio Roma (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate per la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) della sentenza pronunciata in data 21.12.2004 n. 239 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio finanziario per omesso deposito dell’atto presso la segreteria del Giudice tributario.

I Giudici di appello hanno fondato la decisione di rigetto del ricorso per revocazione interpretando la laconica statuizione contenuta nella sentenza revocanda – da cui emergeva che l’appello era stato dichiarato inammissibile in quanto fatto di impugnazione "non risulta depositato a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3" (senza ulteriori precisazioni)-, come accertamento, non dell’omesso deposito dell’atto in segretaria, ma dell’irrituale deposito dello stesso in difformità dalle prescrizioni contenute nella norma processuale indicata, con la conseguenza che eventuali vizi di detta statuizione avrebbero dovuto essere fatti tempestivamente valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, notificata in data 5.1.2007, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con atto notificato presso il procuratore domiciliatario del contribuente in data 2.3.2007, affidandosi a due motivi corredati dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Ha resistito il contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha motivato il rigetto del ricorso per revocazione proposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) sostenendo che la dichiarazione inammissibilità dell’appello pronunciata dalla sentenza di cui si chiedeva la revocazione non era dipesa da obiettive sviste od errori materiali, ma da un attività di valutazione, essendo stata accertata la inosservanza delle prescrizioni di forma previste dai primi tre commi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 per il deposito dell’atto di appello presso la segreteria del Giudice tributario adito.

2. La Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza della CTR del Lazio per i seguenti vizi di legittimità:

– violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3 nonchè dell’art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (ed eventualmente n. 3) in quanto la erronea affermazione della sentenza revocanda secondo cui il deposito dell’appello era da ritenersi viziato, sebbene fosse invece del tutto rituale (essendo stato proposto tempestivamente l’appello nel termine lungo ex art. 327 c.p.c.; notificato alla controparte munito del visto della Direzione regionale delle Entrate depositato, entro 30 gg. dalla notifica, presso la segreteria del Giudice tributario), integrava l’errore di fatto revocatorio e non un mero difetto di motivazione come invece ritenuto dalla sentenza impugnata;

– contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo ritenuto erroneamente i Giudici di appello che eventuali vizi della sentenza revocanda avrebbero dovuto essere impugnati con gli ordinar mezzi, non sussistendo un vizio revocatorio ma piuttosto un grave difetto di motivazione.

3. Con il controricorso, il resistente, premesso che la pronuncia revocanda aveva constatato il mancato rispetto delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 per il deposito dell’atto di appello (e che in quel giudizio tali vizi formali erano stati oggetto di eccezione proposta dal contribuente in relazione alla mancata conformità dell’originale dell’atto di appello con la copia notificata), ha eccepito la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione in quanto diretto a far valere pretesi vizi od errori della sentenza revocanda, ed ha rilevato altresì che, avendo omesso la Agenzia di impugnare per cassazione detta sentenza, la stessa doveva intendersi ormai passata in giudicato per inutile decorso del termine annuale di impugnazione.

Il resistente ha inoltre concluso anche per il rigetto del ricorso.

4. Manifestamente destituita di fondamento la eccezione pregiudiziale proposta dalla parte resistente che intenderebbe derivare dalla mancata impugnazione per cassazione della sentenza n. 239/2004 – impugnata per revocazione – il formarsi della preclusione del giudicato sulle altre questioni di merito, dimenticando che il giudizio revocatorio si articola nelle due fasi rescindente e rescissoria il primo motivo di ricorso è, comunque, inammissibile.

Attraverso tale mezzo, infatti, la ricorrente, anzichè censurare gli eventuali errori in fatto od in diritto della sentenza impugnata che ha rigettato (recte: dichiarato inammissibile – Corte cass. SU 25.7.2007 n. 16402) il ricorso per revocazione proposto al sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) impedendo in tal modo l’ulteriore accesso alla fase rescindente (censura che avrebbe dovuto essere formulata o in relazione alla illogicità degli argomenti posti a fondamento della pronuncia – avendo ritenuto la CTR laziale che la impugnazione avesse ad oggetto la contestazione di una valutazione giuridica e non di un errore di fatto, ovvero in relazione all’errata applicazione dei criteri ermeneutici che presiedono alla interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali – avendo la CTR interpretato il contenuto della statuizione della sentenza revocanda come giudizio di accertamento della difformità del deposito dell’atto in segreteria dallo schema legale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22), ha svolto l’intero apparato argomentativo a sostegno del motivo prescindendo del tutto da eventuali vizi inficianti la interpretazione della sentenza revocanda compiuta dalla CTR laziale, dando per accertato l’indimostrato presupposto – esplicitamente negato dalla sentenza impugnata avanti questa Corte – che la pronuncia oggetto di revocazione avesse dichiarato la inammissibilità dell’appello – incorrendo in errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) – sulla supposta esistenza di un fatto oggettivo decisivo (omesso materiale deposito in segreteria dell’atto di appello) incontestabilmente escluso dagli atti di causa, anzichè – come ritenuto, invece, dalla sentenza della CTR laziale impugnata per cassazione – all’esito della valutazione giuridica dell’attività processuale compiuta alla parte (incontestato il materiale deposito dell’atto di appello presso la segreteria) in quanto ritenuta priva dei requisiti di forma previsti a pena di inammissibilità nei primi tre commi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

La inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione traspare evidente dalla stessa formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. laddove, per un verso, non viene affatto individuato il vizio di legittimità della sentenza impugnata emessa nella fase rescindente, essendo rivolto il quesito a postulare acriticamente la fondatezza del vizio revocatorio ("vero che… l’inammissibilità dell’appello,..non si è risolta in un semplice difetto di motivazione, quanto piuttosto in un travisamento dei fatti di causa… "), questione all’evidenza inerente alla successiva ed eventuale fase rescissoria del giudizio e dunque inconferente ai fini della critica – rilevante nel presente giudizio di legittimità – della interpretazione della statuizione di inammissibilità della sentenza revocanda compiuta dalla CTR laziale; per altro verso, il "fatto travisato" – ex art. 395 c.p.c., n. 4) – viene ad essere identificato nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., non nel fatto oggettivo del materiale adempimento del deposito dell’atto di appello presso la segreteria, ma nella regolare formalità del deposito di tale atto in quanto conforme alle prescrizioni della norma processuale ("…avvenuto…secondo tutti crismi della regolarità…"), determinandosi una insanabile incompatibilità tra la questione prospettata con il quesito di diritto e quella invece che emerge dalla lettura della parte espositiva del motivo, ponendo in rilevanza il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non più la mera errata percezione di un accadimento fattuale, quanto piuttosto la inesattezza del giudizio espresso sulla conformità legale dell’atto processuale compiuto dall’appellante, e dunque "attività valutativa del Giudice in ordine alla corrispondenza della fattispecie concreta alla norma processuale applicata che, in quanto tale, esclude l’errore percettivo ed ove ritenuta affetta da errore si traduce in un tipico vizio di "error in procedendo" denunciabile esclusivamente attraverso il rimedio del ricorso per cassazione per violazione della norma processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Premesso che lo svolgimento del motivo non chiarisce se nella prima parte si intende censurare la sentenza revocanda (dichiarativa della inammissibilità dell’appello) o invece la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione, la censura di vizio motivazionale sembra incentrarsi sulla affermazione della sentenza emessa nella fase rescindente – peraltro non determinante a fini della ratio decidendi – secondo cui l’eventuale errore in cui sarebbero incorsi i precedenti Giudici dichiarando inammissibile l’appello, avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione per grave difetto di motivazione avendo omesso di precisare tali Giudici quale fosse il vizio formale riscontrato nell’atto di appello depositato in segreteria.

Appare tuttavia evidente come tale questione (id est se la sentenza revocanda fosse affetta da vizio di legittimità o da vizio revocatorio), così come prospettata nel motivo di ricorso, risulti irrilevante al fine di privare del supporto motivazionale della sentenza di rigetto del ricorso per revocazione, atteso che quest’ultima motiva sulla diversa ragione della inesistenza del presupposto (errore di fatto) di ammissibilità dell’azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), fondando tale conclusione sulla interpretazionc testuale della statuizione contenuta nella sentenza revocanda.

Orbene tenuto conto che il giudice dei merito, anche nel giudizio revocatorio, nell’indagine volta ad accertare l’esatta portata della sentenza revocanda, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata, ma deve individuarne l’essenza ed il significato obiettivo, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice, ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (cfr. Corte cass. scz. lav. 10.6.1995 n. 6559; id. 1 sez. 7.2.2007 n. 2721.

entrambe in relazione alla interpretazione del giudicato), ne consegue che la Agenzia ricorrente avrebbe dovuto focalizzare la critica, non sull’erronea pronuncia della sentenza revocanda, ma sulla errata interpretazione compiuta dalla CTR laziale della indicata statuizione della sentenza revocanda, mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (cfr. in termini Corte cass. 1 sez. 22.2.2007 n. 4178), provvedendo, da un lato, a trascrivere integralmente le parti motivazionali della sentenza impugnata per cassazione ritenute inficiate da illogicità e dall’altro a far emergere il contrasto tra il dato semantico obiettivo risultante dalla sentenza revocanda (provvedendo alla trascrizione delle parti essenziali della stessa) e la incompatibilità logica della interpretazione della stessa fornita dalla CTR laziale.

Il motivo in esame difetta, pertanto, del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), e va incontro quindi a pronuncia di inammissibilità, in quanto non fornisce elementi volti a disvelare lacune o vizi logici nell’argomentazione svolta dalla CTR laziale a fondamento del "decisum".

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va in conseguenza condannata alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-05-2014, n. 19913

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26.6.2012 la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 9.2.2011, dichiarava, fra l’altro, non doversi procedere nei confronti di ST.GI. e P.P. in ordine al reato pluriaggravato di lesioni personali in danno di L. F., così riqualificata l’originaria contestazione di tentato omicidio di cui al capo A), perchè estinto per prescrizione.

Nel capo A) era stato contestato a G.G., P. P., Sc.Em., Sc.Fi. e S. G. il reato di tentato omicidio pluriaggravato perchè – agendo in concorso tra loro e con E.D., Sm.

C. e C.S. – compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di L.F., non realizzando l’evento per l’imprevisto malfunzionamento della pistola utilizzata per commettere il delitto; avendo agito i suddetti fratelli Sc. con il ruolo di istigatori, sollecitando E., Sm. e altri uomini d’onore della famiglia mafiosa di Gela ad uccidere il L.; avendo il P., lo St. e il G. partecipato alla fase organizzativa ed esecutiva dell’attentato, il P. rintracciando la vittima e segnalandone la posizione a St. e G., i quali avevano seguito il L., che guidava un’auto, a bordo di un ciclomotore; lo St. aveva esploso un colpo di pistola cal.

7,65 contro il predetto, non riuscendo ad attingerlo per imperizia nell’uso dell’arma e non riuscendo poi a reiterare i colpi per il malfunzionamento del meccanismo di rotazione del tamburo; in (OMISSIS).

La Corte d’appello riportava le dichiarazioni che L. F. aveva rilasciato lo stesso giorno del fatto: verso le ore 18,00 due giovani a bordo di un motorino l’avevano raggiunto appena egli era si era fermato; il trasportato del ciclomotore si era avvicinato e si era posto di fronte a lui a circa tre metri di distanza, puntandogli contro una pistola; aveva poi sparato un colpo in direzione delle sue gambe, senza colpirlo; egli era scappato, rifugiandosi nello stadio, e non sapeva dire se fosse stato inseguito.

Riportava poi le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia:

Sm.Cr., B.C., T.R., C. S., Ce.Em. e S.G. nonchè le dichiarazione spontanee di St.Gi..

Riteneva accertata la partecipazione al delitto da parte di P. P. e St.Gi., quest’ultimo nel ruolo di esecutore materiale. Metteva in evidenza che solo Sm.Cr. aveva sostenuto che era stato compiuto un vero e proprio attentato omicidiario, ma la dichiarazione del predetto era stata smentita da altri collaboratori, oltre che dall’esecutore materiale del delitto;

neppure le dichiarazioni di C.S. potevano essere considerate un preciso riscontro, poichè il predetto nelle prime dichiarazioni aveva sostenuto che si voleva dare al L. solo un avvertimento; era inoltre rimasta priva di riscontri l’affermazione del C. che lo St. usava la tecnica prima di ferire la vittima allo scopo di immobilizzarla per poi finirla con i successivi colpi.

Non potevano essere considerate affidabili neanche le dichiarazioni di T.R., poichè lo stesso non era in possesso di notizie precise ed aveva desunto che si doveva trattare di una vera e propria esecuzione soltanto dalle reazione di disappunto di Sm.

C. al fallimento dell’agguato.

Aggiungeva la Corte di merito che le dichiarazioni degli altri collaboratori – che avevano affermato che l’intenzione era solo quella di intimidire il L. – erano state confermate nel giudizio d’appello dalle dichiarazioni di G.G., nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e di Be.

M.C., il quale aveva precisato che era stato consegnato allo St. un revolver che si sapeva benissimo che non poteva sparare più colpi, perchè il tamburo non era in grado di girare.

La Corte territoriale, infine, riteneva che l’assenza di una volontà omicida si poteva desumere anche dal mancato inseguimento della vittima; dalle modalità dell’azione, compiuta a viso scoperto, e dalla mancanza in seguito di ulteriori tentativi di uccidere il L.; dalla direzione del colpo ai piedi della vittima e dalla consegna allo St. di un’arma difettosa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Caltanissetta, chiedendone l’annullamento per illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Corte d’appello non aveva considerato che ben tre collaboratori di giustizia ( Sm., C. e T.O.) avevano precisato che inizialmente era stato deciso di dare al L. solo un avvertimento, ma successivamente, a ridosso dell’azione delittuosa, era stato modificato l’originario piano, ordinando agli esecutori di compiere un omicidio, non riuscito per fatti indipendenti dalla volontà di colui che aveva materialmente sparato.

I predetti collaboratori erano stati ritenuti pienamente affidabili e non avevano alcun interesse a mettere in gioco la loro credibilità dando una falsa versione di un fatto al quale avevano partecipato.

La contraria versione di G. e St. – quest’ultimo peraltro non era neppure un collaboratore di giustizia – appariva invece interessata, poichè i predetti miravano, minimizzando le loro responsabilità, ad ottenere una riduzione di pena.

La Corte territoriale non aveva dato la giusta importanza ai confronti tra Sm. e C. e tra Sm. e B., e neppure aveva fatto riferimento ai risultati dei suddetti confronti.

Non era stato spiegato nella sentenza impugnata perchè T. O. fosse più credibile quando aveva accreditato la tesi dell’avvertimento dato al L. e non quando aveva dichiarato che E.D. e lo Sm. avevano deciso di uccidere il predetto, quando lo stesso si era rifiutato di lasciare la presidenza della squadra di calcio.

La sussistenza dell’animus necandi nell’azione era desumile da una serie di elementi non presi in considerazione dalla Corte d’appello:

L. si era dimesso dalla carica di presidente della Iuve Terranova e aveva cessato di opporsi all’influenza dei fratelli Sc. nello stabilimento Petrolchimico di Gela; i fratelli Sc. erano stati successivamente condannati per aver favorito gli interessi di Cosa Nostra all’interno del Petrolchimico di Gela tramite la cooperativa CONAPRO; Sm.Cr. e i suoi sodali non portarono a termine il progetto di uccidere L., poichè dopo il suddetto tentativo erano stati arrestati per altri fatti.

Illogicamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che gli esecutori non avessero intenzione di uccidere, poichè avevano agito a volto scoperto; altrettanto illogica era la stessa conclusione per il fatto che non vi fosse stata reiterazione di colpi, dovuta invece – come riferito da collaboratori di giustizia – all’inceppamento dell’arma.

Motivi della decisione

Il ricorso è basato, nella sostanza, solo su questioni di fatto che non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità.

Prima di esaminare i motivi di ricorso presentati dal Procuratore Generale ricorrente, si deve verificare se la ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito presenti discrasie rispetto alle risultanze processuali o illogicità nelle affermazioni e nei passaggi logici attraverso i quali i giudici di merito sono pervenuti alla decisione.

Va peraltro ricordato che, in questa sede di legittimità, non si deve compiere alcuna verifica sugli atti processuali, e quindi non possono essere prese in considerazione le diverse interpretazioni date dalle parti alle prove assunte, quantunque queste interpretazioni appaiano plausibili, ma che può essere preso in considerazione solo il travisamento di una o più prove, sussistente nel caso in cui il giudice abbia dato ad una qualsiasi prova decisiva per la ricostruzione del fatto un significato diverso dal chiaro significato che la stessa appalesava, senza bisogno di alcuna interpretazione.

Il ricorrente non ha denunciato alcun travisamento di prove da parte della Corte d’appello (travisamento che peraltro deve essere denunciato allegando o indicando l’intero atto che contiene la prova che si assume travisata), ma si è limitato a dare alle stesse prove utilizzate dalla Corte territoriale una diversa interpretazione, che non può essere apprezzata da questa Corte la quale – non conoscendo il contenuto degli atti del processo – non può e non deve pronunciarsi su quale sia la migliore interpretazione delle prove, tra quella data dai giudici di merito e quella proposta dal ricorrente.

Come è noto, precipuo compito di questa Corte è – oltre al controllo sulla corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali – la verifica del rispetto nel provvedimento impugnato dei canoni fondamentali della logica nelle affermazioni in esso contenute e nei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione, che devono essere concatenati da una accettabile consequenzialità e non devono presentare nè salti logici nè contraddizioni tra loro. In altri termini, se il giudice non ha travisato prove (decisive) attraverso le quali ha ricostruito il fatto e se la motivazione non contiene nel suo sviluppo i sopra indicati vizi di natura logica, il fatto deve essere assunto come ricostruito dai giudici di merito.

Nel caso in esame, la Corte di merito doveva accertare se il colpo esploso da St.Gi. con una pistola contro L. F. – fatto questo pacifico – fosse stato sparato con l’intenzione di uccidere il predetto o solo con l’intento di ferirlo e spaventarlo.

Di fronte alle diverse versioni date dai collaboratori di giustizia (nessuno dei quali testimone diretto del fatto) che avevano potuto riferire solo sull’incarico dato a St., P. e G., la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova certa nè di un mandato omicidiario nè dell’intenzione di uccidere da parte di colui che aveva esploso l’unico colpo, tanto più che questo pacificamente era stato diretto da breve distanza verso le gambe della parte offesa (che non era stata ferita), e quindi oggettivamente un colpo esploso con le suddette modalità faceva ritenere più probabile l’intento di ledere piuttosto che quello di uccidere. In questa ricostruzione del fatto ad opera della Corte d’appello non si ravvisa alcun vizio sotto il profilo logico giuridico.

Il ricorrente ha messo in luce elementi emergenti dagli atti favorevoli alla sua tesi, ma non ha indicato alcun vizio logico nella motivazione della sentenza, nè alcun travisamento di prove.

Non è stato neppure dimostrato che fossero decisivi alcune emergenze, come espletati confronti, non prese in considerazione dalla sentenza impugnata, perchè evidentemente ritenute inidonee a modificare l’incertezza della prova derivante dalla contraddittorietà delle dichiarazioni tra i collaboratori di giustizia.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè proposto per motivi di fatto che non possono essere apprezzati in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N.4/2009

Dispositivo,

reso ai sensi dell’art. 23 bis, commi I e VI, della legge 1034/71, come introdotto con l’art. 4, comma 1, della legge 205/2000,

della sentenza pronunciata sul ricorso n. 204 del 2008 proposto da:

TEVINI GIORGIO E F.LLI S.n.c. in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Massimiliano Debiasi e Andrea Debiasi

CONTRO

il COMUNE DI COMMEZZADURA in persona del Sindaco pro tempore con l’avv. Silvia Zancanella

il SEGRETARIO COMUNALE DI COMMEZZADURA non costituito in giudizio

e, nei confronti

dell’IMPRESA INDIVIDUALE ROSSI FRANCO in persona dell’omonimo legale rappresentante, con l’avv. Stefano Ravelli

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 204 del 2008,lo dichiara irricevibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da motivazione.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009 con l’intervento dei Magistrati:

dott. Lorenzo Stevanato Presidente

dott. Alessandra Farina Consigliere

dott. Alma Chiettini Consigliere relatore

Pubblicato nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 febbraio 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N.4/2009 Reg. Disp.

N. 204/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. III 05-10-2006 (15-06-2006), n. 33467 SANITÀ PUBBLICA – Gestione dei rifiuti – Procedure semplificate – Destinazione al recupero – Violazione – Applicabilità delle disposizioni ordinarie.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con sentenza 17 marzo 2004, il Tribunale di Macerata ha ritenuto R? A? responsabile del reato previsto dall’art. 51 c.l. DLvo 22/1997 (per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti speciali -scarti di tessuti animali- in assenza di idonea iscrizione allo Albo Nazionale) e lo ha condannato alla pena di giustizia.

A sostegno di tale conclusione, il Giudice (dopo avere disatteso la eccezione di incompetenza territoriale) ha rilevato come la ditta dello imputato fosse iscritta allo Albo delle imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti con riferimento alla sola categoria 2 dell’art. 8 DM 406/1998 (inerente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati a sensi dell’art. 33 DLvo 22/1997, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo).

Tale iscrizione, ottenuta in via semplificata a sensi dell’art. 30 c.16 D. L.vo citato non era idonea ad abilitare l’ imputato alla attività in concreto svolta, compresa nella categoria 4 dell’art. 8 D.M. 406/1998, in relazione alla quale necessitava percorrere la procedura di cui all’art. 30 c. 4.

Inoltre, il Giudice ha escluso che il reato dovesse essere attribuito a persona diversa dall’attuale imputato per mancanza di una valida delega di funzioni.

Per l’annullamento della sentenza, R? ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

= che i trasporti che si assumono illeciti iniziavano dalla sede della sua ditta in Forlì per cui non era competente il Giudice di Macerata;

=che il fatto per cui è processo non ha rilevanza penale in quanto la legge prevede un controllo, che nel caso vi è stato, sulla idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti per garantire la sicurezza collettiva nel tragitto : la destinazione dei rifiuti dipende dal ricettore ed è fuori del controllo del vettore che costituisce solo un passaggio tra il produttore ed il fruitore dei rifiuti;

=che, per espressa testimonianza del preposto, è stato dimostrato rilascio di una effettiva delega che non necessita, tra i requisiti di validità, dello atto scritto.

Le censure del ricorrente non sono fondate.

Per quanto concerne la prima deduzione, si rileva come i Giudici di merito abbiano correttamente radicato la competenza non nel luogo ove i mezzi di trasporto uscivano privi di carico, ma in quello in cui prelevavano la illecita merce.

Relativamente al secondo motivo, è esatta la conclusione della Corte territoriale sulle differenze intercorrenti tra la proceduta ordinaria di iscrizione e quella semplificata e sulla diversa valenza dei rispettivi titoli abilitativi per lo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

A sensi dell’art. 30 c. 4 DLvo 22/1997, devono iscriversi allo Albo delle imprese che effettuano gestione di rifiuti, tra l’altro, quelle che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.

Il procedimento per la iscrizione allo Albo a regolamentato dal DM 406/1998 che individua alcuni requisiti che le imprese di trasporto devono possedere, sia di natura tecnica e personale sia di capacità economica, e prevede l’obbligo dello interessato di prestare garanzia finanziaria a favore dello Stato.

L’art. 30 c. 16 D. L.vo 22/1997 – per le imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti individuati a sensi dell’art. 33 ed "effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero"- consente una procedura semplificata di iscrizione allo Albo mediante comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale competente corredata da una dettagliata relazione con esonero della prestazione di garanzia finanziaria.

Le due procedure non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione portati al vaglio della Pubblica Amministrazione, per cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività per cui necessita la procedura normale e viceversa (Cass. Sezione 3 sentenza 1492/2000)

Ora l’imputato svolgeva l’attività prevista dall’art. 8 categoria 4 DM 406/1998 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi); i rifiuti – secondo l’accertamento fattuale compiuto dai Giudici di merito ed insindacabile in sede di legittimità – non erano avviati al riutilizzo per cui la iscrizione allo Albo effettuata con la procedura semplificata non era sufficiente.

Pertanto, è applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 33 c. 11 DLvo 22/1997 che prevede che alle attività sottoposte alla procedura semplificata si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento dei rifiuti ove gli stessi non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

La previsione vale non solo per i soggetti che svolgono attività di recupero, ma anche per quelli che, raccogliendo e trasportando i rifiuti destinati al recupero, agiscono a sensi dell’art. 30 c. 16 DLvo 22/1997.

Per quanto riguarda la residua censura, si rileva come, pur in assenza di una specifica previsione normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di trasferire funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, da un soggetto ad un altro a condizione che vi sia una delega dotata di particolari requisiti. Tali requisiti sono stati enucleati per trovare un equilibrio tra due opposte esigenze: quella di evitare che l’imprenditore sia chiamato a rispondere per l’inosservanza di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario dell’obbligo trasferisca indebitamente "verso il basso" le sue funzioni ad un collaboratore.

Pertanto, la delega è considerata ammissibile alle seguenti condizioni: deve essere puntuale ed espressa senza che siano intrattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento di funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le attività concernenti l’assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai soggetti al vertice della stessa, e non sono trasferibili ad altre persone.

Nel caso in esame, non è provato che la delega fosse corredata da tutti i requisiti che la giurisprudenza richiede per la sua validità in quanto non è dato conoscere, in particolare, se fosse necessaria in rapporto alle dimensioni delle imprese, se il delegato avesse autonomia gestionale ed economica e se fosse persona dotata di competenze tecniche; anzi questo ultimo requisito è stato ritenuto non sussistente dalla Corte territoriale in base alla testimonianza dibattimentale del preposto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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